Gazzetta n. 147 del 11 giugno 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 6 marzo 2020
Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all'attuazione del «Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia».



IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTRO PER IL SUD
E LA COESIONE TERRITORIALE

e

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regolamento della Commissione n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193/2015);
Visto l'art. 26 del regolamento (UE) n. 702/2014 che definisce le condizioni per gli aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 che definisce, tra l'altro, le condizioni per gli aiuti destinati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge ed il regolamento di contabilita' generale dello Stato attualmente vigenti;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del registro nazionale degli aiuti di Stato;
Visto l'art. 1, commi 126 e 499 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Visto l'art. 1, commi 657 e 660 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 23 dicembre 2013, n. 16059 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonche' ai metodi ad essi attinenti»;
Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115, reso dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, recante «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto»;
Visto, in particolare, l'art. 8-quater della legge 21 maggio 2019, n. 44, di conversione del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, rubricato «Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia», con il quale e' istituito un fondo per la sua realizzazione con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
Vista la legge n. 160 del 27 dicembre 2019, art. 1, comma 523, con cui si prevede che gli interventi compensativi di cui al Fondo di solidarieta' nazionale, se attivati a fronte di eventi i cui effetti non sono limitati ad una sola annualita', possono essere concessi per un periodo non superiore a tre anni;
Visto il decreto ministeriale del 14 febbraio 2019, n. 1785, con il quale e' stato approvato il «Piano di intervento per il rilancio del settore agricolo e agroalimentare nei territori colpiti da Xylella», finalizzato alla realizzazione di una serie di interventi per il rilancio del settore agricolo ed agroalimentare, in particolare della filiera olivicola, nei territori interessati dalla diffusione della Xylella fastidiosa;
Visto il decreto 22 luglio 2019, n. 7775 reso dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, recante i criteri le modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 499 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Distretti del cibo);
Considerato che il piano approvato con il citato decreto ministeriale n. 1785/2019, definito dopo ampia concertazione con i rappresentanti del partenariato istituzionale, economico e sociale, prevede tutte le misure necessarie al rilancio delle attivita' economiche e produttive connesse alla coltivazione dell'olivo nella Regione Puglia e che, come tali, almeno nella fase di avvio dei relativi interventi, possono essere integralmente riprese e confermate ai fini della definizione del «Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia», di cui all'art. 8-quater della legge 21 maggio 2019, n. 44, e che in questa sede si intende riconfermare;
Considerato altresi' necessario prevedere una ripartizione indicativa delle risorse disponibili tra le misure dal piano approvato con il citato decreto ministeriale n. 1785/2019 e stabilire la necessaria flessibilita' finanziaria tra le stesse, in modo da garantirne il piu' efficace utilizzo;
Considerati i cambiamenti subiti negli ultimi anni dalla filiera olivicola e dal territorio della Regione Puglia interessato dalla diffusione della Xylella fastidiosa, dal punto di vista economico, sociale ed ambientale;
Considerato che dalle riunioni del 19 settembre 2019 e 8 gennaio 2020, a cui hanno partecipato i principali rappresentanti delle forze economiche e sociali del settore olivicolo, e' emersa l'esigenza di attribuire priorita' alle misure di intervento volte al ripristino della potenzialita' produttiva del territorio interessato ed al risarcimento dei danni subiti dalle aziende agricole e dai frantoi oleari nelle zone colpite dalla Xylella fastidiosa;
Considerato che con la delibera del 28 novembre 2018, n. 69, il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha approvato il «Piano di emergenza per il contenimento dalla Xylella fastidiosa» ad integrazione del piano operativo «Agricoltura» sostenuto dal Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, nel cui contesto e' prevista l'assegnazione di 30 milioni di euro in favore della Regione Puglia, di cui 29 milioni di euro destinati alla misura ripristino del potenziale produttivo danneggiato a seguito dell'emergenza Xylella e un milione di euro al rafforzamento del monitoraggio;
Tenuto conto, quindi, che in favore delle azioni di ripristino della potenzialita' produttiva si e' gia' intervenuti attraverso il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Puglia, in particolare attraverso la misura 5, riservata alle imprese agricole e la cui dotazione e' stata integrata a seguito della sopra citata delibera n. 69/2018;
Considerata l'urgenza di completare gli interventi volti al ripristino della potenzialita' produttiva e al sostegno della ripresa economica, prevedendo appropriate azioni volte all'accelerazione delle operazioni di espianto degli olivi nella zona infetta, al reimpianto di olivi con cultivar resistenti al batterio Xylella fastidiosa, al risarcimento dei danni subiti dalle imprese agricole e dai frantoi oleari presenti sul territorio interessato dalla diffusione della Xylella fastidiosa nella Regione Puglia, che rappresentano le figure economiche tra le piu' colpite dalla diffusione del batterio e su cui e' necessario concentrare l'attenzione per la ricostruzione del tessuto economico e produttivo;
Considerato opportuno estendere il periodo di applicazione delle misure previste dal Fondo di solidarieta' nazionale, di cui alla legge n. 160 del 27 dicembre 2019, art. 1, comma 523, alle sole aziende agricole che si impegnano a proseguire l'attivita' agricola impiantando colture arboree;
Ritenuto, quindi, necessario attivare specifici incentivi finalizzati al rimborso dei costi di espianto e al sostegno delle operazioni di reimpianto anche in favore dei soggetti che non possono accedere alla Misura 5.2 del Programma di sviluppo rurale della Regione Puglia;
Ritenuto inoltre opportuno prevedere un indennizzo in favore dei frantoi oleari che hanno subito una significativa decurtazione della produzione rispetto ad un periodo di riferimento antecedente alla manifestazione dei sintomi da Xylella fastidiosa di almeno tre anni, ai fini della quantificazione del danno subito in termini di mancata produzione;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 29 gennaio 2020;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce le misure di intervento da sostenere ai fini dell'attuazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, di seguito «Piano», previsto dall'art. 8-quater del decreto-legge 27 del 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.
 
