Gazzetta n. 156 del 22 giugno 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 19 maggio 2020 |
Definizione dell'importo totale degli aiuti de minimis concessi ad una impresa unica e ripartizione fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti de minimis concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115; Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352/9 del 24 dicembre 2013; Visto il regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 51 I/1 del 22 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo; Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 52 della legge n. 234/2012, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato; Visto, in particolare, l'art. 6 del suddetto regolamento, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo, inclusi gli aiuti de minimis, continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN; Visto l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul progetto esecutivo relativo alla costituzione e gestione del Catalogo degli aiuti di Stato e del Registro dei beneficiari degli aiuti di cui al repertorio atti n. 14/CSR del 24 gennaio 2008; Viste le «Linee guida sull'utilizzo del Registro aiuti di Stato SIAN» redatte dal Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali e pubblicate il 2 ottobre 2018 sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e della Rete rurale nazionale; Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2019, n. 8697 del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo che disciplina la ripartizione fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti de minimis concessi alle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del citato regolamento (UE) 2019/316; Visto il decreto ministeriale del 21 febbraio 2019, n. 7493 di istituzione del «Gruppo di lavoro aiuti di Stato», con il compito di monitorare le tematiche derivanti dalla modifica del regolamento de minimis agricolo nonche' assicurare il coordinamento tecnico tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni e province autonome sul tema degli aiuti di stato; Vista la lettera n. 0013814 del 15 marzo 2019 del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con la quale, in attesa degli adeguamenti tecnici necessari per poter utilizzare l'aiuto de minimis fino a 25.000 euro, e' stato comunicato agli enti pagatori di attenersi alle disposizioni indicate all'art. 3, comma 2 del regolamento (UE) n. 1408/2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2019/316, che prevedono la concessione di aiuti de minimis fino a 20.000 euro; Considerato che lo Stato italiano e' dotato di un registro centrale nazionale in grado di controllare il superamento del limite settoriale di cui all'art. 2, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2019/316 in grado di rispettare le condizioni descritte all'art. 3, comma 3-bis, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 1408/2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 che permettono la concessione di aiuti de minimis fino a 25.000 euro; Tenuto conto dell'importo cumulativo degli aiuti de minimis assegnato all'Italia di cui all'Allegato II del citato regolamento (UE) 2019/316; Ritenuto di dover ripartire l'importo cumulativo assegnato all'Italia di cui all'Allegato II dal citato regolamento (UE) 2019/316 tra lo Stato e le regioni e province autonome sulla base dei seguenti quattro parametri: produzione agricola ai prezzi di base, numero delle aziende, superficie agricola utilizzata e superficie forestale, utilizzando l'ISTAT come fonte per l'individuazione dei primi tre parametri e l'Inventario forestale come fonte per l'individuazione della superficie forestale; Ritenuto di dover concedere aiuti de minimis a una impresa unica fino a 25.000 euro ai sensi dell'art. 3, comma 3-bis, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 1408/2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2019/316; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 7 maggio 2020;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto disciplina: a) la definizione dell'importo totale degli aiuti de minimis concessi ad una impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli ai sensi dell'art. 3, comma 3-bis, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 1408/2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 e le modalita' di controllo del limite settoriale di cui all'art. 2, comma 4 del regolamento (UE) n. 1408/2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2019/316; b) la ripartizione, le modalita' di utilizzazione, di controllo e di monitoraggio dell'importo cumulativo massimo degli aiuti de minimis concessi alle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli nel corso di tre esercizi finanziari, in conformita' al regolamento (UE) n. 1408/2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2019/316. 2. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «SIAN»: il Sistema informativo agricolo nazionale istituito ai sensi dell'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194 presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; b) «registro aiuti di Stato SIAN»: le sezioni applicative del SIAN dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis; c) «aiuti de minimis»: gli aiuti de minimis come definiti dall'art. 2 del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015; d) «regime di aiuti»: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non e' legato a uno specifico progetto, puo' essere concesso a una o piu' imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito; e) «impresa unica»: l'insieme delle imprese ubicate in Italia fra cui esiste almeno una delle relazioni indicate nell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013; f) «quota regionale»: la quota attribuita alle regioni e province autonome e agli enti presenti sul territorio regionale in seguito alla suddivisione per la parte di competenza del 75% dell'importo cumulativo nazionale di cui all'Allegato II del regolamento (UE) 2019/316; g) «quota statale»: la quota attribuita al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e agli enti nazionali corrispondente al 25% dell'importo cumulativo nazionale di cui all'Allegato II del regolamento (UE) 2019/316; h) «linee guida sull'utilizzo del registro aiuti di Stato SIAN» documento di supporto all'utilizzo del registro SIAN redatto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; i) «limite settoriale» l'importo cumulativo massimo degli aiuti applicabile alle misure di aiuto che vanno a beneficio di un unico settore di prodotti, corrispondente al 50% dell'importo massimo degli aiuti de minimis concessi per Stato membro di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1408/2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2019/316; j) «settore di prodotti» il settore elencato all'art. 1, paragrafo 2, lettere da a) a w), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Importo aiuti de minimis e limite settoriale
