Gazzetta n. 150 del 15 giugno 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 31 marzo 2020
Proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 «sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio»;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 «sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008» e in particolare l'art. 2, paragrafo 2;
Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 «recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio»;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 «recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio»;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 «che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento»;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 «che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalita'» e in particolare gli articoli 4, 13 e 14;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 «recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune», e in particolare l'art. 9;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 «recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'»;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 «che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione» e in particolare l'art. 54, paragrafo 2, e l'art. 56;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e, in particolare, il Capo IV;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione, del 14 febbraio 2017 «che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che, tra l'altro «integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli»;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che, tra l'altro, reca «modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli»;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/891 della Commissione 13 marzo 2107 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione del 13 marzo 2017, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della commissione del 6 giugno 2014 che fissa le modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi di attivita' a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368, della Commissione, del 6 agosto 2015, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 911 del 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale - n. 110 del 13 maggio 2017, recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1411 del 3 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale - n. 118 del 23 maggio 2017, recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3843 del 3 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale - n. 136 del 12 giugno 2019, recante «Modifica dei decreti 14 febbraio 2017 e 3 marzo 2017, relativi alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Termini di presentazione domande di aiuto»;
Visto il decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12272 del 15 dicembre 2015 e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale - n. 33 del 10 febbraio 2016 concernente «Disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine al sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 8867 del 13 agosto 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale 243 del 16 ottobre 2019 recante disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 7143 del 12 dicembre 2017 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'art. 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013»;
Visto il decreto 11 dicembre 2009, del Ministro delle politiche agricole di concerto con il Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali, recante modalita' per l'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1234/2007, del Consiglio e n. 589/2008, della Commissione e del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole prot. 2337 del 7 aprile 2015, che stabilisce modalita' di applicazione dell'art. 151, del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole del 24 ottobre 2018, recante norme concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine, la rilevazione dei prezzi e la commercializzazione delle carni di bovini di eta' inferiore a dodici mesi;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 25 marzo 2016, n. 2173, come integrato dal decreto ministeriale del 28 febbraio 2017, n. 1323, recante applicazione dell'art. 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto concerne gli aiuti nel settore dell'apicoltura;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 103 relativo alla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti in scadenza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, relativo a «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale - n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, concernente «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale - n. 47 del 25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 concernente «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale - n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale - n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale - n. 59 dell'8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale - n. 62 del 9 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale - n. 64 dell'11 marzo 2020;
Vista la nota 28 febbraio 2020, prot. DIPEISR 781, con la quale, in considerazione dell'aggravarsi della situazione dovuta all'infezione da COVID 19 e preso atto dei provvedimenti adottati per arginare il diffondersi della situazione epidemiologica, e' stato chiesto alla Commissione europea l'autorizzazione all'adozione di alcune misure necessarie alla prosecuzione dell'attivita' di gestione connessa agli aiuti della PA;
Vista la nota Ares(2020)1558335 del 13 marzo 2020 con la quale la Commissione europea ha riconosciuto la situazione emergenziale e si e' resa disponibile al favorevole accoglimento delle sopracitate richieste;
Considerate le situazioni di crisi determinatesi nelle aziende agricole sull'intero territorio nazionale a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti sospensioni di attivita' e servizi, che hanno ulteriormente aggravato le difficolta' finanziarie degli agricoltori dovute anche ad un andamento meteorologico sfavorevole per le produzioni agricole come documentato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'economia agraria datato 2 marzo 2020 e acquisito al protocollo DG PIUE 1292 del 3 marzo 2020;
Considerate, in particolare, le difficolta' per le imprese e per le Amministrazioni competenti ad esperire nei termini previsti le relative attivita' amministrative e di controllo previste dalla normativa comunitaria e nazionale;
Ritenuto pertanto necessario, al fine di garantire lo svolgimento delle attivita' amministrative e dei programmi di sostegno presentati dai richiedenti, stabilire diposizioni derogatorie per alcuni termini previsti fissati dalla normativa nazionale relativamente ai settori vitivinicolo, ortofrutticolo e zootecnico;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 31 marzo 2020;

Decreta:

Art. 1

Deroghe settore vitivinicolo

1. All'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 3843 del 3 aprile 2019 e' aggiunto il seguente comma:
«Limitatamente alla campagna 2020/2021, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all'art. 1, comma 2 del decreto 3 aprile 2019 e' fissato al 15 luglio 2020. Il termine per la definizione della graduatoria di ammissibilita' delle domande di aiuto e' fissato al 15 gennaio 2021».
2. All'art. 10 del decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017 e' aggiunto il seguente comma:
«Limitatamente alle campagne 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 ai beneficiari di contributi nella misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti che non abbiano realizzato l'intera superfice oggetto della domanda di aiuto non si applicano le disposizioni di cui al comma 4, 5 e 6 del presente articolo».
3. All'art. 2 comma 5 del decreto ministeriale n. 911 del 14 febbraio 2017 e' aggiunto il seguente trattino:
«Limitatamente alla campagna 2019/2020 le Regioni, per favorire la realizzazione degli interventi programmati, consentono ai beneficiari di modificare la durata del progetto approvato da annuale a biennale e da biennale a triennale. A tal fine, e' consentito al beneficiario di poter richiedere il pagamento in forma anticipata.»
4. All'art. 4 del decreto ministeriale n. 911 del 14 febbraio 2017 e' aggiunto il seguente comma:
«Limitatamente alla campagna 2019-2020 e' consentito ai beneficiari di apportare modifiche, anche di natura strategica, ai progetti approvati con una comunicazione che non richiede convalida da parte dell'Ente istruttore competente. I termini e le relative modalita' sono definiti da Agea.»
5. All'art. 6 del decreto 911 del 14 febbraio 2017 e' aggiunto il seguente comma:
«Limitatamente alle campagne 2018/2019 e 2019/2020 ai beneficiari di contributi nella misura degli investimenti che non abbiano potuto realizzare le azioni contenute nel progetto di investimento approvato, non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, 2 e 3 del presente articolo».
6. Al decreto 12272 del 15 dicembre 2015 vengono apportate le seguenti modifiche:
«Per il 2020, le date presenti negli articoli 7-bis e 8 del decreto ministeriale n. 12272, del 15 dicembre 2015 e successive modifiche e integrazioni sono cosi' modificate:
- all'art. 7-bis: l'istruttoria della verifica dei criteri di cui alle lettere b) e c) dovra' essere completata dalle Regioni entro 15 luglio, pena la mancata applicazione del criterio.
- all'art. 8: le domande di cui al comma 1 sono presentate dal 15 febbraio al 30 maggio e le richieste ammissibili di cui al comma 2 sono raccolte entro il 15 giugno 2020».
 
Art. 2

Deroghe settore ortofrutticolo e olio di oliva

1. Per l'annualita' 2020 dei programmi operativi, non si applicano le sanzioni previste all'art. 27, paragrafi 9 e 10, del decreto ministeriale 8867 del 13 agosto 2019, relative rispettivamente, alle condizioni di equilibrio stabilite dalla Strategia nazionale e alla spesa minima del fondo di esercizio.
2. Per l'annualita' 2020 dei programmi operativi, gli articoli 3, commi 3 e 4, e 15, comma 8, del decreto ministeriale 8867 del 13 agosto 2019, non si applicano nella parte relativa all'obbligo di aggiornamento del fascicolo aziendale se il mancato aggiornamento e' dovuto agli effetti dell'emergenza sanitaria.
3. Al Capitolo 18 dell'allegato al DM 8867 del 13 agosto 2019, il termine del 30 aprile per il rimborso da parte dell'OP ai soci produttori delle spese rendicontate per l'annualita' 2019 e' prorogato al 30 maggio 2020.
4. All'art. 14 del decreto ministeriale 7143 del 12 dicembre 2017, il termine del 1° maggio per la presentazione delle relazioni sull'attuazione del programma di attivita' per l'annualita' 2019-2020 e' prorogato al 1° giugno 2020.
5. La misura di limitazione agli spostamenti adottata per il contenimento della pandemia da Covid-2019 e' considerata circostanza eccezionale ai fini dell'applicazione del paragrafo 7 dell'art. 27 del regolamento (UE) n. 2017/892, ove si prevede che i controlli in loco comprendono una visita sul luogo di realizzazione dell'azione «salvo in circostanze eccezionali».
 
Art. 3

Deroghe settore zootecnia e apicoltura

1. Ai fini del calcolo della frequenza minima di tre anni per i controlli relativi alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle autorizzazioni per i centri di imballaggio delle uova, prevista dell'art. 4, comma 7, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministero del lavoro, dell'11 dicembre 2009, non e' conteggiato il periodo interessato dalle restrizioni adottate dalle competenti autorita' per il contenimento della diffusione dell'epidemia COVID-19.
2. I controlli e le verifiche in loco previsti nell'ambito delle attivita' di controllo di cui all'art. 8 del decreto del Ministro delle politiche agricole del 7 aprile 2015 n. 2337, recante le modalita' di applicazione dell'art. 151, del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono sospese fino al 31 dicembre 2020.
3. In deroga all'art. 6, comma 3 e all'art. 23, comma 4, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 ottobre 2018, recante le norme concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine, la rilevazione dei prezzi e la commercializzazione delle carni di bovini di eta' inferiore a dodici mesi, la validita' dei tesserini in scadenza, di abilitazione alla classificazione delle carcasse bovine e suine e' prorogata fino al 31 dicembre 2020.
4. I controlli in loco di cui all'art. 11 del decreto del Ministero delle politiche agricole del 25 marzo 2016, per il periodo interessato dalle restrizioni adottate dalle competenti autorita' per il contenimento della diffusione dell'epidemia COVID-19, sono svolti nella percentuale minima stabilita dalla relativa normativa unionale.
 
Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 5

Entrata in vigore ed applicazione

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2020.
Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2020

Il Ministro: Bellanova

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2020 Ufficio controllo atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, reg.ne n. 529