Gazzetta n. 156 del 22 giugno 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 aprile 2020
Modifica del decreto n. 6793 del 18 luglio 2018, recante: «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008, e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009».


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008, e successive modifiche e integrazioni, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007;
Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti» ed in particolare gli articoli 1 e 17;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170»;
Visto il decreto-legge 1° settembre 2019, n. 104 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, n. 4261, che disciplina il sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793 recante «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga e sostituisce il decreto ministeriale 27 novembre 2009, n. 18354.»;
Visto il decreto dipartimentale del 9 aprile 2013, n. 631, che istituisce presso il Mipaaf il Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica con funzioni consultive in materia di agricoltura biologica;
Visto l'art. 3 del decreto direttoriale 16 dicembre 2013, n. 26324, e successive modifiche e integrazioni, «Modifica della struttura e/o documentazione di sistema da parte degli organismi di controllo che effettuano attivita' di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo, prodotti di cui all'art. 1, comma 2 del regolamento (CE) 834/2007» che abroga i decreti ministeriali del 5 dicembre 2006 e del 26 febbraio 2007;
Considerato che il decreto direttoriale 16 dicembre 2013, n. 26324 e' stato implicitamente abrogato dal decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 che prevede una nuova disciplina dei requisiti che l'Autorita' competente deve valutare a seguito di istanza di autorizzazione degli organismi di controllo;
Considerate le numerose richieste di chiarimento pervenute all'amministrazione a seguito delle modifiche introdotto con il decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793 in materia di rotazioni colturali in agricoltura biologica;
Considerate le conclusioni del Gruppo di lavoro tecnico sulle rotazioni in agricoltura biologica riunitosi in data 1° marzo 2019;
Ritenuto opportuno modificare il dispositivo in materia di rotazioni colturali in agricoltura biologica al fine di armonizzare e chiarire gli aspetti applicativi relativi al ruolo del sovescio e dell'avvicendamento dei diversi cicli colturali nell'ambito delle rotazioni stesse;
Ritenuto opportuno, in materia di corroboranti, rettificare un riferimento normativo nell'art. 2 ed inserire un apposito riferimento all'Allegato 3;
Ritenuto opportuno semplificare le procedure autorizzative relative all'impiego delle vitamine di sintesi A, D ed E per i ruminanti ai sensi di quanto previsto dal regolamento CE 889/08, Allegato VI, punto 3;
Ritenuto opportuno semplificare la modalita' di etichettatura dei prodotti biologici, uniformandola a quanto previsto dal regolamento (CE) 834/07;
Sentito il Tavolo tecnico compartecipato sull'agricoltura biologica del 12 giugno 2019;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 novembre 2019;

Decreta:

Art. 1

Modifiche all'art. 2 del decreto ministeriale
18 luglio 2018, n. 6793

1. L'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793 e' modificato come segue:
«2) In caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie e' coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicendarsi di almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest'ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a sei mesi.».
2. L'art. 2, comma 3, lettera a) del decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793 e' modificato come segue:
«a) i cereali autunno-vernini (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro ecc.) e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest'ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a sei mesi.».
3. L'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793 e' modificato come segue:
«4) In tutti i casi di cui ai commi 2 e 3, la coltura da sovescio e' considerata coltura principale quando prevede la coltivazione di una leguminosa, in purezza o in miscuglio, che permane sul terreno fino alla fase fenologica di inizio fioritura prima di essere sovesciata, e comunque occorre garantire un periodo minimo di novanta giorni tra la semina della coltura da sovescio e la semina della coltura principale successiva.».
4. L'art. 2, comma 14 del decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793 e' modificato come segue:
«14) Non sono soggetti ad autorizzazione per l'immissione in commercio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, i prodotti elencati nell'Allegato 2 al presente decreto, purche' impiegati come corroboranti o potenziatori della resistenza delle piante. I corroboranti non possono essere commercializzati con denominazione di fantasia.
Il singolo prodotto commerciale non puo' contenere alcuna componente non esplicitamente autorizzata per la tipologia di appartenenza.
Le tipologie di prodotto, elencate nell'Allegato 2, sono immesse in commercio con etichette recanti indicazioni concernenti la composizione quali-quantitativa, le modalita' e precauzioni d'uso, l'identificazione del responsabile legale dell'immissione in commercio, lo stabilimento di produzione e confezionamento nonche' la destinazione d'uso che, in ogni caso, non deve essere riconducibile alla definizione di prodotto fitosanitario di cui all'art. 2 del regolamento (CE) 1107/2009.
Le linee guida per la presentazione del dossier di richiesta di approvazione di un "corroborante" sono riportate nell'Allegato 3 del presente decreto.».
 