Allegato I

Determinazione aiuto concedibile, quantificato in base alla diminuzione del quantitativo di olive molite nella campagna di commercializzazione 2018-2019, rispetto al valore medio calcolato nel biennio 2012-2013, tenuto conto della capacita' lavorativa del beneficiario.

A. Costo molitura: 8-10 euro quintale.
B. Costo manodopera e materiali di consumo (spese non sostenute): 50% di A.
C. Valore mancato reddito: 50% di A (4,5 euro al quintale).
Fasce di contributo:
1. Per valori di «C» fino a 50 mila euro, 80%
2. Per valori di «C» fino a 100 mila euro (80% sui primi 50 mila, 75% sull'eccedenza)
3. Per valori di «C» fino a 150 mila euro (come punto 2, piu' 70% sull'eccedenza)
4. Per valori di «C» fino a 200 mila euro (come punto 3, piu' 65% sull'eccedenza)
5. Per valori di «C» superiori a 200 mila euro (come punto 4, piu' 60% sull'eccedenza)
 
Art. 2

Misure previste e risorse disponibili

1. Il piano reca una dotazione finanziaria di 300 milioni di euro, di cui 150 milioni di euro nell'anno 2020 e 150 milioni di euro nell'anno 2021.
2. In prima applicazione, le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite tra le misure del piano e distinte per annualita', come segue:

Parte di provvedimento in formato grafico

3. Le risorse stanziate per ciascuna misura, di cui al precedente comma 2 e ai successivi articoli, possono essere rimodulate, valutate le diverse esigenze relative all'attuazione del Piano, con successivi decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere del comitato di sorveglianza di cui al successivo art. 22, nel caso in cui le richieste di contributo per ciascuna delle misure differiscano dalle corrispondenti disponibilita' finanziarie o comunque sulla base del reale fabbisogno e della capacita' di spesa.
 
