Gazzetta n. 154 del 19 giugno 2020 (vai al sommario) |
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |
DELIBERA 10 giugno 2020 |
Sospensione temporanea dell'applicazione di alcune previsioni del regolamento adottato con delibera 17221/2010, e successive modificazioni, sulle operazioni con parti correlate per agevolare il ricorso alla facolta' di esclusione nei casi di urgenza da parte di societa' con azioni quotate sui mercati regolamentati e di societa' con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante. (Delibera n. 21396). |
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LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Visto l'art. 2391-bis del codice civile, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 49 del 10 giugno 2019, in materia di operazioni con parti correlate; Visti in particolare il comma primo del predetto articolo ai sensi del quale «Gli organi di amministrazione delle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione» e il comma terzo, secondo cui «La Consob, nel definire i principi indicati nel primo comma, individua, in conformita' all'art. 9-quater della direttiva 2007/36/CE, almeno: ... b) regole procedurali e di trasparenza proporzionate rispetto alla rilevanza e alle caratteristiche delle operazioni, alle dimensioni della societa' ovvero alla tipologia di societa' che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, nonche' i casi di esenzione dall'applicazione, in tutto o in parte, delle predette regole ...»; Viste le norme di attuazione delle disposizioni di legge sopra menzionate contenute nel Regolamento sulle operazioni con parti correlate, approvato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato («Regolamento OPC»); Visto in particolare l'art. 11, comma 5, del Regolamento OPC, secondo cui quando un'operazione con parte correlata sia di competenza assembleare o debba essere da questa autorizzata «Ove espressamente consentito dallo statuto, le procedure possono prevedere che, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, fermo quanto previsto dall'art. 5, ove applicabile, le operazioni con parti correlate siano concluse in deroga a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, a condizione che all'assemblea chiamata a deliberare si applichino le disposizioni dell'art. 13, comma 6, lettere c) e d). Se le valutazioni dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera c), sono negative, l'assemblea delibera con le modalita' di cui al comma 3; in caso contrario, si applica l'art. 13, comma 6, lettera e)»; Visto, inoltre, l'art. 13, comma 6, del medesimo Regolamento OPC, secondo cui «Nei casi in cui l'operazione non sia di competenza dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata, le procedure possono prevedere, ove espressamente consentito dallo statuto, che in caso di urgenza, fermo quanto previsto dall'art. 5, ove applicabile, le operazioni con parti correlate siano concluse in deroga a quanto disposto dagli articoli 7 e 8 nonche' dall'Allegato 2, a condizione che: a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del comitato esecutivo, il presidente del Consiglio di amministrazione o di gestione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione; b) tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile; c) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. L'organo di controllo riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza; d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalita' indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'art. 5, comma 1; e) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le societa' mettano a disposizione del pubblico con le modalita' indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.»; Considerato che nella presente fase di emergenza connessa alla pandemia da COVID-19 e di conseguente congiuntura economico-finanziaria negativa diverse societa' con azioni quotate o diffuse tra il pubblico in misura rilevante potrebbero avere necessita' di realizzare con urgenza operazioni di rafforzamento patrimoniale con l'intervento di parti correlate; Considerato che le norme richiamate del Regolamento OPC richiedono che la facolta' di esclusione in caso di urgenza sia espressamente prevista nelle procedure adottate ai sensi del medesimo regolamento e nello statuto delle societa'; Considerato che alcune societa' non hanno esercitato le opzioni previste dai richiamati articoli, ovvero le hanno esercitate solo parzialmente, ovvero, pur avendole previste nell'ambito della procedura, non hanno introdotto la disposizione statutaria necessaria per poterle applicare; Considerato che la facolta' di esclusione per i casi di urgenza stabilita dai citati articoli 11, comma 5, e 13, comma 6, del Regolamento OPC consente di derogare alle norme procedurali previste dal Regolamento OPC mentre rimangono fermi gli obblighi di trasparenza previsti dal medesimo regolamento, quale l'obbligo di fornire specifiche informazioni sulle operazioni con parti correlate nelle comunicazioni ex art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento OPC, e l'obbligo di pubblicare un documento informativo per le operazioni di maggiore rilevanza, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento OPC; Considerato che la facolta' di esclusione dalle norme procedurali per i casi di urgenza disciplinata dalle citate norme del Regolamento OPC prevede dei presidi alternativi quali, tra l'altro, una specifica informativa alla prima assemblea ordinaria utile; Ritenuto, pertanto, che nel presente periodo di emergenza da COVID-19, possano essere sospese fino al 30 giugno 2021 le citate disposizioni del Regolamento OPC nella parte in cui si richiede che per l'applicazione della facolta' di esenzione per casi di urgenza tale facolta' sia prevista nelle procedure sulle operazioni con parti correlate e nello statuto delle societa';
Delibera:
1. E' sospesa, dalla data di entrata in vigore della presente delibera fino al 30 giugno 2021, per le operazioni di rafforzamento patrimoniale, l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 11, comma 5, e 13, comma 6, del Regolamento OPC laddove e' previsto che, ai fini del ricorso alla facolta' di esenzione per casi di urgenza, tale facolta' sia contemplata nelle procedure adottate ai sensi dell'art. 4, comma 1, del medesimo regolamento nonche' nello statuto della societa'. 2. La presente delibera e' pubblicata nel sito internet della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 10 giugno 2020
Il Presidente: Savona |
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