Gazzetta n. 149 del 13 giugno 2020 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI |
COMUNICATO |
Statuto del Movimento politico «TEAM K», iscritto nel Registro dei partiti politici il 20 maggio 2020 |
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Parte di provvedimento in formato grafico
STATUTO DEL "TEAM K"
Indice Significato, scopo, visione e obiettivo del movimento "Team K" Art. 1 Nome, sede e simbolo del movimento Art. 2 Finalita' del movimento Art. 3 Modalita' di adesione Art. 4 Diritti e doveri dei soci Art. 5 Team Sostenitori Art. 6 Rappresentanza di minoranze, principio di uguaglianza, Partecipazione online e consultazione di cittadini ed esperti Art. 7 Cessazione dell'affiliazione Art. 8 Struttura organizzativa del movimento Art. 9 Assemblea dei soci Art.10 Competenze dell'assemblea generale Art. 11 Direttivo Art. 12 Funzionamento e responsabilita' del Direttivo e dei suoi componenti Art. 13 Comitato provinciale Art. 14 Comitato consultivo Art. 15 Il Direttore generale Art. 16 Il Tesoriere Art. 17 Il Tutor Art. 18 I Revisori dei conti Art. 19 Collegio dei probiviri Art. 20 Gruppi di lavoro, gruppi di campagna elettorale e gruppi tematici Art. 21 Articolazioni territoriali Art. 22 Finanziamento Art. 23 Scioglimento volontario del movimento Art. 24 Trattamento dati personali Art. 25 Rinvio e lingua
Significato, scopo, visione ed obiettivo del movimento "Team K" "
Il movimento "TEAM K" (di seguito chiamato "movimento" o "TK") definisce il suo significato e il suo scopo sulla base dei principi guida elaborati dai membri fondatori, in continua ridefinizione grazie ai contributi degli associati. Ad esse si riferiscono anche la visione e la missione del movimento. Il movimento e' un'associazione di cittadini della nostra terra, politicamente indipendenti e interessati ad affrontare attivamente le tematiche inerenti la nostra societa'. Il movimento e' promotore di visioni concretamente realizzabili, per un Alto Adige caratterizzato dalla convivenza pacifica nel rispetto reciproco attento al bene comune. Un movimento esempio di vicinanza ai cittadini anziche' alle logiche di partito, che opera in scienza e coscienza, con buon senso ed empatia, usando un linguaggio comprensibile a tutti. Per ragioni di maggiore leggibilita', laddove in questo Statuto si utilizzano riferimenti al maschile, si intende sempre anche il relativo riferimento al femminile, e viceversa.
Art. 1
Nome, sede e simbolo del movimento
1. E' costituito un movimento denominato "TEAM K" recante l'acronimo "TK". 2. Il movimento ha la sua sede legale a Bolzano, Piazza delle Erbe 37. 3. Il movimento ha una struttura federale e si basa sul principio di uguaglianza ai sensi degli articoli 2, 49 e 51 della Costituzione italiana. 4. Il movimento fa uso del seguente simbolo: a. Un simbolo rotondo con sfondo giallo che contiene al suo interno un fumetto nel quale viene raffigurata la rappresentazione grafica dell'Alto Adige in color nero, e sotto la denominazione sempre in colore nero "TEAM", corroborata da un punto in rosso contenente la Lettera maiuscola "K" in bianco, posizionata sopra l'ultima lettera di suddetta denominazione. I simboli del movimento sono allegati a questo Statuto nell'allegato "A".
Art. 2
Finalita' del movimento
1. Il movimento si prefigge di partecipare ai processi politici decisionali pubblici a livello provinciale e di attuare una politica sociale, liberale, vicina ai cittadini, volta al rispetto dell'ambiente, orientata alla qualita' della vita e lungimirante, in cui i comuni svolgono un ruolo chiave quali unita' fondamentali democratiche; si impegna a favore dell'autonomia della Provincia e per la promozione di un suo ulteriore sviluppo, nonche' la cooperazione con i territori limitrofi con spirito europeo. 2. Il movimento e' attivo in tutto l'Alto Adige, si riconosce nei valori dell'Unione europea e intende ritagliarsi un ruolo nella vita politica dentro ed al di fuori dell'Alto Adige attraverso la partecipazione alle elezioni a tutti i livelli. 3. Il movimento si prefigge di creare una rete locale, sia attraverso proprie unita' organizzative a livello comunale e comprensoriale sia attraverso la cooperazione con le liste civiche locali ed autonome esistenti o di nuova istituzione, purche' previa delibera del Direttivo compatibili con i principi guida e le finalita' del movimento. Il Direttivo delibera sulle disposizioni strumentali alla istituzione a livello locale nonche' alla dotazione finanziaria delle rappresentanze locali. 4. Sono altresi' possibili cooperazioni e accordi con altri movimenti politici a livello provinciale e nazionale, all'interno dell'Euregio nonche' in ulteriori territori intorno alla Provincia, purche' compatibili con le visioni di fondo, i valori e i principi guida del movimento e ove a livello tematico siano in sintonia con il programma politico del movimento. 5. Le donazioni e i contributi possono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi statutari. L'attivita' del movimento e' senza scopo di lucro.
