Gazzetta n. 145 del 9 giugno 2020 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2020, n. 44
Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro;
Vista la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018, e in particolare l'articolo 1 e l'allegato A, punto 11;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare il Titolo IX, Capo II, concernente la protezione dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni;
Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Sentite le parti sociali nelle riunioni del 16 e 20 gennaio 2020;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2020;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 31 marzo 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e della salute;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche all'art. 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessita' che la stessa prosegua anche dopo che e' cessata l'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresi', al lavoratore indicazioni riguardo all'opportunita' di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell'attivita' lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche.».

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la
direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro
i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni
o mutageni durante il lavoro e' pubblicata nella G.U.U.E.
27 dicembre 2017, n. L 345.
- La direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad
agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e'
pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 158.
- Il testo dell'art. 1 e dell'allegato A della legge 4
ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n.
245, cosi' recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e
criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge
24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per
l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla
presente legge.
2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla
presente legge sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate nell'allegato A alla presente legge nei soli
limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di
attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura,
nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente
derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non
sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione
del fondo per il recepimento della normativa europea
previsto dall'art. 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n.
234. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse
insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino
nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che
stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita'
all'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni
caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari
competenti anche per i profili finanziari, ai sensi
dell'art. 31, comma 4, della citata legge n. 234 del 2012.»
«Allegato A
(art. 1, comma 1)
1) direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5
dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di
sicurezza relative alla protezione contro i pericoli
derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e
che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di
recepimento: 6 febbraio 2018);
2) direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19
dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo
all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore
della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del
lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione
generale delle cooperative agricole nell'Unione europea
(Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali
delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche)
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
15 novembre 2019);
3) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva
2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento
dell'impegno a lungo termine degli azionisti (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10
giugno 2019);
4) direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta
contro la frode che lede gli interessi finanziari
dell'Unione mediante il diritto penale (termine di
recepimento: 6 luglio 2019);
5) direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10
ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle
controversie in materia fiscale nell'Unione europea
(termine di recepimento: 30 giugno 2019);
6) direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della
direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del
SEE) (termine di recepimento: 12 giugno 2019);
7) direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la
direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di
sicurezza per le navi da passeggeri (Testo rilevante ai
fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);
8) direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la
direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla
registrazione delle persone a bordo delle navi da
passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli
Stati membri della Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle
formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in
partenza da porti degli Stati membri (termine di
recepimento: 21 dicembre 2019);
9) direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema
di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di
navi ro-ro da passeggeri e di unita' veloci da passeggeri
adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva
2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
21 dicembre 2019);
10) direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore
della navigazione interna e che abroga le direttive
91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (Testo rilevante ai
fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2022);
11) direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la
direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro
i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni
o mutageni durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del
SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2020);
12) direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5
dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la
direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi
in materia di imposta sul valore aggiunto per le
prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni
(termine di recepimento: 31 dicembre 2018 per l'art. 1 e 31
dicembre 2020 per gli articoli 2 e 3);
13) direttiva (UE) 2018/131 del Consiglio, del 23
gennaio 2018, recante attuazione dell'accordo concluso
dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e
dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti
(ETF), volto a modificare la direttiva 2009/13/CE
conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione sul
lavoro marittimo del 2006, approvate dalla Conferenza
internazionale del lavoro l'11 giugno 2014 (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 16 febbraio
2020);
14) direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva
2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
efficace sotto il profilo dei costi e promuovere
investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la
decisione (UE) 2015/1814 (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 9 ottobre 2019);
15) direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la
direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e
formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli
stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la
direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
23 maggio 2020);
16) direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25
maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE
per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di
informazioni nel settore fiscale relativamente ai
meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di
notifica (termine di recepimento: 31 dicembre 2019);
17) direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso
del sistema finanziario a fini di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive
2009/138/CE e 2013/36/UE (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 10 gennaio 2020);
18) direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica
nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
recepimento: 10 marzo 2020);
19) direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le
direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso,
2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di
pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
20) direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
5 luglio 2020);
21) direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
22) direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di
imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
recepimento: 5 luglio 2020);
23) direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi (termine di
recepimento: 30 luglio 2020);
24) direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della
proporzionalita' prima dell'adozione di una nuova
regolamentazione delle professioni (termine di recepimento:
30 luglio 2020);
25) direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termini per il recepimento: 25
giugno 2020 e 25 ottobre 2020 per i punti da 5 a 10
dell'art. 1 e i punti 3 e 4 dell'allegato);
26) direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la
direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 24 febbraio 2020).».
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro e, in particolare il Titolo IX, Capo II,
concernente la protezione dall'esposizione ad agenti
cancerogeni e mutageni) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O.
- Il testo dell'art. 1 della legge 24 aprile 2020, n.
27 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga
dei termini per l'adozione di decreti legislativi)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110,
S.O., cosi' recita:
«Art. 1. - 1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n.
11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi
gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo
2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14. Gli adempimenti e i
versamenti sospesi ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 2
marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di
sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16
settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo
di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento
della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa
luogo al rimborso di quanto gia' versato.
3. In considerazione dello stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per
l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di
ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo
periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data
di entrata in vigore della presente legge, possono essere
adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi
di delega.
4. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
(Omissis).».

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'art. 242 del citato decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 242 (Accertamenti sanitari e norme preventive e
protettive specifiche). - 1. I lavoratori per i quali la
valutazione di cui all'art. 236 ha evidenziato un rischio
per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico
competente, adotta misure preventive e protettive per i
singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami
clinici e biologici effettuati.
3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere
l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure
dell'art. 42.
4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato,
nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso
agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale
esposizione, il medico competente ne informa il datore di
lavoro.
5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il
datore di lavoro effettua:
a) una nuova valutazione del rischio in conformita'
all'art. 236;
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione
della concentrazione dell'agente in aria e comunque
dell'esposizione all'agente, considerando tutte le
circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti
per verificare l'efficacia delle misure adottate.
6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate
informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono
sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la
necessita' che la stessa prosegua anche dopo che e' cessata
l'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene
necessario per la tutela della salute del lavoratore
interessato. Il medico competente fornisce, altresi', al
lavoratore indicazioni riguardo all'opportunita' di
sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la
cessazione dell'attivita' lavorativa, sulla base dello
stato di salute del medesimo e dell'evoluzione delle
conoscenze scientifiche.».
 
Allegato I
ALLEGATO XLII
Elenco di Sostanze, Miscele e Processi
Elenco di sostanze, miscele e processi
1. Produzione di auramina con il metodo Michler. 2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici
presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone. 3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante
il raffinamento del nichel a temperature elevate. 4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool
isopropilico. 5. Il lavoro comportante l'esposizione a polveri di legno duro. 6. Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina
respirabile generata da un procedimento di lavorazione.

 
Allegato II
Allegato XLIII
Valori limite di esposizione professionale

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Modifiche agli allegati XLII e XLIII
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Gli allegati XLII e XLIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dagli allegati I e II del presente decreto.
 
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 1° giugno 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Amendola, Ministro per gli affari
europei

Catalfo, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Bonafede, Ministro della giustizia

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze

Speranza, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Bonafede