Gazzetta n. 145 del 9 giugno 2020 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2020, n. 46
Attuazione della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE del Consiglio, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l'articolo 14;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita' e l'istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita';
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, e in particolare l'articolo 41;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive dell'11 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 12 maggio 2006, recante procedure per il rilascio dell'esenzione del diritto di accesso dei terzi a nuove interconnessioni con le reti europee di trasporto di gas naturale e a nuovi terminali di rigassificazione, e ai loro potenziamenti e per il riconoscimento dell'allocazione prioritaria della nuova capacita' di trasporto realizzata in Italia, in relazione a nuove infrastrutture di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 12 maggio 2006, recante modalita' di accesso alla rete nazionale dei gasdotti, conseguenti al rilascio dell'esenzione dal diritto di accesso dei terzi a nuove interconnessioni con le reti europee di trasporto di gas naturale, a nuovi terminali di rigassificazione e relativi potenziamenti, e al riconoscimento dell'allocazione prioritaria, nonche' criteri in base ai quali l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce le procedure per l'assegnazione della residua quota delle capacita' non oggetto di esenzione o di allocazione prioritaria;
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
Visto il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia;
Visto il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonche' in materia di energia;
Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018 e in particolare l'articolo 25;
Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2020;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 12 marzo 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164

1. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, la lettera kk-duodecies), e' sostituita dalla seguente: «kk-duodecies) "interconnettore": un gasdotto di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri allo scopo di collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati membri o un gasdotto di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo fino al territorio degli Stati membri o alle acque territoriali di tale Stato membro;»;
b) all'articolo 6, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente e' competente a risolvere le controversie, anche transfrontaliere, relative all'accesso alle infrastrutture di coltivazione del gas naturale. In caso di controversie transfrontaliere si applicano le disposizioni sulla risoluzione delle controversie relative allo Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di gasdotti di coltivazione che nega l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete interessata fa capo all'Italia e almeno ad un altro Stato membro, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente si consulta con le competenti autorita' degli altri Stati membri interessati al fine di garantire che le disposizioni della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, siano coerentemente applicate. Se la rete di gasdotti di coltivazione ha origine in un paese terzo e si collega alla rete italiana, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente si consulta con le Autorita' di regolazione degli Stati membri interessati e, nel caso il primo punto di ingresso verso la rete degli Stati membri sia in Italia, consulta il paese terzo interessato in cui ha origine la rete di gasdotti di coltivazione al fine di garantire, per quanto concerne la rete interessata, che la direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, sia coerentemente applicata nel territorio degli Stati membri.».

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri) pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilita' e l'istituzione delle autorita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita') e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270, S.O.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.
- Il testo dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n.
144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo
per il riordino degli incentivi all'occupazione e della
normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per
il riordino degli enti previdenziali) pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, S.O., cosi'
recita:
«Art. 41 (Norme per il mercato del gas naturale). - 1.
Al fine di promuovere la liberalizzazione del mercato del
gas naturale, con particolare riferimento all'attivita' di
trasporto, stoccaggio e distribuzione, il Governo e'
delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi, sentita la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per dare
attuazione alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 giugno 1998, recante norme comuni per
il mercato interno del gas naturale, e ridefinire
conseguentemente tutte le componenti rilevanti del sistema
nazionale del gas, ivi incluse quelle relative al servizio
di pubblica utilita', nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) prevedere che l'apertura del mercato del gas
naturale avvenga nel quadro di regole che garantiscano, nel
rispetto dei poteri dell'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas, lo svolgimento del servizio pubblico, compresi i
relativi obblighi, l'universalita', la qualita' e la
sicurezza del medesimo, l'interconnessione e
l'interoperabilita' dei sistemi;
b) prevedere che, in considerazione del crescente
ricorso al gas naturale e per conseguire un maggiore grado
di interconnessione al sistema europeo del gas, le opere
infrastrutturali per lo sviluppo del sistema del gas siano
dichiarate di pubblica utilita' nonche' urgenti e
indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno
1865, n. 2359;
c) eliminare ogni disparita' normativa tra i diversi
operatori nel sistema del gas, garantendo, nei casi in cui
siano previsti contributi, concessioni, autorizzazioni o
altra approvazione per costruire o gestire impianti o
infrastrutture del sistema del gas, uguali condizioni e
trattamenti non discriminatori alle imprese;
d) prevedere misure affinche' nei piani e nei
programmi relativi ad opere di trasporto, di importazione e
di stoccaggio di gas sia salvaguardata la sicurezza degli
approvvigionamenti, promossa la realizzazione di nuove
infrastrutture di produzione, stoccaggio ed importazione, e
favorito lo sviluppo della concorrenza e l'utilizzo
razionale delle infrastrutture esistenti;
e) prevedere che le imprese integrate nel mercato del
gas costituiscano, ove funzionale allo sviluppo del
mercato, societa' separate, e in ogni caso tengano nella
loro contabilita' interna conti separati per le attivita'
di importazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio, e
conti consolidati per le attivita' non rientranti nel
settore del gas, al fine di evitare discriminazioni o
distorsioni della concorrenza;
f) garantire trasparenti e non discriminatorie
condizioni per l'accesso regolato al sistema del gas;
g) stabilire misure perche' l'apertura del mercato
nazionale del gas avvenga nel quadro dell'integrazione
europea dei mercati sia per quanto riguarda la definizione
dei criteri per i clienti idonei su base di consumo per
localita', sia per facilitare la transizione del settore
italiano del gas ai nuovi assetti europei, sia per
assicurare alle imprese italiane, mediante condizioni di
reciprocita' con gli altri Stati membri dell'Unione
europea, uguali condizioni di competizione sul mercato
europeo del gas.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una
apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per
l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti entro nove mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. In caso di
mancato rispetto del termine per la trasmissione, il
Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti
Commissioni parlamentari esprimono il parere entro sessanta
giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per
l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.».
- Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
(Attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme
comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma
dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142.
- La legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2004, n.
215.
- Il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (Misure
urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in
materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2007, n. 139,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007,
n. 125, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2007,
n. 188.
- Il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce
un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali
dell'energia e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 agosto 2009,
n. L 211.
- Il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativo alle
condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas
naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 e'
pubblicato nella G.U.U.E. 14 agosto 2009, n. L 211.
- La legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonche'
in materia di energia) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O.
- La direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per
il mercato interno del gas naturale e che abroga la
direttiva 2003/55/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 14 agosto
2009, n. L 211.
- Il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
(Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e
2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura
comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore
finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche'
abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2011, n. 148,
S.O.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3.
- La direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019 che modifica la direttiva
2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno
del gas naturale e' pubblicata nella G.U.U.E. 3 maggio
2019, n. L 117.
- Il testo dell'art. 25 della legge 4 ottobre 2019,
n.117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2018) pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, cosi' recita:
«Art. 25 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione
della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva
2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno
del gas naturale).- 1. Nell'esercizio della delega per
l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica
la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, il Governo, oltre a
seguire i principi e criteri direttivi generali di cui
all'art. 1, comma 1, definisce le deroghe previste all'art.
14 e all'art. 49-bis della direttiva 2009/73/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nei
limiti stabiliti dalla stessa direttiva, con riferimento ai
gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un Paese terzo
completati prima del 23 maggio 2019 per le sezioni dei
gasdotti di trasporto situate sul territorio nazionale e
nelle acque territoriali italiane.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della giustizia e dell'economia e delle
finanze.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- Il testo dell'art. 1 della legge 24 aprile 2020, n.
27 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga
dei termini per l'adozione di decreti legislativi)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110,
S.O., cosi' recita:
«Art. 1. - 1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020,
n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi
gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo
2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14. Gli adempimenti e i
versamenti sospesi ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 2
marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di
sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16
settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo
di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento
della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa
luogo al rimborso di quanto gia' versato.
3. In considerazione dello stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per
l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di
ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo
periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data
di entrata in vigore della presente legge, possono essere
adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi
di delega.
4. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
(Omissis).».

