Gazzetta n. 152 del 17 giugno 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 10 marzo 2020 |
Istituzione della commissione tecnica di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91; Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio n. 79/117/CEE e n. 91/414/CEE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto in particolare l'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, recante «Modifiche all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290» e rubricato «Disposizioni per taluni prodotti utilizzati in agricoltura biologica, biodinamica e convenzionale»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 aprile 2013, n. 4416, recante istituzione della commissione tecnica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 18 luglio 2018, n. 6793, recante «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modificazioni ed integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009», con il quale all'allegato 2 e' stato aggiornato l'elenco delle tipologie di «Corroboranti, potenziatori delle difese naturali dei vegetali» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55; Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2019, n. 25, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per la garanzia nelle comunicazioni» convertito dalla legge del 9 agosto 2018, n. 97, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; Considerata la necessita' di ridefinire gli incarichi della commissione tecnica di cui al decreto ministeriale 22 aprile 2013, n. 4416, estendendoli anche ai prodotti corroboranti utilizzati per l'agricoltura convenzionale e biodinamica; Ritenuto pertanto opportuno sostituire e abrogare le disposizioni di cui al decreto ministeriale 22 aprile 2013, n. 4416;
Decreta:
Art. 1
1. In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, e' istituita la commissione tecnica, di seguito «Commissione», con il compito di fornire le pertinenti valutazioni e pareri al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di seguito «Ministero», in merito alle istanze presentate dai soggetti interessati, al fine di approvare l'inserimento o la modifica o il riesame di prodotti corroboranti, di cui al medesimo art. 17, in agricoltura biologica, biodinamica e convenzionale. 2. Le valutazioni e i pareri di cui al comma 1 sono resi per i prodotti da utilizzare per l'agricoltura convenzionale alla competente Direzione generale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale e per quelli da utilizzare in agricoltura biologica o biodinamica alla competente Direzione generale del Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca. Le medesime Direzioni generali curano, ciascuna per quanto di competenza, le procedure di approvazione dei prodotti di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, e la tenuta dei pertinenti elenchi. 3. La commissione, su richiesta della competente Direzione generale, rende il parere in ordine ai prodotti gia' inclusi negli elenchi di cui al comma 2, qualora non soddisfino piu' i criteri previsti per l'iscrizione, al fine dell'eliminazione degli stessi o della modifica dei requisiti o delle condizioni minime necessarie alla loro commercializzazione e utilizzazione. 4. Il Ministero si avvale della stessa commissione per questioni di particolare rilevanza a livello nazionale ed europeo attinenti ai prodotti di cui al comma 1 e ad altri mezzi tecnici per i quali occorra valutare, sotto il profilo tecnico e normativo, caratteristiche ed ammissibilita' in agricoltura biologica, biodinamica e convenzionale. 5. La commissione e' composta da: a. cinque rappresentanti del Ministero: i) due designati dal Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, tra cui il direttore generale competente in materia di mezzi tecnici in agricoltura; ii) due designati dal Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca, tra cui il direttore generale competente in materia di agricoltura biologica; iii) uno designato dall'Ispettorato centrale per la tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari; b. due rappresentanti del Ministero della salute, uno per i prodotti da utilizzare per l'agricoltura convenzionale e uno per i prodotti da utilizzare in agricoltura biologica e biodinamica; c. due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno per i prodotti da utilizzare per l'agricoltura convenzionale e uno per i prodotti da utilizzare in agricoltura biologica e biodinamica; d. sei rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria competenti in materia di impiego di mezzi tecnici in agricoltura biologica, biodinamica e convenzionale, tre esperti per i corroboranti da utilizzare in agricoltura convenzionale, e tre esperti per i corroboranti da utilizzare in agricoltura biologica e biodinamica. 