Gazzetta n. 150 del 15 giugno 2020 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 aprile 2020, n. 51
Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR, in attuazione dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 3, in tema di trattamento di fine servizio e termini di liquidazione della pensione, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, recante «Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», ed in particolare l'articolo 12, commi 7 e 8;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici», ed in particolare l'articolo 24;
Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2017, n. 289, recante «Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita»;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», ed in particolare l'articolo 23 «Anticipo del TFS»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999 in materia di trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2000, n. 111;
Visto, in particolare, il comma 2 del citato articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che prevede la stipula di apposito accordo quadro tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito l'INPS;
Visto, in particolare, il comma 7 del citato articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sentiti l'INPS, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, la disciplina delle modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al predetto articolo 23 e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti, anche in termini di trasparenza ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'accesso al finanziamento, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e della garanzia di ultima istanza dello Stato;
Visto l'articolo 16, comma 7, in materia previdenziale, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ed in particolare:
a) l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), che, nel prevedere che i dati personali sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalita' per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»), sancisce i principi di proporzionalita', non eccedenza e gradualita' dei dati personali;
b) l'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), secondo cui il trattamento e' lecito ove ricorra la condizione che il trattamento stesso e' necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui e' investito il titolare del trattamento;
c) l'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), secondo cui la base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettera e), deve essere stabilita dal diritto dello Stato membro cui e' soggetto il titolare del trattamento prevedendo che nella stessa base giuridica siano individuate disposizioni specifiche in merito alle condizioni relative alla liceita' del trattamento, ai periodi di conservazione ed alle misure di sicurezza;
d) l'articolo 13 «Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato», l'articolo 24 «Responsabilita' del titolare del trattamento», l'articolo 26 «Contitolari del trattamento», l'articolo 28 «Responsabile del trattamento», l'articolo 29 «Trattamento sotto l'autorita' del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento»;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»;
Visto il Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;
Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato»;
Vista la sentenza n. 159/2019 della Corte Costituzionale del 17 aprile 2019 relativa al giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Sentito l'INPS, per i profili di competenza;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso con nota n. 156 del 31 luglio 2019;
Acquisito il parere dell'Autorita' garante della concorrenza del mercato, espresso con nota n. 52301 del 29 luglio 2019;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 27 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale l'on. dott.ssa Fabiana Dadone e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 2019 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2019, con il quale e' stata conferita la delega di funzioni al predetto Ministro, registrato alla Corte dei conti in data 3 ottobre 2019, reg. n. 1882;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le modalita' di attuazione delle disposizioni del citato articolo 23 e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti, anche in termini di trasparenza ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'accesso al finanziamento, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 3 del medesimo articolo 23 e della garanzia di ultima istanza dello Stato.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001 - Suppl.
Ordinario n. 112.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, recante «Misure urgenti per il
riequilibrio della finanza pubblica», convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140:
«Art. 3 (Trattamento di fine servizio e termini di
liquidazione della pensione). - 1. Il trattamento
pensionistico dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, compresi quelli di cui ai commi 4 e 5
dell'art. 2 dello stesso decreto legislativo, e'
corrisposto in via definitiva entro il mese successivo alla
cessazione dal servizio. In ogni caso l'ente erogatore,
entro la predetta data, provvede a corrispondere in via
provvisoria un trattamento non inferiore al 90 per cento di
quello previsto, fatte salve le disposizioni eventualmente
piu' favorevoli.
2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine
servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al
comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno
titolo, l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi
dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di
cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di
eta' o di servizio previsti dagli ordinamenti di
appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa
del raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio
prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili
nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione
del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi
diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi,
decorsi i quali sono dovuti gli interessi.
3. Per i dipendenti di cui al comma 1 cessati dal
servizio dal 29 marzo al 30 giugno 1997 e loro superstiti o
aventi causa, il trattamento di fine servizio e'
corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1998 e comunque non
oltre tre mesi da tale data, decorsi i quali sono dovuti
gli interessi.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle analoghe prestazioni erogate
dall'Istituto postelegrafonici, nonche' a quelle relative
al personale comunque iscritto alle gestioni dell'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non
trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio
per inabilita' derivante o meno da causa di servizio,
nonche' per decesso del dipendente. Nei predetti casi
l'amministrazione competente e' tenuta a trasmettere, entro
quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la
necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovra'
corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi
successivi alla ricezione della documentazione medesima,
decorsi i quali sono dovuti gli interessi.
6. I dipendenti pubblici che abbiano presentato
domanda di cessazione dal servizio possono revocarla entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. I dipendenti gia' cessati per causa
diversa dal compimento dei limiti di eta' sono riammessi in
servizio con effetto immediato qualora presentino apposita
istanza entro il predetto termine e non abbiano ancora
percepito, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, il trattamento di fine servizio, comunque
denominato.».
- Si riporta il testo dell'art. 12, commi 7 e 8, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure
urgenti per in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica», convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«Art. 12 (Interventi in materia previdenziale). -
(Omissis).
7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti
pubblici attraverso il contenimento della dinamica della
spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di
stabilita' e crescita, dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto
Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il
riconoscimento dell'indennita' di buonuscita,
dell'indennita' premio di servizio, del trattamento di fine
rapporto e di ogni altra indennita' equipollente
corrisposta una tantum comunque denominata spettante a
seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego e'
effettuato: a) in un unico importo annuale se l'ammontare
complessivo della prestazione, al lordo delle relative
trattenute fiscali, e' complessivamente pari o inferiore a
50.000 euro; b) in due importi annuali se l'ammontare
complessivo della prestazione, al lordo delle relative
trattenute fiscali, e' complessivamente superiore a 50.000
euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso il primo
importo annuale e' pari a 50.000 euro e il secondo importo
annuale e' pari all'ammontare residuo; c) in tre importi
annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al
lordo delle relative trattenute fiscali, e'
complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro, in tal
caso il primo importo annuale e' pari a 50.000 euro, il
secondo importo annuale e' pari a 50.000 euro e il terzo
importo annuale e' pari all'ammontare residuo.
8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di determinazione della prima scadenza
utile per il riconoscimento delle prestazioni di cui al
comma 7 ovvero del primo importo annuale, con conseguente
riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale,
rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal
riconoscimento del primo importo annuale.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214:
«Art. 24 (Disposizioni in materia di trattamenti
pensionistici). - 1. Le disposizioni del presente articolo
sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni
internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di
bilancio, la stabilita' economico-finanziaria e a
rafforzare la sostenibilita' di lungo periodo del sistema
pensionistico in termini di incidenza della spesa
previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformita'
dei seguenti principi e criteri: a) equita' e convergenza
intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento
dei privilegi e clausole derogative soltanto per le
categorie piu' deboli; b) flessibilita' nell'accesso ai
trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla
prosecuzione della vita lavorativa; c) adeguamento dei
requisiti di accesso alle variazioni della speranza di
vita; semplificazione, armonizzazione ed economicita' dei
profili di funzionamento delle diverse gestioni
previdenziali.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento
alle anzianita' contributive maturate a decorrere da tale
data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita'
e' calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso,
l'importo complessivo del trattamento pensionistico non
puo' eccedere quello che sarebbe stato liquidato con
l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto computando,
ai fini della determinazione della misura del trattamento,
l'anzianita' contributiva necessaria per il conseguimento
del diritto alla prestazione, integrata da quella
eventualmente maturata fra la data di conseguimento del
diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per
la corresponsione della prestazione stessa.
3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011
i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva, previsti
dalla normativa vigente, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, ai fini del diritto
all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico
di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto alla
prestazione pensionistica secondo tale normativa e puo'
chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale
diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento
ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano
i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di
vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianita' sono
sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) "pensione di
vecchiaia ", conseguita esclusivamente sulla base dei
requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai
commi 14, 15-bis e 18; b) "pensione anticipata", conseguita
esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10
e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18.
4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione
e' liquidata a carico dell'Assicurazione Generale
Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e
sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata
di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, la pensione di vecchiaia si puo' conseguire all'eta'
in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi
commi. Il proseguimento dell'attivita' lavorativa e'
incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei
rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei
coefficienti di trasformazione calcolati fino all'eta' di
settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di
vita, come previsti dall'art. 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti,
l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 18 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni
opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di
flessibilita'.
5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a
decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il
pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente
articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui
all'art. 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e
le disposizioni di cui all'art. 1, comma 21, primo periodo
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al
fine di conseguire una convergenza verso un requisito
uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento
pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra
lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere
dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso
alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di
seguito indicati: a. 62 anni per le lavoratrici dipendenti
la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle
forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico
e' fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio
2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a
decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la
disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122; b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici
autonome la cui pensione e' liquidata a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' della
gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico e' fissato
a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65
anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a
decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la
disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122; comma per i lavoratori dipendenti e
per le lavoratrici dipendenti di cui all'art. 22-ter, comma
1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il
requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso
alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
anagrafico di sessantacinque anni di cui all'art. 1, comma
6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, e' determinato in 66 anni; d. per
i lavoratori autonomi la cui pensione e' liquidata a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' della
gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di
sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di
vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di
sessantacinque anni di cui all'art. 1, comma 6, lettera b),
della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, e' determinato in 66 anni.
7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al
comma 6 e' conseguito in presenza di un'anzianita'
contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che
l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per
i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a
1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto
importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo
dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e' annualmente rivalutato
sulla base della variazione media quinquennale del prodotto
interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con
riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.
In occasione di eventuali revisioni della serie storica del
PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da
considerare sono quelli relativi alla serie preesistente
anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli
relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il
predetto importo soglia non puo' in ogni caso essere
inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si
prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in
possesso di un'eta' anagrafica pari a settanta anni, ferma
restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di
cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del
decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417,
all'art. 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le
parole ", ivi comprese quelle relative ai requisiti di
accesso alla prestazione di cui al comma 19," sono
soppresse.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito
anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui
all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e
