Gazzetta n. 152 del 17 giugno 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 11 marzo 2020, n. 54
Regolamento recante la definizione del «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, di cui all'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in particolare l'articolo 22, comma 4, il quale rinvia ad apposito decreto, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA, le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, la definizione del «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, contenente le clausole minime necessarie ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge, articolato secondo classi di merito e tipologie di assicurato, nonche' la definizione dei casi di riduzione del premio e di ampliamento della copertura applicabili allo stesso «contratto base»;
l'articolo 22, commi 5 e 6, che prevedono, rispettivamente, la libera determinazione del prezzo del «contratto base» e delle ulteriori garanzie e clausole, da parte di ciascuna impresa di assicurazione, che formula, obbligatoriamente, la relativa offerta al consumatore anche tramite il proprio sito internet, eventualmente mediante link ad altre societa' del medesimo gruppo, ferma restando la liberta' di offrire separatamente qualunque tipologia di garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo, nonche' la predisposizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentito l'IVASS, del modello elettronico da utilizzare per l'offerta di cui al comma 5, in modo che ciascun consumatore possa ottenere - ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo - un unico prezzo complessivo annuo secondo le condizioni indicate e le ulteriori clausole di cui al comma 4 selezionate;
l'articolo 22, comma 7, secondo cui le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, come modificato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, e in particolare l'articolo 132-bis, comma 1, secondo cui gli intermediari prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dal citato articolo 22 del decreto-legge n. 179 del 2012;
l'articolo 132-bis, comma 3, secondo cui l'IVASS adotta disposizioni attuative in modo da garantire l'accesso e la risposta per via telematica, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli; con le stesse disposizioni sono definite le modalita' attraverso le quali, ottenuti i preventivi sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all'articolo 136, comma 3-bis, e' consentita la conclusione del contratto, a condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo stesso, o presso un'agenzia della compagnia ovvero, per le imprese che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al sito internet di ciascuna compagnia di assicurazione;
l'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), secondo cui i meccanismi elettronici che registrano l'attivita' del veicolo, denominati «scatola nera» o equivalenti, sono installati su proposta dell'impresa di assicurazione o sono gia' presenti e portabili;
Visto il provvedimento IVASS 3 marzo 2015, n. 8, recante «Regolamento concernente la definizione delle misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di assicurazioni, intermediari e clientela in attuazione dell'art. 22, comma 15-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221»;
Ritenuto di dover provvedere a dare attuazione alle richiamate disposizioni legislative, contenute nell'articolo 22, commi 4 e 6, del decreto-legge n. 179 del 2012, nonche' nell'articolo 132-bis del codice delle assicurazioni private;
Sentito l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che ha espresso il proprio parere con nota n. 0071866/18 del 2 marzo 2018;
Sentite l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA, le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2018;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 18 settembre 2018, protocollo n. 7490;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) codice delle assicurazioni: il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) modello elettronico: modello standard telematico predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, sentito l'IVASS, utilizzato dall'impresa di assicurazione per formulare l'offerta del contratto base al consumatore, via internet, anche attraverso il proprio sito web, ovvero integrato con i sistemi di preventivazione ed offerta online pubblici;
c) Nuovo preventivatore pubblico: il servizio informativo predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con l'IVASS, che consente al consumatore e all'intermediario, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli, l'accesso e la risposta per via telematica ai premi offerti da tutte le imprese di assicurazione;
d) impresa di assicurazione: l'impresa di assicurazione con sede legale in Italia autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo r.c. auto, l'impresa di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo abilitata in Italia all'esercizio dell'assicurazione nel ramo r.c. auto in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, nonche' l'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo autorizzata in Italia all'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo r.c. auto in regime di stabilimento;
e) consumatore: la persona fisica come definita ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
f) punti vendita: i locali ovvero le sedi o le dipendenze dell'intermediario o dell'impresa, accessibili al pubblico o adibiti al ricevimento del pubblico ove sia possibile sottoscrivere il contratto;
g) r.c. auto: assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

N O T E

Avvertenza:

- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:

- Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400:
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempreche' non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti perla disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari .
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.»
- Si riporta l'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221:
«Art. 22 (Misure a favore della concorrenza e della
tutela del consumatore nel mercato assicurativo). - 1. Al
fine di escludere il rinnovo tacito delle polizze
assicurative, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, dopo l'articolo 170 e' inserito il seguente:
«Art. 170-bis (Durata del contratto). - 1. Il contratto
di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato,
di anno piu' frazione, si risolve automaticamente alla sua
scadenza naturale e non puo' essere tacitamente rinnovato,
in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del
codice civile. L'impresa di assicurazione e' tenuta ad
avvisare il contraente della scadenza del contratto con
preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante,
non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza
del contratto, la garanzia prestata con il precedente
contratto assicurativo fino all'effetto della nuova
polizza».
2. Per le clausole di tacito rinnovo eventualmente
previste nei contratti stipulati precedentemente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, le previsioni di
cui al comma 3 dell'articolo 170-bis del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private), si applicano a fare data dal 1°
gennaio 2013.
3. Nelle ipotesi di contratti in corso di validita'
alla data di entrata in vigore del presente decreto con
clausola di tacito rinnovo, e' fatto obbligo alle imprese
di assicurazione di comunicare per iscritto ai contraenti
la perdita di efficacia delle clausole di tacito rinnovo
con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
originariamente pattuito nelle medesime clausole per
l'esercizio della facolta' di disdetta del contratto.
4. Al fine di favorire una scelta contrattuale
maggiormente consapevole da parte del consumatore, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale tra le
imprese assicuratrici-ANIA, le principali associazioni
rappresentative degli intermediari assicurativi e le
associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative,
e' definito il «contratto base» di assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, contenente
le clausole minime necessarie ai fini dell'adempimento
dell'obbligo di legge, e articolato secondo classi di
merito e tipologie di assicurato, e sono altresi' definiti
i casi di riduzione del premio e di ampliamento della
copertura applicabili allo stesso «contratto base».
5. Ciascuna impresa di assicurazione determina
liberamente il prezzo del «contratto base» e delle
ulteriori garanzie e clausole di cui al comma 4 e formula,
obbligatoriamente, la relativa offerta al consumatore anche
tramite il proprio sito internet, eventualmente mediante
link ad altre societa' del medesimo gruppo, ferma restando
la liberta' di offrire separatamente qualunque tipologia di
garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo.
6. L'offerta di cui al comma 5 deve utilizzare il
modello elettronico predisposto dal Ministero dello
sviluppo economico, sentita l'IVASS, in modo che ciascun
consumatore possa ottenere - ferma restando la separata
evidenza delle singole voci di costo - un unico prezzo
complessivo annuo secondo le condizioni indicate e le
ulteriori clausole di cui al comma 4 selezionate.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano
applicazione decorsi 180 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
8. Al fine di favorire una piu' efficace gestione dei
rapporti contrattuali assicurativi anche in via telematica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'IVASS, sentite l'Associazione nazionale
tra le imprese assicuratrici-ANIA e le principali
associazioni rappresentative degli intermediari
assicurativi, stabilisce con apposito regolamento le
modalita' secondo cui, entro i successivi sessanta giorni,
nell'ambito dei requisiti organizzativi di cui all'articolo
30 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le
imprese autorizzate all'esercizio dei rami vita e danni
prevedono nei propri siti internet apposite aree riservate
a ciascun contraente, accedibili mediante sistemi di
accesso controllato, tramite le quali sia possibile
consultare le coperture in essere, le condizioni
contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti e le
relative scadenze, e, limitatamente alle polizze vita, i
valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate.
9. Al fine di favorire il rafforzamento dei requisiti
professionali di cui all'articolo 111 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e anche in
considerazione della crescente diffusione dei rapporti
assicurativi da gestire in via telematica, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'IVASS definisce con apposito regolamento, che
dovra' riunificare e armonizzare la disciplina esistente in
materia, gli standard organizzativi, tecnologici e
professionali riguardanti la formazione e l'aggiornamento
degli intermediari assicurativi, con riferimento ai
prodotti formativi, ai requisiti dei soggetti formatori e
alle caratteristiche tecniche e funzionali delle
piattaforme e-learning.
9-bis. Al fine di favorire la liberalizzazione e la
concorrenza a favore dei consumatori e degli utenti,
all'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter.
Non costituisce esercizio di agenzia in attivita'
finanziaria la promozione e il collocamento di contratti
relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi
forma da parte degli agenti di assicurazione regolarmente
iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi
e riassicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettera
a), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, su
mandato diretto di banche ed intermediari finanziari
previsti dal titolo V del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385. Il soggetto mandante cura l'aggiornamento
professionale degli agenti assicurativi mandatari, assicura
il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai
sensi del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati
nell'esercizio dell'attivita' prevista dal presente comma,
anche se conseguenti a responsabilita' accertata in sede
penale».
10. Al fine di favorire il superamento dell'attuale
segmentazione del mercato assicurativo ed accrescere il
grado di liberta' dei diversi operatori, gli intermediari
assicurativi di cui al comma 2, lettere a), b), d),
dell'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, nonche' quelli inseriti nell'elenco annesso al
registro degli intermediari medesimi ex articolo 33, comma
2 del regolamento ISVAP n. 5/06, possono adottare forme di
collaborazione reciproca nello svolgimento della propria
attivita' anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati.
Detta collaborazione e' consentita sia tra intermediari
iscritti nella medesima sezione del registro o nell'elenco
a questo annesso, sia tra di loro reciprocamente, a
condizione che al cliente sia fornita, con le modalita' e
forme previste nel Codice delle assicurazioni private e sui
regolamenti attuativi, una corretta e completa informativa
in relazione al fatto che l'attivita' di intermediazione
viene svolta in collaborazione tra piu' intermediari,
nonche' l'indicazione dell'esatta identita', della sezione
di appartenenza e del ruolo svolto dai medesimi nell'ambito
della forma di collaborazione adottata. L'IVASS vigila
sulla corretta applicazione del presente articolo e puo'
