Gazzetta n. 145 del 9 giugno 2020 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2020, n. 46 |
Attuazione della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE del Consiglio, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l'articolo 14; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita' e l'istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, e in particolare l'articolo 41; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive dell'11 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 12 maggio 2006, recante procedure per il rilascio dell'esenzione del diritto di accesso dei terzi a nuove interconnessioni con le reti europee di trasporto di gas naturale e a nuovi terminali di rigassificazione, e ai loro potenziamenti e per il riconoscimento dell'allocazione prioritaria della nuova capacita' di trasporto realizzata in Italia, in relazione a nuove infrastrutture di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 12 maggio 2006, recante modalita' di accesso alla rete nazionale dei gasdotti, conseguenti al rilascio dell'esenzione dal diritto di accesso dei terzi a nuove interconnessioni con le reti europee di trasporto di gas naturale, a nuovi terminali di rigassificazione e relativi potenziamenti, e al riconoscimento dell'allocazione prioritaria, nonche' criteri in base ai quali l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce le procedure per l'assegnazione della residua quota delle capacita' non oggetto di esenzione o di allocazione prioritaria; Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125; Visto il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia; Visto il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonche' in materia di energia; Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE; Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; Vista la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale; Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018 e in particolare l'articolo 25; Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2020; Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 12 marzo 2020; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2020; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
1. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, la lettera kk-duodecies), e' sostituita dalla seguente: «kk-duodecies) "interconnettore": un gasdotto di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri allo scopo di collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati membri o un gasdotto di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo fino al territorio degli Stati membri o alle acque territoriali di tale Stato membro;»; b) all'articolo 6, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente e' competente a risolvere le controversie, anche transfrontaliere, relative all'accesso alle infrastrutture di coltivazione del gas naturale. In caso di controversie transfrontaliere si applicano le disposizioni sulla risoluzione delle controversie relative allo Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di gasdotti di coltivazione che nega l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete interessata fa capo all'Italia e almeno ad un altro Stato membro, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente si consulta con le competenti autorita' degli altri Stati membri interessati al fine di garantire che le disposizioni della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, siano coerentemente applicate. Se la rete di gasdotti di coltivazione ha origine in un paese terzo e si collega alla rete italiana, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente si consulta con le Autorita' di regolazione degli Stati membri interessati e, nel caso il primo punto di ingresso verso la rete degli Stati membri sia in Italia, consulta il paese terzo interessato in cui ha origine la rete di gasdotti di coltivazione al fine di garantire, per quanto concerne la rete interessata, che la direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, sia coerentemente applicata nel territorio degli Stati membri.».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., cosi' recita: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - La legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita' e l'istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita') e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270, S.O. - La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O. - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O. - Il testo dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, S.O., cosi' recita: «Art. 41 (Norme per il mercato del gas naturale). - 1. Al fine di promuovere la liberalizzazione del mercato del gas naturale, con particolare riferimento all'attivita' di trasporto, stoccaggio e distribuzione, il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per dare attuazione alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, e ridefinire conseguentemente tutte le componenti rilevanti del sistema nazionale del gas, ivi incluse quelle relative al servizio di pubblica utilita', nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che l'apertura del mercato del gas naturale avvenga nel quadro di regole che garantiscano, nel rispetto dei poteri dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, lo svolgimento del servizio pubblico, compresi i relativi obblighi, l'universalita', la qualita' e la sicurezza del medesimo, l'interconnessione e l'interoperabilita' dei sistemi; b) prevedere che, in considerazione del crescente ricorso al gas naturale e per conseguire un maggiore grado di interconnessione al sistema europeo del gas, le opere infrastrutturali per lo sviluppo del sistema del gas siano dichiarate di pubblica utilita' nonche' urgenti e indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359; c) eliminare ogni disparita' normativa tra i diversi operatori nel sistema del gas, garantendo, nei casi in cui siano previsti contributi, concessioni, autorizzazioni o altra approvazione per costruire o gestire impianti o infrastrutture del sistema del gas, uguali condizioni e trattamenti non discriminatori alle imprese; d) prevedere misure affinche' nei piani e nei programmi relativi ad opere di trasporto, di importazione e di stoccaggio di gas sia salvaguardata la sicurezza degli approvvigionamenti, promossa la realizzazione di nuove infrastrutture di produzione, stoccaggio ed importazione, e favorito lo sviluppo della concorrenza e l'utilizzo razionale delle infrastrutture esistenti; e) prevedere che le imprese integrate nel mercato del gas costituiscano, ove funzionale allo sviluppo del mercato, societa' separate, e in ogni caso tengano nella loro contabilita' interna conti separati per le attivita' di importazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio, e conti consolidati per le attivita' non rientranti nel settore del gas, al fine di evitare discriminazioni o distorsioni della concorrenza; f) garantire trasparenti e non discriminatorie condizioni per l'accesso regolato al sistema del gas; g) stabilire misure perche' l'apertura del mercato nazionale del gas avvenga nel quadro dell'integrazione europea dei mercati sia per quanto riguarda la definizione dei criteri per i clienti idonei su base di consumo per localita', sia per facilitare la transizione del settore italiano del gas ai nuovi assetti europei, sia per assicurare alle imprese italiane, mediante condizioni di reciprocita' con gli altri Stati membri dell'Unione europea, uguali condizioni di competizione sul mercato europeo del gas. 2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.». - Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142. - La legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2004, n. 215. - Il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2007, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2007, n. 188. - Il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 agosto 2009, n. L 211. - Il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 agosto 2009, n. L 211. - La legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonche' in materia di energia) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O. - La direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 14 agosto 2009, n. L 211. - Il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2011, n. 148, S.O. - La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3. - La direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e' pubblicata nella G.U.U.E. 3 maggio 2019, n. L 117. - Il testo dell'art. 25 della legge 4 ottobre 2019, n.117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, cosi' recita: «Art. 25 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale).- 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, il Governo, oltre a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 1, comma 1, definisce le deroghe previste all'art. 14 e all'art. 49-bis della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nei limiti stabiliti dalla stessa direttiva, con riferimento ai gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un Paese terzo completati prima del 23 maggio 2019 per le sezioni dei gasdotti di trasporto situate sul territorio nazionale e nelle acque territoriali italiane. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». - Il testo dell'art. 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110, S.O., cosi' recita: «Art. 1. - 1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14. Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 3. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi di delega. 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (Omissis).».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "cliente finale": il cliente che acquista gas naturale per uso proprio, ivi compresi gli impianti di distribuzione di metano per autotrazione che sono considerati clienti finali; b) "cliente grossista": una persona fisica o giuridica, diversa dai gestori dei sistemi di trasporto e dai gestori dei sistemi di distribuzione, che acquista gas naturale a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui e' stabilita; c) "cliente idoneo": la persona fisica o giuridica che ha la capacita', per effetto del presente decreto, di stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, ed ha diritto di accesso al sistema; d) "clienti": i clienti grossisti o finali di gas naturale e le imprese di gas naturale che acquistano gas naturale; e) "codice di rete": codice contenente regole e modalita' per la gestione e il funzionamento della rete; f) "codice di stoccaggio": codice contenente regole e modalita' per la gestione e il funzionamento di un sistema di stoccaggio; g) "cogenerazione": la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; h) "coltivazione": l'estrazione di gas naturale da giacimenti; i) "cushion gas": quantitativo minimo indispensabile di gas presente o inserito nei giacimenti in fase di stoccaggio che e' necessario mantenere sempre nel giacimento e che ha la funzione di consentire l'erogazione dei restanti volumi senza pregiudicare nel tempo le caratteristiche minerarie dei giacimenti di stoccaggio; j) "dispacciamento": l'attivita' diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli impianti di coltivazione, di stoccaggio, della rete di trasporto e di distribuzione e dei servizi accessori; k) "dispacciamento passante": l'attivita' di cui alla lettera j), condizionata unicamente da eventuali impedimenti o vincoli di rete; l) "disponibilita' di punta giornaliera": quantita' di gas naturale, espressa in Smc/g, erogabile da un sistema di stoccaggio nell'ambito di un giorno; m) "disponibilita' di punta oraria": quantita' di gas naturale, espressa in Smc/g, erogabile da un sistema di stoccaggio nell'ambito di un'ora, moltiplicata per le 24 ore; n) "distribuzione": il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti; o) "fornitura": la vendita, compresa la rivendita, di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL), ai clienti; p) "impianto di GNL": un terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l'importazione, o lo scarico e la rigassificazione di GNL, e comprendente servizi ausiliari e uno stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto ma non comprendente eventuali serbatoi ubicati presso i terminali non funzionali al ciclo di rigassificazione e utilizzati per l'attivita' di stoccaggio; q) "impianto di stoccaggio": un impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprieta' o gestito da un'impresa di gas naturale, compresi gli impianti GNL utilizzati per lo stoccaggio, ad esclusione della parte di impianto utilizzata per operazioni di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni; r) "impresa collegata": un'impresa collegata ai sensi dell'art. 2359, comma 1°, del codice civile; s) "impresa controllata": una impresa controllata ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile; t) "impresa di gas naturale": ogni persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali che svolge almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale, compresa la rigassificazione di GNL e che e' responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni; u) "impresa di gas naturale integrata orizzontalmente": un'impresa che svolge almeno una delle attivita' di importazione, esportazione, coltivazione, trasporto, distribuzione, stoccaggio o vendita di gas naturale ed una attivita' che non rientra nel settore del gas naturale; v) "impresa verticalmente integrata": un'impresa di gas naturale o un gruppo di imprese di gas naturale nelle quali la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare il controllo, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di trasporto, distribuzione, rigassificazione di GNL o stoccaggio e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di gas naturale; w) "linea diretta": un gasdotto che rifornisce un centro di consumo in modo complementare al sistema interconnesso; x) "periodo di punta giornaliera": il periodo compreso tra le ore 7 e le ore 22 di ciascun giorno nel periodo di punta stagionale; y) "periodo di punta stagionale": il periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 marzo di ciascun anno; z) "programmazione a lungo termine": l'individuazione degli approvvigionamenti e della capacita' di trasporto delle imprese di gas naturale necessarie al fine di soddisfare la domanda di gas naturale del sistema, diversificare le fonti e assicurare l'offerta ai clienti nel lungo termine; aa) "rete di gasdotti di coltivazione (gasdotti upstream)": ogni