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) "cliente finale": il cliente che acquista gas
naturale per uso proprio, ivi compresi gli impianti di
distribuzione di metano per autotrazione che sono
considerati clienti finali;
b) "cliente grossista": una persona fisica o
giuridica, diversa dai gestori dei sistemi di trasporto e
dai gestori dei sistemi di distribuzione, che acquista gas
naturale a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del
sistema in cui e' stabilita;
c) "cliente idoneo": la persona fisica o giuridica
che ha la capacita', per effetto del presente decreto, di
stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con
qualsiasi produttore, importatore, distributore o
grossista, sia in Italia che all'estero, ed ha diritto di
accesso al sistema;
d) "clienti": i clienti grossisti o finali di gas
naturale e le imprese di gas naturale che acquistano gas
naturale;
e) "codice di rete": codice contenente regole e
modalita' per la gestione e il funzionamento della rete;
f) "codice di stoccaggio": codice contenente regole
e modalita' per la gestione e il funzionamento di un
sistema di stoccaggio;
g) "cogenerazione": la produzione combinata di
energia elettrica e calore alle condizioni definite
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
h) "coltivazione": l'estrazione di gas naturale da
giacimenti;
i) "cushion gas": quantitativo minimo
indispensabile di gas presente o inserito nei giacimenti in
fase di stoccaggio che e' necessario mantenere sempre nel
giacimento e che ha la funzione di consentire l'erogazione
dei restanti volumi senza pregiudicare nel tempo le
caratteristiche minerarie dei giacimenti di stoccaggio;
j) "dispacciamento": l'attivita' diretta ad
impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio
coordinato degli impianti di coltivazione, di stoccaggio,
della rete di trasporto e di distribuzione e dei servizi
accessori;
k) "dispacciamento passante": l'attivita' di cui
alla lettera j), condizionata unicamente da eventuali
impedimenti o vincoli di rete;
l) "disponibilita' di punta giornaliera": quantita'
di gas naturale, espressa in Smc/g, erogabile da un sistema
di stoccaggio nell'ambito di un giorno;
m) "disponibilita' di punta oraria": quantita' di
gas naturale, espressa in Smc/g, erogabile da un sistema di
stoccaggio nell'ambito di un'ora, moltiplicata per le 24
ore;
n) "distribuzione": il trasporto di gas naturale
attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai
clienti;
o) "fornitura": la vendita, compresa la rivendita,
di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL),
ai clienti;
p) "impianto di GNL": un terminale utilizzato per
le operazioni di liquefazione del gas naturale o
l'importazione, o lo scarico e la rigassificazione di GNL,
e comprendente servizi ausiliari e uno stoccaggio
provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e
successiva consegna al sistema di trasporto ma non
comprendente eventuali serbatoi ubicati presso i terminali
non funzionali al ciclo di rigassificazione e utilizzati
per l'attivita' di stoccaggio;
q) "impianto di stoccaggio": un impianto utilizzato
per lo stoccaggio di gas naturale, di proprieta' o gestito
da un'impresa di gas naturale, compresi gli impianti GNL
utilizzati per lo stoccaggio, ad esclusione della parte di
impianto utilizzata per operazioni di produzione e degli
impianti riservati esclusivamente ai gestori dei sistemi di
trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;
r) "impresa collegata": un'impresa collegata ai
sensi dell'art. 2359, comma 1°, del codice civile;
s) "impresa controllata": una impresa controllata
ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile;
t) "impresa di gas naturale": ogni persona fisica o
giuridica, ad esclusione dei clienti finali che svolge
almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto,
distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas
naturale, compresa la rigassificazione di GNL e che e'
responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di
manutenzione legati a queste funzioni;
u) "impresa di gas naturale integrata
orizzontalmente": un'impresa che svolge almeno una delle
attivita' di importazione, esportazione, coltivazione,
trasporto, distribuzione, stoccaggio o vendita di gas
naturale ed una attivita' che non rientra nel settore del
gas naturale;
v) "impresa verticalmente integrata": un'impresa di
gas naturale o un gruppo di imprese di gas naturale nelle
quali la stessa persona o le stesse persone, fisiche o
giuridiche hanno, direttamente o indirettamente, il potere
di esercitare il controllo, e in cui l'impresa o il gruppo
di imprese svolge almeno una delle funzioni di trasporto,
distribuzione, rigassificazione di GNL o stoccaggio e
almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di gas
naturale;
w) "linea diretta": un gasdotto che rifornisce un
centro di consumo in modo complementare al sistema
interconnesso;
x) "periodo di punta giornaliera": il periodo
compreso tra le ore 7 e le ore 22 di ciascun giorno nel
periodo di punta stagionale;
y) "periodo di punta stagionale": il periodo
compreso tra il 15 novembre ed il 15 marzo di ciascun anno;
z) "programmazione a lungo termine":
l'individuazione degli approvvigionamenti e della capacita'
di trasporto delle imprese di gas naturale necessarie al
fine di soddisfare la domanda di gas naturale del sistema,
diversificare le fonti e assicurare l'offerta ai clienti
nel lungo termine;
aa) "rete di gasdotti di coltivazione (gasdotti
upstream)": ogni gasdotto o rete di gasdotti gestiti o
costruiti quale parte di un impianto di produzione di
idrocarburi liquidi o di gas naturale, oppure utilizzati
per trasportare gas naturale da uno o piu' di tali impianti
fino ad un impianto o terminale di trattamento oppure ad un
terminale costiero di approdo;
bb) "servizi accessori": i servizi necessari per la
gestione di una rete di trasporto o distribuzione quali,
esemplificativamente, i servizi di regolazione della
pressione, il bilanciamento del carico, la miscelazione;
cc) "sicurezza": la sicurezza di approvvigionamento
e di consegna ai clienti, nonche' la sicurezza tecnica;
dd) "sistema interconnesso": un insieme di sistemi
reciprocamente collegati;
ee) "sistema": reti di trasporto, reti di
distribuzione, impianti di GNL o impianti di stoccaggio di
proprieta' o gestiti da un'impresa di gas naturale,
compresi il linepack e i relativi impianti che forniscono
servizi ausiliari nonche' quelli di imprese collegate
necessari per dare accesso al trasporto, alla distribuzione
e alla rigassificazione di GNL;
ff) "stoccaggio di modulazione": lo stoccaggio
finalizzato a soddisfare la modulazione dell'andamento
giornaliero, stagionale e di punta dei consumi;
gg) "stoccaggio minerario": lo stoccaggio
necessario per motivi tecnici ed economici a consentire lo
svolgimento ottimale della coltivazione di giacimenti di
gas naturale nel territorio italiano;
hh) "stoccaggio strategico": lo stoccaggio
finalizzato a sopperire a situazioni di mancanza o
riduzione degli approvvigionamenti o di crisi del sistema
del gas;
ii) "trasporto": il trasporto di gas naturale
finalizzato alla fornitura ai clienti, attraverso una rete
che comprende soprattutto gasdotti ad alta pressione,
diversa da una rete di gasdotti di coltivazione e diversa
dalla parte dei gasdotti, anche ad alta pressione,
utilizzati principalmente nell'ambito della distribuzione
locale del gas naturale, ad esclusione della fornitura;
jj) "utente del sistema": la persona fisica o
giuridica che rifornisce o e' rifornita dal sistema;
kk) "working gas": quantitativo di gas presente nei
giacimenti in fase di stoccaggio che puo' essere messo a
disposizione e reintegrato, per essere utilizzato ai fini
dello stoccaggio minerario, di modulazione e strategico,
compresa la parte di gas producibile, ma in tempi piu'
lunghi rispetto a quelli necessari al mercato, ma che
risulta essenziale per assicurare le prestazioni di punta
che possono essere richieste dalla variabilita' della
domanda in termini giornalieri ed orari;
kk-bis) "i servizi ausiliari": tutti i servizi
necessari per l'accesso e il funzionamento delle reti di
trasporto, delle reti di distribuzione, degli impianti di
GNL o degli impianti di stoccaggio, compresi il
bilanciamento del carico, la miscelazione e l'iniezione di
gas inerti, ad esclusione dei servizi resi dagli impianti
usati solamente dai gestori dei sistemi di trasporto nello
svolgimento delle loro funzioni;
kk-ter) "impresa collegata": un'impresa collegata
come definita all'art. 41 della settima direttiva
83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata
sull'art. 44, paragrafo 2, lettera g) del trattato e
relativa ai conti consolidati, o un'impresa associata come
definita all'art. 33, paragrafo 1 della medesima direttiva,
o un'impresa appartenente agli stessi soci;
kk-quater) "gestore del sistema di trasporto":
qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge l'attivita'
di trasporto ed e' responsabile della gestione, della
manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema
di trasporto in una data zona ed, eventualmente, delle
relative interconnessioni con altri sistemi, nonche' di
assicurare la capacita' a lungo termine del sistema di
soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas
naturale;
kk-quinquies) "impresa maggiore di trasporto":
impresa che avendo la disponibilita' della rete nazionale
di gasdotti svolge l'attivita' di trasporto sulla maggior
parte della medesima;
kk-sexies) "gestore del sistema di distribuzione":
qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione
di distribuzione ed e' responsabile della gestione, della
manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema
di distribuzione in una data zona ed, eventualmente, delle
relative interconnessioni con altri sistemi, nonche' di
assicurare la capacita' a lungo termine del sistema di
soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas
naturale;
kk-septies) "impresa fornitrice": ogni persona
fisica o giuridica che svolge funzioni di fornitura;
kk-octies) «programmazione a lungo termine»: la
programmazione, in un'ottica a lungo termine, della
capacita' di fornitura e di trasporto delle imprese di gas
naturale al fine di soddisfare la domanda di gas naturale
del sistema, garantire la diversificazione delle fonti ed
assicurare la fornitura ai clienti;
kk-nonies) "gestore dell'impianto di stoccaggio":
qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge l'attivita'
di stoccaggio ed e' responsabile della gestione di un
impianto di stoccaggio di gas naturale;
kk-decies) "gestore di un impianto di GNL":
qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della
liquefazione del gas naturale o dell'importazione, o dello
scarico, e della rigassificazione di GNL, e responsabile
della gestione di un impianto di GNL;
kk-undecies) "linepack": lo stoccaggio di gas
naturale mediante compressione nelle reti di trasporto e di
distribuzione del gas naturale, ad esclusione degli
impianti riservati ai gestori dei sistemi di trasporto
nello svolgimento delle loro funzioni;
kk-duodecies) "interconnettore": un gasdotto di
trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera
tra Stati membri allo scopo di collegare i sistemi
nazionali di trasporto di tali Stati membri o un gasdotto
di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo fino al
territorio degli Stati membri o alle acque territoriali di
tale Stato membro;
kk-terdecies) "cliente civile": un cliente che
acquista gas naturale per il proprio consumo domestico;
kk-quaterdecies) "cliente non civile": un cliente
che acquista gas naturale non destinato al proprio uso
domestico;
kk-quinquiesdecies) "strumenti derivati sul gas
naturale": uno strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o
7 della sezione C dell'allegato I della direttiva
2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari
collegato al gas naturale;
kk-sexiesdecies) "contratto di fornitura": un
contratto di fornitura di gas naturale ad esclusione degli
strumenti derivati sul gas naturale;
kk-septiesdecies) "controllo": diritti, contratti,
o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e
tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la
possibilita' di esercitare un'influenza determinante
sull'attivita' di un'impresa, in particolare attraverso:
1) diritti di proprieta' o di godimento sulla
totalita' o su parti del patrimonio di un'impresa;
2) diritti o contratti che conferiscono
un'influenza determinante sulla composizione, sulle
votazioni, sulle deliberazioni e decisioni degli organi di
un'impresa.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 6 (Criteri e disciplina dell'accesso alle
infrastrutture minerarie per la coltivazione). - 1. I
titolari di concessione di coltivazione di idrocarburi
danno accesso ai loro gasdotti di coltivazione, nonche'
alle relative infrastrutture minerarie e ai servizi
connessi, sia in terraferma che nel mare territoriale e
nella piattaforma continentale italiana, ad altri titolari
di concessione di coltivazione di idrocarburi, o a imprese
del gas naturale che ne facciano richiesta ai fini
dell'importazione, esportazione o trasporto del gas
naturale. L'accesso e' dovuto ove risultino verificate le
seguenti condizioni:
a) disponibilita' della relativa capacita' di
trasporto, gestione, o trattamento, tenuto conto anche dei
programmi di sviluppo futuro dei giacimenti connessi ai
gasdotti di coltivazione, compresi quelli con redditivita'
economica marginale;
b) rispetto delle norme tecniche e minerarie
vigenti in Italia;
c) compatibilita' della composizione chimica del
gas naturale e dei composti associati, e delle
caratteristiche fisico-chimiche;
d) compatibilita' con le norme di sicurezza
mineraria;
e) rispetto delle norme in materia fiscale e di
aliquote di prodotto della coltivazione dovute allo Stato.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabiliti i limiti e le norme tecniche per disciplinare
l'accesso alle infrastrutture minerarie di cui al comma 1.
3. Ai fini della tutela del giacimento e della
sicurezza delle lavorazioni, l'accesso alle infrastrutture
minerarie di cui al comma 1 e' sottoposto ad autorizzazione
rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
4. L'Autorita' di regolazione per energia reti e
ambiente e' competente a risolvere le controversie, anche
transfrontaliere, relative all'accesso alle infrastrutture
di coltivazione del gas naturale. In caso di controversie
transfrontaliere si applicano le disposizioni sulla
risoluzione delle controversie relative allo Stato membro
che ha giurisdizione sulla rete di gasdotti di coltivazione
che nega l'accesso. Se, nelle controversie
transfrontaliere, la rete interessata fa capo all'Italia e
almeno ad un altro Stato membro, l'Autorita' di regolazione
per energia reti e ambiente si consulta con le competenti
autorita' degli altri Stati membri interessati al fine di
garantire che le disposizioni della direttiva 2009/73/CE,
come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, siano
coerentemente applicate. Se la rete di gasdotti di
coltivazione ha origine in un paese terzo e si collega alla
rete italiana, l' Autorita' di regolazione per energia reti
e ambiente si consulta con le Autorita' di regolazione
degli Stati membri interessati e, nel caso il primo punto
di ingresso verso la rete degli Stati membri sia in Italia,
consulta il paese terzo interessato in cui ha origine la
rete di gasdotti di coltivazione al fine di garantire, per
quanto concerne la rete interessata, che la direttiva
2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE,
sia coerentemente applicata nel territorio degli Stati
membri.
5. Nel caso di contitolarita' della concessione,
tutti gli effetti derivanti dall'accesso di cui al comma 1
si verificano direttamente in capo ai singoli contitolari
in ragione delle diverse quote detenute, non realizzandosi
nella specie, anche ai fini fiscali, un autonomo centro di
imputazione di rapporti giuridici.».
 
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93

1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 33, il comma 4 e' abrogato;
b) all'articolo 46, dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
«7-bis L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente puo' consultare le pertinenti autorita' dei paesi terzi e cooperare con esse relativamente all'esercizio dell'infrastruttura del gas da e verso i paesi terzi al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, la coerente applicazione della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, nel territorio e nelle acque territoriali italiane.»;
c ) dopo l'articolo 46, sono inseriti i seguenti:
«Art. 46-bis (Accordi tecnici relativi all'esercizio degli interconnettori). - 1. I gestori dei sistemi di trasporto o altri operatori economici possono mantenere in vigore o concludere accordi tecnici su questioni relative all'esercizio delle linee di trasporto tra l'Italia e un paese terzo, purche' compatibili con il diritto dell'Unione europea e con le pertinenti decisioni delle autorita' nazionali di regolazione degli Stati membri interessati. Tali accordi sono notificati all'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente ed alle altre autorita' di regolazione interessate.
Art. 46-ter (Deroghe per gli interconnettori da e verso paesi terzi). - 1. Il Ministero dello sviluppo economico puo' concedere una deroga all'applicazione degli articoli 9, 10, 11, 32 e 41, commi 6, 8 e 10, della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, ai gasdotti di trasporto tra l'Italia e un paese terzo completati prima del 23 maggio 2019, per le sezioni del gasdotto di trasporto situate sul territorio e nelle acque territoriali italiane. Tali deroghe sono concesse per motivi oggettivi, quali consentire il recupero dell'investimento effettuato, o per motivi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento, a condizione che non abbiano ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione europea. La deroga e' accordata, caso per caso, sulla base di una motivazione oggettiva, previo parere dell'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, per una durata massima di venti anni, ed e' rinnovabile in casi giustificati e puo' essere subordinata al rispetto di prescrizioni che contribuiscano alla realizzazione delle condizioni di cui al secondo periodo. La decisione di deroga e' resa pubblica e notificata alla Commissione europea senza indugio e comunque entro il 24 maggio 2020. Tali deroghe non si applicano ai gasdotti di trasporto tra l'Italia e un paese terzo che ha l'obbligo di recepire la direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, e che l'abbia attuato efficacemente, in virtu' di un accordo concluso con l'Unione europea.
2. Nei casi in cui il gasdotto di trasporto e' situato, oltre che nel territorio italiano, anche in quello di uno o piu' Stati membri e il primo punto di connessione con la rete di uno Stato membro e' quello con la rete italiana, il Ministero dello sviluppo economico puo' concedere una deroga a detto gasdotto dopo avere consultato gli Stati membri interessati.
3. Nei casi in cui il gasdotto di trasporto e' situato, oltre che nel territorio italiano, anche in quello di uno o piu' Stati membri e il primo punto di connessione con la rete di uno Stato membro e' quello con la rete di uno di tali Stati membri, il Ministero dello sviluppo economico puo' chiedere alla Commissione di agire da osservatore nella consultazione tra lo Stato membro nel cui territorio e' situato il primo punto di connessione e il paese terzo, relativamente alla concessione di deroghe per gli interconnettori e, in generale, in merito all'applicazione coerente, nel territorio e nelle acque territoriali italiane, della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE.
Art. 46-quater (Procedura di abilitazione). - 1. Fatta salva la ripartizione della competenza tra l'Unione europea e gli Stati membri, gli accordi esistenti relativi all'esercizio di un interconnettore o di una rete di gasdotti di coltivazione conclusi tra l'Italia e un paese terzo sono mantenuti in vigore fino all'entrata in vigore di un accordo tra l'Unione e lo stesso paese terzo o fino all'applicazione della procedura di cui ai commi successivi.
2. Fatta salva la ripartizione della competenza tra l'Unione europea e gli Stati membri, qualora l'Italia intenda avviare un negoziato con un paese terzo per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo relativo all'esercizio di un interconnettore con un paese terzo su questioni che rientrano, in tutto o in parte, nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, il Ministero dello sviluppo economico notifica tale intendimento alla Commissione, allegando la documentazione pertinente e indicando le disposizioni che saranno oggetto dei negoziati o da rinegoziare, gli obiettivi dei negoziati, nonche' qualsiasi altra informazione pertinente, almeno cinque mesi prima dell'avvio dei negoziati, ai fini della valutazione di cui all'articolo 49-ter, paragrafi da 3 a 10 della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE.
3. Una volta ricevuta l'autorizzazione ad avviare i negoziati da parte della Commissione europea a seguito della notifica di cui al comma 2, il Ministero dello sviluppo economico avvia i negoziati per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo con un paese terzo e tiene conto di eventuali orientamenti forniti dalla Commissione e di eventuali richieste di inserimento di clausole nell'accordo. Il Ministero dello sviluppo economico notifica alla Commissione europea i risultati del negoziato e trasmette il testo dell'accordo ai fini della autorizzazione alla firma e, qualora acquisita tale autorizzazione nei termini di cui ai paragrafi 12 e 13 dell'articolo 49-ter della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, notifica alla Commissione la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo, nonche' ogni successiva modifica allo status di tale accordo.».
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono aggiornate le disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle attivita' produttive 11 aprile 2006 e 28 aprile 2006, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 12 maggio 2006, in relazione a quanto previsto dal presente decreto.

