Gazzetta n. 153 del 18 giugno 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 30 aprile 2020, n. 57
Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso pubblico e del concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;
Visto, in particolare, l'articolo 90, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplinante l'accesso, rispettivamente, mediante concorso pubblico e concorso interno, alla qualifica di ispettore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Considerato che, a norma del comma 7 del suddetto articolo 90 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri per la formazione delle graduatorie finali;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identita' digitali e le modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2007, n. 155;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 9 luglio 2007, n. 157;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 2014, n. 127, «Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso pubblico, di cui all'articolo 108, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 2014, n. 128, «Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso interno, di cui all'articolo 108, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 giugno 2019, recante «Individuazione dei titoli di studio per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166, «Regolamento recante requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167, «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Ritenuto necessario adottare un nuovo regolamento che tenga conto delle modifiche introdotte dal richiamato decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, al ruolo degli ispettori informatici, per quanto attiene ai requisiti di accesso, alle modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali e alle modalita' di progressione in carriera;
Ritenuto, altresi', opportuno, alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, adottare un unico regolamento per la disciplina di entrambe le procedure concorsuali;
Effettuata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 19 luglio 2008, n. 168, l'informazione alle organizzazioni sindacali per le modalita' di espletamento del concorso pubblico e la concertazione per le modalita' di espletamento del concorso interno;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 13 febbraio 2020;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata con nota n. 4271 del 15 aprile 2020 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Modalita' di accesso e bando di concorso

1. L'accesso alla qualifica di ispettore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso pubblico per esami.
2. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento», e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
3. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, fermi restando i requisiti previsti per le categorie riservatarie di cui all'articolo 90, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale e' effettuata in conformita' a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30
settembre 2004, n. 252», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249, S.O.
- Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante
«Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144.
- Il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127,
recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante
"Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche", al decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni
relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 11 della legge
29 luglio 2003, n. 229" e al decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2
della legge 30 settembre 2004, n. 252"», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2018, n. 258, S.O.
- Il testo vigente dell'articolo 90 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente:
«Art. 90 (Accesso al ruolo degli ispettori
informatici). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore
informatico avviene:
a) nel limite del 50 per cento dei posti
disponibili, mediante concorso pubblico per esami,
consistenti in due prove scritte e una prova orale, con
facolta' di far precedere le prove di esame da forme di
preselezione, il cui superamento costituisce requisito
essenziale per la successiva partecipazione al concorso
medesimo;
b) nel limite del 50 per cento dei posti
disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami,
consistenti in una prova scritta e una prova orale,
riservato al personale appartenente al ruolo degli
operatori e degli assistenti che abbia maturato sette anni
di effettivo servizio.
2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), e'
prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a
concorso, per il personale appartenente al ruolo degli
operatori e degli assistenti in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 91, ad esclusione dei limiti di eta'.
Nella medesima procedura e', altresi', prevista una
riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso,
per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione,
sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e
abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio,
fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo
91. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri
concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.
3. Non e' ammesso al concorso interno di cui al comma
1, lettera b), e a fruire della riserva nel concorso
pubblico di cui al comma 1, lettera a), il personale che
abbia riportato, nel triennio precedente la data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari
o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi',
ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato
sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo
ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
4. Per la formazione della graduatoria del concorso
di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio,
prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di
qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'
anagrafica.
5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al
comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti al
concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in
relazione ai punteggi conseguiti.
6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori
informatici in prova, nell'ambito dei posti in organico
vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo
corso di formazione utile di cui all'articolo 92, il
coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora
unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale
deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio,
per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni
internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 91, comma 1, e non si trovino nelle
condizioni di cui all'articolo 91, comma 3.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi
di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei
titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da
attribuire a ciascuno di esse, la composizione delle
commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle
graduatorie finali.
8. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo
nazionale, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei
concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita
all'atto dell'ammissione.»
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
- Il testo del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice
dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Il testo dell'articolo 64 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e' il seguente:
«Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle
identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1.
2.
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete
e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e
imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura
dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese
(SPID).
2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme
aperto di soggetti pubblici e privati che, previo
accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita'
definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
identificano gli utenti per consentire loro l'accesso ai
servizi in rete.
2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle
pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione
informatica avviene tramite SPID. Il sistema SPID e'
adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e
secondo le modalita' definiti con il decreto di cui al
comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
3-bis, comma 01.
2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri
servizi in rete, e' altresi' riconosciuta ai soggetti
privati, secondo le modalita' definite con il decreto di
cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema
SPID per la gestione dell'identita' digitale dei propri
utenti. L'adesione al sistema SPID per la verifica
dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali
e' richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i
predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza
delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono definite le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del
sistema;
b) alle modalita' e ai requisiti necessari per
l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni
tecniche e organizzative da adottare anche al fine di
garantire l'interoperabilita' delle credenziali e degli
strumenti di accesso resi disponibili dai gestori
dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e
imprese;
d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini
e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte
delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
servizi in rete;
f) alle modalita' di adesione da parte delle
imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi in
rete.
2-septies.
2-octies.
2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater puo'
avvenire anche con la carta di identita' elettronica e la
carta nazionale dei servizi.
2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita'
di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle
verifiche rese disponibili dai gestori di identita'
digitali e dai gestori di attributi qualificati.
3.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, e' stabilita' la data a decorrere
dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
utilizzano esclusivamente le identita' digitali ai fini
dell'identificazione degli utenti dei propri servizi
on-line.»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O.
- Il decreto del Ministro dell'Universita' e della
Ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi delle
lauree universitarie», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155, S.O.
- Il decreto del Ministro dell'Universita' e della
Ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi di
laurea magistrale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 luglio 2007, n. 157, S.O.
- Il decreto del Ministro dell'Interno 24 luglio 2014,
n. 127, abrogato dal presente decreto, recava: «Regolamento
recante modalita' di svolgimento del concorso pubblico, di
cui all'articolo 108, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso alla
qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei
sostituti direttori tecnico-informatici del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco».
- Il decreto del Ministro dell'Interno 24 luglio 2014,
n. 128, «Regolamento recante modalita' di svolgimento del
concorso interno, di cui all'articolo 108, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per
l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei
collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2014, n. 209.
- Il decreto del Ministro dell'Interno 19 giugno 2019,
«Individuazione dei titoli di studio per l'accesso alle
qualifiche iniziali dei ruoli del personale non direttivo e
non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di
cui al Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217», e' pubblicato nel sito istituzionale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco - Sezione «Amministrazione
Trasparente» (Disposizioni generali/Atti generali/Atti
amministrativi generali/Elenco atti amministrativi
generali).
- Il decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019,
n. 166, «Regolamento recante requisiti di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi
pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2020, n. 7.
- Il decreto del Ministro dell'Interno 5 novembre 2019,
n. 167, «Regolamento recante norme per l'individuazione dei
limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle
procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2020, n. 7.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio
2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale
integrativo per il personale non direttivo e non dirigente
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168, S.O.