gasdotto o rete di gasdotti gestiti o costruiti quale parte di un impianto di produzione di idrocarburi liquidi o di gas naturale, oppure utilizzati per trasportare gas naturale da uno o piu' di tali impianti fino ad un impianto o terminale di trattamento oppure ad un terminale costiero di approdo; bb) "servizi accessori": i servizi necessari per la gestione di una rete di trasporto o distribuzione quali, esemplificativamente, i servizi di regolazione della pressione, il bilanciamento del carico, la miscelazione; cc) "sicurezza": la sicurezza di approvvigionamento e di consegna ai clienti, nonche' la sicurezza tecnica; dd) "sistema interconnesso": un insieme di sistemi reciprocamente collegati; ee) "sistema": reti di trasporto, reti di distribuzione, impianti di GNL o impianti di stoccaggio di proprieta' o gestiti da un'impresa di gas naturale, compresi il linepack e i relativi impianti che forniscono servizi ausiliari nonche' quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto, alla distribuzione e alla rigassificazione di GNL; ff) "stoccaggio di modulazione": lo stoccaggio finalizzato a soddisfare la modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi; gg) "stoccaggio minerario": lo stoccaggio necessario per motivi tecnici ed economici a consentire lo svolgimento ottimale della coltivazione di giacimenti di gas naturale nel territorio italiano; hh) "stoccaggio strategico": lo stoccaggio finalizzato a sopperire a situazioni di mancanza o riduzione degli approvvigionamenti o di crisi del sistema del gas; ii) "trasporto": il trasporto di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, attraverso una rete che comprende soprattutto gasdotti ad alta pressione, diversa da una rete di gasdotti di coltivazione e diversa dalla parte dei gasdotti, anche ad alta pressione, utilizzati principalmente nell'ambito della distribuzione locale del gas naturale, ad esclusione della fornitura; jj) "utente del sistema": la persona fisica o giuridica che rifornisce o e' rifornita dal sistema; kk) "working gas": quantitativo di gas presente nei giacimenti in fase di stoccaggio che puo' essere messo a disposizione e reintegrato, per essere utilizzato ai fini dello stoccaggio minerario, di modulazione e strategico, compresa la parte di gas producibile, ma in tempi piu' lunghi rispetto a quelli necessari al mercato, ma che risulta essenziale per assicurare le prestazioni di punta che possono essere richieste dalla variabilita' della domanda in termini giornalieri ed orari; kk-bis) "i servizi ausiliari": tutti i servizi necessari per l'accesso e il funzionamento delle reti di trasporto, delle reti di distribuzione, degli impianti di GNL o degli impianti di stoccaggio, compresi il bilanciamento del carico, la miscelazione e l'iniezione di gas inerti, ad esclusione dei servizi resi dagli impianti usati solamente dai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni; kk-ter) "impresa collegata": un'impresa collegata come definita all'art. 41 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'art. 44, paragrafo 2, lettera g) del trattato e relativa ai conti consolidati, o un'impresa associata come definita all'art. 33, paragrafo 1 della medesima direttiva, o un'impresa appartenente agli stessi soci; kk-quater) "gestore del sistema di trasporto": qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge l'attivita' di trasporto ed e' responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasporto in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, nonche' di assicurare la capacita' a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas naturale; kk-quinquies) "impresa maggiore di trasporto": impresa che avendo la disponibilita' della rete nazionale di gasdotti svolge l'attivita' di trasporto sulla maggior parte della medesima; kk-sexies) "gestore del sistema di distribuzione": qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di distribuzione ed e' responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, nonche' di assicurare la capacita' a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas naturale; kk-septies) "impresa fornitrice": ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni di fornitura; kk-octies) «programmazione a lungo termine»: la programmazione, in un'ottica a lungo termine, della capacita' di fornitura e di trasporto delle imprese di gas naturale al fine di soddisfare la domanda di gas naturale del sistema, garantire la diversificazione delle fonti ed assicurare la fornitura ai clienti; kk-nonies) "gestore dell'impianto di stoccaggio": qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge l'attivita' di stoccaggio ed e' responsabile della gestione di un impianto di stoccaggio di gas naturale; kk-decies) "gestore di un impianto di GNL": qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della liquefazione del gas naturale o dell'importazione, o dello scarico, e della rigassificazione di GNL, e responsabile della gestione di un impianto di GNL; kk-undecies) "linepack": lo stoccaggio di gas naturale mediante compressione nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, ad esclusione degli impianti riservati ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni; kk-duodecies) "interconnettore": un gasdotto di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri allo scopo di collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati membri o un gasdotto di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo fino al territorio degli Stati membri o alle acque territoriali di tale Stato membro; kk-terdecies) "cliente civile": un cliente che acquista gas naturale per il proprio consumo domestico; kk-quaterdecies) "cliente non civile": un cliente che acquista gas naturale non destinato al proprio uso domestico; kk-quinquiesdecies) "strumenti derivati sul gas naturale": uno strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o 7 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari collegato al gas naturale; kk-sexiesdecies) "contratto di fornitura": un contratto di fornitura di gas naturale ad esclusione degli strumenti derivati sul gas naturale; kk-septiesdecies) "controllo": diritti, contratti, o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilita' di esercitare un'influenza determinante sull'attivita' di un'impresa, in particolare attraverso: 1) diritti di proprieta' o di godimento sulla totalita' o su parti del patrimonio di un'impresa; 2) diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle deliberazioni e decisioni degli organi di un'impresa.». - Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal presente decreto: «Art. 6 (Criteri e disciplina dell'accesso alle infrastrutture minerarie per la coltivazione). - 1. I titolari di concessione di coltivazione di idrocarburi danno accesso ai loro gasdotti di coltivazione, nonche' alle relative infrastrutture minerarie e ai servizi connessi, sia in terraferma che nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, ad altri titolari di concessione di coltivazione di idrocarburi, o a imprese del gas naturale che ne facciano richiesta ai fini dell'importazione, esportazione o trasporto del gas naturale. L'accesso e' dovuto ove risultino verificate le seguenti condizioni: a) disponibilita' della relativa capacita' di trasporto, gestione, o trattamento, tenuto conto anche dei programmi di sviluppo futuro dei giacimenti connessi ai gasdotti di coltivazione, compresi quelli con redditivita' economica marginale; b) rispetto delle norme tecniche e minerarie vigenti in Italia; c) compatibilita' della composizione chimica del gas naturale e dei composti associati, e delle caratteristiche fisico-chimiche; d) compatibilita' con le norme di sicurezza mineraria; e) rispetto delle norme in materia fiscale e di aliquote di prodotto della coltivazione dovute allo Stato. 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i limiti e le norme tecniche per disciplinare l'accesso alle infrastrutture minerarie di cui al comma 1. 3. Ai fini della tutela del giacimento e della sicurezza delle lavorazioni, l'accesso alle infrastrutture minerarie di cui al comma 1 e' sottoposto ad autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente e' competente a risolvere le controversie, anche transfrontaliere, relative all'accesso alle infrastrutture di coltivazione del gas naturale. In caso di controversie transfrontaliere si applicano le disposizioni sulla risoluzione delle controversie relative allo Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di gasdotti di coltivazione che nega l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete interessata fa capo all'Italia e almeno ad un altro Stato membro, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente si consulta con le competenti autorita' degli altri Stati membri interessati al fine di garantire che le disposizioni della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, siano coerentemente applicate. Se la rete di gasdotti di coltivazione ha origine in un paese terzo e si collega alla rete italiana, l' Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente si consulta con le Autorita' di regolazione degli Stati membri interessati e, nel caso il primo punto di ingresso verso la rete degli Stati membri sia in Italia, consulta il paese terzo interessato in cui ha origine la rete di gasdotti di coltivazione al fine di garantire, per quanto concerne la rete interessata, che la direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, sia coerentemente applicata nel territorio degli Stati membri. 5. Nel caso di contitolarita' della concessione, tutti gli effetti derivanti dall'accesso di cui al comma 1 si verificano direttamente in capo ai singoli contitolari in ragione delle diverse quote detenute, non realizzandosi nella specie, anche ai fini fiscali, un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici.». |
| Art. 2 Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 33, il comma 4 e' abrogato; b) all'articolo 46, dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: «7-bis L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente puo' consultare le pertinenti autorita' dei paesi terzi e cooperare con esse relativamente all'esercizio dell'infrastruttura del gas da e verso i paesi terzi al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, la coerente applicazione della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, nel territorio e nelle acque territoriali italiane.»; c ) dopo l'articolo 46, sono inseriti i seguenti: «Art. 46-bis (Accordi tecnici relativi all'esercizio degli interconnettori). - 1. I gestori dei sistemi di trasporto o altri operatori economici possono mantenere in vigore o concludere accordi tecnici su questioni relative all'esercizio delle linee di trasporto tra l'Italia e un paese terzo, purche' compatibili con il diritto dell'Unione europea e con le pertinenti decisioni delle autorita' nazionali di regolazione degli Stati membri interessati. Tali accordi sono notificati all'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente ed alle altre autorita' di regolazione interessate. Art. 46-ter (Deroghe per gli interconnettori da e verso paesi terzi). - 1. Il Ministero dello sviluppo economico puo' concedere una deroga all'applicazione degli articoli 9, 10, 11, 32 e 41, commi 6, 8 e 10, della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, ai gasdotti di trasporto tra l'Italia e un paese terzo completati prima del 23 maggio 2019, per le sezioni del gasdotto di trasporto situate sul territorio e nelle acque territoriali italiane. Tali deroghe sono concesse per motivi oggettivi, quali consentire il recupero dell'investimento effettuato, o per motivi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento, a condizione che non abbiano ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione europea. La deroga e' accordata, caso per caso, sulla base di una motivazione oggettiva, previo parere dell'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, per una durata massima di venti anni, ed e' rinnovabile in casi giustificati e puo' essere subordinata al rispetto di prescrizioni che contribuiscano alla realizzazione delle condizioni di cui al secondo periodo. La decisione di deroga e' resa pubblica e notificata alla Commissione europea senza indugio e comunque entro il 24 maggio 2020. Tali deroghe non si applicano ai gasdotti di trasporto tra l'Italia e un paese terzo che ha l'obbligo di recepire la direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, e che l'abbia attuato efficacemente, in virtu' di un accordo concluso con l'Unione europea. 2. Nei casi in cui il gasdotto di trasporto e' situato, oltre che nel territorio italiano, anche in quello di uno o piu' Stati membri e il primo punto di connessione con la rete di uno Stato membro e' quello con la rete italiana, il Ministero dello sviluppo economico puo' concedere una deroga a detto gasdotto dopo avere consultato gli Stati membri interessati. 3. Nei casi in cui il gasdotto di trasporto e' situato, oltre che nel territorio italiano, anche in quello di uno o piu' Stati membri e il primo punto di connessione con la rete di uno Stato membro e' quello con la rete di uno di tali Stati membri, il Ministero dello sviluppo economico puo' chiedere alla Commissione di agire da osservatore nella consultazione tra lo Stato membro nel cui territorio e' situato il primo punto di connessione e il paese terzo, relativamente alla concessione di deroghe per gli interconnettori e, in generale, in merito all'applicazione coerente, nel territorio e nelle acque territoriali italiane, della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE. Art. 46-quater (Procedura di abilitazione). - 1. Fatta salva la ripartizione della competenza tra l'Unione europea e gli Stati membri, gli accordi esistenti relativi all'esercizio di un interconnettore o di una rete di gasdotti di coltivazione conclusi tra l'Italia e un paese terzo sono mantenuti in vigore fino all'entrata in vigore di un accordo tra l'Unione e lo stesso paese terzo o fino all'applicazione della procedura di cui ai commi successivi. 