Art. 3
Modalita' di adesione
1. Possono diventare membri del movimento le persone fisiche che hanno raggiunto la maggiore eta' e che partecipano attivamente alle attivita' del partito. Ogni associato partecipa con diritto di un voto alla assemblea. L'adesione al movimento deve essere preceduta dall'ingresso dell'interessato nel team dei sostenitori ai sensi dell'art. 5 di questo Statuto. 2. L'adesione avviene con la compilazione di un apposito formulario elaborato dal Direttivo di richiesta da parte dell'interessato. In esso, il richiedente accetta i principi guida, il codice etico, lo Statuto e il programma politico del movimento e dichiara di sostenerlo. E' di competenza del Direttivo deliberare sulla ammissione. E possibile negare l'ammissione con l'indicazione dei motivi. All'atto di ammissione e' dovuta la quota associativa annuale stabilita dal Direttivo e valida per l'anno corrente. L'adesione decorre dal giorno del versamento ricevuto.
Art. 4
Diritti e doveri dei soci
1. Gli associati hanno il diritto ed il dovere di partecipare alla definizione generale delle linee guida politiche e alla elaborazione di proposte e di partecipare ai dibattiti e alle iniziative politiche. Loro hanno il diritto e il dovere di promuovere gli interessi del movimento nel limite delle proprie possibilita' e di desistere da ogni comportamento attivo o passivo che potrebbe recare un danno alla reputazione, allo scopo ed alle finalita' del movimento. 2. Gli associati non possono fare parte di una altra organizzazione politica, eccezioni fatte per le liste civiche di cui a norma dell'art. 2, terzo comma di questo Statuto, dei movimenti con i quali sono stati stipulati degli accordi o cooperazione di cui a norma dell'articolo 12, terzo comma, lettera c ovvero art. 13, terzo comma, lettera a di questo Statuto, nonche' generalmente di tutte quelle altre organizzazioni di qualunque tipo che siano in contrasto con gli obiettivi del movimento. L'eventuale adesione ad altri partiti o formazioni partecipanti a degli appuntamenti elettorali deve essere notificata al Direttivo entro e non oltre 15 giorni da avvenuta adesione. Il Direttivo delibera a maggioranza semplice sull'eventuale permanenza dell'associato nel movimento. Nell'eventualita' di omessa notifica, il Direttivo procedera' all'esclusione dell'associato dal movimento. 3. Nello svolgimento dell'attivita', gli associati devono orientarsi ai principi guida ed al codice etico sia all'interno del movimento che all'esterno, e seguire in linea generale la cultura ispiratrice del movimento, rispettando le finalita' e norme statutarie, e attenersi alle deliberazioni degli organi del movimento. Le dichiarazioni politiche a nome del movimento devono essere conformi con i programmi elettorali e il programma politico del movimento e sono in linea di principio da concordarsi con il Direttivo. I rappresentanti eletti possono esprimersi sul proprio lavoro politico nei rispettivi organi, ma e necessario un coordinamento con il Direttivo per i temi non espressamente previsti dai principi guida e neppure dai programmi elettori o del programma politico del movimento. Le dichiarazioni politiche non concordate con il Direttivo sono da palesare come espressione di opinioni personali. 4. Gli associati possono esercitare il diritto di voto attivo e passivo negli organi a tutti i livelli organizzativi del movimento e possono ricorrere al Collegio dei Probiviri in osservazione delle regole di questo Statuto. Possono candidarsi ai vari livelli in conformita' con le disposizioni delle leggi elettorali vigenti. Le scadenze, i criteri e le modalita' organizzative per la presentazione delle liste delle candidature sono disciplinate dal Direttivo. La candidatura puo' essere subordinata al possesso della cittadinanza europea o italiana, nonche' della residenza anagrafica in Alto Adige, indipendentemente dalle disposizioni di legge, dalla disponibilita' di posti nella lista e dalla idoneita' del candidato. L'appartenenza al movimento o una delibera del direttivo del movimento sono prerequisiti per una candidatura a qualsiasi livello. 5. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, che diventa esigibile entro 15 giorni dalla avvenuta adesione e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno. Gli associati sono tenuti a pagare puntualmente le quote associative. Il mancato pagamento sospende il diritto di voto. Gli eletti che percepiscono un emolumento di mandato (Parlamento europeo, Senato o Camera dei Deputati, Consiglio provinciale, membri di giunta comunale o della comunita' comprensoriale) devono versare, oltre alla quota associativa annuale, un contributo finanziario il cui importo viene definito dal Direttivo. 6. Gli associati vengono informati almeno una volta all'anno nel corso della assemblea dei soci dal Direttivo sulle attivita' svolte, le delibere adottate nonche' la gestione finanziaria. Agli associati spetta, su richiesta scritta, l'accesso alle delibere adottate da ogni organo del movimento. Il Direttivo puo' negare l'accesso in casi giustificati. 7. Un decimo dei membri puo' richiedere per iscritto al Direttivo la convocazione di un'assemblea generale, allegando contestualmente l'ordine del giorno.
