Gazzetta n. 145 del 9 giugno 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 29 maggio 2020
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Prosciutto di Parma» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.



IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
delle politche competitve della qualita'
agroalimentare della pesca e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto l'art. 53, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 del del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee - Serie L 148 del 21 giugno 1996 con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 1° febbraio 2020, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in Italia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'8 marzo 2020;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 25 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 108 del 27 aprile 2020.
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 25 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 16 maggio 2020;
Considerato che le difficolta' legate all'imposizione, da parte delle Autorita' pubbliche, di misure sanitarie obbligatorie, hanno riguardato non solo il territorio italiano, ma anche tutti gli altri Stati UE e numerosi Paesi extra-UE, con rilevanti ripercussioni produttive e logistiche per le aziende del settore.
Considerato che uno dei principali cambiamenti registrati nelle modalita' di acquisto di Prosciutto di Parma e' stato il passaggio dal prodotto fresco affettato al banco taglio, al prodotto preaffettato e preconfezionato in zona tipica.
Considerato che anche l'HoReCa, che si e' parzialmente riconvertita con le vendite da asporto, sta ora utilizzando il prodotto in vaschetta, che per questo specifico tipo di vendita e' di piu' facile gestione rispetto a quello normalmente servito al tavolo dei ristoranti.
Considerato che nei mercati esteri piu' lontani, il prosciutto preconfezionato viene generalmente spedito via aerea, per consentire al prodotto di giungere sugli scaffali dei supermercati con una vita utile residua sufficiente per poter essere venduto al consumatore finale.
Considerato che l'emergenza coronavirus ha determinato la cancellazione di numerose tratte aeree, anche commerciali, con i costi che sono lievitati in modo esponenziale, tanto da porre il Prosciutto di Parma fuori mercato perche' troppo caro e che l'unica possibile soluzione allo stato attuale e' quello di affidarsi al trasporto via mare, che comporta pero' tempi di trasporto piu' lunghi rispetto all'aereo e non consentono al Prosciutto di Parma in vaschetta di essere poi distribuito in tempo utile ai rivenditori finali.
Vista la richiesta, inviata dal Consorzio del Prosciutto di Parma, riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge n. 526/99, acquisita con protocollo n. 0026384 del 21 maggio 2020, di modifica temporanea dell'art. 12 «Tipologia Prosciutto di Parma preaffettato e confezionato» del capitolo 5 del disciplinare di produzione con la quale si chiede di estendere la scadenza del prodotto in vaschetta di trenta giorni in modo da rendere possibili le spedizioni via mare anche per il Prosciutto di Parma preconfezionato, mantenendo una vita commerciale residua coerente con le normali esigenze commerciali.
Considerate le prove scientifiche sperimentali effettuate, nel corso del 2019, dal Consorzio in collaborazione con la Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari (SSICA) di Parma, che ha avuto l'obiettivo di monitorare nel tempo le caratteristiche del Prosciutto di Parma preaffettato, confezionato con diverse modalita' (atmosfera protettiva o sottovuoto) e ottenuto da prosciutti di differenti stagionature (16, 18 e 24 mesi), al fine di valutare la possibilita' di modifiche alle attuali prescrizioni relative al termine minimo di conservazione.
Considerati i risultati delle prove scientifiche sperimentali che hanno permesso di concludere che e' possibile prolungare il termine minimo di conservazione del preaffettato conservato refrigerato (≤10°C) quando il prodotto e' ottenuto da prosciutti adeguatamente stagionati, con specifiche caratteristiche di peso e stagionatura minima.
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto di Parma» ai sensi del citato art. 53, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6 comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto di Parma» attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione della «Prosciutto di Parma» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee - Serie L 148 del 21 giugno 1996.
La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto di Parma» sara' in vigore dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fino alla vigenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2020 - Serie generale n. 26, citato nelle premesse.

Roma, 29 maggio 2020

Il Capo del Dipartimento: Abate
 
Allegato
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della
denominazione d'origine protetta «Prosciutto di Parma» ai sensi
dell'articolo 53, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio.

Il disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Prosciutto di Parma» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 64 del 18 marzo 2014.
e' cosi' modificato:
la seguente tabella prevista al comma dell'art. 12 «Tipologia Prosciutto di Parma preaffettato e confezionato» del capitolo 5 - caratteristiche merceologiche
===================================================================== | | | TMC | TMC | | | | | atmosfera | atmosfera | | | | | protettiva |protettiva | | | | | con | senza | | |Peso prodotto| Stagionatura|interfoglio |interfoglio|TMC sottovuoto| +=============+=============+============+===========+==============+ |  Fino a 9,5 | | | | | | kg |  13 mesi |  90 giorni | 60 giorni | 150 giorni | +-------------+-------------+------------+-----------+--------------+ |  Fino a 9,5 | | | | | | kg |  15 mesi | 120 giorni | 90 giorni | 150 giorni | +-------------+-------------+------------+-----------+--------------+ | Oltre 9,5 kg|  16 mesi | 90 giorni | 60 giorni | 150 giorni | +-------------+-------------+------------+-----------+--------------+ | Oltre 9,5 kg|  18 mesi | 120 giorni | 90 giorni | 150 giorni | +-------------+-------------+------------+-----------+--------------+
e' sostituita dalla tabella seguente:
===================================================================== | | | TMC | TMC | | | | | atmosfera | atmosfera | | | | | protettiva | protettiva | | | | | con | senza | TMC | |  Prodotto |   Stagionatura |interfoglio |interfoglio |sottovuoto | +===========+=================+============+============+===========+ | Fino a 9,5| | | | | | kg |  13 mesi |  90 giorni | 60 giorni |150 giorni | +-----------+-----------------+------------+------------+-----------+ | Fino a 9,5| | | | | | kg |  15 mesi | 120 giorni | 90 giorni |150 giorni | +-----------+-----------------+------------+------------+-----------+ | Fino a 9,5| | | | | | kg |  18 mesi | 150 giorni | 120 giorni |180 giorni | +-----------+-----------------+------------+------------+-----------+ | Oltre 9,5 | | | | | | kg |  16 mesi |  90 giorni | 60 giorni |150 giorni | +-----------+-----------------+------------+------------+-----------+ | Oltre 9,5 | | | | | | kg |  18 mesi | 120 giorni | 90 giorni |150 giorni | +-----------+-----------------+------------+------------+-----------+ | Oltre 9,5 | | | | | | kg |  24 mesi | 150 giorni | 120 giorni |180 giorni | +-----------+-----------------+------------+------------+-----------+
La presente modifica sara' in vigore fino alla vigenza del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2020 - Serie generale n. 26, e successive integrazioni, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.