Gazzetta n. 155 del 20 giugno 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 15 maggio 2020
Disposizioni urgenti in materia di interventi compensativi in favore dei frantoi oleari.



IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee» - legge comunitaria 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2007, n. 40, Supplemento ordinario;
Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, recante «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto»;
Visto il decreto ministeriale H-393 del 4 luglio 2007 - «Disposizioni attuative dell'art. 20 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 - legge comunitaria 2006 - concernenti le comunicazioni periodiche all'Agea in materia di produzioni di olio di oliva e di olive da tavola. Adempimenti da parte dei frantoi oleari e delle imprese di trasformazione delle olive da tavola»;
Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2009, n. 8077 recante «Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al regolamento n. 182/2009/CE della Commissione del 6 marzo 2009 che modifica il regolamento n. 1019/2002/CE della Commissione del 13 giugno 2002»;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 23 dicembre 2013, n. 16059 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonche' ai metodi ad essi attinenti»;
Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2018 - «Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana.»;
Visto il decreto ministeriale 10 agosto 2018 - «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' dei danni causati da organismi nocivi (Xylella fastidiosa) nella Regione Puglia»;
Visto il decreto ministeriale 21 luglio 2015, «Dichiarazione del carattere di eccezionalita' per i danni causati da organismi nocivi (Xylella fastidiosa) nei territori della Regione Puglia dal 1º gennaio 2014 al 30 giugno 2015» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2015, n. 178;
Visto il decreto ministeriale 23 novembre 2015, «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' per i danni causati da organismi nocivi (Xylella fastidiosa) nella Provincia di Brindisi» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2015, n. 282;
Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2015, «Dichiarazione del carattere di eccezionalita' per i danni causati da organismi nocivi (Xylella fastidiosa) nei territori della Regione Puglia dal 1° gennaio 2015 al 30 agosto 2015» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2015, n. 301;
Visto il decreto ministeriale del 14 febbraio 2019, n. 1785, con il quale e' stato approvato il «Piano di intervento per il rilancio del settore agricolo e agroalimentare nei territori colpiti da Xylella», finalizzato alla realizzazione di una serie di interventi per il rilancio del settore agricolo ed agroalimentare, in particolare della filiera olivicola, nei territori interessati dalla diffusione della Xylella fastidiosa;
Visto il decreto interministeriale 6 marzo 2020, n. 2484 - Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8-quater della legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all'attuazione del «Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» in particolare l'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato);
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni», e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca», l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali» e l'art. 14 «verifiche relative agli aiuti de minimis»;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, concernente «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare l'art. 78;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, concernente «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Considerato che, in applicazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 4 luglio 2007, i frantoi oleari erano tenuti alla comunicazione in forma elettronica, entro il 10 di ogni mese, dei quantitativi totali di olive molite ai fini della produzione di olio di oliva (extra vergine, olio di oliva vergine e lampante);
Considerato che il decreto ministeriale n. 8077/2009, all'art. 7, comma 1, ha stabilito che ai fini dei controlli, i frantoi, le imprese di condizionamento e i commercianti di olio sfuso sono obbligati alla tenuta di un registro per ogni stabilimento e deposito, nel quale sono annotati i carichi e gli scarichi di olive destinate alla produzione di olio, le produzioni, i movimenti e le lavorazioni dell'olio extra vergine di oliva e dell'olio di oliva vergine;
Considerato che il decreto ministeriale n. 8077/2009, all'art. 7, comma 3, ha previsto l'esenzione dall'obbligo di tenuta del registro per gli olivicoltori che commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato, purche' ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti da oliveti della propria azienda, molite presso il proprio frantoio o di terzi nonche' per gli oli assoggettati al sistema di controllo delle DOP/IGP (art. 7, comma 2);
Considerato che l'art. 12 del decreto ministeriale 23 dicembre 2013 ha disposto che le comunicazioni mensili all'Agea continuassero sino alla completa attivazione delle funzionalita' del registro di cui all'art. 5 del decreto ministeriale stesso;
Considerato che, in applicazione delle disposizioni di cui al regolamento UE n. 299/2013, la circolare Mipaaf n. 0007524 del 20 dicembre 2013 ha istituito un «registro provvisorio» a partire dal 1° gennaio 2014;
Considerato che gli operatori obbligati alla tenuta del registro telematico di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 10 novembre 2009 erano tenuti alla registrazione dei dati relativi agli oli di oliva extra vergini e vergini ma potevano scegliere, ai sensi della precitata circolare, di effettuare le registrazioni delle movimentazioni degli oli a DOP/IGP e degli oli di oliva lampanti nel «registro provvisorio»;
Preso atto che l'obbligo delle registrazioni delle operazioni di molitura per la produzione di oli extra vergine di oliva a DOP/IGP e di oli di oliva lampanti nel registro telematico e' stato introdotto per i frantoi oleari dal decreto ministeriale 23 dicembre 2013, solo a partire dalla campagna di commercializzazione 2015-2016;
Ritenuto di dover specificare le modalita' di applicazione dell'aiuto disposto dall'art. 10 e seguenti del decreto ministeriale 6 marzo 2020, n. 2484 - Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8-quater della legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all'attuazione del «Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia»;
Considerato che nella campagna 2018-2019, in concomitanza alla presenza della Xylella si sono verificati altri eventi naturali che concorrono al decremento della produzione di olive e che quindi, al fine di valutare il nesso di causalita', e' necessario tenere conto anche della produzione della campagna 2019-2020, nella quale tali eventi non si sono manifestati;

