Gazzetta n. 156 del 22 giugno 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 12 giugno 2020
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Finocchiona» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 2015/629 della Commissione del 22 aprile 2015.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
delle politiche competitive della qualita'
agroalimentare della pesca e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti;
Visto il regolamento (CE) n. 2015/629 della Commissione del 22 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee Serie L 104 del 23 aprile 2015 con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la indicazione geografica protetta «Finocchiona»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 1° febbraio 2020, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in Italia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'8 marzo 2020;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 25 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 108 del 27 aprile 2020;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 25 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 16 maggio 2020;
Considerato che lo stato di emergenza in Italia sta comportando un forte calo, delle vendite dei salumi nel banco taglio soprattutto all'interno della distribuzione, in particolare nei canali Iper e Super, dove il servizio al banco taglio e' presente per la vendita del prodotto su richiesta del consumatore;
Vista la richiesta, inviata Consorzio di tutela Finocchiona IGP, riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge n. 526/1999, acquisita con protocollo n. 0023048 del 6 maggio 2020, di modifica temporanea dell'art. 3, comma 1 del disciplinare di produzione con la quale si chiede di consentire il confezionamento, al di fuori dall'area geografica di produzione prevista all'art. 3 del disciplinare di produzione della Finocchiona IGP, esclusivamente per il prodotto affettato e porzionato per la vendita diretta, elaborato all'interno dei punti vendita nel banco taglio assistito o in locali, sempre dello stesso punto vendita, adibiti preventivamente a questo scopo oppure per la vendita a distanza;
Considerato che l'obbligo di osservare sull'intero territorio nazionale rigide misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica sta comportando mutamenti delle abitudini e comportamenti d'acquisto da parte del consumatore, il quale, essendo tenuto ad osservare divieti di assembramento e norme di distanziamento interpersonale, e' portato ad evitare stazionamenti in prossimita' del banco del taglio e la vicinanza con l'operatore;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della IGP «Finocchiona» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6, comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della IGP «Finocchiona» attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione della IGP «Finocchiona» registrata in qualita' di denominazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 2015/629 della Commissione del 22 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee Serie L 104 del 23 aprile 2015.
La presente modifica del disciplinare di produzione della IGP della «Finocchiona» sara' in vigore dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fino alla vigenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2020 - Serie generale - n. 26, citato nelle premesse.

Roma, 12 giugno 2020

Il Capo del Dipartimento: Abate

 
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della indicazione
geografica protetta «Finocchiona» ai sensi dell'art. 53, paragrafo
4 del reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio.

Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Finocchiona» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 290 dell'11 dicembre 2013 e' cosi' modificato:
l'art. 5.4 e' cosi' integrato:
«Ferme restando le disposizioni di cui sopra, l'affettamento, il porzionamento in tranci e il confezionamento della Finocchiona, al di fuori della zona di produzione indicata all'art. 3, sono consentiti esclusivamente per il prodotto preimballato per la vendita diretta e per la vendita a distanza elaborato nello stesso punto vendita o negli stabili utilizzati dagli stessi punti vendita per svolgere tali operazioni.»
La presente modifica sara' in vigore fino alla vigenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2020 - Serie generale - n. 26, e successive integrazioni, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.