Gazzetta n. 155 del 20 giugno 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 27 febbraio 2020, n. 60
Regolamento recante l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.



IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute» e, in particolare, l'articolo 10, comma 2, che prevede che, con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione, su base volontaria, all'elenco nazionale degli ingegneri biomedici e clinici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti» e, in particolare, l'articolo 46, comma 1, lettere b) e c), che ripartisce le attivita' professionali che formano oggetto della professione di ingegnere nel settore «ingegneria industriale» e nel settore «ingegneria dell'informazione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, recante «Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi delle lauree universitarie;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 maggio 2019;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota dell'8 novembre 2019;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Tenuta dell'elenco nazionale certificato
degli ingegneri biomedici e clinici

1. L'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici, istituito a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e' tenuto dal Consiglio nazionale degli ingegneri, che ne cura la pubblicazione e l'aggiornamento periodico.
2. L'elenco di cui al comma 1 e' suddiviso nelle sezioni A e B.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
all'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 11
gennaio 2018, n. 3:
«Art. 10. (Elenco nazionale degli ingegneri biomedici e
clinici). - 1. E' istituito presso l'Ordine degli ingegneri
l'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e
clinici.
2. Con regolamento del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro della salute, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti per
l'iscrizione, su base volontaria, all'elenco nazionale di
cui al comma 1.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 46, comma 1, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328:
«Art. 46. (Attivita' professionali). - 1. Le attivita'
professionali che formano oggetto della professione di
ingegnere sono cosi' ripartite tra i settori di cui
all'art. 45, comma 1:
a) per il settore "ingegneria civile e ambientale":
la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la
direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la
valutazione di impatto ambientale di opere edili e
strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di
opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la
depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti
civili e per l'ambiente e il territorio;
b) per il settore "ingegneria industriale": la
pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione
lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione
di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di
impianti per la produzione, trasformazione e la
distribuzione dell'energia, di sistemi e processi
industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni
per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
c) per il settore "ingegneria dell'informazione": la
pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione
lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e
sistemi elettronici, di automazione e di generazione,
trasmissione ed elaborazione delle informazioni.».

Note all'art. 1:
- Per l'art. 10, comma 1, delle legge 11 gennaio 2018,
n. 3, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Ambito di competenza professionale

1. E' iscritto nella sezione A dell'elenco di cui all'articolo 1 l'ingegnere biomedico e clinico che ha competenza professionale nelle seguenti attivita' tipiche documentabili: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, l'attivita' di installazione, il collaudo, la gestione, il controllo, la manutenzione, le verifiche e la valutazione di appropriatezza tecnologica di progetti-prodotti-processi, la formazione e l'assistenza all'uso di dispositivi, dispositivi medici e diagnostici in vitro, materiali, processi, macchine ed impianti per la salute, sia nella libera professione sia nelle imprese manifatturiere o di servizi che nelle amministrazioni pubbliche, enti privati e istituti di ricerca.
2. Nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, l'ingegnere biomedico e clinico e' legittimato a operare su dispositivi, materiali, processi, macchine, apparati ed impianti, tecnologie biomediche e a coadiuvare il personale medico, odontoiatrico e sanitario nell'applicazione delle tecnologie a favore del paziente senza compiere specificatamente atti diagnostici, terapeutici o di riabilitazione.
3. E' iscritto nella sezione B dell'elenco di cui all'articolo 1 l'ingegnere biomedico e clinico iunior che ha competenza professionale nelle seguenti attivita' tipiche documentabili: il concorso e la collaborazione alle attivita' di pianificazione, progettazione, sviluppo, direzione lavori, stima, attivita' di installazione, collaudo, gestione, controllo, manutenzione, verifiche e valutazione di appropriatezza tecnologica di progetti-prodotti-processi, formazione e assistenza all'uso di dispositivi, dispositivi medici e diagnostici in vitro, materiali, processi, macchine ed impianti per salute, sia nella libera professione e nelle imprese manifatturiere o di servizi, sia nelle amministrazioni pubbliche, enti privati e istituti di ricerca, nonche' direttamente le attivita' di cui sopra che implichino l'uso di metodologie standardizzate o di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.
 