delle prestazioni di cui all'art. 10 della legge 26 maggio
1970, n. 381, e all'art. 19 della legge 30 marzo 1971, n.
118, e' incrementato di un anno.
9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione
e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e
sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata
di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di
vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono
essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i
soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano
il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento
dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei
predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita
ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta eta'
minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente
incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto
direttoriale di cui al citato art. 12, comma 12-bis, da
emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire,
per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che
maturano il diritto alla prima decorrenza utile del
pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.
Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico agli incrementi della
speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti
successivi a quanto previsto dal secondo periodo del
presente comma. L'art. 5 della legge 12 novembre 2011 n.
183 e' abrogato.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento
ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
nonche' della gestione separata di cui all'art. 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla
pensione anticipata e' consentito se risulta maturata
un'anzianita' contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli
uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento
pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di
maturazione dei predetti requisiti.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per
i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il
diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del
rapporto di lavoro, puo' essere conseguito, altresi', al
compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a
condizione che risultino versati e accreditati in favore
dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione
effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di
pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia
mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione
media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL)
nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio
precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8
volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui
all'art. 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di
eventuali revisioni della serie storica del PIL operate
dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli
relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si
verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie
per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile
non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a
2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito
per il medesimo anno.
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal
presente decreto per l'accesso attraverso le diverse
modalita' ivi stabilite al pensionamento, nonche' al
requisito contributivo di cui al comma 10, trovano
applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui
all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al
citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti
modifiche: a. al comma 12-bis dopo le parole" e all'art. 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni," aggiungere le seguenti: "e il requisito
contributivo ai fini del conseguimento del diritto
all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica"; b. al comma 12-ter alla lettera a) le parole
"i requisiti di eta'" sono sostituite dalle seguenti: "i
requisiti di eta' e di anzianita' contributiva"; comma al
comma 12-quater, al primo periodo, e' soppressa, alla fine,
la parola "anagrafici".
13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di
vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1°
gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo
le modalita' previste dall'art. 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni, salvo quanto previsto dal presente comma. A
partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di
cui al comma 12-ter dell'art. 12 del citato decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni, devono riferirsi al biennio. Con riferimento
agli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del
presente comma la variazione della speranza di vita
relativa al biennio di riferimento e' computata in misura
pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei
singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori
registrati nei singoli anni del biennio precedente, con
esclusione dell'adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2021,
in riferimento al quale la variazione della speranza di
vita relativa al biennio 2017-2018 e' computata, ai fini
dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento,
in misura pari alla differenza tra la media dei valori
registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato
nell'anno 2016. Gli adeguamenti biennali di cui al primo
periodo del presente comma non possono in ogni caso
superare i tre mesi, salvo recupero in sede di adeguamento
o di adeguamenti successivi nel caso di incremento della
speranza di vita superiore a tre mesi; gli stessi
adeguamenti non sono effettuati nel caso di diminuzione
della speranza di vita relativa al biennio di riferimento,
computata ai sensi del terzo periodo del presente comma,
salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti
successivi.
14. Le disposizioni in materia di requisiti di
accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto continuano
ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il
31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'art. 1, comma 9
della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle
risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della
procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti
per l'accesso al pensionamento successivamente al 31
dicembre 2011: a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai
sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.
223, e successive modificazioni, sulla base di accordi
sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che
maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo
di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'art.
7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) ai
lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'art.
7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni e integrazioni, per effetto di
accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; c)
ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono
titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di
solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai lavoratori per i
quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati
entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti
fondi di solidarieta'; in tale secondo caso gli interessati
restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al
compimento di almeno 60 anni di eta', ancorche' maturino
prima del compimento della predetta eta' i requisiti per
l'accesso al pensionamento previsti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto; d) ai lavoratori
che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano
stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione; e) ai lavoratori che alla data del 4
dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal
servizio di cui all'art. 72, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge
6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera,
l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso
qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato
prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore
del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6
dell'art. 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che
continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui
alla presente lettera. Sono altresi' disapplicate le
disposizioni contenute in leggi regionali recanti
discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal
servizio; e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre
2011 risultano essere in congedo per assistere figli con
disabilita' grave ai sensi dell'art. 42, comma 5, del testo
unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di
inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per
l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), della
legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni;
e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011,
risultano essere in congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5,
del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di
permessi ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali
perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a
comportare la decorrenza del trattamento pensionistico,
secondo la disciplina vigente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto. Il trattamento pensionistico non puo' avere
decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sono definite le modalita' di
attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del
limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini
della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel
limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di euro
per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040
milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per
l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610
milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per
l'anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della
data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del
periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14,
delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di
accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal
predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite
numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
primo periodo del presente comma, i predetti enti non
prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla
disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto
limite numerico sono computati anche i lavoratori che
intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari
presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di
cui al comma 14 del presente articolo e di quello relativo
al regime delle decorrenze disciplinato dall'art. 12, comma
5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, per il quale risultano comunque
computati nel relativo limite numerico di cui al predetto
art. 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il
regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai
soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti
dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione le
disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo.
15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori
dipendenti del settore privato le cui pensioni sono
liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
e delle forme sostitutive della medesima: a) i lavoratori
che abbiano maturato un'anzianita' contributiva di almeno
35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero
maturato, prima dell'entrata in vigore del presente
decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro
il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla
legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni,
possono conseguire il trattamento della pensione anticipata
al compimento di un'eta' anagrafica non inferiore a 64
anni; b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento
di vecchiaia oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del
comma 6, lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a
64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012
un'anzianita' contributiva di almeno 20 anni e alla
medesima data conseguano un'eta' anagrafica di almeno 60
anni.
16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi
dell'art. 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
come modificato dall' art. 1, comma 15, della legge 24
dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento triennale
del coefficiente di trasformazione di cui all'art. 1, comma
6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria
a quanto previsto all'art. 12, comma 12-quinquies del
decreto-legge 31 maggio 2012, n. 78, convertito con
modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1°
gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione e'
esteso anche per le eta' corrispondenti a valori fino a 70.
Il predetto valore di 70 anni e' adeguato agli incrementi
della speranza di vita nell'ambito del procedimento gia'
previsto per i requisiti del sistema pensionistico
dall'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e,
conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento
triennale comporta, con riferimento al valore
originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012,
l'incremento dello stesso tale da superare di una o piu'
unita' il predetto valore di 70, il coefficiente di
trasformazione di cui al comma 6 dell' art. 1 della legge 8
agosto 1995, n. 335, e' esteso, con effetto dalla
decorrenza di tale determinazione, anche per le eta'
corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito
della medesima procedura di cui all' art. 1, comma 11,
della citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la
rideterminazione aggiornata del coefficiente di
trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per
eta' corrispondenti a valori superiori a 70 anni e'
effettuata con la predetta procedura di cui all' art. 1,
comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di
uniformare la periodicita' temporale della procedura di cui
all'art. 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995, n.
335 e successive modificazioni e integrazioni,
all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter
dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli
aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in
rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019
sono effettuati con periodicita' biennale.
17. Ai fini del riconoscimento della pensione
anticipata, ferma restando la possibilita' di conseguire la
stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo,
per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e
pesanti, a norma dell'art. 1 della legge 4 novembre 2010,
n. 183, all'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011,
n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni: - al comma
5, le parole "2008-2012" sono sostituite dalle seguenti:
"2008-2011" e alla lettera d) del medesimo comma 5 le
parole "per gli anni 2011 e 2012" sono sostituite dalle
seguenti: "per l'anno 2011"; - al comma 4, la parola "2013"
e' sostituita dalla seguente: "2012" e le parole: "con
un'eta' anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di eta'
anagrafica e anzianita' contributiva ridotta di tre unita'
rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B" sono
sostituite dalle seguenti: "con i requisiti previsti dalla
Tabella B"; - al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e
"ai commi 4 e 5" sono sostituite rispettivamente dalle
seguenti: "dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al
comma 5"; - dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma
"6.bis Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui al
comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni
lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti
per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito
anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui
all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007: a) sono
incrementati rispettivamente di due anni e di due unita'
per coloro che svolgono le predette attivita' per un numero
di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71; b) sono
incrementati rispettivamente di un anno e di una unita' per
coloro che svolgono le predette attivita' lavorative per un
numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77." - al
comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite dalle seguenti:
"commi 6 e 6-bis".
17-bis.
18. Allo scopo di assicurare un processo di
incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento
anche ai regimi pensionistici e alle gestioni
pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, requisiti diversi da quelli
vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi
compresi quelli relativi ai lavoratori di cui all'art. 78,
comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al
personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche'
ai rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro
il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione
dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo
conto delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori
di attivita' nonche' dei rispettivi ordinamenti. Fermo
restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso
l'INPS ai sensi dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488.
19. All'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 2
febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e
integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole ",
