Gazzetta n. 146 del 10 giugno 2020 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2020, n. 50
Attuazione della direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'allegato A, n. 15);
Vista la direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio;
Vista la direttiva 2006/126/CE del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida;
Vista la direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 aprile 2018 che modifica le succitate direttive 2003/59/CE e 2006/126/CE;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e, in particolare, il Capo II recante attuazione della richiamata direttiva n. 2003/59/CE;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, che ha apportato modificazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 al fine di recepire la richiamata direttiva 2006/126/CE;
Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modificazioni all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti). - 1. L'attivita' di guida su strada aperta all'uso pubblico per mezzo di veicoli per i quali e' necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE e' subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale e all'obbligo di formazione periodica disciplinati dal presente Capo.».

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE)
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3.
- Il testo dell'allegato A della legge 4 ottobre 2019,
n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2018), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, cosi'
recita:
«Allegato A
(Articolo 1, comma 1)
1) direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5
dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di
sicurezza relative alla protezione contro i pericoli
derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e
che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di
recepimento: 6 febbraio 2018);
2) direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19
dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo
all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore
della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del
lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione
generale delle cooperative agricole nell'Unione europea
(Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali
delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche)
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
15 novembre 2019);
3) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva
2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento
dell'impegno a lungo termine degli azionisti (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10
giugno 2019);
4) direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta
contro la frode che lede gli interessi finanziari
dell'Unione mediante il diritto penale (termine di
recepimento: 6 luglio 2019);
5) direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10
ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle
controversie in materia fiscale nell'Unione europea
(termine di recepimento: 30 giugno 2019);
6) direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della
direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del
SEE) (termine di recepimento: 12 giugno 2019);
7) direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la
direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di
sicurezza per le navi da passeggeri (Testo rilevante ai
fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);
8) direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la
direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla
registrazione delle persone a bordo delle navi da
passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli
Stati membri della Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle
formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in
partenza da porti degli Stati membri (termine di
recepimento: 21 dicembre 2019);
9) direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema
di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di
navi ro-ro da passeggeri e di unita' veloci da passeggeri
adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva
2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del
Consiglio(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
recepimento: 21 dicembre 2019);
10) direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore
della navigazione interna e che abroga le direttive
91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio(Testo rilevante ai fini
del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2022);
11) direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la
direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro
i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni
o mutageni durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del
SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2020);
12) direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5
dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la
direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi
in materia di imposta sul valore aggiunto per le
prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni
(termine di recepimento: 31 dicembre 2018 per l'articolo 1
e 31 dicembre 2020 per gli articoli 2 e 3);
13) direttiva (UE) 2018/131 del Consiglio, del 23
gennaio 2018, recante attuazione dell'accordo concluso
dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e
dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti
(ETF), volto a modificare la direttiva 2009/13/CE
conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione sul
lavoro marittimo del 2006, approvate dalla Conferenza
internazionale del lavoro l'11 giugno 2014 (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 16 febbraio
2020);
14) direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva
2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
efficace sotto il profilo dei costi e promuovere
investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la
decisione (UE) 2015/1814 (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 9 ottobre 2019);
15) direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la
direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e
formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli
stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la
direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
23 maggio 2020);
16) direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25
maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE
per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di
informazioni nel settore fiscale relativamente ai
meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di
notifica (termine di recepimento: 31 dicembre 2019);
17) direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso
del sistema finanziario a fini di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive
2009/138/CE e 2013/36/UE(Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 10 gennaio 2020);
18) direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica
nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
recepimento: 10 marzo 2020);
19) direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le
direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso,
2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di
pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
20) direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
5 luglio 2020);
21) direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
22) direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di
imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
recepimento: 5 luglio 2020);
23) direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi (termine di
recepimento: 30 luglio 2020);
24) direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della
proporzionalita' prima dell'adozione di una nuova
regolamentazione delle professioni (termine di recepimento:
30 luglio 2020);
25) direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termini per il recepimento: 25
giugno 2020 e 25 ottobre 2020 per i punti da 5 a 10
dell'articolo 1 e i punti 3 e 4 dell'allegato);
26) direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la
direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 24 febbraio 2020).".
- La direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003 sulla
qualificazione iniziale e formazione periodica dei
conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto
di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE)
3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del
Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del
Consiglio e' pubblicata nella G.U.U.E. 10 settembre 2003,
n. L 226.
- La direttiva 2006/126/CE del 20 dicembre 2006,
concernente la patente di guida e' pubblicata nella
G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 403.
- La direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 18 aprile 2018 che modifica le succitate
direttive 2003/59/CE e 2006/126/CE e' pubblicata nella
G.U.U.E. 2 maggio 2018, n. L 112.
.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 maggio 1992, n. 114, S.O.
- Il Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia
di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita'
di autotrasportatore), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 gennaio 2006, n. 6, e' cosi' rubricato:
«Capo II Attuazione della direttiva 2003/59/CE del 15
luglio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla
qualificazione iniziale e formazione periodica dei
conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto
di cose o di passeggeri».
- Il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
(Modificazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 al
fine di recepire la richiamata direttiva 2006/126/CE) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2011, n. 99.
- Il testo dell'articolo 1 della legge 24 aprile 2020,
n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga
dei termini per l'adozione di decreti legislativi)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110,
S.O., cosi' recita:
«Art. 1. - 1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n.
11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi
gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo
2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14. Gli adempimenti e i
versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legge 2 marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione
entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a
un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il
versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non
si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
3. In considerazione dello stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per
l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di
ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo
periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data
di entrata in vigore della presente legge, possono essere
adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi
di delega.
4. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
(Omissis).».
 
Art. 2
Modificazioni all'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286

1. L'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e' sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Ambito di applicazione). - 1. La qualificazione di cui all'articolo 14 e' richiesta:
a) ai cittadini italiani;
b) ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;
c) ai cittadini di un paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa.».
 
