Gazzetta n. 153 del 18 giugno 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 22 aprile 2020, n. 55
Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice direttore sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 180 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;
Visto, in particolare, l'articolo 180 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplinante l'accesso mediante concorso pubblico alla qualifica di vice direttore sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Considerato che, a norma del comma 5 del suddetto articolo 180 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri per la formazione della graduatoria finale;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identita' digitali e le modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 aprile 2012, n. 82, recante «Modalita' di accesso attraverso concorso pubblico alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166, «Regolamento recante requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167, «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Ritenuto necessario adottare un nuovo regolamento che tenga conto delle modifiche introdotte dal richiamato decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, al ruolo dei direttivi sanitari;
Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 luglio 2008, n. 168;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 13 febbraio 2020;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata con nota n. 4268 del 15 aprile 2020 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Modalita' di accesso e bando di concorso

1. L'accesso alla qualifica di vice direttore sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», ai sensi dell'articolo 180 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami.
2. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 180 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, fermi restando i requisiti previsti per le categorie riservatarie di cui all'articolo 180, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
3. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Ai sensi dell'articolo 180, comma 1, lettera f), in relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, il bando di concorso puo' disporre la ripartizione dei posti tra diverse specializzazioni. In tale ipotesi i candidati devono possedere il diploma di specializzazione richiesto dal bando di concorso. Sono fatti salvi i titoli equipollenti o affini.
5. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale e' effettuata in conformita' a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30
settembre 2004, n. 252», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249, S.O.
- Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante
«Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144.
- Il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127,
recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante
"Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche", al decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni
relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco a norma dell'art. 11 della legge 29
luglio 2003, n. 229" e al decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della
legge 30 settembre 2004, n. 252"», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2018, n. 258, S.O.
- Il testo dell'art. 180 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, e' il seguente:
«Art. 180 (Accesso al ruolo dei direttivi sanitari). -
1. L'accesso alla qualifica di vice direttore sanitario
avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami,
consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale,
con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di
preselezione, il cui superamento costituisce requisito
essenziale per la successiva partecipazione al concorso
medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini
italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale in medicina e chirurgia,
conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai
sensi del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n.
270, e del decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione
delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai
fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie
in medicina e chirurgia conseguite secondo gli ordinamenti
didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra
diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree
magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi;
e) abilitazione all'esercizio professionale e
iscrizione al relativo albo;
f) diplomi di specializzazione, qualora, in relazione
a particolari esigenze dell'amministrazione, sia richiesto
nel bando di concorso;
g) qualita' morali e di condotta previste dall'art.
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
h) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella
pubblica amministrazione.
2. Il 25 per cento dei posti messi a concorso e'
riservato al personale del Corpo nazionale in possesso,
alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione,
della laurea magistrale, dei titoli abilitativi e degli
altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti
di eta'. E' ammesso a fruire della riserva il personale
che, nel triennio precedente, non abbia riportato una
sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione
pecuniaria. Nella procedura e' altresi' prevista una
riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso,
per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione,
sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e
abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio,
fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso
alla qualifica di vice direttore sanitario. I posti
riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono
conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai
partecipanti al concorso risultati idonei.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati
destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
4. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo
nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando
gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento
vigente.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del
concorso, le prove di esame, le categorie dei titoli da
ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a
ciascuna di esse, la composizione della commissione
esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria
finale.».
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice
dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e' il seguente:
«Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle
identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1.
2.
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e
agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e
imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura
dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese
(SPID).
2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme
aperto di soggetti pubblici e privati che, previo
accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita'
definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
identificano gli utenti per consentire loro l'accesso ai
servizi in rete.
2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle
pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione
informatica avviene tramite SPID. Il sistema SPID e'
adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e
secondo le modalita' definiti con il decreto di cui al
comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall'art.
3-bis, comma 01.
2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi
in rete, e' altresi' riconosciuta ai soggetti privati,
secondo le modalita' definite con il decreto di cui al
comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema SPID
per la gestione dell'identita' digitale dei propri utenti.
L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai
propri servizi erogati in rete per i quali e' richiesto il
riconoscimento dell'utente esonera i predetti soggetti da
un obbligo generale di sorveglianza delle attivita' sui
propri siti, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 aprile 2003, n. 70.
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono definite le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del
sistema;
b) alle modalita' e ai requisiti necessari per
l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni
tecniche e organizzative da adottare anche al fine di
garantire l'interoperabilita' delle credenziali e degli
strumenti di accesso resi disponibili dai gestori
dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e
imprese;
d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e
imprese in qualita' di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte
delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
servizi in rete;
f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese
interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete.
2-septies.
2-octies.
2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater puo'
avvenire anche con la carta di identita' elettronica e la
carta nazionale dei servizi.
2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita' di
fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle
verifiche rese disponibili dai gestori di identita'
digitali e dai gestori di attributi qualificati.
3.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, e' stabilita' la data a decorrere
dalla quale i soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
utilizzano esclusivamente le identita' digitali ai fini
dell'identificazione degli utenti dei propri servizi
on-line."
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O.
- Il decreto del Ministro dell'interno 16 aprile 2012,
n. 82, abrogato dal presente decreto, recava «Modalita' di
accesso attraverso concorso pubblico alla qualifica
iniziale del ruolo dei direttivi medici del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 53 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217».
- Il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019,
n. 166, «Regolamento recante requisiti di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi
pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2020, n. 7.
- Il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019,
n. 167, «Regolamento recante norme per l'individuazione dei
limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle
procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2020, n. 7.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio
2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale
integrativo per il personale direttivo e dirigente del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168, S.O.