2. Fatta salva la ripartizione della competenza tra l'Unione europea e gli Stati membri, qualora l'Italia intenda avviare un negoziato con un paese terzo per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo relativo all'esercizio di un interconnettore con un paese terzo su questioni che rientrano, in tutto o in parte, nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, il Ministero dello sviluppo economico notifica tale intendimento alla Commissione, allegando la documentazione pertinente e indicando le disposizioni che saranno oggetto dei negoziati o da rinegoziare, gli obiettivi dei negoziati, nonche' qualsiasi altra informazione pertinente, almeno cinque mesi prima dell'avvio dei negoziati, ai fini della valutazione di cui all'articolo 49-ter, paragrafi da 3 a 10 della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE. 3. Una volta ricevuta l'autorizzazione ad avviare i negoziati da parte della Commissione europea a seguito della notifica di cui al comma 2, il Ministero dello sviluppo economico avvia i negoziati per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo con un paese terzo e tiene conto di eventuali orientamenti forniti dalla Commissione e di eventuali richieste di inserimento di clausole nell'accordo. Il Ministero dello sviluppo economico notifica alla Commissione europea i risultati del negoziato e trasmette il testo dell'accordo ai fini della autorizzazione alla firma e, qualora acquisita tale autorizzazione nei termini di cui ai paragrafi 12 e 13 dell'articolo 49-ter della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, notifica alla Commissione la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo, nonche' ogni successiva modifica allo status di tale accordo.». 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono aggiornate le disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle attivita' produttive 11 aprile 2006 e 28 aprile 2006, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 12 maggio 2006, in relazione a quanto previsto dal presente decreto.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 33 del citato decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, come modificato dal presente decreto: «Art. 33 (Nuove infrastrutture). - 1. All'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, il comma 17 e' sostituito dal seguente: «17. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas naturale degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto o di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacita' delle infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per la capacita' di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, ovvero dall'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate, o da entrambe le fattispecie, nonche' l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione dei sistemi di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto. L'esenzione e' accordata per un periodo stabilito caso per caso, non superiore a 25 anni, e per una quota della nuova capacita' stabilita caso per caso, dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. In caso di realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione, l'esenzione e' accordata previa consultazione delle autorita' competenti dello Stato membro interessato. La concessione di una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, perde effetto due anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine la costruzione dell'infrastruttura non sia ancora iniziata, e cinque anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che il Ministero, in accordo con la Commissione europea, non decida che il ritardo e' dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo del soggetto cui la deroga e' stata concessa.». 2. All'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, il comma 18 e' sostituito dal seguente: «18. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture internazionali di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea ai fini dell'importazione in Italia di gas naturale o nel potenziamento delle capacita' di trasporto degli stessi gasdotti esistenti, possono richiedere nei corrispondenti punti d'ingresso della rete nazionale dei gasdotti, il diritto di allocazione prioritaria nel conferimento della corrispondente nuova capacita' realizzata in Italia. Il diritto di allocazione prioritaria e' accordato, caso per caso, per un periodo non superiore a 25 anni e per una quota della nuova capacita' stabilita caso per caso, e in base alle modalita' di conferimento e alle tariffe di trasporto, stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Tale diritto e' accordato dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, che deve essere reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale si intende reso positivamente. La concessione di una allocazione prioritaria perde effetto due anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine la costruzione dell'infrastruttura non sia ancora iniziata, e cinque anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che il Ministero non decida che il ritardo e' dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo del soggetto cui la deroga e' stata concessa.». 3. Restano ferme le esenzioni e le allocazioni prioritarie accordate, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, e della direttiva 2003/55/CE, che si intendono riferite anche agli obblighi di separazione di cui all'art. 10, comma 1 e confermate con le condizioni e le modalita' per la loro applicazione gia' stabilite e comunicate alla Commissione europea dal Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a designare alla Commissione europea i rispettivi gestori. 4. (Abrogato). 5. La concessione di una esenzione o di una allocazione prioritaria di cui al comma 4 puo' essere subordinata a misure volte a promuovere la concorrenza e la liquidita' del sistema nazionale del gas naturale e a consentire l'accesso dei terzi alla capacita' esentata non utilizzata.». - Si riporta il testo dell'art. 46 del citato decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, come modificato dal presente decreto: «Art. 46 (Disposizioni in materia di rapporti istituzionali).- 1. Nell'osservanza delle rispettive competenze, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro e si prestano reciproca assistenza, anche al fine di assicurare la piu' efficace regolazione dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale in funzione della loro competitivita' e della tutela degli utenti. 2. I rapporti tra l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato sono informati al principio della leale cooperazione e si svolgono, in particolare, mediante istruttorie congiunte, segnalazioni e scambi di informazioni. Nello svolgimento di tali rapporti di reciproca collaborazione, non e' opponibile il segreto d'ufficio. 3. Al fine dello svolgimento efficace e coordinato delle attivita' e delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato stipulano tra loro appositi protocolli d'intesa. 4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas coopera con l'ACER, con le autorita' di regolazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea al fine di promuovere mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale concorrenziali, sicuri e ecologicamente sostenibili, nonche' l'efficace apertura dei mercati per tutti i clienti e i fornitori, e garantire condizioni appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti energetiche. 5. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas coopera con le autorita' di regolazione e le Amministrazioni competenti degli altri Stati membri, nonche' con l'ACER in ordine alle questioni transfrontaliere. 6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas coopera con le autorita' di regolazione degli altri Stati membri dell'Unione europea, in particolare al fine di: a) promuovere soluzioni pratiche intese a consentire una gestione ottimale delle reti, promuovere le borse dell'energia elettrica e del gas naturale e l'assegnazione di capacita' transfrontaliere, nonche' consentire un adeguato livello minimo di capacita' di interconnessione, anche attraverso nuove interconnessioni, per rendere possibile lo sviluppo di una concorrenza effettiva e il miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento, senza discriminazioni tra le imprese fornitrici nei diversi Stati membri; b) coordinare lo sviluppo di tutti i codici di rete per i gestori dei sistemi di trasporto interessati e gli altri operatori di mercato; c) coordinare lo sviluppo delle norme che disciplinano la gestione delle congestioni. 7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas promuove la stipula di accordi di collaborazione con le altre autorita' nazionali di regolamentazione, al fine di promuovere la cooperazione in ambito regolamentare. 7-bis. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente puo' consultare le pertinenti autorita' dei paesi terzi e cooperare con esse relativamente all'esercizio dell'infrastruttura del gas da e verso i paesi terzi al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, la coerente applicazione della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, nel territorio e nelle acque territoriali italiane.». |
| Art. 3 Modifiche alla legge 23 agosto 2004, n. 239
1. All'articolo 1, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 17: 1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nel concedere l'esenzione, il Ministero dello sviluppo economico verifica che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE e tiene conto che questa non danneggi la concorrenza nei mercati pertinenti che saranno probabilmente influenzati dall'investimento, l'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale, l'efficiente funzionamento dei sistemi regolati interessati, nonche' la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale nell'Unione europea.»; 2) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «In caso di accordo tra tutte le autorita' interessate, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente la decisione, entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta di esenzione, ai fini dell'informazione all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER).»; b) il comma 18 e' sostituito dal seguente: «18. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuovi interconnettori con paesi terzi o nel potenziamento della capacita' di trasporto degli interconnettori esistenti possono richiedere, per la capacita' di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, ovvero dall'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate, o da entrambe le fattispecie, nonche' l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione dei sistemi di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto. L'esenzione e' concessa per motivi oggettivi, quali consentire il recupero dell'investimento effettuato, o per motivi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento, e che dimostrino che l'esenzione non ha ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione europea. L'esenzione e' accordata per un periodo non superiore a venticinque anni, e per una quota della nuova capacita' stabilita caso per caso, previa consultazione degli Stati membri i cui mercati sono influenzati dall'investimento e delle autorita' pertinenti dei paesi terzi. Prima dell'adozione della decisione sull'esenzione, il Ministero dello sviluppo economico consulta la pertinente autorita' di detto paese terzo al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, che la direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/692, sia coerentemente applicata nel territorio e, se del caso, nelle acque territoriali italiane. Se le autorita' dei paesi terzi consultate non rispondono alla consultazione entro un periodo di tempo ragionevole o entro un termine stabilito non superiore a tre mesi, il Ministero dello sviluppo economico, in qualita' di autorita' competente, adotta la decisione necessaria. In caso di accordo tra tutte le autorita' interessate, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente la decisione, entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta di esenzione, ai fini della informazione all'ACER. Il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, ciascuno per quanto di competenza, cooperano, relativamente alle questioni transfrontaliere attinenti all'infrastruttura da e verso un paese terzo e nel suo esercizio, con le pertinenti autorita' del paese terzo, dopo aver consultato le autorita' di regolazione degli altri Stati membri interessati, al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura, la coerente applicazione della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, nel territorio degli Stati membri.».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 1, della citata legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal presente decreto: «Art. 1. - 1. Nell'ambito dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, sono principi fondamentali in materia energetica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, quelli posti dalla presente legge. Sono, altresi', determinate disposizioni per il settore energetico che contribuiscono a garantire la tutela della concorrenza, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell'incolumita' e della sicurezza pubblica fatta salva la disciplina in materia di rischi da incidenti rilevanti, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema al fine di assicurare l'unita' giuridica ed economica dello Stato e il rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria. Gli obiettivi e le linee della politica energetica nazionale, nonche' i criteri generali per la sua attuazione a livello territoriale, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche dei meccanismi di raccordo e di cooperazione con le autonomie regionali previsti dalla presente legge. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalita' della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. 