1. L'importo totale degli aiuti de minimis concessi ad un'impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non puo' superare i 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari e l'importo complessivo totale degli aiuti de minimis concessi nell'arco di tre esercizi finanziari non puo' superare il limite nazionale stabilito nell'Allegato II del regolamento (UE) n. 1408/2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2019/316. 2. Per i regimi di aiuto che vanno a beneficio di un unico settore di prodotti, l'importo complessivo totale concesso nell'arco di tre esercizi finanziari non puo' superare il limite settoriale, corrispondente al 50% dell'importo cumulativo massimo degli aiuti de minimis concessi per lo Stato italiano di cui all'Allegato II del regolamento (UE) n. 1408/2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2019/316. 3. Il controllo del limite settoriale avviene sul registro aiuti di Stato SIAN (di seguito registro) secondo le procedure previste nelle «Linee guida sull'utilizzo del registro aiuti di Stato SIAN» fatte salve le modalita' vigenti di registrazione. |
| Art. 3
Ripartizione dell'importo cumulativo nazionale
1. L'importo cumulativo di cui all'Allegato II del regolamento (UE) n. 1408/2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2019/316, pari a 840.502.950 euro, e' assegnato, quale quota regionale, alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti presenti sul territorio regionale o provinciale, nella misura del 75%, pari a 630.377.212,50 euro, e suddiviso tra le stesse, secondo i valori riportati nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, sulla base dei seguenti parametri: produzione agricola ai prezzi di base; numero delle aziende; superficie agricola utilizzata; superficie forestale. 2. A ciascun parametro e' attribuito un peso del 25%. 3. Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e agli altri enti nazionali e' assegnato, quale quota statale, il restante 25% del citato importo cumulativo, pari a 210.125.737,50 euro. 4. Il controllo dell'importo cumulativo di cui al comma 1 del presente articolo viene effettuato dal registro secondo le procedure previste nelle «Linee guida sull'utilizzo del Registro aiuti di Stato SIAN» fatte salve le modalita' vigenti di registrazione. |
| Art. 4
Quota regionale
1. Ciascuna regione, provincia autonoma e altro ente presente sul territorio regionale o provinciale puo' concedere aiuti de minimis nel rispetto di quanto previsto all'art. 2, entro i limiti stabiliti nell'allegato al presente decreto. 2. L'ammontare degli aiuti concessi dalle regioni e province autonome e dagli enti presenti sul territorio regionale o provinciale concorre al raggiungimento del massimale assegnato alla regione o provincia autonoma di appartenenza ai sensi dell'allegato al presente decreto. 3. Il controllo della quota regionale viene effettuato dal registro secondo le procedure previste dalle «Linee guida sull'utilizzo del registro aiuti di Stato SIAN» fatte salve le modalita' vigenti di registrazione. 4. Qualora il registro riscontri il superamento dell'80% della quota regionale, a causa dell'inserimento nel registro di un regime di aiuti de minimis da parte di un ente presente sul territorio regionale, il regime di aiuti e' attivato previa autorizzazione della regione o provincia autonoma di appartenenza. 5. Qualora la quota regionale venga esaurita e si abbia la necessita' ulteriore di concedere aiuti de minimis, la regione o provincia autonoma puo' stipulare un accordo con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o con un'altra regione o provincia autonoma, per il trasferimento di quote rese disponibili. L'accordo e' trasmesso per conoscenza alla Conferenza Stato-regioni e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. |
| Art. 5
Quota statale
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e gli altri enti nazionali possono concedere aiuti de minimis nel rispetto di quanto previsto all'art. 2, entro i limiti stabiliti nell'allegato al presente decreto. 2. L'ammontare degli aiuti concessi dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dagli enti nazionali concorre al raggiungimento del massimale assegnato quale quota statale ai sensi dell'allegato al presente decreto. 3. Il controllo della quota statale viene effettuato dal registro secondo le procedure previste dalle «Linee guida sull'utilizzo del registro aiuti di Stato SIAN» fatte salve le modalita' vigenti di registrazione. 4. Qualora il registro riscontri il superamento dell'80% della quota statale a causa dell'inserimento nel registro di un regime di aiuti de minimis da parte di un ente nazionale, diverso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il regime di aiuti e' attivato previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 5. Qualora venga esaurita la quota statale e si abbia la necessita' ulteriore di concedere aiuti de minimis a livello nazionale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali puo' stipulare un accordo con le regioni e province autonome, per il trasferimento di quote rese disponibili. L'accordo e' trasmesso per conoscenza alla Conferenza Stato-regioni. |
| Art. 6 Monitoraggio degli aiuti de minimis concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali monitora le informazioni relative al de minimis e le relative procedure informatiche e gestionali. All'uopo si avvale del supporto tecnico del Gruppo di lavoro aiuti di Stato di cui al decreto ministeriale del 21 febbraio 2019, n. 7493. Il presente decreto e' inviato al competente organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 maggio 2020
Il Ministro: Bellanova
Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 559 |
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