Art. 5
Team Sostenitori
1. Le persone che intendono unirsi al movimento come sostenitori: • hanno raggiunto l'eta' minima di 16 anni, sono incensurate e non fanno parte di nessuna altra organizzazione politica, eccezioni fatte per le liste civiche di cui a norma dell'art. 1, terzo comma di questo Statuto e di movimenti politici con cui esistano degli accordi e cooperazioni ai sensi dell'art. 12, primo comma, lettera c nonche' dell'art. 13, terzo comma, lettera a di questo Statuto; • non devono fare parte di nessuna altra organizzazione di qualsiasi tipo le cui finalita' siano in contrasto con le finalita' del movimento. 2. Le persone che intendono sostenere finanziariamente o in qualita' di testimonial le attivita' del movimento ai sensi dell'art. 22, primo comma, lettera c, possono unirsi al team di sostenitori. 3. L'adesione al team di sostenitori non implica l'adesione quale associato del movimento Team K. Tuttavia, i sostenitori possono essere invitati dal Direttivo all'assemblea generale senza diritto di voto. 4. La compatibilita' dei sostenitori con gli scopi e le finalita' del movimento conformemente ai principi guida, allo statuto, al codice etico e al programma politico e' verificata dal Direttivo o da un gruppo di lavoro da esso nominato. In caso di incompatibilita', il Direttivo puo' deliberare l'esclusione di sostenitori.
Art. 6
Rappresentanza di minoranze, principio di uguaglianza, Partecipazione online e consultazione di cittadini ed esperti
1. Il movimento si impegna ad eliminare tutti gli ostacoli alla partecipazione politica paritetica dei sessi. A questo proposito, il movimento mira alla composizione paritetica dei suoi organi collegiali con uomini e donne. 2. Il movimento mette a disposizione i mezzi finanziari per promuovere la partecipazione delle donne al movimento. 3. Il movimento promuove la rappresentanza delle minoranze interne allo scopo di dare un orientamento politico maggioritario al movimento, garantendo a dette minoranze una adeguata rappresentanza negli organi collegiali, ad eccezione della composizione del Direttivo. 4. Per promuovere la partecipazione all'attivita' politica degli associati del movimento si prevedono delle forme di partecipazione ai processi decisionali via internet o intranet. Per la disciplina piu' in dettaglio e' possibile rinviare ad un eventuale regolamento interno da deliberarsi dal Direttivo. 5. Per garantire la piu' ampia partecipazione possibile alla vita politica e per integrare i preziosi contributi tecnici di esperti, si possono istituire forum politici aperti o ricorrere a forum gia' esistenti. La partecipazione a tali forum (online, nelle riunioni di lavoro o nei corrispondenti formati di eventi) non e' subordinata all'appartenenza al movimento in qualita' di associato. 6. Il movimento puo' promuovere l'educazione politica dei suoi membri o di terzi attraverso la costituzione di un'apposita organizzazione di formazione.
Art. 7
Cessazione dell'affiliazione
1. L'adesione decade nel caso di: a) mancato pagamento delle quote associative, 30 giorni dopo la scadenza del termine specificato nella lettera di sollecito del tesoriere; b) perdita della capacita' giuridica; c) abbandono del movimento; d) espulsione; e) scioglimento del movimento. 2. Un associato puo', in qualsiasi momento ed in base a dichiarazione scritta indirizzata al Direttivo, ritirarsi dal movimento. Tale dichiarazione ha effetto al momento della sua ricezione. 3. L'espulsione dal movimento viene deliberata dal Direttivo ai due terzi dei presenti, su richiesta del Presidente o del suo vice per i seguenti gravi motivi: a) violazione dei principi guida, del codice etico, delle finalita' e delle regole dello Statuto; b) un associato ha recato un danno materiale al movimento oppure ne ha leso la reputazione; c) divulgazione di informazioni riservate a terzi; d) in caso di grave e ripetuta violazione di altri obblighi di associato; e) nel caso di misure disciplinari pregresse (ammonizione, sospensione della affiliazione); f) un associato promuove una azione legale nei confronti del movimento; g) un associato disattende la pronuncia del Collegio dei Probiviri ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto; h) un associato aderisce ad un altro partito o una formazione di persone che si presentano a delle elezioni senza informare preventivamente il Direttivo ai sensi dell'art. 4, secondo comma. 4. In caso di cessazione di affiliazione e' escluso qualsiasi rimborso delle quote sociali e qualsiasi diritto sui beni del movimento o qualsiasi altro diritto di credito.
Art. 8
Struttura organizzativa del movimento
1. Gli organi del movimento sono: a) l'assemblea generale b) il Comitato Provinciale c) il Direttivo d) il Comitato consultivo e) il Direttore generale f) il Tesoriere g) il Tutor h) i Revisori dei conti i) il Collegio di Probiviri j) i Gruppi di lavoro, i gruppi di campagna elettorale e i gruppi tematici preposti a temi specifici k) le articolazioni territoriali 2. Tutte le delibere degli organi collegiali avvengono con voto palese, ad eccezione dei voti su singole persone quando la maggioranza dei membri presenti o la maggioranza dei membri del Direttivo richiedano il voto segreto.