Art. 3
Modificazioni all'articolo 16 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e' sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Deroghe). - 1. La qualificazione di cui all'articolo 14 non e' richiesta ai conducenti dei veicoli:
a) la cui velocita' massima autorizzata non supera i 45 km/h;
b) ad uso delle forze armate, della protezione civile, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle forze di polizia e dei servizi di trasporto sanitario di emergenza, o messi a loro disposizione, quando il trasporto e' effettuato in conseguenza di compiti assegnati a tali servizi;
c) sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, o ai conducenti dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
d) per i quali e' necessaria una patente di categoria D o D1 e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione ubicato in prossimita' della piu' vicina sede di manutenzione utilizzata dall'operatore del trasporto, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attivita' principale del conducente;
e) utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio, compresi i veicoli impiegati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali;
f) utilizzati per le lezioni e gli esami di guida da candidati al conseguimento della patente di guida o di un'abilitazione professionale alla guida, ovvero da soggetti che frequentano una formazione alla guida supplementare nell'ambito dell'apprendimento sul lavoro, a condizione che siano accompagnate da un istruttore di guida o da un'altra persona titolare della qualificazione professionale di cui all'articolo 14;
g) utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali;
h) che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attivita', a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attivita' principale del conducente.
2. La qualificazione di cui all'articolo 14 non e' richiesta quando ricorrano le seguenti circostanze:
a) i conducenti di veicoli operano in zone rurali per approvvigionare l'impresa stessa del conducente;
b) i conducenti non offrono servizi di trasporto;
c) il trasporto e' occasionale e non incidente sulla sicurezza stradale.
3. Ai fini della lettera c) del comma 2, si intende:
a) trasporto occasionale: il viaggio di un veicolo, per la cui guida e' richiesta la patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, svolto da conducenti che non hanno la qualifica di conducenti professionali e purche' la specifica attivita' di autotrasporto non costituisca la fonte principale di reddito;
b) non incidente sulla sicurezza stradale: il trasporto non eccezionale svolto in conformita' alle pertinenti normative sulla circolazione stradale.
4. La qualificazione di cui all'articolo 14 non e' richiesta ai conducenti di veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell'ambito della loro attivita' di impresa, salvo quando la guida non rientri nell'attivita' principale del conducente o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l'impresa proprietaria del veicolo o che l'ha preso a noleggio o in leasing.».
 
Art. 4
Modificazioni all'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 20 (Formazione periodica). - 1. I conducenti titolari della qualificazione di cui all'articolo 14 hanno l'obbligo di rinnovarla periodicamente ogni cinque anni, frequentando corsi di formazione periodica secondo le modalita' di cui all'allegato I, sezioni 2 e 4.
2. La formazione periodica consiste in un aggiornamento che consente al titolare della carta di qualificazione del conducente di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento della propria attivita', con particolare riferimento alla sicurezza stradale, alla salute, alla sicurezza sul lavoro e alla riduzione dell'impatto ambientale della guida.
3. I corsi di formazione sono organizzati da uno dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 3, sulla base della disciplina dettata con il decreto di cui all'articolo 19, comma 5-bis.
4. Al termine del corso di formazione periodica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti conferma al conducente la validita' della qualificazione di cui all'articolo 14.».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 20. (Formazione periodica). - 1. I conducenti
titolari della qualificazione di cui all'articolo 14 hanno
l'obbligo di rinnovarla periodicamente ogni cinque anni,
frequentando corsi di formazione periodica secondo le
modalita' di cui all'allegato I, sezioni 2 e 4.
2. La formazione periodica consiste in un aggiornamento
che consente al titolare della carta di qualificazione del
conducente di perfezionare le conoscenze essenziali per lo
svolgimento della propria attivita', con particolare
riferimento alla sicurezza stradale, alla salute, alla
sicurezza sul lavoro e alla riduzione dell'impatto
ambientale della guida.
3. I corsi di formazione sono organizzati da uno dei
soggetti di cui all'articolo 19, comma 3, sulla base della
disciplina dettata con il decreto di cui all'articolo 19,
comma 5-bis.
4. Al termine del corso di formazione periodica, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti conferma al
conducente la validita' della qualificazione di cui
all'articolo 14.".
5. [I conducenti che devono seguire un corso di
formazione periodica per il trasporto di merci che, in
precedenza, avevano gia' seguito un corso di formazione
periodica per il trasporto di persone, e viceversa, sono
esentati dall'obbligo di frequenza delle parti comuni].
6. [Il comma 7 dell'articolo 126 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente: «7. Chiunque
guida con patente o carta di qualificazione del conducente
la cui validita' sia scaduta e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €(euro) 143 a
€(euro) 573. Alla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della patente o della
carta di qualificazione del conducente, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.»].
7. All'articolo 216 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sanzione
accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della
targa, della patente di guida o della carta di
qualificazione del conducente»;
b) al comma 1, dopo le parole: «ovvero della patente
di guida», sono inserite le seguenti: «o della carta di
qualificazione del conducente».
 
Art. 5
Modificazioni all'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286

1. L'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e' sostituito dal seguente:
«Art. 21 (Luogo di svolgimento della qualificazione iniziale e della formazione periodica). - 1. I conducenti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), che hanno stabilito in Italia la residenza anagrafica ovvero la residenza normale ai sensi dell'articolo 118-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche' i conducenti cittadini di un paese non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di autotrasporto avente sede in Italia seguono in Italia i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica.».
 
Art. 6
Modificazioni all'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, lettera a), le parole «regolamento (CE) 484/2002» sono sostituite dalle parole: «regolamento (CE) 1072/2009, recante il codice unionale armonizzato "95"»;
b) al comma 6, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalita' di rilascio della carta di qualificazione del conducente e di apposizione del codice unionale "95"».
c) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Gli attestati di conducente che non recano indicazione del codice "95" dell'Unione e che sono stati rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente disposizione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1072/2009, al fine di certificare la conformita' alle prescrizioni sulla formazione previste dal presente decreto, sono accettati come prova di qualificazione fino al loro termine di scadenza.».

