Gazzetta n. 152 del 17 giugno 2020 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Hirudoid»


Estratto determina IP n. 301 del 28 maggio 2020

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: e' autorizzata l'importazione parallela del medicinale HIRUDOID-SALBE 40 g crema un tubo dall'Austria con numero di autorizzazione 8.527, intestato alla societa' Stada Arzneimittel GmbH con sede in Muthgasse 36/2 1190 Wien Austria e prodotto da Mobilat Produktions GmbH, 85276 Pfaffenhofen, Germany e da Stada Arzneimittel AG, 61118 Bad Vilbel, Germany con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.
Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in Via Lambretta 2 20090 Segrate MI
Confezione:
Hirudoid «25.000 u.i. crema» tubo 40 g.
Codice A.I.C.: 048372015 (in base 10) 1G469H (in base 32).
Forma farmaceutica: crema.
Composizione: 100 g di crema contengono:
Principio attivo: 0,3 g di glicosaminoglicanopolisolfato;
Eccipienti: glicerina, potassio idrossido, acido stearico 50, lanolina, alcool cetilstearilico, alcool miristico, timolo, metile para-idrossibenzoato, propile para-idrossibenzoato, alcool isopropilico, acqua depurata.
Officine di confezionamento secondario:
S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO
XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Confezione:
Hirudoid «25.000 u.i. crema» tubo 40 g.
Codice A.I.C.: 048372015.
Classe di rimborsabilita': C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:
Hirudoid «25.000 u.i. crema» tubo 40 g.
Codice A.I.C.: 048372015.
SOP - medicinali non-soggetti a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprieta' industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP e' tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui e' venuto a conoscenza, cosi' da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.