Gazzetta n. 146 del 10 giugno 2020 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2020, n. 50 |
Attuazione della direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'allegato A, n. 15); Vista la direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio; Vista la direttiva 2006/126/CE del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida; Vista la direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 aprile 2018 che modifica le succitate direttive 2003/59/CE e 2006/126/CE; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada; Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e, in particolare, il Capo II recante attuazione della richiamata direttiva n. 2003/59/CE; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, che ha apportato modificazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 al fine di recepire la richiamata direttiva 2006/126/CE; Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2020; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2020; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Modificazioni all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e' sostituito dal seguente: «Art. 14 (Qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti). - 1. L'attivita' di guida su strada aperta all'uso pubblico per mezzo di veicoli per i quali e' necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE e' subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale e all'obbligo di formazione periodica disciplinati dal presente Capo.».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3. - Il testo dell'allegato A della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, cosi' recita: «Allegato A (Articolo 1, comma 1) 1) direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento: 6 febbraio 2018); 2) direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 15 novembre 2019); 3) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 giugno 2019); 4) direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (termine di recepimento: 6 luglio 2019); 5) direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (termine di recepimento: 30 giugno 2019); 6) direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 12 giugno 2019); 7) direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2019); 8) direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri (termine di recepimento: 21 dicembre 2019); 9) direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unita' veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2019); 10) direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2022); 11) direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2020); 12) direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (termine di recepimento: 31 dicembre 2018 per l'articolo 1 e 31 dicembre 2020 per gli articoli 2 e 3); 13) direttiva (UE) 2018/131 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF), volto a modificare la direttiva 2009/13/CE conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006, approvate dalla Conferenza internazionale del lavoro l'11 giugno 2014 (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 16 febbraio 2020); 14) direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 9 ottobre 2019); 15) direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 23 maggio 2020); 16) direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (termine di recepimento: 31 dicembre 2019); 17) direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 gennaio 2020); 18) direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 marzo 2020); 19) direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020); 20) direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020); 21) direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020); 22) direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020); 23) direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (termine di recepimento: 30 luglio 2020); 24) direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalita' prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (termine di recepimento: 30 luglio 2020); 25) direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termini per il recepimento: 25 giugno 2020 e 25 ottobre 2020 per i punti da 5 a 10 dell'articolo 1 e i punti 3 e 4 dell'allegato); 26) direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 24 febbraio 2020).". - La direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio e' pubblicata nella G.U.U.E. 10 settembre 2003, n. L 226. - La direttiva 2006/126/CE del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 403. - La direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 aprile 2018 che modifica le succitate direttive 2003/59/CE e 2006/126/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 2 maggio 2018, n. L 112. . - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O. - Il Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2006, n. 6, e' cosi' rubricato: «Capo II Attuazione della direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di cose o di passeggeri». - Il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (Modificazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 al fine di recepire la richiamata direttiva 2006/126/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2011, n. 99. - Il testo dell'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110, S.O., cosi' recita: «Art. 1. - 1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14. Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 3. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi di delega. 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (Omissis).». |
| Art. 2 Modificazioni all'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286
1. L'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e' sostituito dal seguente: «Art. 15 (Ambito di applicazione). - 1. La qualificazione di cui all'articolo 14 e' richiesta: a) ai cittadini italiani; b) ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo; c) ai cittadini di un paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa.». |
| Art. 3 Modificazioni all'articolo 16 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286
1. L'articolo 16 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e' sostituito dal seguente: «Art. 16 (Deroghe). - 1. La qualificazione di cui all'articolo 14 non e' richiesta ai conducenti dei veicoli: a) la cui velocita' massima autorizzata non supera i 45 km/h; b) ad uso delle forze armate, della protezione civile, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle forze di polizia e dei servizi di trasporto sanitario di emergenza, o messi a loro disposizione, quando il trasporto e' effettuato in conseguenza di compiti assegnati a tali servizi; c) sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, o ai conducenti dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione; d) per i quali e' necessaria una patente di categoria D o D1 e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione ubicato in prossimita' della piu' vicina sede di manutenzione utilizzata dall'operatore del trasporto, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attivita' principale del conducente; e) utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio, compresi i veicoli impiegati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali; f) utilizzati per le lezioni e gli esami di guida da candidati al conseguimento della patente di guida o di un'abilitazione professionale alla guida, ovvero da soggetti che frequentano una formazione alla guida supplementare nell'ambito dell'apprendimento sul lavoro, a condizione che siano accompagnate da un istruttore di guida o da un'altra persona titolare della qualificazione professionale di cui all'articolo 14; g) utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali; h) che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attivita', a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attivita' principale del conducente. 2. La qualificazione di cui all'articolo 14 non e' richiesta quando ricorrano le seguenti circostanze: a) i conducenti di veicoli operano in zone rurali per approvvigionare l'impresa stessa del conducente; b) i conducenti non offrono servizi di trasporto; c) il trasporto e' occasionale e non incidente sulla sicurezza stradale. 3. Ai fini della lettera c) del comma 2, si intende: a) trasporto occasionale: il viaggio di un veicolo, per la cui guida e' richiesta la patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, svolto da conducenti che non hanno la qualifica di conducenti professionali e purche' la specifica attivita' di autotrasporto non costituisca la fonte principale di reddito; b) non incidente sulla sicurezza stradale: il trasporto non eccezionale svolto in conformita' alle pertinenti normative sulla circolazione stradale. 4. La qualificazione di cui all'articolo 14 non e' richiesta ai conducenti di veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell'ambito della loro attivita' di impresa, salvo quando la guida non rientri nell'attivita' principale del conducente o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l'impresa proprietaria del veicolo o che l'ha preso a noleggio o in leasing.». |
| Art. 4 Modificazioni all'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti: «Art. 20 (Formazione periodica). - 1. I conducenti titolari della qualificazione di cui all'articolo 14 hanno l'obbligo di rinnovarla periodicamente ogni cinque anni, frequentando corsi di formazione periodica secondo le modalita' di cui all'allegato I, sezioni 2 e 4. 2. La formazione periodica consiste in un aggiornamento che consente al titolare della carta di qualificazione del conducente di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento della propria attivita', con particolare riferimento alla sicurezza stradale, alla salute, alla sicurezza sul lavoro e alla riduzione dell'impatto ambientale della guida. 3. I corsi di formazione sono organizzati da uno dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 3, sulla base della disciplina dettata con il decreto di cui all'articolo 19, comma 5-bis. 4. Al termine del corso di formazione periodica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti conferma al conducente la validita' della qualificazione di cui all'articolo 14.».