Art. 2

Modifiche all'art. 3 del decreto ministeriale
18 luglio 2018, n. 6793

1. Nell'art. 3, al termine del comma 3, sono inseriti i seguenti capoversi:
«L'operatore, interessato alla concessione della deroga, inoltra domanda al proprio organismo di controllo che, redatta apposita relazione tecnica comprensiva dell'accertamento dell'indisponibilita' di mercato di animali biologici, presenta formale richiesta di nulla-osta all'Autorita' competente.
L'Autorita' competente, nel termine di trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di nulla-osta, accoglie e/o rigetta l'istanza. Si applica l'istituto del silenzio assenso, di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 salvo diverse disposizioni adottate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.».
2. Nell'art. 3, comma 4 sono eliminati gli ultimi due capoversi.
3. L'art. 3, comma 9, del decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793 e' modificato come segue:
«9) Nelle more della definizione dei criteri di cui al comma 8, il Ministero compila e aggiorna, sentito il Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica, l'elenco dei tipi genetici a lento accrescimento di cui all'Allegato 8, al solo fine della definizione dell'eta' minima di macellazione di cui all'art. 12, paragrafo 5, comma 1, del regolamento (CE) n. 889/2008.».
4. L'art. 3, comma 19, del decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793 e' modificato come segue:
«19) E' concessa l'autorizzazione, prevista dal regolamento (CE) 889/2008, allegato VI, punto 3, lettera a) (vitamine), nelle "Descrizioni e condizioni per l'uso", avente ad oggetto la possibilita' di utilizzo per i ruminanti di mangimi contenenti vitamine A, D ed E ottenute con processi di sintesi e identiche alle vitamine derivanti da prodotti agricoli. La necessita' di ricorrere all'apporto delle vitamine A, D ed E nell'alimentazione dei ruminanti deve trovare evidenza nell'ambito nel piano di gestione dell'unita' di allevamento biologico di cui all'art. 74, paragrafo 2, punto c) del regolamento (CE) 889/2008 supportata da una attestazione rilasciata dal parte del veterinario aziendale.».
 
Art. 2 bis

Modifiche all'art. 7 del decreto ministeriale
18 luglio 2018, n. 6793

L'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793 e' modificato come segue:
3) Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, sui prodotti preconfezionati da agricoltura biologica deve essere riportato il codice identificativo attribuito dall'organismo di controllo all'operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione piu' recente, ivi inclusa l'etichettatura. Il codice e' preceduto dalla dicitura «operatore controllato n. ...». Si fornisce un esempio di stringa:

=================================================
|Organismo di controllo | Operatore controllato |
|autorizzato dal MIPAAF | n.  |
+=======================+=======================+
| IT BIO XXX | XXXX |
+-----------------------+-----------------------+

 
Art. 3

Modifiche all'art. 11 del decreto ministeriale
18 luglio 2018, n. 6793

1. L'art. 11, comma 2, del decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793 e' abrogato e la numerazione dei successivi commi e' modificata di conseguenza.
Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 9 aprile 2020

Il Ministro: Bellanova
Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne n. 364