adottare disposizioni attuative anche al fine di garantire
adeguata informativa ai consumatori.
11. Gli intermediari assicurativi che svolgono
attivita' di intermediazione in collaborazione tra di loro
ai sensi del comma 10 rispondono in solido per gli
eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello
svolgimento di tale attivita', salve le reciproche rivalse
nei loro rapporti interni.
12. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le clausole fra
mandatario e impresa assicuratrice incompatibili con le
previsioni del comma 10 sono nulle per violazione di norma
imperativa di legge e si considerano non apposte. L'IVASS
vigila ed adotta eventuali direttive per l'applicazione
della norma e per garantire adeguata informativa ai
consumatori.
13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle
forme di collaborazione di cui ai commi precedenti nei rami
assicurativi danni e di fornire impulso alla concorrenza
attraverso l'eliminazione di ostacoli di carattere
tecnologico, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
l'IVASS, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico e sentite l'ANIA e le principali associazioni
rappresentative degli intermediari assicurativi, dovra'
definire specifiche e standard tecnici uniformi ai fini
della costituzione e regolazione dell'accesso ad una
piattaforma di interfaccia comune per le attivita' di
consultazione di cui all'articolo 34, comma 1 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convento, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' di
preventivazione, monitoraggio e valutazione dei contratti
di assicurazione contro i danni.
14. Al fine di superare possibili disparita' di
trattamento tra i consumatori nel settore delle polizze
vita, il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile
e' sostituito dal seguente: «Gli altri diritti derivanti
dal contratto di assicurazione e dal contratto di
riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in
cui si e' verificato il fatto su cui il diritto si fonda,
ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i
cui diritti si prescrivono in dieci anni».
15. Nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali e
dotazioni organizzative e finanziarie, l'IVASS, anche
mediante internet, garantisce un'adeguata informazione ai
consumatori sulle misure introdotte dal presente articolo e
assicura altresi', all'interno della relazione di cui
all'articolo 21, comma 2, un'esauriente valutazione del
loro impatto economico-finanziario e
tecnologico-organizzativo.
15-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
l'IVASS provvede, limitatamente al ramo assicurativo danni,
alla definizione di misure di semplificazione delle
procedure e degli adempimenti burocratici, con particolare
riferimento alla riduzione degli adempimenti cartacei e
della modulistica, nei rapporti contrattuali fra le imprese
di assicurazione, gli intermediari e la clientela, anche
favorendo le relazioni digitali, l'utilizzo della posta
elettronica certificata, la firma digitale e i pagamenti
elettronici e i pagamenti on line.
15-ter. L'IVASS, con apposita relazione da presentare
alle competenti Commissioni parlamentari entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e successivamente con cadenza annuale
entro il 30 maggio di ciascun anno, informa sulle misure di
semplificazione adottate ai sensi del comma 15-bis e sui
risultati conseguiti in relazione a tale attivita'.
15-quater. Nei contratti di assicurazione connessi a
mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali
sia stato corrisposto un premio unico il cui onere e'
sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di
estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del
finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la
parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto
alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in
funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla
scadenza della copertura nonche' del capitale assicurato
residuo.
15-quinquies. Le condizioni di assicurazione indicano i
criteri e le modalita' per la definizione del rimborso di
cui al comma 15-quater. Le imprese possono trattenere
dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente
sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso
del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella
proposta di contratto, nella polizza ovvero nel modulo di
adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono
essere tali da costituire un limite alla portabilita' dei
mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso
di rimborso.
15-sexies. In alternativa a quanto previsto al comma
15-quater, le imprese, su richiesta del
debitore/assicurato, forniscono la copertura assicurativa
fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo
beneficiario designato.
15-septies. Il presente articolo si applica a tutti i
contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto; in tal caso le imprese aggiornano i
contratti medesimi sulla base della disciplina di cui ai
commi da 15-quater a 15-sexies.»
- Si riportano gli articoli 132-bis, 132-ter, 136 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
modificato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124:
«Art. 132-bis. (Obblighi informativi degli
intermediari). - 1. Gli intermediari, prima della
sottoscrizione di un contratto di assicurazione
obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a
informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed
esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di
assicurazione di cui sono mandatari relativamente al
contratto base previsto dall'articolo 22 del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive
modificazioni.
2. Al fine di cui al comma 1, gli intermediari
forniscono l'indicazione dei premi offerti dalle imprese di
assicurazione mediante collegamento telematico al
preventivatore consultabile nei siti internet dell'IVASS e
del Ministero dello sviluppo economico e senza obbligo di
rilascio di supporti cartacei.
3. L'IVASS adotta disposizioni attuative in modo da
garantire l'accesso e la risposta per via telematica, sia
ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i
premi applicati dalle imprese di assicurazione per il
contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli. Con
le stesse disposizioni sono definite le modalita'
attraverso le quali, ottenuti i preventivi sulla base delle
informazioni inserite nel servizio informativo di cui
all'articolo 136, comma 3-bis, e' consentita la conclusione
del contratto, a condizioni non peggiorative rispetto a
quanto indicato nel preventivo stesso, o presso un'agenzia
della compagnia ovvero, per le imprese che lo prevedano,
attraverso un collegamento diretto al sito internet di
ciascuna compagnia di assicurazione.
4. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del
cliente di aver ricevuto, ove prescritte, le informazioni
di cui al comma 1 e' affetto da nullita' rilevabile solo a
favore del cliente.»
«Art. 132-ter (Sconti obbligatori). - 1. In presenza di
almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in
precedenza o contestualmente alla stipulazione del
contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione
praticano uno sconto determinato dall'impresa nei limiti
stabiliti dal comma 2:
a) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di
assicurazione, i soggetti che presentano proposte per
l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il
veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa di
assicurazione;
b) nel caso in cui vengono installati, su proposta
dell'impresa di assicurazione, o sono gia' presenti e
portabili meccanismi elettronici che registrano l'attivita'