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come modificato dal presente decreto: «Art. 20. (Formazione periodica). - 1. I conducenti titolari della qualificazione di cui all'articolo 14 hanno l'obbligo di rinnovarla periodicamente ogni cinque anni, frequentando corsi di formazione periodica secondo le modalita' di cui all'allegato I, sezioni 2 e 4. 2. La formazione periodica consiste in un aggiornamento che consente al titolare della carta di qualificazione del conducente di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento della propria attivita', con particolare riferimento alla sicurezza stradale, alla salute, alla sicurezza sul lavoro e alla riduzione dell'impatto ambientale della guida. 3. I corsi di formazione sono organizzati da uno dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 3, sulla base della disciplina dettata con il decreto di cui all'articolo 19, comma 5-bis. 4. Al termine del corso di formazione periodica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti conferma al conducente la validita' della qualificazione di cui all'articolo 14.". 5. [I conducenti che devono seguire un corso di formazione periodica per il trasporto di merci che, in precedenza, avevano gia' seguito un corso di formazione periodica per il trasporto di persone, e viceversa, sono esentati dall'obbligo di frequenza delle parti comuni]. 6. [Il comma 7 dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «7. Chiunque guida con patente o carta di qualificazione del conducente la cui validita' sia scaduta e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €(euro) 143 a €(euro) 573. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente o della carta di qualificazione del conducente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.»]. 7. All'articolo 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente»; b) al comma 1, dopo le parole: «ovvero della patente di guida», sono inserite le seguenti: «o della carta di qualificazione del conducente». |
| Art. 5 Modificazioni all'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286
1. L'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e' sostituito dal seguente: «Art. 21 (Luogo di svolgimento della qualificazione iniziale e della formazione periodica). - 1. I conducenti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), che hanno stabilito in Italia la residenza anagrafica ovvero la residenza normale ai sensi dell'articolo 118-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche' i conducenti cittadini di un paese non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di autotrasporto avente sede in Italia seguono in Italia i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica.». |
| Art. 6 Modificazioni all'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286
1. All'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, lettera a), le parole «regolamento (CE) 484/2002» sono sostituite dalle parole: «regolamento (CE) 1072/2009, recante il codice unionale armonizzato "95"»; b) al comma 6, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalita' di rilascio della carta di qualificazione del conducente e di apposizione del codice unionale "95"». c) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Gli attestati di conducente che non recano indicazione del codice "95" dell'Unione e che sono stati rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente disposizione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1072/2009, al fine di certificare la conformita' alle prescrizioni sulla formazione previste dal presente decreto, sono accettati come prova di qualificazione fino al loro termine di scadenza.».
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'articolo 22 del citato decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come modificato dal presente decreto: «Art. 22. (Codice unionale). - 1. Ai fini del possesso della carta di qualificazione del conducente, la qualificazione iniziale e la formazione periodica sono comprovate mediante l'apposizione sulla patente di guida italiana del codice unionale armonizzato «95», secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3. 2. In corrispondenza della categoria di patente di guida C1, C, C1E ovvero CE posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice unionale armonizzato 95, se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose e la data di scadenza della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica. 3. In corrispondenza della categoria di patente di guida D1, D, D1E, ovvero DE posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice unionale armonizzato «95», se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone e la data di scadenza di validita' della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica. 3-bis. La qualificazione iniziale e la formazione periodica di conducenti, titolari di patenti di guida rilasciate da altri Stati, sono comprovate dal rilascio, da parte dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, del documento «carta di qualificazione del conducente formato card», conforme all'allegato II, sul quale, in corrispondenza della patente di guida posseduta, per la quale il documento e' rilasciato, deve essere indicato il codice unionale armonizzato «95» e la data di scadenza di validita' della qualificazione iniziale e della formazione periodica per ciascun tipo di abilitazione eventualmente posseduta. 4. L'Italia riconosce la carta di qualificazione del conducente rilasciata dagli altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. 5. Il rilascio della carta di qualificazione del conducente e' subordinata al possesso della patente di guida in corso di validita'. 6. I conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti, in qualita' di autista, da un'impresa stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia, comprovano la qualificazione iniziale e la formazione periodica per l'esercizio dell'attivita' professionale di guida per il trasporto di merci mediante: a) l'attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) 1072/2009, recante il codice unionale armonizzato "95"; b) la carta di qualificazione del conducente, rilasciata dalla Stato membro ove e' stabilita l'impresa, recante il codice unionale armonizzato «95». Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalita' di rilascio della carta di qualificazione del conducente e di apposizione del codice unionale "95". 6-bis. Gli attestati di conducente che non recano indicazione del codice «95» dell'Unione e che sono stati rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente disposizione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1072/2009, al fine di certificare la conformita' alle prescrizioni sulla formazione previste dal presente decreto, sono accettati come prova di qualificazione fino al loro termine di scadenza. 7. I conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti, in qualita' di autista, da un'impresa stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia, comprovano la qualificazione iniziale e la formazione periodica per l'esercizio dell'attivita' professionale del trasporto di persone mediante il possesso di uno dei seguenti titoli: a) la carta di qualificazione del conducente, rilasciata dalla Stato membro ove e' stabilita l'impresa, recante il codice unionale armonizzato «95»; b) certificato rilasciato da uno Stato membro, del quale l'Italia abbia riconosciuto validita' su territorio nazionale a condizione di reciprocita' (62). 7-bis. Non si applicano i criteri di propedeuticita' di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ed e' consentito conseguire la patente di guida di categoria corrispondente alla patente estera posseduta, al dipendente, in qualita' di autista, da un'impresa avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di guida posseduta, ovvero a seguito di qualificazione iniziale o formazione periodica, che: a) sia titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono le condizioni di reciprocita' richieste dall'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e che ha stabilito la propria residenza in Italia, anche oltre il termine di un anno di cui al comma 1 del predetto articolo 136; b) sia titolare di patente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, su conversione di patente rilasciata da Stato terzo con il quale non sussistono le condizioni di reciprocita' richieste dall'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che scada di validita'. 7-ter. All'atto del rilascio della patente, sulla stessa e' apposto il codice unionale «95», secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3, in relazione al tipo di abilitazione consentita dalla patente conseguita ai sensi del comma 7-bis, nonche' la data di scadenza della qualificazione iniziale o della formazione periodica coincidente con quella della carta di qualificazione del conducente precedentemente posseduta.». |
| Art. 7 Assistenza reciproca degli Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo
1. Dopo l'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e' inserito il seguente: «Art. 22-bis (Assistenza reciproca degli Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo). - 1. Lo scambio di informazioni sulle qualificazioni dei conducenti professionali avviene mediante la rete elettronica unionale di cui all'articolo 10-bis della direttiva 2003/59/CE. Tramite la rete possono essere scambiate, con gli altri Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, le informazioni sulle qualificazioni e sui documenti che ne comprovano la titolarita'. 2. L'accesso alla rete e' protetto. Lo scambio di informazioni sulla rete dell'Unione europea si conforma alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e l'accesso alla rete e' consentito esclusivamente alle autorita' competenti responsabili per il rilascio, la gestione ed il controllo delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti ai sensi della direttiva 2003/59/CE.». |
| Art. 8 Modificazioni agli allegati I e II al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286
1. All'allegato I del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla Sezione 1: 1) il punto 1.2 e' sostituito dal seguente: «1.2 Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il veicolo, minimizzarne l'usura, e prevenirne le anomalie di funzionamento. Limiti dell'utilizzo di freni e rallentatore, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocita' e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria, uso di dispositivi elettronici e meccanici come il sistema di controllo elettronico della stabilita' (ESP), i dispositivi avanzati di frenata di emergenza (AEBS), il sistema di frenatura antibloccaggio (ABS), i sistemi di controllo della trazione (TCS) e i sistemi di monitoraggio dei veicoli (IVMS) ed altri dispositivi omologati di assistenza alla guida o di automazione.»; 2) il punto 1.3 e' sostituito dal seguente: «1.3 Obiettivo: capacita' di ottimizzare il consumo di carburante: ottimizzazione del consumo di carburante mediante applicazione delle cognizioni tecniche di cui ai punti 1.1 e 1.2, importanza di prevedere il flusso del traffico, mantenimento di una distanza adeguata da altri veicoli e utilizzo della dinamica del veicolo, velocita' costante, guida regolare e pressione degli pneumatici adeguata nonche' conoscenza dei sistemi di trasporto intelligenti che migliorano l'efficienza alla guida e assistono nella pianificazione degli itinerari.»; 3) dopo il punto 1.3 e' inserito il seguente: «1.3 bis Obiettivo: capacita' di prevedere e valutare i rischi del traffico e di adattare la guida di conseguenza: cogliere i mutamenti delle condizioni della strada, del traffico e meteorologiche e adeguare ad essi la guida, prevedere il verificarsi di eventi, comprendere come preparare e pianificare un viaggio in condizioni meteorologiche anomale, conoscere l'uso delle connesse attrezzature di sicurezza e capire quando un viaggio deve essere rinviato o annullato, a causa di condizioni meteorologiche estreme, adeguare la guida ai rischi del traffico, inclusi i comportamenti pericolosi nel traffico o la distrazione al volante (dovuta all'utilizzo di dispositivi elettronici, al consumo di cibo o bevande ecc.), riconoscere le situazioni pericolose e modificare la guida di conseguenza nonche' essere in grado di gestire lo stress che ne deriva, in particolare in rapporto alle dimensioni e al peso dei veicoli e alla presenza di utenti della strada vulnerabili quali i pedoni, i ciclisti e i conducenti di veicoli a motore a due ruote; riconoscere le situazioni potenzialmente pericolose e i casi in cui tali pericoli potenziali rischiano di