Art. 9
Assemblea dei soci
1. L'assemblea dei soci o assemblea generale e' l'organo supremo del movimento ed e' composta da tutti i membri. Previa approvazione del Direttivo possono essere invitati degli ospiti che partecipano all'assemblea senza diritto di voto. 2. L'Assemblea dei soci si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente del Direttivo, di cui una assemblea sara' dedicata all'approvazione del bilancio annuale. 3. Inoltre, e' possibile convocare una assemblea straordinaria in caso di necessita' e su delibera del Direttivo nonche' su richiesta scritta da parte di un decimo dei membri oppure su richiesta dei revisori. 4. L'invito e' inviato almeno 10 (dieci) giorni prima all'indirizzo e-mail fornito a tale scopo da ogni associato. La convocazione corredata di ordine del giorno deve essere pubblicata inoltre sul sito web della piattaforma di comunicazione interna. La data e l'ordine del giorno sono stabiliti dal Direttivo. 5. L'assemblea generale e' validamente costituita in prima convocazione se e' presente almeno il 50 percento degli associati con diritto di voto e in seconda convocazione indipendentemente dal numero dei associati con diritto di voto presenti. Il potere di deliberazione della assemblea generale straordinaria e' dato dal 50 percento piu' uno degli associati con diritto di voto. 6. L'assemblea generale e' presieduta dal Presidente del Direttivo, in sua assenza dalla vicepresidente ed in sua assenza dal membro del Direttivo piu' anziano. Previa approvazione dell'assemblea generale, il Presidente incarica una delle persone presenti di redigere il verbale. 7. Su esibizione di una procura scritta e di una copia della carta di identita' del delegante, un membro puo' esercitare il diritto di voto per delega per massimo un altro membro. 8. Le deliberazioni dell'assemblea generale ordinaria sono prese a maggioranza relativa dei voti validamente espressi, mentre le deliberazioni dell'assemblea generale straordinaria sono prese ai due terzi dei voti validamente espressi, eccezione fatta per le deliberazioni di cui ai sensi dell'art. 23 primo comma. Le astensioni non vengono conteggiate per il risultato di voto. In caso di parita' di voti, la proposta e' respinta. Non hanno diritto di voto i membri del Direttivo in caso di votazione del bilancio annuale nonche' in materie riguardanti profili di responsabilita' del Direttivo. 9. Le deliberazioni delle assemblee devono figurare da verbale da firmarsi dal Presidente e dal verbalizzante. Il verbale deve contenere le seguenti informazioni: luogo, data ed orario dell'assemblea, informazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e sulle deliberazioni, nonche', ove sottoposti a votazione anche i loro rispettivi risultati.
Art.10
Competenze dell'assemblea dei soci
1. L'assemblea generale ordinaria ha potere di delibera in merito ai seguenti aspetti: a) il numero, l'elezione e la revoca dei membri del Direttivo e del suo Presidente; Abberufung der Mitglieder des Vorstands und der Vorsitzenden; b) l'elezione, e, in presenza di gravi motivi, la revoca e l'eventuale sostituzione in caso di cessazione anticipata dei delegati al Comitato Provinciale; c) l'elezione, e, in presenza di gravi motivi, la revoca e l'eventuale sostituzione in caso di cessazione anticipata dei revisori; d) l'elezione, e, in presenza di gravi motivi, la revoca e l'eventuale sostituzione in caso di cessazione anticipata del Presidente del Collegio di Probiviri; e) la presa di atto della relazione annuale di attivita' del Direttivo; f) l'approvazione del rendiconto annuale che si compone del bilancio, della nota integrativa e della relazione annuale del Direttivo e la manleva del Direttivo a seguito di avvenuta approvazione della relazione dei revisori di conti; g) l'approvazione del codice etico su proposta del Direttivo; h) la definizione del programma politico e dei programmi elettorali. 2. L'assemblea generale straordinaria ha potere di delibera in merito ai seguenti aspetti: a) la modifica dello Statuto del movimento, con esclusione delle delibere relative alla modifica della sede legale; b) la modifica della denominazione e del simbolo del movimento c) la fusione, l'incorporazione o la scissione del movimento; d) lo scioglimento del movimento.