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 22 del citato
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 22. (Codice unionale). - 1. Ai fini del
possesso della carta di qualificazione del conducente, la
qualificazione iniziale e la formazione periodica sono
comprovate mediante l'apposizione sulla patente di guida
italiana del codice unionale armonizzato «95», secondo le
modalita' di cui ai commi 2 e 3.
2. In corrispondenza della categoria di patente di
guida C1, C, C1E ovvero CE posseduta dal conducente, deve
essere indicato il codice unionale armonizzato 95, se il
conducente ha conseguito la carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di cose e la data di scadenza
della qualificazione iniziale ovvero della formazione
periodica.
3. In corrispondenza della categoria di patente di
guida D1, D, D1E, ovvero DE posseduta dal conducente, deve
essere indicato il codice unionale armonizzato «95», se il
conducente ha conseguito la carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di persone e la data di
scadenza di validita' della qualificazione iniziale ovvero
della formazione periodica.
3-bis. La qualificazione iniziale e la formazione
periodica di conducenti, titolari di patenti di guida
rilasciate da altri Stati, sono comprovate dal rilascio, da
parte dei competenti uffici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici, del documento «carta di qualificazione del
conducente formato card», conforme all'allegato II, sul
quale, in corrispondenza della patente di guida posseduta,
per la quale il documento e' rilasciato, deve essere
indicato il codice unionale armonizzato «95» e la data di
scadenza di validita' della qualificazione iniziale e della
formazione periodica per ciascun tipo di abilitazione
eventualmente posseduta.
4. L'Italia riconosce la carta di qualificazione del
conducente rilasciata dagli altri Stati membri dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo.
5. Il rilascio della carta di qualificazione del
conducente e' subordinata al possesso della patente di
guida in corso di validita'.
6. I conducenti titolari di patente di guida rilasciata
da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo
Spazio economico europeo, dipendenti, in qualita' di
autista, da un'impresa stabilita in uno Stato membro
diverso dall'Italia, comprovano la qualificazione iniziale
e la formazione periodica per l'esercizio dell'attivita'
professionale di guida per il trasporto di merci mediante:
a) l'attestato di conducente previsto dal regolamento
(CE) 1072/2009, recante il codice unionale armonizzato
"95";
b) la carta di qualificazione del conducente,
rilasciata dalla Stato membro ove e' stabilita l'impresa,
recante il codice unionale armonizzato «95». Con decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, sono definite le modalita' di rilascio della carta
di qualificazione del conducente e di apposizione del
codice unionale "95".
6-bis. Gli attestati di conducente che non recano
indicazione del codice «95» dell'Unione e che sono stati
rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente
disposizione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE)
n. 1072/2009, al fine di certificare la conformita' alle
prescrizioni sulla formazione previste dal presente
decreto, sono accettati come prova di qualificazione fino
al loro termine di scadenza.
7. I conducenti titolari di patente di guida rilasciata
da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo
Spazio economico europeo, dipendenti, in qualita' di
autista, da un'impresa stabilita in uno Stato membro
diverso dall'Italia, comprovano la qualificazione iniziale
e la formazione periodica per l'esercizio dell'attivita'
professionale del trasporto di persone mediante il possesso
di uno dei seguenti titoli:
a) la carta di qualificazione del conducente,
rilasciata dalla Stato membro ove e' stabilita l'impresa,
recante il codice unionale armonizzato «95»;
b) certificato rilasciato da uno Stato membro, del
quale l'Italia abbia riconosciuto validita' su territorio
nazionale a condizione di reciprocita' (62).
7-bis. Non si applicano i criteri di propedeuticita' di
cui all'articolo 125, comma 1, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ed e'
consentito conseguire la patente di guida di categoria
corrispondente alla patente estera posseduta, al
dipendente, in qualita' di autista, da un'impresa avente
sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del
conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della
patente di guida posseduta, ovvero a seguito di
qualificazione iniziale o formazione periodica, che:
a) sia titolare di patente di guida rilasciata da uno
Stato con il quale non sussistono le condizioni di
reciprocita' richieste dall'articolo 136, comma 1, del
decreto legislativo n. 285 del 1992, e che ha stabilito la
propria residenza in Italia, anche oltre il termine di un
anno di cui al comma 1 del predetto articolo 136;
b) sia titolare di patente rilasciata da uno Stato
membro dell'Unione europea, su conversione di patente
rilasciata da Stato terzo con il quale non sussistono le
condizioni di reciprocita' richieste dall'articolo 136,
comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che scada
di validita'.
7-ter. All'atto del rilascio della patente, sulla
stessa e' apposto il codice unionale «95», secondo i
criteri di cui ai commi 2 e 3, in relazione al tipo di
abilitazione consentita dalla patente conseguita ai sensi
del comma 7-bis, nonche' la data di scadenza della
qualificazione iniziale o della formazione periodica
coincidente con quella della carta di qualificazione del
conducente precedentemente posseduta.».
 
Art. 7
Assistenza reciproca degli Stati dell'Unione europea e dello Spazio
economico europeo

1. Dopo l'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e' inserito il seguente:
«Art. 22-bis (Assistenza reciproca degli Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo). - 1. Lo scambio di informazioni sulle qualificazioni dei conducenti professionali avviene mediante la rete elettronica unionale di cui all'articolo 10-bis della direttiva 2003/59/CE. Tramite la rete possono essere scambiate, con gli altri Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, le informazioni sulle qualificazioni e sui documenti che ne comprovano la titolarita'.
2. L'accesso alla rete e' protetto. Lo scambio di informazioni sulla rete dell'Unione europea si conforma alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e l'accesso alla rete e' consentito esclusivamente alle autorita' competenti responsabili per il rilascio, la gestione ed il controllo delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti ai sensi della direttiva 2003/59/CE.».
 
Art. 8
Modificazioni agli allegati I e II al decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286