determinare una situazione in cui non e' piu' possibile evitare un incidente, quindi scegliere e compiere azioni che aumentino i margini di sicurezza in modo che si possa ancora evitare l'incidente qualora il pericolo potenziale dovesse divenire reale.»; 4) dopo il punto 1.3 bis, le parole «Patenti di guida C, C+E» sono sostituite dalle seguenti: «Patenti di guida delle categorie C1, C1E, C, CE»; 5) il punto 1.4 e' sostituito dal seguente: «1.4 Obiettivo: capacita' di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo: forze che agiscono sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocita' in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso di sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico sugli assi, stabilita' e baricentro del veicolo, tipi di imballaggi e di palette di carico; categorie principali di merci che necessitano di fissaggio, tecniche di ancoraggio e di fissaggio, uso delle cinghie di fissaggio, verifica dei dispositivi di fissaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate.»; 6) il punto 1.5 e' sostituito dal seguente: «1.5 Obiettivo: capacita' di assicurare la sicurezza e il comfort dei passeggeri: calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidita' della frenata, dinamica dello sbalzo, uso d'infrastrutture specifiche (spazi pubblici, corsie riservate), gestione delle situazioni di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri, le caratteristiche specifiche del trasporto di determinati gruppi di persone (portatori di handicap, bambini).»; 7) il punto 1.6 e' sostituito dal seguente: «1.6 Obiettivo: capacita' di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo: forze che agiscono sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocita' in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso di sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico sugli assi, stabilita' e baricentro del veicolo.»; 8) il punto 2.1 e' sostituito dal seguente: «2.1 Obiettivo: conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto e della relativa regolamentazione: durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo; conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica.»; 9) il punto 2.2 e' sostituito dal seguente: «2.2 Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di merci: licenze per l'esercizio dell'attivita', documenti da tenere nel veicolo, divieti di percorrenza di determinate strade, pedaggi stradali, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci.»; 10) il punto 3.7 e' sostituito dal seguente: «3.7 Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto rispetto alle altre modalita' di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attivita' connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attivita' ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attivita' ausiliare di trasporto, diverse specializzazioni (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, di merci pericolose, di animali ecc.), evoluzione del settore (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.).»; 11) il punto 3.8 e' sostituito dal seguente: «3.8 Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto delle persone rispetto ad altre modalita' di trasporto di passeggeri (ferrovia, autovetture private), diverse attivita' connesse all'autotrasporto di persone, sensibilizzazione verso la disabilita', attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone.»; b) alla Sezione 2: 1) al secondo capoverso, le parole «definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2004, n. 40/T» sono sostituite dalle seguenti: «stabiliti dalla direttiva 2006/126/CE»; 2) il terzo capoverso e' sostituito dal seguente: «Durante la guida individuale, l'aspirante conducente e' assistito da un istruttore alle dipendenze di un'autoscuola, un centro di istruzione automobilistica o di un ente di formazione autorizzati. Ogni aspirante conducente puo' effettuare al massimo 8 delle 20 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure con un simulatore di alta qualita', affinche' sia possibile valutare l'apprendimento di una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'alternarsi del giorno e della notte, nonche' la capacita' di ottimizzare il consumo di carburante.»; 3) dopo il terzo capoverso e' inserito il seguente: «Parte della formazione puo' essere fornita da uno dei soggetti autorizzati, tramite strumenti TIC, come l'e-learning, garantendo, nel contempo, che siano mantenute la qualita' elevata e l'efficacia della formazione e selezionando le materie in cui e' possibile utilizzare nel modo piu' efficace gli strumenti TIC, secondo criteri individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel medesimo decreto sono previsti i criteri per riconoscere come parte della qualificazione iniziale le attivita' di formazione specifiche prescritte da altre normative dell'Unione. Fra di esse rientrano, ma non in via esclusiva, le attivita' di formazione prescritte dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto di merci pericolose, quelle riguardanti la sensibilizzazione verso la disabilita' di cui al regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e le attivita' di formazione relative al trasporto di animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio.»; 4) al quinto capoverso, le parole «un esame, scritto e/o orale» sono sostituite dalle seguenti: «un esame scritto»; c) alla Sezione 2-bis, sono apportate le seguenti modifiche: 1) al secondo capoverso, le parole: «definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2004, n. 40/T, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004», sono sostituite dalle seguenti: «stabiliti dalla direttiva 2006/126/CE»; 2) il terzo capoverso e' sostituito dal seguente: «Durante la guida individuale, l'aspirante conducente e' assistito da un istruttore alle dipendenze di un'autoscuola, un centro di istruzione automobilistica o di un ente di formazione autorizzati. Ogni aspirante conducente puo' effettuare al massimo 4 delle 10 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure con un simulatore di alta qualita', affinche' sia possibile valutare l'apprendimento di una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'alternarsi del giorno e della notte, nonche' la capacita' di ottimizzare il consumo di carburante.»; 3) dopo il terzo capoverso e' inserito il