di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse.
20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni
di cui all'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto
della rideterminazione dei requisiti di accesso al
pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al
fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti
organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano,
inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per
raggiungimento del limite di eta' gia' adottati, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, nei
confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2011, n. 165, anche se aventi effetto successivamente al 1°
gennaio 2012.
21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2017 e' istituito un contributo di solidarieta' a
carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni
previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di
volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo
di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al
riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura
del contributo e' definita dalla Tabella A di cui
all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed e'
determinata in rapporto al periodo di iscrizione
antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8
agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in
base ai parametri piu' favorevoli rispetto al regime
dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse
dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo
pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le
pensioni e gli assegni di invalidita' e le pensioni di
inabilita'. Per le pensioni a carico del Fondo di
previdenza per il personale di volo dipendente da aziende
di navigazione aerea l'imponibile di riferimento e' al
lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del
pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto
contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento
pensionistico medesimo, al netto del contributo di
solidarieta' complessivo non puo' essere comunque inferiore
a 5 volte il trattamento minimo.
22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e
commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono
incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e
successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a
raggiungere il livello del 24 per cento.
23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni
iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono
rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato
n. 1 del presente decreto. 24. In considerazione
dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle
rispettive gestioni in conformita' alle disposizioni di cui
al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme
gestorie di cui ai predetti decreti adottano,
nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non
oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare
l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per
prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti
ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in
materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri
vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti
decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta
giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine
del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti
provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei
Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1°
gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del
presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli
iscritti alle relative gestioni; b) un contributo di
solidarieta', per gli anni 2012 e 2013, a carico dei
pensionati nella misura dell'1 per cento.
25. La rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art.
34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa
agli anni 2012 e 2013, e' riconosciuta: a) nella misura del
100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo
complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.
Per le pensioni di importo superiore a tre volte il
trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante sulla base di quanto previsto dalla presente
lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito
fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; b) nella
misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici
complessivamente superiori a tre volte il trattamento
minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a quattro volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato; c) nella misura del 20 per cento per i
trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori
a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento
all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le
pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto
trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato
della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento
di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza
del predetto limite maggiorato; d) nella misura del 10 per
cento per i trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari
o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti
medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte
il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante sulla base di quanto previsto dalla presente
lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito
fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; e) non
e' riconosciuta per i trattamenti pensionistici
complessivamente superiori a sei volte il trattamento
minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei
trattamenti medesimi.
25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art.
34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa
agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con
riguardo ai trattamenti pensionistici di importo
complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo
INPS e' riconosciuta: a) negli anni 2014 e 2015 nella
misura del 20 per cento; b) a decorrere dall'anno 2016
nella misura del 50 per cento.
25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al comma
25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla
base della normativa vigente.
26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai
professionisti iscritti alla gestione separata di cui
all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui
all'art. 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' istituito un Fondo per il finanziamento di
interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi
e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il
Fondo e' finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di
euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015. Con
decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri e le modalita' istitutive del
predetto Fondo.
27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013.
28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, una Commissione composta da esperti e da
rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria
nonche' di Autorita' di vigilanza operanti nel settore
previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre
2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza
pubblica e delle compatibilita' finanziarie del sistema
pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed
ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al trattamento
pensionistico determinato secondo il metodo contributivo
rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme
devono essere funzionali a scelte di vita individuali,
anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro,
fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza
della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel
rispetto degli equilibri e compatibilita' succitati,
saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali
forme di decontribuzione parziale dell'aliquota
contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali
integrativi in particolare a favore delle giovani
generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza
obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza operanti nel
settore della previdenza.
29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme
di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di
iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A
cio' concorrono la comunicazione da parte degli enti
gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione
previdenziale di ciascun iscritto e le attivita' di
comunicazione e promozione istruite da altre Autorita'
operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno
essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare
tra le giovani generazioni, della necessita'
dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in
funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della
Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le
risorse umane e strumentali previste a legislazione
vigente.
30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011,
l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti
sociali al fine di riordinare il sistema degli
ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al
reddito e della formazione continua.
31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di
cui all'art. 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico
delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente
eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di
tassazione separata di cui all'art. 19 del medesimo TUIR.
Tale importo concorre alla formazione del reddito
complessivo. Le disposizioni del presente comma si
applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennita' a
qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societa'
di capitali. In deroga all'art. 3 della legge 23 luglio
2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si
applicano con riferimento alle indennita' ed ai compensi il
cui diritto alla percezione e' sorto a decorrere dal 1°
gennaio 2011.
31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell'art.
18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le
parole: "eccedente 150.000 euro" sono inserite le seguenti:
"e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro".».
- Il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e
delle finanze del 5 dicembre 2017, recante «Adeguamento dei
requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della
speranza di vita», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 12 dicembre 2017, n. 289.
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.
26:
«Art. 23 (Anticipo del TFS). - 1. Ferma restando la
normativa vigente in materia di liquidazione
dell'indennita' di fine servizio comunque denominata, di
cui all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, i lavoratori dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' il personale
degli enti pubblici di ricerca, cui e' liquidata la
pensione quota 100 ai sensi dell'art. 14, conseguono il
riconoscimento dell'indennita' di fine servizio comunque
denominata al momento in cui tale diritto maturerebbe a
seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico, ai sensi dell'art. 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenuto
anche conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo
articolo relativamente agli adeguamenti dei requisiti
pensionistici alla speranza di vita.
2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate
dall'ente responsabile per l'erogazione del trattamento di
fine servizio, comunque denominato, i soggetti di cui al
comma 1 nonche' i soggetti che accedono, o che hanno avuto
accesso prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, al trattamento di pensione ai sensi dell'art. 24
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
possono presentare richiesta di finanziamento di una somma
pari all'importo, nella misura massima di cui al comma 5
del presente articolo, dell'indennita' di fine servizio
maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che
aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, tra il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia
e delle finanze, il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito
l'INPS. Ai fini del rimborso del finanziamento e dei
relativi interessi, l'ente che corrisponde l'indennita' di
fine servizio, comunque denominata, trattiene il relativo
importo da tale indennita', fino a concorrenza dello
stesso. Gli importi trattenuti ai sensi del periodo
precedente non sono soggetti a procedure di sequestro o
pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in
virtu' di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Il
finanziamento e' garantito dalla cessione pro solvendo,
automatica e nel limite dell'importo finanziato, senza
alcuna formalita', dei crediti derivanti dal trattamento di
fine servizio maturato che i lavoratori di cui al primo
periodo vantano nei confronti degli enti che corrispondono
l'indennita' di fine servizio. Gli enti responsabili per
l'erogazione del trattamento di fine servizio, comunque
denominato, provvedono alle attivita' di cui al presente
comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
3. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di
garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 2,
con una dotazione iniziale pari a 75 milioni di euro per
l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89. La garanzia del Fondo copre l'80 per cento del
finanziamento di cui al comma 2 e dei relativi interessi.
Il Fondo e' ulteriormente alimentato con le commissioni,
orientate a criteri di mercato, di accesso al Fondo stesso,
che a tal fine sono versate sul conto corrente presso la
tesoreria dello Stato istituito ai sensi del comma 8. La
garanzia del Fondo e' a prima richiesta, esplicita,
incondizionata, irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono
assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime
caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di
ultima istanza. La garanzia dello Stato e' elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 31 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il finanziamento e'
altresi' assistito automaticamente dal privilegio di cui
all'art. 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice
civile. Il Fondo e' surrogato di diritto alla banca o
all'intermediario finanziario, per l'importo pagato,
nonche' nel privilegio di cui al citato art. 2751-bis,
primo comma, numero 1), del Codice civile.
4. Il finanziamento di cui al comma 2 e le formalita'
a esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono
esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da
ogni altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo
o diritto. Per le finalita' di cui al decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, l'operazione di finanziamento e'
sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica
della clientela.
5. L'importo finanziabile e' pari a 45.000 euro
ovvero all'importo spettante ai soggetti di cui al comma 2
nel caso in cui l'indennita' di fine servizio comunque
denominata sia di importo inferiore. Alle operazioni di
finanziamento di cui al comma 2 si applica il tasso di
interesse indicato nell'accordo quadro di cui al medesimo
comma.
6. Gli interessi vengono liquidati contestualmente al
rimborso della quota capitale.
7. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di
cui al presente articolo e gli ulteriori criteri,
condizioni e adempimenti, anche in termini di trasparenza
ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, per l'accesso al finanziamento, nonche' i
criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento del
Fondo di garanzia di cui al comma 3 e della garanzia di
ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la
pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di conversione in legge del presente decreto,
sentiti l'INPS, il Garante per la protezione dei dati
personali e l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato.
8. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma
3 e' affidata all'INPS sulla base di un'apposita
convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la
pubblica amministrazione. Per la predetta gestione e'
autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente
presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 20 dicembre 1999, in materia di trattamento di fine
rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici
dipendenti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15
maggio 2000, n. 111.
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230
del 30 settembre 1993 - Suppl. Ordinario n. 92.
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 7, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante «Disposizioni in
materia di finanza pubblica»:
«Art. 16 (Disposizioni varie in materia
previdenziale). - (Omissis).
7. Al personale di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, e successive
modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art.
4, commi primo e secondo, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092.».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174
del 29 luglio 2003 - Suppl. Ordinario n. 123.
- Il regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea n. L119 del 4 maggio 2016.
- Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente
la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e
di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007 -
Suppl. Ordinario n. 268.
- La legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante «Norme per
la tutela della concorrenza e del mercato», e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 1990.