6. La commissione e' presieduta alternativamente dal direttore generale competente in materia di mezzi tecnici in agricoltura e dal direttore generale competente in materia di agricoltura biologica. Il presidente, in caso di impedimento, puo' delegare l'altro componente della commissione designato dal Dipartimento di appartenenza. Le funzioni di segreteria sono assicurate da quattro funzionari nel numero di due per ciascuna delle Direzioni generali di cui al presente comma. 7. Il presidente della commissione puo' far partecipare esperti esterni in funzione delle specifiche esigenze o degli argomenti tecnici oggetto di esame. I componenti della commissione, in caso di impedimento, possono delegare loro sostituti. Nel corso della prima riunione la commissione redige il regolamento di funzionamento. 8. La commissione si riunisce almeno una volta l'anno. Le convocazioni vengono trasmesse, dalla segreteria, a tutti i componenti, a mezzo posta elettronica. 9. I componenti della commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Con decreto direttoriale emanato congiuntamente dai direttori generali di cui al comma 6 sono individuati i componenti della commissione, sulla base delle indicazioni pervenute dalle amministrazioni di cui al comma 5. 10. La partecipazione dei componenti alla commissione di cui al presente provvedimento non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, rimborsi o indennita'. |
| Allegato 1
Dossier per la richiesta di approvazione di "Corroboranti potenziatori delle difese delle piante" di cui all'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2012 n.55
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 2 Procedura per la presentazione e valutazione del dossier tecnico per la richiesta di approvazione o modifica o cancellazione di un prodotto corroborante, potenziatore delle difese delle piante in applicazione dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55. Premessa. I modelli di produzione agricola, quali l'agricoltura biologica e biodinamica e convenzionale, basati sulla sostenibilita' dei processi produttivi, favoriscono la biodiversita' e la naturale capacita' di resilienza degli agroecosistemi e privilegiano l'applicazione di mezzi tecnici a ridotto impatto sull'ambiente. L'agricoltura sostenibile ed in particolare quella biologica e biodinamica, per garantire produzioni di qualita' e quantitativamente remunerative, utilizzano un insieme di mezzi tecnici la cui ammissibilita' e' stabilita dalla regolamentazione europea e rigorosamente riconducibile ai principi del metodo di produzione a basso impatto ambientale. In agricoltura biologica, biodinamica e convenzionale, l'impiego di mezzi tecnici quali i fertilizzanti e i prodotti fitosanitari deve essere sistematicamente subordinata alla applicazione di tecniche agronomiche conservative e delle buone pratiche agricole; infatti, l'operatore deve mantenere prova documentale della necessita' di ricorrere all'impiego di input esterni all'azienda e, nel caso dell'operatore biologico, l'organismo di controllo certificatore e' tenuto a valutare la correttezza sostanziale di tali impieghi. Nel decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55 i «Corroboranti», potenziatori delle difese delle piante, di seguito corroboranti, sono definiti come mezzi tecnici di origine naturale che migliorano e aumentano la naturale resistenza delle piante nei confronti degli organismi nocivi e dei danni abiotici o incentivando il metabolismo secondario della pianta al fine di contenere gli attacchi da parte di patogeni e parassiti o agendo quali «sistemi fisici isolanti». I corroboranti sono quindi potenzialmente in grado di: a. Potenziare la resistenza delle piante verso gli stress abiotici, attivando specifici meccanismi fisiologici della pianta per incrementarne la resistenza e l'adattamento e per riparare, se presenti, i danni provocati dallo stress stesso; b. Potenziare ed attivare i meccanismi naturali di difesa delle