seguente: «Parte della formazione puo' essere fornita da uno dei soggetti autorizzati, tramite strumenti TIC, come l'e-learning, garantendo nel contempo che siano mantenute la qualita' elevata e l'efficacia della formazione e selezionando le materie in cui e' possibile utilizzare nel modo piu' efficace gli strumenti TIC, secondo criteri individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel medesimo decreto sono previsti i criteri per riconoscere come parte della qualificazione iniziale le attivita' di formazione specifiche prescritte da altre normative dell'Unione. Fra di esse rientrano, ma non in via esclusiva, le attivita' di formazione prescritte dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto di merci pericolose, quelle riguardanti la sensibilizzazione verso la disabilita' di cui al regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e le attivita' di formazione relative al trasporto di animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio.»; 4) al quinto capoverso, le parole «un esame, scritto e/o orale» sono sostituite dalle seguenti: «un esame scritto»; d) la Sezione 3 e' sostituita dalla seguente: «Sezione 3 OBBLIGO DI FORMAZIONE PERIODICA I corsi obbligatori di formazione periodica devono essere organizzati da un soggetto autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La durata prescritta per tali corsi e' di 35 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore che possono essere suddivisi nell'arco di due giorni consecutivi. I corsi sono suddivisi in cinque moduli di sette ore ciascuno e, nell'ambito di ogni modulo, sono consentite due ore di lezione con sistema e-learning, secondo procedure individuate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riferimento all'affidabile identificazione del discente e ad adeguati mezzi di controllo. Il programma del corso di formazione periodica integrale consta di 35 ore di lezioni teoriche e pratiche, suddivise in moduli di 7 ore ciascuno. Si articola in una parte comune di cui alla lettera a) ed una parte specialistica dedicata alla formazione periodica per il trasporto di cose ovvero di persone, di cui rispettivamente alle lettere b) e c): a) la parte comune del programma, per titolari di carta di qualificazione per il trasporto di persone o di cose, e' la seguente: a.1) conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida; a.2) conoscenza delle norme che regolamentano la circolazione stradale e responsabilita' del conducente; a.3) conoscenza dei rischi alla salute derivanti dallo svolgimento dell'attivita' professionale e benessere psicofisico dei conducenti; b) la parte specialistica del programma, per i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose e' la seguente: b.1) carico e scarico delle merci e compiti del conducente, specificita' dei trasporti nazionali ed internazionali di cose; b.2) disposizioni normative ed amministrative sul trasporto di cose; documentazioni per il trasporto di cose; c) la parte specialistica di programma, per i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone e' la seguente: c.1) compiti del conducente nei confronti dell'azienda e dei passeggeri, formazione in materia di sensibilizzazione alla disabilita' sulla base degli argomenti previsti dall'allegato II, lettera a), del regolamento (UE) n. 181/2011; specificita' dei trasporti nazionali ed internazionali di persone; c.2) disposizioni normative ed amministrative sul trasporto di cose; documentazioni per il trasporto di persone. Con il predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono previsti i criteri per riconoscere come parte della qualificazione iniziale le attivita' di formazione specifiche gia' svolte prescritte da altre normative dell'Unione come equivalenti al massimo a uno dei periodi di sette ore stabiliti. Fra di esse rientrano, ma non in via esclusiva, le attivita' di formazione prescritte dalla direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto di merci pericolose, le attivita' di formazione riguardanti il trasporto di animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 e, per il trasporto delle persone, le attivita' di formazione riguardanti la sensibilizzazione verso la disabilita' di cui al regolamento (UE) n. 181/2011.». 2. All'allegato II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il titolo e' sostituito dal seguente: «REQUISITI RELATIVI AL MODELLO DELL'UNIONE EUROPEA DI CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE»; b) per quanto riguarda la facciata 1 della carta di qualificazione del conducente: 1) alla lettera d), il punto 9) e' sostituito dal seguente: «9. categorie di veicoli per le quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;»; 2) la lettera e), e' sostituita dalla seguente: «e) la dicitura "modello dell'Unione europea" e la dicitura "carta di qualificazione del conducente" nelle altre lingue ufficiali dell'Unione, stampate in blu in modo da costituire lo sfondo della carta: tarjeta de cualificacion del conductor карта за квалификация на водача Osvědčeni' profesni' způsobilosti řidiče chaufføruddannelsesbevis Fahrerqualifizierungsnachweis juhi ametipädevuse kaart δελτίο επιμόρφωσης οδηγού driver qualification card carte de qualification de conducteur carta cailiochta tiomana kvalifikacijska kartica vozača carta di qualificazione del conducente vadītāja kvalifikācijas apliecība vairuotojo kvalifikacinė kortelė gepjarművezetői kepesitesi igazolvany karta ta' kwalifikazzjoni tas-sewwieq kwalificatiekaart bestuurder karta kwalifikacji kierowcy carta de qualificação do motorista Cartela de pregătire profesională a conducătorului auto preukaz o kvalifikacii vodiča kartica o usposobljenosti voznika kuljettajan ammattipätevyyskortti yrkeskompetensbevis för förare»; c) per quanto riguarda la facciata 2 della carta di qualificazione del conducente: 1) alla lettera a) le parole «o sottocategorie» sono soppresse; 2) il punto 10 e' sostituito dal seguente: «10. il codice armonizzato dell'Unione, "95", di cui all'allegato I della direttiva 2006/126/CE;»; d) il titolo della raffigurazione «CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE» e' sostituito da: «MODELLO DELL'UNIONE EUROPEA DI CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE»; e) sulla facciata 2 del modello, il punto 10 «codice comunitario» e' sostituito da «codice dell'Unione».
