Gazzetta n. 152 del 17 giugno 2020 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 marzo 2020, n. 53
Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e, in particolare, l'articolo 3, commi 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l'articolo 1, comma 1047;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione» e, in particolare, l'articolo 1, comma 7;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, e, in particolare, l'articolo 01;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e, in particolare, l'articolo 4-bis;
Visto il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in particolare, l'articolo 1, commi 166 e 167;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 116;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e, in particolare, l'articolo 116;
Informate le organizzazioni sindacali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2020;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifica degli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 3, e' aggiunto, infine, il seguente:
«3-bis. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente regolamento, e' assegnato al Dipartimento un posto di funzione dirigenziale di livello generale per l'esercizio dei relativi compiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.»;
b) all'articolo 7, comma 2, dopo le parole: «legge 18 novembre 2019, n. 132,», sono inserite le seguenti: «e dei commi 166 e 167 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160», e le parole: «11 posizioni», sono sostituite dalle seguenti: «12 posizioni».
2. Le tabelle A e B di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, sono sostituite dalle tabelle allegate al presente regolamento.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti
atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis);
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in
ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e
f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni di cui
all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della
presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati
assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita
annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in
ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i
presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi
hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per
materia e deliberano con un numero minimo di undici
votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente
della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da trentacinque
magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati
annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di
almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per
ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato
a far parte in qualita' di relatore il magistrato che
deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che
richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone
notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 3, commi 3 e 4, del
decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante «Disposizioni
urgenti per la distruzione del materiale specifico a
rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle
proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso
pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio.
Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza
derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2001, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n.
49, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2001, n.
59:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di controlli e di
personale). - 1.-2. (Omissis).
3. L'Ispettorato centrale repressione frodi, anche ai
fini di cui al comma 1, e' posto alle dirette dipendenze
del Ministro delle politiche agricole e forestali; opera
con organico proprio ed autonomia organizzativa ed
amministrativa e costituisce un autonomo centro di
responsabilita' di spesa.
4. Al personale dell'Ispettorato centrale repressione
frodi, in considerazione della specifica professionalita'
richiesta nello svolgimento dei compiti istituzionali che
comporta un'alta preparazione tecnica, onerosita' e rischi
legati anche all'attivita' di polizia giudiziaria, e'
attribuita un'indennita' pari a quella gia' prevista per il
personale con identica qualifica del comparto "Sanita'".».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento
ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1047 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario:
«Art. 1. - (Omissis).
1047. Le funzioni statali di vigilanza sull'attivita'
di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito
dei regimi di produzioni agroalimentari di qualita'
registrata sono demandate all'Ispettorato centrale
repressione frodi di cui all'art. 10, comma 1, del
decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che
assume la denominazione di «Ispettorato centrale per il
controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari» e
costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.».
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
ottobre 2009, n. 254, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della legge
6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n.
265:
«Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione). - (Omissis).
7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i
dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza,
disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie
per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli
enti locali, il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma,
nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e
motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, puo'
essere nominato un unico responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala
all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di
valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle
misure in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio
dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che
non hanno attuato correttamente le misure in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali
misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza per motivi collegati, direttamente o
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono
essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione,
che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e
intervenire nelle forme di cui al comma 3, art. 15, decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39.».
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
aprile 2013, n. 80.
- Si riporta il testo dell'articolo 01, del decreto
legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante
«Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei
controlli nel settore agroalimentare, in attuazione
dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2018, n. 144:
«Art. 01 (Attribuzione di funzioni al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali). - 1. Le
funzioni gia' attribuite ad Agecontrol S.p.a. relative
all'esecuzione di controlli di qualita' su prodotti
ortofrutticoli freschi sia nel mercato interno che
nell'import/export, oltre che alle verifiche istruttorie,
contabili e tecniche nell'agroalimentare, nei comparti
interessati dagli aiuti comunitari, sono attribuite al
Ministero, che le esercita attraverso la SIN S.p.a. -
Sistema informativo nazionale per lo sviluppo
dell'agricoltura (SIN S.p.a.), ai sensi di quanto previsto
dall'art. 15-bis.
2. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente
articolo, il Ministero assume il ruolo di stazione
appaltante con riferimento alla procedura ad evidenza
pubblica di cui all'art. 1, comma 6-bis, del decreto-legge
5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 luglio 2015, n. 91 e all'esecuzione dei relativi
accordi quadro.
3. Al Ministero sono attribuite le seguenti funzioni:
a) indirizzo, monitoraggio, coordinamento,
organizzazione, governo e sviluppo del SIAN di cui all'art.
15, fatti salvi i compiti di AGEA di cui all'art. 3, comma
5, lettere a), b) c), d), ed e), che li svolge anche in
autonomia organizzativa;
b) definizione del modello organizzativo e delle
regole tecniche per l'interscambio e il tempestivo
aggiornamento dei dati tra il SIAN e i sistemi informativi
degli organismi pagatori, delle regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, con le procedure di cui
all'art. 9, comma 4;
c) esecuzione dei controlli di cui all'art. 3, comma
5, lettere f) e h), attualmente svolti da Agecontrol
S.p.a.;
d) aggiornamento della Banca nazionale dati degli
operatori ortofrutticoli e gestione dei relativi aspetti
sanzionatori, attualmente operati da Agecontrol S.p.a.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
pubblica amministrazione, si provvede alla puntuale
individuazione delle risorse umane, strumentali e
finanziarie da trasferire in attuazione di quanto previsto
al comma 3, lettera a), nonche' alla disciplina per il
trasferimento delle medesime risorse e alla conseguente
rideterminazione della dotazione organica del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e di AGEA,
fermo restando che le eventuali successive modifiche della
dotazione organica delle predette amministrazioni avvengono
secondo le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge
12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle
politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia
di famiglia e disabilita'», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 luglio 2018, n. 160, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2018, n. 188:
«Art. 4-bis (Procedure per il riordino
dell'organizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di
semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione
dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti
conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta
collaborazione, possono essere adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.
I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti
ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere
del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione
vigente.».
- Il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116,
recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per
il riordino del sistema dei controlli nel settore
agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28
luglio 2016, n. 154», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 ottobre 2019, n. 244.
- Si riporta il testo dell'art. 1 commi 166 e 167 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304,
supplemento ordinario:
«Art. 1. - (Omissis).
166. Al fine di garantire l'attuazione delle
prioritarie esigenze di potenziamento degli investimenti
nel settore dell'agricoltura, nonche' la realizzazione dei
compiti in materia di analisi e valutazione delle misure di
miglioramento della qualita' della spesa pubblica e delle
politiche di bilancio nel settore agricolo, ed al fine di
garantire la piena funzionalita' del Ministero tramite un
potenziamento delle strutture e delle articolazioni del
Ministero medesimo, i posti di funzione dirigenziale di
livello generale presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali sono incrementati di una
unita', da destinare a funzioni di consulenza, studio e
ricerca. Conseguentemente, la dotazione organica
dirigenziale del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, come definita dall'art. 1, comma 3,
del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132,
nel numero massimo di undici posizioni di livello generale
e di sessantuno posizioni di livello non generale, e'
rideterminata nel numero massimo di dodici posizioni di
livello generale e di sessantuno posizioni di livello non
generale. A tal fine e' autorizzata la spesa di 251.000
euro a decorrere dall'anno 2020.
167. Al fine di dare celere attuazione al comma 166, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
modifica, entro il 15 marzo 2020, il proprio regolamento di
organizzazione e la propria pianta organica con uno o piu'
decreti adottati con le modalita' di cui all'art. 4-bis del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento recante
organizzazione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2020, n. 55.
- Si riporta il testo dell'art. 116 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria:
«Art. 116 (Termini riorganizzazione Ministeri). - 1. In
considerazione dello stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2020, i termini previsti
dalla normativa vigente concernenti i provvedimenti di
riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, con scadenza tra il 1 marzo e
il 31 luglio 2020, sono prorogati di tre mesi rispetto alla
data individuata dalle rispettive disposizioni normative.».

