Gazzetta n. 146 del 10 giugno 2020 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 maggio 2020 |
Nomina del prof. Maurizio Giugni a commissario unico e del dott. Stefano Vaccari e prof. Riccardo Costanza a Sub commissari, per la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione, di cui all'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la direttiva n. 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane; Vista la direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale; Vista, in particolare, la parte terza del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, contenente, tra l'altro, le norme di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche e di recepimento della citata direttiva n. 91/271/CEE del 21 maggio 1991; Viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 luglio 2012 nella causa C-565/10, del 31 maggio 2018 nella causa C-251/17 (procedura di infrazione n. 2004/2034) e del 10 aprile 2014 nella causa C-85/13 (procedura di infrazione n. 2009/2034) che hanno condannato l'Italia per violazione della direttiva n. 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane; Vista la procedura di infrazione n. 2014/2059 aperta dalla Commissione europea con lettera di messa in mora C(2014)1851, notificata all'Italia in data 31 marzo 2014, nonche' il parere motivato del 26 marzo 2015, il successivo parere complementare del 17 maggio 2017 e il ricorso depositato dalla Commissione europea presso la Corte di giustizia dell'Unione europea il 15 luglio 2019 nella causa C 668/19; Vista la procedura di infrazione n. 2017/2181 aperta dalla Commissione europea con lettera di messa in mora C(2018)4604, notificata all'Italia in data 19 luglio 2018, nonche' il parere motivato del 25 luglio 2019; Visto l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di giustizia europea in ordine alla direttiva n. 91/271/CEE, ha previsto la possibilita' di attivare la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo, ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche attraverso la nomina di appositi commissari straordinari mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Visto l'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, che ha stabilito che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, e' nominato un unico commissario straordinario del Governo per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sopra citate sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa c-85/13), evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi, con conseguente cessazione dall'incarico, a decorrere dalla data di emanazione del decreto di nomina del predetto commissario unico, dei commissari straordinari nominati, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per l'adeguamento alle medesime sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017, con il quale e' stata disposta sia la nomina del prof. Enrico Rolle a commissario straordinario unico, per la durata di un triennio, fino al 25 aprile 2020, sia la cessazione dall'incarico dei commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 133 del 2014; Visto l'art. 4-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 secondo cui, al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso n. 2014/2059 e n. 2017/2181, al commissario straordinario unico, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 sono attribuiti i compiti di coordinamento per la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alla normativa dell'Unione europea e superare le suddette procedure di infrazione nonche' tutte le procedure di infrazione relative alle medesime problematiche; Visto, altresi', il comma 2 del medesimo art. 4-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, con il quale e' stata disposta la cessazione dalle funzioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019, dei commissari straordinari, nominati ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 133 del 2014 ed ancora in carica; Visto l'art. 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 che ha previsto, al fine di accelerare la progettazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2, del decreto-legge n. 243 del 2016, nonche' degli ulteriori interventi previsti dall'art. 4-septies del decreto-legge n. 32 del 2019, la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di un commissario unico che subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del commissario unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017 il quale cessa dal proprio incarico alla data della nomina del nuovo commissario unico; Visto, altresi', il comma 7, del suddetto art. 5, del decreto-legge n. 111 del 2019 che, modificando l'art. 2, del decreto-legge n. 243 del 2016, ha previsto la possibilita' per il commissario unico di avvalersi fino ad un massimo di due subcommissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal commissario unico e per i quali si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 3 dello stesso art. 2 del decreto-legge n. 243 del 2016; Visto il predetto comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge n. 243 del 2016 che al primo periodo prevede che il commissario straordinario unico del Governo deve essere scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che non siano in una situazione di conflitto di interessi; al secondo periodo dispone che il commissario resta in carica per un triennio e, nel caso in cui si tratti di dipendente pubblico, e' collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo l'ordinamento applicabile; al terzo periodo sancisce che all'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario; Visto il comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge n. 243 del 2016 secondo cui al predetto commissario e' corrisposto esclusivamente un compenso determinato nella misura e con le modalita' di cui al comma 3 dell'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi, composto da una parte fissa e da una parte variabile in ragione dei risultati conseguiti; Ritenuto, in ragione della portata e del numero degli interventi ancora da portare a compimento, di dover procedere alla nomina di un commissario unico e di due subcommissari per fronteggiare con la massima tempestivita' gli interventi di collettamento, fognatura e depurazione necessari ad evitare l'aggravamento delle menzionate procedure di infrazione; Vista la nota a firma congiunta n. 6938 del 22 aprile 2020, con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale hanno proposto, d'intesa, di nominare, quale commissario straordinario unico, il prof. ing. Maurizio Giugni, professore ordinario di costruzioni idrauliche presso l'Universita' degli studi di Napoli Federico II, e quali subcommissari, il sen. Stefano Vaccari, gia' senatore della Repubblica nella XVII legislatura, esperto di amministrazione pubblica e di materie inerenti agli enti territoriali e l'ing. Riccardo Costanza, esperto in materie tecniche coerenti con gli interventi di realizzazione delle infrastrutture idriche; Visti il curriculum vitae del prof. Maurizio Giugni, del sen. Stefano Vaccari e dell'ing. Riccardo Costanza; Ritenuto che il prof. Giugni, il sen. Vaccari e l'ing. Costanza siano in possesso delle capacita' adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo alle esperienze maturate; Viste le dichiarazioni rese dal prof. Maurizio Giugni, dal sen. Stefano Vaccari e dall'ing. Riccardo Costanza, in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilita' e di incompatibilita', ai sensi dell'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonche' di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico in parola; Sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale per la nomina del commissario unico e dei due subcommissari, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 5, comma 6, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019, e dell'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 243 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2017; Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, il commissario unico subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del commissario unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2017 e, pertanto, subentra nei modi e nelle forme di legge nella contabilita' speciale n. 6056 «COM STR UNI INT FOGN DL 243-16» intestata al commissario straordinario unico presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'art. 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; Visti gli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in materia di sottoposizione al controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile dei rendiconti amministrativi da parte dei funzionari e commissari delegati, commissari di Governo o in qualunque modo denominati;