Note all'art. 1:

- Per il testo dell'art. 180 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 2

Prova preselettiva

1. Qualora il numero delle domande presentate superi di almeno dieci volte il numero dei posti messi a concorso, l'ammissione alle prove di esame puo' essere subordinata, con decreto del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulla materia della prima prova scritta di cui all'articolo 4, comma 2, e sulle materie di cui all'articolo 4, comma 4, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) ed l).
3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione si applica la disposizione dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. La correzione degli elaborati e' effettuata anche mediante procedure automatizzate.
5. Il numero di candidati da ammettere alle prove di esame e' stabilito nel bando di concorso, fino a un numero non superiore a dieci volte quello dei posti messi a concorso, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva non puo' essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
6. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 3 redige, secondo l'ordine della votazione, l'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. La graduatoria e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento. Detto decreto e' pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Note all'art. 2:

- Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle
premesse.
- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487:
«2-bis. Le prove di esame possono essere precedute da
forme di preselezione predisposte anche da aziende
specializzate in selezione di personale. I contenuti di
ciascuna prova sono disciplinati dalle singole
amministrazioni le quali possono prevedere che le prove
stesse siano predisposte anche sulla base di programmi
elaborati da esperti in selezione.».
 
Art. 3

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento; e' presieduta da un dirigente generale del Dipartimento e composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, di cui almeno due professori universitari, e da un segretario. Con il medesimo decreto e' nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera e di informatica, il giudizio e' espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel bando di concorso e di un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
3. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.

Note all'art. 3:

- Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle
premesse.
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487:
«4. Il presidente ed i membri delle commissioni
esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale
in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio
attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra
indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non
e' consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto
per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per
decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni
caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo
risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione
del bando di concorso.».
 
Art. 4

Prove di esame

1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale.
2. Le prove scritte consistono nella stesura di un elaborato, senza l'ausilio di strumenti informatici. La prima prova scritta verte su patologia speciale medica, con correlati aspetti di medicina legale e del lavoro; la seconda prova scritta verte su un caso pratico, a scelta del candidato, tra tre casi clinici prospettati dalla commissione.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
4. La prova orale verte, oltre che sulla materia oggetto di entrambe le prove scritte di cui al comma 2, sulle seguenti materie:
a) traumatologia e medicina di urgenza;
b) semeiotica medica e chirurgica;
c) igiene, medicina preventiva e salute pubblica;
d) medicina legale e delle assicurazioni;
e) norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
f) medicina del lavoro;
g) elementi di oculistica, otorinolaringoiatria, ortopedia, neuropsichiatria, psicologia sociale e del lavoro;
h) elementi di medicina delle grandi emergenze e delle catastrofi;
i) elementi di medicina dello sport;
l) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riguardo al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale.
5. Nell'ambito della prova orale e' accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
6. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
 
Art. 5

Titoli

1. La commissione esaminatrice valuta i seguenti titoli, con esclusione di quelli richiesti per l'ammissione al concorso:
a) diploma di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni; medicina del lavoro; igiene e medicina preventiva - punti 5,00;
b) altri diplomi di specializzazione - punti 3,00;
c) dottorato di ricerca - punti 1,00;
d) master universitario di I livello - punti 0,40;
e) master universitario di II livello - punti 0,60.
2. I punteggi di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), sono cumulabili fino a un massimo di punti 2,00.
3. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.
4. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione degli elaborati; ai titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10 punti.
 
Art. 6

Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale

1. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale dei candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di cui all'articolo 7, si applica il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166.

Note all'art. 6:

- Per il riferimento al decreto del Ministro
dell'interno 4 novembre 2019, n. 166, si vedano le note
alle premesse.
 
Art. 7

Approvazione della graduatoria finale
e dichiarazione dei vincitori dei concorsi

1. La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando al voto conseguito nella valutazione dei titoli di cui all'articolo 5 la media dei voti delle prove scritte e il voto della prova orale. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 180, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la graduatoria finale del concorso, ovvero le graduatorie per ciascuna specializzazione, e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto e' pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Note all'art. 7:

- Per il testo dell'art. 180 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.
- Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487:
«Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze). - 1. Nei
pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al
successivo comma 3 del presente articolo, gia' previste da
leggi speciali in favore di particolari categorie di
cittadini, non possono complessivamente superare la meta'
dei posti messi a concorso.
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una
riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si
attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di
aventi diritto a riserva.
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella
graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a
piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di
posti, si tiene conto prima del titolo che da' diritto ad
una maggiore riserva nel seguente ordine:
1) riserva di posti a favore di coloro che
appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile
1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o
equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli
profili professionali o categorie nella percentuale del
15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse
vincitori del concorso;
2) riserva di posti ai sensi dell'art. 3, comma 65,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari
in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati
delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine
della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per
cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;
3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a
ciascun concorso, ai sensi dell'art. 40, secondo comma,
della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di
complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi
hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli
sono appresso elencate. A parita' di merito i titoli di
preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra
attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi
di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra
ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto
di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per
servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare
come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a
qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al
numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati
senza demerito al termine della ferma o rafferma.
5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e'
determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente
dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle
amministrazioni pubbliche;
c) dalla maggiore eta'.».
 
Art. 8

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Note all'art. 8:

- Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle
premesse.
 
Art. 9

Abrogazioni

1. E' abrogato il decreto del Ministro dell'interno 16 aprile 2012, n. 82.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara' inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 aprile 2020

Il Ministro: Lamorgese
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2020 Interno, fog. n. 1560

Note all'art. 9:

- Per il riferimento al decreto del Ministro
dell'interno 16 aprile 2012, n. 82, si vedano le note alle
premesse.