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'allegato I del citato decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come modificato dal presente decreto: «Allegato I (previsto dall'articolo 19, commi 2 e 2-bis) Requisiti minimi della qualificazione e della formazione Sezione 1 - Elenco delle materie Le conoscenze per l'accertamento della qualificazione iniziale e della formazione periodica del conducente da parte degli Stati membri devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco. Gli aspiranti conducenti devono possedere il livello di conoscenze e di attitudini pratiche necessarie per guidare in sicurezza i veicoli della relativa categoria di patenti. Il livello minimo di conoscenze non puo' essere inferiore al livello 2 della struttura dei livelli di formazione di cui all'allegato I della decisione 85/368/CEE del 16 luglio 1985 del Consiglio, vale a dire al livello raggiunto nel corso dell'istruzione obbligatoria completata da una formazione professionale. 1. Perfezionamento per una guida razionale sulla base delle norme di sicurezza. Tutte le patenti di guida. 1.1. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche del sistema di trasmissione per usarlo in maniera ottimale. Curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione. 1.2 Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il veicolo, minimizzarne l'usura, e prevenirne le anomalie di funzionamento. Limiti dell'utilizzo di freni e rallentatore, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocita' e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria, uso di dispositivi elettronici e meccanici come il sistema di controllo elettronico della stabilita' (ESP), i dispositivi avanzati di frenata di emergenza (AEBS), il sistema di frenatura antibloccaggio (ABS), i sistemi di controllo della trazione (TCS) e i sistemi di monitoraggio dei veicoli (IVMS) ed altri dispositivi omologati di assistenza alla guida o di automazione. 1.3 Obiettivo: capacita' di ottimizzare il consumo di carburante: ottimizzazione del consumo di carburante mediante applicazione delle cognizioni tecniche di cui ai punti 1.1 e 1.2, importanza di prevedere il flusso del traffico, mantenimento di una distanza adeguata da altri veicoli e utilizzo della dinamica del veicolo, velocita' costante, guida regolare e pressione degli pneumatici adeguata nonche' conoscenza dei sistemi di trasporto intelligenti che migliorano l'efficienza alla guida e assistono nella pianificazione degli itinerari. 1.3 bis Obiettivo: capacita' di prevedere e valutare i rischi del traffico e di adattare la guida di conseguenza: cogliere i mutamenti delle condizioni della strada, del traffico e meteorologiche e adeguare ad essi la guida, prevedere il verificarsi di eventi, comprendere come preparare e pianificare un viaggio in condizioni meteorologiche anomale, conoscere l'uso delle connesse attrezzature di sicurezza e capire quando un viaggio deve essere rinviato o annullato, a causa di condizioni meteorologiche estreme, adeguare la guida ai rischi del traffico, inclusi i comportamenti pericolosi nel traffico o la distrazione al volante (dovuta all'utilizzo di dispositivi elettronici, al consumo di cibo o bevande ecc.), riconoscere le situazioni pericolose e modificare la guida di conseguenza nonche' essere in grado di gestire lo stress che ne deriva, in particolare in rapporto alle dimensioni e al peso dei veicoli e alla presenza di utenti della strada vulnerabili quali i pedoni, i ciclisti e i conducenti di veicoli a motore a due ruote; riconoscere le situazioni potenzialmente pericolose e i casi in cui tali pericoli potenziali rischiano di determinare una situazione in cui non e' piu' possibile evitare un incidente, quindi scegliere e compiere azioni che aumentino i margini di sicurezza in modo che si possa ancora evitare l'incidente qualora il pericolo potenziale dovesse divenire reale. Patenti di guida delle categorie C1, C1E, C, CE 1.4 Obiettivo: capacita' di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo: forze che agiscono sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocita' in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso di sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico sugli assi, stabilita' e baricentro del veicolo, tipi di imballaggi e di palette di carico; categorie principali di merci che necessitano di fissaggio, tecniche di ancoraggio e di fissaggio, uso delle cinghie di fissaggio, verifica dei dispositivi di fissaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate. Patenti di guida D, D+E. 1.5 Obiettivo: capacita' di assicurare la sicurezza e il comfort dei passeggeri: calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidita' della frenata, dinamica dello sbalzo, uso d'infrastrutture specifiche (spazi pubblici, corsie riservate), gestione delle situazioni di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri, le caratteristiche specifiche del trasporto di determinati gruppi di persone (portatori di handicap, bambini). 1.6 Obiettivo: capacita' di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo: forze che agiscono sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocita' in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso di sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico sugli assi, stabilita' e baricentro del veicolo. 2. Applicazione della normativa. Tutte le patenti di guida. 2.1 Obiettivo: conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto e della relativa regolamentazione: durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo; conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica. Patenti di guida C, C+E. 2.2 Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di merci: licenze per l'esercizio dell'attivita', documenti da tenere nel veicolo, divieti di percorrenza di determinate strade, pedaggi stradali, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci. Patenti di guida D, D+E, E. 2.3. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di persone. Trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo. 3. Salute, sicurezza stradale e sicurezza ambientale, servizi, logistica. Tutte le patenti di guida. 3.1. Obiettivo: sensibilizzazione ai pericoli della strada e agli infortuni sul lavoro. Tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti, statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali ed economici. 3.2. Obiettivo: capacita' di prevenire la criminalita' ed il traffico di clandestini. Informazioni generali, implicazioni per i conducenti, misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di responsabilita' degli autotrasportatori. 3.3. Obiettivo: capacita' di prevenire i rischi fisici. Principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale. 3.4. Obiettivo: consapevolezza dell'importanza dell'idoneita' fisica e mentale. Principi di un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attivita' lavorativa/riposo. 3.5. Obiettivo: capacita' di valutare le situazioni d'emergenza. Condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione, evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione degli occupanti del mezzo pesante/dei passeggeri dell'autobus, garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta in caso di aggressione. Principi di base per la compilazione del verbale di incidente. 