Art. 11
Direttivo
1. Il Direttivo e' composto da un minimo di tre e un massimo di sette membri, di cui: a) il Presidente; b) la Vice-presidente; c) fino a un massimo di cinque ulteriori membri. 2. Il Direttivo e' eletto ogni cinque anni dalla assemblea generale. 3. Il Presidente assolve le funzioni di legale rappresentante del movimento. 4. La durata del mandato decorre dalla accettazione del voto con permanenza in carica del Direttivo uscente fino alla costituzione del nuovo Direttivo. La rielezione e' possibile. 5. Presidente e Vice-presidente non possono appartenere allo stesso sesso. Non possono essere dello stesso sesso piu' di quattro membri del Direttivo. 6. Il Presidente nomina il suo sostituto in qualita' di vice-presidente tra i membri ordinari del Direttivo. 7. Il Direttivo nomina, su proposta del Presidente, il verbalizzante. 8. Qualora lo ritenga opportuno, il Direttivo puo' dare mandato a uno dei suoi membri di fungere da responsabile delle pubbliche relazioni (portavoce del Direttivo). In alternativa, il Presidente ricopre tale carica. 9. Qualora lo ritenga opportuno, il Direttivo ha facolta' di consultarsi con il tesoriere, il direttore generale nonche' i membri del comitato consultivo o altri membri senza alcun diritto di voto e puo' rivolgersi ad esperti. 10. Se uno o piu' membri abbandonano anticipatamente la carica, l'assemblea generale provvede alla sostituzione dei membri cessati di attivita' nel termine di sessanta giorni. Se la maggioranza dei membri incluso il Presidente si dimette, l'intero organo decade e deve essere rieletto dalla assemblea nei termini di trenta giorni. Nel frattempo, il Presidente dimissionario gestisce ad interim il movimento. 11. La carica di membro del Direttivo spira con la scadenza naturale del mandato, per revoca da parte dell'assemblea degli associati, per dimissioni, per decadenza del Direttivo a causa di dimissioni della maggioranza dei membri del Direttivo incluso il Presidente, nonche' per scioglimento del movimento.
Art. 12
Funzionamento e responsabilita' del Direttivo e dei suoi componenti
1. Il Direttivo dirige il movimento, svolge i compiti organizzativi ed e' responsabile della ordinaria amministrazione del movimento. In particolare, sono di sua competenza le seguenti funzioni: a) L'elaborazione dei concetti politici di lungo e medio periodo e le campagne tematiche, i cui contenuti confluiscono nei principi guida e prevedono la partecipazione dei membri del movimento; b) Le attivita' di coordinamento delle campagne elettorali e di nomina del team elettorale, definendo i rispettivi compiti e competenze; c) I negoziati di accordi con le liste civiche locali nonche' la costituzione di gruppi locali del movimento; d) Le attivita' di proposta e coordinamento dei singoli organi e di implementazione delle rispettive delibere, provvedendo in particolare alla preparazione e alla convocazione dell'assemblea generale e del Comitato Provinciale; e) Le attivita' di coordinamento e di sostegno dei gruppi di lavoro creati per propositi elettorali e tematici nonche' delle sezioni locali, nominandone i portavoce; f) Le attivita' di pianificazione di assunzione e licenziamento di personale nonche' la definizione dei rispettivi stipendi; g) Le attivita' di delibera di accettazione ed espulsione di membri, potendo impartire anche misure sanzionatorie disciplinari contro determinati membri (ammonizione, sospensione della adesione); h) L'approvazione del codice etico da sottoporre al vaglio dell'assemblea, su proposta del Comitato Consultivo; i) La definizione dell'ammontare della quota annuale di associato a seguito di parere espresso da parte dell'assemblea; j) La definizione della maggior somma da corrispondersi da parte degli eletti di cui ai sensi dell'art. 4 quinto comma. k) Il potere di stipula di contratti assicurativi e l'adozione di misure in tema di sicurezza sul lavoro e di protezione dati e di provvedere allo stanziamento dei rispettivi fondi; l) Il potere di stilare le liste di candidatura per le elezioni su tutti livelli; m) Il potere di nomina di membri di gruppi di lavoro tematici con designazione di responsabili per la comunicazione all'esterno ed il potere di delega di fare parte negli organi di organizzazioni ed iniziative cui partecipa il movimento; n) Il potere di nomina e di revoca del Comitato Consultivo, compresi il Presidente e la vice-presidente, il tesoriere, il direttore generale, il tutor e le responsabili delle articolazioni territoriali; o) Il potere di istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di esaminare la compatibilita' dei sostenitori con le finalita' del programma del movimento ai sensi dell'art. 5, secondo comma; p) L'obbligo di informativa dei membri almeno una volta l'anno sulla condotta e le attivita' del movimento; q) La responsabilita' di concludere negozi giuridici fino al raggiungimento della soglia di importo massimo pari a 10.000 euro, mentre per importi superiori nonche' le assunzioni di obbligazioni continuative di tali importi occorre previa approvazione da parte del Comitato Provinciale, a meno che le somme siano gia' iscritte nel bilancio di previsione o nel bilancio della campagna elettorale. 2. Su richiesta del Presidente, il Direttivo puo' convocare il Comitato Provinciale per l'adozione di delibere pertinenti alle sue sfere di competenza di cui al primo comma nonche' per tutte le altre materie di cui firma responsabile. 