piante nei confronti degli organismi nocivi mediante processi fisiologici, fisici o meccanici. Presentazione della domanda. L'azienda interessata all'inserimento di una nuova tipologia o prodotto nell'elenco dei corroboranti dovra' inviare al Mipaaf: a) Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare e della pesca, Direzione generale per la promozione della qualita' agro-alimentare, ufficio agricoltura biologica e sistemi di qualita' alimentare nazionale e affari generali - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - e-mail: aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it per i prodotti da utilizzare in agricoltura biologica e biodinamica; b) Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale - ufficio servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - e-mail: cosvir5@pec.politicheagricole.gov.it per i prodotti da utilizzare per l'agricoltura convenzionale. Il dossier e' debitamente compilato in ogni sua parte, conformemente all'allegato 1 del presente decreto, e contiene il fac-simile dell'etichetta, che riporta tutte le informazioni richieste, in ottemperanza alle indicazioni e prescrizioni stabilite. Procedura di valutazione dei dossier tecnici. L'ufficio PQAI I o l'ufficio DISR V, rispettivamente in caso di corroboranti per l'agricoltura biologica e biodinamica o corroboranti per agricoltura convenzionale, procede alla istruttoria per la procedura di valutazione dell'istanza con il supporto della commissione tecnica di cui al presente decreto, secondo la seguente procedura. La commissione tecnica, in una fase di pre-istruttoria, attraverso il coinvolgimento dei componenti nominati dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA, competenti per materia, esamina la completezza e la rispondenza della documentazione contenuta nel dossier tecnico di richiesta di inserimento o modifica o cancellazione di una tipologia o prodotto di corroborante. Nel corso della fase pre-istruttoria descritta, potranno essere eventualmente richieste integrazioni e modifiche al dossier unitamente alle metodiche analitiche ufficiali considerate idonee per le verifiche di ammissibilita' del preparato. I dossier completi sono quindi esaminati dalla commissione tecnica che, per ciascuna istanza esprime un parere formale e motivato, entro tre mesi dal ricevimento del dossier, con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti. I pareri formulati vengono trasmessi per posta elettronica a: a) regioni e province autonome; b) organizzazioni professionali agricole; c) rappresentanti delle associazioni di categoria rappresentative; d) organizzazioni di produttori di mezzi tecnici: Agrofarma e IBMA; e) Ministero della salute. Entro trenta giorni dall'invio della documentazione, i soggetti sopraelencati, se del caso, presentano al Ministero osservazioni in merito al parere formulato dalla commissione. La commissione tecnica, esaminate le osservazioni eventualmente pervenute, formula un parere definitivo entro quattro mesi dalla data di ricevimento del dossier. In caso di parere definitivo favorevole, da parte della commissione tecnica, il nuovo prodotto e' approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e inserito nelle liste dei corroboranti, potenziatori delle difese delle piante. Commercializzazione di un prodotto appartenente ad una tipologia/denominazione gia' inserita in elenco. La ditta responsabile dell'immissione in commercio di un prodotto «Corroborante» deve dichiarare, tramite comunicazione da trasmettersi per posta elettronica al competente ufficio del Mipaaf, che il corroborante risponda integralmente alle caratteristiche della tipologia cui appartiene e che contenga esclusivamente le componenti dichiarate in etichetta, salvo eventuali residui tecnicamente inevitabili, derivanti dalle materie prime e/o dai processi produttivi utilizzati. Tale «Autodichiarazione» riveste particolare rilevanza nel caso dei «Preparati biodinamici» per le cui caratteristiche di formulazione e preparazione sono ben dettagliate ed inequivocabilmente definite nell'ambito dei disciplinari e delle regole tecniche predisposte dalle associazioni di agricoltori biodinamici e relativi enti di certificazione. Condizioni di ammissibilita'. Tipologie e prodotti commerciali: l'elenco di «Corroboranti» e' un elenco di denominazioni del prodotto o tipologie, in analogia alle «denominazioni del