Decreta:
Art. 1
Nomina del commissario unico
1. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonche' degli ulteriori interventi previsti all'art. 4-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 44, il prof. Maurizio Giugni e' nominato commissario unico, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. 2. Il commissario unico, di cui al comma 1, e' nominato per un periodo di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto e subentra in tutte i rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere dal precedente commissario straordinario unico, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017, che cessa dal proprio incarico a decorrere dalla data del presente decreto. 3. Ai sensi dell'art. 4-septies, comma 5, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sulla base di una specifica convenzione, il commissario unico opera presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con sede presso il medesimo Ministero. |
| Art. 2
Nomina di due subcommissari
1. Per le ragioni indicate in premessa, il sen. Stefano Vaccari e l'ing. Riccardo Costanza sono nominati, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per un periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, subcommissari con il compito di affiancare il commissario unico di cui all'art. 1, comma 1, per lo svolgimento dei compiti assegnatigli sulla base di specifiche deleghe definite dal medesimo commissario unico. 2. Con lo stesso procedimento previsto per la nomina, i subcommissari possono essere sostituiti o revocati. |
| Art. 3
Compiti del commissario unico
1. Il commissario unico effettua gli interventi necessari sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue in relazione agli agglomerati oggetto delle condanne di cui alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 luglio 2012 nella causa C-565/10 e del 31 maggio 2018 nella causa C/251/17 (procedura di infrazione n. 2004/2034) e del 10 aprile 2014 nella causa C-85/13 (procedura di infrazione n. 2009/2034) non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' agli agglomerati oggetto delle procedure d'infrazione n. 2014/2059 e 2017/2181, i cui interventi sono individuati ai sensi del comma 4, dell'art. 4-septies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55, e ad altri eventuali agglomerati oggetto di ulteriori procedure di infrazione, ivi inclusa la gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Commissione europea o dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonche' il trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o, in mancanza di questi ultimi, alle regioni. 2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo, il commissario unico di cui all'art. 1, comma 1, subentra nella contabilita' speciale n. 6056 «COM STR UNI INT FOGN DL 243-16» intestata al commissario straordinario unico presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'art. 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 3. Entro trenta giorni dalla data di adozione del presente decreto, il commissario unico predispone, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, un sistema di qualificazione dei prestatori di servizi di ingegneria per la predisposizione di un albo di soggetti ai quali affidare incarichi di progettazione, di importo inferiore a 1 milione di euro, degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani oggetto delle procedure di infrazione in materia. Tale albo e' trasmesso entro sessanta giorni dalla predisposizione, anche per posta elettronica certificata all'Autorita' nazionale anticorruzione, per le verifiche di competenza. 4. Entro il 30 giugno 2020, il commissario unico predispone un elenco, con relativo cronoprogramma, degli interventi da realizzare nel corso del primo anno di incarico, precisando per ciascun agglomerato, la documentazione progettuale e tecnica, le risorse finanziarie programmate e disponibili e le relative fonti. L'elenco, unitamente ai provvedimenti di deleghe ai subcommissari, e' trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ai fini della fissazione degli obiettivi per il riconoscimento della parte variabile del compenso, ai sensi dell'art. 4 del presente decreto. La medesima previsione e' osservata anche per i successivi anni ed il termine e' fissato al 30 giugno di ciascun anno. 5. Il commissario unico presenta annualmente, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del citato decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, anche al fine di valutare il riconoscimento della parte variabile del compenso, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sullo stato di attuazione degli interventi programmati e sulle criticita' eventualmente riscontrate. La relazione e' inviata dal medesimo Ministro alle Camere per l'inoltro alle Commissioni parlamentari competenti per materia. 6. Al commissario unico si applicano, inoltre, le previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. 7. Entro trenta giorni dalla data di cessazione dall'incarico, il commissario unico, di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza, con le difficolta' riscontrate nella esecuzione dei medesimi, e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico, a valere sulla contabilita' speciale a lui intestata e la documentazione progettuale e tecnica in suo possesso. |
| Art. 4
Compenso
1. Al commissario straordinario unico e ai subcommissari e' corrisposto esclusivamente un compenso determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura e con le modalita' di cui al comma 3 dell'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, composto da una parte fissa e da una parte variabile in ragione dei risultati conseguiti. Gli oneri sono a carico del quadro economico degli interventi. 2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 5
Risorse umane e strumentali
1. Il commissario unico al fine di assicurare il coordinamento delle attivita' finalizzate alla risoluzione del contenzioso comunitario concernente il trattamento delle acque reflue urbane, si avvale, altresi', ai sensi dell'art. 2, comma 9, del citato decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, sulla base di apposite convenzioni, di societa' in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici che operano nelle aree di intervento, nonche' del gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al personale di cui il Commissario si avvale puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. Il presente decreto sara' inviato ai competenti uffici, per il controllo, e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 maggio 2020
Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2020 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1076 |
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