Art. 3

Requisiti di iscrizione

1. Costituiscono requisiti necessari per l'iscrizione nella sezione A dell'elenco di cui all'articolo 1:
a) il possesso di un titolo di laurea magistrale nella classe LM-21 di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 o di laurea specialistica nella classe 26/S, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509 in ingegneria biomedica, ovvero di laurea in ingegneria biomedica conseguita secondo le previsioni dell'ordinamento degli studi universitari previgente al citato decreto n. 509 del 1999;
b) l'iscrizione attiva all'Albo degli ingegneri nella sezione A dei settori dell'ingegneria industriale o dell'ingegneria dell'informazione, ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
2. Quando il possesso di competenze afferenti alla disciplina dell'ingegneria biomedica e clinica sono certificate dal Consiglio nazionale degli ingegneri ai sensi dell'articolo 5, costituiscono requisiti necessari per l'iscrizione nella sezione A dell'elenco di cui all'articolo 1:
a) il possesso di un titolo di laurea magistrale di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 o di laurea specialistica di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, diversi dai titoli di cui al comma 1, lettera a), in materie che consentono l'iscrizione all'Albo degli ingegneri nei settori dell'ingegneria industriale o dell'ingegneria dell'informazione della sezione A, ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, ovvero il possesso di laurea in ingegneria conseguita precedentemente all'entrata in vigore del citato decreto n. 509 del 1999;
b) l'iscrizione attiva all'Albo degli ingegneri nei settori dell'ingegneria industriale o dell'ingegneria dell'informazione della sezione A, ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
3. Costituiscono requisiti necessari per l'iscrizione nella sezione B dell'elenco di cui all'articolo 1:
a) il possesso di un titolo di laurea nelle classi L-8 (ingegneria dell'informazione) e L-9 (ingegneria industriale) di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 o di laurea nelle classi 9 (ingegneria dell'informazione) e 10 (ingegneria industriale), di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509;
b) l'iscrizione attiva all'Albo degli ingegneri nei settori dell'ingegneria industriale o dell'ingegneria dell'informazione della sezione B, ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;
c) il possesso di competenze in materia di ingegneria biomedica e clinica certificate dal Consiglio nazionale degli ingegneri ai sensi dell'articolo 5.

Note all'art. 3:
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270,
reca: «Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica».
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
reca: «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei».
- Si riporta il testo dell'art. 45 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328:
«Art. 45. (Sezioni e titoli professionali). - 1.
Nell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri sono
istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione e'
ripartita nei seguenti settori:
a) civile e ambientale;
b) industriale;
c) dell'informazione.
2. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti
titoli professionali:
a) agli iscritti al settore civile e ambientale,
spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale;
b) agli iscritti al settore industriale, spetta il
titolo di ingegnere industriale;
c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta
il titolo di ingegnere dell'informazione.
3. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti
titoli professionali:
a) agli iscritti al settore civile e ambientale,
spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale iunior;
b) agli iscritti al settore industriale, spetta il
titolo di ingegnere industriale iunior;
c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta
il titolo di ingegnere dell'informazione iunior.
4. L'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri
e' accompagnata dalle dizioni: "sezione degli ingegneri -
settore civile e ambientale"; "sezione degli ingegneri -
settore industriale"; "sezione degli ingegneri - settore
dell'informazione"; "sezione degli ingegneri iuniores -
settore civile e ambientale"; "sezione degli ingegneri
iuniores - settore industriale"; "sezione degli ingegneri
iuniores - settore dell'informazione".».
 
Art. 4

Procedura di iscrizione

1. I professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 sono iscritti, su base volontaria, nell'elenco di cui all'articolo 1 secondo le modalita' stabilite con delibera del Consiglio nazionale dell'Ordine degli ingegneri da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
 
Art. 5

Certificazione delle competenze

1. Il Consiglio nazionale degli ingegneri disciplina con proprio regolamento da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e previo parere vincolante del Ministero della giustizia, le procedure per la certificazione delle competenze necessarie per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1.
 
Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 febbraio 2020

Il Ministro della giustizia: Bonafede
Il Ministro della salute: Speranza

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1157