Art. 3

Contrasto al vettore ed eliminazione delle fonti di inoculo

1. Al fine di potenziare ed uniformare le azioni di contrasto ai vettori responsabili della diffusione della Xylella fastidiosa nelle zone delimitate della Regione Puglia ove tali interventi sono prioritari, nonche' ridurre le fonti di inoculo, e' concesso un contributo forfettario per le operazioni attuate su conforme indicazione del Servizio fitosanitario regionale.
2. I criteri e le modalita' per la concessione dei contributi sono stabiliti con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta non vincolante regionale, previo parere del comitato di sorveglianza di cui al successivo art. 22. La Regione Puglia mette in atto ogni iniziativa volta ad assicurare la necessaria demarcazione, con interventi analoghi finanziati attraverso altri strumenti di intervento.
3. All'attuazione della presente misura, in prima applicazione sono destinati 5 milioni di euro.
4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi in conformita' all'art. 26, comma 7 del regolamento (UE) n. 702/2014.
 
Art. 4
Rimozione piante disseccate a seguito della Xylella nella zona
infetta

1. Al fine di favorire il ripristino del potenziale produttivo danneggiato dalla diffusione della Xylella fastidiosa nella zona infetta della Regione Puglia, e' concesso un contributo per le operazioni di espianto degli alberi di olivo non piu' produttivi e relativa rimozione del materiale legnoso sotto forma di aiuto forfettario, quantificato in ragione della superficie, del numero e dell'eta' degli alberi, al netto del ricavo della vendita del legname.
2. I criteri e le modalita' per la concessione dei contributi sono stabiliti con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta non vincolante regionale, previo parere del comitato di sorveglianza di cui al successivo art. 22. La Regione Puglia mette in atto ogni iniziativa volta ad assicurare la necessaria demarcazione, con interventi analoghi finanziati attraverso altri strumenti di intervento.
3. All'attuazione della presente misura, in prima applicazione, sono destinati 20 milioni di euro.
 
Art. 5

Beneficiari del contributo

1. Possono accedere al contributo di cui all'art. 4 i proprietari, detentori o possessori di terreni olivetati anche non imprenditori agricoli che, a seguito della diffusione della Xylella fastidiosa nella zona infetta della Regione Puglia, hanno subito una riduzione delle piante produttive pari o superiore al 65% di quella realizzata nel biennio 2012-2013.
2. Le operazioni di espianto di cui al precedente art. 4, nel caso delle PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, sono effettuate in conformita' all'art. 26, comma 8 del regolamento UE n. 702/2014.
 
Art. 6

Reimpianto olivi zona infetta

1. Nelle aree infette da Xylella, con esclusione delle zone in cui si applicano le misure di contenimento, nelle quali si procede al reimpianto di olivi, si utilizzano cultivar di olivo resistenti, quali il Leccino, la Fs-17, o altre cultivar che dovessero rivelarsi resistenti o tolleranti all'organismo specificato, sulla base di apposita certificazione del Comitato fitosanitario nazionale.
2. A fronte delle operazioni di reimpianto di alberi di olivo di cui al precedente comma, possono essere concessi contributi in base agli stessi criteri determinati dalla Regione Puglia ai fini dell'accesso alla Misura 5.2. del Programma di sviluppo rurale 2014-2020.
3. Possono beneficiare del contributo di cui al presente articolo i proprietari, detentori o possessori di terreni precedentemente olivetati anche non imprenditori agricoli situati nella zona infetta.
4. Il contributo concedibile per la realizzazione degli investimenti di cui al presente articolo e' cosi' determinato:
a) ai beneficiari imprenditori agricoli, cui e' attribuita priorita' nella concessione dei contributi previsti, si applicano le condizioni stabilite dalla Regione Puglia ai fini dell'accesso alla Misura 5.2. del Programma di sviluppo rurale 2014-2020;
b) ai beneficiari che non svolgono attivita' economica, il contributo concedibile non puo' superare:
il 100% dei costi determinati ai sensi del precedente comma 2, per reimpianti di superfici con estensione fino ad un ettaro;
l'80% dei costi determinati ai sensi del precedente comma 2, per reimpianti di superfici con estensione fino a 5 ettari;
il 50% dei costi determinati ai sensi del precedente comma 2, per reimpianti di superfici con estensione superiori a 5 ettari;
c) e' attribuita priorita' alle operazioni di reimpianto di olivi che prevedono l'utilizzazione di materiale vivaistico certificato virus esente.
5. Le procedure di accesso, i criteri di erogazione del contributo di cui al presente articolo, le disponibilita' finanziarie da destinare ai beneficiari di cui ai precedenti punti a) e b) e ogni iniziativa volta ad assicurare la necessaria demarcazione con interventi analoghi finanziati attraverso altri strumenti di intervento sono determinate dalla Regione Puglia con provvedimento regionale previo parere del comitato di sorveglianza di cui al successivo art. 22.
6. All'attuazione della presente misura, in prima applicazione, sono destinati 40 milioni di euro.
7. Gli aiuti di cui al presente articolo, nel caso delle PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, sono concessi in conformita' all'art. 14, comma 3, lettera e) del regolamento (UE) n. 702/2014.
 