2. Le attivita' del settore energetico sono cosi' disciplinate: a) le attivita' di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonche' di trasformazione delle materie fonti di energia, sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente; b) le attivita' di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonche' la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attivita' di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorita' competenti; c) le attivita' di distribuzione di energia elettrica e gas naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonche' di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge. 3. Gli obiettivi generali di politica energetica del Paese, il cui conseguimento e' assicurato sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione dallo Stato, dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, dalle regioni e dagli enti locali, sono: a) garantire sicurezza, flessibilita' e continuita' degli approvvigionamenti di energia, in quantita' commisurata alle esigenze, diversificando le fonti energetiche primarie, le zone geografiche di provenienza e le modalita' di trasporto; b) promuovere il funzionamento unitario dei mercati dell'energia, la non discriminazione nell'accesso alle fonti energetiche e alle relative modalita' di fruizione e il riequilibrio territoriale in relazione ai contenuti delle lettere da c) a l); c) assicurare l'economicita' dell'energia offerta ai clienti finali e le condizioni di non discriminazione degli operatori nel territorio nazionale, anche al fine di promuovere la competitivita' del sistema economico del Paese nel contesto europeo e internazionale; d) assicurare lo sviluppo del sistema attraverso una crescente qualificazione dei servizi e delle imprese e una loro diffusione omogenea sul territorio nazionale; e) perseguire il miglioramento della sostenibilita' ambientale dell'energia, anche in termini di uso razionale delle risorse territoriali, di tutela della salute e di rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato a ciascuna di esse. La promozione dell'uso delle energie rinnovabili deve avvenire anche attraverso il sistema complessivo dei meccanismi di mercato, assicurando un equilibrato ricorso alle fonti stesse, assegnando la preferenza alle tecnologie di minore impatto ambientale e territoriale; f) promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalita' di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitivita' del sistema economico del Paese; g) valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la prospezione e l'utilizzo con modalita' compatibili con l'ambiente; h) accrescere l'efficienza negli usi finali dell'energia; i) tutelare gli utenti-consumatori, con particolare riferimento alle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate; l) favorire e incentivare la ricerca e l'innovazione tecnologica in campo energetico, anche al fine di promuovere l'utilizzazione pulita di combustibili fossili; m) salvaguardare le attivita' produttive con caratteristiche di prelievo costanti e alto fattore di utilizzazione dell'energia elettrica, sensibili al costo dell'energia; n) (abrogata). 4. Lo Stato e le regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneita' sia con riguardo alle modalita' di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono: a) il rispetto delle condizioni di concorrenza sui mercati dell'energia, in conformita' alla normativa comunitaria e nazionale; b) l'assenza di vincoli, ostacoli o oneri, diretti o indiretti, alla libera circolazione dell'energia all'interno del territorio nazionale e dell'Unione europea; c) l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o indiretti ricadenti al di fuori dell'ambito territoriale delle autorita' che li prevedono; d) l'adeguatezza delle attivita' energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati standard di sicurezza e di qualita' del servizio nonche' la distribuzione e la disponibilita' di energia su tutto il territorio nazionale; e) l'unitarieta' della regolazione e della gestione dei sistemi di approvvigionamento e di trasporto nazionale e transnazionale di energia; f) l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attivita', impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale, con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili; g) la trasparenza e la proporzionalita' degli obblighi di servizio pubblico inerenti le attivita' energetiche, sia che siano esercitate in regime di concessione, sia che siano esercitate in regime di libero mercato; h) procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie per il rilascio di autorizzazioni in regime di libero mercato e per la realizzazione delle infrastrutture; i) la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e del paesaggio, in conformita' alla normativa nazionale, comunitaria e agli accordi internazionali. 5. Le regioni, gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 6. Le regioni determinano con proprie leggi, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, l'attribuzione dei compiti e delle funzioni amministrativi non previsti dal comma 7, ferme le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 7. Sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, i seguenti compiti e funzioni amministrativi: a) le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia; b) la definizione del quadro di programmazione di settore; c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia, nonche' delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia importata, prodotta, distribuita e consumata; d) l'emanazione delle norme tecniche volte ad assicurare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute del personale addetto agli impianti di cui alla lettera c); e) l'emanazione delle regole tecniche di prevenzione incendi per gli impianti di cui alla lettera c) dirette a disciplinare la sicurezza antincendi con criteri uniformi sul territorio nazionale, spettanti in via esclusiva al Ministero dell'interno sulla base della legislazione vigente; f) l'imposizione e la vigilanza sulle scorte energetiche obbligatorie; g) l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti; h) la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti; i) l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli approvvigionamenti energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo delle tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica e l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria per le infrastrutture energetiche; l) l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalita' di approvvigionamento di fonti di energia; m) le determinazioni in materia di rifiuti radioattivi; n) le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, adottate, per la terraferma, di intesa con le regioni interessate; o) la definizione dei programmi di ricerca scientifica in campo energetico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; p) la definizione dei principi per il coordinato utilizzo delle risorse finanziarie regionali, nazionali e dell'Unione europea, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; q) l'adozione di misure temporanee di salvaguardia della continuita' della fornitura, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita' o per l'integrita' delle apparecchiature e degli impianti del sistema energetico; r) la determinazione dei criteri generali a garanzia della sicurezza degli impianti utilizzatori all'interno degli edifici, ferma restando la competenza del Ministero dell'interno in ordine ai criteri generali di sicurezza antincendio. 8. Lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni: a) con particolare riguardo al settore elettrico, anche avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas: 1) il rilascio della concessione per l'esercizio delle attivita' di trasmissione e dispacciamento nazionale dell'energia elettrica e l'adozione dei relativi indirizzi; 2) la stipula delle convenzioni per il trasporto dell'energia elettrica sulla rete nazionale; 3) l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, considerati anche i piani regionali di sviluppo del servizio elettrico; 4) l'aggiornamento, sentita la Conferenza unificata, della convenzione tipo per disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete nazionale e dei dispositivi di interconnessione; 5) l'adozione di indirizzi e di misure a sostegno della sicurezza e dell'economicita' degli interscambi internazionali, degli approvvigionamenti per i clienti vincolati o disagiati, del sistema di generazione e delle reti energetiche, promuovendo un accesso piu' esteso all'importazione di energia elettrica; 6) l'adozione di misure finalizzate a garantire l'effettiva concorrenzialita' del mercato dell'energia elettrica; 7) la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW, sentita la Conferenza unificata e tenuto conto delle linee generali dei piani energetici regionali; b) con particolare riguardo al settore del gas naturale, anche avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas: 1) l'adozione di indirizzi alle imprese che svolgono attivita' di trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale e rigassificazione di gas naturale e di disposizioni ai fini dell'utilizzo, in caso di necessita', degli stoccaggi strategici nonche' la stipula delle relative convenzioni e la fissazione di regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e di obblighi di sicurezza; 2) l'individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di gasdotti; 3) le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento; 4) l'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di importazione e vendita del gas ai clienti finali rilasciata sulla base di criteri generali stabiliti, sentita la Conferenza unificata; 5) l'adozione di indirizzi per la salvaguardia della continuita' e della sicurezza degli approvvigionamenti, per il funzionamento coordinato del sistema di stoccaggio e per la riduzione della vulnerabilita' del sistema nazionale del gas naturale; c) con particolare riguardo al settore degli oli minerali, intesi come oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualita' di prodotti petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e i biocarburanti ed i bioliquidi: 1) adozione di indirizzi e di criteri programmatici in materia di impianti di lavorazione e stoccaggio adibito all'importazione e all'esportazione di oli minerali, al fine di garantire l'approvvigionamento del mercato; 2) individuazione di iniziative di raccordo tra le regioni e le amministrazioni centrali interessate, per la valutazione congiunta dei diversi provvedimenti, anche di natura ambientale e fiscale, in materia di oli minerali, in grado di produrre significativi riflessi sulle scelte di politica energetica nazionale, nonche' per la definizione di iter semplificati per la realizzazione degli investimenti necessari per l'adeguamento alle disposizioni nazionali, comunitarie e internazionali; 3) monitoraggio, anche sulla base delle indicazioni delle regioni, dell'effettiva capacita' di lavorazione e di stoccaggio adibito all'importazione e all'esportazione di oli minerali; 4) promozione di accordi di programma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le regioni e gli enti locali per la realizzazione e le modifiche significative di infrastrutture di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, strategiche per l'approvvigionamento energetico del Paese; 5) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, di criteri e modalita' per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali. Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale; 6) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di oleodotti. 8-bis. Fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, nel caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa, comunque denominati, inerenti alle funzioni di cui al comma 8 del presente articolo, entro il termine di centocinquanta giorni dalla richiesta nonche' nel caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 5 dell'art. 52-quinquies del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e nei casi di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, il Ministero dello sviluppo economico invita le medesime a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali interessate, lo stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale, entro sessanta giorni dalla rimessione, provvede in merito con la partecipazione della regione interessata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti amministrativi in corso e sostituiscono il comma 6 del citato art. 52-quinquies del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. 9. Per il conseguimento degli obiettivi generali di cui al comma 3, lo Stato e le regioni individuano specifiche esigenze di intervento e propongono agli organi istituzionali competenti le iniziative da intraprendere, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 10. Se le iniziative di cui al comma 9 prevedono una ripartizione di compiti tra le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere degli enti locali interessati, provvede a definire tale ripartizione. 11. Ai sensi dell'art. 2, comma 21, della legge 14 novembre 1995, n. 481, il Governo indica all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria, il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilita' dei settori dell'energia elettrica e del gas che corrispondono agli interessi generali del Paese. Ai fini del perseguimento degli obiettivi generali di politica energetica del Paese di cui al comma 3, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, puo' definire, sentite le Commissioni parlamentari competenti, indirizzi di politica generale del settore per l'esercizio delle funzioni attribuite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi della legislazione vigente. 12. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas presenta al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri la relazione sullo stato dei servizi e sull'attivita' svolta, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il 30 giugno di ciascun anno. Nella relazione l'Autorita' illustra anche le iniziative assunte nel quadro delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilita' e in conformita' agli indirizzi di politica generale del settore di cui al comma 11. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas riferisce, anche in relazione alle lettere c) ed i) del comma 3, entro il 30 gennaio di ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. 13. Nei casi in cui l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sia tenuta ad esprimere il parere su provvedimenti o atti ai sensi delle leggi vigenti, fatti salvi i diversi termini previsti dalle leggi medesime, l'Autorita' si pronunzia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento o dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento o l'atto puo' comunque essere adottato. 14. Nei casi in cui l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas non adotti atti o provvedimenti di sua competenza ai sensi delle leggi vigenti, il Governo puo' esercitare il potere sostitutivo nelle forme e nei limiti stabiliti dal presente comma. A tale fine il Ministro delle attivita' produttive trasmette all'Autorita' un sollecito ad adempiere entro i successivi sessanta giorni. Trascorso tale termine senza che l'Autorita' abbia adottato l'atto o il provvedimento, questo e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attivita' produttive. 