Note all'art. 1:

- Per il testo dell'articolo 90 del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'articolo 91 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, e' il seguente:
«Art. 91 (Concorso pubblico per l'accesso alla
qualifica di ispettore informatico). - 1. L'accesso alla
qualifica di ispettore informatico, ai sensi dell'articolo
90, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico
al quale possono partecipare i cittadini italiani in
possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo
grado ad indirizzo informatico;
e) qualita' morali e di condotta previste
dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la
partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso
all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono
individuate le tipologie del titolo di studio di cui al
comma 1, lettera d), richieste per la partecipazione al
concorso.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano
stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze
armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
4. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo
nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando
gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento
vigente.»
- Per il testo dell'articolo 64 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 2

Prova preselettiva

1. Qualora il numero delle domande presentate superi di almeno dieci volte il numero dei posti messi a concorso, l'ammissione alle prove di esame puo' essere subordinata, con decreto del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 5.
3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione si applica la disposizione dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. La correzione degli elaborati e' effettuata anche mediante procedure automatizzate.
5. Il numero di candidati da ammettere alle prove di esame e' stabilito nel bando di concorso, fino a un numero non superiore a dieci volte quello dei posti messi a concorso, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva non puo' essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
6. La commissione esaminatrice redige, secondo l'ordine della votazione, l'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. La graduatoria e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e' data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione, sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame.
7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Note all'art. 2:

- Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle
premesse.
- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo 7
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487:
«2-bis. Le prove di esame possono essere precedute da
forme di preselezione predisposte anche da aziende
specializzate in selezione di personale. I contenuti di
ciascuna prova sono disciplinati dalle singole
amministrazioni le quali possono prevedere che le prove
stesse siano predisposte anche sulla base di programmi
elaborati da esperti in selezione.»
 