Note all'art. 2:

- Si riporta il testo dell'art. 33 del citato decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 33 (Nuove infrastrutture). - 1. All'art. 1
della legge 23 agosto 2004, n. 239, il comma 17 e'
sostituito dal seguente:
«17. I soggetti che investono, direttamente o
indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture
di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di
gas naturale degli Stati membri dell'Unione europea e la
rete di trasporto italiana, nella realizzazione in Italia
di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale
liquefatto o di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas
naturale, o in significativi potenziamenti delle capacita'
delle infrastrutture esistenti sopra citate, tali da
permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti
di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere,
per la capacita' di nuova realizzazione, un'esenzione dalla
disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi,
ovvero dall'applicazione delle rispettive tariffe
regolamentate, o da entrambe le fattispecie, nonche'
l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione dei
sistemi di trasporto e certificazione dei gestori dei
sistemi di trasporto. L'esenzione e' accordata per un
periodo stabilito caso per caso, non superiore a 25 anni, e
per una quota della nuova capacita' stabilita caso per
caso, dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. In caso di
realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione,
l'esenzione e' accordata previa consultazione delle
autorita' competenti dello Stato membro interessato. La
concessione di una esenzione dalla disciplina che prevede
il diritto di accesso dei terzi, perde effetto due anni
dopo la data della relativa concessione, qualora alla
scadenza di tale termine la costruzione dell'infrastruttura
non sia ancora iniziata, e cinque anni dopo la data della
relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine
l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che il
Ministero, in accordo con la Commissione europea, non
decida che il ritardo e' dovuto a gravi ostacoli che
esulano dal controllo del soggetto cui la deroga e' stata
concessa.».
2. All'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, il
comma 18 e' sostituito dal seguente:
«18. I soggetti che investono, direttamente o
indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture
internazionali di interconnessione con Stati non
appartenenti all'Unione europea ai fini dell'importazione
in Italia di gas naturale o nel potenziamento delle
capacita' di trasporto degli stessi gasdotti esistenti,
possono richiedere nei corrispondenti punti d'ingresso
della rete nazionale dei gasdotti, il diritto di
allocazione prioritaria nel conferimento della
corrispondente nuova capacita' realizzata in Italia. Il
diritto di allocazione prioritaria e' accordato, caso per
caso, per un periodo non superiore a 25 anni e per una
quota della nuova capacita' stabilita caso per caso, e in
base alle modalita' di conferimento e alle tariffe di
trasporto, stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas. Tale diritto e' accordato dal Ministero dello
sviluppo economico, previo parere dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, che deve essere reso entro il
termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il
quale si intende reso positivamente. La concessione di una
allocazione prioritaria perde effetto due anni dopo la data
della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale
termine la costruzione dell'infrastruttura non sia ancora
iniziata, e cinque anni dopo la data della relativa
concessione, qualora alla scadenza di tale termine
l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che il
Ministero non decida che il ritardo e' dovuto a gravi
ostacoli che esulano dal controllo del soggetto cui la
deroga e' stata concessa.».
3. Restano ferme le esenzioni e le allocazioni
prioritarie accordate, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, ai sensi della legge 23 agosto
2004, n. 239, e della direttiva 2003/55/CE, che si
intendono riferite anche agli obblighi di separazione di
cui all'art. 10, comma 1 e confermate con le condizioni e
le modalita' per la loro applicazione gia' stabilite e
comunicate alla Commissione europea dal Ministero dello
sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico
provvede a designare alla Commissione europea i rispettivi
gestori.
4. (Abrogato).
5. La concessione di una esenzione o di una
allocazione prioritaria di cui al comma 4 puo' essere
subordinata a misure volte a promuovere la concorrenza e la
liquidita' del sistema nazionale del gas naturale e a
consentire l'accesso dei terzi alla capacita' esentata non
utilizzata.».
- Si riporta il testo dell'art. 46 del citato decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 46 (Disposizioni in materia di rapporti
istituzionali).- 1. Nell'osservanza delle rispettive
competenze, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
collaborano tra loro e si prestano reciproca assistenza,
anche al fine di assicurare la piu' efficace regolazione
dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale in
funzione della loro competitivita' e della tutela degli
utenti.
2. I rapporti tra l'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas e l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato sono informati al principio della leale
cooperazione e si svolgono, in particolare, mediante
istruttorie congiunte, segnalazioni e scambi di
informazioni. Nello svolgimento di tali rapporti di
reciproca collaborazione, non e' opponibile il segreto
d'ufficio.
3. Al fine dello svolgimento efficace e coordinato
delle attivita' e delle funzioni di cui ai commi 1 e 2,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato stipulano tra loro
appositi protocolli d'intesa.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
coopera con l'ACER, con le autorita' di regolazione degli
altri Stati membri e con la Commissione europea al fine di
promuovere mercati interni dell'energia elettrica e del gas
naturale concorrenziali, sicuri e ecologicamente
sostenibili, nonche' l'efficace apertura dei mercati per
tutti i clienti e i fornitori, e garantire condizioni
appropriate per il funzionamento efficace e affidabile
delle reti energetiche.
5. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
coopera con le autorita' di regolazione e le
Amministrazioni competenti degli altri Stati membri,
nonche' con l'ACER in ordine alle questioni
transfrontaliere.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
coopera con le autorita' di regolazione degli altri Stati
membri dell'Unione europea, in particolare al fine di:
a) promuovere soluzioni pratiche intese a
consentire una gestione ottimale delle reti, promuovere le
borse dell'energia elettrica e del gas naturale e
l'assegnazione di capacita' transfrontaliere, nonche'
consentire un adeguato livello minimo di capacita' di
interconnessione, anche attraverso nuove interconnessioni,
per rendere possibile lo sviluppo di una concorrenza
effettiva e il miglioramento della sicurezza
dell'approvvigionamento, senza discriminazioni tra le
imprese fornitrici nei diversi Stati membri;
b) coordinare lo sviluppo di tutti i codici di rete
per i gestori dei sistemi di trasporto interessati e gli
altri operatori di mercato;
c) coordinare lo sviluppo delle norme che
disciplinano la gestione delle congestioni.
7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
promuove la stipula di accordi di collaborazione con le
altre autorita' nazionali di regolamentazione, al fine di
promuovere la cooperazione in ambito regolamentare.
7-bis. L'Autorita' di regolazione per energia reti e
ambiente puo' consultare le pertinenti autorita' dei paesi
terzi e cooperare con esse relativamente all'esercizio
dell'infrastruttura del gas da e verso i paesi terzi al
fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura
interessata, la coerente applicazione della direttiva
2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE,
nel territorio e nelle acque territoriali italiane.».
 
Art. 3
Modifiche alla legge 23 agosto 2004, n. 239

1. All'articolo 1, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 17:
1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nel concedere l'esenzione, il Ministero dello sviluppo economico verifica che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE e tiene conto che questa non danneggi la concorrenza nei mercati pertinenti che saranno probabilmente influenzati dall'investimento, l'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale, l'efficiente funzionamento dei sistemi regolati interessati, nonche' la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale nell'Unione europea.»;
2) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «In caso di accordo tra tutte le autorita' interessate, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente la decisione, entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta di esenzione, ai fini dell'informazione all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER).»;
b) il comma 18 e' sostituito dal seguente: «18. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuovi interconnettori con paesi terzi o nel potenziamento della capacita' di trasporto degli interconnettori esistenti possono richiedere, per la capacita' di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, ovvero dall'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate, o da entrambe le fattispecie, nonche' l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione dei sistemi di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto. L'esenzione e' concessa per motivi oggettivi, quali consentire il recupero dell'investimento effettuato, o per motivi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento, e che dimostrino che l'esenzione non ha ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione europea. L'esenzione e' accordata per un periodo non superiore a venticinque anni, e per una quota della nuova capacita' stabilita caso per caso, previa consultazione degli Stati membri i cui mercati sono influenzati dall'investimento e delle autorita' pertinenti dei paesi terzi. Prima dell'adozione della decisione sull'esenzione, il Ministero dello sviluppo economico consulta la pertinente autorita' di detto paese terzo al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, che la direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/692, sia coerentemente applicata nel territorio e, se del caso, nelle acque territoriali italiane. Se le autorita' dei paesi terzi consultate non rispondono alla consultazione entro un periodo di tempo ragionevole o entro un termine stabilito non superiore a tre mesi, il Ministero dello sviluppo economico, in qualita' di autorita' competente, adotta la decisione necessaria. In caso di accordo tra tutte le autorita' interessate, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente la decisione, entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta di esenzione, ai fini della informazione all'ACER. Il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, ciascuno per quanto di competenza, cooperano, relativamente alle questioni transfrontaliere attinenti all'infrastruttura da e verso un paese terzo e nel suo esercizio, con le pertinenti autorita' del paese terzo, dopo aver consultato le autorita' di regolazione degli altri Stati membri interessati, al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura, la coerente applicazione della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, nel territorio degli Stati membri.».

Note all'art. 3:

- Si riporta il testo dell'art. 1, della citata legge
23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 1. - 1. Nell'ambito dei principi derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali, sono principi fondamentali in materia
energetica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della
Costituzione, quelli posti dalla presente legge. Sono,
altresi', determinate disposizioni per il settore
energetico che contribuiscono a garantire la tutela della
concorrenza, la tutela dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la
tutela dell'incolumita' e della sicurezza pubblica fatta
salva la disciplina in materia di rischi da incidenti
rilevanti, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema al
fine di assicurare l'unita' giuridica ed economica dello
Stato e il rispetto delle autonomie regionali e locali, dei
trattati internazionali e della normativa comunitaria. Gli
obiettivi e le linee della politica energetica nazionale,
nonche' i criteri generali per la sua attuazione a livello
territoriale, sono elaborati e definiti dallo Stato che si
avvale anche dei meccanismi di raccordo e di cooperazione
con le autonomie regionali previsti dalla presente legge.
Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
che provvedono alle finalita' della presente legge ai sensi
dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di
attuazione.
2. Le attivita' del settore energetico sono cosi'
disciplinate:
a) le attivita' di produzione, importazione,
esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli
minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei,
nonche' di trasformazione delle materie fonti di energia,
sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto
degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla
normativa comunitaria e dalla legislazione vigente;
b) le attivita' di trasporto e dispacciamento del
gas naturale a rete, nonche' la gestione di infrastrutture
di approvvigionamento di energia connesse alle attivita' di
trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di
interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di
servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria,
dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le
autorita' competenti;
c) le attivita' di distribuzione di energia
elettrica e gas naturale a rete, di esplorazione,
coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi,
nonche' di trasmissione e dispacciamento di energia
elettrica sono attribuite in concessione secondo le
disposizioni di legge.
3. Gli obiettivi generali di politica energetica del
Paese, il cui conseguimento e' assicurato sulla base dei
principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e
leale collaborazione dallo Stato, dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, dalle regioni e dagli enti
locali, sono:
a) garantire sicurezza, flessibilita' e continuita'
degli approvvigionamenti di energia, in quantita'
commisurata alle esigenze, diversificando le fonti
energetiche primarie, le zone geografiche di provenienza e
le modalita' di trasporto;
b) promuovere il funzionamento unitario dei mercati
dell'energia, la non discriminazione nell'accesso alle
fonti energetiche e alle relative modalita' di fruizione e
il riequilibrio territoriale in relazione ai contenuti
delle lettere da c) a l);
c) assicurare l'economicita' dell'energia offerta
ai clienti finali e le condizioni di non discriminazione
degli operatori nel territorio nazionale, anche al fine di
promuovere la competitivita' del sistema economico del
Paese nel contesto europeo e internazionale;
d) assicurare lo sviluppo del sistema attraverso
una crescente qualificazione dei servizi e delle imprese e
una loro diffusione omogenea sul territorio nazionale;
e) perseguire il miglioramento della sostenibilita'
ambientale dell'energia, anche in termini di uso razionale
delle risorse territoriali, di tutela della salute e di
rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in
particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra
e di incremento dell'uso delle fonti energetiche
rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato a ciascuna
di esse. La promozione dell'uso delle energie rinnovabili
deve avvenire anche attraverso il sistema complessivo dei
meccanismi di mercato, assicurando un equilibrato ricorso
alle fonti stesse, assegnando la preferenza alle tecnologie
di minore impatto ambientale e territoriale;
f) promuovere la valorizzazione delle importazioni
per le finalita' di sicurezza nazionale e di sviluppo della
competitivita' del sistema economico del Paese;
g) valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi,
favorendone la prospezione e l'utilizzo con modalita'
compatibili con l'ambiente;
h) accrescere l'efficienza negli usi finali
dell'energia;
i) tutelare gli utenti-consumatori, con particolare
riferimento alle famiglie che versano in condizioni
economiche disagiate;
l) favorire e incentivare la ricerca e
l'innovazione tecnologica in campo energetico, anche al
fine di promuovere l'utilizzazione pulita di combustibili
fossili;
m) salvaguardare le attivita' produttive con
caratteristiche di prelievo costanti e alto fattore di
utilizzazione dell'energia elettrica, sensibili al costo
dell'energia;
n) (abrogata).
4. Lo Stato e le regioni, al fine di assicurare su
tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle
prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e
in condizioni di omogeneita' sia con riguardo alle
modalita' di fruizione sia con riguardo ai criteri di
formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla
formazione dei prezzi, garantiscono:
a) il rispetto delle condizioni di concorrenza sui
mercati dell'energia, in conformita' alla normativa
comunitaria e nazionale;
b) l'assenza di vincoli, ostacoli o oneri, diretti
o indiretti, alla libera circolazione dell'energia
all'interno del territorio nazionale e dell'Unione europea;
c) l'assenza di oneri di qualsiasi specie che
abbiano effetti economici diretti o indiretti ricadenti al
di fuori dell'ambito territoriale delle autorita' che li
prevedono;
d) l'adeguatezza delle attivita' energetiche
strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per
assicurare adeguati standard di sicurezza e di qualita' del
servizio nonche' la distribuzione e la disponibilita' di
energia su tutto il territorio nazionale;
e) l'unitarieta' della regolazione e della gestione
dei sistemi di approvvigionamento e di trasporto nazionale
e transnazionale di energia;
f) l'adeguato equilibrio territoriale nella
localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti
consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche
delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di
compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale
qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici
nazionali richiedano concentrazioni territoriali di
attivita', impianti e infrastrutture ad elevato impatto
territoriale, con esclusione degli impianti alimentati da
fonti rinnovabili;
g) la trasparenza e la proporzionalita' degli
obblighi di servizio pubblico inerenti le attivita'
energetiche, sia che siano esercitate in regime di
concessione, sia che siano esercitate in regime di libero
mercato;
h) procedure semplificate, trasparenti e non
discriminatorie per il rilascio di autorizzazioni in regime
di libero mercato e per la realizzazione delle
infrastrutture;
i) la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e del
paesaggio, in conformita' alla normativa nazionale,
comunitaria e agli accordi internazionali.
5. Le regioni, gli enti pubblici territoriali e gli
enti locali territorialmente interessati dalla
localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero
dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture
esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti
proponenti che individuino misure di compensazione e
riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi
generali di politica energetica nazionale, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387.
6. Le regioni determinano con proprie leggi, ai sensi
dell'art. 118 della Costituzione, l'attribuzione dei
compiti e delle funzioni amministrativi non previsti dal
comma 7, ferme le funzioni fondamentali dei comuni, delle
province e delle citta' metropolitane previste dal testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. Sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, i seguenti
compiti e funzioni amministrativi:
a) le determinazioni inerenti l'importazione e
l'esportazione di energia;
b) la definizione del quadro di programmazione di
settore;
c) la determinazione dei criteri generali
tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli
impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e
distribuzione dell'energia, nonche' delle caratteristiche
tecniche e merceologiche dell'energia importata, prodotta,
distribuita e consumata;
d) l'emanazione delle norme tecniche volte ad
assicurare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la
tutela della salute del personale addetto agli impianti di
cui alla lettera c);
e) l'emanazione delle regole tecniche di
prevenzione incendi per gli impianti di cui alla lettera c)
dirette a disciplinare la sicurezza antincendi con criteri
uniformi sul territorio nazionale, spettanti in via
esclusiva al Ministero dell'interno sulla base della
legislazione vigente;
f) l'imposizione e la vigilanza sulle scorte
energetiche obbligatorie;
g) l'identificazione delle linee fondamentali
dell'assetto del territorio nazionale con riferimento
all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali
energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi
delle leggi vigenti;
h) la programmazione di grandi reti
infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse
nazionale ai sensi delle leggi vigenti;
i) l'individuazione delle infrastrutture e degli
insediamenti strategici, ai sensi della legge 21 dicembre
2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n.
190, al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi
inclusa quella degli approvvigionamenti energetici e del
relativo utilizzo, il contenimento dei costi
dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo
delle tecnologie innovative per la generazione di energia
elettrica e l'adeguamento della strategia nazionale a
quella comunitaria per le infrastrutture energetiche;
l) l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e
di zone del mare territoriale per finalita' di
approvvigionamento di fonti di energia;
m) le determinazioni in materia di rifiuti
radioattivi;
n) le determinazioni inerenti la prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le
funzioni di polizia mineraria, adottate, per la terraferma,
di intesa con le regioni interessate;
o) la definizione dei programmi di ricerca
scientifica in campo energetico, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano;
p) la definizione dei principi per il coordinato
utilizzo delle risorse finanziarie regionali, nazionali e
dell'Unione europea, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
q) l'adozione di misure temporanee di salvaguardia
della continuita' della fornitura, in caso di crisi del
mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza
della collettivita' o per l'integrita' delle
apparecchiature e degli impianti del sistema energetico;
r) la determinazione dei criteri generali a
garanzia della sicurezza degli impianti utilizzatori
all'interno degli edifici, ferma restando la competenza del
Ministero dell'interno in ordine ai criteri generali di
sicurezza antincendio.
8. Lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:
a) con particolare riguardo al settore elettrico,
anche avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas:
1) il rilascio della concessione per l'esercizio
delle attivita' di trasmissione e dispacciamento nazionale
dell'energia elettrica e l'adozione dei relativi indirizzi;
2) la stipula delle convenzioni per il trasporto
dell'energia elettrica sulla rete nazionale;
3) l'approvazione degli indirizzi di sviluppo
della rete di trasmissione nazionale, considerati anche i
piani regionali di sviluppo del servizio elettrico;
4) l'aggiornamento, sentita la Conferenza
unificata, della convenzione tipo per disciplinare gli
interventi di manutenzione e di sviluppo della rete
nazionale e dei dispositivi di interconnessione;
5) l'adozione di indirizzi e di misure a sostegno
della sicurezza e dell'economicita' degli interscambi
internazionali, degli approvvigionamenti per i clienti
vincolati o disagiati, del sistema di generazione e delle
reti energetiche, promuovendo un accesso piu' esteso
all'importazione di energia elettrica;
6) l'adozione di misure finalizzate a garantire
l'effettiva concorrenzialita' del mercato dell'energia
elettrica;
7) la definizione dei criteri generali per le
nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e
per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli
impianti di generazione di energia elettrica di potenza
termica superiore ai 300 MW, sentita la Conferenza
unificata e tenuto conto delle linee generali dei piani
energetici regionali;
b) con particolare riguardo al settore del gas
naturale, anche avvalendosi dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas:
1) l'adozione di indirizzi alle imprese che
svolgono attivita' di trasporto, dispacciamento sulla rete
nazionale e rigassificazione di gas naturale e di
disposizioni ai fini dell'utilizzo, in caso di necessita',
degli stoccaggi strategici nonche' la stipula delle
relative convenzioni e la fissazione di regole per il
dispacciamento in condizioni di emergenza e di obblighi di
sicurezza;
2) l'individuazione, di intesa con la Conferenza
unificata, della rete nazionale di gasdotti;
3) le determinazioni inerenti lo stoccaggio di
gas naturale in giacimento;
4) l'autorizzazione allo svolgimento delle
attivita' di importazione e vendita del gas ai clienti
finali rilasciata sulla base di criteri generali stabiliti,
sentita la Conferenza unificata;
5) l'adozione di indirizzi per la salvaguardia
della continuita' e della sicurezza degli
approvvigionamenti, per il funzionamento coordinato del
sistema di stoccaggio e per la riduzione della
vulnerabilita' del sistema nazionale del gas naturale;
c) con particolare riguardo al settore degli oli
minerali, intesi come oli minerali greggi, residui delle
loro distillazioni e tutte le specie e qualita' di prodotti
petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di
petrolio liquefatto e i biocarburanti ed i bioliquidi:
1) adozione di indirizzi e di criteri
programmatici in materia di impianti di lavorazione e
stoccaggio adibito all'importazione e all'esportazione di
oli minerali, al fine di garantire l'approvvigionamento del
mercato;
2) individuazione di iniziative di raccordo tra
le regioni e le amministrazioni centrali interessate, per
la valutazione congiunta dei diversi provvedimenti, anche
di natura ambientale e fiscale, in materia di oli minerali,
in grado di produrre significativi riflessi sulle scelte di
politica energetica nazionale, nonche' per la definizione
di iter semplificati per la realizzazione degli
investimenti necessari per l'adeguamento alle disposizioni
nazionali, comunitarie e internazionali;
3) monitoraggio, anche sulla base delle
indicazioni delle regioni, dell'effettiva capacita' di
lavorazione e di stoccaggio adibito all'importazione e
all'esportazione di oli minerali;
4) promozione di accordi di programma, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le
regioni e gli enti locali per la realizzazione e le
modifiche significative di infrastrutture di lavorazione e
di stoccaggio di oli minerali, strategiche per
l'approvvigionamento energetico del Paese;
5) individuazione, di intesa con la Conferenza
unificata, di criteri e modalita' per il rilascio delle
autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli
impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali.
Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa vigente
in materia di autorizzazione integrata ambientale;
6) individuazione, di intesa con la Conferenza
unificata, della rete nazionale di oleodotti.
8-bis. Fatte salve le disposizioni in materia di
valutazione di impatto ambientale, nel caso di mancata
espressione da parte delle amministrazioni regionali degli
atti di assenso o di intesa, comunque denominati, inerenti
alle funzioni di cui al comma 8 del presente articolo,
entro il termine di centocinquanta giorni dalla richiesta
nonche' nel caso di mancata definizione dell'intesa di cui
al comma 5 dell'art. 52-quinquies del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, e nei casi di cui all'art. 3, comma 4, del decreto
legislativo 1º giugno 2011, n. 93, il Ministero dello
sviluppo economico invita le medesime a provvedere entro un
termine non superiore a trenta giorni. In caso di ulteriore
inerzia da parte delle amministrazioni regionali
interessate, lo stesso Ministero rimette gli atti alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale, entro
sessanta giorni dalla rimessione, provvede in merito con la
partecipazione della regione interessata. Le disposizioni
del presente comma si applicano anche ai procedimenti
amministrativi in corso e sostituiscono il comma 6 del
citato art. 52-quinquies del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.
9. Per il conseguimento degli obiettivi generali di
cui al comma 3, lo Stato e le regioni individuano
specifiche esigenze di intervento e propongono agli organi
istituzionali competenti le iniziative da intraprendere,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano.
10. Se le iniziative di cui al comma 9 prevedono una
ripartizione di compiti tra le regioni, la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il
parere degli enti locali interessati, provvede a definire
tale ripartizione.
11. Ai sensi dell'art. 2, comma 21, della legge 14