1. All'allegato I del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla Sezione 1:
1) il punto 1.2 e' sostituito dal seguente: «1.2 Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il veicolo, minimizzarne l'usura, e prevenirne le anomalie di funzionamento. Limiti dell'utilizzo di freni e rallentatore, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocita' e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria, uso di dispositivi elettronici e meccanici come il sistema di controllo elettronico della stabilita' (ESP), i dispositivi avanzati di frenata di emergenza (AEBS), il sistema di frenatura antibloccaggio (ABS), i sistemi di controllo della trazione (TCS) e i sistemi di monitoraggio dei veicoli (IVMS) ed altri dispositivi omologati di assistenza alla guida o di automazione.»;
2) il punto 1.3 e' sostituito dal seguente: «1.3 Obiettivo: capacita' di ottimizzare il consumo di carburante: ottimizzazione del consumo di carburante mediante applicazione delle cognizioni tecniche di cui ai punti 1.1 e 1.2, importanza di prevedere il flusso del traffico, mantenimento di una distanza adeguata da altri veicoli e utilizzo della dinamica del veicolo, velocita' costante, guida regolare e pressione degli pneumatici adeguata nonche' conoscenza dei sistemi di trasporto intelligenti che migliorano l'efficienza alla guida e assistono nella pianificazione degli itinerari.»;
3) dopo il punto 1.3 e' inserito il seguente: «1.3 bis Obiettivo: capacita' di prevedere e valutare i rischi del traffico e di adattare la guida di conseguenza: cogliere i mutamenti delle condizioni della strada, del traffico e meteorologiche e adeguare ad essi la guida, prevedere il verificarsi di eventi, comprendere come preparare e pianificare un viaggio in condizioni meteorologiche anomale, conoscere l'uso delle connesse attrezzature di sicurezza e capire quando un viaggio deve essere rinviato o annullato, a causa di condizioni meteorologiche estreme, adeguare la guida ai rischi del traffico, inclusi i comportamenti pericolosi nel traffico o la distrazione al volante (dovuta all'utilizzo di dispositivi elettronici, al consumo di cibo o bevande ecc.), riconoscere le situazioni pericolose e modificare la guida di conseguenza nonche' essere in grado di gestire lo stress che ne deriva, in particolare in rapporto alle dimensioni e al peso dei veicoli e alla presenza di utenti della strada vulnerabili quali i pedoni, i ciclisti e i conducenti di veicoli a motore a due ruote; riconoscere le situazioni potenzialmente pericolose e i casi in cui tali pericoli potenziali rischiano di determinare una situazione in cui non e' piu' possibile evitare un incidente, quindi scegliere e compiere azioni che aumentino i margini di sicurezza in modo che si possa ancora evitare l'incidente qualora il pericolo potenziale dovesse divenire reale.»;
4) dopo il punto 1.3 bis, le parole «Patenti di guida C, C+E» sono sostituite dalle seguenti: «Patenti di guida delle categorie C1, C1E, C, CE»;
5) il punto 1.4 e' sostituito dal seguente: «1.4 Obiettivo: capacita' di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo: forze che agiscono sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocita' in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso di sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico sugli assi, stabilita' e baricentro del veicolo, tipi di imballaggi e di palette di carico; categorie principali di merci che necessitano di fissaggio, tecniche di ancoraggio e di fissaggio, uso delle cinghie di fissaggio, verifica dei dispositivi di fissaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate.»;
6) il punto 1.5 e' sostituito dal seguente: «1.5 Obiettivo: capacita' di assicurare la sicurezza e il comfort dei passeggeri: calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidita' della frenata, dinamica dello sbalzo, uso d'infrastrutture specifiche (spazi pubblici, corsie riservate), gestione delle situazioni di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri, le caratteristiche specifiche del trasporto di determinati gruppi di persone (portatori di handicap, bambini).»;
7) il punto 1.6 e' sostituito dal seguente: «1.6 Obiettivo: capacita' di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo: forze che agiscono sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocita' in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso di sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico sugli assi, stabilita' e baricentro del veicolo.»;
8) il punto 2.1 e' sostituito dal seguente: «2.1 Obiettivo: conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto e della relativa regolamentazione: durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo; conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica.»;
9) il punto 2.2 e' sostituito dal seguente: «2.2 Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di merci: licenze per l'esercizio dell'attivita', documenti da tenere nel veicolo, divieti di percorrenza di determinate strade, pedaggi stradali, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci.»;
10) il punto 3.7 e' sostituito dal seguente: «3.7 Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto rispetto alle altre modalita' di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attivita' connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attivita' ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attivita' ausiliare di trasporto, diverse specializzazioni (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, di merci pericolose, di animali ecc.), evoluzione del settore (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.).»;
11) il punto 3.8 e' sostituito dal seguente: «3.8 Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto delle persone rispetto ad altre modalita' di trasporto di passeggeri (ferrovia, autovetture private), diverse attivita' connesse all'autotrasporto di persone, sensibilizzazione verso la disabilita', attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone.»;
b) alla Sezione 2:
1) al secondo capoverso, le parole «definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2004, n. 40/T» sono sostituite dalle seguenti: «stabiliti dalla direttiva 2006/126/CE»;
2) il terzo capoverso e' sostituito dal seguente: «Durante la guida individuale, l'aspirante conducente e' assistito da un istruttore alle dipendenze di un'autoscuola, un centro di istruzione automobilistica o di un ente di formazione autorizzati. Ogni aspirante conducente puo' effettuare al massimo 8 delle 20 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure con un simulatore di alta qualita', affinche' sia possibile valutare l'apprendimento di una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'alternarsi del giorno e della notte, nonche' la capacita' di ottimizzare il consumo di carburante.»;
3) dopo il terzo capoverso e' inserito il seguente: «Parte della formazione puo' essere fornita da uno dei soggetti autorizzati, tramite strumenti TIC, come l'e-learning, garantendo, nel contempo, che siano mantenute la qualita' elevata e l'efficacia della formazione e selezionando le materie in cui e' possibile utilizzare nel modo piu' efficace gli strumenti TIC, secondo criteri individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel medesimo decreto sono previsti i criteri per riconoscere come parte della qualificazione iniziale le attivita' di formazione specifiche prescritte da altre normative dell'Unione. Fra di esse rientrano, ma non in via esclusiva, le attivita' di formazione prescritte dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto di merci pericolose, quelle riguardanti la sensibilizzazione verso la disabilita' di cui al regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e le attivita' di formazione relative al trasporto di animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio.»;
4) al quinto capoverso, le parole «un esame, scritto e/o orale» sono sostituite dalle seguenti: «un esame scritto»;
c) alla Sezione 2-bis, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al secondo capoverso, le parole: «definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2004, n. 40/T, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004», sono sostituite dalle seguenti: «stabiliti dalla direttiva 2006/126/CE»;
2) il terzo capoverso e' sostituito dal seguente: «Durante la guida individuale, l'aspirante conducente e' assistito da un istruttore alle dipendenze di un'autoscuola, un centro di istruzione automobilistica o di un ente di formazione autorizzati. Ogni aspirante conducente puo' effettuare al massimo 4 delle 10 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure con un simulatore di alta qualita', affinche' sia possibile valutare l'apprendimento di una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'alternarsi del giorno e della notte, nonche' la capacita' di ottimizzare il consumo di carburante.»;
3) dopo il terzo capoverso e' inserito il seguente: «Parte della formazione puo' essere fornita da uno dei soggetti autorizzati, tramite strumenti TIC, come l'e-learning, garantendo nel contempo che siano mantenute la qualita' elevata e l'efficacia della formazione e selezionando le materie in cui e' possibile utilizzare nel modo piu' efficace gli strumenti TIC, secondo criteri individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel medesimo decreto sono previsti i criteri per riconoscere come parte della qualificazione iniziale le attivita' di formazione specifiche prescritte da altre normative dell'Unione. Fra di esse rientrano, ma non in via esclusiva, le attivita' di formazione prescritte dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto di merci pericolose, quelle riguardanti la sensibilizzazione verso la disabilita' di cui al regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e le attivita' di formazione relative al trasporto di animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio.»;
4) al quinto capoverso, le parole «un esame, scritto e/o orale» sono sostituite dalle seguenti: «un esame scritto»;
d) la Sezione 3 e' sostituita dalla seguente:
«Sezione 3 OBBLIGO DI FORMAZIONE PERIODICA
I corsi obbligatori di formazione periodica devono essere organizzati da un soggetto autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La durata prescritta per tali corsi e' di 35 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore che possono essere suddivisi nell'arco di due giorni consecutivi. I corsi sono suddivisi in cinque moduli di sette ore ciascuno e, nell'ambito di ogni modulo, sono consentite due ore di lezione con sistema e-learning, secondo procedure individuate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riferimento all'affidabile identificazione del discente e ad adeguati mezzi di controllo.
Il programma del corso di formazione periodica integrale consta di 35 ore di lezioni teoriche e pratiche, suddivise in moduli di 7 ore ciascuno. Si articola in una parte comune di cui alla lettera a) ed una parte specialistica dedicata alla formazione periodica per il trasporto di cose ovvero di persone, di cui rispettivamente alle lettere b) e c):
a) la parte comune del programma, per titolari di carta di qualificazione per il trasporto di persone o di cose, e' la seguente:
a.1) conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida;
a.2) conoscenza delle norme che regolamentano la circolazione stradale e responsabilita' del conducente;
a.3) conoscenza dei rischi alla salute derivanti dallo svolgimento dell'attivita' professionale e benessere psicofisico dei conducenti;
b) la parte specialistica del programma, per i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose e' la seguente:
b.1) carico e scarico delle merci e compiti del conducente, specificita' dei trasporti nazionali ed internazionali di cose;
b.2) disposizioni normative ed amministrative sul trasporto di cose; documentazioni per il trasporto di cose;
c) la parte specialistica di programma, per i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone e' la seguente:
c.1) compiti del conducente nei confronti dell'azienda e dei passeggeri, formazione in materia di sensibilizzazione alla disabilita' sulla base degli argomenti previsti dall'allegato II, lettera a), del regolamento (UE) n. 181/2011; specificita' dei trasporti nazionali ed internazionali di persone;
c.2) disposizioni normative ed amministrative sul trasporto di cose; documentazioni per il trasporto di persone.
Con il predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono previsti i criteri per riconoscere come parte della qualificazione iniziale le attivita' di formazione specifiche gia' svolte prescritte da altre normative dell'Unione come equivalenti al massimo a uno dei periodi di sette ore stabiliti. Fra di esse rientrano, ma non in via esclusiva, le attivita' di formazione prescritte dalla direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto di merci pericolose, le attivita' di formazione riguardanti il trasporto di animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 e, per il trasporto delle persone, le attivita' di formazione riguardanti la sensibilizzazione verso la disabilita' di cui al regolamento (UE) n. 181/2011.».
2. All'allegato II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo e' sostituito dal seguente: «REQUISITI RELATIVI AL MODELLO DELL'UNIONE EUROPEA DI CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE»;
b) per quanto riguarda la facciata 1 della carta di qualificazione del conducente:
1) alla lettera d), il punto 9) e' sostituito dal seguente: «9. categorie di veicoli per le quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;»;
2) la lettera e), e' sostituita dalla seguente: «e) la dicitura "modello dell'Unione europea" e la dicitura "carta di qualificazione del conducente" nelle altre lingue ufficiali dell'Unione, stampate in blu in modo da costituire lo sfondo della carta:
tarjeta de cualificacion del conductor
карта за квалификация на водача
Osvědčeni' profesni' způsobilosti řidiče
chaufføruddannelsesbevis
Fahrerqualifizierungsnachweis
juhi ametipädevuse kaart
δελτίο επιμόρφωσης οδηγού
driver qualification card
carte de qualification de conducteur
carta cailiochta tiomana
kvalifikacijska kartica vozača
carta di qualificazione del conducente
vadītāja kvalifikācijas apliecība
vairuotojo kvalifikacinė kortelė
gepjarművezetői kepesitesi igazolvany
karta ta' kwalifikazzjoni tas-sewwieq
kwalificatiekaart bestuurder
karta kwalifikacji kierowcy
carta de qualificação do motorista
Cartela de pregătire profesională a conducătorului auto
preukaz o kvalifikacii vodiča
kartica o usposobljenosti voznika
kuljettajan ammattipätevyyskortti
yrkeskompetensbevis för förare»;
c) per quanto riguarda la facciata 2 della carta di qualificazione del conducente:
1) alla lettera a) le parole «o sottocategorie» sono soppresse;
2) il punto 10 e' sostituito dal seguente: «10. il codice armonizzato dell'Unione, "95", di cui all'allegato I della direttiva 2006/126/CE;»;
d) il titolo della raffigurazione «CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE» e' sostituito da: «MODELLO DELL'UNIONE EUROPEA DI CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE»;
e) sulla facciata 2 del modello, il punto 10 «codice comunitario» e' sostituito da «codice dell'Unione».