Art. 7

Riconversione verso altre colture

1. Nelle aree infette da Xylella, con esclusione delle zone in cui si applicano le misure di contenimento, nelle quali si intende realizzare investimenti finalizzati alla riconversione produttiva, possono essere concessi contributi in base a criteri determinati dalla Regione Puglia.
2. Possono beneficiare del contributo di cui al presente articolo gli imprenditori agricoli situati nella zona infetta, proprietari, detentori o possessori di terreni olivetati.
3. I criteri e le modalita' per la concessione dei contributi sono stabiliti con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta non vincolante regionale, previo parere del comitato di sorveglianza di cui al successivo art. 22. La Regione Puglia mette in atto ogni iniziativa volta ad assicurare la necessaria demarcazione, con interventi analoghi finanziati attraverso altri strumenti di intervento.
4. All'attuazione della presente misura, in prima applicazione, sono destinati 25 milioni di euro.
5. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi, alle PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, in conformita' all'art. 14, comma 3, lettera e) del regolamento (UE) n. 702/2014.
 
Art. 8

Salvaguardia olivi secolari o monumentali

1. Al fine di prevenire la diffusione della Xylella fastidiosa e salvaguardare il patrimonio olivicolo a carattere monumentale e storico pugliese, puo' essere concesso un contributo in favore dei proprietari, detentori o possessori di terreni in cui ricadono olivi monumentali censiti, che si impegnano ad attuare gli interventi necessari a bloccare l'avanzata della fitopatia.
2. Gli interventi finanziabili sono definiti dalla Regione Puglia e possono prevedere: interventi anche sperimentali di innesto e sovra innesto realizzati con cultivar di olivo resistenti, quali il Leccino, la Fs-17, o altre cultivar che dovessero rivelarsi resistenti o tolleranti all'organismo specificato, sulla base di apposita certificazione del Comitato fitosanitario nazionale, ogni ulteriore intervento, anche di carattere formativo, avente le medesime finalita' autorizzato dalla Regione Puglia.
3. I criteri e le modalita' per la concessione dei contributi sono stabiliti con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta non vincolante regionale, previo parere del comitato di sorveglianza di cui al successivo art. 22. La Regione Puglia mette in atto ogni iniziativa volta ad assicurare la necessaria demarcazione, con interventi analoghi finanziati attraverso altri strumenti di intervento. Nella definizione dei criteri di cui al presente comma, la regione attribuisce priorita' alle azioni volte alla formazione e al trasferimento delle conoscenze.
4. All'attuazione della presente misura, in prima applicazione, sono destinati 5 milioni di euro.
5. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi, alle PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, in conformita' all'art. 14, comma 3, lettera e) del regolamento (UE) n. 702/2014.
 