novembre 1995, n. 481, il Governo indica all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, nell'ambito del Documento di
programmazione economico-finanziaria, il quadro di esigenze
di sviluppo dei servizi di pubblica utilita' dei settori
dell'energia elettrica e del gas che corrispondono agli
interessi generali del Paese. Ai fini del perseguimento
degli obiettivi generali di politica energetica del Paese
di cui al comma 3, il Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro delle attivita' produttive, puo' definire,
sentite le Commissioni parlamentari competenti, indirizzi
di politica generale del settore per l'esercizio delle
funzioni attribuite all'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas ai sensi della legislazione vigente.
12. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
presenta al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei
ministri la relazione sullo stato dei servizi e
sull'attivita' svolta, ai sensi dell'art. 2, comma 12,
lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il
30 giugno di ciascun anno. Nella relazione l'Autorita'
illustra anche le iniziative assunte nel quadro delle
esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilita' e in
conformita' agli indirizzi di politica generale del settore
di cui al comma 11. L'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas riferisce, anche in relazione alle lettere c) ed i)
del comma 3, entro il 30 gennaio di ogni anno alle
Commissioni parlamentari competenti sullo stato del mercato
dell'energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di
utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili.
13. Nei casi in cui l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas sia tenuta ad esprimere il parere su
provvedimenti o atti ai sensi delle leggi vigenti, fatti
salvi i diversi termini previsti dalle leggi medesime,
l'Autorita' si pronunzia entro il termine di sessanta
giorni dalla data di ricevimento del provvedimento o
dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il
provvedimento o l'atto puo' comunque essere adottato.
14. Nei casi in cui l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas non adotti atti o provvedimenti di sua
competenza ai sensi delle leggi vigenti, il Governo puo'
esercitare il potere sostitutivo nelle forme e nei limiti
stabiliti dal presente comma. A tale fine il Ministro delle
attivita' produttive trasmette all'Autorita' un sollecito
ad adempiere entro i successivi sessanta giorni. Trascorso
tale termine senza che l'Autorita' abbia adottato l'atto o
il provvedimento, questo e' adottato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
attivita' produttive.
15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas e' organo collegiale costituito dal Presidente e da
quattro membri. Ferma restando la scadenza naturale dei
componenti l'Autorita' in carica alla predetta data, i
nuovi membri sono nominati entro i successivi sessanta
giorni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2,
commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
16. I componenti dell'organo competente per la
determinazione delle tariffe elettriche, ivi compresa la
determinazione del sovrapprezzo termico, rispondono degli
atti e dei comportamenti posti in essere nell'esercizio
delle loro funzioni, ove i fatti non abbiano rilevanza
penale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2043 e
seguenti del codice civile soltanto a titolo di
responsabilita' civile, in conformita' con le disposizioni
degli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80, come sostituiti dall'art. 7 della legge 21
luglio 2000, n. 205.
17. I soggetti che investono, direttamente o
indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture
di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di
gas naturale degli Stati membri dell'Unione europea e la
rete di trasporto italiana, nella realizzazione in Italia
di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale
liquefatto o di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas
naturale, o in significativi potenziamenti delle capacita'
delle infrastrutture esistenti sopra citate, tali da
permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti
di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere,
per la capacita' di nuova realizzazione, un'esenzione dalla
disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi,
ovvero dall'applicazione delle rispettive tariffe
regolamentate, o da entrambe le fattispecie, nonche'
l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione dei
sistemi di trasporto e certificazione dei gestori dei
sistemi di trasporto. Nel concedere l'esenzione, il
Ministero dello sviluppo economico verifica che siano
soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 dell'art.
36 della direttiva 2009/73/CE e tiene conto che questa non
danneggi la concorrenza nei mercati pertinenti che saranno
probabilmente influenzati dall'investimento, l'efficace
funzionamento del mercato interno del gas naturale,
l'efficiente funzionamento dei sistemi regolati
interessati, nonche' la sicurezza dell'approvvigionamento
di gas naturale nell'Unione europea. L'esenzione e'
accordata per un periodo stabilito caso per caso, non
superiore a 25 anni, e per una quota della nuova capacita'
stabilita caso per caso, dal Ministero dello sviluppo
economico, previo parere dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas. In caso di realizzazione di nuove
infrastrutture di interconnessione, l'esenzione e'
accordata previa consultazione delle autorita' competenti
dello Stato membro interessato. In caso di accordo tra
tutte le autorita' interessate, il Ministero dello sviluppo
economico trasmette all'Autorita' di regolazione per
energia reti e ambiente la decisione, entro sei mesi dalla
data di ricezione della richiesta di esenzione, ai fini
dell'informazione all'Agenzia per la cooperazione fra i
regolatori nazionali dell'energia (ACER). La concessione di
una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di
accesso dei terzi, perde effetto due anni dopo la data
della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale
termine la costruzione dell'infrastruttura non sia ancora
iniziata, e cinque anni dopo la data della relativa
concessione, qualora alla scadenza di tale termine
l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che il
Ministero, in accordo con la Commissione europea, non
decida che il ritardo e' dovuto a gravi ostacoli che
esulano dal controllo del soggetto cui la deroga e' stata
concessa.
18. I soggetti che investono, direttamente o
indirettamente, nella realizzazione di nuovi
interconnettori con paesi terzi o nel potenziamento della
capacita' di trasporto degli interconnettori esistenti
possono richiedere, per la capacita' di nuova
realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il
diritto di accesso dei terzi, ovvero dall'applicazione
delle rispettive tariffe regolamentate, o da entrambe le
fattispecie, nonche' l'esenzione dalla disciplina relativa
alla separazione dei sistemi di trasporto e certificazione
dei gestori dei sistemi di trasporto. L'esenzione e'
concessa per motivi oggettivi, quali consentire il recupero
dell'investimento effettuato, o per motivi legati alla
sicurezza dell'approvvigionamento, e che dimostrino che
l'esenzione non ha ripercussioni negative sulla
concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato
interno del gas naturale o sulla sicurezza
dell'approvvigionamento nell'Unione europea. L'esenzione e'
accordata per un periodo non superiore a venticinque anni,
e per una quota della nuova capacita' stabilita caso per
caso, previa consultazione degli Stati membri i cui mercati
sono influenzati dall'investimento e delle autorita'
pertinenti dei paesi terzi. Prima dell'adozione della
decisione sull'esenzione, il Ministero dello sviluppo
economico consulta la pertinente autorita' di detto paese
terzo al fine di garantire, per quanto concerne
l'infrastruttura interessata, che la direttiva 2009/73/CE,
come modificata dalla direttiva (UE) 2019/692, sia
coerentemente applicata nel territorio e, se del caso,
nelle acque territoriali italiane. Se le autorita' dei
paesi terzi consultate non rispondono alla consultazione
entro un periodo di tempo ragionevole o entro un termine
stabilito non superiore a tre mesi, il Ministero dello
sviluppo economico, in qualita' di autorita' competente,
adotta la decisione necessaria. In caso di accordo tra
tutte le autorita' interessate, il Ministero dello sviluppo
economico trasmette all'Autorita' di regolazione per
energia reti e ambiente la decisione, entro sei mesi dalla
data di ricezione della richiesta di esenzione, ai fini
della informazione all'ACER. Il Ministero dello sviluppo
economico e l' Autorita' di regolazione per energia reti e
ambiente, ciascuno per quanto di competenza, cooperano,
relativamente alle questioni transfrontaliere attinenti
all'infrastruttura da e verso un paese terzo e nel suo
esercizio, con le pertinenti autorita' del paese terzo,
dopo aver consultato le autorita' di regolazione degli
altri Stati membri interessati, al fine di garantire, per
quanto concerne l'infrastruttura, la coerente applicazione
della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva
2019/692/UE, nel territorio degli Stati membri.
19. Ai fini di quanto previsto dai commi 17 e 18, per
soggetti che investono si intendono anche i soggetti che,
mediante la sottoscrizione di contratti di importazione
garantiti a lungo termine, contribuiscono a finanziare il
progetto.
20. La residua quota delle nuove capacita' di
trasporto ai punti di ingresso della rete nazionale dei
gasdotti di cui al comma 18, nonche' la residua quota delle
capacita' delle nuove infrastrutture di interconnessione,
dei nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale e dei
nuovi terminali di rigassificazione di cui al comma 17, e
dei potenziamenti delle capacita' esistenti di cui allo
stesso comma 17, sono allocate secondo procedure definite
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in base a
criteri di efficienza, economicita' e sicurezza del sistema
stabiliti con decreti del Ministro delle attivita'
produttive.
21. I criteri di cui al comma 20 non si applicano in
tutti i casi in cui l'accesso al sistema impedirebbe agli
operatori del settore di svolgere gli obblighi di servizio
pubblico cui sono soggetti, ovvero nel caso in cui
dall'accesso derivino gravi difficolta' economiche e
finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel
sistema, in relazione a contratti di tipo "take or pay"
sottoscritti prima della data di entrata in vigore della
direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 giugno 1998.
22. L'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, anche su segnalazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, adotta i provvedimenti di cui alla
legge 10 ottobre 1990, n. 287, a carico dei soggetti che
non rispettano i criteri in base ai quali hanno ottenuto
l'allocazione delle capacita' di trasporto, stoccaggio o di
rigassificazione di cui al comma 20.
23. Ai fini di salvaguardare la continuita' e la
sicurezza del sistema nazionale del gas naturale tramite
l'istituzione di un punto di cessione e scambio dei volumi
di gas e delle capacita' di entrata e di uscita sulla rete
di trasporto nazionale del gas, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, individua le
procedure di cui all'art. 13 della deliberazione della
medesima Autorita' 17 luglio 2002, n. 137/02, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2002.
24. All'art. 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003,
n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 2003, n. 290:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il Ministro delle attivita' produttive emana
gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di
trasporto di energia elettrica e di gas naturale e verifica
la conformita' dei piani di sviluppo predisposti,
annualmente, dai gestori delle reti di trasporto con gli
indirizzi medesimi";
b) nel comma 4 le parole: "e comunque ciascuna
societa' a controllo pubblico" sono sostituite dalle
seguenti: "e ciascuna societa' a controllo pubblico, anche
indiretto, solo qualora operi direttamente nei medesimi
settori".
25. Il termine di cui al comma 7 dell'art. 1-sexies
del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e'
prorogato al 31 dicembre 2004.
26. I commi 1, 2, 3 e 4 del citato art. 1-sexies del
decreto-legge n. 239 del 2003 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema
energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati
dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli
elettrodotti facenti parte della rete nazionale di
trasporto dell'energia elettrica sono attivita' di
preminente interesse statale e sono soggetti a
un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle
attivita' produttive di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa
con la regione o le regioni interessate, la quale
sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti
di assenso comunque denominati previsti dalle norme
vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali
infrastrutture in conformita' al progetto approvato. Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla
verifica della conformita' delle opere al progetto
autorizzato. Restano ferme, nell'ambito del presente
procedimento unico, le competenze del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento
della conformita' delle opere alle prescrizioni delle norme
di settore e dei piani urbanistici ed edilizi.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1:
a) indica le prescrizioni e gli obblighi di
informativa posti a carico del soggetto proponente per
garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema
energetico nazionale e la tutela ambientale, nonche' il
termine entro il quale l'iniziativa e' realizzata;
b) comprende la dichiarazione di pubblica
utilita', indifferibilita' ed urgenza dell'opera,
l'eventuale dichiarazione di inamovibilita' e l'apposizione
del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa
compresi, conformemente al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilita'. Qualora le opere
di cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti
urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di
variante urbanistica.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata
a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine
di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241. Il procedimento puo' essere avviato
sulla base di un progetto preliminare o analogo purche'
evidenzi, con elaborato cartografico, le aree
potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo
preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e
le necessarie misure di salvaguardia. Al procedimento
partecipano il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e le altre amministrazioni interessate nonche' i
soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali
interferenze con altre infrastrutture esistenti. Per il
rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della
conformita' urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo di
richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui
territorio ricadano le opere di cui al comma 1. Il rilascio
del parere non puo' incidere sul rispetto del termine entro
il quale e' prevista la conclusione del procedimento.
4. Nel caso in cui, secondo la legislazione
vigente, le opere di cui al presente articolo siano
sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA),
l'esito positivo di tale valutazione costituisce parte
integrante e condizione necessaria del procedimento
autorizzatorio. L'istruttoria si conclude una volta
acquisita la VIA o, nei casi previsti, acquisito l'esito
della verifica di assoggettabilita' a VIA e, in ogni caso,
entro il termine di cui al comma 3. Per i procedimenti
relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di
valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico
deve essere concluso entro il termine di centoventi giorni
dalla data di presentazione della domanda.
4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa
con la regione o le regioni interessate nel termine
prescritto per il rilascio dell'autorizzazione, lo Stato
esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120 della
Costituzione, nel rispetto dei principi di sussidiarieta' e
leale collaborazione e autorizza le opere di cui al comma
1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro delle attivita' produttive previo concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
4-ter. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti
in corso alla data di entrata in vigore della presente
disposizione eccetto i procedimenti per i quali sia
completata la procedura di VIA, ovvero il relativo
procedimento risulti in fase di conclusione.
4-quater. Le disposizioni del presente articolo si
applicano alle reti elettriche di interconnessione con
l'estero con livello di tensione pari o superiore a 150 kV
qualora per esse vi sia un diritto di accesso a titolo
prioritario, e si applicano alle opere connesse e alle
infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di
trasporto dell'energia delle centrali termoelettriche di
potenza superiore a 300 MW termici, gia' autorizzate in
conformita' alla normativa vigente".
27. Al citato art. 1-sexies del decreto-legge n. 239
del 2003, al comma 5, le parole: "di reti energetiche" sono
sostituite dalle seguenti: "di reti elettriche"; nello
stesso art. 1-sexies, al comma 6, le parole: "anche per
quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale e
degli oli minerali" sono soppresse.
28. Nell'art. 9, comma 2, ultimo periodo, della legge
22 febbraio 2001, n. 36, le parole: "decreto di cui
all'art. 4, comma 2, lettera a)" sono sostituite dalle
seguenti: "decreto di cui all'art. 4, comma 4".
29. Fino alla completa realizzazione del mercato
unico dell'energia elettrica e del gas naturale, in caso di
operazioni di concentrazione di imprese operanti nei