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'allegato I del citato
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come
modificato dal presente decreto:
«Allegato I
(previsto dall'articolo 19, commi 2 e 2-bis)
Requisiti minimi della qualificazione e della
formazione
Sezione 1 - Elenco delle materie
Le conoscenze per l'accertamento della qualificazione
iniziale e della formazione periodica del conducente da
parte degli Stati membri devono vertere almeno sulle
materie indicate nel presente elenco. Gli aspiranti
conducenti devono possedere il livello di conoscenze e di
attitudini pratiche necessarie per guidare in sicurezza i
veicoli della relativa categoria di patenti. Il livello
minimo di conoscenze non puo' essere inferiore al livello 2
della struttura dei livelli di formazione di cui
all'allegato I della decisione 85/368/CEE del 16 luglio
1985 del Consiglio, vale a dire al livello raggiunto nel
corso dell'istruzione obbligatoria completata da una
formazione professionale.
1. Perfezionamento per una guida razionale sulla base
delle norme di sicurezza.
Tutte le patenti di guida.
1.1. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche del
sistema di trasmissione per usarlo in maniera ottimale.
Curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del
motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di
ricoprimento dei rapporti di trasmissione.
1.2 Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche
tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza
per poter controllare il veicolo, minimizzarne l'usura, e
prevenirne le anomalie di funzionamento. Limiti
dell'utilizzo di freni e rallentatore, uso combinato di
freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra
velocita' e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del
veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e
frenatura in discesa, condotta in caso di avaria, uso di
dispositivi elettronici e meccanici come il sistema di
controllo elettronico della stabilita' (ESP), i dispositivi
avanzati di frenata di emergenza (AEBS), il sistema di
frenatura antibloccaggio (ABS), i sistemi di controllo
della trazione (TCS) e i sistemi di monitoraggio dei
veicoli (IVMS) ed altri dispositivi omologati di assistenza
alla guida o di automazione.
1.3 Obiettivo: capacita' di ottimizzare il consumo di
carburante: ottimizzazione del consumo di carburante
mediante applicazione delle cognizioni tecniche di cui ai
punti 1.1 e 1.2, importanza di prevedere il flusso del
traffico, mantenimento di una distanza adeguata da altri
veicoli e utilizzo della dinamica del veicolo, velocita'
costante, guida regolare e pressione degli pneumatici
adeguata nonche' conoscenza dei sistemi di trasporto
intelligenti che migliorano l'efficienza alla guida e
assistono nella pianificazione degli itinerari.
1.3 bis Obiettivo: capacita' di prevedere e valutare i
rischi del traffico e di adattare la guida di conseguenza:
cogliere i mutamenti delle condizioni della strada, del
traffico e meteorologiche e adeguare ad essi la guida,
prevedere il verificarsi di eventi, comprendere come
preparare e pianificare un viaggio in condizioni
meteorologiche anomale, conoscere l'uso delle connesse
attrezzature di sicurezza e capire quando un viaggio deve
essere rinviato o annullato, a causa di condizioni
meteorologiche estreme, adeguare la guida ai rischi del
traffico, inclusi i comportamenti pericolosi nel traffico o
la distrazione al volante (dovuta all'utilizzo di
dispositivi elettronici, al consumo di cibo o bevande
ecc.), riconoscere le situazioni pericolose e modificare la
guida di conseguenza nonche' essere in grado di gestire lo
stress che ne deriva, in particolare in rapporto alle
dimensioni e al peso dei veicoli e alla presenza di utenti
della strada vulnerabili quali i pedoni, i ciclisti e i
conducenti di veicoli a motore a due ruote; riconoscere le
situazioni potenzialmente pericolose e i casi in cui tali
pericoli potenziali rischiano di determinare una situazione
in cui non e' piu' possibile evitare un incidente, quindi
scegliere e compiere azioni che aumentino i margini di
sicurezza in modo che si possa ancora evitare l'incidente
qualora il pericolo potenziale dovesse divenire reale.
Patenti di guida delle categorie C1, C1E, C, CE
1.4 Obiettivo: capacita' di caricare il veicolo
rispettandone i principi di sicurezza e di corretto
utilizzo: forze che agiscono sui veicoli in movimento, uso
dei rapporti del cambio di velocita' in funzione del carico
del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso
di sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico
utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo
del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del
sovraccarico sugli assi, stabilita' e baricentro del
veicolo, tipi di imballaggi e di palette di carico;
categorie principali di merci che necessitano di fissaggio,
tecniche di ancoraggio e di fissaggio, uso delle cinghie di
fissaggio, verifica dei dispositivi di fissaggio, uso delle
attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio
delle coperture telate.
Patenti di guida D, D+E.
1.5 Obiettivo: capacita' di assicurare la sicurezza e
il comfort dei passeggeri: calibrazione dei movimenti
longitudinali e trasversali, ripartizione della rete
stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidita'
della frenata, dinamica dello sbalzo, uso d'infrastrutture
specifiche (spazi pubblici, corsie riservate), gestione
delle situazioni di conflitto fra la guida in sicurezza e
le altre funzioni del conducente, interazione con i
passeggeri, le caratteristiche specifiche del trasporto di
determinati gruppi di persone (portatori di handicap,
bambini).
1.6 Obiettivo: capacita' di caricare il veicolo
rispettandone i principi di sicurezza e di corretto
utilizzo: forze che agiscono sui veicoli in movimento, uso
dei rapporti del cambio di velocita' in funzione del carico
del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso
di sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico
utile di un veicolo o di un complesso di veicoli,
ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico sugli
assi, stabilita' e baricentro del veicolo.
2. Applicazione della normativa.
Tutte le patenti di guida.
2.1 Obiettivo: conoscenza del contesto sociale
dell'autotrasporto e della relativa regolamentazione:
durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti;
principi, applicazione e conseguenze dei regolamenti (CE)
n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o
manomissione del cronotachigrafo; conoscenza del contesto
sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente
in materia di qualificazione iniziale e formazione
periodica.
Patenti di guida C, C+E.
2.2 Obiettivo: conoscenza della regolamentazione
relativa al trasporto di merci: licenze per l'esercizio
dell'attivita', documenti da tenere nel veicolo, divieti di
percorrenza di determinate strade, pedaggi stradali,
obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto
di merci, redazione dei documenti che costituiscono il
contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto
internazionale, obblighi previsti dalla convenzione
relativa al contratto di trasporto internazionale di merci
su strada (CMR), redazione della lettera di vettura
internazionale, attraversamento delle frontiere,
commissionari di trasporto, documenti particolari di
accompagnamento delle merci.
Patenti di guida D, D+E, E.
2.3. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione
relativa al trasporto di persone.
Trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di
sicurezza a bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico
del veicolo.
3. Salute, sicurezza stradale e sicurezza ambientale,
servizi, logistica.
Tutte le patenti di guida.
3.1. Obiettivo: sensibilizzazione ai pericoli della
strada e agli infortuni sul lavoro.
Tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei
trasporti, statistiche sugli incidenti stradali,
percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite
in termini umani e danni materiali ed economici.
3.2. Obiettivo: capacita' di prevenire la criminalita'