tipo» previste dalla normativa sui fertilizzanti. Le condizioni generali di ammissibilita' per un corroborante sono: 1. La rispondenza della funzione dichiarata del prodotto alla definizione di corroborante cosi' come indicato ai punti 1 e 2 delle premesse; 2. La materia prima di origine naturale; 3. Il processo produttivo compatibile con i principi dell'agricoltura biologica (i.e. no sintesi chimica) nel caso di prodotti impiegabili in agricoltura biologica; 4. Non derivare da OGM. La commissione valutera' le etichette, identificando eventuali integrazioni necessarie, le caratteristiche di ciascun formulato e quanto dichiarato dalla ditta circa il contenuto del prodotto. I formulati commerciali non rispondenti alle caratteristiche della tipologia di corroborante cui appartengono non potranno essere commercializzati. Nome commerciale: il decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001 e successive modificazioni ed integrazioni vieta nomi di fantasia, ma questo non implica che tutti i prodotti commerciali debbano avere lo stesso «Nome». In altri termini, il nome commerciale non e' necessario che coincida con la tipologia di corroborante ma deve agevolmente consentirne l'identificazione. Non deve essere peraltro fuorviante rispetto ai contenuti e non deve trarre in inganno l'acquirente. Prodotti ricadenti nel campo di applicazione di normative diverse: alcune tipologie di corroboranti, per loro stessa natura, potrebbero trovare una corrispondente collocazione anche in altri ambiti legislativi. Possono, infatti, essere presenti sul mercato prodotti contemporaneamente riconducibili a piu' categorie di mezzi tecnici, sia pure in formulazioni e/o concentrazioni diverse. Cio' e' da considerarsi ammissibile purche' ne sia stata dimostrata la differente attivita' funzionale e la stessa sia strettamente riferibile alla relativa normativa di riferimento. E' in ogni caso necessario mantenere i prodotti commerciali appartenenti alle diverse categorie ben distinguibili tra loro, in funzione dei diversi iter autorizzativi e del diverso regime di applicazione dell'IVA cui sono sottoposti. Nel caso di richiesta da parte di una ditta, d'inserimento di una nuova tipologia di «Corroborante» di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, e' quindi necessario che tutta la documentazione tecnica e scientifica a supporto della richiesta sia redatta e predisposta in rigoroso ed univoco riferimento all'azione che il prodotto svolge attivando meccanismi fisiologici della pianta per aumentarne le capacita' di difesa in risposta a stress biotici e abiotici e/o di proteggerla da danni derivanti da azioni fisico-meccaniche. Miscele di corroboranti: i corroboranti devono essere prodotti naturali, semplici, che garantiscano l'assenza di rischi per la salute e l'ambiente. Si puo' ritenere accettabile per la formulazione di un corroborante anche la miscelazione di differenti singoli «prodotti», purche' appartenenti alla medesima tipologia (es. oli vegetali alimentari derivati da diverse specie). In tal caso, l'etichetta dovra' riportare i singoli «componenti» impiegati per la miscela, elencati in ordine decrescente rispetto al loro contenuto nel corroborante. Non e' invece ammessa la miscelazione tra loro di corroboranti appartenenti a tipologie differenti. Aggiunta di un coformulante: i corroboranti devono essere prodotti naturali, semplici e pertanto non dovrebbero prevedere l'utilizzo di coformulanti e/o additivi nella loro formulazione. Tuttavia, nel caso in cui l'aggiunta di coformulanti/additivi o conservanti sia indispensabile al fine di garantire le idonee caratteristiche merceologiche, tali sostanze devono preferibilmente essere ammissibili in agricoltura biologica ed in ogni caso devono: 1. Essere ammesse per l'uso alimentare; 2. Non derivare da organismi OGM; 3. Essere presenti nella quantita' minima sufficiente a garantirne l'efficacia. Qualora un corroborante sia stato autorizzato con il vincolo d'impiego di uno specifico coformulante esplicitamente riportato nel decreto di approvazione ed inserimento nell'elenco, l'impiego di un coformulante diverso da quello autorizzato deve essere preventivamente comunicato e, a seguito di opportuna valutazione, autorizzato dall'autorita' competente. Indicazioni che devono essere contenute in etichetta. 