mercati dell'energia elettrica e del gas cui partecipino
imprese o enti di Stati membri dell'Unione europea ove non
sussistano adeguate garanzie di reciprocita', il Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, puo', entro trenta giorni
dalla comunicazione dell'operazione all'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato, definire condizioni e
vincoli cui devono conformarsi le imprese o gli enti degli
Stati membri interessati allo scopo di tutelare esigenze di
sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di energia
ovvero la concorrenza nei mercati.
30. All'art. 14 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:
"5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, e' cliente idoneo ogni cliente
finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un
unico punto del territorio nazionale, destinato alle
attivita' esercitate da imprese individuali o costituite in
forma societaria, nonche' ai soggetti di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, e' risultato, nell'anno
precedente, uguale o superiore a 0,05 GWh.
5-quater. A decorrere dal 1° luglio 2004, e'
cliente idoneo ogni cliente finale non domestico.
5-quinquies. A decorrere dal 1° luglio 2007, e'
cliente idoneo ogni cliente finale.
5-sexies. I clienti vincolati che alle date di cui
ai commi 5-ter, 5-quater e 5-quinquies diventano idonei
hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di
fornitura, come clienti vincolati, con modalita' stabilite
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Qualora
tale diritto non sia esercitato, la fornitura ai suddetti
clienti idonei continua ad essere garantita dall'Acquirente
unico Spa".
31. Il comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, e' abrogato.
32. I consorzi previsti dall'art. 1 della legge 27
dicembre 1953, n. 959, possono cedere l'energia elettrica
sostitutiva del sovracanone ai clienti idonei e
all'Acquirente unico Spa per la fornitura ai clienti
vincolati.
33. Sono fatte salve le concessioni di distribuzione
di energia elettrica in essere, ivi compresa, per quanto
riguarda l'attivita' di distribuzione, la concessione di
cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992,
n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359. Il Ministro delle attivita' produttive,
sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, anche
al fine di garantire la parita' di condizioni, puo'
proporre modifiche e variazioni delle clausole contenute
nelle relative convenzioni.
34. Al fine di garantire un'effettiva concorrenza e
pari opportunita' di iniziativa economica, le imprese
operanti nei settori della vendita, del trasporto e della
distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale,
che abbiano in concessione o in affidamento la gestione dei
servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti,
degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali,
possono svolgere attivita' nel settore verticalmente
collegato o contiguo dei servizi post-contatore di
installazione, assistenza e manutenzione nei confronti dei
medesimi utenti finali del servizio pubblico, avvalendosi
di societa' separate, partecipate o controllate, ovvero
operanti in affiliazione commerciale, per l'esercizio
indiretto dei medesimi servizi di post-contatore, non
possono applicare condizioni ne' concordare pratiche
economiche, contrattuali, pubblicitarie ed organizzative
atte a determinare ingiustificati svantaggi per le imprese
direttamente concorrenti nel medesimo settore dei servizi
post-contatore e rendono accessibili alle medesime imprese
i beni, i servizi e gli elementi informativi e conoscitivi
di cui abbiano la disponibilita' in relazione all'attivita'
svolta in posizione dominante o in regime di monopolio.
34-bis. Alle imprese di cui al comma 34 operanti nei
settori dell'energia elettrica e del gas naturale si
applicano le disposizioni previste dai commi 2-bis, 2-ter,
2-quater, 2-quinquies e 2-sexies dell'art. 8 della legge 10
ottobre 1990, n. 287.
35. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, adotta, compatibilmente con lo sviluppo
della tecnologia degli apparecchi di misura, i
provvedimenti necessari affinche' le imprese distributrici
mettano a disposizione dei propri clienti o di un operatore
prescelto da tali clienti a rappresentarli il segnale per
la misura dei loro consumi elettrici.
36. I proprietari di nuovi impianti di produzione di
energia elettrica di potenza termica non inferiore a 300 MW
che sono autorizzati dopo la data di entrata in vigore
della presente legge corrispondono alla regione sede degli
impianti, a titolo di contributo compensativo per il
mancato uso alternativo del territorio e per l'impatto
logistico dei cantieri, un importo pari a 0,20 euro per
ogni MWh di energia elettrica prodotta, limitatamente ai
primi sette anni di esercizio degli impianti. La regione
sede degli impianti provvede alla ripartizione del
contributo compensativo tra i seguenti soggetti:
a) il comune sede dell'impianto, per un importo non
inferiore al 40 per cento del totale;
b) i comuni contermini, in misura proporzionale per
il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per
cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40
per cento del totale;
c) la provincia che comprende il comune sede
dell'impianto.
37. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede alla revisione biennale degli importi di cui al
comma 36 con le modalita' di cui all'art. 3 della legge 22
dicembre 1980, n. 925. Nei casi di localizzazione degli
impianti in comuni confinanti con piu' regioni, i comuni
beneficiari del contributo compensativo di cui al comma 36
sono determinati dalla regione sede dell'impianto d'intesa
con le regioni confinanti. Per gli impianti di potenza
termica non inferiore a 300 MW, oggetto di interventi di
potenziamento autorizzati dopo la data di entrata in vigore
della presente legge, il contributo, calcolato con
riferimento all'incremento di potenza derivante
dall'intervento, e' ridotto alla meta' e viene corrisposto
per un periodo di tre anni dall'entrata in esercizio dello
stesso ripotenziamento. Il contributo di cui al presente
comma e al comma 36 non e' dovuto in tutti i casi in cui
vengono stipulati gli accordi di cui al comma 5 o risultino
comunque gia' stipulati, prima della data di entrata in
vigore della presente legge, accordi volontari relativi a
misure di compensazione. Qualora gli impianti di produzione
di energia elettrica, per la loro particolare ubicazione,
valutata in termini di area di raggio non superiore a 10 km
dal punto baricentrico delle emissioni ivi incluse le opere
connesse, interessino o esplichino effetti ed impatti su
parchi nazionali, il contributo ad essi relativo e'
corrisposto agli enti territoriali interessati in base a
criteri individuati con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
38. Le operazioni effettuate sul mercato elettrico di
cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, si considerano effettuate, ai fini e per gli
effetti di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, all'atto del pagamento del corrispettivo,
salvo il disposto del quarto comma del medesimo art. 6.
39. Qualora si verifichino variazioni dell'imponibile
o dell'imposta relative ad operazioni effettuate sul
mercato elettrico di cui all'art. 5, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le rettifiche previste
dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono
operate con riferimento alla fattura emessa in relazione
all'operazione omologa piu' recente effettuata dal soggetto
passivo nei confronti della medesima controparte. Per
operazione omologa si intende quella effettuata con
riferimento allo stesso periodo e allo stesso punto di
offerta.
40. Dalla data di assunzione di responsabilita' della
funzione di garante della fornitura di energia elettrica
per clienti vincolati da parte dell'Acquirente unico Spa, i
contratti di importazione in essere alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in
capo all'Enel Spa e destinati al mercato vincolato, possono
essere trasferiti alla medesima Acquirente unico Spa con
decreto del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
garantendo al cedente il beneficio derivante dalla
differenza tra il prezzo dell'energia importata attraverso
i contratti ceduti e il prezzo dell'energia elettrica di
produzione nazionale. L'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas determina le modalita' tecniche ed economiche per
detto trasferimento.
41. Previa richiesta del produttore, l'energia
elettrica prodotta da impianti di potenza inferiore a 10
MVA, l'energia elettrica di cui al secondo periodo del
comma 12 dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, nonche' quella prodotta da impianti entrati in
esercizio dopo il 1° aprile 1999 alimentati dalle fonti
rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso,
maremotrice e idraulica, limitatamente, per quest'ultima
fonte, agli impianti ad acqua fluente, e' ritirata dal
Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa o
dall'impresa distributrice rispettivamente se prodotta da
impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale o
alla rete di distribuzione. L'energia elettrica di cui al
primo e al terzo periodo del comma 12 dell'art. 3 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, continua ad
essere ritirata dal Gestore della rete di trasmissione
nazionale Spa. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
determina le modalita' per il ritiro dell'energia elettrica
di cui al primo periodo del presente comma, facendo
riferimento a condizioni economiche di mercato. Dopo la
scadenza delle convenzioni in essere, l'energia elettrica
di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'art. 3
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, esclusa
quella di cui al primo periodo del presente comma, viene
ceduta al mercato.
42. I produttori nazionali di energia elettrica
possono, eventualmente in compartecipazione con imprese di
altri Paesi, svolgere attivita' di realizzazione e di
esercizio di impianti localizzati all'estero, anche al fine
di importarne l'energia prodotta.
43. Per la riforma della disciplina del servizio
elettrico nelle piccole reti isolate di cui all'art. 2,
comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
nonche' del servizio svolto dalle imprese elettriche minori
di cui all'art. 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962,
n. 1643, e successive modificazioni, e di cui all'art. 7
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il Governo e' delegato
ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge e nel rispetto delle prerogative
costituzionali delle regioni, un decreto legislativo
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) tutela dei clienti finali e sviluppo, ove le
condizioni tecnico-economiche lo consentano,
dell'interconnessione con la rete di trasmissione
nazionale;
b) definizione di obiettivi temporali di
miglioramento dell'efficienza e dell'economicita' del
servizio reso dalle imprese, con individuazione di
specifici parametri ai fini della determinazione delle
integrazioni tariffarie;
c) previsione di interventi sostitutivi per
assicurare la continuita' e la qualita' della fornitura.
44. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui
al comma 7, lettera r), e senza che da cio' derivino nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo e'
delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle
attivita' produttive di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel
rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, un
decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) riordino della normativa tecnica impiantistica
all'interno degli edifici;
b) promozione di un reale sistema di verifica degli
impianti di cui alla lettera a) per accertare il rispetto
di quanto previsto dall'attuale normativa in materia con
l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli
impianti garantendo un'effettiva sicurezza.
45. Il comma 7 dell'art. 9 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, e' sostituito dal seguente:
"7. I soggetti titolari di concessioni di
distribuzione possono costituire una o piu' societa' per
azioni, di cui mantengono il controllo e a cui
trasferiscono i beni e i rapporti in essere, le attivita' e
le passivita' relativi alla distribuzione di energia
elettrica e alla vendita ai clienti vincolati. L'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas provvede ad emanare i
criteri per le opportune modalita' di separazione
gestionale e amministrativa delle attivita' esercitate
dalle predette societa'".
46. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, al fine di assicurare la fornitura di gas
naturale ai clienti finali allacciati alla rete, con
consumi inferiori o pari a 200.000 standard metri cubi
annui, che, anche temporaneamente, sono privi di un
fornitore o che risiedono in aree geografiche nelle quali
non si e' ancora sviluppato un mercato concorrenziale
nell'offerta di gas, l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas provvede a individuare, mediante procedure a
evidenza pubblica, una o piu' imprese di vendita del gas
che si impegnino ad effettuare detta fornitura nelle
indicate aree geografiche.
47. La fornitura di gas naturale di cui al comma 46,
a condizioni di mercato, e' effettuata dalle imprese
individuate, ai sensi dello stesso comma, entro il termine
massimo di quindici giorni a partire dal ricevimento della
richiesta da parte del cliente finale. La stessa fornitura,
ivi inclusi i limiti e gli aspetti relativi al
bilanciamento fisico e commerciale, e' esercitata dalle
imprese di vendita in base ad indirizzi stabiliti dal
Ministro delle attivita' produttive da emanare, sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
48. Resta ferma la possibilita' di cui all'art. 17,
comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
49. Al fine di garantire la sicurezza del sistema
nazionale del gas e l'attuazione della transizione dello
stesso ai nuovi assetti, i termini di cui all'art. 28,
comma 4, e all'art. 36 del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, sono differiti al 31 dicembre 2005.
50. Le cessioni di gas effettuate nel sistema del gas
naturale di cui all'art. 2, comma 1, lettera ee), del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si considerano
effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, all'atto del pagamento del
corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del
medesimo art. 6.
51. Il comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164, e' abrogato.
52. Al fine di garantire la sicurezza di
approvvigionamento e i livelli essenziali delle prestazioni
nel settore dello stoccaggio e della vendita di gas di
petrolio liquefatti (GPL), il Governo e' delegato ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a
riordinare le norme relative all'installazione e
all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e
deposito di GPL, nonche' all'esercizio dell'attivita' di
distribuzione di gas di petrolio liquefatti. Il decreto
legislativo e' adottato su proposta del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con i Ministri
dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente
e della tutela del territorio, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare adeguati livelli di sicurezza anche
attraverso la revisione delle vigenti regole tecniche,
ferma restando la competenza del Ministero dell'interno in
materia di emanazione delle norme tecniche di prevenzione
incendi e quella del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio in materia di prevenzione e protezione dai
rischi industriali;
b) garantire e migliorare il servizio all'utenza,
anche attraverso la determinazione di requisiti tecnici e
professionali per l'esercizio dell'attivita' e
l'adeguamento della normativa inerente la logistica, la
commercializzazione e l'impiantistica;
c) rivedere il relativo sistema sanzionatorio, con
l'introduzione di sanzioni proporzionali e dissuasive.
53. Ai fini di promuovere l'utilizzo di GPL e metano
per autotrazione, nell'art. 1, comma 2, del decreto-legge
25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, le parole: "entro
l'anno successivo alla data di immatricolazione" sono
sostituite dalle seguenti: "entro i tre anni successivi
alla data di immatricolazione".
54. I contributi di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come
modificato dal comma 53, sono erogati anche a favore delle
persone giuridiche.
55. Le regioni esercitano le funzioni amministrative
in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di
oli minerali non riservate allo Stato ai sensi del comma 7.
56. Fermo restando quanto previsto dal comma 2,
lettera a), sono attivita' sottoposte a regimi
autorizzativi:
a) l'installazione e l'esercizio di nuovi
stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli
minerali;
b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione
e stoccaggio di oli minerali;
c) la variazione della capacita' complessiva di
lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
d) la variazione di oltre il 30 per cento della
capacita' complessiva autorizzata di stoccaggio di oli
minerali.
57. Le autorizzazioni sono rilasciate dalla regione,
sulla base degli indirizzi e degli obiettivi generali di
politica energetica, previsti dai commi 3, 4 e 7, fatte
salve le disposizioni vigenti in materia ambientale,
sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e
di demanio marittimo.
58. Le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o
dei depositi di oli minerali, non ricomprese nelle
attivita' di cui al comma 56, lettere c) e d), nonche'
quelle degli oleodotti, sono liberamente effettuate
dall'operatore, nel rispetto delle normative vigenti in
materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di
prevenzione incendi e di demanio marittimo.
59. Allo scopo di promuovere l'espansione