del veicolo, denominati «scatola nera» o equivalenti,
ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli
requisiti funzionali minimi necessari a garantire
l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini
tariffari e della determinazione della responsabilita' in
occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione;
c) nel caso in cui vengono installati, su proposta
dell'impresa di assicurazione, o sono gia' presenti,
meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore
qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico
superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione
di veicoli a motore.
2. L'IVASS, con proprio regolamento, definisce criteri
e modalita' nell'ambito dei processi di costruzione della
tariffa e di ricalcolo del premio, per la determinazione da
parte delle imprese di assicurazione dello sconto di cui al
comma 1. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei
criteri stabiliti dall'IVASS, definiscono uno sconto
significativo da applicare alla clientela a fronte della
riduzione del rischio connesso al ricorrere di una o piu'
delle condizioni di cui al comma 1 ed evidenziano in sede
di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da
parte del contraente, lo sconto praticato per ciascuna
delle condizioni di cui al comma 1, in valore assoluto e in
percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti
applicato.
3. L'IVASS identifica, sulla scorta di dati in proprio
possesso e di indagini statistiche, la lista delle province
a maggiore tasso di sinistrosita' e con premio medio piu'
elevato. Tale lista e' aggiornata con cadenza almeno
biennale.
4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'IVASS,
tenuto conto dei premi piu' elevati applicati nelle
province individuate ai sensi del comma 3 e di quelli
praticati nelle altre province a piu' bassa sinistrosita'
ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e
collocati nella medesima classe di merito, definisce
altresi' i criteri e le modalita' finalizzati alla
determinazione da parte delle imprese di assicurazione di
uno sconto, aggiuntivo e significativo rispetto a quello
praticato ai sensi del comma 2, da applicare ai soggetti
residenti nelle province di cui al comma 3, che non abbiano
provocato sinistri con responsabilita' esclusiva o
principale o paritaria negli ultimi quattro anni sulla base
dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbiano
installato o installino, a seguito della stipula del
contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera b).
5. In particolare, il regolamento di cui al comma 2:
a) definisce i parametri oggettivi, tra cui la
frequenza dei sinistri e il relativo costo medio, per il
calcolo dello sconto aggiuntivo di cui al comma 4;
b) prevede, nell'ambito delle modalita' di cui al
comma 4, che non possano sussistere differenziali di premio
che non siano giustificati da specifiche evidenze sui
differenziali di rischio.
6. Le attivita' di cui ai commi precedenti sono svolte
nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
7. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei
criteri stabiliti dall'IVASS, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, applicano lo
sconto nei confronti dei soggetti che si trovino nelle
condizioni previste dal comma 4, di importo significativo e
aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma
2, ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in
caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto
praticato, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al
prezzo della polizza altrimenti applicato. Lo sconto di cui
al presente comma si applica ai nuovi contratti o in
occasione del rinnovo di quelli in essere.
8. Resta fermo, nei casi di cui ai commi 2 e 4,
l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto
di assicurazione. Al fine del conseguimento della massima
trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel
proprio sito internet l'entita' degli sconti effettuati in
attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7,
secondo forme di pubblicita' che ne rendano efficace e
chiara l'applicazione.
9. L'IVASS, attraverso periodiche verifiche a campione,
anche in via ispettiva ovvero a seguito di circostanziata
segnalazione da parte di terzi, accerta che le imprese
assicurative tengano effettivamente conto, ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2,
4 e 7, nel processo di costruzione della tariffa e di
ricalcolo del premio, dei criteri definiti dal regolamento
di cui al comma 2 e del rispetto dei criteri e delle
modalita' finalizzati alla determinazione dello sconto di
cui al comma 4.
10. L'IVASS verifica, inoltre, che lo sconto aggiuntivo
di cui al comma 4 garantisca la progressiva riduzione delle
differenze dei premi applicati sul territorio nazionale nei
confronti di assicurati con le medesime caratteristiche
soggettive e collocati nella medesima classe di merito.
11. [Abrogato].
12. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), i
costi di installazione, disinstallazione, funzionamento,
sostituzione e portabilita' sono a carico dell'impresa. La
titolarita' delle dotazioni di cui alle citate lettere b) e
c) spetta all'assicurato. La riduzione di premio praticata
dall'impresa di assicurazione di cui al comma 1 si applica,
altresi', in caso di contratto stipulato con un nuovo
assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di
stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le
stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i
parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.»
«Art. 136. (Funzioni del Ministero dello sviluppo
economico). - 1. Al fine di consentire lo svolgimento delle
funzioni del Ministero dello sviluppo economico, l'IVASS e'
tenuto a comunicare al Ministero dati, informazioni e
notizie relativi alle tariffe dell'assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico un comitato di
esperti in materia di assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti, con il compito di osservare
l'andamento degli incrementi tariffari praticati dalle
imprese di assicurazione operanti nel territorio della
Repubblica, valutando in particolare le differenze
tariffarie applicate sul territorio della Repubblica
italiana e anche in quale misura si sia tenuto conto del
comportamento degli assicurati che nel corso dell'anno non
abbiano denunciato incidenti. Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, e' disciplinata la costituzione e
il funzionamento del comitato di esperti, fermo restando
che ai predetti esperti non puo' essere attribuita alcuna
indennita' o emolumento comunque denominato.
3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione
agli utenti e della realizzazione di un sistema di
monitoraggio permanente sui premi relativi
all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e'
autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto
nazionale di statistica e a co-finanziare, secondo
modalita' e criteri stabiliti con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, programmi di informazione e
orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi
promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti,
a valere sulle disponibilita' finanziarie assegnate al
Consiglio stesso dalla legge istitutiva.
3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza
il sistema tariffario completo in tutte le sue estensioni
organizzato dall'IVASS, sulla base dei dati forniti dalle
imprese di assicurazione, per realizzare un servizio
informativo, anche tramite il proprio sito internet, che
consente al consumatore di comparare le tariffe applicate
dalle diverse imprese di assicurazione relativamente al
proprio profilo individuale.»