Note all'art. 1:
- Per il riferimento all'art. 23 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.
26, si veda nelle note alle premesse.
- Per il riferimento al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia», si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente decreto si intendono per:
a) decreto-legge: decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
b) TFS/TFR: l'indennita' di fine servizio, il trattamento di fine rapporto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999, l'indennita' di premio di servizio, l'indennita' di buonuscita, l'indennita' di anzianita' e le altre indennita' di fine servizio o indennita' equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego;
c) Accordo quadro: l'Accordo quadro per l'anticipo TFS/TFR di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge;
d) banca: banche o intermediari finanziari che aderiscono all'Accordo quadro;
e) anticipo TFS/TFR: l'anticipo della liquidazione del TFS/TFR di cui all'articolo 23 del decreto-legge, mediante apposito finanziamento da parte della Banca;
f) ente erogatore: l'INPS o altro ente pubblico responsabile per l'erogazione del TFS/TFR;
g) Fondo di garanzia: il fondo per l'accesso ai finanziamenti istituito ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto-legge;
h) gestore: INPS, quando opera quale gestore del Fondo di garanzia, ai sensi dell'articolo 23, comma 8 del decreto-legge;
i) richiedente: il soggetto, cessato dal servizio alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' il personale degli enti pubblici di ricerca, cui e' liquidata la pensione in quota 100 o ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che presenta richiesta di certificazione del diritto all'anticipo TFS/TFR e richiesta di finanziamento per l'anticipo TFS/TFR ove accettata la prima;
l) soggetto finanziato: il soggetto percettore dell'importo erogato;
m) importo dell'anticipo TFS/TFR: l'importo che l'ente erogatore detrae dal TFS/TFR, spettante al richiedente a seguito della cessazione dal servizio, ai fini del rimborso alla Banca, costituito dalla somma dell'importo erogato e dei relativi interessi;
n) importo erogato: l'importo corrisposto dalla banca al soggetto finanziato, pari o inferiore alla misura massima stabilita dall'articolo 23, comma 5 del decreto-legge, al netto degli interessi;
o) proposta di contratto di anticipo TFS/TFR: la proposta di contratto di finanziamento per anticipo TFS/TFR che deve essere sottoscritta dal richiedente e consegnata alla banca;
p) TUB: decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Note all'art. 2:
- Per il riferimento all'art. 23 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.
26, si veda nelle note alle premesse.
- Per il riferimento al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 20 dicembre 1999, in materia di
trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi
pensione dei pubblici dipendenti, si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998)). -
(Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
(Omissis).».
- Per il riferimento all'art. 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, si veda nelle note alle premesse.
- Per il riferimento al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia», si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 3

