Gazzetta n. 154 del 19 giugno 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
ORDINANZA 15 giugno 2020 |
Ulteriore proroga dell'ordinanza del 17 maggio 2011, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda». |
|
|
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 32 della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», che attribuisce al Ministro della sanita' il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che assegna allo Stato la competenza a emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che interessino piu' ambiti territoriali regionali; Visto il regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare; Visto il regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'igiene dei prodotti alimentari; Visto il regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Visto il regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; Visto il regolamento (CE) 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari; Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione della direttiva 2004/41/CE, relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, e successive modificazioni; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 17 maggio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2011, n. 143, recante «Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda», che ha introdotto per gli operatori del settore alimentare il divieto di immettere sul mercato o di commercializzare al dettaglio le anguille provenienti dal lago di Garda destinate alla alimentazione umana, come prorogata dall'ordinanza ministeriale 18 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2012, n. 135; dall'ordinanza ministeriale 7 giugno 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2013, n. 149; dall'ordinanza ministeriale 13 giugno 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2014, n. 147; dall'ordinanza ministeriale 21 maggio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2015, n. 135, come corretta con comunicato diramato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 140/2015; dall'ordinanza ministeriale 8 giugno 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2016, n. 151; dall'ordinanza ministeriale 24 maggio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 2017, n. 138; dall'ordinanza ministeriale 11 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2018, n. 130 e, da ultimo, dall'ordinanza ministeriale 21 maggio 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2019, n. 138; Visto il documento tecnico, redatto e trasmesso, a esito della strategia di monitoraggio della contaminazione da PCDD/F e PCB delle anguille del lago di Garda, dall'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise con nota prot. n. 18586 del 4 novembre 2016 e condiviso, con nota prot. n. 43094 del 10 novembre 2016 della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute, con le Regioni Lombardia e Veneto e con la Provincia autonoma di Trento; Sentiti gli enti territoriali competenti per il bacino del lago di Garda, con la citata nota del 10 novembre 2016; Considerato che nel sopra citato documento tecnico si propone di mantenere in vigore le misure di gestione del rischio, sulla base degli esiti del monitoraggio, e si evidenzia che la situazione di contaminazione non presentera' apprezzabili modifiche prima di almeno cinque anni da detto monitoraggio, in ragione dei lunghi tempi di persistenza degli inquinanti nei sedimenti lacustri e nel muscolo delle anguille; Tenuto conto pertanto, in assenza di nuove o diverse evidenze, che e' opportuno mantenere il divieto per gli operatori del settore alimentare di immettere sul mercato o di commercializzare al dettaglio le anguille provenienti dal lago di Garda e destinate alla alimentazione umana, stabilito dalla ordinanza del 2011;
Ordina:
Art. 1
1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro della salute 17 maggio 2011 prorogato, da ultimo, con l'ordinanza 21 maggio 2019, e' ulteriormente prorogato di dodici mesi. |
| Art. 2
1. La presente ordinanza entra in vigore il 19 giugno 2020. La presente ordinanza e' inviata alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 giugno 2020
Il Ministro: Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2020 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1477 |
|
|
|