15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' organo collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri. Ferma restando la scadenza naturale dei componenti l'Autorita' in carica alla predetta data, i nuovi membri sono nominati entro i successivi sessanta giorni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481. 16. I componenti dell'organo competente per la determinazione delle tariffe elettriche, ivi compresa la determinazione del sovrapprezzo termico, rispondono degli atti e dei comportamenti posti in essere nell'esercizio delle loro funzioni, ove i fatti non abbiano rilevanza penale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2043 e seguenti del codice civile soltanto a titolo di responsabilita' civile, in conformita' con le disposizioni degli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituiti dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205. 17. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas naturale degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto o di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacita' delle infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per la capacita' di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, ovvero dall'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate, o da entrambe le fattispecie, nonche' l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione dei sistemi di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto. Nel concedere l'esenzione, il Ministero dello sviluppo economico verifica che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 dell'art. 36 della direttiva 2009/73/CE e tiene conto che questa non danneggi la concorrenza nei mercati pertinenti che saranno probabilmente influenzati dall'investimento, l'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale, l'efficiente funzionamento dei sistemi regolati interessati, nonche' la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale nell'Unione europea. L'esenzione e' accordata per un periodo stabilito caso per caso, non superiore a 25 anni, e per una quota della nuova capacita' stabilita caso per caso, dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. In caso di realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione, l'esenzione e' accordata previa consultazione delle autorita' competenti dello Stato membro interessato. In caso di accordo tra tutte le autorita' interessate, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente la decisione, entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta di esenzione, ai fini dell'informazione all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER). La concessione di una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, perde effetto due anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine la costruzione dell'infrastruttura non sia ancora iniziata, e cinque anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che il Ministero, in accordo con la Commissione europea, non decida che il ritardo e' dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo del soggetto cui la deroga e' stata concessa. 18. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuovi interconnettori con paesi terzi o nel potenziamento della capacita' di trasporto degli interconnettori esistenti possono richiedere, per la capacita' di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, ovvero dall'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate, o da entrambe le fattispecie, nonche' l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione dei sistemi di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto. L'esenzione e' concessa per motivi oggettivi, quali consentire il recupero dell'investimento effettuato, o per motivi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento, e che dimostrino che l'esenzione non ha ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione europea. L'esenzione e' accordata per un periodo non superiore a venticinque anni, e per una quota della nuova capacita' stabilita caso per caso, previa consultazione degli Stati membri i cui mercati sono influenzati dall'investimento e delle autorita' pertinenti dei paesi terzi. Prima dell'adozione della decisione sull'esenzione, il Ministero dello sviluppo economico consulta la pertinente autorita' di detto paese terzo al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, che la direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/692, sia coerentemente applicata nel territorio e, se del caso, nelle acque territoriali italiane. Se le autorita' dei paesi terzi consultate non rispondono alla consultazione entro un periodo di tempo ragionevole o entro un termine stabilito non superiore a tre mesi, il Ministero dello sviluppo economico, in qualita' di autorita' competente, adotta la decisione necessaria. In caso di accordo tra tutte le autorita' interessate, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente la decisione, entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta di esenzione, ai fini della informazione all'ACER. Il Ministero dello sviluppo economico e l' Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, ciascuno per quanto di competenza, cooperano, relativamente alle questioni transfrontaliere attinenti all'infrastruttura da e verso un paese terzo e nel suo esercizio, con le pertinenti autorita' del paese terzo, dopo aver consultato le autorita' di regolazione degli altri Stati membri interessati, al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura, la coerente applicazione della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, nel territorio degli Stati membri. 19. Ai fini di quanto previsto dai commi 17 e 18, per soggetti che investono si intendono anche i soggetti che, mediante la sottoscrizione di contratti di importazione garantiti a lungo termine, contribuiscono a finanziare il progetto. 20. La residua quota delle nuove capacita' di trasporto ai punti di ingresso della rete nazionale dei gasdotti di cui al comma 18, nonche' la residua quota delle capacita' delle nuove infrastrutture di interconnessione, dei nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale e dei nuovi terminali di rigassificazione di cui al comma 17, e dei potenziamenti delle capacita' esistenti di cui allo stesso comma 17, sono allocate secondo procedure definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in base a criteri di efficienza, economicita' e sicurezza del sistema stabiliti con decreti del Ministro delle attivita' produttive. 21. I criteri di cui al comma 20 non si applicano in tutti i casi in cui l'accesso al sistema impedirebbe agli operatori del settore di svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggetti, ovvero nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficolta' economiche e finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo "take or pay" sottoscritti prima della data di entrata in vigore della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998. 22. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, adotta i provvedimenti di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, a carico dei soggetti che non rispettano i criteri in base ai quali hanno ottenuto l'allocazione delle capacita' di trasporto, stoccaggio o di rigassificazione di cui al comma 20. 23. Ai fini di salvaguardare la continuita' e la sicurezza del sistema nazionale del gas naturale tramite l'istituzione di un punto di cessione e scambio dei volumi di gas e delle capacita' di entrata e di uscita sulla rete di trasporto nazionale del gas, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le procedure di cui all'art. 13 della deliberazione della medesima Autorita' 17 luglio 2002, n. 137/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2002. 24. All'art. 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il Ministro delle attivita' produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e verifica la conformita' dei piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi medesimi"; b) nel comma 4 le parole: "e comunque ciascuna societa' a controllo pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "e ciascuna societa' a controllo pubblico, anche indiretto, solo qualora operi direttamente nei medesimi settori". 25. Il termine di cui al comma 7 dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e' prorogato al 31 dicembre 2004. 26. I commi 1, 2, 3 e 4 del citato art. 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003 sono sostituiti dai seguenti: "1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attivita' di preminente interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attivita' produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture in conformita' al progetto approvato. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla verifica della conformita' delle opere al progetto autorizzato. Restano ferme, nell'ambito del presente procedimento unico, le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della conformita' delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1: a) indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela ambientale, nonche' il termine entro il quale l'iniziativa e' realizzata; b) comprende la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dell'opera, l'eventuale dichiarazione di inamovibilita' e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento puo' essere avviato sulla base di un progetto preliminare o analogo purche' evidenzi, con elaborato cartografico, le aree potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia. Al procedimento partecipano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le altre amministrazioni interessate nonche' i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformita' urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere di cui al comma 1. Il rilascio del parere non puo' incidere sul rispetto del termine entro il quale e' prevista la conclusione del procedimento. 4. Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente, le opere di cui al presente articolo siano sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA), l'esito positivo di tale valutazione costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA o, nei casi previsti, acquisito l'esito della verifica di assoggettabilita' a VIA e, in ogni caso, entro il termine di cui al comma 3. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico deve essere concluso entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda. 4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, nel rispetto dei principi di sussidiarieta' e leale collaborazione e autorizza le opere di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attivita' produttive previo concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. 4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione eccetto i procedimenti per i quali sia completata la procedura di VIA, ovvero il relativo procedimento risulti in fase di conclusione. 4-quater. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti elettriche di interconnessione con l'estero con livello di tensione pari o superiore a 150 kV qualora per esse vi sia un diritto di accesso a titolo prioritario, e si applicano alle opere connesse e alle infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di trasporto dell'energia delle centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, gia' autorizzate in conformita' alla normativa vigente". 27. Al citato art. 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, al comma 5, le parole: "di reti energetiche" sono sostituite dalle seguenti: "di reti elettriche"; nello stesso art. 1-sexies, al comma 6, le parole: "anche per quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale e degli oli minerali" sono soppresse. 28. Nell'art. 9, comma 2, ultimo periodo, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le parole: "decreto di cui all'art. 4, comma 2, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "decreto di cui all'art. 4, comma 4". 29. Fino alla completa realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica e del gas naturale, in caso di operazioni di concentrazione di imprese operanti nei mercati dell'energia elettrica e del gas cui partecipino imprese o enti di Stati membri dell'Unione europea ove non sussistano adeguate garanzie di reciprocita', il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo', entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, definire condizioni e vincoli cui devono conformarsi le imprese o gli enti degli Stati membri interessati allo scopo di tutelare esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di energia ovvero la concorrenza nei mercati. 30. All'art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti: "5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attivita' esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonche' ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' risultato, nell'anno precedente, uguale o superiore a 0,05 GWh. 5-quater. A decorrere dal 1° luglio 2004, e' cliente idoneo ogni cliente finale non domestico. 5-quinquies. A decorrere dal 1° luglio 2007, e' cliente idoneo ogni cliente finale. 5-sexies. I clienti vincolati che alle date di cui ai commi 5-ter, 5-quater e 5-quinquies diventano idonei hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura, come clienti vincolati, con modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Qualora tale diritto non sia esercitato, la fornitura ai suddetti clienti idonei continua ad essere garantita dall'Acquirente unico Spa". 31. Il comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' abrogato. 32. I consorzi previsti dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, possono cedere l'energia elettrica sostitutiva del sovracanone ai clienti idonei e all'Acquirente unico Spa per la fornitura ai clienti vincolati. 33. Sono fatte salve le concessioni di distribuzione di energia elettrica in essere, ivi compresa, per quanto riguarda l'attivita' di distribuzione, la concessione di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Il Ministro delle attivita' produttive, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, anche al fine di garantire la parita' di condizioni, puo' proporre modifiche e variazioni delle clausole contenute nelle relative convenzioni. 