Gazzetta n. 155 del 20 giugno 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 3 marzo 2020, n. 61
Regolamento recante la determinazione delle modalita' di destinazione alla Corte penale internazionale di somme, beni e utilita' confiscati.



IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Vista la legge 20 dicembre 2012, n. 237, recante «Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale», e, in particolare, l'articolo 21, comma 5, che rinvia a un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la individuazione delle modalita' di messa a disposizione della Corte penale internazionale delle somme, beni e utilita' confiscati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Teso unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia», in particolare gli articoli 149-156;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, recante «Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca», in particolare l'articolo 14;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 28 settembre 2017;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri con nota del 26 novembre 2019;
Considerata la necessita' di determinare i criteri con cui destinare alla Corte penale internazionale somme, beni e utilita' confiscati;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Determinazione delle modalita' di messa a disposizione
di somme, beni e utilita' alla Corte penale internazionale

1. Salvo diverso accordo con la Corte penale internazionale, le somme conseguite dalla Corte di appello di Roma in esecuzione dei provvedimenti di confisca emessi dalla Corte penale internazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 5, della legge 20 dicembre 2012, n. 237, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, al capo XI - capitolo n. 3530 - articolo 5, per essere riassegnate, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
2. Il Ministero della giustizia trasferisce alla Corte penale internazionale le somme oggetto di riassegnazione di cui al comma 1, dedotti i diritti del concessionario, le spese di custodia ed ogni altro onere della procedura di confisca.
3. Nei casi in cui l'esecuzione ha avuto ad oggetto un bene diverso dal denaro e il bene puo' essere venduto, la Corte di appello di' Roma procede alla vendita dello stesso bene secondo le modalita' previste dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anticipando le spese della procedura ai sensi dell'articolo 156 del citato decreto.
4. Alle somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
5. Il Ministero della giustizia trasferisce alla Corte penale internazionale le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 3, dedotte le spese di amministrazione e gli oneri della procedura di confisca e di vendita.
6. Nel caso in cui i beni oggetto di confisca rimangano invenduti o non sia possibile il loro trasferimento, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma ne informa il Ministro della giustizia per l'avvio delle procedure di consultazione con la Corte penale internazionale ai sensi dell'articolo 22 della legge 20 dicembre 2012, n. 237.
7. In ogni caso non si provvede alla vendita o alla destinazione alla Corte penale internazionale del bene oggetto della decisione di confisca quando esso costituisce bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale. Rispetto a tali beni si applicano le norme di settore vigenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 marzo 2020

Il Ministro della giustizia
Bonafede
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1173