dell'offerta energetica, anche al fine di migliorare la
sicurezza degli approvvigionamenti e di garantire un
efficace assetto delle infrastrutture energetiche, il
Ministero delle attivita' produttive puo' concludere, per
investimenti in opere localizzate nelle aree depresse del
Paese e definite di pubblica utilita' in applicazione del
comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2002, n. 55, contratti di programma da stipulare previa
specifica autorizzazione del Comitato interministeriale per
la programmazione economica, ai sensi dell'art. 1, comma 3,
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e
della legislazione applicabile. Con apposito regolamento
emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive, sono definite condizioni di ammissibilita' e
modalita' operative dell'intervento pubblico.
60. Nei casi previsti dalle norme vigenti, la
procedura di valutazione di impatto ambientale si applica
alla realizzazione e al potenziamento di terminali di
rigassificazione di gas naturale liquefatto ivi comprese le
opere connesse, fatte salve le disposizioni di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443, e all'art. 8 della legge 24
novembre 2000, n. 340. Le disposizioni di cui all'art. 8
della legge 24 novembre 2000, n. 340, valgono anche per la
realizzazione di stoccaggi di gas naturale in sotterraneo,
ferma restando l'applicazione della procedura di
valutazione di impatto ambientale, ove stabilito dalla
legge.
61. I titolari di concessioni di stoccaggio di gas
naturale in sotterraneo possono usufruire di non piu' di
due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i
programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi
derivanti dalle concessioni medesime.
62. Il Ministero delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministero dell'interno, con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, promuove,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o
piu' accordi di programma con gli operatori interessati,
gli istituti di ricerca e le regioni interessate, per
l'utilizzo degli idrocarburi liquidi derivati dal metano.
63. Ai fini della concessione dei contributi per la
realizzazione di adduttori secondari aventi caratteristiche
di infrastrutture pubbliche, previsti dall'art. 11 della
legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni,
sono ammissibili le spese relative alle seguenti voci:
progettazione, direzione lavori e sicurezza; servitu',
danni, concessioni e relative spese; materiali; trasporti;
lavori di costruzione civile, montaggi e messa in gas;
costi interni; eventuali saggi archeologici ove necessario.
64. Qualora i comuni o i loro consorzi si avvalgano
di societa' concessionarie per la costruzione delle reti di
distribuzione del gas naturale, le spese ammissibili al
finanziamento ai sensi della legge 28 novembre 1980, n.
784, comprendono i costi di diretta imputazione, i costi
sostenuti dalle unita' aziendali impiegate direttamente e
indirettamente nella costruzione dei beni, per la quota
imputabile ai singoli beni. I predetti costi sono
comprensivi anche delle spese generali nella misura massima
del 5 per cento del costo complessivo del bene. Non sono
comunque ammissibili alle agevolazioni le maggiori spese
sostenute oltre l'importo globale approvato con il decreto
di concessione del contributo.
65. Per i progetti ammessi ai benefici di cui ai
commi 63 e 64, le imprese del gas e le societa'
concessionarie presentano al Ministero delle attivita'
produttive, unitamente allo stato di avanzamento finale,
una dichiarazione del legale rappresentante, attestante che
il costo effettivamente sostenuto per la realizzazione
delle opere non e' inferiore alla spesa complessiva
determinata in sede di istruttoria. Nel caso in cui il
costo effettivo risulti inferiore alla spesa complessiva
determinata in sede di istruttoria, gli stessi soggetti
presentano la documentazione finale di spesa corredata da
una dichiarazione del legale rappresentante che indichi le
variazioni intervenute tra la spesa ammessa a finanziamento
e i costi effettivi relativi alle singole opere realizzate.
Il contributo e' calcolato sulla base della spesa
effettivamente sostenuta.
66. Il concessionario delle opere di metanizzazione
non e' tenuto a richiedere la certificazione del comune ai
fini della presentazione degli stati di avanzamento
intermedi dei lavori di cui all'art. 11 della legge 28
novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni.
67. I termini per la presentazione al Ministero delle
attivita' produttive della documentazione finale di spesa e
della documentazione di collaudo, previsti dall'art. 1,
commi 1, 2 e 4, della legge 30 novembre 1998, n. 416, gia'
differiti al 31 dicembre 2002 dall'art. 8-quinquies del
decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, sono
ulteriormente differiti al 30 giugno 2005.
68. Al comma 10-bis dell'art. 15 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, la parola: "decorre" e'
sostituita dalle seguenti: "e il periodo di cui al comma 9
del presente articolo decorrono" e le parole: "due anni"
sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni".
69. La disposizione di cui all'art. 15, comma 5, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa al
regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni in
essere al 21 giugno 2000, data di entrata in vigore del
medesimo decreto legislativo, va interpretata nel senso che
e' fatta salva la facolta' di riscatto anticipato, durante
il periodo transitorio, se stabilita nei relativi atti di
affidamento o di concessione. Tale facolta' va esercitata
secondo le norme ivi stabilite. Le gare sono svolte in
conformita' all'art. 14 del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164. Il periodo transitorio di cui al citato art.
15, comma 5, termina entro il 31 dicembre 2007, fatta salva
la facolta' per l'ente locale affidante o concedente di
prorogare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, per un anno la durata del periodo
transitorio, qualora vengano ravvisate motivazioni di
pubblico interesse. Nei casi previsti dall'art. 15, comma
9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il
periodo transitorio non puo' comunque terminare oltre il 31
dicembre 2012. E' abrogato il comma 8 dell'art. 15 dello
stesso decreto legislativo n. 164 del 2000.
70. Ai fini della diversificazione delle fonti
energetiche a tutela della sicurezza degli
approvvigionamenti e dell'ambiente, il Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con i Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio e delle
infrastrutture e dei trasporti, promuove, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o piu' accordi
di programma con gli operatori interessati, gli istituti di
ricerca e le regioni interessate, per la ricerca e
l'utilizzo di tecnologie avanzate e ambientalmente
sostenibili per la produzione di energia elettrica o di
carburanti da carbone.
[71. Hanno diritto alla emissione dei certificati
verdi previsti ai sensi dell'art. 11 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive
modificazioni, l'energia elettrica prodotta con l'utilizzo
dell'idrogeno e l'energia prodotta in impianti statici con
l'utilizzo dell'idrogeno ovvero con celle a combustibile
nonche' l'energia prodotta da impianti di cogenerazione
abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di
energia termica effettivamente utilizzata per il
teleriscaldamento.]
72. L'art. 23, comma 8, terzo periodo, del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, si applica anche alle
piccole derivazioni ad uso idroelettrico di pertinenza di
soggetti diversi dall'Enel Spa, previa presentazione della
relativa domanda entro il 31 dicembre 2005.
73. Il risparmio di energia primaria ottenuto
mediante la produzione e l'utilizzo di calore da fonti
energetiche rinnovabili costituisce misura idonea al
conseguimento degli obiettivi di cui ai provvedimenti
attuativi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, e dell'art. 16, comma 4, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
74. Al secondo periodo del comma 1 dell'art. 15 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo la parola:
"soggetti" sono inserite le seguenti: ", diversi da quelli
di cui al terzo periodo,".
75. Al comma 1 dell'art. 15 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, dopo il secondo periodo, sono
inseriti i seguenti: «I soggetti destinatari di incentivi
relativi alla realizzazione di impianti alimentati
esclusivamente da fonti rinnovabili che non rispettino la
data di entrata in esercizio dell'impianto indicata nella
convenzione e nelle relative modifiche e integrazioni sono
considerati rinunciatari qualora non abbiano fornito idonea
prova all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas di
avere concretamente avviato la realizzazione
dell'iniziativa mediante l'acquisizione della
disponibilita' delle aree destinate ad ospitare l'impianto,
nonche' l'accettazione del preventivo di allacciamento alla
rete elettrica formulato dal gestore competente, ovvero
l'indizione di gare di appalto o la stipulazione di
contratti per l'acquisizione di macchinari o per la
costruzione di opere relative all'impianto, ovvero la
stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa
o l'ottenimento in loro favore di misure di incentivazione
previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato.
I soggetti beneficiari che abbiano adempiuto l'onere di cui
al terzo periodo non sono considerati rinunciatari e
perdono il diritto alle previste incentivazioni nei limiti
corrispondenti al ritardo accumulato».
76. Il Ministero delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, sentito il Ministero delle politiche agricole e
forestali, stipula un accordo di programma quinquennale con
l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente
(ENEA) per l'attuazione delle misure a sostegno della
diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli
usi finali dell'energia. Dal predetto accordo di programma
non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
77. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e
gassosi in terraferma, di cui all'art. 6 della legge 9
gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e'
rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale
partecipano le amministrazioni statali e regionali
interessate, svolto nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di
attivita' di prospezione consistente in rilievi geologici,
geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o
mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di
giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi.
Del rilascio del permesso di ricerca e' data comunicazione
ai comuni interessati.
78. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo
esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere
necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture
indispensabili all'attivita' di perforazione, che sono
dichiarati di pubblica utilita', e' concessa, previa
valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare
del permesso di ricerca, da parte dell'ufficio territoriale
minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente, a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano la
regione e gli enti locali interessati, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
79. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e
gassosi in mare, di cui all'art. 6 della legge 9 gennaio
1991, n. 9, e successive modificazioni, e' rilasciato a
seguito di un procedimento unico al quale partecipano le
amministrazioni statali interessate, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo
svolgimento di attivita' di prospezione consistente in
rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con
qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al
rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei
pozzi esplorativi.
80. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo
esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere
necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture
indispensabili all'attivita' di perforazione e' concessa,
previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del
titolare del permesso di ricerca di cui al comma 79, da
parte dell'ufficio territoriale minerario per gli
idrocarburi e la geotermia competente.
[81. Nel caso in cui l'attivita' di prospezione di
cui al comma 79 non debba essere effettuata all'interno di
aree marine a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela
ambientale, di ripopolamento, di tutela biologica o di
tutela archeologica, in virtu' di leggi nazionali o in
attuazione di atti e convenzioni internazionali, essa e'
sottoposta a verifica di assoggettabilita' alla valutazione
di impatto ambientale, di cui all'art. 20 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni.]
82. Alle autorizzazioni di cui al comma 78 si
applicano le disposizioni dell'art. 8, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
82-bis. Qualora le opere di cui al comma 78
comportino variazione degli strumenti urbanistici, il
rilascio dell'autorizzazione di cui al medesimo comma 78 ha
effetto di variante urbanistica.
82-ter. La concessione di coltivazione di idrocarburi
liquidi e gassosi, di cui all'art. 9 della legge 9 gennaio
1991, n. 9, e successive modificazioni, e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico al quale partecipano le
amministrazioni competenti ai sensi del comma 7, lettera
n), del presente articolo, svolto nel rispetto dei principi
di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241. Con decreto dei Ministri dello
sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono
individuate le attivita' preliminari che non comportano
effetti significativi e permanenti sull'ambiente che, in
attesa della determinazione conclusiva della conferenza di
servizi, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi
e la geotermia e' competente ad autorizzare.
82-quater. La concessione di coltivazione di
idrocarburi in terraferma costituisce titolo per la
costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli
interventi di modifica, delle opere connesse e delle
infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono
considerati di pubblica utilita' ai sensi della
legislazione vigente.
82-quinquies. Qualora le opere di cui al comma
82-quater comportino variazioni degli strumenti
urbanistici, il rilascio della concessione di cui al
medesimo comma 82-quater ha effetto di variante
urbanistica. Nel procedimento unico di cui ai commi da 77 a
82-ter, e' indetta la conferenza di servizi ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale si
considera acquisito l'assenso dell'amministrazione
convocata se questa non partecipa o se il suo
rappresentante non ne esprime in tale sede definitivamente
la volonta'.
82-sexies. Le attivita' finalizzate a migliorare le
prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi,
compresa la perforazione e la reiniezione delle acque di
strato o della frazione gassosa estratta in giacimento, se
effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei
limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro
gia' approvati, sono soggette ad autorizzazione rilasciata
dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la
geotermia. Le autorizzazioni relative alla reiniezione
delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in
giacimento sono rilasciate con la prescrizione delle
precauzioni tecniche necessarie a garantire che esse non
possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri
ecosistemi.
83. Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82 si
applicano anche ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, eccetto quelli per
i quali sia completata la procedura di valutazione di
impatto ambientale, ovvero quelli per cui sia in corso di
conclusione il relativo procedimento su dichiarazione del
proponente.
84. Il valore complessivo delle misure stabilite, a
seguito di specifici accordi tra la regione e gli enti
locali interessati ed i titolari di concessioni di
coltivazione di idrocarburi in terraferma non ancora
entrate in produzione alla data di entrata in vigore della
presente legge, a titolo di contributo compensativo per il
mancato uso alternativo del territorio dovuto alla
costruzione degli impianti e delle opere necessarie, agli
interventi di modifica, alle opere connesse e alle
infrastrutture indispensabili all'esercizio, non puo'
eccedere il valore complessivo del 15 per cento di quanto
comunque spettante alla regione e agli enti locali per le
aliquote di prodotto della coltivazione. La regione
competente per territorio provvede alla ripartizione dei
contributi compensativi con gli enti locali interessati. La
mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce motivo
per la sospensione dei lavori necessari per la messa in
produzione dei giacimenti di idrocarburi o per il rinvio
dell'inizio della coltivazione.
85. E' definito come impianto di piccola generazione
un impianto per la produzione di energia elettrica, anche
in assetto cogenerativo, con capacita' di generazione non
superiore a 1 MW.
85-bis. E' definito come impianto di microgenerazione
un impianto per la produzione di energia elettrica, anche
in assetto cogenerativo, con capacita' massima inferiore a
50 kWe.
86. L'installazione di un impianto di
microgenerazione o di piccola generazione, purche'
certificati, e' soggetta a norme autorizzative
semplificate. In particolare, se l'impianto e'
termoelettrico, e' assoggettata agli stessi oneri tecnici e
autorizzativi di un impianto di generazione di calore con
pari potenzialita' termica.
87. Il valore dei certificati verdi emessi ai sensi
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' stabilito
in 0,05 GWh o multipli di detta grandezza.
88. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e il Ministro dell'interno,
emana con proprio decreto le norme per la certificazione
degli impianti di piccola generazione e di
