Gazzetta n. 151 del 16 giugno 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 20 maggio 2020
Designazione di tre zone speciali di conservazione della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche:
Vista la strategia nazionale per la biodiversita', predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversita' biologica adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124. sulla quale la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, e successive modifiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, recante «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una strategia europea per la biodiversita' verso il 2020»;
Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;
Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»;
Vista la deliberazione della giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 79 del 22 gennaio 2018 con la quale sono stati approvati gli obiettivi e le misure di conservazione relativi ai siti di interesse comunitario ricadenti nella regione biogeografica continentale della Regione Emilia;
Vista la deliberazione della giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 1147 del 16 luglio 2018 con la quale sono state approvate le modifiche alla deliberazione regionale dell'Emilia Romagna n. 79 del 22 gennaio 2018;
Vista la deliberazione del consiglio direttivo del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano n. 24 del 21 maggio 2019 con la quale sono stati approvati gli obiettivi e le misure di conservazione dei SIC di cui alla deliberazione della giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 1147 del 16 luglio 2018;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 28 novembre 2019, che adotta il tredicesimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (UE) 2020/97;
Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con lettera prot. 27414 del 20 aprile 2020 alla rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;
Vista la deliberazione del consiglio direttivo del Parco nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna n. 13 del 5 settembre 2019 con la quale sono stati approvati gli obiettivi e le misure di conservazione dei sic di cui alla deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 1147 del 16 luglio 2018;
Vista la nota prot. 250/9-4 del 6 novembre 2019 del Raggruppamento Carabinieri biodiversita' con cui il Raggruppamento approva gli obiettivi e le misure di conservazione individuati dalla Regione Emilia Romagna con le delibere sopra riportate per le riserve naturali statali ricadenti all'interno dei SIC e si impegna a integrarle negli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle riserve;
Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le ZSC;
Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con i sopra citati atti, dette misure possono all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;
Considerato che la Regione Emilia Romagna, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, comunichera' al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna delle ZSC designate per le porzioni esterne alle aree naturali di rilievo nazionale;
Considerata la necessita' di assicurare l'allineamento fra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della Regione e degli enti gestori delle aree naturali protette di rilievo nazionale, per le parti delle ZSC ricadenti all'interno del territorio di competenza, entro sei mesi dalla data del presente decreto;
Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di tre siti di importanza comunitaria della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Emilia Romagna;
Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Emilia Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 245 del 30 marzo 2020;

Decreta:

Art. 1

Designazione delle ZSC

1. Sono designati quali zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale tre siti insistenti nel territorio della Regione Emilia Romagna, gia' proposti alla Commissione europea quali siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, come da Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui al comma 1 sono designate, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC con lettere prot. 27414 del 20 aprile 2020. Tale documentazione e' pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare www.minambiente.it, nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.
 
Allegato 1

===================================================================== | Tipo | | | | | sito | Codice | Denominazione |Area (Ha) | +========+==================+============================+==========+ | | |Criminale dell'Appennino | | | C | IT4020020 |parmense | 5281| +--------+------------------+----------------------------+----------+ | | |Foreste di Campigna, Foresta| | | C | IT4080001 |la Lama Monte Falco | 4041| +--------+------------------+----------------------------+----------+ | C | IT4080003 |Monte Gemelli, Monte Guffone| 13350| +--------+------------------+----------------------------+----------+

 
Art. 2

Obiettivi e misure di conservazione

1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 presenti nei siti, nonche' le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli approvati con la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 1147 del 16 luglio 2018, gia' operativi.
2. Lo stralcio degli atti di cui al comma 1 relativo agli obiettivi e alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, e' pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.
3. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1, per le ZSC e per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale, integrano le misure di salvaguardia e gli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti, nelle more del loro aggiornamento.
4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 possono essere integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la Regione provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000. Per le parti della ZSC ricadenti all'interno del territorio delle aree naturali protette di rilievo nazionale, tale allineamento e' assicurato in accordo con gli enti gestori.
5. Le integrazioni di cui al comma 4, cosi' come le eventuali modifiche alle misure di' conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Emilia Romagna. Per le ZSC e per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale sono approvate dall'ente gestore secondo l'iter amministrativo previsto dalle norme di riferimento e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
 
Art. 3

Soggetto gestore

1. La Regione Emilia Romagna, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC per le parti esterne alle aree naturali protette di rilievo nazionale.
2. Per le ZSC, o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale, la gestione rimane affidata agli enti gestori di queste ultime.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2020

Il Ministro: Costa