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17
della citata legge 23 agosto 1988, n. 400:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 21
della citata legge 20 dicembre 2012, n. 237:
«Art. 21 (Esecuzione di pene pecuniarie e degli
ordini di riparazione). - 1. - 4. (Omissis).
5. Le somme, i beni e le utilita' confiscati sono
messi a disposizione della Corte penale internazionale dal
Ministro della giustizia, secondo modalita' individuate con
decreto dello stesso Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400».
- Si riporta il testo degli articoli 149, 150, 151,
152, 153, 154, 155 e 156 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115:
«Art. 149 ((R) Raccordo). - 1. La restituzione e la
vendita di beni sottoposti a sequestro penale e' regolata
dalle norme del presente capo, se non diversamente previsto
da norme speciali.
Art. 150 ((L) Restituzione di beni sequestrati). - 1.
La restituzione dei beni sequestrati e' disposta dal
magistrato d'ufficio o su richiesta dell'interessato esente
da bollo; e' comunque disposta dal magistrato quando la
sentenza e' diventata inoppugnabile. Della avvenuta
restituzione e' redatto verbale.
2. La restituzione e' concessa a condizione che prima
siano pagate le spese per la custodia e la conservazione
delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati
provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a
procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose
sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o
che il decreto di sequestro sia stato revocato a norma
dell'articolo 324 del codice di procedura penale.
3. Le spese di custodia e di conservazione sono in
ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per
il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla
data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del
provvedimento di restituzione.
4. Il provvedimento di restituzione e' comunicato
all'avente diritto ed al custode. Con il medesimo
provvedimento e' data comunicazione che le spese di
custodia e conservazione delle cose sequestrate, decorsi
trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, sono in
ogni caso a carico dell'avente diritto alla restituzione e
che le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla
rituale comunicazione senza che l'avente diritto abbia
provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle
ammende.
Art. 151 ((L) Provvedimenti in caso di mancato ritiro
del bene restituito e vendita in casi particolari). - 1. Se
l'avente diritto alla restituzione delle cose affidate in
custodia a terzi, ovvero alla cancelleria, e' ignoto o
irreperibile, il cancelliere presenta gli atti al
magistrato, il quale ordina la vendita delle cose
sequestrate da eseguirsi non oltre sessanta giorni dalla
data del provvedimento.
2. Con il provvedimento che ordina la vendita delle
cose sequestrate, il magistrato stabilisce le modalita'
della vendita ed il luogo in cui deve eseguirsi.
3. La vendita e' disposta dal magistrato, in ogni
momento, se i beni non possono essere custoditi senza
pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio. Il
provvedimento e' comunicato all'avente diritto.
4. Il provvedimento che dispone la vendita deve
essere affisso per dieci giorni continui nell'albo del
tribunale e degli altri uffici giudiziari del circondario
5. L'elenco dei beni rimasti invenduti deve essere
presentato al magistrato che ne dispone la distruzione.
6. Le operazioni di distruzione sono esentate dal
pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli
adempimenti relativi alle formalita' per l'annotazione nei
pubblici registri.
7. Allo stesso modo si provvede per i beni affidati
alla cancelleria per i quali l'avente diritto non ha
comunque provveduto al ritiro.
Art. 152 ((R) Vendita). - 1. La vendita dei beni,
secondo la loro qualita', e' eseguita a cura dell'ufficio
anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie.
2. Se i beni hanno interesse scientifico o pregio di
antichita' o di arte, prima della vendita, e' avvisato il
Ministero della giustizia per l'eventuale destinazione di
questi beni al museo criminale presso il Ministero o altri
istituti.
3. Il comma 2 si applica anche in caso di beni su cui
e' stata disposta la confisca.
Art. 153 ((R) Modalita' di deposito delle somme
ricavate dalla vendita dei beni sequestrati e delle somme e
dei valori sequestrati). - 1. Le somme e i valori in
sequestro e le somme ricavate dalla vendita dei beni
sequestrati sono depositate presso i concessionari.
2. Con apposita convenzione con i concessionari, da
approvarsi con decreto del Ministero della giustizia, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
sono individuate le modalita' tecniche e le forme piu'
idonee e proficue per assicurare alle somme ricavate dalla
vendita e alle somme e ai valori in sequestro il vincolo di
destinazione di cui all'articolo 154.
Art. 154 ((L) Destinazione del ricavato della vendita
e di somme e valori). - 1. Decorsi tre mesi dalla vendita
delle cose sequestrate, se nessuno ha provato di avervi
diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute alla
cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all'articolo
155.
2. Le somme e i valori sequestrati sono devoluti alla
cassa delle ammende decorsi tre mesi dalla rituale
comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 150, comma 4,
senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro.
3. Se l'avente diritto alla restituzione di somme o
di valori sequestrati e' ignoto o irreperibile, le somme e
i valori sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi sei
mesi dalla data in cui la sentenza e' passata in giudicato
o il provvedimento e' divenuto definitivo.
Art. 155 ((L) Spese nella procedura di vendita di
beni sequestrati). - 1. Nella procedura di vendita di beni
sottoposti a sequestro penale, alcune spese sono prenotate
a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
a) il contributo unificato;
b) i diritti di copia.
3. Sono spese anticipate dall'erario:
a) le spese di spedizione o l'indennita' di
trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni
civili a richiesta d'ufficio;
b) le spese ed onorari agli ausiliari del
magistrato;
c) l'indennita' di custodia;
d) le spese per gli strumenti di pubblicita' dei
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.
Art. 156 ((R) Spese nella procedura di vendita di
beni confiscati). - 1. Le spese anticipate dall'erario
nella procedura di vendita di beni confiscati sono:
a) le spese di spedizione o l'indennita' di
trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni
civili a richiesta d'ufficio;
b) le spese ed onorari agli ausiliari del
magistrato;
c) l'indennita' di custodia;
d) le spese per gli strumenti di pubblicita' legale
dei provvedimenti del magistrato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto
legislativo 7 agosto 2015, n. 137:
«Art. 14 (Destinazione delle somme e dei beni
confiscati). - 1. Salvo diverso accordo con lo Stato di
emissione, le somme conseguite dallo Stato italiano quale
Stato di esecuzione affluiscono, previo versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico
giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, secondo i seguenti criteri:
a) nei casi in cui l'esecuzione ha riguardato una
somma pari o inferiore ad euro 10.000, per l'intero
importo;
b) nei casi in cui l'esecuzione ha riguardato una
somma superiore a euro 10.000, per una misura pari al 50
per cento dell'importo ottenuto, con restituzione allo
Stato di emissione del residuo.
2. Nei casi in cui l'esecuzione ha avuto ad oggetto
un bene diverso dal denaro e il bene puo' essere venduto,
le somme ricavate dalla vendita dei beni sono ripartite
secondo i criteri di cui al comma 1.
3. Ai beni diversi dalle somme di denaro, che non
possono essere venduti o trasferiti allo Stato di emissione
si applica la disciplina relativa alla destinazione dei
beni oggetto di confisca: quando la confisca sia stata
disposta ai sensi dell'articolo 3 della decisione quadro
2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, i beni
sono trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato e
sono destinati all'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata, secondo le
disposizioni del Libro I, Titolo III, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
4. L'Italia, quale Stato di esecuzione, non e' tenuta
a vendere o restituire il bene specifico oggetto della
decisione di confisca quando esso costituisce bene
culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale.
Rispetto a tali beni restano applicabili le norme
vigenti.».

Note all'art. 1:
- Per l'articolo 21, comma 5, della citata legge 20
dicembre 2012, n. 237, si veda nelle note alle premesse.
- Per gli articoli 152 e 156 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si veda
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 22 della citata
legge 20 dicembre 2012, n. 237:
«Art. 22 (Consultazioni con la Corte penale
internazionale per l'esecuzione di pene pecuniarie, di
misure patrimoniali e degli ordini di riparazione). - 1.
Se, a seguito di richiesta di sequestro o di confisca di
beni o di esecuzione degli ordini di riparazione a favore
delle vittime o per il risarcimento delle persone arrestate
o condannate, ai sensi degli articoli 75 e 85 dello
statuto, da parte della Corte penale internazionale,
insorgono difficolta' nell'esecuzione, il procuratore
generale presso la corte d'appello di Roma ne informa
preventivamente il Ministro della giustizia per l'avvio
delle procedure di consultazione anche ai fini della
conservazione dei mezzi di prova.».