3. Il Direttivo ha potere di delibera residuale in tutte le materie di cui non siano espressamente responsabili ne' il comitato provinciale ne' l'assemblea degli associati. 4. I membri del Direttivo non hanno diritto ad un compenso per la loro attivita' e neppure di rimborso, ad eccezione di spese documentate in svolgimento di missioni istituzionali, se approvate dal Direttivo a maggioranza, anche retroattivamente. 5. Ogni membro e' autorizzato a rappresentare politicamente il movimento all'esterno. I membri si coordinano tra di loro e con i rappresentanti eletti nelle varie istituzioni. 6. La seduta del Direttivo e' convocata dal Presidente o dalla Vice presidente con indicazione dell'ordine del giorno per email e sulla piattaforma di comunicazione interna. Il preavviso e' di almeno quattrogiorni. E' possibile convocare una riunione urgente con un preavviso piu' breve. Il Direttivo e' validamente costituito quando tutti i suoi componenti sono stati invitati e oltre la meta' sono presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti validi espressi. L'astensione sara' considerata voto invalido. In caso di parita' di voti espressi, e' determinante il voto del Presidente. Ogni riunione deve essere verbalizzata. Ai fini della loro validita', le delibere adottate dal Direttivo o dall'assemblea degli associati devono recare la firma del Presidente e del segretario, nonche' per quelle di rilievo finanziario, anche del tesoriere. 7. E' espressamente consentita la partecipazione alle sedute tramite audio e/o videoconferenza. In tal caso, la riunione ha luogo dove si trova il Presidente. 8. Il Direttivo puo' assegnare parte delle sue attribuzioni al Presidente o al direttore generale. 9. Se necessario, il Direttivo adotta un proprio regolamento interno. 10. Il Presidente e in caso di suo impedimento la Vice-presidente dirige gli affari correnti del movimento con potere di rappresentanza all'esterno. Quale rappresentante legale e' destinatario di tutte le comunicazioni e notifiche. In base ad un importo definito dal regolamento interno, puo' stipulare dei negozi giuridici. Il presidente dirige i lavori dell'assemblea dei membri, del Direttivo e del Comitato Provinciale. E' di competenza del Presidente o in sua assenza del Vice Presidente anche la convocazione dell'assemblea degli associati con contestuale indicazione dell'ordine del giorno elaborato dal Direttivo. 11. Il segretario e' responsabile della stesura del verbale del Direttivo, del Comitato Provinciale e dell'assemblea generale.
Art. 13
Il Comitato provinciale
1. Il Comitato Provinciale e' composto dai membri del Direttivo, dagli eletti al Consiglio provinciale e regionale, al Parlamento europeo, alla Camera dei deputati e al Senato, del Presidente e del Vice Presidente del Comitato Consultivo e da sei delegati inizialmente eletti dall'assemblea degli associati e che restano in carica fino alla successiva assemblea, nella quale viene approvato il rendiconto, compresa la contabilita'. 2. Se, per qualsiasi motivo, gli eletti perdono il loro mandato automaticamente devono lasciare il Comitato Provinciale e vengono sostituiti dagli eletti che subentrano. Analogamente, si procede nello stesso modo per il Direttivo e il Comitato Consultivo. 3. Il Comitato Provinciale ha le seguenti competenze: a) in base ai negoziati condotti da parte del Direttivo, delibera la stipulazione di accordi e forme di collaborazione con altri movimento politici e con le liste civiche locali nonche' la costituzione di nuovi gruppi del movimento; b) approva il budget elaborato dal Direttivo; c) approva il rendiconto annuale ovvero la relativa relazione su proposta del Direttivo d) su proposta del Direttivo, approva le liste di candidature; e) e' responsabile della stipula di negozi giuridici il cui importo superi diecimila euro o concerna l'assunzione di obbligazioni continuative il cui importo massimo annuale superi diecimila euro; f) vara il budget elettorale; g) delibera sulle proposte sottopostegli dal Direttivo su richiesta del Presidente; h) definisce il nome ed il simbolo con cui TK si presenta alle rispettive elezioni, qualora si differenzino da quelli stabiliti dallo Statuto e delibera sull'uso da parte di terzi. 4. Il Comitato Provinciale viene convocato su iniziativa del Presidente del Direttivo in forma scritta per email a tal proposito fornita da ogni membro e tramite pubblicazione sulla piattaforma di comunicazione interna, recante l'ordine del giorno. Il preavviso e' di almeno quattro giorni. Per motivi urgenti, una riunione con preavviso piu' breve e' possibile. Il Comitato Provinciale puo' ugualmente venire convocato su richiesta comunicata al Direttivo da parte di tutti i membri eletti dall'assemblea degli associati. 5. Il Presidente del Direttivo presiede anche il Comitato Provinciale. Il segretario del Direttivo assume lo stesso ruolo nel Comitato Provinciale. 6. Il Comitato Provinciale e' validamente costituito quando e' presente piu' della meta' dei suoi membri e decide a maggioranza semplice dei voti validi espressi. In caso di parita' di voti espressi, la mozione e' respinta. Ogni riunione deve essere verbalizzata. Ai fini della loro validita', le delibere adottate dal Comitato Provinciale devono recare la firma del Presidente o del suo sostituto nonche' del segretario. 7. Qualora lo ritenga opportuno, il Comitato Provinciale adotta un proprio regolamento interno.
