Gazzetta n. 145 del 9 giugno 2020 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2020, n. 45
Attuazione della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
Vista la direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni;
Vista la direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2459/2017 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto;
Visto il regolamento (UE) n. 904/2010, del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, al capo II del titolo II, disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018, e in particolare l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A, n. 12;
Visto la legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi», e in particolare l'articolo 1, comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7-sexies, comma 1, le lettere f) e g) sono soppresse;
b) dopo l'articolo 7-septies e' inserito il seguente:
«Art. 7-octies (Territorialita' - Disposizioni relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi). - 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:
a) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente e' domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero;
b) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente e' domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell'Unione europea.
2. Qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, la disposizione di cui al comma 1 non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti nel territorio dello Stato, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni:
a) il prestatore non e' stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea;
b) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello di stabilimento del prestatore, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non e' superato;
c) il prestatore non ha optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.
3. Qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, la disposizione di cui al comma 1 non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni:
a) il prestatore non e' stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea;
b) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non e' superato;
c) il prestatore non ha optato per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro.
4. L'opzione di cui al comma 3 e' comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno in cui la medesima e' stata esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque per almeno due anni.».

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28
novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul
valore aggiunto e' pubblicata nella G.U.U.E. 11 dicembre
2006, n. L 347.
- La direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5
dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la
direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi
in materia di imposta sul valore aggiunto per le
prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e'
pubblicata nella G.U.U.E. 29 dicembre 2017, n. L 348.
- La direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo
2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei
crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure e'
pubblicata nella G.U.U.E. 31 marzo 2010, n. L 84.
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del
Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di
applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al
sistema Comune di imposta sul valore aggiunto e' pubblicato
nella G.U.U.E. 23 marzo 2011, n. L 77.
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2459/2017 del
Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento
di esecuzione (UE) n. 282/2011, recante disposizioni di
applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al
sistema Comune di imposta sul valore aggiunto e' pubblicato
nella G.U.U.E. 29 dicembre 2017, n. L 348.
- Il regolamento (UE) n. 904/2010, del Consiglio, del 7
ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e
alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore
aggiunto e' pubblicato nella G.U.U.E. 12 ottobre 2010, n. L
268.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
novembre 1972, n. 292, S.O.
- Il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
(Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche,
sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate
da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la
disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le
procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR
dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre
disposizioni tributarie) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1993, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1993, n.
255.
- Il testo dell'art. 1 e dell'allegato A della legge 4
ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n.
245, cosi' recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e
criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge
24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per
l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla
presente legge.
2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla
presente legge sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate nell'allegato A alla presente legge nei soli
limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di
attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura,
nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente
derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non
sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione
del fondo per il recepimento della normativa europea
previsto dall'art. 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n.
234. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse
insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino
nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che
stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita'
all'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni
caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari
competenti anche per i profili finanziari, ai sensi
dell'art. 31, comma 4, della citata legge n. 234 del 2012.»
«Allegato A
(Art. 1, comma 1)
1) direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5
dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di
sicurezza relative alla protezione contro i pericoli
derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e
che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di
recepimento: 6 febbraio 2018);
2) direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19
dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo
all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore
della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del
lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione
generale delle cooperative agricole nell'Unione europea
(Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali
delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche)
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
15 novembre 2019);
3) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva
2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento
dell'impegno a lungo termine degli azionisti (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10
giugno 2019);
4) direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta
contro la frode che lede gli interessi finanziari
dell'Unione mediante il diritto penale (termine di
recepimento: 6 luglio 2019);
5) direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10
ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle
controversie in materia fiscale nell'Unione europea
(termine di recepimento: 30 giugno 2019);
6) direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della
direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del
SEE) (termine di recepimento: 12 giugno 2019);
7) direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la
direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di
sicurezza per le navi da passeggeri (Testo rilevante ai
fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);
8) direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la
direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla
registrazione delle persone a bordo delle navi da
passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli
Stati membri della Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle
formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in
partenza da porti degli Stati membri (termine di
recepimento: 21 dicembre 2019);
9) direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema
di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di
navi ro-ro da passeggeri e di unita' veloci da passeggeri
adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva
2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
21 dicembre 2019);
10) direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore
della navigazione interna e che abroga le direttive
91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (Testo rilevante ai
fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2022);
11) direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la
direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro
i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni
o mutageni durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del
SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2020);
12) direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5
dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la
direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi
in materia di imposta sul valore aggiunto per le
prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni
(termine di recepimento: 31 dicembre 2018 per l'art. 1 e 31
dicembre 2020 per gli articoli 2 e 3);
13) direttiva (UE) 2018/131 del Consiglio, del 23
gennaio 2018, recante attuazione dell'accordo concluso
dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e
dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti
(ETF), volto a modificare la direttiva 2009/13/CE
conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione sul
lavoro marittimo del 2006, approvate dalla Conferenza
internazionale del lavoro l'11 giugno 2014 (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 16 febbraio
2020);
14) direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva
2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
efficace sotto il profilo dei costi e promuovere
investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la
decisione (UE) 2015/1814 (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 9 ottobre 2019);
15) direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la
direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e
formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli
stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la
direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
23 maggio 2020);
16) direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25
maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE
per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di
informazioni nel settore fiscale relativamente ai
meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di
notifica (termine di recepimento: 31 dicembre 2019);
17) direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso
del sistema finanziario a fini di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive
2009/138/CE e 2013/36/UE (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 10 gennaio 2020);
18) direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica
nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
recepimento: 10 marzo 2020);
19) direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le
direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso,
2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di
pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
20) direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
5 luglio 2020);
21) direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
22) direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di
imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
recepimento: 5 luglio 2020);
23) direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi (termine di
recepimento: 30 luglio 2020);
24) direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della
proporzionalita' prima dell'adozione di una nuova
regolamentazione delle professioni (termine di recepimento:
30 luglio 2020);
25) direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termini per il recepimento: 25
giugno 2020 e 25 ottobre 2020 per i punti da 5 a 10
dell'art. 1 e i punti 3 e 4 dell'allegato);
26) direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la
direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 24 febbraio 2020).».
- Il testo dell'art. 1 della legge 24 aprile 2020, n.
27 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga
dei termini per l'adozione di decreti legislativi)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110,
S.O., cosi' recita:
«Art. 1. - 1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n.
11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi
gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo
2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14. Gli adempimenti e i
versamenti sospesi ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 2
marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di
sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16
settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo
di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento
della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa
luogo al rimborso di quanto gia' versato.
3. In considerazione dello stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per
l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di
ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo
periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data
di entrata in vigore della presente legge, possono essere
adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi
di delega.
4. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
(Omissis).».