Note all'art. 1:

- Per il riferimento al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, si veda
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019,
n. 179, come modificato dal presente decreto:
«Art. 7 (Dotazioni organiche e misure attuative). -
(Omissis).
2. In applicazione dell'art. 1, comma 3, del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e dei
commi 166 e 167 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, il numero dei posti di funzione di livello
dirigenziale generale e' fissato in 12 posizioni, ivi
comprese le posizioni dei tre Capi di Dipartimento, ed il
numero dei posti di funzione di livello dirigenziale non
generale e' fissato in sessantuno, di cui due presso gli
uffici di diretta collaborazione.».
 

Tabella A
(prevista dall'articolo 7, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE
- SEZIONE AGRICOLTURA

====================================================
| Ruolo agricoltura | Unita' |
+=====================================+============+
|Qualifiche dirigenziali |
+-------------------------------------+------------+
|Dirigente di 1ª fascia | 9|
+-------------------------------------+------------+
|Dirigente di 2ª fascia | 39*|
+-------------------------------------+------------+
| Totale ...| 48|
+-------------------------------------+------------+
|Aree |
+-------------------------------------+------------+
|Area III | 421|
+-------------------------------------+------------+
|Area II | 355|
+-------------------------------------+------------+
|Area I | 8|
+-------------------------------------+------------+
| Totale aree ...| 784|
+-------------------------------------+------------+
| Totale ...| 832|
+-------------------------------------+------------+

* di cui due presso gli uffici di diretta collaborazione
Tabella B
(prevista dall'articolo 7, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE
- SEZIONE ISPETTORATO

====================================================
| Ruolo ICQRF | Unita' |
+=====================================+============+
|Qualifiche dirigenziali |
+-------------------------------------+------------+
|Dirigente di 1ª fascia | 3|
+-------------------------------------+------------+
|Dirigente di 2ª fascia | 22|
+-------------------------------------+------------+
| Totale ...| 25|
+-------------------------------------+------------+
|Aree |
+-------------------------------------+------------+
|Area III | 372|
+-------------------------------------+------------+
|Area II | 410|
+-------------------------------------+------------+
|Area I | 9|
+-------------------------------------+------------+
| Totale aree ...| 791|
+-------------------------------------+------------+
| Totale ...| 816|
+-------------------------------------+------------+

TOTALE COMPLESSIVO: 1.648
 
Art. 2

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 marzo 2020

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Bellanova

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Dadone

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2020 Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 536