3.6. Obiettivo: capacita' di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine dell'azienda. Condotta del conducente e immagine aziendale: importanza della qualita' della prestazione del conducente per l'impresa, pluralita' dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario. Patenti di guida C, C+E. 3.7 Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto rispetto alle altre modalita' di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attivita' connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attivita' ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attivita' ausiliare di trasporto, diverse specializzazioni (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, di merci pericolose, di animali ecc.), evoluzione del settore (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.). Patenti di guida D, D+E. 3.8 Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto delle persone rispetto ad altre modalita' di trasporto di passeggeri (ferrovia, autovetture private), diverse attivita' connesse all'autotrasporto di persone, sensibilizzazione verso la disabilita', attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone. Sezione 2 - Formazione ed esami per la qualificazione iniziale obbligatoria di cui all'articolo 19, comma 2 La qualificazione iniziale deve comprendere l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco previsto alla sezione 1. La durata di tale qualificazione iniziale dev'essere di 280 ore. L'aspirante conducente deve effettuare almeno venti ore di guida individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi almeno i criteri dei veicoli d'esame stabiliti dalla direttiva 2006/126/CE. Durante la guida individuale, l'aspirante conducente e' assistito da un istruttore alle dipendenze di un'autoscuola, un centro di istruzione automobilistica o di un ente di formazione autorizzati. Ogni aspirante conducente puo' effettuare al massimo 8 delle 20 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure con un simulatore di alta qualita', affinche' sia possibile valutare l'apprendimento di una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'alternarsi del giorno e della notte, nonche' la capacita' di ottimizzare il consumo di carburante. Parte della formazione puo' essere fornita da uno dei soggetti autorizzati, tramite strumenti TIC, come l'e-learning, garantendo, nel contempo, che siano mantenute la qualita' elevata e l'efficacia della formazione e selezionando le materie in cui e' possibile utilizzare nel modo piu' efficace gli strumenti TIC, secondo criteri individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel medesimo decreto sono previsti i criteri per riconoscere come parte della qualificazione iniziale le attivita' di formazione specifiche prescritte da altre normative dell'Unione. Fra di esse rientrano, ma non in via esclusiva, le attivita' di formazione prescritte dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto di merci pericolose, quelle riguardanti la sensibilizzazione verso la disabilita' di cui al regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e le attivita' di formazione relative al trasporto di animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio. Per i conducenti di cui all'articolo 18, comma 4, la durata della qualificazione iniziale e' di 70 ore, di cui 5 ore di guida individuale. A formazione conclusa, il conducente dovra' sostenere un esame scritto, che comporta almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1. Sezione 2-bis Formazione ed esami per la qualificazione iniziale obbligatoria accelerata di cui all'articolo 19, comma 2-bis Il corso di formazione iniziale accelerato deve comprendere l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco di cui alla sezione 1. La durata di tale qualificazione iniziale accelerata deve essere di 140 ore. L'aspirante conducente deve effettuare almeno dieci ore di guida individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi almeno i criteri dei veicoli d'esame stabiliti dalla direttiva 2006/126/CE. Durante la guida individuale, l'aspirante conducente e' assistito da un istruttore alle dipendenze di un'autoscuola, un centro di istruzione automobilistica o di un ente di formazione autorizzati. Ogni aspirante conducente puo' effettuare al massimo 4 delle 10 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure con un simulatore di alta qualita', affinche' sia possibile valutare l'apprendimento di una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'alternarsi del giorno e della notte, nonche' la capacita' di ottimizzare il consumo di carburante. Parte della formazione puo' essere fornita da uno dei soggetti autorizzati, tramite strumenti TIC, come l'e-learning, garantendo nel contempo che siano mantenute la qualita' elevata e l'efficacia della formazione e selezionando le materie in cui e' possibile utilizzare nel modo piu' efficace gli strumenti TIC, secondo criteri individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel medesimo decreto sono previsti i criteri per riconoscere come parte della qualificazione iniziale le attivita' di formazione specifiche prescritte da altre normative dell'Unione. Fra di esse rientrano, ma non in via esclusiva, le attivita' di formazione prescritte dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto di merci pericolose, quelle riguardanti la sensibilizzazione verso la disabilita' di cui al regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e le attivita' di formazione relative al trasporto di animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio. Per i conducenti di cui all'articolo 18, comma 3, la durata della qualificazione iniziale accelerata e' di 35 ore, di cui 2 ore e mezza di guida individuale. A formazione conclusa, il conducente deve sostenere un esame scritto che comporta almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1. Sezione 3 OBBLIGO DI FORMAZIONE PERIODICA I corsi obbligatori di formazione periodica devono essere organizzati da un soggetto autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La durata prescritta per tali corsi e' di 35 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore che possono essere suddivisi nell'arco di due giorni consecutivi. I corsi sono suddivisi in cinque moduli di sette ore ciascuno e, nell'ambito di ogni modulo, sono consentite due ore di lezione con sistema e-learning, secondo procedure individuate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riferimento all'affidabile identificazione del discente e ad adeguati mezzi di controllo. Il programma del corso di formazione periodica integrale consta di 35 ore di lezioni teoriche e pratiche, suddivise in moduli di 7 ore ciascuno. Si articola in una parte comune di cui alla lettera a) ed una parte specialistica dedicata alla formazione periodica per il trasporto di cose ovvero di persone, di cui rispettivamente alle lettere b) e c): a) la parte comune del programma, per titolari di carta di qualificazione per il trasporto di persone o di cose, e' la seguente: a.1) conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida; a.2) conoscenza delle norme che regolamentano la circolazione stradale e responsabilita' del conducente; a.3) conoscenza dei rischi alla salute derivanti dallo svolgimento dell'attivita' professionale e benessere psicofisico dei conducenti; b) la parte specialistica del programma, per i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose e' la seguente: b.1) carico e scarico delle merci e compiti del conducente, specificita' dei trasporti nazionali ed internazionali di cose; b.2) disposizioni normative ed amministrative sul trasporto di cose; documentazioni per il trasporto di cose; c) la parte specialistica di programma, per i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone e' la seguente: c.1) compiti del conducente nei confronti dell'azienda e dei passeggeri, formazione in materia di sensibilizzazione alla disabilita' sulla base degli argomenti previsti dall'allegato II, lettera a), del regolamento (UE) n. 181/2011; specificita' dei trasporti nazionali ed internazionali di persone; c.2) disposizioni normative ed