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'art. 7-sexies del citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, come modificato dal presente decreto:
«Art. 7-sexies (Territorialita' - Disposizioni speciali
relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti
non soggetti passivi). - 1. In deroga a quanto stabilito
dall'art. 7-ter, comma 1, lettera b), si considerano
effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti
non soggetti passivi:
a) le prestazioni di intermediazione in nome e per
conto del cliente, quando le operazioni oggetto
dell'intermediazione si considerano effettuate nel
territorio dello Stato;
b) le prestazioni di trasporto di beni diverse dal
trasporto intracomunitario, in proporzione alla distanza
percorsa nel territorio dello Stato;
c) le prestazioni di trasporto intracomunitario di
beni, quando la relativa esecuzione ha inizio nel
territorio dello Stato;
d) le prestazioni di lavorazione, nonche' le perizie,
relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in
attivita' accessorie ai trasporti, quali quelle di carico,
scarico, movimentazione e simili, quando sono eseguite nel
territorio dello Stato;
e) le prestazioni di servizi di locazione, anche
finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di
mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto,
quando il committente e' domiciliato nel territorio dello
Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre
che siano utilizzate nel territorio della Comunita'. Le
medesime prestazioni se rese ad un soggetto domiciliato e
residente al di fuori del territorio della Comunita' si
considerano effettuate nel territorio dello Stato quando
sono ivi utilizzate;
e-bis) le prestazioni di cui alla lettera e) relative
ad imbarcazioni da diporto, sempre che l'imbarcazione sia
effettivamente messa a disposizione nel territorio dello
Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi
stabiliti e sia utilizzata nel territorio della Comunita'.
Le medesime prestazioni, se l'imbarcazione da diporto e'
messa a disposizione in uno Stato estero fuori della
Comunita' ed il prestatore e' stabilito in quello stesso
Stato, si considerano effettuate nel territorio dello Stato
quando sono ivi utilizzate. Alle medesime prestazioni,
quando l'imbarcazione da diporto e' messa a disposizione in
uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore,
si applica la lettera e);
f) soppressa;
g) soppressa».
 
Art. 2

Disposizioni in materia di regimi speciali per i servizi di
telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 74-quinquies, comma 1, le parole «ne' identificati» sono soppresse;
b) all'articolo 74-quinquies, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I soggetti che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II. Per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti domiciliati o residenti nel territorio dello Stato, non operanti in regime di impresa, arti e professioni, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22.».
c) all'articolo 74-quinquies, al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) dichiarazione di non essere stabiliti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno dell'Unione europea.».