Art. 9

Sostegno al reddito: interventi compensativi
in favore delle imprese agricole

1. In favore delle imprese agricole che hanno subito danni superiori al 30% della Produzione lorda vendibile (PLV) a seguito della diffusione della Xylella fastidiosa nei territori delimitati della Regione Puglia, possono essere concessi interventi compensativi ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti e alle condizioni stabilite dalle relative disposizioni attuative adottate a livello regionale.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, in prima applicazione, sono stanziati 120 milioni di euro.
3. La Regione Puglia procede alla delimitazione dell'area interessata, alla quantificazione dei danni subiti dalle imprese agricole interessate dalla diffusione del batterio nei termini indicati dall'art. 1, comma 523, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38».
4. Il contributo di cui al presente articolo e' limitato ad una sola annata agraria ad eccezione delle imprese che si impegnano a proseguire l'attivita' agricola attraverso coltivazioni arboree, alle condizioni stabilite dal decreto di cui al successivo comma 5, nei confronti delle quali il contributo puo' essere assicurato per un periodo non superiore a tre anni, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 523.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabiliti i criteri, le priorita' e le procedure di attuazione della legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 523, ai fini della concessione del contributo compensativo del Fondo di solidarieta' nazionale fino ad un massimo di tre esercizi.
 
Art. 10

Interventi compensativi in favore dei frantoi oleari

1. In favore dei «frantoi oleari», comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nell'area infetta da Xylella che, a causa della diffusione della Xylella fastidiosa, hanno ridotto o interrotto l'attivita' molitoria e hanno subito un decremento della produzione di olive nella campagna di commercializzazione 2018-2019 o in quelle precedenti nel caso di chiusura dell'attivita' riconducibile alla Xylella, rispetto al quantitativo medio del biennio 2012-2013, e' concesso un contributo dell'importo massimo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» come «impresa unica».
2. Al finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo sono destinati 35 milioni di euro, che vengono trasferiti ad Agea, la quale procede all'istruttoria delle domande di aiuto in base al successivo art. 11.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere del comitato di sorveglianza di cui al successivo art. 22, nel rispetto dell'importo massimo per beneficiario pari a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari e della disponibilita' finanziaria di cui al comma 2, l'intervento previsto al precedente comma 1 puo' essere riproposto prendendo a riferimento il decremento della produzione di olive nelle campagne di commercializzazione 2019-2020 e 2020-2021 rispetto al quantitativo medio del biennio 2012-2013.
 
Art. 11

Criteri e entita' dell'aiuto

1. L'aiuto spettante a ciascun beneficiario e' condizionato al verificarsi di un decremento della produzione di olive nell'ultima campagna di commercializzazione 2018-2019 rispetto al quantitativo medio del biennio 2012-2013, risultante dai dati del registro tenuto dagli operatori in attuazione dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 16059. Per le imprese agricole, i quantitativi sono riferiti alla trasformazione delle olive non provenienti dalla propria azienda, come risultanti dal registro.
2. L'aiuto e' determinato in base alla diminuzione del quantitativo di olive molite nella campagna di commercializzazione 2018-2019, rispetto al valore medio calcolato nel biennio 2012-2013, tenuto conto della capacita' lavorativa del beneficiario, sulla base del metodo di calcolo riportato in allegato I.
3. Nel caso i frantoi operino principalmente nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, si applica quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
 
Art. 12

Procedura di richiesta dell'aiuto

1. La domanda di riconoscimento dell'aiuto, precompilata sulla base dei dati risultanti dal registro, e' presentata ad Agea, secondo le modalita' definite da quest'ultima entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Alla domanda sono accluse:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione alla Camera di commercio sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) copia integrale di un documento di riconoscimento in corso di validita' del rappresentante legale.
 
Art. 13

Istruttoria delle domande di aiuto e controlli

1. Le domande sono presentate ad Agea, che procede all'istruttoria delle stesse ed effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale in regime «de minimis» avvalendosi del supporto del registro nazionale aiuti.
2. Agea, verificate la completezza delle informazioni e la relativa conformita' ai requisiti di ammissibilita', nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili di cui all'art. 3, determina l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun beneficiario.
3. In caso di esito positivo dell'istruttoria, Agea registra l'importo del contributo individuale concesso a ciascun beneficiario nel registro nazionale aiuti e comunica allo stesso il riconoscimento dell'aiuto indicando l'importo effettivamente spettante.
4. Completata con esito positivo la fase di cui al precedente comma 3, Agea provvede alla liquidazione di un anticipo pari al 65% del contributo concesso.
5. Il saldo del contributo e' corrisposto da Agea al termine dei controlli di competenza.
 