34. Al fine di garantire un'effettiva concorrenza e pari opportunita' di iniziativa economica, le imprese operanti nei settori della vendita, del trasporto e della distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, che abbiano in concessione o in affidamento la gestione dei servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, possono svolgere attivita' nel settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi post-contatore di installazione, assistenza e manutenzione nei confronti dei medesimi utenti finali del servizio pubblico, avvalendosi di societa' separate, partecipate o controllate, ovvero operanti in affiliazione commerciale, per l'esercizio indiretto dei medesimi servizi di post-contatore, non possono applicare condizioni ne' concordare pratiche economiche, contrattuali, pubblicitarie ed organizzative atte a determinare ingiustificati svantaggi per le imprese direttamente concorrenti nel medesimo settore dei servizi post-contatore e rendono accessibili alle medesime imprese i beni, i servizi e gli elementi informativi e conoscitivi di cui abbiano la disponibilita' in relazione all'attivita' svolta in posizione dominante o in regime di monopolio. 34-bis. Alle imprese di cui al comma 34 operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale si applicano le disposizioni previste dai commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies dell'art. 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 35. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, compatibilmente con lo sviluppo della tecnologia degli apparecchi di misura, i provvedimenti necessari affinche' le imprese distributrici mettano a disposizione dei propri clienti o di un operatore prescelto da tali clienti a rappresentarli il segnale per la misura dei loro consumi elettrici. 36. I proprietari di nuovi impianti di produzione di energia elettrica di potenza termica non inferiore a 300 MW che sono autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge corrispondono alla regione sede degli impianti, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio e per l'impatto logistico dei cantieri, un importo pari a 0,20 euro per ogni MWh di energia elettrica prodotta, limitatamente ai primi sette anni di esercizio degli impianti. La regione sede degli impianti provvede alla ripartizione del contributo compensativo tra i seguenti soggetti: a) il comune sede dell'impianto, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale; b) i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale; c) la provincia che comprende il comune sede dell'impianto. 37. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla revisione biennale degli importi di cui al comma 36 con le modalita' di cui all'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925. Nei casi di localizzazione degli impianti in comuni confinanti con piu' regioni, i comuni beneficiari del contributo compensativo di cui al comma 36 sono determinati dalla regione sede dell'impianto d'intesa con le regioni confinanti. Per gli impianti di potenza termica non inferiore a 300 MW, oggetto di interventi di potenziamento autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il contributo, calcolato con riferimento all'incremento di potenza derivante dall'intervento, e' ridotto alla meta' e viene corrisposto per un periodo di tre anni dall'entrata in esercizio dello stesso ripotenziamento. Il contributo di cui al presente comma e al comma 36 non e' dovuto in tutti i casi in cui vengono stipulati gli accordi di cui al comma 5 o risultino comunque gia' stipulati, prima della data di entrata in vigore della presente legge, accordi volontari relativi a misure di compensazione. Qualora gli impianti di produzione di energia elettrica, per la loro particolare ubicazione, valutata in termini di area di raggio non superiore a 10 km dal punto baricentrico delle emissioni ivi incluse le opere connesse, interessino o esplichino effetti ed impatti su parchi nazionali, il contributo ad essi relativo e' corrisposto agli enti territoriali interessati in base a criteri individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 38. Le operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo art. 6. 39. Qualora si verifichino variazioni dell'imponibile o dell'imposta relative ad operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le rettifiche previste dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono operate con riferimento alla fattura emessa in relazione all'operazione omologa piu' recente effettuata dal soggetto passivo nei confronti della medesima controparte. Per operazione omologa si intende quella effettuata con riferimento allo stesso periodo e allo stesso punto di offerta. 40. Dalla data di assunzione di responsabilita' della funzione di garante della fornitura di energia elettrica per clienti vincolati da parte dell'Acquirente unico Spa, i contratti di importazione in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in capo all'Enel Spa e destinati al mercato vincolato, possono essere trasferiti alla medesima Acquirente unico Spa con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, garantendo al cedente il beneficio derivante dalla differenza tra il prezzo dell'energia importata attraverso i contratti ceduti e il prezzo dell'energia elettrica di produzione nazionale. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas determina le modalita' tecniche ed economiche per detto trasferimento. 41. Previa richiesta del produttore, l'energia elettrica prodotta da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, l'energia elettrica di cui al secondo periodo del comma 12 dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonche' quella prodotta da impianti entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, e' ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa o dall'impresa distributrice rispettivamente se prodotta da impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale o alla rete di distribuzione. L'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, continua ad essere ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas determina le modalita' per il ritiro dell'energia elettrica di cui al primo periodo del presente comma, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato. Dopo la scadenza delle convenzioni in essere, l'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, esclusa quella di cui al primo periodo del presente comma, viene ceduta al mercato. 42. I produttori nazionali di energia elettrica possono, eventualmente in compartecipazione con imprese di altri Paesi, svolgere attivita' di realizzazione e di esercizio di impianti localizzati all'estero, anche al fine di importarne l'energia prodotta. 43. Per la riforma della disciplina del servizio elettrico nelle piccole reti isolate di cui all'art. 2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonche' del servizio svolto dalle imprese elettriche minori di cui all'art. 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, e di cui all'art. 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, un decreto legislativo secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) tutela dei clienti finali e sviluppo, ove le condizioni tecnico-economiche lo consentano, dell'interconnessione con la rete di trasmissione nazionale; b) definizione di obiettivi temporali di miglioramento dell'efficienza e dell'economicita' del servizio reso dalle imprese, con individuazione di specifici parametri ai fini della determinazione delle integrazioni tariffarie; c) previsione di interventi sostitutivi per assicurare la continuita' e la qualita' della fornitura. 44. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 7, lettera r), e senza che da cio' derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) riordino della normativa tecnica impiantistica all'interno degli edifici; b) promozione di un reale sistema di verifica degli impianti di cui alla lettera a) per accertare il rispetto di quanto previsto dall'attuale normativa in materia con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo un'effettiva sicurezza. 45. Il comma 7 dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' sostituito dal seguente: "7. I soggetti titolari di concessioni di distribuzione possono costituire una o piu' societa' per azioni, di cui mantengono il controllo e a cui trasferiscono i beni e i rapporti in essere, le attivita' e le passivita' relativi alla distribuzione di energia elettrica e alla vendita ai clienti vincolati. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede ad emanare i criteri per le opportune modalita' di separazione gestionale e amministrativa delle attivita' esercitate dalle predette societa'". 46. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la fornitura di gas naturale ai clienti finali allacciati alla rete, con consumi inferiori o pari a 200.000 standard metri cubi annui, che, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore o che risiedono in aree geografiche nelle quali non si e' ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede a individuare, mediante procedure a evidenza pubblica, una o piu' imprese di vendita del gas che si impegnino ad effettuare detta fornitura nelle indicate aree geografiche. 47. La fornitura di gas naturale di cui al comma 46, a condizioni di mercato, e' effettuata dalle imprese individuate, ai sensi dello stesso comma, entro il termine massimo di quindici giorni a partire dal ricevimento della richiesta da parte del cliente finale. La stessa fornitura, ivi inclusi i limiti e gli aspetti relativi al bilanciamento fisico e commerciale, e' esercitata dalle imprese di vendita in base ad indirizzi stabiliti dal Ministro delle attivita' produttive da emanare, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 48. Resta ferma la possibilita' di cui all'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 49. Al fine di garantire la sicurezza del sistema nazionale del gas e l'attuazione della transizione dello stesso ai nuovi assetti, i termini di cui all'art. 28, comma 4, e all'art. 36 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono differiti al 31 dicembre 2005. 50. Le cessioni di gas effettuate nel sistema del gas naturale di cui all'art. 2, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo art. 6. 51. Il comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e' abrogato. 52. Al fine di garantire la sicurezza di approvvigionamento e i livelli essenziali delle prestazioni nel settore dello stoccaggio e della vendita di gas di petrolio liquefatti (GPL), il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a riordinare le norme relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonche' all'esercizio dell'attivita' di distribuzione di gas di petrolio liquefatti. Il decreto legislativo e' adottato su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) assicurare adeguati livelli di sicurezza anche attraverso la revisione delle vigenti regole tecniche, ferma restando la competenza del Ministero dell'interno in materia di emanazione delle norme tecniche di prevenzione incendi e quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di prevenzione e protezione dai rischi industriali; b) garantire e migliorare il servizio all'utenza, anche attraverso la determinazione di requisiti tecnici e professionali per l'esercizio dell'attivita' e l'adeguamento della normativa inerente la logistica, la commercializzazione e l'impiantistica; c) rivedere il relativo sistema sanzionatorio, con l'introduzione di sanzioni proporzionali e dissuasive. 53. Ai fini di promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, nell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, le parole: "entro l'anno successivo alla data di immatricolazione" sono sostituite dalle seguenti: "entro i tre anni successivi alla data di immatricolazione". 54. I contributi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dal comma 53, sono erogati anche a favore delle persone giuridiche. 55. Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate allo Stato ai sensi del comma 7. 56. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera a), sono attivita' sottoposte a regimi autorizzativi: a) l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali; b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali; c) la variazione della capacita' complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali; d) la variazione di oltre il 30 per cento della capacita' complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali. 57. Le autorizzazioni sono rilasciate dalla regione, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi generali di politica energetica, previsti dai commi 3, 4 e 7, fatte salve le disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo. 58. Le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi di oli minerali, non ricomprese nelle attivita' di cui al comma 56, lettere c) e d), nonche' quelle degli oleodotti, sono liberamente effettuate dall'operatore, nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo. 59. Allo scopo di promuovere l'espansione dell'offerta energetica, anche al fine di migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e di garantire un efficace assetto delle infrastrutture energetiche, il Ministero delle attivita' produttive puo' concludere, per investimenti in opere localizzate nelle aree depresse del Paese e definite di pubblica utilita' in applicazione del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, contratti di programma da stipulare previa specifica autorizzazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e della legislazione applicabile. Con apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, sono definite condizioni di ammissibilita' e modalita' operative dell'intervento pubblico. 60. Nei casi previsti dalle norme vigenti, la procedura di valutazione di impatto ambientale si applica alla realizzazione e al potenziamento di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto ivi comprese le opere connesse, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e all'art. 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, valgono anche per la realizzazione di stoccaggi di gas naturale in sotterraneo, ferma restando l'applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove stabilito dalla legge. 61. I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo possono usufruire di non piu' di due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime. 62. Il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero dell'interno, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o piu' accordi di programma con gli operatori interessati, gli istituti di ricerca e le regioni interessate, per l'utilizzo degli idrocarburi liquidi derivati dal metano. 