Note all'art. 1:

- Si riporta l'articolo 3, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206:
«Art. 3. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
codice ove non diversamente previsto, si intende per:
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce
per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale eventualmente
svolta;
b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le
formazioni sociali che abbiano per scopo statutario
esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei
consumatori o degli utenti;
c) professionista: la persona fisica o giuridica che
agisce nell'esercizio della propria attivita'
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale,
ovvero un suo intermediario;
d) produttore: fatto salvo quanto stabilito
nell'articolo 103, comma 1, lettera d), e nell'articolo
115, comma 2-bis, il fabbricante del bene o il fornitore
del servizio, o un suo intermediario, nonche' l'importatore
del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea
o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si
presenta come produttore identificando il bene o il
servizio con il proprio nome, marchio o altro segno
distintivo;
e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito
nell'articolo 18,comma 1, lettera c), e nell'articolo 115,
comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche
nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile,
in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere
utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato,
fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito
nell'ambito di un'attivita' commerciale, indipendentemente
dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale
definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come
pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da
rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purche' il
fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce
il prodotto;
f) codice: il presente decreto legislativo di
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela
dei consumatori.»
 

«Allegato A
(Articolo 2, comma 1, del presente regolamento)»

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Sezione I
DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:
per «Codice»: il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni;
per «Codice della strada»: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
per «r.c. auto»: assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;
per «Impresa»: l'impresa con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione r.c. auto;
per «Contratto Base»: il contratto r.c. auto offerto dall'Impresa ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, presso i «punti vendita» dell'Impresa stessa ovvero, disponibile sul sito internet mediante il modello elettronico standard previsto dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e consultato dagli intermediari per le finalita' di cui all'articolo 132-bis del Codice, per i veicoli di cui all'art.133 del Codice, quali le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori ad uso privato dei Consumatori (come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e successive modificazioni, c.d. Codice del consumo), da assicurarsi con formula tariffaria Bonus Malus e con formula contrattuale «Guida libera», per importi di copertura pari ai Massimali minimi di legge vigenti al momento della stipulazione del contratto. Le condizioni di assicurazione sono predefinite dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del predetto articolo 22, ferma la libera determinazione del premio del contratto da parte dell'impresa;
per «Contraente»: colui che stipula il contratto di assicurazione con l'Impresa;
per «Assicurato»: il soggetto, anche diverso dal Contraente, la cui responsabilita' civile e' coperta dal contratto; il conducente, chiunque esso sia, il proprietario del veicolo, il locatario in caso di veicolo in leasing o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio (articolo 2054 del Codice Civile e articolo 91 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285);
per «Terzi danneggiati»: i soggetti, sia trasportati sia non trasportati, aventi diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente. Non sono Terzi danneggiati e non hanno diritto al risarcimento dei danni: il conducente responsabile dell'incidente e, per i soli danni alle cose, i soggetti previsti dall'art. 129 del Codice;
per «Carta Verde»: il certificato internazionale di assicurazione, con cui l'impresa estende agli Stati indicati, le cui sigle non siano barrate, l'assicurazione r.c. auto prestata con il contratto;
per «Veicolo»: il veicolo indicato in polizza;
per «Aree equiparate alle strade di uso pubblico»: le aree di proprieta' di soggetti pubblici o privati cui puo' accedere una molteplicita' di veicoli, persone e animali quali, a titolo di esempio, le stazioni di servizio, i parcheggi dei supermercati, i cantieri aperti al pubblico, i parcheggi dei terminal o delle imprese di logistica;
per «Aree private»: le aree di proprieta' di soggetti pubblici o privati cui possono accedere soltanto i veicoli autorizzati, quali, a titolo di esempio, cantieri recintati, garage e cortili;
per «Bonus Malus»: la tariffa Bonus Malus, o la tariffa assimilata Sconto sul premio in assenza di sinistro, liberamente predisposta dall'Impresa e applicata al contratto base r.c. auto, che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione;
per «Periodo di osservazione»: il periodo di effettiva copertura assicurativa preso in considerazione per l'osservazione di eventuali sinistri, e cosi' distinto: a) periodo iniziale: inizia dal giorno della decorrenza del contratto r.c. auto e termina sessanta giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualita' intera di premio; b) periodo successivo: ha durata di dodici mesi e decorre dalla scadenza del periodo precedente;
per «Classe di merito CU»: la classe di merito di conversione universale, spettante al veicolo secondo i «criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale» previsti dal regolamento ISVAP n. 9/2015 e successive modificazioni, indicati nell'eventuale documentazione informativa richiesta dalla legge;
per «Massimali minimi obbligatori di legge»: i limiti minimi della copertura assicurativa del contratto base r. comma auto stabiliti dall'art.128 del Codice;
per «Aggravamento del rischio»: mutamenti che aggravano il rischio secondo quanto previsto dall'articolo 1898 del codice civile.

Sezione II
CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE R.C.

Art. 1.