Ambito soggettivo

1. Possono chiedere, secondo le disposizioni di cui al presente decreto, l'anticipo TFS/TFR, non ancora liquidato dall'ente erogatore, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonche' il personale degli enti pubblici di ricerca, cui e' liquidata la pensione in quota 100, ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; i soggetti che accedono, o che hanno avuto accesso, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al trattamento di pensione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Note all'art. 3:
- Per il riferimento all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», si veda nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.
26:
«Art. 14 (Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione con almeno 62 anni di eta' e 38
anni di contributi). - 1. In via sperimentale per il
triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della
medesima, gestite dall'INPS, nonche' alla gestione separata
di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata
al raggiungimento di un'eta' anagrafica di almeno 62 anni e
di un'anzianita' contributiva minima di 38 anni, di seguito
definita "pensione quota 100". Il diritto conseguito entro
il 31 dicembre 2021 puo' essere esercitato anche
successivamente alla predetta data, ferme restando le
disposizioni del presente articolo. Il requisito di eta'
anagrafica di cui al presente comma, non e' adeguato agli
incrementi alla speranza di vita di cui all'art. 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla
pensione quota 100, gli iscritti a due o piu' gestioni
previdenziali di cui al comma 1, che non siano gia'
titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle
predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i periodi
assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni
amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui
all'art. 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre
2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di
cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni
previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti
dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di
contestuale iscrizione presso piu' gestioni pensionistiche,
ai fini della decorrenza della pensione trovano
applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7.
3. La pensione quota 100 non e' cumulabile, a far
data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino
alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione
di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui
al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2018 i
requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto
alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile
2019.
5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui
al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti
previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla
decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi
dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
6. Tenuto conto della specificita' del rapporto di
impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di
garantire la continuita' e il buon andamento dell'azione
amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma
7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai
lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001, nel rispetto della seguente disciplina: a) i
dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata
in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal
comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del
trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019; b) i
dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti
previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza
del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data
di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima
della data di cui alla lettera a) del presente comma; c) la
domanda di collocamento a riposo deve essere presentata
all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei
mesi; d) limitatamente al diritto alla pensione quota 100,
non trova applicazione l'art. 2, comma 5, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
7. Ai fini del conseguimento della pensione quota 100
per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano
le disposizioni di cui all'art. 59, comma 9, della legge 27
dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro
il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo
indeterminato puo' presentare domanda di cessazione dal
servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno
scolastico o accademico.
7-bis.
8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono
requisiti piu' favorevoli in materia di accesso al
pensionamento.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano per il conseguimento della prestazione di cui
all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
nonche' alle prestazioni erogate ai sensi dell'art. 26,
comma 9, lettera b), e dell'art. 27, comma 5, lettera f),
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano
altresi' al personale militare delle Forze armate, soggetto
alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia
e di polizia penitenziaria, nonche' al personale operativo
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale
della Guardia di finanza.
10-bis. Al fine di far fronte alle gravi scoperture
di organico degli uffici giudiziari derivanti
dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione di cui al presente articolo e di
assicurare la funzionalita' dei medesimi uffici, fino alla
data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 1,
comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque
per l'anno 2019, il reclutamento del personale
dell'amministrazione giudiziaria, fermo quanto previsto dal
comma 307 dell'art. 1 della medesima legge, e' autorizzato
anche in deroga all'art. 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
10-ter. I concorsi pubblici per il reclutamento del
personale di cui al comma 10-bis possono essere espletati
nelle forme del concorso unico di cui all'art. 4, comma
3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis
dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne
assicura priorita' di svolgimento e con modalita'
semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in
particolare: a) la nomina e la composizione della
commissione, prevedendo la costituzione di sottocommissioni
anche per le prove scritte ed il superamento dei requisiti
previsti per la nomina dei componenti, nonche' stabilendo
che a ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere
assegnato un numero di candidati inferiore a 250; b) la
tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove
d'esame, prevedendo: 1) la facolta' di far precedere le
prove d'esame da una prova preselettiva, qualora le domande
di partecipazione al concorso siano in numero superiore a
tre volte il numero dei posti banditi; 2) la possibilita'
di espletare prove preselettive consistenti nella
risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con
l'ausilio di societa' specializzate e con possibilita' di
predisposizione dei quesiti da parte di qualificati
istituti pubblici e privati; 3) forme semplificate di
svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le
medesime in un'unica prova sulle materie previste dal
bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a
risposta a scelta multipla; 4) per i profili tecnici,
l'espletamento di prove pratiche in aggiunta a quelle
scritte, ovvero in sostituzione delle medesime; 5) lo
svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la
correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di
sistemi informatici e telematici; 6) la valutazione dei
titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi
di assunzione per determinati profili mediante concorso per
titoli ed esami; 7) l'attribuzione, singolarmente o per
categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal
bando, con la previsione che il totale dei punteggi per
titoli non puo' essere superiore ad un terzo del punteggio
complessivo attribuibile; c) la formazione delle
graduatorie, stabilendo che i candidati appartenenti a
categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che
hanno conseguito l'idoneita', vengano inclusi nella
graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di
riserva previsti dalla normativa vigente, purche' risultino
iscritti negli appositi elenchi istituiti ai sensi
dell'art. 8 della medesima legge e risultino disoccupati al
momento della formazione della graduatoria stessa.
10-quater. Quando si procede all'assunzione di
profili professionali del personale dell'amministrazione
giudiziaria mediante avviamento degli iscritti nelle liste
di collocamento a norma dell'art. 35, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la stessa
amministrazione puo' indicare, anche con riferimento alle
procedure assunzionali gia' autorizzate, l'attribuzione di
un punteggio aggiuntivo a valere sulle graduatorie delle
predette liste di collocamento in favore di soggetti che
hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'art. 50,
commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114.
10-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di
cui ai commi 10-ter e 10-quater non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono nel limite delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
10-sexies. Per le medesime finalita' di cui al comma
10-bis, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 399,
primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il
Ministero della giustizia e' autorizzato, dal 15 luglio
2019, ad effettuare assunzioni di personale non
dirigenziale a tempo indeterminato, nel limite di 1.300
unita' di II e III Area, avvalendosi delle facolta'
assunzionali ordinarie per l'anno 2019.
10-septies. Ai fini della compensazione degli effetti
in termini di indebitamento e di fabbisogno della
disposizione di cui al comma 10-sexies, il Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e'
ridotto di 8,32 milioni di euro per l'anno 2019.
10-octies. Al fine di far fronte alle gravi
scoperture di organico degli uffici preposti alle attivita'
di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale
derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di
accesso al trattamento di pensione di cui al presente
articolo e di assicurare la funzionalita' dei medesimi
uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'art. 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, e comunque per l'anno 2019, il reclutamento del
personale del Ministero per i beni e le attivita' culturali
e' autorizzato anche in deroga all'art. 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10-novies. I concorsi pubblici per il reclutamento
del personale di cui al comma 10-octies possono essere
svolti nelle forme del concorso unico di cui all'art. 4,
comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e
4-bis dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che
ne assicura priorita' di svolgimento, con modalita'
semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in
particolare: a) la nomina e la composizione della
commissione, prevedendo la costituzione di sottocommissioni
anche per le prove scritte e il superamento dei requisiti
previsti per la nomina dei componenti, nonche' stabilendo
che a ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere
assegnato un numero di candidati inferiore a 250; b) la
tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove di
esame, prevedendo: 1) la facolta' di far precedere le prove
di esame da una prova preselettiva, qualora le domande di
partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre
volte il numero dei posti banditi; 2) la possibilita' di
svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione
di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di
societa' specializzate e con possibilita' di
predisposizione dei quesiti da parte di qualificati
istituti pubblici e privati; 3) forme semplificate di
svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le
medesime in un'unica prova sulle materie previste dal
bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a
risposta a scelta multipla; 4) per i profili tecnici, lo
svolgimento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte,
ovvero in sostituzione delle medesime; 5) lo svolgimento
delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione
delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi
informatici e telematici; 6) la valutazione dei titoli solo
dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di
assunzione per determinati profili mediante concorso per
titoli ed esami; 7) l'attribuzione, singolarmente o per
categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal
bando, con la previsione che il totale dei punteggi per
titoli non puo' essere superiore a un terzo del punteggio
complessivo attribuibile; c) la formazione delle
graduatorie, stabilendo che i candidati appartenenti a
categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che
hanno conseguito l'idoneita', vengano inclusi nella
graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di
riserva previsti dalla normativa vigente, purche' risultino
iscritti negli appositi elenchi istituiti ai sensi
dell'art. 8 della medesima legge e risultino disoccupati al
momento della formazione della graduatoria stessa.
10-decies. Per le medesime finalita' di cui al comma
10-octies, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma
399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
il Ministero per i beni e le attivita' culturali e'
autorizzato, dal 15 luglio 2019, a effettuare assunzioni di
personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino a 551
unita', di cui 91 unita' tramite scorrimento delle
graduatorie approvate nell'ambito del concorso pubblico a
500 posti di area III-posizione economica F1 e 460 unita'
attraverso lo scorrimento delle graduatorie relative alle
procedure concorsuali interne gia' espletate presso il
medesimo Ministero, avvalendosi integralmente delle
facolta' assunzionali ordinarie per l'anno 2019.
10-undecies. Il Ministero per i beni e le attivita'
culturali provvede all'attuazione dei commi 10-octies e
10-novies a valere sulle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai fini
della compensazione degli effetti, in termini di
indebitamento e di fabbisogno, della disposizione di cui al
comma 10-decies, il Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali,
di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di euro 898.005 per
l'anno 2019.».
- Per il riferimento all'art. 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 4