Art. 14

Cumulabilita' aiuti «de minimis»

1. Il contributo, di cui al precedente art. 10, e' erogato ai sensi del regolamento della Commissione (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013.
2. Eventuali ulteriori aiuti «de minimis» potranno essere concessi al soggetto beneficiario, previa verifica delle relative disponibilita' finanziarie, solo dopo aver accertato che essi non determinino il superamento del massimale di cui all'art. 3, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013.
 
Art. 15

Sostegno alle imprese vivaistiche

1. Al fine di favorire l'introduzione di adeguate misure di prevenzione volte a ridurre le conseguenze legate al diffondersi della Xylella fastidiosa, possono essere concessi contributi per il sostegno di investimenti realizzati da imprese vivaistiche situate nella zona delimitata, con l'obiettivo di dotare le medesime imprese dei migliori dispositivi di protezione presenti sul mercato, in conformita' alle pertinenti norme comunitarie e nazionali in materia.
2. Gli interventi finanziabili, le procedure di accesso, l'entita' ed i criteri di erogazione del contributo di cui al presente articolo, cosi' come ogni iniziativa volta ad assicurare la necessaria demarcazione con interventi analoghi finanziati attraverso altri strumenti di intervento sono determinate dalla Regione Puglia.
3. All'attuazione della presente misura, in prima applicazione, sono destinati 5 milioni di euro.
4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi, alle PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, in conformita' all'art. 14, comma 3, lettera e) del regolamento (UE) n. 702/2014.
 
Art. 16

Contratti di filiera e di distretto

1. Nelle aree definite infette da Xylella fastidiosa sono finanziati contratti di distretto ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 22 luglio 2019, n. 7775, recante i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 499 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Distretti del cibo) e relativi provvedimenti applicativi.
2. All'attuazione della presente misura, in prima applicazione sono destinati 5 milioni di euro.
3. Tali finanziamenti sono concessi in linea con quanto gia' previsto e autorizzato con decisione della Commissione europea, aiuto di Stato SA 42821.
 
Art. 17

Diversificazione dell'economia rurale
e accorpamento fondiario

1. Al fine di accelerare il rilancio delle attivita' economiche delle aree rurali colpite dalla diffusione della Xylella fastidiosa, anche attraverso il sostegno di attivita' volte alla valorizzazione del legno d'olivo sul territorio, del paesaggio, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013, nonche' incentivare l'accorpamento fondiario nelle aree dove la frammentazione della proprieta' rappresenta un limite allo sviluppo, la dotazione dei gruppi di azione locale individuati dalla Regione Puglia nell'ambito della programmazione 2014-2020 e' incrementata di 5 milioni di euro.
2. I criteri e le modalita' per la concessione dei contributi sono stabiliti con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta non vincolante regionale, previo parere del comitato di sorveglianza di cui al successivo art. 22.
 
Art. 18

Comunicazione e informazione

1. Al fine di organizzare una modalita' di informazione ufficiale, puntuale e continuativa sulla reale portata e diffusione del fenomeno Xylella fastidiosa in Italia, previo parere del comitato di cui al successivo art. 22, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le azioni per la comunicazione del presente piano, attraverso una diffusione organica e a livello locale, nazionale e internazionale, comprendente anche l'istituzione di un portale dedicato alla divulgazione di tutte le informazioni disponibili, le modalita' operative di integrazione e scambio dati tra i vari soggetti coinvolti nella gestione dell'emergenza, le azioni di informazione da realizzare anche al di fuori del territorio nazionale.
2. Alla realizzazione della presente misura sono destinati 5 milioni di euro.
 