Oggetto del contratto base r.c.

L'Impresa assicura i rischi della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo indicato in polizza, da chiunque guidato, su strade di uso pubblico o in aree a queste equiparate, per i quali e' obbligatoria l'assicurazione ai sensi dell'articolo 122 del Codice, impegnandosi a corrispondere, entro il limite dei Massimali minimi obbligatori per legge, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall'Assicurato a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in polizza.
La sosta, la fermata, il movimento del veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione.
L'Impresa assicura anche la responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento del veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione in qualsiasi area privata, ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari salvo che nelle aree previste dall'articolo 6, comma 7, del Codice della strada e dall'articolo 1, della legge 22 marzo 2012, n. 33 (Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali) ove permane la copertura assicurativa dei veicoli privati in circolazione.
Non sono assicurati i rischi della responsabilita' per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 2.

Esclusioni e rivalse

L'assicurazione non e' operante esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
se il conducente non e' abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, sempreche', al momento del verificarsi del sinistro, al conducente risulti gia' comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, ovvero l'abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi;
in caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, esclusivamente nel caso in cui al fianco di quest'ultimo non vi e' una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore e sempreche' la presenza dell'istruttore sia prescritta dalla legge vigente;
per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non e' effettuato in conformita' alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada.
Nei predetti casi, in cui e' applicabile l'articolo 144 del Codice, l'impresa esercitera' diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilita' di eccezioni previste dalla citata norma.
Fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del conducente, in ipotesi di danni cagionati da conducente diverso dal proprietario del veicolo (ovvero dal locatario in caso di veicolo in leasing o dall'usufruttuario o dall'acquirente con patto di riservato dominio o dall'intestatario temporaneo ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del Codice della strada), l'Impresa puo' esercitare il diritto di rivalsa anche nei confronti del proprietario (ovvero del locatario, dell'usufruttuario o dell'acquirente o dell'intestatario temporaneo) ad eccezione delle ipotesi previste dall'articolo 122 del Codice, comma 1 e comma 3, nelle quali il veicolo sia posto in circolazione contro la volonta' del proprietario.

Art. 3.

Dichiarazioni inesatte e reticenze

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonche' la stessa cessazione dell'assicurazione; si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 codice civile.
Resta salva la buona fede del Contraente per tutti gli elementi rilevanti ai fini tariffari che l'impresa puo' acquisire direttamente ai sensi degli articoli 132, 133, 134 e 135 del Codice, a condizione che siano state emanate le disposizioni attuative per l'accesso, da parte delle imprese di assicurazione, agli archivi informatici previsti dalle predette norme del Codice.
Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice, l'Impresa esercitera' diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilita' di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 4.

Aggravamento di rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonche' la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 del codice civile).
Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice, l'impresa esercitera' diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilita' di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 5.

Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica italiana, della Citta' del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione europea, nonche' per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, la Serbia e di Andorra.
L'assicurazione vale altresi' per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sulla Carta Verde non siano barrate. L'Impresa e' tenuta a rilasciare la Carta Verde.
La garanzia e' operante secondo le condizioni ed entro i limiti della legislazione nazionale concernente l'assicurazione obbligatoria r.c. auto in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.
Qualora il contratto in relazione al quale e' rilasciata la Carta Verde cessi di avere validita' nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente e' obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa. La Carta Verde e' valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio relativi al contratto.

Art. 6.

Decorrenza e durata

Salvo diversa pattuizione, il contratto ha effetto dalle ore 24,00 del giorno in cui sono stati pagati il premio o la prima rata di premio relativi al contratto; in ipotesi di pagamento rateale, se alla scadenza convenuta il Contraente non paga la rata successiva, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza del pagamento (articolo 1901, commi 1 e 2, del codice civile).
Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del Contraente, di anno piu' frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non puo' essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, commi 1 e 2, del Codice civile. L'Impresa e' tenuta ad avvisare il Contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto fino all'effetto della nuova polizza (art. 170-bis del Codice).
Il premio e' sempre interamente dovuto anche se sia stato pattuito il frazionamento dello stesso in piu' rate.

Art. 7.

Pagamento del premio

Salvo quanto previsto dall'articolo 23, il premio deve essere pagato in un'unica soluzione all'atto della stipulazione del contratto con le modalita' indicate dall'impresa, contro rilascio di quietanza emessa dall'impresa stessa che indica la data del pagamento e reca la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
Al pagamento del premio, l'Impresa, o un soggetto da questa autorizzato, rilascia i documenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 8.

Trasferimento di proprieta' del veicolo e cessazione del rischio

Il trasferimento di proprieta' del veicolo o il suo deposito in conto vendita, nonche' le ipotesi di cessazione del rischio per demolizione, esportazione, cessazione definitiva della circolazione (articolo 103 del Codice della strada), di cessazione del rischio per furto, rapina o appropriazione indebita e per perdita di possesso per qualsivoglia titolo, comprovati dalla documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti, determinano, a scelta del Proprietario venditore nel caso di vendita o consegna in conto vendita e del Contraente, uno dei seguenti effetti:
a) risoluzione del contratto di assicurazione, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio al Servizio sanitario nazionale; nel caso di cessazione del rischio per furto o rapina o appropriazione indebita, l'impresa effettua il rimborso del residuo rateo di premio netto a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia all'Autorita' competente;
b) sostituzione del contratto per altro veicolo che rientri nella medesima classe, come indicata dall'art. 47 del Codice della strada, di quello precedentemente assicurato e di proprieta' dello stesso soggetto Assicurato (o da questo locato in leasing), con eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa applicata al contratto sostituito;
c) cessione del contratto di assicurazione all'acquirente del veicolo; in tal caso il venditore, eseguito il trasferimento di proprieta', e' tenuto a dare immediata comunicazione della cessione del contratto all'acquirente ed all'impresa, la quale prendera' atto della cessione provvedendo al rilascio all'acquirente dei documenti previsti dalla normativa vigente.; ai sensi dell'articolo 1918 del codice civile il venditore del veicolo e' tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l'impresa non rilascera' l'attestazione dello stato di rischio; per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovra' stipulare un nuovo contratto.