amministrative sul trasporto di cose; documentazioni per il trasporto di persone. Con il predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono previsti i criteri per riconoscere come parte della qualificazione iniziale le attivita' di formazione specifiche gia' svolte prescritte da altre normative dell'Unione come equivalenti al massimo a uno dei periodi di sette ore stabiliti. Fra di esse rientrano, ma non in via esclusiva, le attivita' di formazione prescritte dalla direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto di merci pericolose, le attivita' di formazione riguardanti il trasporto di animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 e, per il trasporto delle persone, le attivita' di formazione riguardanti la sensibilizzazione verso la disabilita' di cui al regolamento (UE) n. 181/2011. Sezione 4 - Autorizzazione della qualificazione iniziale e della formazione periodica 1. I corsi per la qualificazione iniziale e della formazione periodica sono tenuti esclusivamente da: a) dalle autoscuole di cui all'articolo 335, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero dai consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida; b) da soggetti autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri sulla base dei criteri individuati con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 2. L'autorizzazione degli enti di cui al punto b), e' concessa solo su richiesta scritta sulla base dei criteri individuati con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che terra' conto di quanto previsto alla sezione 5 dell'allegato I alla direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.». - Si riporta il testo dell'allegato II del citato decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come modificato dal presente decreto: «Allegato II (previsto dall'articolo 22, comma 3-bis) REQUISITI RELATIVI AL MODELLO DELL'UNIONE EUROPEA DI CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE 1. Le caratteristiche fisiche della carta sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1. I metodi per la verifica delle caratteristiche fisiche della carta destinate a garantire la loro conformita' alle norme internazionali sono conformi alla norma ISO 10373. 2. La carta si compone di due facciate: La facciata 1 contiene: a) la dicitura «carta di qualificazione del conducente» stampata in caratteri di grandi dimensioni; b) la menzione «Repubblica italiana»; c) la sigla distintiva dell'Italia: «I», stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle; d) le informazioni specifiche della carta, numerate come segue: 1. cognome del titolare; 2. nome del titolare; 3. data e luogo di nascita del titolare; 4.a) data di rilascio; b) data di scadenza; c) designazione dell'autorita' che rilascia la carta (puo' essere stampata sulla facciata 2); d) numero diverso da quello della patente di guida per scopi amministrativi (menzione facoltativa); 5. a) numero della patente; b) numero di serie; 6. fotografia del titolare; 7. firma del titolare; 8. luogo di residenza o indirizzo postale del titolare (menzione facoltativa); 9. categorie di veicoli per le quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica; e) la dicitura "modello dell'Unione europea" e la dicitura "carta di qualificazione del conducente" nelle altre lingue ufficiali dell'Unione, stampate in blu in modo da costituire lo sfondo della carta: tarjeta de cualificacion del conductor карта за квалификация на водача Osvědčeni' profesni' způsobilosti řidiče chaufføruddannelsesbevis Fahrerqualifizierungsnachweis juhi ametipädevuse kaart δελτίο επιμόρφωσης οδηγού driver qualification card carte de qualification de conducteur carta cailiochta tiomana kvalifikacijska kartica vozača carta di qualificazione del conducente vadītāja kvalifikācijas apliecība vairuotojo kvalifikacinė kortelė gepjarművezetői kepesitesi igazolvany karta ta' kwalifikazzjoni tas-sewwieq kwalificatiekaart bestuurder karta kwalifikacji kierowcy carta de qualificação do motorista Cartela de pregătire profesională a conducătorului auto preukaz o kvalifikacii vodiča kartica o usposobljenosti voznika kuljettajan ammattipätevyyskortti yrkeskompetensbevis för förare La facciata 2 contiene: a) le categorie di veicoli per le quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica; 10. il codice armonizzato dell'Unione, "95", di cui all'allegato I della direttiva 2006/126/CE; 11. uno spazio riservato allo Stato membro che rilascia la carta per eventuali indicazioni indispensabili alla gestione della stessa o relative alla sicurezza stradale (menzione facoltativa). Qualora la menzione rientrasse in una rubrica definita nel presente allegato, dovra' essere preceduta dal numero della rubrica corrispondente; b) una spiegazione delle rubriche numerate che si trovano sulle facciate 1 e 2 della carta [almeno delle rubriche 1, 2, 3, 4a), 4b), 4c), 5a), 5b) e 10]. 3. Sicurezza, compresa la protezione dei dati. I diversi elementi costitutivi della carta sono volti ad evitare qualsiasi falsificazione o manipolazione e a rilevare qualsiasi tentativo in tal senso. Il livello di sicurezza della carta e' comparabile a quello della patente di guida. 4. Disposizioni particolari. Previa consultazione della commissione, gli e' possibile aggiungere colori o marcature come il codice a barre, simboli nazionali e elementi di sicurezza, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato. Nel quadro del reciproco riconoscimento delle carte, il codice a barre non puo' contenere informazioni diverse da quelle che gia' figurano in modo leggibile sulla carta di qualificazione del conducente, o che sono indispensabili per la procedura di rilascio della stessa.». |
| Art. 9
Rete dell'Unione europea delle patenti di guida
1. Dopo l'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e' inserito il seguente: «Art. 116-bis (Rete dell'Unione europea delle patenti di guida). - 1. Lo scambio di informazioni con gli altri Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, relative al rilascio, alla conversione, ai duplicati, ai rinnovi di validita' e alle revoche delle patenti avviene mediante la rete dell'Unione europea delle patenti di guida, di seguito "rete". 2. La rete puo' essere utilizzata anche per lo scambio di informazioni per finalita' di controllo previste dalla legislazione dell'Unione. 3. L'accesso alla rete e' protetto. Lo scambio di informazioni sulla rete dell'Unione europea si conforma alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e l'accesso alla stessa e' consentita esclusivamente alle autorita' competenti responsabili per il rilascio, la gestione ed il controllo e delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti professionali.». |
| Art. 10
Disposizioni transitorie
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiorna le procedure informatiche per la comunicazione di avvio dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, per il controllo delle presenze degli allievi ai corsi stessi, per la gestione delle lezioni svolte tramite e-learning, per gli attestati di fine corso, per la connessione con la rete dell'Unione europea delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti. |
| Art. 11
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 giugno 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Amendola, Ministro per gli affari europei
De Micheli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Bonafede, Ministro della giustizia
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze
Dadone, Ministro per la pubblica amministrazione
Patuanelli, Ministro dello sviluppo economico
Catalfo, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Bonafede |
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