Gazzetta n. 149 del 13 giugno 2020 (vai al sommario) |
BANCA D'ITALIA |
COMUNICATO |
Comunicazione del 29 maggio 2020, SIM e gruppi di SIM - modifiche della disciplina relativa al rischio di tasso d'interesse derivante da attivita' diverse dalla negoziazione e prove di stress degli enti. |
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1. Premessa La presente comunicazione modifica la disciplina contenuta nella comunicazione del 31 marzo 2014 (1) concernente l'applicazione alle SIM e ai gruppi di SIM delle norme CRDIV/CRR (2) , per adeguarla all'evoluzione del quadro normativo europeo in materia di gestione del rischio di tasso d'interesse e di prove di stress degli enti. (3) Le modifiche sono volte a recepire gli Orientamenti dell'Autorita' bancaria europea (European Banking Authority - EBA) su: i. la gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attivita' diverse dalla negoziazione (non-trading book activities) che contengono linee guida indirizzate alle banche e alle SIM relative alle aspettative di vigilanza sui sistemi che gli enti sono tenuti ad attuare per identificare, valutare e gestire il rischio di tasso di interesse del «portafoglio bancario» (banking book); ii. le prove di stress degli enti che contengono linee guida indirizzate alle banche e alle SIM su requisiti organizzativi, metodologie e processi comuni per l'esecuzione delle prove di stress interne. Le discrezionalita' che si e' deciso di esercitare rispetto alla regolamentazione europea sono state oggetto di consultazione pubblica. I punti piu' rilevanti sono stati: i. le modifiche apportate alle modalita' semplificate per la misurazione dell'esposizione al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario; ii. la declinazione del principio di proporzionalita'; iii. l'esplicita attribuzione alla funzione di Risk management di compiti connessi alla valutazione della robustezza ed efficacia del programma delle prove di stress. Sul sito web della Banca d'Italia sono pubblicati il resoconto della consultazione e le osservazioni pervenute per le quali non e' stata chiesta la riservatezza. Non sono state effettuate analisi di impatto ulteriori rispetto a quanto gia' valutato in sede EBA. 2. Modifiche alla disciplina Per adeguare la disciplina del rischio tasso e delle prove di stress agli Orientamenti dell'EBA, le SIM e i gruppi di SIM applicano: i. gli Orientamenti sulla gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attivita' diverse dalla negoziazione (non-trading book activities) (EBA/GL/2018/02) come recepiti nella circolare n. 285; ii. gli Orientamenti relativi alle prove di stress degli enti (EBA/GL/2018/04) come recepiti nella circolare n. 285. 3. Entrata in vigore La presente modifica normativa entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In linea con quanto gia' disposto per le banche, le SIM e i gruppi di SIM, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, devono adeguare almeno i sistemi di risk management, per poi completare il pieno allineamento alle nuove GL nel resoconto ICAAP del 2021. La presente comunicazione e' stata emanata previo parere della Consob, ai sensi dell'art. 6, comma 1, TUF.
(1) Cfr. Comunicazione del 31 marzo 2014 pubblicata nel Bollettino di Vigilanza 3/2014 e successivamente integrata con Comunicazione del 4 gennaio 2018 e del 29 luglio 2019.
(2) Direttiva 2013/36/UE (CRDIV) e regolamento 575/2013/UE (CRR).
(3) La disciplina delle banche e' stata oggetto di un intervento normativo analogo. Cfr. il 32° aggiornamento della circolare n. 285 «Disposizioni di vigilanza per le banche», con cui sono stati modificati i capitoli in materia di «Processo di controllo prudenziale» (Parte prima, titolo III, cap. 1), «Il sistema dei controlli interni» (Parte prima, titolo IV, cap. 3) e «Governo e gestione del rischio di liquidita'» (Parte prima, titolo IV, cap. 6). |
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