Art. 9.

Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, ai sensi delle disposizioni in vigore (articolo 134 del Codice, reg. IVASS n. 9/2015, e successive modificazioni), l'Impresa rilascia l'attestazione dello stato di rischio al Contraente, al proprietario, ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di contratti di leasing, per via telematica mettendola a disposizione dei propri clienti nell'area a questi riservata del proprio sito web, consentendo altresi', su richiesta degli aventi diritto, modalita' di consegna aggiuntive (commi 4 e 8 dell'art. 7 del regolamento IVASS, n. 9/2015).
Nei casi di:
annullamento o anticipata risoluzione del contratto rispetto alla scadenza;
cessazione del contratto per alienazione del veicolo assicurato, per deposito in conto vendita, per furto o per demolizione, esportazione definitiva o definitiva cessazione della circolazione del veicolo (articolo 103 Codice della strada);
efficacia inferiore all'anno per il mancato pagamento di una rata di premio (art. 1901, comma 2, codice civile); l'impresa rilascia l'attestazione solo a condizione che sia concluso il periodo di osservazione.
All'atto della stipulazione di altro contratto l'impresa acquisisce direttamente l'attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo da assicurare, mediante utilizzo della Banca dati ATRC, di cui al comma 2 dell'art. 134 del Codice.

Art. 10.

Denuncia di sinistro

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'IVASS ai sensi dell'articolo 143 del Codice e successive modificazioni ed integrazioni e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro cosi' come richiesto nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si e' verificato o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza (articolo 1913 del codice civile).
Alla denuncia devono far seguito, nel piu' breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonche' nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (articolo 1915 del codice civile).
Per la disciplina relativa al risarcimento del danno ed alle procedure liquidative si applicano le disposizioni di cui al Titolo X, Capo III, IV e V del Codice.

Art. 11.

Gestione delle vertenze

L'impresa, previa comunicazione al Contraente assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresi' facolta' di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.
L'impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati o la cui nomina non sia stata preventivamente autorizzata e non risponde di multe od ammende ne' delle spese di giustizia penali.

Art. 12.

Oneri a carico del contraente

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'impresa.

Art. 13.

Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 14.
Bonus Malus / Sconto sul premio in assenza di sinistro (da compilarsi
a cura dell'impresa)

La seguente clausola disciplina la specifica formula tariffaria «Bonus Malus» o la tariffa assimilata «Sconto sul premio in assenza di sinistro», liberamente predisposta dall'impresa per determinare il prezzo del contratto base.
L'impresa mette a disposizione nel proprio sito internet e presso i «punti vendita» la Tabella contenente le regole di corrispondenza con il sistema di puro raffronto delle 18 classi di merito di conversione universale CU di cui al regolamento IVASS n. 9/2015, e successive modificazioni.

Sezione III
CONDIZIONI AGGIUNTIVE AL CONTRATTO BASE

Le seguenti condizioni, la cui offerta e' rimessa alla libera valutazione ed iniziativa dell'impresa, possono comportare una limitazione o un'estensione del rischio assicurato e della copertura assicurativa e possono determinare una diminuzione o un aumento dei premi o diverse modalita' di gestione del contratto.
Nell'offrire dette condizioni, l'Impresa deve dare evidenza agli effetti contrattuali di ciascuna di esse.

Parte I Clausole limitative della copertura assicurativa con riduzione del
premio

Art. 15.

Guida esclusiva

(clausola limitativa della copertura assicurativa in ragione del vincolo di guida esclusiva del veicolo indicato in polizza da parte del Contraente).

Art. 16.

Guida esperta

(clausola limitativa della copertura assicurativa in ragione del vincolo di guida riservato solo a conducenti con eta' superiore a quella prevista dall'impresa).

Parte II Clausole di ampliamento della copertura assicurativa con aumento del
premio

Art. 17.

Aumento dei Massimali minimi di legge

(clausola di ampliamento della copertura assicurativa in ragione dell'innalzamento dei massimali rispetto a quanto disciplinato dal precedente articolo 1 - Oggetto del Contratto base r. c. auto).

Art. 18.

Limitazione delle esclusioni e rivalse

(clausola di ampliamento della copertura assicurativa in ragione di limitazioni alla disciplina delle esclusioni e delle rivalse di cui al precedente articolo 2 - Esclusioni e rivalse).

Art. 19.
Danni a terzi cagionati da gancio traino e, durante la marcia, dal
rimorchio munito di targa propria e regolarmente trainato

(Qualora installato ed omologato, sono inoltre compresi nella copertura assicurativa i danni involontariamente cagionati a terzi dal gancio di traino del veicolo e, qualora venga dichiarato in polizza che il veicolo e' adibito al traino di un rimorchio munito di targa propria, i danni involontariamente cagionati dal rimorchio regolarmente trainato dal veicolo).