63. Ai fini della concessione dei contributi per la realizzazione di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche, previsti dall'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, sono ammissibili le spese relative alle seguenti voci: progettazione, direzione lavori e sicurezza; servitu', danni, concessioni e relative spese; materiali; trasporti; lavori di costruzione civile, montaggi e messa in gas; costi interni; eventuali saggi archeologici ove necessario. 64. Qualora i comuni o i loro consorzi si avvalgano di societa' concessionarie per la costruzione delle reti di distribuzione del gas naturale, le spese ammissibili al finanziamento ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, comprendono i costi di diretta imputazione, i costi sostenuti dalle unita' aziendali impiegate direttamente e indirettamente nella costruzione dei beni, per la quota imputabile ai singoli beni. I predetti costi sono comprensivi anche delle spese generali nella misura massima del 5 per cento del costo complessivo del bene. Non sono comunque ammissibili alle agevolazioni le maggiori spese sostenute oltre l'importo globale approvato con il decreto di concessione del contributo. 65. Per i progetti ammessi ai benefici di cui ai commi 63 e 64, le imprese del gas e le societa' concessionarie presentano al Ministero delle attivita' produttive, unitamente allo stato di avanzamento finale, una dichiarazione del legale rappresentante, attestante che il costo effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere non e' inferiore alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria. Nel caso in cui il costo effettivo risulti inferiore alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria, gli stessi soggetti presentano la documentazione finale di spesa corredata da una dichiarazione del legale rappresentante che indichi le variazioni intervenute tra la spesa ammessa a finanziamento e i costi effettivi relativi alle singole opere realizzate. Il contributo e' calcolato sulla base della spesa effettivamente sostenuta. 66. Il concessionario delle opere di metanizzazione non e' tenuto a richiedere la certificazione del comune ai fini della presentazione degli stati di avanzamento intermedi dei lavori di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni. 67. I termini per la presentazione al Ministero delle attivita' produttive della documentazione finale di spesa e della documentazione di collaudo, previsti dall'art. 1, commi 1, 2 e 4, della legge 30 novembre 1998, n. 416, gia' differiti al 31 dicembre 2002 dall'art. 8-quinquies del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2005. 68. Al comma 10-bis dell'art. 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, la parola: "decorre" e' sostituita dalle seguenti: "e il periodo di cui al comma 9 del presente articolo decorrono" e le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni". 69. La disposizione di cui all'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa al regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni in essere al 21 giugno 2000, data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, va interpretata nel senso che e' fatta salva la facolta' di riscatto anticipato, durante il periodo transitorio, se stabilita nei relativi atti di affidamento o di concessione. Tale facolta' va esercitata secondo le norme ivi stabilite. Le gare sono svolte in conformita' all'art. 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Il periodo transitorio di cui al citato art. 15, comma 5, termina entro il 31 dicembre 2007, fatta salva la facolta' per l'ente locale affidante o concedente di prorogare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un anno la durata del periodo transitorio, qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse. Nei casi previsti dall'art. 15, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il periodo transitorio non puo' comunque terminare oltre il 31 dicembre 2012. E' abrogato il comma 8 dell'art. 15 dello stesso decreto legislativo n. 164 del 2000. 70. Ai fini della diversificazione delle fonti energetiche a tutela della sicurezza degli approvvigionamenti e dell'ambiente, il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o piu' accordi di programma con gli operatori interessati, gli istituti di ricerca e le regioni interessate, per la ricerca e l'utilizzo di tecnologie avanzate e ambientalmente sostenibili per la produzione di energia elettrica o di carburanti da carbone. [71. Hanno diritto alla emissione dei certificati verdi previsti ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, l'energia elettrica prodotta con l'utilizzo dell'idrogeno e l'energia prodotta in impianti statici con l'utilizzo dell'idrogeno ovvero con celle a combustibile nonche' l'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento.] 72. L'art. 23, comma 8, terzo periodo, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, si applica anche alle piccole derivazioni ad uso idroelettrico di pertinenza di soggetti diversi dall'Enel Spa, previa presentazione della relativa domanda entro il 31 dicembre 2005. 73. Il risparmio di energia primaria ottenuto mediante la produzione e l'utilizzo di calore da fonti energetiche rinnovabili costituisce misura idonea al conseguimento degli obiettivi di cui ai provvedimenti attuativi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 74. Al secondo periodo del comma 1 dell'art. 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo la parola: "soggetti" sono inserite le seguenti: ", diversi da quelli di cui al terzo periodo,". 75. Al comma 1 dell'art. 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «I soggetti destinatari di incentivi relativi alla realizzazione di impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili che non rispettino la data di entrata in esercizio dell'impianto indicata nella convenzione e nelle relative modifiche e integrazioni sono considerati rinunciatari qualora non abbiano fornito idonea prova all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa mediante l'acquisizione della disponibilita' delle aree destinate ad ospitare l'impianto, nonche' l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente, ovvero l'indizione di gare di appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto, ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in loro favore di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato. I soggetti beneficiari che abbiano adempiuto l'onere di cui al terzo periodo non sono considerati rinunciatari e perdono il diritto alle previste incentivazioni nei limiti corrispondenti al ritardo accumulato». 76. Il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali, stipula un accordo di programma quinquennale con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) per l'attuazione delle misure a sostegno della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia. Dal predetto accordo di programma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 77. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, di cui all'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e' rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attivita' di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi. Del rilascio del permesso di ricerca e' data comunicazione ai comuni interessati. 78. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attivita' di perforazione, che sono dichiarati di pubblica utilita', e' concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca, da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente, a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano la regione e gli enti locali interessati, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. 79. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui all'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e' rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attivita' di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi. 80. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attivita' di perforazione e' concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca di cui al comma 79, da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente. [81. Nel caso in cui l'attivita' di prospezione di cui al comma 79 non debba essere effettuata all'interno di aree marine a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, di ripopolamento, di tutela biologica o di tutela archeologica, in virtu' di leggi nazionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, essa e' sottoposta a verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.] 82. Alle autorizzazioni di cui al comma 78 si applicano le disposizioni dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 82-bis. Qualora le opere di cui al comma 78 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione di cui al medesimo comma 78 ha effetto di variante urbanistica. 82-ter. La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di cui all'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e' rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del comma 7, lettera n), del presente articolo, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto dei Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le attivita' preliminari che non comportano effetti significativi e permanenti sull'ambiente che, in attesa della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia e' competente ad autorizzare. 82-quater. La concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma costituisce titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono considerati di pubblica utilita' ai sensi della legislazione vigente. 82-quinquies. Qualora le opere di cui al comma 82-quater comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio della concessione di cui al medesimo comma 82-quater ha effetto di variante urbanistica. Nel procedimento unico di cui ai commi da 77 a 82-ter, e' indetta la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione convocata se questa non partecipa o se il suo rappresentante non ne esprime in tale sede definitivamente la volonta'. 82-sexies. Le attivita' finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione e la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento, se effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro gia' approvati, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia. Le autorizzazioni relative alla reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che esse non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi. 83. Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero quelli per cui sia in corso di conclusione il relativo procedimento su dichiarazione del proponente. 84. Il valore complessivo delle misure stabilite, a seguito di specifici accordi tra la regione e gli enti locali interessati ed i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma non ancora entrate in produzione alla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio dovuto alla costruzione degli impianti e delle opere necessarie, agli interventi di modifica, alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili all'esercizio, non puo' eccedere il valore complessivo del 15 per cento di quanto comunque spettante alla regione e agli enti locali per le aliquote di prodotto della coltivazione. La regione competente per territorio provvede alla ripartizione dei contributi compensativi con gli enti locali interessati. La mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce motivo per la sospensione dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti di idrocarburi o per il rinvio dell'inizio della coltivazione. 85. E' definito come impianto di piccola generazione un impianto per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacita' di generazione non superiore a 1 MW. 85-bis. E' definito come impianto di microgenerazione un impianto per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacita' massima inferiore a 50 kWe. 86. L'installazione di un impianto di microgenerazione o di piccola generazione, purche' certificati, e' soggetta a norme autorizzative semplificate. In particolare, se l'impianto e' termoelettrico, e' assoggettata agli stessi oneri tecnici e autorizzativi di un impianto di generazione di calore con pari potenzialita' termica. 87. Il valore dei certificati verdi emessi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' stabilito in 0,05 GWh o multipli di detta grandezza. 88. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro dell'interno, emana con proprio decreto le norme per la certificazione degli impianti di piccola generazione e di microgenerazione, fissandone i limiti di emissione e di rumore e i criteri di sicurezza. 89. A decorrere dall'anno 2005, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas effettua annualmente il monitoraggio dello sviluppo degli impianti di piccola generazione e di microgenerazione e invia una relazione sugli effetti della generazione distribuita sul sistema elettrico ai Ministri di cui al comma 88, alla Conferenza unificata e al Parlamento. 90. Il comma 4 dell'art. 2 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, e' sostituito dal seguente: "4. Il soggetto che immette in consumo i prodotti indicati nel comma 1 e' obbligato a mantenere la scorta imposta indipendentemente dal tipo di attivita' svolta e dalla capacita' autorizzata dell'impianto presso il quale e' avvenuta l'immissione al consumo". 91. Dopo il comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, e' inserito il seguente: "1-bis. Al solo fine di soddisfare l'obbligo stabilito annualmente dall'A.I.E. di cui al comma 1, il prodotto Orimulsion puo' essere equiparato, nella misura fissata nel decreto annuale di determinazione degli obblighi di scorta di cui all'articolo 1, ai prodotti petroliferi di cui all'allegato A del presente decreto. Per tale prodotto l'immissione al consumo e' desunta dall'avvenuto perfezionamento degli adempimenti doganali per l'importazione". 92. L'art. 8 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, e' abrogato. 93. Ai fini di una migliore attuazione della normativa in materia di aliquote di prodotto della coltivazione, dopo il comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e' inserito il seguente: "5-bis. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002 i valori unitari dell'aliquota di coltivazione sono determinati: a) per l'olio, per ciascuna concessione e per ciascun titolare in essa presente, come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati nell'anno di riferimento. Nel caso di utilizzo diretto dell'olio da parte del concessionario, il valore dell'aliquota e' determinato dallo stesso concessionario sulla base dei prezzi sul mercato internazionale di greggi di riferimento con caratteristiche similari, tenuto conto del differenziale delle rese di produzione; b) per il gas, per tutte le concessioni e per tutti i titolari, in base alla media aritmetica relativa all'anno di riferimento dell'indice QE, quota energetica del costo della materia prima gas, espresso in euro per MJ, determinato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi della deliberazione 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1999, e successive modificazioni, assumendo fissa l'equivalenza 1 Smc =38,52 MJ. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'aggiornamento di tale indice, ai soli fini del presente articolo, e' effettuato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sulla base dei parametri di cui alla stessa deliberazione". 94. Dopo il comma 6 dell'art. 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e' inserito il seguente: "6-bis. Per le produzioni di gas ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002, al fine di tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi alla coltivazione, al trattamento e al trasporto, in luogo delle riduzioni di cui al comma 6, l'ammontare della produzione annuale di gas esentata dal pagamento dell'aliquota per ciascuna concessione di coltivazione, di cui al comma 3, e' stabilita in 25 milioni di Smc di gas per le produzioni in terraferma e in 80 milioni di Smc di gas per le produzioni in mare". 95. Il valore unitario delle aliquote relative alle produzioni di gas riferite ad anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, fino all'anno 2001, qualora non sussista la possibilita' di attribuire in modo univoco ad una singola concessione di coltivazione il prezzo medio fatturato del gas da essa proveniente, puo' essere determinato da ciascun titolare come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati in tutte le concessioni per le quali non sussiste la suddetta possibilita' di attribuzione univoca. 96. Dopo il comma 2 dell'art. 40 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e' inserito il seguente: "2-bis. I titolari di concessioni di coltivazione che hanno presentato istanze di esonero ai sensi dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, in merito alle quali non risultino conclusi i relativi accertamenti, inviano entro il 31 dicembre 2004 l'aggiornamento dei prospetti di cui al comma 2 relativamente alle opere che risultavano ancora in corso alla data del 31 dicembre 1997. L'aggiornamento, sottoscritto dal legale rappresentante del concessionario o da un suo delegato, indica altresi' l'importo delle eventuali aliquote non corrisposte e ad esso si allega copia dell'avvenuto versamento, entro la stessa data, a titolo definitivo, dell'80 per cento dell'importo indicato". 97. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 40 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati. 98. Ad integrazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, la gestione e la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, che si intendono comprensivi degli elementi di combustibile nucleare irraggiato e dei materiali nucleari presenti sull'intero territorio nazionale, e' svolta secondo le disposizioni di cui ai commi da 99 a 106. [99. La Societa' gestione impianti nucleari (Sogin Spa) provvede alla messa in sicurezza ed allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi di III categoria, nei siti che saranno individuati secondo le medesime procedure per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria indicate dall'art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368.] [100. Con le procedure di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, viene individuato il sito per la sistemazione definitiva dei rifiuti di II categoria. Le opere da realizzare di cui al presente comma e al comma 99 sono opere di pubblica utilita', indifferibili e urgenti.] [101. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di copertura dei costi relativi alla messa in sicurezza e stoccaggio dei rifiuti radioattivi non coperti dagli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui al decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Dalle disposizioni del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.] 102. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui al decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, nonche' alla sicurezza del sistema elettrico nazionale, la Sogin Spa, su parere conforme del Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, valorizza i siti e le infrastrutture esistenti. 103. Ai fini di una migliore valorizzazione e utilizzazione delle strutture e delle competenze sviluppate, la Sogin Spa svolge attivita' di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in tutti i settori attinenti all'oggetto sociale, in particolare in campo energetico, nucleare e di protezione dell'ambiente, anche all'estero. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte dalla medesima societa', in regime di separazione contabile anche tramite la partecipazione ad associazioni temporanee di impresa. 104. I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e europea, anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle indicazioni dell'Unione europea, per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio al Deposito nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 gennaio 2010, n. 31. I tempi e le modalita' tecniche del conferimento sono definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'organismo per la sicurezza nucleare di cui all'art. 21, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 105. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque ometta di effettuare il conferimento di cui al comma 104, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a euro 1.000.000. Chiunque violi le norme tecniche e le modalita' definite dal decreto di cui al comma 104, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 100.000 e non superiore a euro 300.000. 106. (Abrogato). 107. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono definite le caratteristiche tecniche e le modalita' di accesso e di connessione fra le reti energetiche nazionali e quelle degli Stati il cui territorio e' interamente compreso nel territorio italiano. 108. I gruppi generatori concorrono alla sicurezza dell'esercizio delle reti di distribuzione e trasporto con potenze inseribili su richiesta del distributore locale o del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, secondo modalita' definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, previo parere del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa. 109. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2007, gli impianti riconosciuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, che utilizzano, per la produzione di energia elettrica in combustione, farine animali oggetto di smaltimento ai sensi del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, possono imputare a fonte rinnovabile la produzione di energia elettrica in misura pari al 100 per cento della differenza ottenuta applicando le modalita' di calcolo di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), del predetto decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, con riferimento esclusivo all'energia elettrica imputabile alle farine animali e al netto della produzione media di elettricita' imputabile a fonti rinnovabili nel triennio antecedente al 1° aprile 1999. La produzione di energia elettrica di cui al presente comma non puo' essere oggetto di ulteriori forme di incentivazione o sostegno. 110. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le spese per le attivita' svolte dagli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive, quali autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di entita' superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, per le relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessita' logistiche e operative, sono poste a carico del soggetto richiedente tramite il versamento di un contributo di importo non superiore allo 1 per mille del valore delle opere da realizzare. L'obbligo di versamento non si applica agli impianti o alle infrastrutture per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge si sia gia' conclusa l'istruttoria. 111. Alle spese delle istruttorie di cui al comma 110, ivi comprese le spese di funzionamento degli organi consultivi, operanti presso la citata Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, incaricati di rendere pareri ai fini dell'istruttoria di cui al medesimo comma 110, si provvede nel limite delle somme derivanti dai versamenti di cui al comma 110 che, a tal fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive. 112. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alle attivita' svolte dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia per la prevenzione e l'accertamento degli infortuni e la tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e nelle lavorazioni soggetti alle norme di polizia mineraria, nonche' per i controlli di produzione e per la tutela dei giacimenti. 113. All'art. 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono soppresse le parole: "per non piu' di una volta". 114. All'art. 3, comma 15, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' soppresso il secondo periodo. 115. Al fine di garantire lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla presente legge, e nei limiti delle effettive disponibilita' derivanti dai versamenti di cui al comma 110 presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive, possono essere nominati, nei limiti delle risorse disponibili, non piu' di ulteriori venti esperti con le medesime modalita' previste dall'art. 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e dalle relative disposizioni attuative. 116. Al fine di garantire la maggiore funzionalita' dei compiti assegnati al Ministero delle attivita' produttive nel settore energetico, per il trattamento del personale, anche dirigenziale, gia' appartenente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' autorizzata la spesa di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2004. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per la ripartizione della somma di cui al periodo precedente, con effetto dal 1° gennaio 2004. 117. All'onere derivante dall'attuazione del comma 116, pari a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo rifinanziata dalla tabella C, voce "Ministero delle attivita' produttive", allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350. 118. All'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 28, la parola: "ottanta" e' sostituita dalla seguente: "centoventi"; b) al comma 30, la parola: "quaranta" e' sostituita dalla seguente: "sessanta". 119. Al fine di accrescere la sicurezza e l'efficienza del sistema energetico nazionale, mediante interventi per la diversificazione delle fonti e l'uso efficiente dell'energia, il Ministero delle attivita' produttive: a) realizza, per il triennio 2004-2006, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un piano nazionale di educazione e informazione sul risparmio e sull'uso efficiente dell'energia, nel limite di spesa, per ciascun anno, rispettivamente di euro 2.520.000, 2.436.000 e 2.468.000; b) realizza, nel triennio 2004-2006, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, progetti pilota per il risparmio ed il contenimento dei consumi energetici in edifici utilizzati come uffici da pubbliche amministrazioni, nel limite di spesa di euro 5.000.000 annui; c) potenzia la capacita' operativa della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, incrementando, nel limite di 20 unita', in deroga alle vigenti disposizioni, la dotazione di risorse umane, mediante assunzioni nel triennio 2004-2006 e mediante contratti con personale a elevata specializzazione in materie energetiche, il cui limite di spesa e' di euro 500.000 annui; d) promuove, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in esecuzione di accordi di cooperazione internazionale esistenti, studi di fattibilita' e progetti di ricerca in materia di tecnologie pulite del carbone e ad «emissione zero», progetti di sequestro dell'anidride carbonica e sul ciclo dell'idrogeno, consentendo una efficace partecipazione nazionale agli stessi accordi, nel limite di spesa di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006; e) sostiene, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla lettera d), gli oneri di partecipazione all'International Energy Forum e promuove le attivita', previste per il triennio 2004-2006, necessarie per l'organizzazione della Conferenza internazionale, che l'Italia ospita come presidenza di turno. 120. All'onere derivante dall'attuazione del comma 119, pari a euro 13.020.000 per l'anno 2004, a euro 12.936.000 per l'anno 2005 e a euro 12.968.000 per l'anno 2006, si provvede, quanto a euro 3.020.000 per l'anno 2004, a euro 2.936.000 per l'anno 2005 e a euro 2.968.000 per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attivita' produttive e, quanto a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del medesimo bilancio 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attivita' produttive. 121. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, ai sensi e secondo i principi e criteri di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) articolazione della normativa per settori, tenendo anche conto dell'organizzazione dei mercati di riferimento e delle esigenze di allineamento tra i diversi settori che derivano dagli esiti del processo di liberalizzazione e di formazione del mercato interno europeo; b) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali, anche in vigore nell'ordinamento nazionale al momento dell'esercizio della delega, nel rispetto delle competenze conferite alle amministrazioni centrali e regionali; c) promozione della concorrenza nei settori energetici per i quali si e' avviata la procedura di liberalizzazione, con riguardo alla regolazione dei servizi di pubblica utilita' e di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle attivita' produttive; d) promozione dell'innovazione tecnologica e della ricerca in campo energetico ai fini della competitivita' del sistema produttivo nazionale.». |
| Art. 4 Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1° giugno 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Amendola, Ministro per gli affari europei
Patuanelli, Ministro dello sviluppo economico
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Bonafede, Ministro della giustizia
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Bonafede |
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