Caratteristiche dell'anticipo TFS/TFR

1. L'anticipo TFS/TFR rientra tra i contratti di credito previsti dall'articolo 122, comma 1, lettera n), del TUB. Esso pertanto non si configura come un'operazione di credito ai consumatori ai sensi del Capo II del Titolo VI del TUB.
2. All'anticipo TFS/TFR si applicano obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, anche attraverso una riduzione dell'estensione e della frequenza degli adempimenti previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 231 del 2007.
3. L'importo massimo dell'anticipo TFS/TFR e' definito dall'articolo 23, comma 5, del decreto-legge.
4. In relazione alla richiesta di finanziamento la banca rende disponibile al richiedente l'informativa precontrattuale e contrattuale, redatta in termini semplici ed accessibili, anche ai fini della normativa in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazioni periodiche, la banca mette gratuitamente a disposizione del soggetto finanziato la sola documentazione relativa alle modifiche eventualmente intervenute sull'andamento del finanziamento rispetto a quanto originariamente pattuito.
5. Entro tre mesi dalla maturazione del diritto al pagamento della prima rata o dell'importo in unica soluzione del TFS/TFR, l'ente erogatore rimborsa alla banca il relativo ammontare dell'importo dell'anticipo TFS/TFR, comunicato dalla stessa banca in sede di perfezionamento dell'operazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14. Entro trenta giorni dalla data di maturazione delle rate di TFS/TFR successive alla prima, l'ente erogatore provvede a rimborsare il cessionario.
6. Gli interessi dell'operazione di anticipo TFS/TFR sono calcolati in base al regime di capitalizzazione semplice nella misura definita dall'Accordo quadro e sono liquidati alla banca contestualmente al rimborso delle singole tranche di TFS/TFR in relazione al capitale residuo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14.
7. In caso di ritardo nel rimborso dell'anticipo TFS/TFR oltre il termine previsto al precedente comma 5, l'ente erogatore riconosce alla banca un interesse pari al tasso legale, per ciascun giorno di ritardo, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 122, comma 1, lettera
n), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia»:
«Art. 122 (Ambito di applicazione). - (Omissis).
n) iniziative di microcredito ai sensi dell'art.
111 e altri contratti di credito individuati con legge
relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con
finalita' di interesse generale, che non prevedono il
pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli
prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni piu'
favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti
sul mercato e a tassi d'interesse non superiori a quelli
prevalenti sul mercato;
(Omissis).».
- Per il riferimento al decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva
2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di
esecuzione», si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione
della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»:
«Art. 18 (Contenuto degli obblighi di adeguata
verifica). - 1. Gli obblighi di adeguata verifica della
clientela si attuano attraverso: a) l'identificazione del
cliente e la verifica della sua identita' attraverso
riscontro di un documento d'identita' o di altro documento
di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa
vigente nonche' sulla base di documenti, dati o
informazioni ottenuti da una fonte affidabile e
indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti
dell'esecutore, anche in relazione alla verifica
dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza
in forza del quale opera in nome e per conto del cliente;
b) l'identificazione del titolare effettivo e la verifica
della sua identita' attraverso l'adozione di misure
proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico
riferimento alla titolarita' effettiva di persone
giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici
affini, le misure che consentano di ricostruire, con
ragionevole attendibilita', l'assetto proprietario e di
controllo del cliente; c) l'acquisizione e la valutazione
di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto
continuativo o della prestazione professionale, per tali
intendendosi, quelle relative all'instaurazione del
rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e
l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e
quelle relative all'attivita' lavorativa, salva la
possibilita' di acquisire, in funzione del rischio,
ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla
situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o
possedute in ragione dell'esercizio dell'attivita'. In
presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati
applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle
predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni
occasionali; d) il controllo costante del rapporto con il
cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della
complessiva operativita' del cliente medesimo, la verifica
e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite
nello svolgimento delle attivita' di cui alle lettere a),
b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del
rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle
risorse nella disponibilita' del cliente, sulla base di
informazioni acquisite o possedute in ragione
dell'esercizio dell'attivita'.
2. Le attivita' di identificazione e verifica
dell'identita' del cliente, dell'esecutore e del titolare
effettivo, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono
effettuate prima dell'instaurazione del rapporto
continuativo o del conferimento dell'incarico per lo
svolgimento di una prestazione professionale ovvero prima
dell'esecuzione dell'operazione occasionale.
3. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o
di finanziamento del terrorismo, la verifica dell'identita'
del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo puo'
essere posticipata ad un momento successivo
all'instaurazione del rapporto o al conferimento
dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione
professionale, qualora cio' sia necessario a consentire
l'ordinaria gestione dell'attivita' oggetto del rapporto.
In tale ipotesi, i soggetti obbligati, provvedono comunque
all'acquisizione dei dati identificativi del cliente,
dell'esecutore e del titolare effettivo e dei dati relativi
alla tipologia e all'importo dell'operazione e completano
le procedure di verifica dell'identita' dei medesimi al
piu' presto e, comunque, entro trenta giorni
dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento
dell'incarico. Decorso tale termine, qualora riscontrino
l'impossibilita' oggettiva di completare la verifica
dell'identita' del cliente, i soggetti obbligati, si
astengono ai sensi dell'art. 42 e valutano, sussistendone i
presupposti, se effettuare una segnalazione di operazione
sospetta ai sensi dell'art. 35.
4. Fermi gli obblighi di identificazione, i
professionisti, limitatamente ai casi in cui esaminano la
posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di
difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento
innanzi a un'autorita' giudiziaria o in relazione a tale
procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione
assistita da uno o piu' avvocati ai sensi di legge,
compresa la consulenza sull'eventualita' di intentarlo o
evitarlo, sono esonerati dall'obbligo di verifica
dell'identita' del cliente e del titolare effettivo fino al
momento del conferimento dell'incarico.».
- Per il riferimento all'art. 23 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 6, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante «Disposizioni in
materia di finanza pubblica»:
«Art. 16 (Disposizioni varie in materia
previdenziale). - (Omissis).
6. Gli enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi
legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di
scadenze del termine previsto per l'adozione del
provvedimento sulla domanda , laddove quest'ultima risulti
completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi
necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti
attestanti atti, fatti, qualita' e stati soggettivi, gia'
in possesso della pubblica amministrazione procedente o di
altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai
sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 2, della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso
in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali
ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo
perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente
attraverso idonei strumenti di pubblicita' l'elenco
completo della documentazione necessaria al fine dell'esame
della domanda. Le domande, gli atti e ogni altra
documentazione da allegare ai sensi e per gli effetti del
presente comma sono inviate all'Ente mediante l'utilizzo
dei sistemi di cui all'art. 38, comma 5, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. Con le medesime modalita'
l'Ente comunica gli atti e gli esiti dei procedimenti nei
confronti dei richiedenti ovvero degli intermediari
abilitati alla trasmissione della documentazione
lavoristica e previdenziale e degli istituti di patronato e
di assistenza sociale. Agli effetti di tutto quanto sopra
previsto, nonche' di quanto stabilito dal citato art. 38,
l'obbligo della conservazione di documenti in originale
resta in capo ai beneficiari della prestazione di carattere
previdenziale o assistenziale. L'importo dovuto a titolo di
interesse e' portato in detrazione dalle somme
eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito
dal titolare della prestazione per la diminuzione del
valore del suo credito.
(Omissis).».
- Per il riferimento all'art. 3 del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, recante «Misure urgenti per il
riequilibrio della finanza pubblica», convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 5