Art. 14
Comitato consultivo
1. Il comitato consultivo si occupa principalmente di questioni politiche di rilievo strategico, dell'orientamento della comunicazione e del marchio del movimento, elabora il codice etico nonche' assume gli incarichi a esso delegati dal Direttivo. 2. La definizione del numero dei membri del Comitato Consultivo, la nomina del suo Presidente e della Vice-presidente e' di competenza del Direttivo e si compone di un minimo di uno e un massimo di tre membri permanenti. Non piu' di due persone possono essere espressione di un sesso. 3. Il Comitato organizza i propri lavori in autonomia; si riunisce se necessario o su richiesta del Direttivo per elaborare un'analisi o un intervento su determinati temi. Quando prende decisioni interne, lo fa a maggioranza semplice dei presenti. Alle sedute possono essere invitate persone che non aderiscono al movimento. 4. I membri del Comitato Consultivo possono essere invitati alle riunioni del Direttivo senza diritto di voto. 5. Il Comitato Consultivo decade con il Direttivo.
Art. 15
Il Direttore generale
1. Il Direttore generale ha competenza di gestione ordinaria dell'attivita' del movimento in stretta collaborazione con il Direttivo. In linea generale, si occupa di tutti gli obblighi burocratici, dirigendo l'amministrazione del movimento. Il direttore ha potere di firma per i compiti delegati dal Direttivo. L'esatta descrizione delle mansioni fa parte dell'accordo concluso tra il Direttore generale e il Presidente del Direttivo. 2. Il Direttore generale e' nominato dal Direttivo, lo assiste nello svolgimento delle sue funzioni e puo' essere convocato alle riunioni del Direttivo come membro senza diritto di voto.
Art. 16
Il Tesoriere
1. Conformemente all'art. 22 dello Statuto intitolato "finanziamento" e alle altre politiche e norme definite dallo Statuto e dal Direttivo, il tesoriere e' responsabile del fundraising per il movimento nonche' degli ulteriori compiti. Viene nominato e revocato con indicazione dei motivi dal Direttivo. 2. Al tesoriere e' attribuita l'organizzazione del movimento sotto l'aspetto contabile epatrimoniale. E' responsabile della corretta gestione finanziaria e quindi di tutte le operazioni che incidono sulla condizione economica, finanziaria e patrimoniale del movimento e svolge le sue funzioni in ottemperanza ai principi di trasparenza, di economicita' dell'esercizio e dell'equilibrio finanziario. 3. Il tesoriere individua eventuali sponsor e fautori del movimento, organizzando degli incontri con loro e con il Direttivo, oltre a supervisionare sulle entrate finanziarie. 4. Il tesoriere redige il budget nonche' per gli esercizi sociali che terminano ogni 31 dicembre dell'anno il rendiconto annuale con annessa nota integrativa.
Art. 17
Tutor
1. Al tutor e' affidato il compito di introduzione di ogni nuovo membro ordinario e di persone sostenitrici nel movimento e di un generale accompagnamento di nuovi membri. 2. Il tutor viene nominato e revocato con indicazione dei motivi dal Direttivo.
Art. 18
I Revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori si compone di due persone con funzione di controllo dell'attivita' amministrativa corrente nonche' di controllo della gestione finanziaria del movimento per quanto riguarda la correttezza della contabilita' nonche' l'utilizzo statutario dei mezzi e dei beni patrimoniali. Sono eletti a maggioranza semplice dall'assemblea degli associati per la durata del mandato del Direttivo. Possono essere rieletti. Ad eccezione della assemblea degli associati non possono appartenere a nessun altro organo le cui attivita' sono soggette al loro controllo. 2. Puo' fare parte del collegio di revisori solo un membro per ogni sesso. 3. La relazione di revisione dei revisori dei conti attesta la corretta rendicontazione nonche' il corretto impiego dei fondi e beni patrimoniali in ottemperanza delle norme statutarie oppure rileva profili di mancata correttezza di svolgimento delle attivita', illustrando gli eventuali rischi per l'integrita' del patrimonio. A tal fine, essi possono chiedere informazioni e chiarimenti ad altri organi e membri del movimento. I revisori dei conti riferiscono degli esiti delle operazioni di sorveglianza condotte durante il pregresso anno contabile al Direttivo ed almeno una volta all'anno alla assemblea degli associati. I revisori possono essere invitati alle riunioni del Direttivo, a cui possono partecipare senza diritto di voto.
Art. 19
Collegio dei probiviri
1. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di mediare in caso di controversie interne al movimento. In caso di insuccesso della mediazione, delibera a maggioranza semplice in salvaguardia del principio del contraddittorio. 2. Dal momento della richiesta di attivazione del Collegio dei Probiviri, esso deve giungere ad una mediazione o ad una pronuncia definitiva nel termine di tre e, ove sia necessaria l'acquisizione di mezzi di prova, di sei mesi. 3. Il Collegio dei Probiviri e composto da tre membri tra i quali uno viene eletto dall'assemblea degli associati con assunzione delle funzioni di Presidente. Il Collegio rimane in carica per cinque anni. Ciascuna delle parti della controversia nomina un componente il Collegio. La parte richiedente designa il suo componente il Collegio all'atto della richiesta stessa e la parte citata nel termine di quindici giorni dalla comunicazione della richiesta, nominando quindi il suo componente il Collegio. Ove la parte citata non faccia uso di questo diritto, il Presidente provvede alla nomina del terzo membro del Collegio. Il presidente del Collegio non puo' ricoprire alcuna altra funzione in seno al movimento. 4. Il Collegio si fa garante della corretta applicazione dello Statuto e del regolamento interno. In caso di violazione dello Statuto e del regolamento interno ogni membro ha il diritto di rivolgersi in prima istanza al Direttivo in primo grado ed in secondo ed ultimo grado al Collegio dei Probiviri. In ogni modo, vengono fatti salvi il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio.