Art. 3

Prove di esame

1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale.
2. La prima prova scritta consiste nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, e verte, congiuntamente o disgiuntamente, sulle seguenti materie:
a) architettura e sviluppo di applicativi software;
b) architettura e sviluppo di reti di telecomunicazione.
3. La seconda prova scritta consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla e verte sulle seguenti materie:
a) gestione dei moderni sistemi di elaborazione dati;
b) paradigmi di sviluppo, verifica e rilascio di software;
c) utilizzo dei database management systems;
d) elementi su sistemi ed apparati di telecomunicazioni;
e) sicurezza informatica.
4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
5. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte di cui ai commi 2 e 3, sulle seguenti materie:
a) elementi di diritto costituzionale e amministrativo;
b) informatizzazione della pubblica amministrazione, con particolare riferimento al codice dell'amministrazione digitale;
c) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale.
6. Nell'ambito della prova orale e' accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso.
7. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
 
Art. 4

Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale

1. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale dei candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di cui all'articolo 9, si applica il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166.

Note all'art. 4:

- Per il riferimento al decreto del Ministro
dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166, si vedano le note
alle premesse.
 
Art. 5

Modalita' di accesso e bando di concorso

1. L'accesso alla qualifica di ispettore informatico del Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso interno per titoli ed esami.
2. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it
3. Il concorso e' riservato al personale del Corpo nazionale in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90 e 94, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale e' effettuata in conformita' a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.

Note all'art. 5:

- Per il testo dell'articolo 90 del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.
- Il testo del comma 1 dell'articolo 94 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente:
«Art. 94 (Concorso interno per l'accesso alla
qualifica di ispettore informatico). - 1. L'accesso alla
qualifica di ispettore informatico, ai sensi dell'articolo
90, comma 1, lettera b), avviene mediante concorso interno
al quale puo' partecipare il personale appartenente al
ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato
almeno sette anni di effettivo servizio, in possesso di
diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad
indirizzo informatico individuato ai sensi dell'articolo
91, comma 2.»
- Per il testo dell'articolo 64 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 6

Prove di esame

1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, nelle materie indicate al comma 2.
2. La prova scritta verte, congiuntamente o disgiuntamente, sulle seguenti materie:
a) sistemi di elaborazione dati;
b) tecniche di sviluppo di applicativi software;
c) utilizzo dei database management systems;
d) elementi sulle tecnologie di sviluppo delle reti di telecomunicazione;
e) elementi di sicurezza informatica.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
4. La prova orale verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2, sulle seguenti materie:
a) elementi di diritto costituzionale e amministrativo;
b) informatizzazione della pubblica amministrazione, con particolare riferimento al codice dell'amministrazione digitale;
c) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento;
d) ordinamento del personale del Corpo nazionale.
5. Nell'ambito della prova orale e' accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso.
6. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
 
Art. 7

Titoli e anzianita' di servizio

1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie e ai punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di studio e abilitazioni professionali, corsi di formazione e aggiornamento professionale; valuta, altresi', secondo i punteggi di cui al comma 5, l'anzianita' di effettivo servizio.
2. I titoli di studio ammessi a valutazione, con i relativi punteggi, sono:
a) lauree universitarie ad indirizzo informatico di seguito indicate o equiparate: punti 2,50
1. scienze e tecnologie informatiche (L-31);
2. ingegneria dell'informazione (L-8);
3. scienze matematiche (L-35);
4. scienze e tecnologie fisiche (L-30);
b) lauree universitarie diverse da quelle indicate alla lettera a): punti 1,25;
c) lauree magistrali ad indirizzo informatico di seguito indicate o equiparate: punti 3,50
1. fisica (LM-17);
2. informatica (LM-18);
3. ingegneria dell'automazione (LM-25);
4. ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27);
5. ingegneria informatica (LM-32);
6. matematica (LM-40);
7. sicurezza informatica (LM-66);
8. tecniche e metodi per la societa' dell'informazione (LM-91);
d) lauree magistrali diverse da quelle indicate alla lettera c): punti 1,75;
e) master universitario di I livello: punti 0,20;
f) master universitario di II livello: punti 0,30;
g) diploma di specializzazione, conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Universita': punti 0,50;
h) abilitazione professionale correlata alle lauree di cui alle lettere a) e c): punti 0,50. Tale punteggio non e' cumulabile qualora il candidato sia in possesso di piu' abilitazioni.
3. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2, sono fra loro cumulabili, fino al raggiungimento del punteggio massimo complessivo pari a punti 4,00, ad eccezione di quelli relativi a lauree universitarie e lauree magistrali afferenti al medesimo corso di laurea.
4. Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento professionale, frequentati con profitto e di durata non inferiore a trentasei ore, autorizzati dall'amministrazione di appartenenza o di provenienza in materie attinenti alle funzioni dei ruoli degli operatori e degli assistenti e degli ispettori informatici. Il punteggio da attribuire e' correlato alla durata del corso ed e' pari a 0,25 punti per ciascun periodo di trentasei ore, fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui al presente comma pari a punti 2,00. Nel caso in cui il numero delle ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di trentasei, il punteggio da attribuire al corso e' calcolato per difetto. Non e' valutabile il corso di formazione per la promozione alla qualifica di assistente.
5. A ogni anno di effettivo servizio nell'amministrazione di appartenenza o di provenienza sono attribuiti 0,40 punti cumulabili fino a un massimo di punti 4,00. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. Non e' computabile l'anzianita' di servizio richiesta quale requisito per la partecipazione al concorso.
6. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianita' di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.
7. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.
 