Certificazione del diritto all'anticipo TFS/TFR

1. La domanda di certificazione del diritto all'anticipo TFS/TFR e' presentata dal richiedente all'ente erogatore. Per gli iscritti alle casse previdenziali gestite dall'INPS la domanda e' presentata secondo le modalita' indicate nell'apposita sezione del sito INPS. La domanda on line puo' essere presentata direttamente dall'utente munito di PIN dispositivo rilasciato dall'Istituto oppure di altre credenziali o dispositivi di autenticazione previsti dall'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero attraverso enti di patronato o intermediari dell'Istituto stesso. Gli enti di patronato e gli altri intermediari dell'INPS saranno espressamente delegati dal richiedente alla presentazione della domanda di certificazione. L'INPS e' tenuto a verificare la validita' della predetta delega, in conformita' alle disposizioni vigenti. Le amministrazioni che erogano direttamente il TFS/TFR comunicheranno ai propri dipendenti, anche con modalita' telematiche, la procedura di presentazione della domanda di certificazione del diritto all'anticipo TFS/TFR.
2. L'ente erogatore, a seguito della registrazione al portale lavoropubblico.gov e della compilazione dell'apposita rilevazione, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di certificazione del diritto all'anticipo TFS/TFR comunica al richiedente, anche con modalita' telematiche:
a) la certificazione del diritto al TFS/TFR e del relativo ammontare complessivo, con indicazione: (i) delle date di riconoscimento dei singoli importi annuali di prestazione o dell'importo in unica soluzione e del relativo ammontare; (ii) delle eventuali precedenti operazioni di cessione relative alla stessa indennita', con specifica delle cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legge;
b) il rigetto della domanda di certificazione, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti di accesso all'anticipo TFS/TFR ai sensi del decreto-legge e del presente decreto;
c) l'indicazione dell'indirizzo PEC dell'ente erogatore al quale indirizzare le comunicazioni di cui ai successivi articoli. In aggiunta alla PEC, gli enti erogatori potranno condividere con la banca un sistema di comunicazione alternativo, fermo restando che questo deve comunque garantire la tracciabilita' delle comunicazioni.
3. Il richiedente che accede alla pensione con il requisito «quota 100» acquisisce dall'INPS, ovvero dalla propria amministrazione in qualita' di ente erogatore, la certificazione della data di riconoscimento del TFS/TFR tenuto conto del momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 64 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»:
«Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle
identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1.
2.
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete
e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e
imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura
dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese
(SPID).
2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme
aperto di soggetti pubblici e privati che, previo
accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita'
definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
identificano gli utenti per consentire loro l'accesso ai
servizi in rete.
2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle
pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione
informatica avviene tramite SPID. Il sistema SPID e'
adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e
secondo le modalita' definiti con il decreto di cui al
comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall'art.
3-bis, comma 01.
2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri
servizi in rete, e' altresi' riconosciuta ai soggetti
privati, secondo le modalita' definite con il decreto di
cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema
SPID per la gestione dell'identita' digitale dei propri
utenti. L'adesione al sistema SPID per la verifica
dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali
e' richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i
predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza
delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono definite le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: a)
al modello architetturale e organizzativo del sistema; b)
alle modalita' e ai requisiti necessari per
l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; c)
agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e
organizzative da adottare anche al fine di garantire
l'interoperabilita' delle credenziali e degli strumenti di
accesso resi disponibili dai gestori dell'identita'
digitale nei riguardi di cittadini e imprese; d) alle
modalita' di adesione da parte di cittadini e imprese in
qualita' di utenti di servizi in rete; e) ai tempi e alle
modalita' di adozione da parte delle pubbliche
amministrazioni in qualita' di erogatori di servizi in
rete; f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese
interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete.
2-septies.
2-octies.
2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater puo'
avvenire anche con la carta di identita' elettronica e la
carta nazionale dei servizi.
2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita'
di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle
verifiche rese disponibili dai gestori di identita'
digitali e dai gestori di attributi qualificati.
3.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, e' stabilita la data a decorrere
dalla quale i soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
utilizzano esclusivamente le identita' digitali ai fini
dell'identificazione degli utenti dei propri servizi
on-line.».
- Per il riferimento all'art. 23 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.
26, si veda nelle note alle premesse.
- Per il riferimento all'art. 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 6

Procedure per la domanda
e erogazione dell'anticipo TFS/TFR

1. Il richiedente in possesso della certificazione di cui all'articolo 5 presenta la domanda di anticipo TFS/TFR alla banca con le modalita' definite nell'Accordo quadro.
2. La domanda e' corredata dai seguenti documenti:
a) certificazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) e Certificazione di cui al medesimo articolo 5, comma 3;
b) la proposta di contratto di anticipo TFS/TFR di cui al successivo articolo 7 debitamente sottoscritta dallo stesso richiedente;
c) la dichiarazione sullo stato di famiglia e, in caso di separazione o divorzio, l'indicazione dell'eventuale importo dell'assegno previsto per l'ex coniuge.
3. Nella domanda, il richiedente indica il conto corrente a lui intestato o cointestato sul quale accreditare l'importo finanziato.
4. La banca, acquisita la documentazione anzidetta e verificata l'insussistenza dei casi di cui al successivo articolo 8, comunica, all'ente erogatore e al richiedente:
a) la presentazione della domanda di anticipo TFS/TFR da parte del richiedente;
b) l'accettazione della proposta di contratto di anticipo TFS/TFR condizionata alla comunicazione dell'ente erogatore di cui al successivo comma 5;
5. L'ente erogatore entro il termine perentorio di trenta giorni, effettuate le necessarie verifiche e acquisita la garanzia del Fondo, comunica alla banca la presa d'atto dell'avvenuta conclusione del contratto di anticipo TFS/TFR e rende indisponibile l'importo dell'anticipo del TFS/TFR, come definito nell'articolo 1, per successive operazioni sullo stesso TFS/TFR. Qualora, in esito alle proprie verifiche, l'ente erogatore comunichi alla banca un diverso importo cedibile o l'impossibilita' di perfezionare l'operazione di anticipo TFS/TFR, la proposta di contratto di anticipo TFS/TFR decade e il richiedente potra' eventualmente presentare una successiva proposta di contratto di anticipo TFS/TFR a fronte di una nuova certificazione da parte dell'ente erogatore.
6. Dalla data di comunicazione o notifica dell'accettazione della proposta di contratto di anticipo TFS/TFR da parte della banca, secondo quanto previsto al comma 4, l'ente erogatore non accetta ulteriori cessioni del TFS/TFR da parte del richiedente fino a concorrenza dell'ammontare del TFS/TFR oggetto di cessione.
7. La banca, entro quindici giorni dalla data di efficacia del contratto di cui all'articolo 7, provvede all'accredito dell'importo erogato sul conto corrente indicato dal richiedente nella domanda di anticipo TFS/TFR.
 
Art. 7

Contratto di anticipo TFS/TFR

1. La proposta di contratto di anticipo TFS/TFR e' predisposta dalla banca sulla base dello schema di proposta di contratto di anticipo TFS/TFR allegato all'Accordo quadro.
2. Il contratto di anticipo TFS/TFR si perfeziona con l'accettazione della proposta di cui al comma 1 da parte della banca. L'efficacia di tale contratto resta comunque condizionata alla comunicazione dell'ente erogatore di cui al precedente articolo 6, comma 5.
 
Art. 8

Casi di mancata accettazione
della domanda di anticipo TFS/TFR

1. La proposta di contratto di anticipo TFS/TFR non puo' essere accettata dalla banca nei seguenti casi:
a. l'impossibilita' per la banca di ottenere la cessione del TFS/TFR nella misura richiesta nella proposta di contratto di anticipo TFS/TFR presentata dal richiedente, sulla base delle informazioni comunicate dall'ente erogatore ai sensi dell'articolo 6, comma 5;
b. il richiedente e' registrato in relazione a debiti scaduti o sconfinanti negli archivi della Centrale rischi della Banca d'Italia o in altri sistemi di informazione creditizia privati abitualmente utilizzati dalla stessa banca per analoghe tipologie di finanziamento;
c. il TFS/TFR offerto in garanzia, o parte di esso, e' di spettanza del coniuge separato o divorziato;
d. l'impossibilita' per la banca di perfezionare l'operazione creditizia in favore del richiedente secondo la normativa vigente.
 
Art. 9

Costituzione e modalita' di funzionamento
del Fondo di garanzia

1. Il Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto-legge, affidato in gestione all'INPS, interviene a copertura del rischio di credito dei finanziamenti concessi ed erogati dalla Banca.
2. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo e separato, rispetto a quello del gestore, e opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.
3. La garanzia del Fondo e' a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.
4. La garanzia del Fondo copre l'80% dell'importo dell'anticipo TFS/TFR.
5. Le modalita' di comunicazione ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo sono definite dal gestore nelle istruzioni operative di cui all'articolo 17. La concessione della garanzia e' comunque subordinata all'avvenuto pagamento della commissione di accesso al Fondo, orientata a criteri di mercato, pari allo 0,01 per cento dell'importo dell'anticipo TFS/TFR. Ai fini del rispetto dell'orientamento a criteri di mercato, tale percentuale puo' essere aggiornata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del gestore.
6. Ai fini di una sana e prudente gestione delle risorse finanziarie assegnate, a valere sulle risorse del Fondo, il gestore effettua un accantonamento a copertura del rischio di importo non inferiore a quello della commissione di accesso di cui al comma 5. Tale percentuale puo' essere incrementata dal gestore in base all'andamento delle escussioni del Fondo, dandone informativa al Ministero dell'economia e delle finanze.