Art. 20
Gruppi di lavoro, gruppi di campagna elettorale e gruppi tematici
1. Vengono istituiti dal Direttivo che ha potere di nomina di uno o piu' coordinatori nella fase iniziale di attivita' degli stessi. I gruppi si occupano di temi specifici oppure curano questioni organizzative. 2. Ogni gruppo non puo' avere piu' di due portavoce e vengono o designati dai gruppi stessi o nominati dal Direttivo. Essi possono rappresentare il movimento all'esterno in riferimento ai temi di competenza del gruppo da loro diretto e previa delega da parte del Direttivo. 3. I portavoce organizzano i lavori all'interno del gruppo in modo autonomo, ma nel rispetto delle eventuali richieste del Direttivo.
Art. 21
Articolazioni territoriali
1. Ai sensi dell'art. 8, primo comma, lettera k, con delibera del Direttivo e' possibile costituire e sciogliere delle articolazioni territoriali. I loro compiti e competenze vengono definiti dal Direttivo. Sono responsabili dell'esecuzione dei compiti loro delegati dal Direttivo nel loro territorio. 2. Ogni articolazione territoriale non puo' avere piu' di due responsabili nominati dal Direttivo. 3. Le articolazioni territoriali svolgono le loro funzioni in autonomia nel proprio territorio, ma nel rispetto delle richieste del Direttivo. In applicazione di criteri trasparenti sulla ripartizione di parte dei contributi dei soci e di ulteriori contributi provenienti da associati originari del territorio oppure in proporzione tra gli associati del territorio nei confronti del numero totale di associati, il movimento provvede alla dotazione finanziaria delle articolazioni territoriali. 4. In caso di contrasto e conflitti tra le articolazioni territoriali ed il movimento il Direttivo puo' deliberare la provvisoria sospensione dei portavoce e disporre il commissariamento dell'articolazione territoriale.
Art. 22
Finanziamento
1. I mezzi finanziari sono costituiti da: a) quote associative; b) contributi degli eletti c) erogazioni liberali di denaro o in natura; d) crowdfunding; e) disposizioni testamentarie e donazioni; f) redditi patrimoniali del movimento; g) entrate da pubblicazioni ed iniziative; h) sovvenzioni da enti pubblici o privati
Art. 23
Scioglimento volontario del movimento
1. Lo scioglimento volontario del movimento non puo' avvenire se non con apposita assemblea convocata a tal fine su richiesta del Direttivo e con esito di votazione di tre quarti dei membri. 2. In caso di scioglimento del movimento o perdita della sua ragione, il patrimonio del movimento e' da destinarsi per una finalita' di interesse pubblico o caritatevole. In ogni caso e' esclusa ogni altra destinazione, in particolar modo non e' consentita la ripartizione dei valori patrimoniali tra gli associati. 3. All'assemblea degli associati spetta di esonerare il Direttivo e di deliberare in merito all'utilizzo delle disponibilita' finanziarie residue, dopo la copertura delle passivita' in essere. Essa nomina un curatore e delibera a quali destinatari attribuire il patrimonio del movimento. Il Direttivo ha la prerogativa di formulare una proposta sulla ripartizione da destinarsi all'espletamento di finalita' di interesse pubblico (istituti o centri per giovani o simili).
Art. 24
Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali
1. A tutti i dati sensibili delle persone nonche' alle informazioni sui membri, sui richiedenti, sui partner amministrativi e di cooperazione e sui collaboratori e' riservato un trattamento confidenziale in base alle disposizioni giuridiche vigenti e alle disposizioni a tutela della privacy dei collaboratori. I dati vengono trattati, divulgati e tutelati ai sensi del Regolamento comunitario n. 679 del 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Al momento del loro ingresso nel movimento gli associati firmano un formulario contenente le disposizioni di privacy con le rispettive linee guida e firmano anche una dichiarazione di riservatezza. I dati raccolti saranno divulgati a terzi solo qualora i proprietari dei dati abbiano prestato il loro consenso, eccezion fatta per disposizioni di obbligazioni divulgative come richiesto dalla legge.
Art. 25
Rinvio e lingua
Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti. Il presente Statuto e' redatto sia in lingua tedesca che in lingua italiana. In caso di difformita', fa testo la versione dello Statuto in lingua italiana.
Bozen/Bolzano, am/li' 11.01.2020 |
| Parte di provvedimento in formato grafico |
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