Art. 8

Commissione esaminatrice

1. Per ciascuna procedura concorsuale, la commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento; e' presieduta da un dirigente del Dipartimento, con qualifica non inferiore a viceprefetto o a dirigente superiore, e composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente all'amministrazione emanante, e da un segretario. Con il medesimo decreto e' nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera, il giudizio e' espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel bando di concorso. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
3. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.

Note all'art. 8:

- Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle
premesse.
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487:
«4. Il presidente ed i membri delle commissioni
esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale
in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio
attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra
indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non
e' consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto
per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per
decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni
caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo
risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione
del bando di concorso.»
 
Art. 9

Approvazione della graduatoria finale
e dichiarazione dei vincitori dei concorsi

1. Nel concorso pubblico di cui al capo I, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando, in conformita' alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la media dei voti conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nella prova orale. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
2. Nel concorso interno di cui al capo II, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sommando, in conformita' alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nella prova scritta e nella prova orale. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 90, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la graduatoria finale di ciascun concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto e' pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it previo avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana limitatamente al concorso pubblico di cui al capo I.

Note all'art. 9:

- Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle
premesse.
- Per il testo dell'articolo 91 del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note all'art. 1.
- Il testo dell'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' il seguente:
«Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze). - 1.
Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al
successivo comma 3 del presente articolo, gia' previste da
leggi speciali in favore di particolari categorie di
cittadini, non possono complessivamente superare la meta'
dei posti messi a concorso.
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una
riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si
attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di
aventi diritto a riserva.
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella
graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a
piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di
posti, si tiene conto prima del titolo che da' diritto ad
una maggiore riserva nel seguente ordine:
1) riserva di posti a favore di coloro che
appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile
1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o
equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli
profili professionali o categorie nella percentuale del
15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse
vincitori del concorso;
2) riserva di posti ai sensi dell'articolo 3, comma
65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei
militari in ferma di leva prolungata e di volontari
specializzati delle tre Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel
limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti
messi a concorso;
3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a
ciascun concorso, ai sensi dell'articolo 40, secondo comma,
della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di
complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici
concorsi hanno preferenza a parita' di merito e a parita'
di titoli sono appresso elencate. A parita' di merito i
titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra
attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi
di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra
ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto
di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per
servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare
come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a
qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al
numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati
senza demerito al termine della ferma o rafferma.
5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e'
determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente
dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle
amministrazioni pubbliche;
c) dalla maggiore eta'.»
- Per il testo dell'articolo 90 del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 10

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Note all'art. 10:

- Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle
premesse.
 
Art. 11

Abrogazioni

1. Sono abrogati il decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 2014, n. 127, e il decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 2014, n. 128.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 aprile 2020

Il Ministro: Lamorgese
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2020 Interno, fog. n. 1523

Note all'art. 11:

- Per i riferimenti al decreto del Ministro
dell'Interno 24 luglio 2014, n. 127, e al decreto del
Ministro dell'Interno 24 luglio 2014, n. 128, si vedano le
note alle premesse.