ed il traffico di clandestini.
Informazioni generali, implicazioni per i conducenti,
misure preventive, promemoria verifiche, normativa in
materia di responsabilita' degli autotrasportatori.
3.3. Obiettivo: capacita' di prevenire i rischi fisici.
Principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio,
condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione
individuale.
3.4. Obiettivo: consapevolezza dell'importanza
dell'idoneita' fisica e mentale.
Principi di un'alimentazione sana ed equilibrata,
effetti dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che
inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti
dell'affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del
ciclo di base attivita' lavorativa/riposo.
3.5. Obiettivo: capacita' di valutare le situazioni
d'emergenza.
Condotta in situazione di emergenza: valutare la
situazione, evitare di aggravare l'incidente, chiamare
soccorsi, prestare assistenza e primo soccorso ai feriti,
condotta in caso di incendio, evacuazione degli occupanti
del mezzo pesante/dei passeggeri dell'autobus, garantire la
sicurezza di tutti i passeggeri, condotta in caso di
aggressione.
Principi di base per la compilazione del verbale di
incidente.
3.6. Obiettivo: capacita' di comportarsi in modo da
valorizzare l'immagine dell'azienda.
Condotta del conducente e immagine aziendale:
importanza della qualita' della prestazione del conducente
per l'impresa, pluralita' dei ruoli e degli interlocutori
del conducente, manutenzione del veicolo, organizzazione
del lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano
commerciale e finanziario.
Patenti di guida C, C+E.
3.7 Obiettivo: conoscenza del contesto economico
dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del
mercato: l'autotrasporto rispetto alle altre modalita' di
trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attivita'
connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in
conto proprio, attivita' ausiliare di trasporto),
organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti
o di attivita' ausiliare di trasporto, diverse
specializzazioni (trasporti su strada con autocisterna, a
temperatura controllata, di merci pericolose, di animali
ecc.), evoluzione del settore (diversificazione
dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.).
Patenti di guida D, D+E.
3.8 Obiettivo: conoscenza del contesto economico
dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del
mercato: l'autotrasporto delle persone rispetto ad altre
modalita' di trasporto di passeggeri (ferrovia, autovetture
private), diverse attivita' connesse all'autotrasporto di
persone, sensibilizzazione verso la disabilita',
attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale),
organizzazione dei principali tipi di impresa di
autotrasporto di persone.
Sezione 2 - Formazione ed esami per la qualificazione
iniziale obbligatoria di cui all'articolo 19, comma 2
La qualificazione iniziale deve comprendere
l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco
previsto alla sezione 1. La durata di tale qualificazione
iniziale dev'essere di 280 ore.
L'aspirante conducente deve effettuare almeno venti ore
di guida individuale su un veicolo della pertinente
categoria che soddisfi almeno i criteri dei veicoli d'esame
stabiliti dalla direttiva 2006/126/CE.
Durante la guida individuale, l'aspirante conducente e'
assistito da un istruttore alle dipendenze di
un'autoscuola, un centro di istruzione automobilistica o di
un ente di formazione autorizzati. Ogni aspirante
conducente puo' effettuare al massimo 8 delle 20 ore di
guida individuale su un terreno speciale oppure con un
simulatore di alta qualita', affinche' sia possibile
valutare l'apprendimento di una guida razionale improntata
al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il
controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni
del fondo stradale e al loro variare in funzione delle
condizioni atmosferiche e dell'alternarsi del giorno e
della notte, nonche' la capacita' di ottimizzare il consumo
di carburante.
Parte della formazione puo' essere fornita da uno dei
soggetti autorizzati, tramite strumenti TIC, come
l'e-learning, garantendo, nel contempo, che siano mantenute
la qualita' elevata e l'efficacia della formazione e
selezionando le materie in cui e' possibile utilizzare nel
modo piu' efficace gli strumenti TIC, secondo criteri
individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti. Nel medesimo decreto sono previsti i criteri
per riconoscere come parte della qualificazione iniziale le
attivita' di formazione specifiche prescritte da altre
normative dell'Unione. Fra di esse rientrano, ma non in via
esclusiva, le attivita' di formazione prescritte dalla
direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa al trasporto di merci pericolose, quelle
riguardanti la sensibilizzazione verso la disabilita' di
cui al regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio e le attivita' di formazione relative al
trasporto di animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005
del Consiglio.
Per i conducenti di cui all'articolo 18, comma 4, la
durata della qualificazione iniziale e' di 70 ore, di cui 5
ore di guida individuale.
A formazione conclusa, il conducente dovra' sostenere
un esame scritto, che comporta almeno una domanda per
ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie
di cui alla sezione 1.
Sezione 2-bis
Formazione ed esami per la qualificazione iniziale
obbligatoria accelerata di cui all'articolo 19, comma 2-bis
Il corso di formazione iniziale accelerato deve
comprendere l'insegnamento di tutte le materie comprese
nell'elenco di cui alla sezione 1. La durata di tale
qualificazione iniziale accelerata deve essere di 140 ore.
L'aspirante conducente deve effettuare almeno dieci ore
di guida individuale su un veicolo della pertinente
categoria che soddisfi almeno i criteri dei veicoli d'esame
stabiliti dalla direttiva 2006/126/CE.
Durante la guida individuale, l'aspirante conducente e'
assistito da un istruttore alle dipendenze di
un'autoscuola, un centro di istruzione automobilistica o di
un ente di formazione autorizzati. Ogni aspirante
conducente puo' effettuare al massimo 4 delle 10 ore di
guida individuale su un terreno speciale oppure con un
simulatore di alta qualita', affinche' sia possibile
valutare l'apprendimento di una guida razionale improntata
al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il
controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni
del fondo stradale e al loro variare in funzione delle
condizioni atmosferiche e dell'alternarsi del giorno e
della notte, nonche' la capacita' di ottimizzare il consumo
di carburante.
Parte della formazione puo' essere fornita da uno dei
soggetti autorizzati, tramite strumenti TIC, come
l'e-learning, garantendo nel contempo che siano mantenute
la qualita' elevata e l'efficacia della formazione e
selezionando le materie in cui e' possibile utilizzare nel
modo piu' efficace gli strumenti TIC, secondo criteri
individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti. Nel medesimo decreto sono previsti i criteri
per riconoscere come parte della qualificazione iniziale le
attivita' di formazione specifiche prescritte da altre
normative dell'Unione. Fra di esse rientrano, ma non in via
esclusiva, le attivita' di formazione prescritte dalla
direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa al trasporto di merci pericolose, quelle
riguardanti la sensibilizzazione verso la disabilita' di
cui al regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio e le attivita' di formazione relative al
trasporto di animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005
del Consiglio.
Per i conducenti di cui all'articolo 18, comma 3, la
durata della qualificazione iniziale accelerata e' di 35
ore, di cui 2 ore e mezza di guida individuale.
A formazione conclusa, il conducente deve sostenere un
esame scritto che comporta almeno una domanda per ciascuno
degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui
alla sezione 1.
Sezione 3 OBBLIGO DI FORMAZIONE PERIODICA
I corsi obbligatori di formazione periodica devono