Note all'art. 9:
- Per il riferimento all'art. 23 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.
26, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 10

Attivazione della garanzia del Fondo

1. La garanzia del Fondo puo' essere attivata in caso di impossibilita' per l'ente erogatore di rimborsare alla banca l'importo dell'anticipo TFS/TFR.
2. Nel caso di cui al comma 1, la banca, accertato il mancato rimborso, ancorche' parziale, trascorsi trenta giorni dalla data dell'inadempimento, notifica al gestore, entro il termine di nove mesi dalla data dell'inadempimento, a pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di intervento del Fondo, secondo l'apposita modulistica predisposta dal gestore, corredata della documentazione ivi prevista.
3. Entro sessanta giorni dalla notifica della richiesta di cui al comma 2, il gestore, verificati i presupposti, provvede al pagamento alla banca di quanto dovuto.
4. Nel caso non risulti completa la documentazione di cui al comma 2, il termine di cui al comma 3 e' sospeso fino alla data di ricezione della documentazione mancante. La garanzia del fondo decade qualora la documentazione non pervenga al gestore entro il termine di centottanta giorni dalla data della richiesta della documentazione mancante.
 
Art. 11

Surroga del Fondo di garanzia

1. In relazione agli interventi effettuati, il Fondo e' surrogato di diritto alla banca per l'importo pagato, nonche' nel privilegio di cui all'articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile. Per la riscossione dei crediti rivenienti dall'intervento, il gestore si avvale di tutti gli strumenti derivanti dalla surroga nei diritti della banca, nonche' dell'avviso di addebito con titolo esecutivo di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di ogni altro strumento di riscossione previsto dalle disposizioni di legge. Le somme recuperate confluiscono nel Fondo di garanzia.

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 2751-bis, primo comma,
numero 1), del Codice civile:
«Hanno privilegio generale sui mobili i crediti
riguardanti:
1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma,
ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro,
nonche' il credito del lavoratore per i danni conseguenti
alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro,
dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed
il credito per il risarcimento del danno subito per effetto
di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;».
- Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122:
«Art. 30 (Potenziamento dei processi di riscossione
dell'INPS). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011,
l'attivita' di riscossione relativa al recupero delle somme
a qualunque titolo dovute all'Inps, anche a seguito di
accertamenti degli uffici, e' effettuata mediante la
notifica di un avviso di addebito con valore di titolo
esecutivo.
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di
nullita' il codice fiscale del soggetto tenuto al
versamento, il periodo di riferimento del credito, la
causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra
quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonche'
l'indicazione dell'agente della riscossione competente in
base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria
alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovra'
altresi' contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di
pagamento degli importi nello stesso indicati entro il
termine di sessanta giorni dalla notifica nonche'
l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente
della riscossione indicato nel medesimo avviso procedera'
ad espropriazione forzata, con i poteri, le facolta' e le
modalita' che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.
L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma
elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso
l'atto. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione
dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso
all'agente della riscossione secondo le modalita' indicate
al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti,
dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
3.
4. L'avviso di addebito e' notificato in via
prioritaria tramite posta elettronica certificata
all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla
legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e
INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia
municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante
invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
5. L'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in
deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con
le modalita' e i termini stabiliti dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale.
6. All'atto dell'affidamento e, successivamente, in
presenza di nuovi elementi, l'Inps fornisce, anche su
richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli
elementi, utili a migliorare l'efficacia dell'azione di
recupero.
7. - 12.
13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle
somme richieste con l'avviso di cui al comma 2 le sanzioni
e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le
disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento.
All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente
a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative
alle procedure esecutive, previste dall'art. 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
14. Ai fini di cui al presente articolo, i
riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme
iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono
effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a
qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo
stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito
contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di
pagamento delle medesime somme affidate per il recupero
agli agenti della riscossione.
15. I rapporti con gli agenti della riscossione
continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni
vigenti.».
 
Art. 12

Inefficacia della garanzia

1. La garanzia del Fondo e' inefficace qualora risulti che sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilita' all'intervento del Fondo, ove risulti che tale non veridicita' di dati, notizie o dichiarazioni era nota alla banca.
2. Il gestore, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia della garanzia o alla decadenza ai sensi del presente decreto, comunica alla banca, entro il termine di trenta giorni, l'avvio del relativo procedimento.
 
Art. 13

Operativita' della garanzia dello Stato

1. Ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto-legge, gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.
2. La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da parte del Fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante.
3. In caso di inadempimento parziale da parte del Fondo, la garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo per la garanzia concessa, quantificato sulla base della normativa che regola il funzionamento della garanzia medesima, ridotto di eventuali pagamenti gia' effettuati dal Fondo.
4. Trascorsi sessanta giorni dall'inadempimento, parziale o totale, del Fondo di garanzia, la banca puo' trasmettere la richiesta di escussione della garanzia dello Stato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI, e al gestore.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze istruttorie e del parere motivato del gestore, provvede al pagamento di quanto dovuto, dopo aver verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalita' e le procedure che regolano gli interventi del Fondo e l'escussione della garanzia dello Stato.
6. Le modalita' di escussione della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano la tempestivita' di realizzo dei diritti del creditore, con esclusione della facolta' per lo Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.

Note all'art. 13:
- Per il riferimento all'art. 23 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.
26, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 14

Estinzione anticipata

1. Il soggetto finanziato puo' presentare domanda di estinzione totale o parziale dell'anticipo TFS/TFR alla banca, con oneri a proprio carico.
2. Entro quindici giorni lavorativi, la banca comunica al soggetto finanziato l'importo, comprensivo di capitale e interessi da restituire.
3. Contestualmente al perfezionamento dell'operazione di estinzione dell'anticipo TFS/TFR con il pagamento dell'importo dovuto da parte del soggetto finanziato, la banca comunica all'ente erogatore l'avvenuta estinzione totale o parziale dell'anticipo TFS/TFR e, conseguentemente, sono automaticamente adeguate le garanzie.
4. Ai fini del perfezionamento dell'operazione e' riconosciuto alla banca un indennizzo, a carico del soggetto finanziato, parametrato all'importo rimborsato in anticipo, in caso di estinzione anche parziale, nella misura massima stabilita nell'Accordo quadro.
 
Art. 15

Accordo quadro

1. L'Accordo quadro definisce il tasso di interesse da corrispondere sull'anticipo TFS/TFR, i termini e le modalita' di adesione da parte della banca e le modalita' di adeguamento del contratto in relazione all'adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del decreto-legge, i cui oneri in ogni caso rimangono a carico del richiedente, nonche' le specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorita' della concorrenza e del mercato per i profili di competenza. L'Accordo quadro prevede la revisione delle condizioni economiche nei casi di modifica del quadro normativo-regolamentare e del mercato.
2. Resta salva la facolta' per le banche aderenti all'Accordo quadro di applicare condizioni migliorative a favore del richiedente.

Note all'art. 15:
- Per il riferimento all'art. 23 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.
26, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 16

Trattamento e sicurezza dei dati

1. La banca, gli enti erogatori e l'INPS, in qualita' di gestore, sono titolari, ciascuno per il proprio ambito di competenza, dei trattamenti di dati personali necessari all'attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e del presente decreto.
2. I trattamenti di dati personali di cui al presente decreto sono svolti e conservati esclusivamente per le finalita' indicate dall'articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
3. I flussi informativi previsti dall'Accordo quadro di cui all'articolo 15 ed i dati trattati dalle banche, dagli enti erogatori e dall'INPS, in qualita' di gestore, devono attuarsi nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alle misure di sicurezza, alla modalita' di trasmissione e di accesso selettivo e ai termini e modalita' di conservazione dei dati, oltre alla registrazione delle operazioni effettuate.

Note all'art. 16:
- Per il riferimento all'art. 23 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.
26, si veda nelle note alle premesse.
- Per il riferimento al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei
dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE», si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 17

Disposizioni finali

1. Il gestore provvede alla predisposizione di istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso agli interventi del Fondo, nell'ambito e nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto, dall'Accordo quadro e dalla convenzione di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto-legge.
2. L'INPS e gli altri enti erogatori si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, provvedendo alle attivita' indicate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 aprile 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Conte

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Gualtieri

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Catalfo

Il Ministro per la pubblica amministrazione
Dadone
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. succ. n. 1062

Note all'art. 17:
- Per il riferimento all'art. 23 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.
26, si veda nelle note alle premesse.