Art. 19

Ricerca e sperimentazione

1. Al fine di potenziare il coordinamento e la valutazione delle azioni di ricerca e sperimentazione avviate ed in corso a seguito della diffusione di Xylella fastidiosa in Italia, tenuto conto dei risultati raggiunti dai programmi di ricerca avviati e degli ulteriori fabbisogni emergenti, previo parere del comitato di cui al successivo art. 22, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le procedure di accesso e i criteri di erogazione del contributo a programmi di ricerca, nel cui contesto e' attribuita priorita' alla individuazione di altre cultivar resistenti o tolleranti, ai quali e' destinata la dotazione di 20 milioni di euro.
 
Art. 20

Potenziamento rete laboratori pubblici

1. Al fine di fronteggiare con maggiore tempestivita' le crescenti esigenze di monitoraggio, analisi e controllo necessarie a contrastare la diffusione della Xylella fastidiosa, al potenziamento della rete di laboratori pubblici sono destinati 5 milioni di euro.
2. Previo parere del comitato di cui al successivo art. 22, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le disposizioni attuative relative all'utilizzo della dotazione di cui al comma precedente.
 
Art. 21

Monitoraggio e diagnostica

1. Alle attivita' di monitoraggio finalizzate al contrasto della diffusione della Xylella fastidiosa e' destinata una dotazione di 5 milioni di euro.
2. I criteri e le modalita' per la concessione dei contributi sono stabiliti con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta regionale, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale.
 
Art. 22

Comitato di sorveglianza

1. Al fine di assicurare la puntuale attuazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, di cui all'art. 8-quater del decreto-legge del 29 marzo 2019, n. 27 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, e' istituito un comitato di sorveglianza presieduto dal rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui fanno parte un rappresentante del Ministero per il sud, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e un rappresentante della Direzione agricoltura della Regione Puglia, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Il comitato di sorveglianza si avvale di una struttura di supporto all'attuazione del piano composta dai dirigenti degli uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali coinvolti nell'attuazione delle singole misure del piano medesimo.
3. Il comitato di sorveglianza, che si riunisce con cadenza almeno semestrale, nella prima riunione approva un proprio regolamento interno, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
4. A supporto dell'attuazione del piano puo' essere attivato un servizio di assistenza tecnica, il cui costo non puo' superare l'1% dell'importo complessivo quantificato all'art. 2.
5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali puo' proporre al comitato di sorveglianza di attivare il servizio di assistenza tecnica, di cui al precedente comma 4, in favore dello stesso Ministero e della regione.
6. Al finanziamento dell'assistenza tecnica si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento a carico delle misure di cui all'art. 2, comma 2.
 
Art. 23

Tavolo di coordinamento emergenza Xylella

1. Al fine di assicurare il necessario collegamento tra le amministrazioni responsabili dell'attuazione del presente piano e le esigenze emergenti dal territorio interessato dai relativi interventi, e' istituito un Tavolo di coordinamento delle azioni da attuare a fronte dell'emergenza Xylella fastidiosa, di seguito «Tavolo di coordinamento emergenza Xylella», presieduto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali o da un suo delegato, da un rappresentante del Ministero per il sud e la coesione territoriale, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Assessorato agricoltura della Regione Puglia e da rappresentanti del partenariato economico e sociale, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Il «Tavolo di coordinamento emergenza Xylella» si riunisce su convocazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
 
Art. 24

Cumulabilita' dei contributi

1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi gli aiuti «de minimis», e con i pagamenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013:
a) riguardanti diversi costi ammissibili individuabili;
b) in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensita' di aiuto pertinente indicato agli articoli 3, 4, 6, 7, 8 e 15 del presente decreto.
 
Art. 25

Esenzione dalla notifica

1. Gli aiuti concessi in conformita' al capo III del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 702/2014.
2. Sintesi delle informazioni relative al presente decreto e' trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica dieci giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 702/2014.
3. Il regime di aiuti entra in vigore a decorrere dalla data di ricezione del numero di identificazione dell'aiuto riportato sull'avviso di ricevimento inviato dalla Commissione europea.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli degli organi competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2020
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Bellanova

Il Ministro per il sud
e la coesione territoriale
Provenzano

Il Ministro
dello sviluppo economico
Patuanelli
Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne n. 188