1) Corroboranti potenziatori delle difese delle piante: a) in intestazione l'etichetta deve riportare con carattere maiuscolo la classificazione del mezzo tecnico cioe' CORROBORANTE - potenziatore delle difese delle piante; b) immediatamente in calce a tale classificazione si deve inserire la frase: Sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle piante agli stress biotici e abiotici. 2) Denominazione commerciale del prodotto. Sono vietati i nomi di fantasia che possano indurre l'utilizzatore a fraintendimenti circa le caratteristiche, contenuti e funzioni del prodotto. La denominazione deve corrispondere o richiamare in modo evidente la tipologia approvata e inserita nell'allegato 2 del presente decreto ministeriale. 3) Composizione. Deve essere indicata l'origine della sostanza (da quale materia prima e relativa filiera) ed esplicitare il processo produttivo applicato (es. fisico, meccanico, soluzione acquosa, etc.). Si deve riportare la classificazione CLP di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. 4) Dosi e modalita' d'impiego. 5) Precauzioni d'uso e avvertenze. 6) Distributore: esempio: Giallo S.r.l. - via Chiaro Scuro n. 1 - 00123 (ABC). Fabbricante: esempio: Rossi & Verdi S.p.A. - via Azzurro Bianchi n. 2 - 00456 (DEF). Il fabbricante e' il responsabile legale dell'immissione in commercio del prodotto. E' considerato fabbricante il produttore, il confezionatore, l'importatore o ogni persona che modifichi le caratteristiche del prodotto inclusa l'etichetta. 7) Contenuto netto confezione e relativo lotto di produzione. 8) Funzione agronomica e modalita' d'azione. 9) Data di scadenza del prodotto. 10) Composizione in ordine % di peso dei componenti. |
| Art. 2
1. L'istanza di inserimento, modifica o riesame di prodotti di cui all'art. 1, comma 1 del presente provvedimento, corredata della documentazione tecnica e scientifica contenente gli elementi di cui all'allegato 1, deve essere inoltrata, dai soggetti interessati, al Ministero e rispettivamente: a) al Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare e della pesca, Direzione generale per la promozione della qualita' agro alimentare, ufficio agricoltura biologica e sistemi di qualita' alimentare nazionale e affari generali - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - e-mail: aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it per i prodotti da utilizzare in agricoltura biologica e biodinamica; b) al Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale - ufficio servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - e-mail: cosvir5@pec.politicheagricole.gov.it per i prodotti da utilizzare per l'agricoltura convenzionale. 2. La commissione tecnica, in una fase pre-istruttoria, attraverso il coinvolgimento dei componenti nominati dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA, competenti per materia, esamina la completezza e la rispondenza della documentazione contenuta nel dossier tecnico di richiesta di inserimento o modifica o cancellazione di una tipologia di corroborante. 3. La commissione esprime, per ciascuna istanza, un parere formale e motivato entro tre mesi dal ricevimento del dossier. 4. I pareri formulati vengono trasmessi per posta elettronica a: a) regioni e province autonome; b) organizzazioni professionali agricole; c) rappresentanti delle associazioni di categoria rappresentative; d) organizzazioni di produttori di mezzi tecnici: Agrofarma e IBMA; e) Ministero della salute. 5. Entro trenta giorni dall'invio della documentazione, i soggetti individuati al comma precedente, se del caso, presentano al Ministero osservazioni in merito al parere formulato dalla commissione. 6. La commissione, esaminate le osservazioni pervenute, formula un parere definitivo entro quattro mesi dalla data di ricevimento del dossier. 7. Per i prodotti candidati all'approvazione come corroboranti, potenziatori delle difese delle piante, da utilizzare in agricoltura biologica, biodinamica o convenzionale, si applica la procedura di cui all'allegato 2 del presente decreto. |
| Art. 3
1. Il decreto ministeriale 22 aprile 2013, n. 4416 recante istituzione della commissione tecnica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, e' abrogato. Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 marzo 2020
Il Ministro: Bellanova
Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, registrazione n. 525 |
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