essere organizzati da un soggetto autorizzato dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. La durata prescritta
per tali corsi e' di 35 ore ogni cinque anni, suddivisi per
periodi di almeno sette ore che possono essere suddivisi
nell'arco di due giorni consecutivi. I corsi sono suddivisi
in cinque moduli di sette ore ciascuno e, nell'ambito di
ogni modulo, sono consentite due ore di lezione con sistema
e-learning, secondo procedure individuate con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
particolare riferimento all'affidabile identificazione del
discente e ad adeguati mezzi di controllo.
Il programma del corso di formazione periodica
integrale consta di 35 ore di lezioni teoriche e pratiche,
suddivise in moduli di 7 ore ciascuno. Si articola in una
parte comune di cui alla lettera a) ed una parte
specialistica dedicata alla formazione periodica per il
trasporto di cose ovvero di persone, di cui rispettivamente
alle lettere b) e c):
a) la parte comune del programma, per titolari di
carta di qualificazione per il trasporto di persone o di
cose, e' la seguente:
a.1) conoscenza dei dispositivi del veicolo e
condotta di guida;
a.2) conoscenza delle norme che regolamentano la
circolazione stradale e responsabilita' del conducente;
a.3) conoscenza dei rischi alla salute derivanti
dallo svolgimento dell'attivita' professionale e benessere
psicofisico dei conducenti;
b) la parte specialistica del programma, per i
titolari della carta di qualificazione del conducente per
il trasporto di cose e' la seguente:
b.1) carico e scarico delle merci e compiti del
conducente, specificita' dei trasporti nazionali ed
internazionali di cose;
b.2) disposizioni normative ed amministrative sul
trasporto di cose; documentazioni per il trasporto di cose;
c) la parte specialistica di programma, per i
titolari della carta di qualificazione del conducente per
il trasporto di persone e' la seguente:
c.1) compiti del conducente nei confronti
dell'azienda e dei passeggeri, formazione in materia di
sensibilizzazione alla disabilita' sulla base degli
argomenti previsti dall'allegato II, lettera a), del
regolamento (UE) n. 181/2011; specificita' dei trasporti
nazionali ed internazionali di persone;
c.2) disposizioni normative ed amministrative sul
trasporto di cose; documentazioni per il trasporto di
persone.
Con il predetto decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono previsti i criteri per
riconoscere come parte della qualificazione iniziale le
attivita' di formazione specifiche gia' svolte prescritte
da altre normative dell'Unione come equivalenti al massimo
a uno dei periodi di sette ore stabiliti. Fra di esse
rientrano, ma non in via esclusiva, le attivita' di
formazione prescritte dalla direttiva 2008/68/CE relativa
al trasporto di merci pericolose, le attivita' di
formazione riguardanti il trasporto di animali di cui al
regolamento (CE) n. 1/2005 e, per il trasporto delle
persone, le attivita' di formazione riguardanti la
sensibilizzazione verso la disabilita' di cui al
regolamento (UE) n. 181/2011.
Sezione 4 - Autorizzazione della qualificazione
iniziale e della formazione periodica
1. I corsi per la qualificazione iniziale e della
formazione periodica sono tenuti esclusivamente da:
a) dalle autoscuole di cui all'articolo 335, comma
10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, ovvero dai consorzi di autoscuole
che svolgono corsi di teoria e di guida per il
conseguimento di tutte le patenti di guida;
b) da soggetti autorizzati dal Dipartimento per i
trasporti terrestri sulla base dei criteri individuati con
provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. L'autorizzazione degli enti di cui al punto b), e'
concessa solo su richiesta scritta sulla base dei criteri
individuati con provvedimento del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, che terra' conto di quanto
previsto alla sezione 5 dell'allegato I alla direttiva
2003/59/CE del 15 luglio 2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio.».
- Si riporta il testo dell'allegato II del citato
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come
modificato dal presente decreto:
«Allegato II
(previsto dall'articolo 22, comma 3-bis)
REQUISITI RELATIVI AL MODELLO DELL'UNIONE EUROPEA DI
CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
1. Le caratteristiche fisiche della carta sono conformi
alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.
I metodi per la verifica delle caratteristiche fisiche
della carta destinate a garantire la loro conformita' alle
norme internazionali sono conformi alla norma ISO 10373.
2. La carta si compone di due facciate:
La facciata 1 contiene:
a) la dicitura «carta di qualificazione del
conducente» stampata in caratteri di grandi dimensioni;
b) la menzione «Repubblica italiana»;
c) la sigla distintiva dell'Italia: «I», stampata in
negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle
gialle;
d) le informazioni specifiche della carta, numerate
come segue:
1. cognome del titolare;
2. nome del titolare;
3. data e luogo di nascita del titolare;
4.a) data di rilascio;
b) data di scadenza;
c) designazione dell'autorita' che rilascia la
carta (puo' essere stampata sulla facciata 2);
d) numero diverso da quello della patente di
guida per scopi amministrativi (menzione facoltativa);
5. a) numero della patente;
b) numero di serie;
6. fotografia del titolare;
7. firma del titolare;
8. luogo di residenza o indirizzo postale del
titolare (menzione facoltativa);
9. categorie di veicoli per le quali il conducente
risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di
formazione periodica;
e) la dicitura "modello dell'Unione europea" e la
dicitura "carta di qualificazione del conducente" nelle
altre lingue ufficiali dell'Unione, stampate in blu in modo
da costituire lo sfondo della carta:
tarjeta de cualificacion del conductor
карта за квалификация на водача
Osvědčeni' profesni' způsobilosti řidiče
chaufføruddannelsesbevis
Fahrerqualifizierungsnachweis
juhi ametipädevuse kaart
δελτίο επιμόρφωσης οδηγού
driver qualification card
carte de qualification de conducteur
carta cailiochta tiomana
kvalifikacijska kartica vozača
carta di qualificazione del conducente
vadītāja kvalifikācijas apliecība
vairuotojo kvalifikacinė kortelė
gepjarművezetői kepesitesi igazolvany
karta ta' kwalifikazzjoni tas-sewwieq
kwalificatiekaart bestuurder
karta kwalifikacji kierowcy
carta de qualificação do motorista
Cartela de pregătire profesională a conducătorului
auto
preukaz o kvalifikacii vodiča
kartica o usposobljenosti voznika
kuljettajan ammattipätevyyskortti
yrkeskompetensbevis för förare
La facciata 2 contiene:
a) le categorie di veicoli per le quali il conducente
risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di
formazione periodica;
10. il codice armonizzato dell'Unione, "95", di cui
all'allegato I della direttiva 2006/126/CE;
11. uno spazio riservato allo Stato membro che rilascia
la carta per eventuali indicazioni indispensabili alla
gestione della stessa o relative alla sicurezza stradale
(menzione facoltativa). Qualora la menzione rientrasse in
una rubrica definita nel presente allegato, dovra' essere
preceduta dal numero della rubrica corrispondente;
b) una spiegazione delle rubriche numerate che si
trovano sulle facciate 1 e 2 della carta [almeno delle
rubriche 1, 2, 3, 4a), 4b), 4c), 5a), 5b) e 10].
3. Sicurezza, compresa la protezione dei dati.
I diversi elementi costitutivi della carta sono volti
ad evitare qualsiasi falsificazione o manipolazione e a
rilevare qualsiasi tentativo in tal senso. Il livello di
sicurezza della carta e' comparabile a quello della patente
di guida.
4. Disposizioni particolari.
Previa consultazione della commissione, gli e'
possibile aggiungere colori o marcature come il codice a
barre, simboli nazionali e elementi di sicurezza, fatte
salve le altre disposizioni del presente allegato.
Nel quadro del reciproco riconoscimento delle carte, il
codice a barre non puo' contenere informazioni diverse da
quelle che gia' figurano in modo leggibile sulla carta di
qualificazione del conducente, o che sono indispensabili
per la procedura di rilascio della stessa.».
 