Note all'art. 2:

- Si riporta il testo dell'art. 74-quinquies del citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, come modificato dal presente decreto:
«Art. 74-quinquies (Regime speciale per i servizi di
telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici
resi da soggetti non UE). - 1. I soggetti passivi
domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non
stabiliti in alcuno Stato membro dell'Unione, possono
identificarsi in Italia, con le modalita' previste dal
presente articolo, per l'assolvimento degli obblighi in
materia di imposta sul valore aggiunto relativamente ai
servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o
elettronici resi a committenti non soggetti passivi
d'imposta domiciliati o residenti nell'Unione europea. A
tal fine presentano apposita richiesta all'ufficio
competente dell'Agenzia delle entrate, il quale comunica al
soggetto richiedente il numero di identificazione
attribuito.
2. I soggetti che si avvalgono del regime previsto dal
presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al
titolo II. Per le prestazioni di servizi di
telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici
rese nei confronti di committenti domiciliati o residenti
nel territorio dello Stato, non operanti in regime di
impresa, arti e professioni, si applicano le disposizioni
previste dall'art. 22.
3. La richiesta di cui al comma 1 contiene almeno le
seguenti indicazioni:
a) per le persone fisiche, il cognome e nome ed
eventualmente la ditta; per i soggetti diversi dalle
persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione;
b) indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi
i siti web;
c) numero di codice fiscale attribuito dallo Stato di
residenza o domicilio, se previsto;
d) dichiarazione di non essere stabiliti ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto all'interno dell'Unione
europea.
4. In caso di variazione dei dati presentati, i
soggetti di cui al comma 1 ne danno comunicazione
all'Agenzia delle entrate. Gli stessi soggetti presentano
un'analoga comunicazione se non intendono piu' fornire
servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed
elettronici o non soddisfano piu' i requisiti per avvalersi
del regime speciale previsto dal presente articolo.
5. I soggetti identificati ai sensi del presente
articolo sono esclusi dal regime speciale se:
a) comunicano di non fornire piu' servizi di
telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici;
b) si puo' altrimenti presumere che le loro attivita'
di fornitura di servizi di telecomunicazione, di
teleradiodiffusione o elettronici siano cessate;
c) non soddisfano piu' i requisiti necessari per
avvalersi del regime speciale;
d) persistono a non osservare le norme relative al
presente regime speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 presentano, per ciascun
trimestre dell'anno solare ed entro il giorno venti del
mese successivo al trimestre di riferimento, anche in
mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale
risultano:
a) il numero di identificazione;
b) l'ammontare delle prestazioni di servizi di
telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici
effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per
ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei
committenti e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta
sul valore aggiunto;
c) le aliquote applicate in relazione allo Stato
membro di domicilio o di residenza dei committenti;
d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto,
suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro
di domicilio o residenza dei committenti.
7. Per le prestazioni di servizi il cui corrispettivo
e' fissato in valuta diversa dall'euro, il prestatore, in
sede di redazione della dichiarazione di cui al comma 6,
utilizza il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale
europea l'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la
dichiarazione o, in mancanza, quello del primo giorno
successivo di pubblicazione.
8. Le comunicazioni e le dichiarazioni previste nei
commi 1, 4 e 6 sono redatte in base ai modelli approvati
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
in conformita' con quanto previsto dall'ordinamento
dell'Unione europea in materia di obblighi di trasmissione
dei messaggi elettronici comuni ed inviate all'Agenzia
delle entrate in via telematica con le modalita' definite
nello stesso provvedimento.
9. I soggetti di cui al comma 1, entro il termine per
la presentazione della dichiarazione di cui al comma 6,
effettuano il versamento dell'imposta sul valore aggiunto,
dovuta in base alla dichiarazione medesima.
10. I soggetti di cui al comma 1 conservano un'idonea
documentazione delle relative operazioni fino alla fine del
decimo anno successivo a quello di effettuazione delle
medesime. Tale documentazione e' fornita, su richiesta,
all'Amministrazione finanziaria e alle autorita' fiscali
degli Stati membri ove le operazioni sono state effettuate.
11. I soggetti di cui al comma 1 non possono detrarre
dall'imposta dovuta ai sensi del presente articolo quella
relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle
importazioni di beni; l'imposta relativa agli acquisti di
beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel
territorio dello Stato puo' essere in ogni caso chiesta a
rimborso ai sensi dell'art. 38-ter, comma 1-bis.».
 
Art. 3
Copertura finanziaria

1. Alle minori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), valutate in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 3:

- Il testo dell'art. 41-bis della legge 24 dicembre
2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea) pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi'
recita:
«Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della normativa
europea). - 1. Al fine di consentire il tempestivo
adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti
dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2016.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese
derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
all'art. 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e,
quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
 
Art. 4
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 1° giugno 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Amendola, Ministro per gli affari
europei

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze

Bonafede, Ministro della giustizia

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Bonafede