Gazzetta n. 154 del 19 giugno 2020 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 aprile 2020, n. 26
Testo del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 103 del 20 aprile 2020), coordinato con la legge di conversione 19 giugno 2020, n. 59 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020.».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Misure eccezionali in materia di consultazioni elettorali
per l'anno 2020

1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale, i termini per le consultazioni elettorali di cui al presente comma sono fissati come di seguito indicato:
a) in deroga a quanto previsto dall'art. 86, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonche' dall'art. 21-ter, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il termine entro il quale sono indette le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica per i seggi che siano dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020 e' fissato in duecentoquaranta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni;
b) in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica ((e nel lunedi' successivo compresi)) tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020;
c) sono ((inserite)) nel turno di cui alla lettera b) anche le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano entro il 27 luglio 2020((. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle elezioni degli organi circoscrizionali nei comuni il cui consiglio rimane in carica fino alla scadenza naturale prevista nell'anno 2021));
d) in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo e' previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi; le relative elezioni si svolgono esclusivamente ((tra il quindicesimo e il sessantesimo giorno successivo)) al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica ((e nel lunedi' successivo compresi)) nei sei giorni ulteriori;
((d-bis) in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali si svolgono entro novanta giorni dalle elezioni dei consigli comunali di cui alla lettera b) del presente comma; fino al rinnovo degli organi e' prorogata la durata del mandato di quelli in carica.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 86, commi 3 e 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati):
«1.-2. (Omissis).
3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito
in un collegio uninominale si procede ad elezioni
suppletive.
3-bis.
4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei
commi da 1 a 6 dell'art. 21-ter del testo unico delle leggi
recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica,
di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in
quanto applicabili.».
- Si riporta il testo dell'art. 21-ter, comma 3, del
decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico
delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della
Repubblica):
«1.-2. (Omissis).
3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta
giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta
delle elezioni.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge
7 giugno 1991, n. 182 (Norme per lo svolgimento delle
elezioni dei consigli provinciali, comunali e
circoscrizionali):
1. Le elezioni dei consigli comunali si svolgono in un
turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa
tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel
primo semestre dell'anno ovvero nello stesso periodo
dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo
semestre.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge
2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'art.
122, primo comma, della Costituzione):
«Art. 5. - (Durata degli organi elettivi regionali). -
1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per
cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualita'
dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il
quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della
elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non
oltre i sessanta giorni successivi al termine del
quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni
ulteriori.
(Omissis).».
- Per completezza di informazione si riporta il testo
integrale dell'art. 1, comma 79, della legge 7 aprile 2014,
n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni):
«(Omissis).
79. In sede di prima applicazione della presente legge,
l'elezione del presidente della provincia e del consiglio
provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 e' indetta e si
svolge:
a) entro il 12 ottobre 2014 per le province i cui
organi scadono per fine mandato nel 2014;
b) successivamente a quanto previsto alla lettera a),
entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato
ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli
organi provinciali. Al fine di garantire l'effettiva
rappresentativita' degli organi eletti, anche con
riferimento all'esigenza di assicurare la loro piena
corrispondenza ai territori nonche' un ampliamento dei
soggetti eleggibili, qualora i consigli comunali
appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale,
eventualmente interessati al turno annuale ordinario delle
elezioni per il loro rinnovo ai sensi dell'art. 1, comma 1,
della legge 7 giugno 1991, n. 182, dovessero essere tali da
far superare la soglia del 50 per cento degli aventi
diritto al voto, il termine e' differito al
quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima
proclamazione degli eletti».
 
((Art. 1-bis

Modalita' di svolgimento delle operazioni di votazione
per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020

1. Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedi', dalle ore 7 alle ore 15.
2. Per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n.  28, si applicano in modo da evitare posizioni di svantaggio rispetto all'accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19.
3. Per le consultazioni elettorali di cui all'art. 1 del presente decreto resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'art. 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che si applica, altresi', al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019. A tale fine si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive, a quello relativo al referendum confermativo e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative e' rinviato alle ore 9 del martedi', dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.
4. Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature e' ridotto a un terzo.
5. In considerazione della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 e tenuto conto dell'esigenza di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19 nel corso del procedimento elettorale, nonche' di garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici nello svolgimento delle elezioni delle regioni a statuto ordinario dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature e' ridotto a un terzo.
6. E' fatta salva per ciascuna regione la possibilita' di prevedere, per le elezioni regionali del 2020, disposizioni diverse da quelle di cui al comma 5, ai fini della prevenzione e della riduzione del rischio di contagio da COVID-19.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 399, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014)):
«(Omissis).
399. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in
occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si
svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7
alle ore 23. Conseguentemente all'art. 73, secondo comma,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'art. 22, comma 6, del
testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993,
n. 533, e all'art. 2, primo comma, lettera c), del
decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, la
parola: "martedi'" e' sostituita dalla seguente: "lunedi'";
all'art. 5, primo comma, lettera b), del citato
decreto-legge n. 161 del 1976 le parole: "martedi'
successivo, con inizio alle ore dieci" sono sostituite
dalle seguenti: "lunedi' successivo, con inizio alle ore
14"; all'art. 20, secondo comma, lettere b) e c), della
legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: "alle ore 8 del
martedi'" sono sostituite dalle seguenti: "alle ore 14 del
lunedi'" e, alla medesima lettera c), le parole: "entro le
ore 16" sono sostituite dalle seguenti: "entro le ore 24" e
le parole: "entro le ore 20" sono sostituite dalle
seguenti: "entro le ore 10 del martedi'".
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 22
febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parita' di
accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica):
«Art. 4 (Comunicazione politica radiotelevisiva e
messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna
elettorale) - 1. Dalla data di convocazione dei comizi
elettorali la comunicazione politica radio-televisiva si
svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti,
tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di
candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra
forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche
e i candidati in competizione.
2. La Commissione e l'Autorita', previa consultazione
tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza,
regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici
secondo i seguenti criteri:
a) per il tempo intercorrente tra la data di
convocazione dei comizi elettorali e la data di
presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti
tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da
rinnovare, nonche' tra quelli in esse non rappresentati
purche' presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due
rami del Parlamento;
b) per il tempo intercorrente tra la data di
presentazione delle candidature e la data di chiusura della
campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il
principio della pari opportunita' tra le coalizioni e tra
le liste in competizione che abbiano presentato candidature
in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un
quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta
salva l'eventuale presenza di soggetti politici
rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute,
tenendo conto del sistema elettorale da applicare e
dell'ambito territoriale di riferimento;
c) per il tempo intercorrente tra la prima e la
seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono
ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;
d) per il referendum, gli spazi sono ripartiti in
misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito
referendario.
3. Dalla data di presentazione delle candidature per le
elezioni di cui all'art. 1, comma 2, le emittenti
radiofoniche e televisive nazionali possono trasmettere
messaggi autogestiti per la presentazione non in
contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalita'
stabilite dalla Commissione e dall'Autorita', sulla base
dei seguenti criteri:
a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i
diversi soggetti politici, a parita' di condizioni, anche
con riferimento alle fasce orarie di trasmissione;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito,
sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata
sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di
un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del
richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti
televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti
radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri
programmi, ne' essere interrotti, hanno un'autonoma
collocazione nella programmazione e sono trasmessi in
appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di
quattro contenitori per ogni giornata di programmazione;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei
limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) ciascun messaggio puo' essere trasmesso una sola
volta in ciascun contenitore;
f) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di
due messaggi in ciascuna giornata di programmazione;
g) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio
autogestito" e l'indicazione del soggetto committente.
4. La trasmissione dei messaggi autogestiti di cui al
comma 3 e' obbligatoria per la concessionaria pubblica, che
provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le
strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei
predetti messaggi.
5. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che
accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo
gratuito, nei termini e con le modalita' di cui al comma 3,
e' riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella
misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con
decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Alle emittenti radiofoniche e' riservato almeno
un terzo della somma complessiva annualmente stanziata. In
sede di prima attuazione il rimborso per ciascun messaggio
autogestito e' determinato per le emittenti radiofoniche in
lire 12.000 e per le emittenti televisive in lire 40.000,
indipendentemente dalla durata del messaggio. La somma
annualmente stanziata e' ripartita tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al
numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di
ciascuna regione e provincia autonoma. Il rimborso e'
erogato, entro i novanta giorni successivi alla conclusione
delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente
utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente e dal
soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili,
dalla regione che si avvale, per l'attivita' istruttoria e
la gestione degli spazi offerti dalle emittenti, del
comitato regionale per le comunicazioni o, ove tale organo
non sia ancora costituito, del comitato regionale per i
servizi radiotelevisivi. Nella regione Trentino-Alto Adige
il rimborso e' erogato dalle province autonome, che si
avvalgono, per l'attivita' istruttoria, dei comitati
provinciali per i servizi radiotelevisivi sino alla
istituzione dei nuovi organi previsti dal comma 13
dell'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
6. - 7.
8. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali
comunicano all'Autorita', entro il quinto giorno successivo
alla data di cui al comma 1, la collocazione nel palinsesto
dei contenitori. Fino al completamento delle operazioni
elettorali, ogni successiva modificazione deve essere
comunicata alla medesima Autorita' con almeno cinque giorni
di anticipo.
9. A partire dalla data di convocazione dei comizi
elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale,
la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di
propaganda, pubblicita' o comunicazione politica, comunque
denominati, e' ammessa esclusivamente secondo la disciplina
del presente articolo.
10. Per le consultazioni referendarie la disciplina
relativa alla diffusione della comunicazione politica e dei
messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si applica
dalla data di indizione dei referendum.
11. La Commissione e l'Autorita', previa consultazione
tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza,
stabiliscono l'ambito territoriale di diffusione di cui ai
commi precedenti anche tenuto conto della rilevanza della
consultazione sul territorio nazionale.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria):
«Art. 7 (Election day). - 1. A decorrere dal 2012 le
consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei
Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli
comunali, provinciali e regionali, del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono,
compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno.
2. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni
dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia le
consultazioni di cui al comma 1 si effettuano nella data
stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.
2-bis. Nel caso in cui, nel medesimo anno, debba
tenersi piu' di un referendum abrogativo, la convocazione
degli elettori ai sensi dell'art. 34 della legge 25 maggio
1970, n. 352, avviene per tutti i referendum abrogativi
nella medesima data.
2-ter. Per le elezioni degli organi sciolti ai sensi
dell'art. 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni, continuano ad
applicarsi le disposizioni speciali ivi previste.».
 
((Art. 1-ter

Protocolli sanitari e di sicurezza
per lo svolgimento delle consultazioni elettorali

1. Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono nel rispetto delle modalita' operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.))

 
Art. 2

Clausola di neutralita' finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.