Art. 9

Rete dell'Unione europea delle patenti di guida

1. Dopo l'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e' inserito il seguente:
«Art. 116-bis (Rete dell'Unione europea delle patenti di guida). - 1. Lo scambio di informazioni con gli altri Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, relative al rilascio, alla conversione, ai duplicati, ai rinnovi di validita' e alle revoche delle patenti avviene mediante la rete dell'Unione europea delle patenti di guida, di seguito "rete".
2. La rete puo' essere utilizzata anche per lo scambio di informazioni per finalita' di controllo previste dalla legislazione dell'Unione.
3. L'accesso alla rete e' protetto. Lo scambio di informazioni sulla rete dell'Unione europea si conforma alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e l'accesso alla stessa e' consentita esclusivamente alle autorita' competenti responsabili per il rilascio, la gestione ed il controllo e delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti professionali.».
 
Art. 10

Disposizioni transitorie

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiorna le procedure informatiche per la comunicazione di avvio dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, per il controllo delle presenze degli allievi ai corsi stessi, per la gestione delle lezioni svolte tramite e-learning, per gli attestati di fine corso, per la connessione con la rete dell'Unione europea delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti.
 
Art. 11

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 10 giugno 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Amendola, Ministro per gli affari
europei

De Micheli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Bonafede, Ministro della giustizia

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze

Dadone, Ministro per la pubblica
amministrazione

Patuanelli, Ministro dello sviluppo
economico

Catalfo, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Bonafede