Parte III Clausole attinenti alle modalita' di gestione del contratto con
riduzione del premio assicurativo

Art. 20.

Sistemi di rilevazione a distanza del comportamento del veicolo

(Nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono gia' presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attivita' del veicolo, denominati «scatola nera» o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilita' in occasione dei sinistri, di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 132-ter del Codice.)

Art. 21.

Ispezione preventiva del veicolo

(Nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa di assicurazione, di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 132-ter del Codice).

Art. 22.

Sistemi di rilevazione del tasso alcolemico

(Nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono gia' presenti, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore, di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 132-ter del Codice).

Parte IV Clausole attinenti alle modalita' di gestione del contratto con
possibile aumento del premio assicurativo

Art. 23.

Pagamento del premio in rate

(In parziale deroga del precedente articolo 7 - Pagamento del premio, il premio puo' essere pagato in rate____ di pari importo, delle quali la prima all'atto della stipulazione del contratto e la/e successiva/e entro la/e data/e indicata/e in polizza, con le modalita' indicate dall'impresa.
Al pagamento della prima rata del premio, l'impresa, o un soggetto da questa autorizzato, rilascia il certificato di assicurazione e la Carta Verde secondo quanto previsto dalle disposizioni in vigore).

Art. 24.

Sospensione della copertura assicurativa

(clausola attinente alle modalita' di gestione del contratto).
 
Art. 2

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua e definisce, nell'«Allegato A», le condizioni del contratto base di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli, limitatamente ai soli veicoli a motore, quali le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori ad uso privato dei consumatori, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge di cui all'articolo 122 del codice delle assicurazioni.
2. Nell'allegato di cui al comma 1, sono altresi' definite le condizioni aggiuntive al contratto base, liberamente offerte dall'impresa, ovvero le clausole limitative e di ampliamento della copertura assicurativa r.c. auto che incidono sulla diminuzione o aumento del premio e le ulteriori clausole di riduzione o di aumento del premio.

Note all'art. 2:

- Si riporta l'articolo 122 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209:
«Art. 122. (Veicoli a motore). - 1. I veicoli a motore
senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi,
non possono essere posti in circolazione su strade di uso
pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti
dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso i
terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e
dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il
regolamento, adottato dal Ministro dello sviluppo
economico, su proposta dell'IVASS, individua la tipologia
di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree
equiparate a quelle di uso pubblico.
2. L'assicurazione comprende la responsabilita' per i
danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il
titolo in base al quale e' effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di
circolazione avvenuta contro la volonta' del proprietario,
dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato
dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria,
fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera
d), a partire dal giorno successivo alla denuncia
presentata all'autorita' di pubblica sicurezza. In deroga
all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice
civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di
premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al
netto dell'imposta pagata e del contributo previsto
dall'articolo 334.
4. L'assicurazione copre anche la responsabilita' per i
danni causati nel territorio degli altri Stati membri,
secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle
legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati,
concernenti l'assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente
previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in
cui stazionano abitualmente.»
 
Art. 3

Offerta contrattuale e modello elettronico

1. Ciascuna impresa di assicurazione determina liberamente il prezzo del contratto base e delle condizioni aggiuntive di cui al precedente articolo 2, comma 2, dando evidenza della riduzione o dell'incremento del premio conseguente alla stipulazione di ciascuna di esse, e formula, obbligatoriamente, la relativa offerta al consumatore anche tramite il proprio sito internet dandone adeguata evidenza, eventualmente mediante link ad altre societa' del medesimo gruppo, ferma restando la liberta' di offrire separatamente qualunque tipologia di garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo.
2. L'offerta di cui al comma 1, deve utilizzare il modello elettronico predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, sentito l'IVASS, in modo che ciascun consumatore possa ottenere - ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo - un unico prezzo complessivo annuo.
3. Al fine di consentire l'ampliamento dell'offerta di clausole contrattuali e garanzie non obbligatorie da parte delle imprese, favorendo ove possibile la progressiva maggiore confrontabilita' dell'offerta assicurativa relativa al contratto r.c. auto, il modello elettronico di cui al comma 2 puo' prevedere e standardizzare ulteriori specifiche contrattuali connesse a condizioni aggiuntive, e a clausole accessorie, ad integrazione di quelle gia' contenute nell'«Allegato A» al presente decreto.
4. Il modello elettronico costituisce lo standard informativo comune su cui si basa l'offerta fornita mediante i siti internet delle imprese, nonche' mediante il servizio Nuovo preventivatore pubblico.
5. All'offerta di cui al comma 2, si applicano le condizioni di validita' previste dal comma 5, articolo 5, del regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008, in materia di preventivo gratuito personalizzato presso i punti vendita e sul sito internet, nonche' le eventuali ulteriori disposizioni in materia adottate dall'IVASS, ai sensi dell'articolo 132-bis, comma 3, del codice delle assicurazioni.
 
Art. 4

Norme di rinvio e finali

1. Resta ferma l'applicazione della normativa di settore adottata dall'Autorita' di vigilanza nelle materie oggetto del presente regolamento.
2. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e da data non anteriore a quella prevista dal decreto ministeriale per l'adozione del modello elettronico di cui all'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 marzo 2020

Il Ministro: Patuanelli
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2020 Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 421