IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019 con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori colpiti della Regione Emilia-Romagna, nel mese di maggio 2019; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 600 del 26 luglio 2019; Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione, anche in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna; Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; Visto il piano degli interventi del Commissario delegato ed il secondo stralcio approvato in data 7 aprile 2020 dal Commissario delegato; Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;
Dispone:
Art. 1
Oneri per prestazioni di lavoro straordinario
1. Il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attivita' connesse alla situazione di emergenza di cui alla presente ordinanza. Detta ricognizione e' effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i primi sessanta giorni a decorrere dal 1° maggio 2019. Il medesimo commissario provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di cinquanta ore pro capite. 2. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnati nelle attivita' connesse all'emergenza, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165/2001, e' riconosciuta una indennita' mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per i primi sessanta giorni a decorrere dal 1° maggio 2019, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto. 3. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, quantificati dal Commissario delegato in attuazione del piano degli interventi approvato, per un ammontare massimo di euro 153.632,00, sono posti a carico delle risorse assegnate al Commissario delegato ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza n. 600 del 26 luglio 2019. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 giugno 2020
Il Capo del Dipartimento: Borrelli |