Decreta:

Art. 1

Base di calcolo

1. Il quantitativo medio di olive lavorate nel biennio 2012-2013 di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 6 marzo 2020, n. 2484, e' determinato sulla base dei dati delle campagne olearie 2012/2013 e 2013/2014 risultanti:
a) dal registro di cui all'art. 5, commi 1 e 8 del decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 16059;
b) dal registro provvisorio di cui alla circolare Mipaaf n. 7524 del 20 dicembre 2013;
c) dalle comunicazioni effettuate mensilmente in applicazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 4 luglio 2007.
2. Fino al termine della campagna di commercializzazione 2014-2015, sara' preso in considerazione il maggior quantitativo riscontrato nelle registrazioni di cui al comma precedente.
 
Art. 2

Ricognizione preventiva

1. Al fine di semplificare il procedimento di erogazione dell'aiuto per i beneficiari, e' disposta una ricognizione preventiva a cura di Agea, dei dati e delle informazioni in possesso della pubblica amministrazione necessari ad individuare i beneficiari ammissibili al sostegno.
2. Le modalita' e le procedure per le attivita' di ricognizione di cui al comma 1 sono definite dall'organismo pagatore Agea come stabilito dall'art. 12 del decreto interministeriale 6 marzo 2020, n. 2484.
3. Gli esiti della ricognizione preventiva sono comunicati ai soggetti interessati ed inclusi in un elenco pubblicato entro il 15 giugno 2020, sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e di Agea.
4. I dati e le informazioni risultanti dalla ricognizione preventiva possono essere integrati a cura dell'interessato, dietro presentazione di idonea documentazione amministrativa e contabile.
5. Coloro che ritengono di essere in possesso dei requisiti per rientrare tra i soggetti interessati e non risultano nell'elenco pubblicato, possono partecipare alla procedura di ricognizione preventiva con le modalita' definite ai sensi del comma 2.
6. Qualora il frantoio oleario abbia iniziato o ripreso le proprie attivita' produttive in una delle campagne successive al biennio 2012-2013 e sino alla campagna 2016-2017, a seguito della concessione di incentivi pubblici finalizzati all'ampliamento, all'ammodernamento e alla ristrutturazione ovvero, qualora ubicato in zona non infetta al momento dell'impianto delle strutture aziendali, puo' partecipare alla procedura di ricognizione preventiva con le modalita' definite ai sensi del comma 2.
 
Art. 3

Nesso di causalita'

1. Il nesso di causalita' tra la riduzione o interruzione dell'attivita' molitoria e la diffusione della Xylella fastidiosa si verifica al determinarsi delle seguenti condizioni:
a) ubicazione del frantoio all'interno di un'area individuata ai sensi dei decreti ministeriali 21 luglio 2015, 23 novembre 2015 e 11 dicembre 2015, citati in premessa, con cui e' stata dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' dell'infezione degli organismi nocivi ai vegetali per i danni causati alle produzioni agricole e alle strutture aziendali nei territori agricoli in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
ovvero
b) ubicazione del frantoio all'interno di un'area delimitata come infetta ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a) del decreto ministeriale 13 febbraio 2018 e successive modifiche ed integrazioni;
inoltre
c) decremento delle quantita' di olive molite di cui al comma 1 dell'art. 10 del decreto interministeriale 6 marzo 2020, n. 2484, nei limiti del valore medio delle produzioni riferite alle campagne 2018-2019 e 2019-2020.
2. Per i frantoi non ubicati nell'area di cui alla lettera a), il pagamento dell'aiuto e' subordinato al verificarsi della condizione di cui alla lettera c) per la maggior parte dei frantoi ubicati nel medesimo comune e nei comuni ad esso limitrofi.
 
Art. 4

Controlli

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13, comma 5 del decreto interministeriale 6 marzo 2020, n. 2484, l'Agea, al momento del saldo, effettua i controlli previsti dalle seguenti disposizioni:
a) comma 7 dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 23;
b) art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
c) art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
d) art. 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 maggio 2020

Il Ministro: Bellanova

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 561