microgenerazione, fissandone i limiti di emissione e di
rumore e i criteri di sicurezza.
89. A decorrere dall'anno 2005, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas effettua annualmente il
monitoraggio dello sviluppo degli impianti di piccola
generazione e di microgenerazione e invia una relazione
sugli effetti della generazione distribuita sul sistema
elettrico ai Ministri di cui al comma 88, alla Conferenza
unificata e al Parlamento.
90. Il comma 4 dell'art. 2 del decreto legislativo 31
gennaio 2001, n. 22, e' sostituito dal seguente:
"4. Il soggetto che immette in consumo i prodotti
indicati nel comma 1 e' obbligato a mantenere la scorta
imposta indipendentemente dal tipo di attivita' svolta e
dalla capacita' autorizzata dell'impianto presso il quale
e' avvenuta l'immissione al consumo".
91. Dopo il comma 1 dell'art. 3 del decreto
legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, e' inserito il
seguente:
"1-bis. Al solo fine di soddisfare l'obbligo
stabilito annualmente dall'A.I.E. di cui al comma 1, il
prodotto Orimulsion puo' essere equiparato, nella misura
fissata nel decreto annuale di determinazione degli
obblighi di scorta di cui all'articolo 1, ai prodotti
petroliferi di cui all'allegato A del presente decreto. Per
tale prodotto l'immissione al consumo e' desunta
dall'avvenuto perfezionamento degli adempimenti doganali
per l'importazione".
92. L'art. 8 del decreto legislativo 31 gennaio 2001,
n. 22, e' abrogato.
93. Ai fini di una migliore attuazione della
normativa in materia di aliquote di prodotto della
coltivazione, dopo il comma 5 dell'art. 19 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e' inserito il
seguente:
"5-bis. Per le produzioni ottenute a decorrere dal
1° gennaio 2002 i valori unitari dell'aliquota di
coltivazione sono determinati:
a) per l'olio, per ciascuna concessione e per
ciascun titolare in essa presente, come media ponderale dei
prezzi di vendita da esso fatturati nell'anno di
riferimento. Nel caso di utilizzo diretto dell'olio da
parte del concessionario, il valore dell'aliquota e'
determinato dallo stesso concessionario sulla base dei
prezzi sul mercato internazionale di greggi di riferimento
con caratteristiche similari, tenuto conto del
differenziale delle rese di produzione;
b) per il gas, per tutte le concessioni e per
tutti i titolari, in base alla media aritmetica relativa
all'anno di riferimento dell'indice QE, quota energetica
del costo della materia prima gas, espresso in euro per MJ,
determinato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
ai sensi della deliberazione 22 aprile 1999, n. 52/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile
1999, e successive modificazioni, assumendo fissa
l'equivalenza 1 Smc =38,52 MJ. A decorrere dal 1° gennaio
2003, l'aggiornamento di tale indice, ai soli fini del
presente articolo, e' effettuato dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas sulla base dei parametri di
cui alla stessa deliberazione".
94. Dopo il comma 6 dell'art. 19 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e' inserito il
seguente:
"6-bis. Per le produzioni di gas ottenute a
decorrere dal 1° gennaio 2002, al fine di tenere conto di
qualunque onere, compresi gli oneri relativi alla
coltivazione, al trattamento e al trasporto, in luogo delle
riduzioni di cui al comma 6, l'ammontare della produzione
annuale di gas esentata dal pagamento dell'aliquota per
ciascuna concessione di coltivazione, di cui al comma 3, e'
stabilita in 25 milioni di Smc di gas per le produzioni in
terraferma e in 80 milioni di Smc di gas per le produzioni
in mare".
95. Il valore unitario delle aliquote relative alle
produzioni di gas riferite ad anni successivi alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 625, fino all'anno 2001, qualora non sussista la
possibilita' di attribuire in modo univoco ad una singola
concessione di coltivazione il prezzo medio fatturato del
gas da essa proveniente, puo' essere determinato da ciascun
titolare come media ponderale dei prezzi di vendita da esso
fatturati in tutte le concessioni per le quali non sussiste
la suddetta possibilita' di attribuzione univoca.
96. Dopo il comma 2 dell'art. 40 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e' inserito il
seguente:
"2-bis. I titolari di concessioni di coltivazione
che hanno presentato istanze di esonero ai sensi dell'art.
26 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, in merito alle quali
non risultino conclusi i relativi accertamenti, inviano
entro il 31 dicembre 2004 l'aggiornamento dei prospetti di
cui al comma 2 relativamente alle opere che risultavano
ancora in corso alla data del 31 dicembre 1997.
L'aggiornamento, sottoscritto dal legale rappresentante del
concessionario o da un suo delegato, indica altresi'
l'importo delle eventuali aliquote non corrisposte e ad
esso si allega copia dell'avvenuto versamento, entro la
stessa data, a titolo definitivo, dell'80 per cento
dell'importo indicato".
97. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 40 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati.
98. Ad integrazione delle disposizioni di cui al
decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, la
gestione e la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi,
che si intendono comprensivi degli elementi di combustibile
nucleare irraggiato e dei materiali nucleari presenti
sull'intero territorio nazionale, e' svolta secondo le
disposizioni di cui ai commi da 99 a 106.
[99. La Societa' gestione impianti nucleari (Sogin
Spa) provvede alla messa in sicurezza ed allo stoccaggio
provvisorio dei rifiuti radioattivi di III categoria, nei
siti che saranno individuati secondo le medesime procedure
per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei
rifiuti radioattivi di I e II categoria indicate dall'art.
3, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2003, n. 368.]
[100. Con le procedure di cui all'art. 1, comma 1,
del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, viene
individuato il sito per la sistemazione definitiva dei
rifiuti di II categoria. Le opere da realizzare di cui al
presente comma e al comma 99 sono opere di pubblica
utilita', indifferibili e urgenti.]
[101. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i
criteri e le modalita' di copertura dei costi relativi alla
messa in sicurezza e stoccaggio dei rifiuti radioattivi non
coperti dagli oneri generali afferenti al sistema elettrico
di cui al decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003,
n. 83. Dalle disposizioni del presente comma non possono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.]
102. Al fine di contribuire alla riduzione degli
oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui al
decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, nonche'
alla sicurezza del sistema elettrico nazionale, la Sogin
Spa, su parere conforme del Ministero delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, valorizza i siti e le
infrastrutture esistenti.
103. Ai fini di una migliore valorizzazione e
utilizzazione delle strutture e delle competenze
sviluppate, la Sogin Spa svolge attivita' di ricerca,
consulenza, assistenza e servizio in tutti i settori
attinenti all'oggetto sociale, in particolare in campo
energetico, nucleare e di protezione dell'ambiente, anche
all'estero. Le attivita' di cui al presente comma sono
svolte dalla medesima societa', in regime di separazione
contabile anche tramite la partecipazione ad associazioni
temporanee di impresa.
104. I soggetti produttori e detentori di rifiuti
radioattivi conferiscono, nel rispetto della normativa
nazionale e europea, anche in relazione agli sviluppi della
tecnica e alle indicazioni dell'Unione europea, per la
messa in sicurezza e per lo stoccaggio al Deposito
nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 15 gennaio 2010, n. 31. I tempi e le
modalita' tecniche del conferimento sono definiti con
decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, anche avvalendosi dell'organismo per
la sicurezza nucleare di cui all'art. 21, comma 15, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
105. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque ometta di effettuare il conferimento di cui al
comma 104, e' punito con l'arresto fino a due anni e con
l'ammenda fino a euro 1.000.000. Chiunque violi le norme
tecniche e le modalita' definite dal decreto di cui al
comma 104, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma non inferiore a euro 100.000 e non
superiore a euro 300.000.
106. (Abrogato).
107. Con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, su proposta dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, sono definite le caratteristiche
tecniche e le modalita' di accesso e di connessione fra le
reti energetiche nazionali e quelle degli Stati il cui
territorio e' interamente compreso nel territorio italiano.
108. I gruppi generatori concorrono alla sicurezza
dell'esercizio delle reti di distribuzione e trasporto con
potenze inseribili su richiesta del distributore locale o
del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa,
secondo modalita' definite dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, previo parere del Gestore della rete di
trasmissione nazionale Spa.
109. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino al 31 dicembre 2007, gli impianti riconosciuti
dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa ai
sensi del decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, che
utilizzano, per la produzione di energia elettrica in
combustione, farine animali oggetto di smaltimento ai sensi
del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, possono
imputare a fonte rinnovabile la produzione di energia
elettrica in misura pari al 100 per cento della differenza
ottenuta applicando le modalita' di calcolo di cui all'art.
4, comma 1, lettera c), del predetto decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11
novembre 1999, con riferimento esclusivo all'energia
elettrica imputabile alle farine animali e al netto della
produzione media di elettricita' imputabile a fonti
rinnovabili nel triennio antecedente al 1° aprile 1999. La
produzione di energia elettrica di cui al presente comma
non puo' essere oggetto di ulteriori forme di
incentivazione o sostegno.
110. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge le spese per le attivita' svolte dagli
uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse
minerarie del Ministero delle attivita' produttive, quali
autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla
realizzazione e alla verifica di impianti e di
infrastrutture energetiche di competenza statale il cui
valore sia di entita' superiore a 5 milioni di euro, salvo
esclusione disposta con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
attivita' produttive, per le relative istruttorie tecniche
e amministrative e per le conseguenti necessita' logistiche
e operative, sono poste a carico del soggetto richiedente
tramite il versamento di un contributo di importo non
superiore allo 1 per mille del valore delle opere da
realizzare. L'obbligo di versamento non si applica agli
impianti o alle infrastrutture per i quali alla data di
entrata in vigore della presente legge si sia gia' conclusa
l'istruttoria.
111. Alle spese delle istruttorie di cui al comma
110, ivi comprese le spese di funzionamento degli organi
consultivi, operanti presso la citata Direzione generale
per l'energia e le risorse minerarie, incaricati di rendere
pareri ai fini dell'istruttoria di cui al medesimo comma
110, si provvede nel limite delle somme derivanti dai
versamenti di cui al comma 110 che, a tal fine, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle
attivita' produttive.
112. Rimangono a carico dello Stato le spese relative
alle attivita' svolte dall'Ufficio nazionale minerario per
gli idrocarburi e la geotermia per la prevenzione e
l'accertamento degli infortuni e la tutela dell'igiene del
lavoro negli impianti e nelle lavorazioni soggetti alle
norme di polizia mineraria, nonche' per i controlli di
produzione e per la tutela dei giacimenti.
113. All'art. 22, comma 2, della legge 9 gennaio
1991, n. 10, sono soppresse le parole: "per non piu' di una
volta".
114. All'art. 3, comma 15, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, e' soppresso il secondo periodo.
115. Al fine di garantire lo svolgimento degli
adempimenti previsti dalla presente legge, e nei limiti
delle effettive disponibilita' derivanti dai versamenti di
cui al comma 110 presso la Direzione generale per l'energia
e le risorse minerarie del Ministero delle attivita'
produttive, possono essere nominati, nei limiti delle
risorse disponibili, non piu' di ulteriori venti esperti
con le medesime modalita' previste dall'art. 22, comma 2,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e dalle relative
disposizioni attuative.
116. Al fine di garantire la maggiore funzionalita'
dei compiti assegnati al Ministero delle attivita'
produttive nel settore energetico, per il trattamento del
personale, anche dirigenziale, gia' appartenente al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
e' autorizzata la spesa di euro 2.000.000 a decorrere
dall'anno 2004. Con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuati i
criteri per la ripartizione della somma di cui al periodo
precedente, con effetto dal 1° gennaio 2004.
117. All'onere derivante dall'attuazione del comma
116, pari a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2004,
2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 43,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo
rifinanziata dalla tabella C, voce "Ministero delle
attivita' produttive", allegata alla legge 24 dicembre
2003, n. 350.
118. All'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 28, la parola: "ottanta" e' sostituita
dalla seguente: "centoventi";
b) al comma 30, la parola: "quaranta" e' sostituita
dalla seguente: "sessanta".
119. Al fine di accrescere la sicurezza e
l'efficienza del sistema energetico nazionale, mediante
interventi per la diversificazione delle fonti e l'uso
efficiente dell'energia, il Ministero delle attivita'
produttive:
a) realizza, per il triennio 2004-2006, di concerto
con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, un piano nazionale di educazione e informazione
sul risparmio e sull'uso efficiente dell'energia, nel
limite di spesa, per ciascun anno, rispettivamente di euro
2.520.000, 2.436.000 e 2.468.000;
b) realizza, nel triennio 2004-2006, di concerto
con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, progetti pilota per il risparmio ed il
contenimento dei consumi energetici in edifici utilizzati
come uffici da pubbliche amministrazioni, nel limite di
spesa di euro 5.000.000 annui;
c) potenzia la capacita' operativa della Direzione
generale per l'energia e le risorse minerarie,
incrementando, nel limite di 20 unita', in deroga alle
vigenti disposizioni, la dotazione di risorse umane,
mediante assunzioni nel triennio 2004-2006 e mediante
contratti con personale a elevata specializzazione in
materie energetiche, il cui limite di spesa e' di euro
500.000 annui;
d) promuove, di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio in esecuzione
di accordi di cooperazione internazionale esistenti, studi
di fattibilita' e progetti di ricerca in materia di
tecnologie pulite del carbone e ad «emissione zero»,
progetti di sequestro dell'anidride carbonica e sul ciclo
dell'idrogeno, consentendo una efficace partecipazione
nazionale agli stessi accordi, nel limite di spesa di euro
5.000.000 per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006;
e) sostiene, a carico dell'autorizzazione di spesa
di cui alla lettera d), gli oneri di partecipazione
all'International Energy Forum e promuove le attivita',
previste per il triennio 2004-2006, necessarie per
l'organizzazione della Conferenza internazionale, che
l'Italia ospita come presidenza di turno.
120. All'onere derivante dall'attuazione del comma
119, pari a euro 13.020.000 per l'anno 2004, a euro
12.936.000 per l'anno 2005 e a euro 12.968.000 per l'anno
2006, si provvede, quanto a euro 3.020.000 per l'anno 2004,
a euro 2.936.000 per l'anno 2005 e a euro 2.968.000 per
l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle attivita' produttive e, quanto a euro
10.000.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del medesimo bilancio 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004,
allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle attivita' produttive.
121. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia,
ai sensi e secondo i principi e criteri di cui all'art. 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) articolazione della normativa per settori,
tenendo anche conto dell'organizzazione dei mercati di
riferimento e delle esigenze di allineamento tra i diversi
settori che derivano dagli esiti del processo di
liberalizzazione e di formazione del mercato interno
europeo;
b) adeguamento della normativa alle disposizioni
comunitarie e agli accordi internazionali, anche in vigore
nell'ordinamento nazionale al momento dell'esercizio della
delega, nel rispetto delle competenze conferite alle
amministrazioni centrali e regionali;
c) promozione della concorrenza nei settori
energetici per i quali si e' avviata la procedura di
liberalizzazione, con riguardo alla regolazione dei servizi
di pubblica utilita' e di indirizzo e di vigilanza del
Ministro delle attivita' produttive;
d) promozione dell'innovazione tecnologica e della
ricerca in campo energetico ai fini della competitivita'
del sistema produttivo nazionale.».
 
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 1° giugno 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Amendola, Ministro per gli affari
europei

Patuanelli, Ministro dello sviluppo
economico

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Bonafede, Ministro della giustizia

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede