Gazzetta n. 157 del 23 giugno 2020 (vai al sommario)
TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO LEGISLATIVO
Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonche' adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attivita' di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato», corredato delle relative note. (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 146 del 10 giugno 2020).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 13;
Viste la legge 15 gennaio 1994, n. 65, recante ratifica ed esecuzione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992 e la legge 1° giugno 2002, n. 120 recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997;
Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;
Viste la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita', riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, e la direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attivita' di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;
Vista la decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunita' e per attuare il protocollo di Kyoto;
Vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE, al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e il regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo - Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo - parte seconda, in particolare il paragrafo 3.6 dell'Allegato I;
Vista la decisione 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunita' in materia di riduzione delle missioni di gas a effetto serra entro il 2020;
Visti il regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attivita' di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo e il regolamento (CE) n. 394/2011, del 20 aprile 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 748/2009 relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attivita' di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo, con particolare riferimento agli operatori aerei amministrati dall'Italia, anche per quanto riguarda l'estensione del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione agli Stati membri del SEE e dell'EFTA;
Visto il regolamento (UE) 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione;
Vista la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra recante modifica della direttiva 3003/87/CE;
Visto l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il regolamento (UE) 2017/1902 della Commissione del 18 ottobre 2017 che modifica il regolamento (UE) 1031/2010 della Commissione al fine di allineare la messa all'asta di quote con la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio e al fine di registrare una piattaforma d'asta designata dal Regno Unito;
Visto il regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attivita' di trasporto aereo e di introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, a decorrere dal 2021;
Vista la direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (UE) 601/2012 della Commissione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/7 della Commissione del 30 ottobre 2018 che modifica il regolamento (UE) 1031/2010 per quanto riguarda la messa all'asta di 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato a favore del fondo per l'innovazione, e al fine di registrare una piattaforma d'asta designata dalla Germania;
Visto il regolamento delegato (UE) 311/2019 della Commissione del 19 dicembre 2018 che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10-bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione del 15 febbraio 2019 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo dal 2021 al 2030;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione del 26 febbraio 2019 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione del 12 marzo 2019 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione, del 18 luglio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo, ai fini dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/7/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas effetto serra nella Comunita' con riferimento ai meccanismi del progetto del protocollo di Kyoto;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunita', con riferimento ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009 recante prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2010;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 257, recante attuazione della direttiva 2008/101/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attivita' di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonche' modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) 1013/2006;
Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di emissione di gas effetto serra;
Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2020;
Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto legislativo reca le disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, dal regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 e dalla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE)
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 13 della legge 4 ottobre 2019, n.
117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2018), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, cosi' recita:
«Art. 13. - Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva
2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
efficace sotto il profilo dei costi e promuovere
investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la
decisione (UE) 2015/1814, nonche' per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2017/2392, recante modifica della direttiva 2003/87/CE al
fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di
applicazione relativo alle attivita' di trasporto aereo e
introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di
una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal
2021, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa
all'istituzione e al funzionamento di una riserva
stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo
scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e
recante modifica della direttiva 2003/87/CE.
In vigore dal 2 novembre 2019.
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 marzo 2018, il Governo e' tenuto ad
acquisire il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche' a dare attuazione anche agli
atti di cui al comma 2 e a seguire, oltre ai principi e
criteri direttivi generali di cui all'art. 1, comma 1,
anche i principi e criteri direttivi specifici di cui al
comma 4.
2. Con i medesimi decreti legislativi adottati ai sensi
del comma 1, il Governo e' delegato ad adottare, secondo le
procedure e i termini di cui all'art. 31 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti
Commissioni parlamentari, anche le disposizioni necessarie
per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, nonche' per
l'attuazione della decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015.
3. I decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono
adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e
delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Nell'esercizio della delega di cui ai commi 1 e 2 il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'art. 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) razionalizzazione e rafforzamento della struttura
organizzativa dell'autorita' nazionale competente di cui
all'art. 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, in
considerazione del miglioramento, della complessita' e
della specificita' dei compiti da svolgere, che richiedono
la disponibilita' di personale dedicato, e tenuto conto
della rilevanza, anche in termini economici, dei
provvedimenti decisori adottati dalla stessa autorita';
b) ottimizzazione e informatizzazione delle procedure
rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di
emissione di gas a effetto serra (European union emissions
trading system - EU ETS) allineando e integrando tali
procedure con altre normative e politiche dell'Unione
europea e nazionali;
c) revisione e razionalizzazione del sistema
sanzionatorio al fine di definire sanzioni efficaci,
proporzionate e dissuasive e di consentire una maggior
efficacia nella prevenzione delle violazioni;
d) riassegnazione al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare dei proventi derivanti
dalle eventuali sanzioni amministrative di nuova
istituzione e destinazione degli stessi al miglioramento
delle attivita' istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e
di monitoraggio nonche' alla verifica del rispetto delle
condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema
europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto
serra;
e) abrogazione espressa delle disposizioni
incompatibili e coordinamento delle residue disposizioni
del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, assicurando
la neutralita' sui saldi di finanza pubblica
nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle
aste delle quote di emissione.».
- La legge 15 gennaio 1994, n. 65 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9
maggio 1992) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
gennaio 1994, n. 23, Supplemento ordinario.
- La legge 1° giugno 2002, n. 120 (Ratifica ed
esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a
Kyoto l'11 dicembre 1997) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 19 giugno 2002, n. 142, Supplemento ordinario.
- La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema
per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto
serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE
del Consiglio e' pubblicata nella G.U.U.E. 25 ottobre 2003,
n. L 275. Entrata in vigore il 25 ottobre 2003.
- La direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della
direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo
scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella
Comunita', riguardo ai meccanismi di progetto del
Protocollo di Kyoto e' pubblicata nella G.U.U.E. 13
novembre 2004, n. L 338. Entrata in vigore il 13 novembre
2004.
- La direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 novembre 2008 che modifica la direttiva
2003/87/CE al fine di includere le attivita' di trasporto
aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di
emissioni dei gas a effetto serra e' pubblicata nella
G.U.U.E. 13 gennaio 2009, n. L 8.
- La decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo
per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella
Comunita' e per attuare il protocollo di Kyoto e'
pubblicata nella G.U.U.E. 19 febbraio 2004, n. L 49.
- La direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva
2003/87/CE, al fine di perfezionare ed estendere il sistema
comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a
effetto serra e' pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2009,
n. L 140.
- Il regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, che adegua
alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti
soggetti alla procedura di cui all'art. 251 del trattato,
per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con
controllo - Adeguamento alla procedura di regolamentazione
con controllo - parte seconda, in particolare il paragrafo
3.6 dell'Allegato I e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo
2009, n. L 87.
- La decisione 406/2009/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli
Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto
serra al fine di adempiere agli impegni della Comunita' in
materia di riduzione delle missioni di gas a effetto serra
entro il 2020 e' pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2009,
n. L 140.
- Il regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione,
del 5 agosto 2009, relativo all'elenco degli operatori
aerei che hanno svolto una delle attivita' di trasporto
aereo che figurano nell'allegato I della direttiva
2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale
data, che specifica lo Stato membro di riferimento di
ciascun operatore aereo e' pubblicato nella G.U.U.E. 22
agosto 2009, n. L 219.
- Il regolamento (CE) n. 394/2011, del 20 aprile 2011,
recante modifica del regolamento (CE) n. 748/2009 relativo
all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle
attivita' di trasporto aereo che figurano nell'allegato I
della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o
successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro
di riferimento di ciascun operatore aereo, con particolare
riferimento agli operatori aerei amministrati dall'Italia,
anche per quanto riguarda l'estensione del sistema per lo
scambio di quote di emissioni dell'Unione agli Stati membri
del SEE e dell'EFTA e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 aprile
2011, n. L 107.
- Il regolamento (UE) 389/2013 della Commissione, del 2
maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione
conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n.
406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che
abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della
Commissione e' pubblicato nella G.U.U.E. 3 maggio 2013, n.
L 122.
- La decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e
al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato
nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di
emissione dei gas a effetto serra recante modifica della
direttiva 3003/87/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 9 ottobre
2015, n. L 264.
- La legge 4 novembre 2016, n. 204 (Ratifica ed
esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 10 novembre 2016, n.
263.
- Il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.
- Il regolamento (UE) 2017/1902 della Commissione del
18 ottobre 2017 che modifica il regolamento (UE) 1031/2010
della Commissione al fine di allineare la messa all'asta di
quote con la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento
europeo e del Consiglio e al fine di registrare una
piattaforma d'asta designata dal Regno Unito e' pubblicato
nella G.U.U.E. 19 ottobre 2017, n. L 269.
- Il regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 13 dicembre 2017 recante modifica della
direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali
limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attivita'
di trasporto aereo e di introdurre alcune disposizioni in
vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul
mercato, a decorrere dal 2021 e' pubblicato nella G.U.U.E.
29 dicembre 2017, n. L 350.
- La direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la direttiva
2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
efficace sotto il profilo dei costi e promuovere
investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la
decisione (UE) 2015/1814 e' pubblicata nella G.U.U.E. 19
marzo 2018, n. L 76.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della
Commissione del 19 dicembre 2018 concernente il
monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a
effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il
regolamento (UE) 601/2012 della Commissione e' pubblicato
nella G.U.U.E. 31 dicembre 2018, n. L 334.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della
Commissione del 19 dicembre 2018 concernente la verifica
dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre 2018, n. L 334.
- Il regolamento delegato (UE) 2019/7 della Commissione
del 30 ottobre 2018 che modifica il regolamento (UE)
1031/2010 per quanto riguarda la messa all'asta di 50
milioni di quote non assegnate della riserva
stabilizzatrice del mercato a favore del fondo per
l'innovazione, e al fine di registrare una piattaforma
d'asta designata dalla Germania e' pubblicato nella
G.U.U.E. 4 gennaio 2019, n. L 2.
- Il regolamento delegato (UE) 331/2019 della
Commissione del 19 dicembre 2018 che stabilisce norme
transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini
dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione
gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'art. 10-bis
della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 febbraio 2019, n.
L 59.
- La decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione
del 15 febbraio 2019 che integra la direttiva 2003/87/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne
la determinazione dei settori e sottosettori considerati a
rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il
periodo dal 2021 al 2030 e' pubblicata nella G.U.U.E. 8
maggio 2019, n. L 120.
- Il regolamento delegato (UE) 2019/856 della
Commissione del 26 febbraio 2019 che integra la direttiva
2003/87/CE del Parlamento e del Consiglio per quanto
riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione e'
pubblicato nella G.U.U.E. 28 maggio 2019, n. L 140.
- Il regolamento delegato (UE) 2019/1122 della
Commissione del 12 marzo 2019 che integra la direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione
e' pubblicato nella G.U.U.E. 2 luglio 2019, n. L 177
- Il regolamento delegato (UE) 2019/1603 della
Commissione, del 18 luglio 2019, che integra la direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le misure adottate dall'Organizzazione per
l'aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la
comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto
aereo, ai fini dell'attuazione di una misura mondiale
basata sul mercato e' pubblicato nella G.U.U.E. 30
settembre 2019, n. L 250.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, Supplemento ordinario n.
96.
- Il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216
(Attuazione delle direttive 2003/7/CE e 2004/101/CE in
materia di scambio di quote di emissione dei gas effetto
serra nella Comunita' con riferimento ai meccanismi del
progetto del protocollo di Kyoto) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2006, n. 140, Supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51 (Modifiche
ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e
2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei
gas a effetto serra nella Comunita', con riferimento ai
meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2008, n. 82.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 257
(Attuazione della direttiva 2008/101/CE che modifica la
direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attivita' di
trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle
quote di emissioni dei gas a effetto serra) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 2011, n. 28.
- Il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162
(Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di
stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonche'
modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE,
2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del
regolamento (CE) 1013/2006) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 ottobre 2011, n. 231.
- Il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30
(Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la
direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere
il sistema comunitario per lo scambio di emissione di gas
effetto serra) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4
aprile 2013, n. 79.
- Il testo dell'art. 1 della legge 24 aprile 2020, n.
27 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110, Supplemento
ordinario, cosi' recita:
«Art. 1. - 1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n.
11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi
gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo
2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14. Gli adempimenti e i
versamenti sospesi ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 2
marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di
sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16
settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo
di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento
della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa
luogo al rimborso di quanto gia' versato.
3. In considerazione dello stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per
l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di
ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo
periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data
di entrata in vigore della presente legge, possono essere
adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi
di delega.
4. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
ottobre 2003 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE)
2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14
marzo 2018 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del regolamento (UE)
2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13
dicembre 2017 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi della decisione (UE)
2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6
ottobre 2015 si veda nelle note alle premesse.
 

(Art. 2 "Campo di applicazione")

Allegato I

CATEGORIE DI ATTIVITA' CUI SI APPLICA LA PRESENTE DIRETTIVA


1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi e gli impianti che utilizzano esclusivamente biomassa non rientrano nella presente direttiva.
2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacita' produttive o alla resa. Qualora varie attivita' rientranti nella medesima categoria siano svolte in uno stesso impianto, si sommano le capacita' di tali attivita'.
3. In sede di calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto al fine di decidere in merito alla sua inclusione nell'EU ETS, si sommano le potenze termiche nominali di tutte le unita' tecniche che ne fanno parte e che utilizzano combustibili all'interno dell'impianto. Tali unita' possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unita' di «chemical looping combustion», torce e dispositivi post-combustione ter- mici o catalitici. Le unita' con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW e le unita' che utilizzano esclusivamente biomassa non sono prese in considerazione ai fini del calcolo. Tra le «unita' che utilizzano esclusivamente biomassa» rientrano quelle che utilizzano combustibili fossili solo in fase di avvio o di arresto.
4. Se un'unita' serve per un'attivita' per la quale la soglia non e' espressa come potenza termica nominale totale, la soglia di tale attivita' e' prioritaria per la decisione in merito all'inclusione nell'EU ETS.
5. Quando in un impianto si supera la soglia di capacita' di qualsiasi attivita' prevista nel presente allegato, tutte le unita' in cui sono utilizzati combustibili, diverse dalle unita' per l'incenerimento di rifiuti pericolosi, urbani o speciali non pericolosi prodotti da impianti di trattamento alimentati annualmente con rifiuti urbani per una quota superiore al 50% in peso, sono incluse nell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. 6. A partire dal 1o gennaio 2012 sono inclusi tutti i voli che arrivano a o partono da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro cui si applica il trattato.

===================================================================== | Attivita' | Gas serra | +=========================================+=========================+ |Combustione di carburanti in impianti di |Biossido di carbonio | |potenza termica nominale totale superiore| | |a 20 MW (tranne negli impianti per | | |l'incenerimento di rifiuti pericolosi o | | |urbani) | | | | | |Raffinazione di petrolio |Biossido di carbonio | | | | |Produzione di coke |Biossido di carbonio | +-----------------------------------------+-------------------------+ |Arrostimento o sinterizzazione, compresa |Biossido di carbonio | |la pellettizzazione, di minerali | | |metallici (tra cui i minerali solforati) | | | | | |Produzione di ghisa o acciaio (fusione |Biossido di carbonio | |primaria o secondaria), compresa la | | |relativa colata continua di capacita' | | |superiore a 2,5 tonnellate al- l'ora | | | | | |Produzione o trasformazione di metalli |Biossido di carbonio | |ferrosi (incluse le ferro-leghe), ove | | |siano in funzione unita' di combustione | | |di potenza termica nominale totale | | |superiore a 20 MW. La trasformazione | | |comprende, tra l'altro, laminatoi, | | |riscaldatori, forni di ricottura, | | |impianti di forgiatura, fonderie, | | |impianti di rivestimento e impianti di | | |decapaggio | | | | | | |Biossido di carbonio e | |Produzione di alluminio primario |perfluorocarburi | | | | |Produzione di alluminio secondario ove |Biossido di carbonio | |siano in funzione unita' di combustione | | |di potenza termica nominale totale | | |superiore a 20 MW | | | | | |Produzione o trasformazione di metalli |Biossido di carbonio | |non ferrosi, compresa la fabbricazione di| | |leghe, l'affinazione, la formatura in | | |fonderia, ecc., ove siano in funzione | | |unita' di combustione di potenza termica | | |nominale totale superiore a 20 MW (tra | | |cui i combustibili utilizzati come agenti| | |riducenti) | | +-----------------------------------------+-------------------------+ |Produzione di clinker (cemento) in forni |Biossido di carbonio | |rotativi la cui capacita' di produzione | | |supera 500 tonnellate al giorno oppure in| | |altri tipi di forni aventi una capacita' | | |di produzione di oltre 50 tonnellate al | | |giorno | | | | | |Produzione di calce viva o calcinazione |Biossido di carbonio | |di dolomite o magnesite in forni rotativi| | |con capacita' di produzione superiore a | | |50 tonnellate al giorno | | | | | |Fabbricazione del vetro, tra cui le fibre|Biossido di carbonio | |di vetro, con capacita' di fusione | | |superiore a 20 tonnellate al giorno | | | | | |Fabbricazione di prodotti ceramici |Biossido di carbonio | |mediante cottura, in particolare tegole, | | |mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, | | |gres, porcellane, con capacita' di | | |produzione superiore a 75 tonnellate al | | |giorno | | | | | |Fabbricazione di materiale isolante in |Biossido di carbonio | |lana minerale a base di vetro, roccia o | | |scorie con capacita' di fusione superiore| | |a 20 tonnellate al giorno | | | | | |Essiccazione o calcinazione del gesso o |Biossido di carbonio | |produzione di pannelli di cartongesso e | | |altri prodotti a base di gesso, ove siano| | |in funzione unita' di combustione di | | |potenza termica nominale totale superiore| | |a 20 MW | | +-----------------------------------------+-------------------------+ |Fabbricazione di pasta per carta a |Biossido di carbonio | |partire dal legno o da altre materie | | |fibrose | | | | | |Fabbricazione di carta o cartoni con |Biossido di carbonio | |capacita' di produzione superiore a 20 | | |tonnellate al giorno | | | | | |Produzione di nerofumo, compresa la |Biossido di carbonio | |carbonizzazione di sostanze organiche | | |quali oli, bitumi, residui del cracking e| | |della distillazione, ove siano in | | |funzione unita' di combustione di potenza| | |termica nominale totale superiore a 20 MW| | | | | | |Biossido di carbonio e | |Produzione di acido nitrico |protossido di azoto | | | | | |Biossido di carbonio e | |Produzione di acido adipico |protossido di azoto | | | | |Produzione di gliossale e acido |Biossido di carbonio e | |gliossilico |protossido di azoto | | | | |Produzione di ammoniaca |Biossido di carbonio | | | | |Produzione di prodotti chimici organici |Biossido di carbonio | |su larga scala mediante cracking, | | |reforming, ossidazione parziale o totale | | |o processi simili, con una capacita' di | | |produzione superiore a 100 tonnellate al | | |giorno | | | | | |Produzione di idrogeno (H₂) e di gas di |Biossido di carbonio | |sintesi mediante reforming o mediante | | |ossidazione parziale, con una capacita' | | |di produzione superiore a 25 tonnellate | | |al giorno | | | | | |Produzione di carbonato di sodio (Na₂CO₃) |Biossido di carbonio | |e di bicarbonato di sodio (NaHCO₃) | | | | | |Cattura dei gas a effetto serra |Biossido di carbonio | |provenienti da impianti disciplinati | | |dalla presente direttiva ai fini del | | |trasporto e dello stoccaggio geologico in| | |un sito di stoccaggio autorizzato a norma| | |della direttiva 2009/31/CE | | | | | |Trasporto dei gas a effetto serra |Biossido di carbonio | |mediante condutture ai fini dello | | |stoccaggio geologico in un sito di | | |stoccaggio autorizzato a norma della | | |direttiva 2009/31/CE | | | | | |Stoccaggio geologico dei gas a effetto |Biossido di carbonio | |serra in un sito di stoccaggio | | |autorizzato a norma della direttiva | | |2009/31/CE | | +-----------------------------------------+-------------------------+ |Trasporto aereo |Biossido di carbonio | | | | |Voli in partenza da o in arrivo a un | | |aerodromo situato nel territorio di uno | | |Stato membro soggetto alle disposizioni | | |del trattato | | | | | |Non sono inclusi: | | | | | |a) i voli effettuati esclusivamente per | | |trasportare, nell'ambito di un viaggio | | |ufficiale, un monarca regnante o i membri| | |piu' prossimi della sua famiglia, un capo| | |di Stato, i capi di governo, i ministri | | |del governo di un paese diverso da uno | | |Stato membro, a condizione che tale | | |situazione sia comprovata da un adeguato | | |indicatore attestante lo statuto nel | | |piano di volo; | | | | | |b) i voli militari effettuati da | | |aeromobili militari e i voli delle | | |autorita' doganali e di polizia; | | | | | |c) i voli effettuati a fini di ricerca e | | |soccorso, i voli per attivita' | | |antincendio, i voli umanitari e i voli | | |per servizi medici d'emergenza | | |autorizzati dall'autorita' competente | | |responsabile; | | | | | |d) i voli effettuati esclusivamente | | |secondo le regole del volo a vista | | |definite nell'allegato 2 della | | |convenzione di Chicago; | | | | | |e) i voli che terminano presso | | |l'aerodromo dal quale l'aeromobile e' | | |decollato e durante i quali non e' stato | | |effettuato alcun atterraggio intermedio; | | | | | |f) i voli di addestramento effettuati al | | |solo fine di ottenere un brevetto o, nel | | |caso di un equipaggio di cabina, | | |un'abilitazione (rating), qualora questa | | |situazione sia comprovata da una menzione| | |inserita nel piano di volo, a condizione | | |che il volo non sia desti- nato al | | |trasporto di passeggeri e/o merci o al | | |posizionamento o al trasferimento | | |dell'aeromobile; | | | | | |g) i voli effettuati al solo fine della | | |ricerca scientifica o verificare, | | |collaudare o certificare aeromobili o | | |apparecchiature sia a bordo che a terra; | | | | | |h) i voli effettuati da un aeromobile con| | |una massa massima al decollo certificata | | |inferiore a 5700 kg; | | | | | |i) i voli effettuati nel quadro di | | |obblighi di servizio pubblico imposti ai | | |sensi del regolamento (CEE) n. 2408/92 su| | |rotte all'interno di regioni | | |ultraperiferiche di cui all'articolo 299,| | |paragrafo 2, del trattato, o su rotte per| | |le quali la capacita' offerta non supera | | |i 30000 posti all'anno; | | | | | |j) i voli che, se non fosse per questo, | | |rientrerebbero in questa attivita' e sono| | |effettuati da un operatore di trasporto | | |aereo commerciale che opera: | | | | | | - meno di 243 voli per periodo per tre | | |periodi di quattro mesi consecutivi, o | | | | | | - voli con emissioni annue totali | | |inferiori a 10000 tonnellate l'anno. | | | | | | I voli effettuati esclusivamente per | | |trasportare, nell'ambito di un viaggio | | |ufficiale, un monarca regnante o i membri| | |piu' prossimi della sua famiglia, un capo| | |di Stato, i capi di governo, i ministri | | |del governo di uno Stato membro non | | |possono essere esclusi a titolo del | | |presente punto; e | | | | | |k) dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre | | |2030, i voli che, se non fosse per | | |questo, rientrerebbero in questa | | |attivita' e che sono effettuati da un | | |operatore di trasporto aereo non | | |commerciale che opera voli con emissioni | | |annue totali inferiori a 1000 tonnellate | | |l'anno. | | +-----------------------------------------+-------------------------+



 
(Art. 2 "Campo di applicazione")

Allegato II

GAS A EFFETTO SERRA DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO

Biossido di carbonio (CO₂)
Metano (CH₄)
Protossido di azoto (N₂O)
Idrofluorocarburi (HFC)
Perfluorocarburi (PFC)
Esafluoro di zolfo (SF₆)


 
(Art. 35 "Monitoraggio e
comunicazione delle emissioni")

Allegato III

PRINCIPI IN MATERIA DI CONTROLLO E DI COMUNICAZIONE
ARTE A - Controllo e comunicazione delle emissioni prodotte da
impianti fissi

Controllo delle emissioni di biossido di carbonio
Le emissioni vengono monitorate attraverso l'applicazione di calcoli o in base a misurazioni.
Calcolo delle emissioni
Le emissioni vengono calcolate applicando la seguente formula:
Dati relativi all'attivita' × Fattore di emissione × Fattore di ossidazione
I dati relativi alle attivita' (combustibile utilizzato, tasso di produzione, ecc.) vengono monitorati in base ai dati sulle forniture o a misurazioni.
Vengono utilizzati fattori di emissione riconosciuti. Sono accettabili fattori di emissione specifici alle varie attivita' per tutti i combustibili. Fattori di default sono accettabili per tutti i combustibili, ad esclusione di quelli non commerciali (rifiuti combustibili come pneumatici e gas derivanti da lavorazioni industriali). Per il carbone devono essere elaborati ulteriormente fattori di default specifici alla vena e per il gas naturale fattori di default specifici per l'UE o per il paese di produzione. I valori di default previsti dall'IPCC (Gruppo intergovernativo per il cambiamento climatico) sono accettabili per i prodotti di raffineria. Il fattore di emissione della biomassa e' pari a zero.
Se il fattore di emissione non tiene conto del fatto che parte del carbonio non viene ossidata si applica un fattore di ossidazione aggiuntivo. Se sono stati calcolati fattori di emissione specifici per le varie attivita' e l'ossidazione e' gia' stata presa in considerazione, non deve essere applicato alcun fattore di ossidazione.
Vengono applicati i fattori di ossidazione di default ai sensi della direttiva 96/61/CE, a meno che il gestore non dimostri che i fattori specifici alle attivita' siano piu' precisi.
Per ciascuna attivita', ciascun impianto e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.
Misurazioni
Per la misurazione delle emissioni si applicano metodi standard o riconosciuti, supportati da un calcolo delle emissioni.
Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra
Sono utilizzati metodi standard o riconosciuti, sviluppati dalla Commissione in collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 1.
Comunicazione delle emissioni
Ciascun gestore deve presentare le seguenti informazioni nella comunicazione riguardante un impianto.
A. Informazioni che identificano l'impianto, compresi:
- nome dell'impianto,
- indirizzo, codice postale e paese,
- tipo e numero di attivita' dell'allegato I svolte presso l'impianto,
- indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di una persona di contatto, e
- nome del proprietario dell'impianto e di altre eventuali societa' capogruppo.
B. Per ciascuna attivita' inserita nell'allegato I svolta nel complesso e per la quale le emissioni vengono calcolate:
- dati relativi all'attivita',
- fattori di emissione,
- fattori di ossidazione,
- emissioni complessive, e
- elementi di incertezza.
C. Per ciascuna attivita' inserita nell'allegato I svolta nel sito e per la quale le emissioni vengono misurate:
- emissioni complessive,
- informazioni sull'affidabilita' dei metodi di misurazione, e
- elementi di incertezza.
D. Per le emissioni prodotte dalla combustione, la comunicazione deve riportare anche il fattore di ossidazione, a meno che il fattore di emissione specifico all'attivita' non abbia gia' tenuto conto dell'ossidazione.
Gli Stati membri provvedono a coordinare le disposizioni in materia di comunicazione con eventuali altre disposizioni esistenti in materia, al fine di ridurre al minimo l'onere di comunicazione per le imprese PARTE B - Controllo e comunicazione delle emissioni prodotte dalle
attivita' di trasporto aereo
Controllo delle emissioni di biossido di carbonio
Le emissioni sono monitorate tramite calcolo, applicando la seguente formula:
consumo di combustibile × fattore di emissione
Il consumo di combustibile comprende il combustibile utilizzato dall'alimentatore ausiliario. Ove possibile si utilizza il valore corrispondente al combustibile effettivamente consumato durante ogni volo, calcolato come segue:
quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell'aeromobile al termine del rifornimento per il volo - quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell'aeromobile al termine del rifornimento per il volo successivo + rifornimento di combustibile per il volo successivo.
Se mancano i dati sul consumo effettivo del combustibile, per stimare il consumo si applica un metodo standard a livelli basato sulle migliori informazioni disponibili.
I fattori di emissione utilizzati d'ufficio sono quelli ricavati dalle linee guida IPCC 2006 sugli inventari o successivi aggiornamenti, a meno che non siano disponibili fattori di emissione specifici all'attivita' piu' precisi, identificati da laboratori indipendenti accreditati tramite metodi di analisi riconosciuti. Alla biomassa si applica un fattore di emissione pari a zero.
Per ciascun volo e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.
Comunicazione delle emissioni
Ciascun operatore aereo deve presentare le seguenti informazioni nella comunicazione prevista dall'articolo 14, paragrafo 3.
A. Informazioni che identificano l'operatore aereo, compresi:
- nome dell'operatore aereo,
- Stato membro di riferimento,
- indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello Stato membro di riferimento,
- numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nel periodo cui si riferisce la comunicazione, per lo svolgimento delle attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato I e per le quali l'operatore e' considerato l'operatore aereo,
- numero del certificato di operatore aereo e della licenza d'esercizio e nome dell'autorita' che ha rilasciato tale certificato/licenza al fine dello svolgimento delle attivita' di trasporto aereo inserite nell'allegato I per le quali l'operatore in questione e' considerato l'operatore aereo,
- indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente,
- nome del proprietario dell'aeromobile.
B. Informazioni su ciascun tipo di combustibile per il quale si calcolano le emissioni:
- consumo di combustibile,
- fattore di emissione,
- emissioni complessive aggregate prodotte da tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attivita' di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione e' considerato l'operatore aereo,
- emissioni aggregate prodotte da:
- tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attivita' di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione e' considerato l'operatore aereo e che sono decollati da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro e sono atterrati in un aerodromo situato nel territorio dello stesso Stato membro,
- tutti gli altri voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attivita' di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione e' considerato l'operatore aereo,
- emissioni aggregate prodotte da tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e rientranti nelle attivita' di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione e' considerato l'operatore aereo e che:
- sono partiti da ogni Stato membro, e
- sono arrivati in ogni Stato membro in provenienza da un paese terzo,
- incertezza.
Controllo dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies
Ai fini della domanda di assegnazione di quote a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 1, o dell'articolo 3 septies, paragrafo 2, l'entita' dell'attivita' di trasporto aereo e' calcolata in tonnellate-chilometro, secondo la seguente formula:
tonnellate-chilometro = distanza × carico pagante
dove:
«distanza» e' la distanza ortodromica tra l'aerodromo di partenza e l'aerodromo di arrivo maggiorata di un fattore fisso aggiuntivo di 95 km;
«carico pagante» e' la massa totale di merci, posta e passeggeri trasportata.
Ai fini del calcolo del carico pagante:
- il numero dei passeggeri comprende il numero di persone a bordo dell'aeromobile, escluso l'equipaggio,
- un operatore aereo puo' scegliere se applicare la massa effettiva o la massa forfettaria riferita ai passeggeri e al bagaglio imbarcato contenuta nella documentazione sulla massa e sul bilanciamento per i voli interessati, oppure un valore d'ufficio pari a 100 kg per ciascun passeggero e relativo bagaglio imbarcato.
Comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies
Ciascun operatore aereo deve comunicare le seguenti informazioni nella domanda presentata a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 1 o dell'articolo 3 septies, paragrafo 2:
A. Informazioni che identificano l'operatore aereo, compresi:
- nome dell'operatore aereo,
- Stato membro di riferimento,
- indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello Stato membro di riferimento,
- numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nell'anno cui si riferisce la domanda, per lo svolgimento delle attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato I e per le quali l'operatore e' considerato l'operatore aereo,
- numero del certificato di operatore aereo e della licenza d'esercizio e nome dell'autorita' che ha rilasciato tale certificato/licenza al fine dello svolgimento delle attivita' di trasporto aereo inserite nell'allegato I per le quali l'operatore in questione e' considerato l'operatore aereo,
- indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente,
- nome del proprietario dell'aeromobile.
B. Dati relativi alle tonnellate-chilometro:
- numero di voli per coppia di aerodromi,
- numero di passeggeri-chilometro per coppia di aerodromi,
- numero di tonnellate-chilometro per coppia di aerodromi,
- metodo scelto per il calcolo della massa dei passeggeri e del bagaglio imbarcato,
- numero complessivo di tonnellate-chilometro per tutti i voli effettuati nel corso dell'anno cui si riferisce la comunicazione e che rientrano nelle attivita' di trasporto aereo inserite nell'allegato I per le quali l'operatore in questione e' considerato l'operatore aereo.

 
(Art. 41 "Verifica e accreditamento")

Allegato IV

CRITERI APPLICABILI ALLA VERIFICA

PARTE A - Verifica delle emissioni prodotte da impianti fissi
Principi generali
1. Le emissioni prodotte da ciascuna delle attivita' indicate nell'allegato I sono soggette a verifica.
2. La verifica tiene conto della comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 e del controllo svolto nell'anno precedente. L'esercizio deve riguardare l'affidabilita', la credibilita' e la precisione dei sistemi di monitoraggio e dei dati e delle informazioni presentati e riguardanti le emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi:
a) dati presentati relativamente all'attivita' e misurazioni e calcoli connessi;
b) scelta e applicazione dei fattori di emissione;
c) calcoli per determinare le emissioni complessive, e
d) se si ricorre a misurazioni, opportunita' della scelta e impiego dei metodi di misurazione.
3. Le emissioni indicate possono essere convalidate solo se i dati e le informazioni sono affidabili e credibili e consentono di determinare le emissioni con un grado di certezza elevato. Per dimostrare il «grado di certezza elevato» il gestore deve provare che:
a) i dati presentati non siano incoerenti tra loro;
b) il rilevamento dei dati sia stato effettuato secondo gli standard scientifici applicabili, e
c) i registri dell'impianto siano completi e coerenti.
4. Il responsabile della verifica deve avere accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica.
5. Il responsabile della verifica deve tener conto del fatto che l'impianto abbia eventualmente aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
Metodologia
A n a l i s i s t r a t e g i c a
6. La verifica si basa su un'analisi strategica di tutte le attivita' svolte presso l'impianto; a tal fine il responsabile della verifica deve avere una panoramica generale di tutte le attivita' svolte e della relativa importanza a livello di emissioni prodotte.
A n a l i s i d e i p r o c e s s i
7. La verifica delle informazioni comunicate deve avvenire, per quanto possibile, nella sede dell'impianto. Il responsabile della verifica effettua controlli a campione (spot check) per determinare l'affidabilita' dei dati e delle informazioni trasmessi.
A n a l i s i d e i r i s c h i
8. Il responsabile della verifica sottopone a valutazione tutte le fonti di emissione dell'impianto per verificare l'affidabilita' dei dati riguardanti ciascuna fonte che contribuisce alle emissioni complessive dell'impianto.
9. Sulla base di questa analisi il responsabile della verifica indica esplicitamente le fonti nelle quali e' stato riscontrato un elevato rischio di errore, nonche' altri aspetti della procedura di monitoraggio e di comunicazione che potrebbero generare errori nella determinazione delle emissioni complessive. Cio' riguarda in particolare la scelta dei fattori di emissione e i calcoli necessari per determinare le emissioni delle singole fonti. Particolare attenzione sara' riservata alle fonti che presentano un elevato rischio di errore e a tali aspetti della procedura di controllo.
10. Il responsabile della verifica deve esaminare tutti i metodi di limitazione dei rischi applicati dal gestore, per ridurre al minimo l'incertezza.
R a p p o r t o
11. Il responsabile della verifica predispone un rapporto sul processo di convalida, nel quale dichiara se la comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3 e' conforme. Il rapporto deve indicare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto. Una dichiarazione favorevole sulla comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3 puo' essere presentata se il responsabile della verifica ritiene che non vi siano errori materiali nell'indicazione delle emissioni complessive.
R e q u i s i t i m i n i m i d i c o m p e t e n z a
d e l l a p e r s o n a r e s p o n s a b i l e d e l l a
v e r i f i c a
12. La persona incaricata della verifica deve essere indipendente rispetto al gestore, deve svolgere i propri compiti con serieta', obiettivita' e professionalita' e deve conoscere:
a) le disposizioni della presente direttiva, nonche' le specifiche e gli orientamenti adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1;
b) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti alle attivita' sottoposte a verifica;
c) tutte le informazioni esistenti su ciascuna fonte di emissione nell'impianto, con particolare riguardo al rilevamento, alla misurazione, al calcolo e alla comunicazione dei dati.
PARTE B - Verifica delle emissioni prodotte dalle attivita' di trasporto aereo
13. I principi generali e il metodo definiti nel presente allegato si applicano alla verifica delle comunicazioni delle emissioni prodotte dai voli che rientrano in una delle attivita' di trasporto aereo dell'allegato I.
A tal fine:
a) al punto 3, il riferimento al «gestore» deve intendersi come riferimento all'operatore aereo e alla lettera c) di tale punto il riferimento all'impianto deve intendersi come riferimento all'aeromobile utilizzato per svolgere le attivita' di trasporto aereo di cui trattasi nella comunicazione;
b) al punto 5, il riferimento all'impianto deve intendersi come riferimento all'operatore aereo;
c) al punto 6, il riferimento alle attivita' svolte presso l'impianto deve intendersi come riferimento alle attivita' di trasporto aereo svolte dall'operatore aereo e di cui tratta la comunicazione;
d) al punto 7, il riferimento alla sede dell'impianto deve intendersi come riferimento ai siti utilizzati dall'operatore aereo per svolgere le attivita' di trasporto aereo di cui tratta la comunicazione;
e) ai punti 8 e 9, i riferimenti alle fonti di emissione dell'impianto devono intendersi come riferimenti all'aeromobile di cui l'operatore aereo e' responsabile;
f) ai punti 10 e 12, il riferimento al gestore deve intendersi come riferimento all'operatore aereo.
Disposizioni supplementari per la verifica delle comunicazioni delle emissioni imputabili al trasporto aereo
14. Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che:
a) tutti i voli imputabili a una delle attivita' di trasporto aereo che figurano nell'allegato I siano stati tenuti in considerazione. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i dati sugli orari e altri dati riguardanti il traffico dell'operatore aereo, compresi quelli che l'operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol;
b) vi sia globalmente una corrispondenza tra i dati aggregati sul combustibile consumato e i dati riguardanti il combustibile acquistato o fornito in altro modo all'aeromobile che svolge l'attivita' di trasporto aereo.
Disposizioni supplementari per la verifica dei dati relativi alle tonnellatechilometro presentati ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies
15. I principi generali e il metodo di verifica delle comunicazioni delle emissioni presentate a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, definiti nel presente allegato, si applicano, se del caso, anche alla verifica dei dati relativi alle tonnellatechilometro per il trasporto aereo.
16. Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che nella domanda che l'operatore aereo presenta a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 1 e dell'articolo 3 septies, paragrafo 2, si tenga conto solo dei voli di cui l'operatore aereo in questione e' responsabile e che sono stati effettiva- mente realizzati e sono imputabili a una delle attivita' di trasporto aereo che figurano nell'allegato I. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i dati riguardanti il traffico dell'operatore aereo, compresi quelli che l'operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol. Il responsabile della verifica deve inoltre controllare che il carico pagante dichiarato dall'operatore aereo corrisponda alla documentazione sul carico pagante che l'operatore conserva a fini di sicurezza.

 
Art. 2

Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle emissioni provenienti dalle attivita' indicate all'allegato I ed ai gas ad effetto serra elencati all'allegato II.
 
Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicanole seguenti definizioni che si intendono integrate da quelle contenute nei regolamenti delegati e nei regolamenti di esecuzione previsti dalla direttiva 2003/87/CE:
a) «analisi del profilo di rischio»: attivita' svolta ai fini della determinazione del livello di rischio di non conformita' di un impianto fisso;
b) «anno di controllo»: e' l'anno civile che si conclude ventiquattro mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento;
c) «anno di riferimento»: riferito agli operatori aerei che hanno iniziato ad operare nell'Unione dopo il 1° gennaio 2006, il primo anno civile di esercizio, in tutti gli altri casi l'anno civile che decorre dal 1° gennaio 2006;
d) «attivita' di attuazione congiunta»: un'attivita' di progetto approvata da una o piu' parti incluse all'allegato I della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;
e) «attivita' di meccanismo di sviluppo pulito»: di seguito CDM e' un'attivita' di progetto approvata da una o piu' parti incluse all'allegato I della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto;
f) «attivita' di progetto»: attivita' finalizzata alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di cui alle lettere d) ed e) o realizzata a norma di accordi sottoscritti tra l'Unione e i Paesi terzi o di decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del protocollo di Kyoto e ammissibili per essere utilizzati nell'ambito del sistema comunitario;
g) «Autorita' nazionale competente»: e' il Comitato ETS designato per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE a norma dell'articolo 4, di seguito Comitato;
h) «autorizzazione ad emettere gas a effetto serra»: l'autorizzazione definita a norma dell'articolo 15;
i) «avvio del funzionamento normale»: il primo giorno di funzionamento;
l) «combustione»: l'ossidazione di combustibili, indipendentemente dall'impiego che viene fatto dell'energia termica, elettrica o meccanica prodotte in tale processo, e altre attivita' direttamente connesse, compreso il lavaggio dei gas di scarico;
m) «CORSIA» - Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation: misura mondiale basata sul mercato per la riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dalle attivita' di trasporto aereo internazionale;
n) «credito»: unita' rilasciata a seguito della realizzazione di attivita' di riduzione delle emissioni realizzate a norma di accordi sottoscritti tra l'Unione e i Paesi terzi o di decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto e ammissibili per essere utilizzati nell'ambito del sistema comunitario;
o) «elenco degli operatori aerei»: elenco degli operatori aerei approvato ai sensi dei pertinenti regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 18-bis della direttiva;
p) «emissioni»: il rilascio nell'atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attivita' di trasporto aereo elencate all'allegato I, dei gas specificati in riferimento all'attivita' interessata;
q) «emissioni attribuite al trasporto aereo»: le emissioni imputabili a tutti i voli che rientrano nelle attivita' elencate nell'allegato I, in partenza da un aerodromo situato nel territorio nazionale e quelli che arrivano in siffatto aerodromo da un Paese terzo;
r) «emissioni storiche del trasporto aereo»: la media delle emissioni annue prodotte negli anni civili 2004, 2005 e 2006 dagli aeromobili che svolgono una delle attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato I;
s) «EU ETS»: sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra;
t) «gas a effetto serra»: i gas di cui all'allegato II e altri costituenti gassosi dell'atmosfera, sia naturali che di origine antropica, che assorbono e riemettono radiazioni infrarosse;
u) «gestore»: la persona che gestisce o controlla un impianto o alla quale e' stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo;
v) «GSE»: Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. - GSE S.p.A.;
z) «ICAO»: Organizzazione internazionale dell'aviazione civile;
aa) «impianto»: un'unita' tecnica permanente in cui sono svolte una o piu' attivita' elencate all'allegato I e altre attivita' direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attivita' svolte nel medesimo sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento;
bb) «impianto di produzione di elettricita'»: un impianto che, al 1° gennaio 2005 o successivamente, ha prodotto elettricita' ai fini della vendita a terzi e nel quale non si effettua alcuna attivita' elencata all'allegato I diversa dalla attivita' ivi indicata come «Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW»;
cc) «ispezioni»: attivita' di monitoraggio e controllo della conformita' relativa agli impianti fissi basata su una preliminare analisi del profilo di rischio;
dd) «nuovo entrante»:
1) l'impianto che esercita una o piu' attivita' indicate all'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta nel periodo che inizia da tre mesi prima della data di trasmissione dell'elenco di cui all'articolo 25, comma 2, e termina tre mesi prima della data di trasmissione del successivo elenco;
2) l'impianto che esercita per la prima volta un'attivita' inclusa nel sistema comunitario o rientri nel sistema EU ETS a norma dell'articolo 31 e 32;
3) l'operatore aereo identificato dalla Commissione europea previa la pubblicazione dell'elenco degli operatori aerei a cui e' associato un nuovo codice identificativo Central Route Charges Offices (CRCO) e la cui attivita' di trasporto aereo non e' in alcun modo collegata ad altro operatore aereo precedentemente individuato. In caso di fallimento e ricostituzione di nuova societa' operante nell'ambito delle attivita' aeree diversa e disgiunta dalla precedente, fara' fede quanto dichiarato nella documentazione notarile e legale;
ee) «operatore aereo»: l'operatore che opera un aeromobile nel momento in cui e' esercitata una delle attivita' di trasporto aereo elencate all'allegato I o, nel caso in cui tale operatore non sia conosciuto o non identificato dal proprietario dell'aeromobile, il proprietario stesso dell'aeromobile;
ff) «operatore aereo amministrato dall'Italia»:
1) l'operatore aereo in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
2) l'operatore aereo, diverso da quello di cui al numero 1) e non in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da un altro Stato membro, le cui emissioni provenienti dalle attivita' di trasporto aereo, stimate per l'anno di riferimento, siano per la maggior parte attribuibili all'Italia. Viene fatto salvo il caso in cui nei primi due anni del periodo di riferimento detto operatore non abbia prodotto emissioni attribuibili all'Italia, per cui non e' piu' considerato 'operatore aereo amministrato dall'Italia per il periodo di riferimento successivo e deve essere trasferito ad altro Stato membro ETS o cessato;
3) l'operatore aereo, diverso da quello di cui ai numeri 1) e 2) non in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da uno Stato membro, le cui emissioni provenienti dalle attivita' di trasporto aereo, stimate per i primi due anni del periodo di riferimento precedente, siano per la maggior parte attribuibili all'Italia;
gg) «operatore di trasporto aereo commerciale»: un operatore il quale, dietro compenso, fornisce al pubblico servizi aerei di linea o non di linea per il trasporto di passeggeri, merci o posta;
hh) «organismo di accreditamento nazionale»: l'organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008;
ii) «parte inclusa all'allegato I della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici»: una parte elencata all'allegato I alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che ha ratificato il protocollo di Kyoto, come indicato all'articolo 1, paragrafo 7, del protocollo medesimo;
ll) «periodo di riferimento»: riferito agli operatori aerei che hanno iniziato ad operare nell'Unione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012, e ciascuno dei successivi periodi a partire dal 1° gennaio 2013;
mm) «persona»: qualsiasi persona fisica o giuridica;
nn) «piccolo emettitore»: impianto che ha comunicato al Comitato emissioni per un valore inferiore a 25.000 tonnellate di CO2 equivalente e che, nei casi in cui effettua attivita' di combustione, ha potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni di biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui all'articolo 25. A tali impianti si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alla riduzione delle emissioni con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 31;
oo) «piccolissimo emettitore»: impianto che ha comunicato al Comitato emissioni per un valore inferiore a 2500 tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni di biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui all'articolo 25 ovvero un impianto di riserva di emergenza che non ha funzionato per piu' di 300 ore l'anno in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui all'articolo 25 con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 32;
pp) «portale ETS»: piattaforma informatica che costituisce l'interfaccia telematica tra utente, gestore ovvero operatore aereo e il Comitato;
qq) «pubblico»: una o piu' persone nonche', le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone;
rr) «quantita' di emissioni»: quantita' di emissioni misurate in tonnellata di biossido di carbonio equivalente;
ss) «quota di emissioni»: il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, valido unicamente per rispettare le disposizioni del presente decreto e cedibile conformemente al medesimo;
tt) «registro dell'Unione»: banca dati in formato elettronico istituita ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE;
uu) «registro nazionale»: banca dati in formato elettronico istituita ai sensi dell'articolo 10 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio europeo n. 525/2013 del 21 maggio 2013;
vv) «regolamenti sui registri»: regolamento (UE) 389/2013 e regolamento delegato (UE) 1122/2019;
zz) «riduzione delle emissioni certificate» (CER): un'unita' rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del protocollo di Kyoto;
aaa) «riserva speciale»: quantita' di quote di emissioni da assegnare per ciascun periodo di riferimento a partire da quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, agli operatori aerei di cui articolo 8, comma 1;
bbb) «Stato membro di riferimento», lo Stato membro incaricato di gestire l'EU ETS di scambio con riferimento all'operatore aereo;
ccc) «tonnellata di biossido di carbonio equivalente», una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO2) o una quantita' di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato all'allegato II che abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario;
ddd) «unita di riduzione delle emissioni» (ERU): un'unita' rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del protocollo di Kyoto;
eee) «verificatore»: soggetto indipendente accreditato ai sensi dell'articolo 41.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
ottobre 2003 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi della Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici si veda nelle
note alle premesse.
- Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le
norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento
(CEE) n. 339/93 e' pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto
2008, n. L 218.
- Per i riferimenti normativi del protocollo di Kyoto
si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio europeo n. 525/2013 del
21 maggio 2013 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del regolamento (UE)
389/2013 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del regolamento delegato
(UE) 1122/2019 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 4

Autorita' nazionale competente

1. L'Autorita' nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati per il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto e' il Comitato ETS, di seguito Comitato. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Il Comitato e' un organo collegiale composto da quindici membri, dei quali dieci con diritto di voto e cinque con funzioni consultive, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dei dieci membri con diritto di voto tre, compreso il Presidente, sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; tre, compreso il Vicepresidente, dal Ministro dello sviluppo economico; uno dal Ministro della Giustizia che ha diritto di voto, esclusivamente sulle questioni inerenti l'attivita' sanzionatoria; tre dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui due appartenenti all'Ente nazionale per l'aviazione civile di seguito ENAC. I membri designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti hanno diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti il trasporto aereo. I cinque membri con funzioni consultive sono designati: uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Dipartimento per le politiche europee, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e due dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e svolgono le funzioni consultive esclusivamente con riferimento alle attivita' di cui al comma 10.
3. I membri del Comitato sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. A tal fine, dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. Tale comunicazione comporta la decadenza automatica dalla carica di membro del Comitato e il Ministero che lo ha designato provvede alla sua sostituzione. Resta ferma la disciplina di inconferibilita' ed incompatibilita' di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
4. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e il mandato puo' essere rinnovato per una sola volta.
5. Il Comitato opera collegialmente ed e' regolarmente costituito con la maggioranza dei componenti che adottano ogni decisione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I membri con funzioni consultive partecipano alle riunioni senza diritto di voto e non sono considerati ai fini del quorum costitutivo e deliberativo del Comitato.
6. La preliminare attivita' istruttoria, ai fini della stesura degli atti deliberativi del Comitato relativi agli impianti fissi e al trasporto aereo, e' di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che a tal fine istituisce nell'ambito della Direzione generale competente per materia una Segreteria tecnica composta da cinque funzionari di ruolo appartenenti alla stessa Direzione, uno dei quali con funzioni di coordinatore. Il Ministero si avvale, inoltre, delle proprie societa' in house e di ISPRA, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.
7. Per le attivita' inerenti il trasporto aereo e i piccoli emettitori, i procedimenti istruttori sono svolti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche attraverso il supporto fornito, rispettivamente, dall'ENAC mediante la stipola di appositi Accordi di cooperazione e dal GSE, mediante la stipula di apposite convenzioni.
8. Il Portale ETS e' lo strumento utilizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Comitato per lo svolgimento delle rispettive attivita', ai fini dell'interlocuzione con i destinatari della disciplina di cui al presente decreto. Con apposita convenzione sono definite le modalita' di interconnessione con le tecnologie telematiche delle camere di commercio. I servizi telematici erogati alle imprese e alle pubbliche amministrazioni coinvolte sono erogati in conformita' alle disposizioni dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I costi delle convenzioni sono coperti dalle tariffe di cui all'articolo 46 comma 2.
9. Con riferimento al settore aereo, il Comitato svolge sia le attivita' relative al sistema EU ETS che quelle derivanti dal sistema CORSIA.
10. Il Comitato puo' proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le azioni volte a:
a) promuovere le attivita' progettuali legate ai meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto;
b) favorire la conoscenza e promuovere le attivita' svolte ai fini della riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera;
c) valorizzare e rafforzare, anche attraverso la rete diplomatica italiana, i canali divulgativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento e reti di scambio di informazioni al sistema industriale ed imprenditoriale italiano;
d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a beneficio del sistema-Paese, le attivita' pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto;
e) supportare le aziende italiane con suggerimenti e linee di indirizzo nella preparazione di progetti specifici corrispondenti alle priorita' di sviluppo sostenibile del Paese destinatario;
f) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni.
11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione, sono definite le modalita' di funzionamento del Comitato e della Segreteria tecnica di cui al presente articolo.
12. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato. Al personale della Segreteria tecnica puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinari, per un massimo di settanta ore mensili pro-capite.
13. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Comitato di cui al comma 1 presenta al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.

Note all'art. 4:
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2003/87/CE si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del Protocollo di Kyoto
si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
(Disposizioni in materia di inconferibilita' e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, Supplemento ordinario.
 
Art. 5

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano, salvo quanto previsto al comma 2, all'assegnazione e al rilascio di quote per le attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato I svolte da un operatore aereo amministrato dall'Italia, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera ff). Sono escluse dall'ambito di applicazione del trasporto aereo le attivita' di volo effettuate con aeromobili di cui all'articolo 744, commi primo e quarto, del Codice della navigazione.
2. Le disposizioni del presente capo si applicano, inoltre, all'operatore di trasporto aereo commerciale, titolare di un Certificato di operatore aereo (COA) ovvero di una licenza di esercizio per il trasporto aereo e all'operatore di trasporto aereo non commerciale, fatte salve le esenzioni di cui all'Allegato 1, lettera J.
3. Dal 1° gennaio 2021 il numero di quote assegnate agli operatori aerei e' ridotto annualmente del fattore di riduzione lineare, fatto salvo il riesame in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, a decorrere dal 2021.
4. In deroga agli articoli 12, paragrafo 2-bis, 14, paragrafo 3, e 16 della direttiva 2003/87/CE, gli obblighi precisati in tali disposizioni si considerano ottemperati e non si adotta nessun provvedimento nei confronti degli operatori aerei per quanto riguarda:
a) le emissioni prodotte dai voli da o per gli aerodromi situati in paesi non appartenenti allo Spazio Economico europeo in ogni anno civile fino 31 dicembre 2023, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CE;
b) le emissioni prodotte dai voli tra un aerodromo situato in una delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e un aerodromo situato in un'altra regione dello Spazio economico europeo in ogni anno civile fino al 31 dicembre 2023, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CE.

Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 744 del Codice della navigazione
cosi' recita:
«Art. 744 (Aeromobili di Stato e aeromobili privati). -
Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli,
di proprieta' dello Stato, impiegati in servizi
istituzionali delle Forze di polizia dello Stato, della
Dogana, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del
Dipartimento della protezione civile o in altro servizio di
Stato.
Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati.
Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni
internazionali, agli effetti della navigazione aerea
internazionale sono considerati privati anche gli
aeromobili di Stato, ad eccezione di quelli militari, di
dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili
utilizzati da soggetti pubblici o privati, anche
occasionalmente, per attivita' dirette alla tutela della
sicurezza nazionale.».
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2003/87/CE si veda nelle note alle premesse.
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e'
pubblicato nella GUUE del 26.10.2012 C 326.
 
Art. 6
Assegnazione delle quote di emissioni agli operatori aerei
amministrati dall'Italia mediante vendita all'asta
1. La messa all'asta della quantita' di quote determinata con decisione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE, e' disciplinata dal regolamento unionale in materia di aste. A tale fine il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento di cui al regolamento aste e pone in essere, a questo scopo, tutte le attivita' necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a consentire alla Piattaforma d'Asta di trattenere le risorse necessarie per il pagamento del Sorvegliante d'Asta, in conformita' al citato regolamento. I proventi delle aste sono versati al GSE sul conto corrente dedicato «Trans European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System» (TARGET2). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del Tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri interessati.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le procedure di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti dalla vendita all'asta, di cui al comma 1, e la successiva riassegnazione, per la parte eccedente l'importo di un milione di euro limitatamente alla quota da assegnare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai pertinenti capitoli di spesa per le attivita' destinate a finanziare le iniziative:
a) contro i cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra;
b) per dare attuazione all'articolo 21-bis della direttiva 2003/87/CE;
c) per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, segnatamente nei Paesi in via di sviluppo;
d) per la ricerca e lo sviluppo, ai fini della mitigazione e dell'adattamento, anche, in particolare, nel settore dell'aeronautica e del trasporto aereo;
e) per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti;
f) per coprire i costi di gestione del sistema EU ETS;
g) per combattere la deforestazione;
h) atte a consentire l'ampia diffusione del sistema per la navigazione satellitare;
i) per garantire i contributi al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili;
l) per la ricerca e l'innovazione, con particolare riferimento ai programmi o alle iniziative nell'ambito del Nono programma quadro di ricerca («9 o PQ»);
m) per coprire costi di funzionamento del Comitato e del relativo supporto in relazione alle attivita' di trasporto aereo.
3. Il Comitato informa la Commissione sulle iniziative intraprese ai sensi del comma 2. I proventi derivanti dalla vendita all'asta di cui al comma 1 sono utilizzati con trasparenza e rendicontati alla Commissione europea.

Note all'art. 6:
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2003/87/CE si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 7
Modalita' per l'assegnazione delle quote di emissioni a titolo
gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia
1. Per ciascun periodo indicato all'articolo 3-quater della direttiva 2003/87/CE ogni operatore aereo amministrato dall'Italia, ai fini dell'attribuzione di quote a titolo gratuito, presenta al Comitato apposita domanda corredata dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato I, che abbia svolto nell'anno di controllo, monitorati conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni ed al piano di monitoraggio delle «tonnellate-chilometro», nonche' verificati da un verificatore indipendente, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 41.
2. Fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CE, per ciascun periodo indicato nell'articolo 3-quater della direttiva 2003/87/CE, la domanda e' presentata al Comitato dall'operatore almeno ventuno mesi prima dell'inizio del periodo a cui la domanda si riferisce e l'anno di controllo e' l'anno civile che si conclude ventiquattro mesi prima dell'inizio del periodo a cui la domanda si riferisce.
3. Il Comitato trasmette alla Commissione la domanda di cui al comma 1 che deve pervenire almeno diciotto mesi prima dell'inizio del periodo a cui tale domanda si riferisce.

Note all'art. 7:
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2003/87/CE si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 8
Modalita' per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui alla
riserva speciale a titolo gratuito agli operatori aerei
amministrati dall'Italia
1. Per ciascun periodo di cui all'articolo 3-quater della direttiva 2003/87/CE, il 3% della quantita' totale di quote di emissioni da assegnare e' accantonato in una riserva speciale destinata agli operatori aerei. Puo' accedere alla riserva speciale, determinata con la decisione di assegnazione della Commissione europea adottata ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2003/87/CE l'operatore aereo amministrato dall'Italia che si trova in una delle seguenti condizioni:
a) inizia ad esercitare un'attivita' di trasporto aereo di cui all'allegato I dopo l'anno di controllo per il quale i dati relativi alle tonnellate-chilometro sono stati trasmessi dal Comitato, ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 1, in relazione a un periodo di cui all'articolo 3-quater, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE;
b) i cui dati relativi alle tonnellate-chilometro sono aumentati mediamente di oltre il 18% annuo, tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, in relazione al periodo di cui all'articolo 3-quater, paragrafo 2, della stessa direttiva ed il secondo anno civile del periodo in questione.
2. L'attivita' di trasporto aereo di cui alle lettere a) e b) del comma 1, per i quali si richiede l'accesso alle quote da riserva speciale non deve essere in alcun modo collegata ad altra o precedente attivita' aerea, esercitata da altro operatore sia esso operatore aereo nuovo entrante oppure operatore aereo che ha subito modifiche dell'assetto societario.
3. Al fine di evitare la doppia assegnazione, l'attivita' di trasporto aereo e' considerata un proseguimento di un'attivita' esercitata in precedenza da un altro operatore aereo quando le stesse attivita' di trasporto aereo mantengono il diritto di ricevere quote a titolo gratuito ovvero quando i dati delle tonnellate-chilometro relative all'attivita' oggetto di richiesta sono gia' stati sottoposti al vaglio del Comitato, ottenendo esito positivo.
4. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che si trova nelle condizioni per accedere alla riserva speciale, ai sensi del comma 1 e delle eventuali norme specifiche emanate dalla Commissione europea, presenta domanda al Comitato entro il 30 giugno del terzo anno del periodo di riferimento a cui si riferisce la domanda.
5. La domanda contiene almeno le seguenti informazioni:
a) i dati relativi alle tonnellate-chilometro, monitorati e verificati conformemente alle disposizioni sulle verifiche per le attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato I svolte dall'operatore aereo amministrato dall'Italia nel secondo anno civile del periodo di riferimento al quale la domanda si riferisce;
b) le prove che i criteri di ammissibilita' ai sensi del comma 1 sono soddisfatti.
6. Nel caso degli operatori aerei amministrati dall'Italia di cui al comma 1, lettera b), la domanda dell'operatore contiene almeno:
a) l'aumento percentuale delle tonnellate-chilometro registrato dall'operatore aereo in questione tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi dell'articolo 7 e delle pertinenti deliberazioni del Comitato, in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo;
b) l'aumento, in termini assoluti, delle tonnellate-chilometro registrato dall'operatore aereo in questione tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi del medesimo articolo 7 e delle pertinenti deliberazioni del Comitato, in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo;
c) la quantita', in termini assoluti, eccedente la percentuale di cui al comma 1, lettera b), delle tonnellate-chilometro registrata dall'operatore aereo in questione tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi del citato articolo 7 e delle pertinenti deliberazioni del Comitato, in relazione al corrispondente periodo, ed il secondo anno civile di tale periodo.
7. Entro sei mesi dal termine per la presentazione della domanda indicato al comma 2, il Comitato, previa verifica, trasmette alla Commissione europea le domande degli operatori aerei amministrati dall'Italia di cui al comma 4 ad essa pervenute.
8. Entro tre mesi dalla data della decisione della Commissione europea sull'assegnazione della riserva speciale, di cui dall'articolo 3-septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato calcola e pubblica:
a) l'assegnazione di quote di emissioni prelevate dalla riserva speciale a ciascun operatore aereo per cui ha presentato richiesta alla Commissione. Tali quote sono calcolate considerando il parametro di riferimento di cui alla decisione della Commissione europea sull'assegnazione della riserva speciale prevista dall'articolo 3-septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE e moltiplicandolo:
1) nel caso di un operatore aereo amministrato dall'Italia di cui al comma 1, lettera a), per i dati relativi alle tonnellate-chilometro di cui al comma 5, lettera a), che figurano nella domanda trasmessa alla Commissione, ai sensi del comma 6;
2) nel caso di un operatore aereo amministrato dall'Italia di cui al comma 1, lettera b), per l'aumento in termini assoluti in tonnellate-chilometro che supera la percentuale di cui al comma 1, lettera b), che figura nella domanda presentata alla Commissione, ai sensi del comma 6;
b) l'assegnazione di quote di emissioni a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia, per ogni anno, e' determinata dividendo la sua assegnazione di quote ai sensi del comma 6, lettera a), per il numero di anni civili interi rimanenti nel periodo, cui l'assegnazione si riferisce.
9. La singola assegnazione di cui al comma 6 ad un operatore aereo amministrato dall'Italia, di cui al comma 1, lettera b), non supera il milione di quote.
10. Le eventuali quote contenute nella riserva speciale e non assegnate sono messe all'asta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6.

Note all'art. 8:
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2003/87/CE si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 9
Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni a titolo gratuito
agli operatori aerei amministrati dall'Italia
1. Per i periodi successivi a quello che ha avuto inizio il 1° gennaio 2013, entro tre mesi dalla data della decisione di assegnazione della Commissione europea, di cui all'articolo 3-sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato calcola e pubblica:
a) la quantita' totale di quote da assegnare per il periodo interessato a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per il quale ha inoltrato la domanda alla Commissione, a norma dell'articolo 8, calcolata moltiplicando i dati sulle tonnellate-chilometro dichiarati nella domanda per il parametro di riferimento di cui alla pertinente decisione di assegnazione della Commissione europea, prevista all'articolo 3-sexies paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE;
b) le quote da assegnare a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia, per ogni anno, determinate dividendo la quantita' totale di quote relative al periodo interessato, calcolata come indicato alla lettera a), per il numero di anni che costituiscono il periodo nel quale l'operatore aereo in questione svolge una delle attivita' di trasporto aereo elencate all'allegato I.
2. Per i periodi successivi a quello che ha avuto inizio il 1° gennaio 2013, il Comitato rilascia, entro il 28 febbraio di ogni anno, a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia il numero di quote che gli sono state assegnate per quell'anno, a norma del presente articolo e dell'articolo 8, ove applicabile. Il Comitato comunica il rilascio delle quote di emissione all'operatore aereo amministrato dall'Italia e all'amministratore del registro dell'Unione.

Note all'art. 9:
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2003/87/CE si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 10

Piano di monitoraggio e relativi aggiornamenti

1. Il Comitato pubblica annualmente la lista aggiornata degli operatori aerei amministrati dall'Italia, avvalendosi dei dati di emissione raccolti dall'organizzazione intergovernativa per il controllo del traffico aereo a livello europeo, Eurocontrol, e relativi al precedente anno di volo e dell'elenco degli operatori aerei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o).
2. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della lista di cui al comma 1, l'operatore inserito per la prima volta in tale lista invia al Comitato il Piano di monitoraggio.
3. L'operatore aereo amministrato dall'Italia aggiorna ed invia al Comitato il Piano di monitoraggio delle emissioni:
a. in caso di modifica del sistema di monitoraggio, entro trenta giorni dal momento in cui la modifica e' stata accertata;
b. entro il 31 dicembre di ogni anno di inclusione nel campo di applicazione, nel caso di modifiche non sostanziali, come definite nei relativi regolamenti unionali e, comunque, almeno tre mesi prima dell'avvio di ogni periodo di scambio delle quote di gas ad effetto serra.
4. Il Comitato, entro il termine di 45 giorni dall'invio del suindicato Piano, ne verifica la conformita' alle disposizioni vigenti. Il termine e' sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori informazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni.
5. Gli operatori aerei soggetti alla disciplina del presente decreto eleggono domicilio nel territorio della Repubblica italiana:
a) in occasione dell'aggiornamento del piano di monitoraggio, se gia' inclusi nell'elenco di cui al comma 1;
b) all'atto dell'invio del primo piano di monitoraggio di cui al comma 2, se non inclusi nell'elenco di cui al comma 1.
 
Art. 11

Divieto operativo

1. Il Comitato, ai fini della trasmissione della richiesta alla Commissione europea di applicazione del divieto operativo a carico dell'operatore aereo amministrato dall'Italia, predispone una relazione contenente:
a) la prova che l'operatore aereo amministrato dall'Italia non ha rispettato, per almeno tre anni consecutivi nell'arco di cinque anni, le prescrizioni stabilite dal presente decreto;
b) i dettagli sulle sanzioni applicate;
c) la valutazione della eventuale imposizione del divieto operativo.
2. Il Comitato trasmette la relazione di cui al comma 1 alla Commissione europea, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.
 
Art. 12

Chiusura di conto di deposito di un operatore
aereo amministrato dall'Italia

1. La domanda di chiusura di un conto e' presentata al Comitato dal titolare del conto contestualmente ad una dichiarazione di conformita' agli obblighi del registro dell'Unione.
2. In allegato alla richiesta l'operatore aereo deve inviare:
a) una comunicazione della chiusura delle attivita' aeree di cui all'allegato I ovvero l'eventuale trasferimento della societa' o del ramo d'azienda relativa all'aviazione ad un altro operatore aereo, comunicando da quale Stato membro e' amministrato quest'ultimo;
b) una comunicazione della cessazione o revoca del certificato di operatore aereo;
c) la richiesta inviata ad Eurocontrol di chiusura del Central Route Charges Office (CRCO).
3. La domanda e gli allegati sono sottoscritti dall'operatore aereo amministrato dall'Italia.
4. La domanda e gli allegati sono resi in conformita' agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Il Comitato, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 1122/2019, all'esito positivo della domanda ordina all'Amministratore nazionale del registro, di cui all'articolo 34, la chiusura del conto di deposito dell'operatore aereo.

Note all'art. 12:
- Il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa (Testo A),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n.
42, Supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 46 (R) (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
(R).».
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta') (149). - 1. L'atto di notorieta' concernente
stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta
conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione
resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle
modalita' di cui all'art. 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».
- Per i riferimenti normativi del regolamento (UE)
1122/2019 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 13

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra, all'assegnazione ed al rilascio di quote, nonche' alle procedure relative alle attivita' elencate nell'allegato I diverse dalle attivita' di trasporto aereo.
 
Art. 14

Procedure per l'inclusione unilaterale
di altre attivita' e gas

1. Il Comitato puo' applicare, su propria iniziativa o su richiesta di uno o piu' gestori, lo scambio di quote di emissioni ad attivita' ed a gas a effetto serra non elencati all'allegato I, tenuto conto dei criteri pertinenti, in particolare, delle ripercussioni sul mercato interno, della potenziale distorsione della concorrenza, dell'integrita' ambientale del sistema unionale e dell'affidabilita' del sistema di monitoraggio e di comunicazione previsto, purche' l'inclusione di tali attivita' e gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione europea, in conformita' agli atti delegati che la Commissione stessa adotta.
2. Il Comitato puo' richiedere alla Commissione europea l'adozione di atti delegati relativi al monitoraggio ed alla comunicazione delle emissioni per le attivita', gli impianti e i gas a effetto serra che non sono elencati come combinazione all'allegato I, qualora il monitoraggio e la comunicazione possono essere realizzati con sufficiente accuratezza.
 
Art. 15

Autorizzazione ad emettere gas
ad effetto serra

1. Nessun impianto puo' esercitare le attivita' elencate nell'allegato I che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'allegato II in relazione a tali attivita', a meno che il relativo gestore non sia munito dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresi', agli impianti inclusi ai sensi dell'articolo 14.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli impianti esclusi dal sistema, ai sensi degli articoli 31 e 32, ai quali si rilascia un'autorizzazione semplificata.
 
Art. 16

Domanda di nuova autorizzazioni

1. I gestori degli impianti che esercitano le attivita' elencate nell'allegato I che comportano emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'allegato II hanno l'obbligo di presentare al Comitato domanda di autorizzazione ad emettere gas serra almeno 90 giorni prima della data dell'avvio del funzionamento normale dell'impianto.
2. Il gestore invia al Comitato la domanda di cui al comma 1 che dovra' contenere almeno:
a) i dati anagrafici del gestore e dell'impianto;
b) la descrizione dell'impianto e delle sue attivita' compresa la tecnologia utilizzata;
c) la data prevista per l'avvio del funzionamento normale dell'impianto;
d) le materie prime e secondarie il cui impiego e' suscettibile di produrre emissioni elencate nell'allegato II;
e) le fonti di emissioni di gas elencati nell'allegato II dell'impianto;
f) il piano di monitoraggio di cui all'articolo 20;
g) il piano della metodologia di monitoraggio di cui all'articolo 21;
h) la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'apposita tariffa;
i) la geolocalizzazione dell'impianto;
l) una sintesi non tecnica dei dati riportati nelle precedenti lettere.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui il gestore degli impianti e' gia' in possesso di una valida autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per le attivita' elencate all'allegato I, che comportano emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'allegato II.
 
Art. 17

Domanda di modifica dell'autorizzazione

1. I gestori degli impianti che sono in possesso dell'autorizzazione ad emettere gas serra hanno l'obbligo di presentare al Comitato domanda di modifica della medesima autorizzazione nei casi elencati al comma 2, almeno sessanta giorni prima della data nella quale la modifica ha effetto.
2. I gestori degli impianti inviano al Comitato la domanda di modifica della autorizzazione gia' esistente nei seguenti casi:
a) modifica dell'identita' del gestore comunicata contestualmente dal nuovo e dal vecchio gestore. Il vecchio gestore mantiene gli obblighi previsti dal sistema EU-ETS fino alla data di pubblicazione della deliberazione del Comitato;
b) modifica alla natura o al funzionamento dell'impianto che determini un cambiamento nell'assegnazione ovvero del piano di monitoraggio ovvero della struttura dell'impianto stesso;
c) ampliamenti e riduzioni della capacita' dell'impianto;
d) fusioni e scissioni;
e) modifica del piano di monitoraggio a seguito di modifiche significative;
f) modifica del Piano della metodologia di monitoraggio a seguito di modifiche significative.
 
Art. 18
Modalita' di rilascio e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas
ad effetto serra

1. Il Comitato rilascia l'autorizzazione ad emettere gas effetto serra ad un impianto qualora abbia accertato che il gestore e' in grado di controllare e comunicare le emissioni dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce. Tale autorizzazione e' rilasciata all'esito positivo dell'istruttoria tecnica della documentazione da parte dello stesso Comitato.
2. Il rilascio di una nuova autorizzazione o del relativo aggiornamento e' effettuato entro 45 giorni dal ricevimento della istanza. Il suddetto termine e' sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni.
3. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra di cui al comma 1 contiene almeno i seguenti elementi:
a) nome e indirizzo del gestore;
b) descrizione delle attivita' e delle emissioni dell'impianto;
c) il piano di monitoraggio di cui all'articolo 20;
d) il piano della metodologia di monitoraggio di cui all'articolo 21;
e) dichiarazione dell'obbligo di restituzione delle quote di emissioni;
f) informazioni utili all'identificazione del soggetto giuridico o della persona fisica individuata come gestore.
 
Art. 19

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e' revocata:
a) nel caso in cui il gestore comunichi la cessazione delle attivita' ai sensi dell'articolo 26;
b) nel caso di revoca dell'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Note all'art. 19:
- La Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, e' cosi'
rubricata: «PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE (IPPC)».
 
Art. 20

Piano di monitoraggio e relative modifiche

1. Il gestore effettua il monitoraggio delle emissioni dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce secondo quanto stabilito dalle disposizioni sul monitoraggio previste dai relativi regolamenti unionali.
2. Il Piano di monitoraggio e' inviato dal gestore al Comitato contestualmente alla richiesta di nuova autorizzazione ovvero nel caso di modifica della stessa.
3. Il gestore di un impianto notifica entro 60 giorni e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso, ogni modifica al Piano di monitoraggio ritenuta significativa ai sensi delle relative norme unionali.
4. In caso di modifiche ritenute non significative, le stesse sono notificate entro il 31 dicembre dell'anno in corso e non comportano la modifica dell'autorizzazione dell'impianto.
5. Il Comitato verifica e approva il Piano di monitoraggio ovvero le sue modifiche entro 45 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del gestore. Detto termine e' sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni.
 
Art. 21

Piano della metodologia di monitoraggio
e relative modifiche

1. Il gestore effettua il monitoraggio dei dati inerenti l'assegnazione di quote a titolo gratuito dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce secondo quanto stabilito dalle disposizioni previste dai relativi regolamenti unionali.
2. Il Piano della metodologia di monitoraggio e' inviato dal gestore contestualmente alla richiesta di nuova autorizzazione, nel caso di domanda di assegnazione gratuita, ovvero nel caso di modifica della stessa.
3. Il gestore di un impianto notifica entro 60 giorni e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso ogni modifica al Piano della metodologia di monitoraggio ritenuta significativa ai sensi delle relative norme unionali.
4. In caso di modifiche ritenute non significative, le suddette modifiche dovranno essere notificate entro il 31 dicembre dell'anno in corso e non comportano la modifica dell'autorizzazione dell'impianto.
5. Il Comitato verifica e approva il Piano della metodologia di monitoraggio ovvero le sue modifiche entro 45 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del gestore. Detto termine e' sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni.
 
Art. 22

Coordinamento con la direttiva 2010/75/UE

1. Il Comitato mette in atto le opportune azioni volte ad attivare un coordinamento con le attivita' indicate nell'Allegato I della direttiva 2010/75/UE. Tali azioni riguardano lo scambio di informazioni e di dati informatici utili ai fini del coordinamento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra previste dalla direttiva 2003/87/CE.

Note all'art. 22:
- La direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio elativa alle emissioni industriali (prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) (Testo
rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 17
dicembre 2010, n. L 334.
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2003/87/CE si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 23

Messa all'asta delle quote

1. Tutte le quote che non sono oggetto di assegnazione gratuita a norma degli articoli 10-bis e 10-quater della direttiva 2003/87/CE e che non sono immesse nella riserva stabilizzatrice di mercato istituita con decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio o cancellate a norma dell'articolo 36, sono collocate all'asta a norma del relativo regolamento unionale. Il quantitativo delle quote da collocare all'asta e' determinato con decisione della Commissione europea.
2. Il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento e pone in essere, a questo scopo, tutte le attivita' necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a consentire alla piattaforma d'asta di trattenere le risorse necessarie per il pagamento del sorvegliante d'asta, in conformita' con le norme unionali.
3. I proventi delle aste sono versati al GSE sul conto corrente dedicato «Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System» («TARGET2»). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai Ministeri interessati. Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ad appositi capitoli per spese di investimento degli stati di previsione interessati, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi unionali, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2003/87/CE. Le somme di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili.
4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3 si provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste. Il 50% dei proventi delle aste e' assegnato complessivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico, nella misura del 70% al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del 30% al Ministero dello sviluppo economico.
5. Il 50% delle risorse di cui al comma 3 e' riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
6. Un'apposita convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in qualita' di «responsabile del collocamento», ivi compresa la gestione del conto di cui al presente articolo. Ai relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle aste ai sensi del comma 7, lettera n).
7. Le risorse di cui al comma 4, assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico, sono destinate alle seguenti attivita' per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento, cosi' come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4);
b) finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;
c) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno dell'unione europea in materia di energia rinnovabile, nonche' sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno dell'Unione europea a incrementare l'efficienza energetica, ai livelli convenuti nei pertinenti atti legislativi;
d) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che sono parte dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204;
e) trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali Paesi;
f) favorire il sequestro (di CO2 ) mediante silvicoltura;
g) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento;
h) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2 , in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi terzi;
i) incoraggiare il passaggio a modalita' di trasporto pubblico a basse emissioni;
l) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati dal presente decreto;
m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e efficienza idrica, i sistemi di teleriscaldamento, la cogenerazione ad alto rendimento e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso, «anche alimentando il fondo nazionale efficienza energetica di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102»;
n) coprire le spese di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 12 e le spese amministrative connesse alla gestione del sistema diverse dai costi di cui all'articolo 46, comma 5;
o) compensare i costi come definiti dal paragrafo 26 delle linee guida di cui alla comunicazione della Commissione europea C 2012 3230 final con priorita' di assegnazione alle imprese accreditate della certificazione ISO 50001;
p) finanziare attivita' a favore del clima in paesi terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici;
q) promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una transizione equa verso un'economia a basse emissioni di carbonio, in particolare nelle regioni maggiormente interessate dalla transizione occupazionale, in stretto coordinamento con le parti sociali;
r) sostenere le azioni e le infrastrutture funzionali all'abbandono del carbone nella generazione termoelettrica.
8. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1000 milioni di euro, e' destinata, nella misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, al «Fondo per la transizione energetica nel settore industriale» di cui al successivo articolo 29, per finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e, per una quota fino ad un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al «Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone» istituito con decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, presso il Ministero dello sviluppo economico. I criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del «Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone» sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
9. Al fine di consentire alla Commissione europea la predisposizione della relazione sul funzionamento del mercato del carbonio di cui all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato garantisce che ogni informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di riservatezza, il Comitato puo' richiedere le informazioni necessarie al GSE relativamente alla sua funzione di responsabile per il collocamento.

Note all'art. 23:
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2003/87/CE si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi della decisione (UE)
2015/1814 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di debito pubblico. (Testo A), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 marzo 2004, n. 57, Supplemento ordinario, cosi'
recita:
«Art. 44 (L) (Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato). - 1. In coerenza con gli indirizzi di politica
monetaria della Banca centrale, europea il conto denominato
"Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", istituito
presso la Banca d'Italia, e' trasferito, con le relative
giacenze, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, previa
stipulazione di apposita convenzione con il Ministero.
Mediante tale convenzione sono stabilite le condizioni di
tenuta del conto e le modalita' di gestione e di
movimentazione delle giacenze. Il Fondo ha lo scopo di
ridurre, secondo le modalita' previste dal presente testo
unico, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
(L).
2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e'
attribuita al Ministro, coadiuvato da un Comitato
consultivo composto:
a) dal Direttore generale del Tesoro, che lo
presiede;
b) dal Ragioniere generale dello Stato;
c) dal Direttore dell'Agenzia delle entrate;
d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio. (L).
3. Il Ministro presenta annualmente al Parlamento, in
allegato al conto consuntivo, una relazione
sull'amministrazione del Fondo. Alla gestione del Fondo non
si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971,
n. 1041, e successive modificazioni. (L).».
- Per i riferimenti normativi della legge 4 novembre
2016, n. 204 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 4
luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE
sull'efficienza energetica, che modifica le direttive
2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e
2006/32/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio
2014, n. 165, cosi' recita:
«Art. 15 (Fondo nazionale per l'efficienza energetica).
- 1. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico il "Fondo nazionale per l'efficienza energetica",
di seguito "Fondo", che opera secondo le modalita' di cui
al comma 2 e per le finalita' di cui al comma 3. Le risorse
del fondo di cui all'art. 22, comma 4, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'art.
4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per
l'importo di 5 milioni di euro nell'anno 2014 e di 25
milioni di euro nell'anno 2015, per essere riassegnate nei
medesimi esercizi al Fondo. A tal fine, la Cassa conguaglio
per il settore elettrico provvede al versamento all'entrata
del bilancio dello Stato degli importi indicati al primo
periodo, a valere sulle disponibilita' giacenti sul conto
corrente bancario intestato al predetto Fondo, entro 30
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per
l'importo relativo al 2014 ed entro il 31 marzo per il
2015. La dotazione del Fondo puo' essere integrata:
a) per il periodo 2015-2020, a valere sulle risorse
annualmente confluite nel fondo di cui all'art. 22, comma
4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come
modificato dall'art. 4-ter, comma 2 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, secondo le modalita' di cui al
presente comma, previa determinazione dell'importo da
versare con il medesimo decreto di cui all'art. 5, comma
12, lettera a);
b) fino a 15 milioni euro annui per il periodo
2014-2020 a carico del Ministero dello sviluppo economico e
fino a 35 milioni di euro annui per il periodo 2014-2020 a
carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle
aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti
energetico ambientali cui all'art. 19, del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica
dell'entita' dei proventi disponibili annualmente, con le
modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso
art. 19;
b-bis) ulteriori risorse a carico del Ministero dello
sviluppo economico o del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare a valere sui proventi
annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati
ai progetti energetico ambientali cui all'art. 19 del
decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, non diversamente
impegnate e previa verifica delle disponibilita' accertate.
2. Il Fondo ha natura rotativa ed e' destinato a
sostenere il finanziamento di interventi di efficienza
energetica, realizzati anche attraverso le ESCO, il ricorso
a forme di partenariato pubblico - privato, societa' di
progetto o di scopo appositamente costituite, mediante due
sezioni destinate rispettivamente a:
a) la concessione di garanzie, su singole operazioni
o su portafogli di operazioni finanziarie;
b) l'erogazione di finanziamenti, direttamente o
attraverso banche e intermediari finanziari, inclusa la
Banca Europea degli Investimenti, anche mediante la
sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento di
tipo chiuso che abbiano come oggetto di investimento la
sottoscrizione di titoli di credito di nuova emissione o
l'erogazione, nelle forme consentite dalla legge, di nuovi
finanziamenti, nonche' mediante la sottoscrizione di titoli
emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130,
nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad
oggetto crediti di privati verso piccole e medie imprese e
ESCO per investimenti per l'efficienza energetica.
3. Il Fondo e' destinato a favorire, sulla base di
obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel
rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa
comunitaria in materia di aiuti di stato, il finanziamento
di interventi coerenti con il raggiungimento degli
obiettivi nazionali di efficienza energetica, promuovendo
il coinvolgimento di istituti finanziari, nazionali e
comunitari, e investitori privati sulla base di un'adeguata
condivisione dei rischi, con particolare riguardo alle
seguenti finalita':
a) interventi di miglioramento dell'efficienza
energetica degli edifici di proprieta' della Pubblica
Amministrazione;
b) realizzazione di reti per il teleriscaldamento e
per il teleraffrescamento;
c) efficienza energetica dei servizi e infrastrutture
pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica;
d) efficientamento energetico di interi edifici
destinati ad uso residenziale, compresa l'edilizia
popolare;
e) efficienza energetica e riduzione dei consumi di
energia nei settori dell'industria e dei servizi.
4. Gli interventi di realizzazione e ampliamento di
reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, avviati tra
la data di entrata in vigore del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, e la data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, possono avere accesso alle
garanzie offerte dal Fondo, secondo le modalita' definite
con i provvedimenti di cui al comma 5 e fermi restando i
vincoli richiamati al comma 3.
5. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma
3, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con
uno o piu' decreti di natura non regolamentare da adottare
entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
acquisito il parere della Conferenza Unificata, sono
individuate le priorita', i criteri, le condizioni e le
modalita' di funzionamento, di gestione e di intervento del
Fondo, nonche' le modalita' di articolazione per sezioni,
di cui una dedicata in modo specifico al sostegno del
teleriscaldamento, e le relative prime dotazioni. Nel
quadro dei progetti e programmi ammissibili all'intervento
del Fondo, tenendo conto del miglior rapporto tra costo e
risparmio energetico, sono individuati termini e condizioni
di maggior favore per interventi che presentino specifica
valenza prestazionale volti a:
a) creare nuova occupazione;
b) migliorare l'efficienza energetica dell'intero
edificio;
c) promuovere nuovi edifici a energia quasi zero;
d) introdurre misure di protezione antisismica in
aggiunta alla riqualificazione energetica;
e) realizzare reti per il teleriscaldamento e per il
teleraffrescamento in ambito agricolo o comunque connesse
alla generazione distribuita a biomassa.
6. La dotazione del Fondo puo' essere incrementata
mediante versamento volontario di contributi da parte di
Amministrazioni centrali, Regioni e altri enti e organismi
pubblici, ivi incluse le risorse derivanti dalla
programmazione dei fondi strutturali e di investimento
europei secondo criteri, condizioni e modalita' stabilite
con i provvedimenti di cui al comma 5. La dotazione del
Fondo e', inoltre, incrementata con i proventi delle
sanzioni di cui all'art. 16, comma 23.
7. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui al comma
2, lettera a) sono assistiti dalla garanzia dello Stato,
quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri,
condizioni e modalita' da stabilire con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto. La garanzia dello Stato e' inserita
nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 31 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. La sezione destinata alla
concessione di garanzie, di cui al comma 2, e' ricompresa
nel Sistema nazionale di garanzia di cui all'art. 1, comma
48 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
8. Le garanzie concesse dal Fondo possono essere
assistite dalla garanzia del Fondo Europeo degli
Investimenti o di altri fondi di garanzia istituiti
dall'Unione Europea o da essa cofinanziati.
9. La gestione del Fondo e dei relativi interventi puo'
essere attribuita sulla base di una o piu' apposite
convenzioni, a societa' in house ovvero a societa' o enti
in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi
e di terzieta' nel rispetto della vigente normativa europea
e nazionale in materia di contratti pubblici. Agli oneri
connessi alla gestione e al funzionamento del Fondo si
provvede a valere sulle medesime risorse.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
13 marzo 2013, n. 30 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2003/87/CE si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 24

Criteri generali per l'assegnazione gratuita
delle quote in capo al Comitato

1. Il Comitato determina il quantitativo annuo di quote da assegnare a titolo gratuito ai gestori eleggibili conformemente alle norme unionali, con particolare riferimento alle regole per l'assegnazione gratuita delle quote, l'aggiornamento dei parametri di riferimento e l'identificazione dei settori caratterizzati da elevato rischio di rilocalizzazione.
2. Il Comitato:
a) non assegna quote a titolo gratuito per la produzione di elettricita', fatta eccezione per l'elettricita' prodotta a partire dai gas di scarico;
b) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti deputati alla cattura di CO2 , alle condutture per il trasporto di CO2 o ai siti di stoccaggio di CO2 ;
c) assegna quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e alla cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2012/27/UE, in caso di domanda economicamente giustificabile, rispetto alla generazione di energia termica e frigorifera. Per ogni anno successivo al 2013 le quote totali assegnate a tali impianti per la produzione di calore sono adeguate, applicando il fattore lineare di riduzione, tranne che per gli anni in cui dette assegnazioni sono adeguate in modo uniforme in conformita' con le norme unionali sull'assegnazione;
d) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti la cui autorizzazione e' stata revocata successivamente all'invio alla Commissione dell'elenco di cui all'articolo 25 e prima dell'adozione dell'assegnazione finale delle quote di emissioni a titolo gratuito;
e) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti per i quali la Commissione respinge l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 25;
f) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti che hanno adottato il regime di cui agli articoli 31 e 32.
3. Il Comitato, con le modalita' e le forme previste dalle relative norme unionali, determina e propone alla Commissione l'assegnazione di quote gratuite:
a) agli impianti esistenti;
b) agli impianti nuovi entranti;
c) in caso di modifiche del funzionamento di un impianto;
d) in caso di fusione e scissione di impianti.
4. Il Comitato, con le modalita' e le forme previste dalle relative norme unionali, determina e propone alla Commissione europea l'adeguamento dell'assegnazione di quote gratuite:
a) agli impianti o sottoimpianti il cui gestore abbia presentato rinuncia all'assegnazione che riguarda gli anni successivi all'anno della domanda;
b) agli impianti che abbiano cessato le proprie attivita'.
5. Il Comitato modifica la quantita' di quote di emissione assegnate a titolo gratuito agli impianti il cui livello di attivita', valutato sulla base della media mobile dei due anni precedenti, e' aumentato o diminuito di oltre il 15% rispetto al valore del livello di attivita' storico utilizzato per determinare l'assegnazione gratuita per i quinquenni di riferimento. A tal fine il Comitato utilizza la comunicazione sui livelli di attivita' che i gestori inviano ai sensi dei relativi regolamenti unionali entro il 31 marzo di ciascun anno, salvo diversa disposizione del Comitato. Le modalita' di modifica della quantita' di quote di emissione assegnate a titolo gratuito agli impianti sono stabilite nelle relative norme unionali.
6. Gli adeguamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 sono effettuati con quote aggiunte o prelevate dal quantitativo di quote accantonate ai sensi dell'articolo 10-bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE.

Note all'art. 24:
- La direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio sull'efficienza energetica, che modifica le
direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) e'
pubblicata nella G.U.U.E. 14 novembre 2012, n. L 315.
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2003/87/CE si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 25

Misure nazionali di attuazione

1. Il Comitato trasmette alla Commissione, mediante un modello elettronico fornito dalla Commissione stessa, un elenco di impianti disciplinati dal presente decreto, valido per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tale elenco individua tutti gli impianti di produzione di energia elettrica, gli impianti di dimensioni ridotte che possono essere esclusi dall'EU-ETS ai sensi degli articoli 31 e 32 e gli impianti inclusi nell'EU ETS ai sensi dell'articolo 14.
2. L'elenco aggiornato e' trasmesso ogni cinque anni ed ha valore per i successivi cinque anni.
3. L'elenco include informazioni sulle attivita' di produzione, sui trasferimenti di calore e gas, sulla produzione di energia elettrica e sulle emissioni a livello di sottoimpianto relative ai cinque anni civili che precedono la presentazione dell'elenco stesso, come previsto dalla direttiva.
4. Qualora l'inclusione di ciascun impianto dell'elenco non sia rifiutata dalla Commissione, i relativi dati sono usati per il calcolo dei valori dei parametri di riferimento.
5. Il Comitato stabilisce e notifica, per ciascun impianto, i quantitativi annui preliminari di quote a titolo gratuito, utilizzando i valori riveduti dei parametri di riferimento per il periodo di assegnazione, secondo le modalita' indicate nei relativi regolamenti unionali.
6. Il Comitato delibera l'assegnazione finale delle quote assegnate a titolo gratuito a ciascuno degli impianti ricompresi in detto elenco, con l'esclusione degli impianti di cui agli articoli 31 e 32, applicando le norme unionali anche con riferimento al fattore di correzione transettoriale e al fattore di riduzione lineare.
7. Le quote a titolo gratuito sono assegnate unicamente agli impianti ricompresi nell'elenco che include le informazioni di cui al comma 3.
8. L'elenco degli impianti per i quali sono state trasmesse tali informazioni e' inviato alla Commissione europea e pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
9. Nei casi di revisione dell'assegnazione, il Comitato comunica alla Commissione europea il quantitativo annuo totale di quote rivisto conformemente a quanto stabilito dalle misure unionali per l'assegnazione, comprese tutte le informazioni utili al fine della determinazione del nuovo quantitativo annuo.
10. Fatto salvo il caso in cui la Commissione europea respinge il quantitativo di cui al comma precedente, il Comitato assegna il quantitativo annuo totale rivisto di quote di emissioni.
 
Art. 26

Cessazione di attivita' di un impianto
interruzione e ripresa

1. Il gestore di un impianto comunica al Comitato la cessazione delle attivita' entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui e' avvenuta la cessazione di attivita' stessa, nei seguenti casi:
a) nei casi previsti dall'articolo 26, comma 1, lettera b) del regolamento 331/2019;
b) nel caso in cui l'impianto non esercita piu' le attivita' previste dall'allegato 1 o non rispetta le soglie di attivita' in esso previste;
c) nel caso in cui l'impianto interrompe le attivita' di cui all'allegato I per un periodo superiore a 6 mesi.
2. Il comma 1, lettera c), non si applica agli impianti di riserva o di emergenza e agli impianti che funzionano in base ad un calendario stagionale, quando le condizioni elencate di seguito sono soddisfatte:
a) il gestore e' titolare di un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e di tutte le altre autorizzazioni necessarie;
b) e' tecnicamente possibile riprendere le attivita' senza apportare modifiche fisiche all'impianto;
c) l'impianto e' oggetto di una manutenzione periodica.
3. Il Comitato puo' estendere il periodo di cui al comma 1, lettera c), di sei mesi e fino ad un massimo di 24 mesi, su richiesta del gestore e purche' lo stesso sia in grado di dimostrare che non puo' riprendere l'attivita' entro i sei mesi a causa di circostanze eccezionali e imprevedibili. A tal fine il gestore trasmette la documentazione a supporto della domanda di estensione citata.
4. Il gestore comunica al Comitato, entro il 31 gennaio di ogni anno, ogni interruzione delle attivita' di cui all'allegato I in atto al 1° gennaio dello stesso anno.
5. Il gestore e' tenuto a comunicare al Comitato la ripresa delle attivita' di cui all'allegato I conseguente all'interruzione di cui al comma 4, entro 30 giorni dal riavvio delle attivita' dell'impianto.
6. Nel caso in cui l'omessa comunicazione di cessazione di attivita' abbia comportato l'indebito rilascio di quote di emissioni nei confronti del gestore, il Comitato diffida il gestore a procedere alla resa delle quote indebitamente rilasciate entro un termine non superiore a 45 giorni.
7. Il gestore dell'impianto che funziona secondo un calendario stagionale ai sensi del comma 2 e che al 31 dicembre non e' in grado di prevedere con certezza se nel corso dell'anno seguente svolgera' la campagna di produzione, trasmette al Comitato, entro il 31 gennaio dell'anno seguente, una richiesta di sospensione del rilascio di quote di emissione. Nel caso in cui, nel corso dell'anno seguente, la campagna di attivita' effettivamente non si svolga e si verifica la cessazione totale dell'attivita' dell'impianto, il gestore trasmette al Comitato, entro il 31 dicembre di quello stesso anno, la comunicazione di cessazione totale. Qualora, invece, la campagna di attivita' si svolga, il gestore trasmette al Comitato una richiesta di sblocco del rilascio sospeso e lo stesso Comitato provvede a rilasciare le quote spettanti per l'anno in corso entro i successivi 30 giorni.

Note all'art. 26:
- Per i riferimenti normativi del regolamento 331/2019
si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 27

Rilascio delle quote assegnate
a titolo gratuito

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato rilascia, per l'anno in corso, le quote assegnate a norma dei relativi regolamenti unionali agli impianti aventi diritto.
2. In deroga al comma 1, il Comitato sospende il rilascio delle quote di emissione agli impianti che:
a) hanno comunicato l'interruzione delle attivita';
b) sono in stato di cessazione e la cui autorizzazione non e' stata ancora revocata;
c) non hanno comunicato, con esito valutato positivo dal Comitato il livello annuale di attivita';
d) hanno aperta una delle procedure concorsuali attualmente regolate dall'ordinamento giuridico nazionale.
3. Il Comitato rilascia le quote di emissione gratuita spettanti, ricalcolate, laddove pertinente, alla ripresa delle attivita' secondo quanto previsto dalla norma unionale.
 
Art. 28
Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a
elevata intensita' energetica nell'eventualita' di una
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi
diretti
1. Il Comitato determina e propone alla Commissione l'assegnazione di quote gratuite agli impianti compresi nella lista dei settori e sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio individuati con decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione del 15 febbraio 2019 per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo dal 2021 al 2030.

Note all'art. 28:
- Per i riferimenti normativi della decisione delegata
(UE) 2019/708 della Commissione del 15 febbraio 2019 si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 29
Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a
elevata intensita' energetica nell'eventualita' di una
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi
indiretti
1. Il fondo denominato «Fondo per la transizione energetica nel settore industriale», istituito con decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e' alimentato secondo le previsioni dell'articolo 23, comma 8, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2018/410. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati e previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Le misure finanziarie a favore di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, al fine di compensare tali costi, sono basate sui parametri di riferimento nei due anni precedenti la data di presentazione dei dati relativi alle emissioni indirette di CO2 per unita' di produzione e successivamente ogni cinque anni. I parametri di riferimento sono calcolati per un dato settore o sottosettore come il prodotto del consumo di energia elettrica per unita' di produzione corrispondente alle tecnologie disponibili piu' efficienti e delle emissioni di CO2 del relativo mix di produzione di energia elettrica in Europa.
3. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, per ogni anno nel quale, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, utilizzano piu' del 25% delle risorse dei proventi delle aste relative ai soggetti impianti fissi, predispongono e pubblicano una relazione nella quale si espongono i motivi per cui e' stata superata la predetta soglia.

Note all'art. 29:
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
13 marzo 2013, n. 30 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2003/87/CE si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE)
2018/410 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti de Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea si veda nelle note all'art. 5.
 
Art. 30

Fondo per l'innovazione

1. Il funzionamento e il finanziamento del Fondo di Innovazione, istituito ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE sono definiti a livello unionale.
2. Il Comitato adotta le misure necessarie per dare attuazione agli atti delegati adottati dalla Commissione europea per la gestione del fondo di cui al comma 1.

Note all'art. 30:
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2003/87/CE si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 31
Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione
di misure equivalenti

1. A richiesta del gestore interessato il Comitato puo' escludere dall'EU ETS gli impianti che hanno comunicato allo stesso Comitato emissioni inferiori a 25.000 tonnellate di CO2 equivalente e che, nei casi in cui effettuano attivita' di combustione, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui alla lettera a), e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni ovvero una proposta di misure nazionali equivalenti a condizione che il Comitato stesso:
a) notifichi alla Commissione tutti gli impianti in questione specificando per ciascuno di essi le misure equivalenti finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni che sono state poste in atto prima del termine della presentazione dell'elenco di cui all'articolo 25, e, al piu' tardi, all'atto della presentazione dell'elenco stesso alla Commissione;
b) confermi l'applicazione di modalita' di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 25.000 o piu' tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile. Il Comitato puo' autorizzare misure semplificate di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli impianti con emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e il 2010 che sono inferiori a 5.000 tonnellate l'anno;
c) confermi che, qualora un impianto emetta 25.000 o piu' tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o qualora all'impianto non siano piu' applicate le misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, l'impianto rientra nuovamente nell'EU ETS;
d) pubblichi le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per consentire al pubblico di presentare osservazioni.
2. L'esclusione dall'EU ETS di cui al comma 1 e' valida per il relativo periodo di cinque anni di cui all'articolo 25.
3. L'esclusione dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra puo' essere applicata anche agli ospedali che rientrano nel sistema ai sensi delle disposizioni dell'allegato I. Tale esclusione e' applicata qualora anch'essi adottino le misure equivalenti di cui al comma 5, indipendentemente dal fatto che siano o meno al di sotto della soglia individuata nel comma 1.
4. Le installazioni termiche possono essere escluse quando forniscono principalmente servizi a una struttura ospedaliera. In tal caso si provvede ad applicare i criteri aggiuntivi per la loro selezione ed individuazione. Una installazione termica ospedaliera puo' essere esclusa dal sistema ETS a condizione che, in qualsiasi anno del periodo, esporti non piu' del 15% del calore prodotto dall'impianto in uno stabilimento diverso da un ospedale.
5. Ai fini della consultazione dei gestori di cui al comma 1 e della notifica di cui al comma 1, lettera a), e' predisposta a cura del Comitato una proposta di misure nazionali equivalenti, ai fini dell'applicazione dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE per ciascuno dei due quinquenni 2021-2025 e 2026-2030.
6. Gli impianti di dimensioni ridotte sono iscritti in una apposita sezione del Portale ETS.

Note all'art. 31:
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2003/87/CE si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 32
Esclusione facoltativa degli impianti con un livello di emissioni
inferiore a 2500 tonnellate di CO2 equivalente o con funzionamento
inferiore a 300 ore/anno
1. A richiesta del gestore interessato il Comitato puo' escludere dall'EU-ETS ed iscriverli in una apposita sezione speciale del Portale ETS, gli impianti che hanno comunicato emissioni per un valore inferiore a 2.500 tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui alla lettera a), a condizione che il Comitato medesimo:
a) notifichi alla Commissione europea tutti gli impianti rientranti nei limiti di cui alla linea prima del termine di presentazione dell'elenco degli impianti alla Commissione europea, previsto all'articolo 25 o, al piu' tardi, all'atto della presentazione dell'elenco alla Commissione;
b) confermi l'applicazione di modalita' di monitoraggio semplificate finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 2.500 o piu' tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile;
c) confermi che, qualora un impianto emetta 2.500 o piu' tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile, rientra negli impianti di cui all'articolo 31, se dispone delle caratteristiche richieste nel medesimo articolo, ovvero nel sistema EU-ETS;
d) metta le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) a disposizione del pubblico.
2. Allorche' l'impianto rientra nell'EU-ETS, a norma del comma 1, lettera c), del presente articolo, le quote ad esso assegnate sono concesse a decorrere dall'anno del rientro. Le quote assegnate a tale impianto sono detratte dal quantitativo messo all'asta dallo Stato membro in cui l'impianto e' situato.
3. Il Comitato puo', inoltre, escludere dall'EU-ETS impianti di riserva o di emergenza che non hanno funzionato per piu' di 300 ore l'anno in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui al comma 1, lettera a), alle stesse condizioni di cui al comma 1.
4. Ai fini della richiesta del gestore di cui al comma 1, il Comitato predispone una proposta di misure nazionali equivalenti di applicazione nazionale dell'articolo 27-bis della direttiva 2003/87/CE per ciascuno dei due quinquenni 2021-2025 e 2026-2030.
5. Laproposta di misure nazionali equivalenti e' pubblicata sul Portale ETS. I gestori degli impianti che rientrano nelle caratteristiche di cui al comma 1 possono chiedere allo stesso comitato di essere ammessi al regime previsto nella Proposta nei termini e nelle modalita' in essa definite.

Note all'art. 32:
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2003/87/CE si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 33

Analisi del profilo di rischio ed ispezioni

1. Il Comitato, anche sulla base dell'analisi del profilo di rischio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), puo' svolgere attivita' ispettive anche per determinare se un impianto fisso e' conforme ai requisiti dettati dalla direttiva 2003/87/CE e dai suoi regolamenti derivati. Tali attivita' possono prevedere anche visite in loco. Sono escluse le attivita' svolte dai verificatori e dagli organismi di accreditamento.
2. Il Comitato redige un apposito programma annuale che definisce le modalita' con le quali il Comitato stesso svolge le attivita' di cui al comma 1.
3. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 gli impianti che rientrano nelle disposizioni di cui agli articoli 31 e 32.
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 2 il Comitato puo' essere supportato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e da altri Enti di ricerca.
5. Il Comitato puo' avvalersi della collaborazione della guardia di finanza per le attivita' di controllo concernenti gli aspetti di natura finanziaria correlati alla gestione e al trasferimento delle quote di emissione di gas a effetto serra.
6. I costi relativi alle attivita' di cui al presente articolo sono a carico dei soggetti ispezionati.

Note all'art. 33:
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2003/87/CE si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 34

Sistema di registri

1. Le quote rilasciate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono conservate nel registro dell'Unione ai fini dell'esecuzione delle procedure relative alla gestione dei conti di deposito aperti nella sezione italiana del registro dell'Unione, all'assegnazione, alla restituzione e all'annullamento delle quote e ad ogni altra disposizione prevista dal regolamento relativo al funzionamento del registro dell'Unione.
2. L'ISPRA svolge le funzioni di amministratore della sezione italiana del Registro dell'Unione, nonche' le funzioni di amministratore del Registro nazionale, senza ulteriori oneri amministrativi. Il Registro dell'Unione e' accessibile al pubblico secondo le modalita' e nei limiti previsti dal relativo regolamento unionale.
3. Qualsiasi persona puo' possedere quote di emissioni. Il registro dell'Unione contiene separata contabilita' delle quote di emissioni possedute da ciascuna persona. Nei casi in cui una stessa persona rivesta il ruolo di gestore di piu' impianti o di piu' operatori aerei amministrati dall'Italia, il registro dell'Unione contiene una contabilita' separata per ciascun impianto o per ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia.
4. Il gestore di un impianto e l'operatore aereo amministrato dall'Italia che esercita le attivita' elencate all'allegato I, nonche' qualsiasi persona che intenda trasferire, restituire o cancellare quote, ha l'obbligo di presentare, all'amministratore del Registro dell'Unione, domanda di iscrizione nelle forme e secondo le modalita' stabilite dall'amministratore stesso sulla base del relativo regolamento unionale.
5. L'amministratore della sezione italiana del registro dell'Unione stabilisce, altresi', le procedure per richiedere modifiche ai dati conservati nello stesso registro conformemente a quanto previsto dal relativo regolamento unionale.
6. L'amministratore del registro utilizza e gestisce le banche dati elettroniche standardizzate, contenenti elementi di dati comuni che consentono di controllare, se del caso, il rilascio, il possesso, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissione, nonche' di assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario.
7. L'amministratore del registro attua le norme sul riconoscimento reciproco delle quote nell'ambito di accordi finalizzati al collegamento di sistemi di scambio di quote di emissione, in conformita' a quanto previsto dal relativo regolamento unionale.
 
Art. 35

Monitoraggio e comunicazione delle emissioni

1. Il gestore di un impianto o l'operatore aereo amministrato dall'Italia monitora le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile dall'impianto o dall'aeromobile che gestisce, secondo quanto previsto dall'allegato III e dalle relative norme unionali concernenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e, comunque, conformemente al Piano di monitoraggio approvato.
2. Il gestore di un impianto o l'operatore aereo amministrato dall'Italia comunica le emissioni verificate di cui al comma 1 il Comitato ed iscrive le stesse nel registro dell'Unione, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce.
3. Eventuali variazioni dei termini consentite dalla normativa europea sono deliberate dal Comitato e condivise con l'Autorita' nazionale del Registro.
4. In caso di mancata comunicazione o iscrizione di cui al comma 2, di comunicazione incompleta ovvero qualora il Comitato accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni, lo stesso Comitato, previo sollecito nei confronti del gestore o dell'operatore aereo ad effettuare una valutazione delle emissioni rilasciate, in caso di esito negativo, procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni di ciascun anno, comunque entro i termini temporali fissati dalle norme unionali.
5. Il gestore o l'operatore aereo amministrato dall'Italia adempie all'obbligo di restituzione di cui all'articolo 36, sulla base della sua valutazione o della stima conservativa operata dal Comitato.
 
Art. 36

Trasferimento, restituzione e cancellazione
di quote di emissioni

1. Le quote di emissioni possono essere trasferite:
a) tra persone all'interno della Unione europea;
b) tra persone all'interno della Unione europea e persone nei Paesi terzi, quando tali quote di emissioni sono riconosciute conformemente alla procedura dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, nell'osservanza delle sole restrizioni previste dal presente decreto o adottate ai sensi della direttiva 2003/87/CE.
2. Le quote di emissioni rilasciate dal Comitato di un altro Stato membro sono riconosciute ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 3 previsti per un operatore aereo o per un gestore di un impianto fisso.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore o l'operatore aereo restituisce un numero di quote di emissioni pari alle emissioni totali prodotte da tale impianto ovvero dalle attivita' di trasporto aereo elencate all'allegato I nel corso dell'anno civile precedente verificate conformemente alle disposizioni previste dalle norme unionali e fatto salvo il riesame previsto dall'articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CE. Il Comitato garantisce che tali quote siano successivamente cancellate.
4. Al fine di tutelare l'integrita' ambientale del sistema, agli operatori aerei e agli altri operatori che partecipano all'EU-ETS e' fatto divieto di utilizzare quote di emissione rilasciate da uno Stato membro per cui sussistano obblighi estinti per gli operatori aerei e altri operatori.
5. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di cui sono stati verificati la cattura e il trasporto ai fini dello stoccaggio permanente presso un impianto per cui e' in vigore un'autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, relativo allo stoccaggio geologico del carbonio.
6. Il Comitato stabilisce con proprie deliberazioni le modalita' e i termini se del caso necessarie a garantire che le quote di emissioni vengano cancellate in qualsiasi momento su richiesta della persona che le detiene. In caso di chiusura della capacita' di generazione di energia elettrica nel loro territorio, a seguito di misure nazionali supplementari, il Comitato puo' provvedere alla cancellazione delle quote dal quantitativo totale di quote messe all'asta, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, fino a un ammontare corrispondente alle emissioni medie verificate dell'impianto in questione nel corso di un periodo di cinque anni precedente alla chiusura. Il Comitato informa la Commissione della prevista cancellazione conformemente a quanto previsto dai regolamenti unionali.

Note all'art. 36:
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2003/87/CE si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
14 settembre 2011, n. 162 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 37
Uso di crediti, utilizzabili nell'ambito del sistema comunitario
prima dell'entrata in vigore di un accordo internazionale sui
cambiamenti climatici
1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il periodo 2021-2030, i gestori degli impianti esistenti, degli impianti nuovi entranti e gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare i crediti CERs ed ERUs che rispettano i criteri qualitativi sanciti dall'articolo 11-bis, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2003/87/CE e fino alla quantita' stabilita dal Comitato sulla base di quanto stabilito dallo stesso articolo 11-bis e, in particolare, dalle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dello stesso articolo.

Note all'art. 37:
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2003/87/CE si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 38

Attivita' di attuazione congiunta (ERU)
e attivita' di meccanismo pulito (CDM)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede affinche' le condizioni di riferimento per le attivita' di progetto, definite da decisioni successive adottate a norma dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204 che vengono effettuate in Paesi che abbiano firmato un trattato di adesione all'Unione europea, siano pienamente conformi all'acquis comunitario, comprese le deroghe temporanee stabilite nel trattato di adesione.
2. Nel caso in cui sul territorio nazionale siano ospitate attivita' di attuazione congiunta, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce che non siano rilasciate quote ERU per le riduzioni o per le limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra ottenute nelle attivita' rientranti nel campo di applicazione del presente decreto legislativo.
3. Qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare autorizzi entita' private o pubbliche a partecipare ad attivita' di attuazione congiunta e ad attivita' di meccanismo pulito garantisce che detta partecipazione sia coerente con le relative linee guida, modalita' e procedure adottate a norma dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204.
4. Nel caso di attivita' di attuazione congiunta e di attivita' di meccanismo pulito per la produzione di energia idroelettrica con capacita' di generazione superiore ai 20 MW, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce, in sede di approvazione di tali attivita' di progetto, il rispetto, durante lo sviluppo delle stesse, dei criteri e delle linee guida internazionali applicabili, compresi quelli contenuti nella relazione finale del novembre 2000 della World Commission on Dams intitolata «Dams and Development. A new Framework for Decision-Making».

Note all'art. 38:
- Per i riferimenti normativi della legge 4 novembre
2016, n. 204 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 39

Norme armonizzate applicabili ai progetti
di riduzione delle emissioni

1. Il Comitato puo' rifiutare il rilascio di quote per determinati progetti che riducono le emissioni sul suo territorio ai sensi dell'articolo 24-bis della direttiva 2003/87/CE.
2. Il Comitato, ai fini dell'espletamento del compito di cui al comma 1, valuta le richieste presentate e verifica la conformita' rispetto alle misure di attuazione adottate dalla Commissione europea, ai sensi del medesimo articolo 24-bis della direttiva 2003/87/CE.

Note all'art. 39:
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2003/87/CE si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 40

Validita' delle quote

1. Le quote rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono valide a tempo indeterminato.
2. Le quote rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2021 riportano un'indicazione da cui risulti in quale periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono state rilasciate e sono valide per la restituzione delle emissioni prodotte dal primo anno di tale periodo in poi.
 
Art. 41

Verifica e accreditamento

1. I gestori e gli operatori aerei amministrati dall'Italia trasmettono al Comitato le comunicazioni effettuate a norma del presente decreto legislativo, applicando i pertinenti regolamenti unionali e verificate da un verificatore accreditato dall'organismo di accreditamento nazionale designato.
2. Il gestore o l'operatore aereo amministrato dall'Italia non puo' trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione delle relative emissioni non sia riconosciuta conforme dal verificatore, secondo i criteri definiti nell'allegato IV e le eventuali disposizioni adottate dalla Commissione.
3. Il Comitato provvede affinche' il gestore o l'operatore aereo, la cui comunicazione non sia stata riconosciuta conforme ai criteri di cui all'allegato III o alle eventuali disposizioni adottate dalla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno per le emissioni rilasciate nell'anno precedente, non possa trasferire altre quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione non sia riconosciuta come conforme anche ai sensi del successivo comma.
4. L'attivita' di controllo delle comunicazioni delle emissioni verificate e trasmesse al Comitato viene effettuata dal sistema di controllo automatico. Le modalita' ed i criteri per effettuare il controllo automatico nonche' le modalita' e le tempistiche di interlocuzione con i soggetti coinvolti sono stabiliti dal Comitato stesso.
5. Il registro dei verificatori accreditati, istituito dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e' gestito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso l'organismo di accreditamento nazionale designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.

Note all'art. 41:
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 4
aprile 2006, n. 216 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n.
765/2008 si veda nelle note all'art. 1.
 
Art. 42

Sanzioni

1. Il gestore che esercita una delle attivita' di cui all'allegato I, ad eccezione delle attivita' di trasporto aereo, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 15, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria del seguente importo:
a) da 10.000 euro a 100.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione;
b) da 5.000 euro a 50.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione in caso di dichiarazione spontanea al Comitato da parte del trasgressore, recante espressa indicazione della data a decorrere dalla quale l'autorizzazione avrebbe dovuto essere richiesta.
2. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 1, il Comitato effettua una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in mancanza di autorizzazione, tenendo conto di tutti gli elementi informativi di cui dispone e chiedendo eventuali integrazioni al trasgressore.
3. Resta fermo che il gestore che abbia esercitato una delle attivita' di cui all'allegato I, ad eccezione delle attivita' di trasporto aereo, in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 15, e' tenuto a restituire un numero di quote di emissioni pari a:
a) la differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione e la quantita' di quote che sarebbe stata rilasciata a titolo gratuito, nei casi di impianti beneficiari di assegnazione di quote a titolo gratuito. Il numero di quote che sarebbero state rilasciate all'impianto beneficiario di assegnazione gratuita e' quantificato dal Comitato che a tal fine acquisisce ogni necessario elemento informativo anche dal trasgressore.
b) le emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione, nei casi di impianti non beneficiari di assegnazione di quote a titolo gratuito.
4. Nei casi di cui al comma 1, il trasgressore e' tenuto a presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16 entro 60 giorni dall'accertamento della violazione ovvero dalla dichiarazione spontanea fatta dal trasgressore al Comitato.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera b), il trasgressore che presenta tempestivamente la domanda di autorizzazione ai sensi del comma 4 e' soggetto alla sola sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro di cui al comma 1, lettera b) nel caso in cui entro 120 giorni dalla dichiarazione spontanea proceda alla restituzione delle quote calcolate ai sensi del comma 3.
6. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta il Piano di monitoraggio entro i termini di cui all'articolo 10 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del seguente importo:
a) da 10.000 euro a 100.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e non monitorata;
b) da 5.000 euro a 50.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e non monitorata in caso di Piano di monitoraggio trasmesso tardivamente ma comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno civile durante il quale e' scaduto il termine.
7. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 6, il Comitato effettua una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di Piano di monitoraggio, tenendo conto di tutti gli elementi informativi di cui dispone e chiedendo eventuali integrazioni al trasgressore.
8. Resta fermo che l'operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta il Piano di monitoraggio entro i termini di cui all'articolo 10 e' tenuto a restituire un numero di quote di emissioni pari a:
a) la differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate e la quantita' di quote che sarebbe stata rilasciata a titolo gratuito, per gli operatori aerei che avrebbero beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito. Il numero di quote che sarebbero state rilasciate all'operatore aereo e' quantificato dal Comitato che a tal fine acquisisce ogni necessario elemento informativo anche dal trasgressore.
b) le emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate, nel caso di operatori aerei che non avrebbero beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito.
9. Nei casi di cui al comma 6, il trasgressore e' comunque tenuto a trasmettere il Piano di monitoraggio ai sensi dell'articolo 10 entro 60 giorni dall'accertamento della violazione.
10. Nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera b), il trasgressore che procede alla restituzione delle quote di cui al comma 8 entro 120 giorni dalla trasmissione del Piano di monitoraggio in conformita' al comma 9 ovvero entro 120 giorni dalla trasmissione effettuata ai sensi del comma 6, lettera b) e' soggetto alla sola sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
11. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non indica nel Piano di monitoraggio il luogo ove intende ricevere le notificazioni e le comunicazioni dei procedimenti relativi al presente decreto, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ogni anno civile in cui l'inadempimento e' accertato. Per gli operatori aerei gia' compresi nella lista di cui all'articolo 10, comma 1, la sanzione si applica qualora l'operatore non provvede al relativo adempimento al primo aggiornamento del Piano di monitoraggio.
12. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore di un impianto munito di autorizzazione alle emissioni di gas a effetto serra ovvero l'operatore aereo amministrato dall'Italia il cui Piano di monitoraggio sia stato approvato che, entro il 31 marzo di ogni anno, non presenta la comunicazione verificata delle emissioni prodotte o che rende dichiarazione falsa o incompleta e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.
13. La sanzione di cui al comma 12 e' ridotta alla meta' del suo importo nel caso in cui la comunicazione eeffettuata dopo il 31 marzo, ma, comunque, prima del 20 aprile dello stesso anno.
14. Il gestore di un impianto munito di autorizzazione alle emissioni ovvero l'operatore aereo amministrato dall'Italia il cui Piano di monitoraggio sia stato approvato che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce una quantita' di quote pari alle emissioni comunicate ovvero calcolate con stima conservativa, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ogni quota non restituita. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore o per l'operatore aereo di restituire, non piu' tardi del 30 aprile dell'anno successivo, un numero di quote di emissioni pari a quelle comunicate ovvero determinate con la stima conservativa.
15. Il Comitato rende noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comitato il nome del gestore e dell'operatore aereo che ha violato l'obbligo di restituzione di quote di emissioni di cui al comma 14.
16. Salvo che il fatto costituisca reato, il verificatore che ha rilasciato attestati di verifica contenenti informazioni false e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 50 euro per ogni tonnellata di gas effetto serra effettivamente emesse in eccesso rispetto alle emissioni dichiarate e verificate. Il Comitato informa l'ente nazionale di accreditamento della sanzione amministrativa adottata nei confronti del verificatore, al fine di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravita' della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida internazionali applicabili.
17. Il gestore che non effettua la comunicazione di cessazione totale di attivita', e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Al gestore che, ricevuta la diffida di cui all'art. 26 comma 6, non effettua la restituzione delle quote indebitamente rilasciate nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione, per ciascuna quota, pari valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro.
18. Al gestore di impianto che non invia al Comitato la richiesta di sospensione del rilascio di cui all'articolo 26 comma 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Al gestore che ricevuta la diffida di cui all'art. 26 comma 6 non effettua la restituzione delle quote indebitamente rilasciate nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione pari per ciascuna quota valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro.
19. Il gestore che non trasmette le comunicazioni o informazioni richieste ai sensi degli articoli 17, 20 e 21 e il gestore ovvero l'operatore aereo amministrato dall'Italia che trasmette le comunicazioni di cui agli articoli 17, 20, 21 e 35, comma 5 contenenti dati falsi o errati e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50.000 euro.
20. Nel caso in cui la condotta di cui al comma 19 abbia determinato indebito rilascio di quote, il Comitato diffida il trasgressore a procedere alla resa delle quote indebitamente rilasciate entro un termine non superiore a 45 giorni. Al trasgressore che, ricevuta la diffida non effettua la resa delle quote nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione di una somma pari al valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro per ciascuna quota.
21. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni che non compensa, ai sensi dell'articolo 31, le emissioni in eccesso rispetto a quelle determinate con la metodologia approvata dalla Commissione europea e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, aumentata di 20 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio emessa in eccesso per ciascun anno.All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di corrispondere il pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido emesse in eccesso.
22. Il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni e' punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a:
a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato;
b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio aggiornato, entro 30 giorni dal verificarsi di modifiche dell'identita' del gestore, ampliamenti o riduzioni dei livelli di attivita' dell'impianto superiori al 20 per cento, modifiche alla natura e al funzionamento dell'impianto nonche' modifiche significative al sistema di monitoraggio;
c) inviare la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 30 aprile di ciascun anno.
23. Il Comitato e' l'autorita' competente ad effettuare il controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto legislativo, l'accertamento delle relative violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
24. Le disposizioni sanzionatorie previste dal presente articolo, ove piu' favorevoli, si applicano anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore per le quali non siano decorsi i termini per l'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione.

Note all'art. 42:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, Supplemento ordinario.
 
Art. 43

Comunicazione di informazioni, tutela del segreto
industriale e accesso all'informazione

1. Le decisioni e le comunicazioni concernenti la quantita' e l'assegnazione delle quote, nonche' il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni sono immediatamente divulgate con modalita' telematiche, garantendo un accesso non discriminatorio, ad eccezione delle informazioni tutelate dal segreto industriale e commerciale che non possono essere divulgate tranne nei casi previsti dalla legge, dalle regolamentazioni o dalle disposizioni amministrative applicabili.
2. Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attivita' di progetto alle quali l'Italia partecipa o per le quali autorizza la partecipazione di enti ed organizzazioni private o pubbliche, nonche' le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra detenute dal Comitato vengono messe a disposizione del pubblico con modalita' telematiche, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e successive modificazioni, e dei regolamenti sui registri.

Note all'art. 43:
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195
(Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.
 
Art. 44

Relazione alla Commissione europea

1. Ogni anno il Comitato presenta alla Commissione europea una relazione sull'applicazione della direttiva 2003/87/CE. La relazione fa riferimento, in particolare, alle disposizioni prese ai fini dell'assegnazione delle quote di emissioni, del funzionamento dei registri, dell'applicazione delle misure di attuazione in materia di monitoraggio e di comunicazione, della verifica e dell'accreditamento, e del trattamento fiscale delle quote rilasciate se del caso.
2. La relazione e' elaborata sulla scorta del questionario o dello schema elaborato dalla Commissione europea che viene trasmesso almeno sei mesi prima del termine della presentazione della prima relazione.

Note all'art. 44:
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2003/87/CE si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 45

Sistema nazionale per la realizzazione
dell'Inventario nazionale dei gas serra

1. L'ISPRA e' responsabile della realizzazione, della gestione e dell'archiviazione dei dati dell'Inventario nazionale dei gas serra, della raccolta dei dati di base e della realizzazione di un programma di controllo e di garanzia della qualita'.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' responsabile dell'approvazione, dell'aggiornamento annuale dell'Inventario nazionale dei gas serra, nonche' della sua trasmissione agli organismi della convenzione quadro sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto.
3. L'ISPRA predispone, aggiorna annualmente e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un progetto per l'organizzazione del Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario Nazionale dei gas serra, conformemente a quanto stabilito dalla decisione 19/CMP.1 della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, senza ulteriori oneri amministrativi.
4. Sulla base del progetto di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva l'organizzazione del Sistema nazionale, nonche' i successivi aggiornamenti.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono ad attuare le disposizioni del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 46

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti ed alle attivita' di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. I costi delle attivita' svolte a favore dei gestori o degli operatori aerei di cui all'articolo 4, comma 8, all'articolo 7, commi 1e 3, all'articolo 8, commi 4, 7 e 8, all'articolo 9, all'articolo 10, commi 1, 2, 3 e 4, all'articolo 12, commi 1 e 5, all'articolo 18, all'articolo 19, all'articolo 20, commi 2 e 5, all'articolo 21, commi 2 e 5, all'articolo 24, all'articolo 26, commi 1, 3 e 7, all'articolo 27, all'articolo 31, commi 1 e 6, all'articolo 32, commi 1 e 5, all'articolo 33, all'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, all'articolo 35, commi 2 e 4, all'articolo 39, comma 2 e all'articolo 41, commi 3 e 4, sono a carico degli stessi, secondo tariffe e modalita' di versamento stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.
3. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 2, ad eccezione di quelle risultanti dalle tariffe per la gestione del Registro dell'Unione che sono versate dai soggetti interessati direttamente all'ISPRA, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, ai sensi dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Nelle more della definizione del decreto di cui al comma 2, resta in vigore il decreto adottato ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.
5. Le tariffe di cui al comma 2, devono coprire il costo effettivo dei servizi resi. Le tariffe sono predeterminate e pubbliche e sono aggiornate, almeno ogni tre anni, con il medesimo criterio della copertura del costo effettivo del servizio.

Note all'art. 46:
- Il testo dell'art. 30 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia
alla formazione e all'attuazione della normativa e delle
politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.
«Art. 30 (Contenuti della legge di delegazione europea
e della legge europea). - 1. La legge di delegazione
europea e la legge europea, di cui all'art. 29, assicurano
il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale
all'ordinamento dell'Unione europea.
2. La legge di delegazione europea, al fine
dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 1, reca:
a) disposizioni per il conferimento al Governo di
delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione
delle direttive europee e delle decisioni quadro da
recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra
disposizione di delegazione legislativa non direttamente
riconducibile al recepimento degli atti legislativi
europei;
b) disposizioni per il conferimento al Governo di
delega legislativa, diretta a modificare o abrogare
disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto
indispensabile per garantire la conformita'
dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati
all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 258
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al
dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento
emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;
c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire
in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto
previsto dall'art. 35;
d) delega legislativa al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea, secondo quanto disposto dall'art. 33;
e) delega legislativa al Governo limitata a quanto
necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non
direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;
f) disposizioni che, nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome,
conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti
legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle
disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e
dalle province autonome;
g) disposizioni che individuano i principi
fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le
province autonome esercitano la propria competenza
normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di
atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'art. 117,
terzo comma, della Costituzione;
h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento
della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione
degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il
Governo a emanare testi unici per il riordino e per
l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto
delle competenze delle regioni e delle province autonome;
i) delega legislativa al Governo per l'adozione di
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi dell'art. 31, commi 5 e 6.
3. La legge europea reca:
a) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi
indicati all'art. 1;
b) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti oggetto di procedure
d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei
confronti della Repubblica italiana o di sentenze della
Corte di giustizia dell'Unione europea;
c) disposizioni necessarie per dare attuazione o per
assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;
d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai
trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni
esterne dell'Unione europea;
e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere
sostitutivo di cui all'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, in conformita' ai principi e nel rispetto dei
limiti di cui all'art. 41, comma 1, della presente legge.
4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da
eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di
cui alla legge di delegazione europea per l'anno di
riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento,
sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio' non
risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea,
secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo
del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono
predeterminate e pubbliche.
5. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai
sensi del comma 4 sono attribuite, nei limiti previsti
dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che
effettuano le prestazioni e i controlli, mediante
riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.».
- L'art. 41 del citato decreto legislativo 13 marzo
2013, n. 30, abrogato dal presente decreto legislativo,
recava: «Disposizioni finanziarie».
 
Art. 47

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 27, comma 2, primo periodo e fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/410, l'articolo 3, comma 1, lett. a) e cc), l'articolo 19, l'articolo 20, comma 1, lett. c), l'articolo 21, commi 3 e 4, l'articolo 22, comma 4, l'articolo 27, comma 1, l'articolo 29, commi 3 e 4, l'articolo 31 e l'articolo 32 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020. L'elenco riportato nell'allegato della decisione della Commissione 2014/746/UE continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020.
3. Il Comitato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, continua ad operare fino alla costituzione del Comitato di cui all'articolo 4, anche ai fini dell'applicazione del presente decreto.
4. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attivita' di progetto del protocollo di Kyoto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 giugno 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Amendola, Ministro per gli affari
europei

Costa, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Bonafede, Ministro della giustizia

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze

Patuanelli, Ministro dello sviluppo
economico

De Micheli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Boccia, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Note all'art. 47:
- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE)
2018/410 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo degli articoli 3, comma 1, lettere a) e cc),
4, 19, 20 comma 1, lett. c), 21 commi 3 e 4, 22 comma 4,
27, comma 1, 29, commi 3 e 4, 31 e 32 del citato decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30 cosi' recita:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto valgono le seguenti definizioni:
a) "ampliamento sostanziale della capacita'": aumento
significativo della capacita' installata iniziale di un
sottoimpianto che comporta tutte le conseguenze seguenti:
1) si registrano una o piu' modifiche fisiche
identificabili relative alla sua configurazione tecnica e
al suo funzionamento, diverse dalla semplice sostituzione
di una linea di produzione esistente;
2) il sottoimpianto puo' funzionare ad una
capacita' superiore di almeno 10 per cento rispetto alla
capacita' installata iniziale del sottoimpianto prima della
modifica;
3) il sottoimpianto, cui le modifiche fisiche si
riferiscono, raggiunge un livello di attivita'
considerevolmente superiore che comporta l'assegnazione al
sottoimpianto in questione di oltre 50.000 quote di
emissioni supplementari l'anno, che rappresentano almeno il
5 per cento del numero annuo preliminare di quote di
emissioni assegnate a titolo gratuito per questo
sottoimpianto prima delle modifiche;
omissis
cc) "nuovo entrante":
1) l'impianto che esercita una o piu' attivita'
indicate all'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione
ad emettere gas a effetto serra per la prima volta dopo il
30 giugno 2011;
2) l'impianto che esercita per la prima volta
un'attivita' inclusa nel sistema comunitario ai sensi
dell'art. 37;
3) l'impianto che esercita una o piu' attivita'
indicate all'allegato I o un'attivita' inclusa nel sistema
comunitario ai sensi dell'art. 37, che ha subito un
ampliamento sostanziale della capacita' dopo il 30 giugno
2011, solo nella misura in cui riguarda l'ampliamento in
questione;».
«Art. 4 (Autorita' nazionale competente). - 1. E'
istituito il Comitato nazionale per la gestione della
direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle
attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto, come
definite all'art. 3, di seguito Comitato. Il Comitato ha
sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto
logistico e organizzativo.
2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di
autorita' nazionale competente.
3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato di
cui al comma 1 presenta al Parlamento una relazione
sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
4. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di:
a) determinare, ai sensi dell'art. 21, comma 1,
l'elenco degli impianti che ricadono nel campo di
applicazione del presente decreto e le quote preliminari
eventualmente assegnate a titolo gratuito;
b) notificare alla Commissione, ai sensi dell'art.
21, comma 2, l'elenco degli impianti e le quote preliminari
eventualmente assegnate a titolo gratuito di cui alla
lettera a);
c) deliberare, ai sensi dell'art. 21, comma 3,
l'assegnazione finale a ciascuno degli impianti ricompresi
nell'elenco di cui alla lettera a);
d) determinare l'assegnazione di quote agli impianti
nuovi entranti ai sensi dell'art. 22;
e) calcolare e pubblicare la quantita' totale e
annuale di quote da assegnare per il periodo di riferimento
a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per il
quale e' stata inoltrata la domanda alla Commissione a
norma dell'art. 7, comma 3;
f) definire le modalita' di presentazione da parte
del pubblico di osservazioni sulle materie di cui alla
lettera a);
g) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a
effetto serra, di cui all'art. 13;
h) riesaminare le autorizzazioni ad emettere gas a
effetto serra ai sensi dell'art. 15, comma 1, e
aggiornarle, se del caso, ai sensi dell'art. 16;
i) approvare il Piano di monitoraggio delle emissioni
e il Piano di monitoraggio delle "tonnellate-chilometro" e
loro aggiornamenti;
l) rilasciare annualmente, ai sensi dell'art. 23, una
parte delle quote assegnate a titolo gratuito;
m) impartire disposizioni all'amministratore del
registro di cui all'art. 28;
n) definire i criteri di svolgimento delle attivita'
di verifica e di predisposizione del relativo attestato
conformemente a quanto previsto all'allegato III e dalla
decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione;
o) rendere pubblici i nomi dei gestori e degli
operatori aerei che hanno violato gli obblighi di
restituzione di quote di emissione a norma dell'art. 32;
p) adottare eventuali disposizioni interpretative in
materia di monitoraggio delle emissioni, sulla base dei
principi di cui all'allegato IV e di quanto previsto dalla
decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione;
q) definire i contenuti e le modalita' per l'invio
della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto
serra ai sensi dell'art. 14, comma 2;
r) definire le modalita' per la predisposizione e
l'invio della dichiarazione di cui all'art. 34, sulla base
dei contenuti minimi di cui all'allegato V;
s) definire, ai sensi dell'art. 29, la tipologia e la
quantita' di crediti, CERs ed ERUs che i gestori degli
impianti e gli operatori aerei possono utilizzare ai fini
dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il
periodo 2013-2020;
t) predisporre e presentare ai Ministri competenti la
relazione di cui all'art. 11 e alla Commissione europea la
relazione di cui all'art. 40;
u) svolgere attivita' di supporto al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
attraverso la partecipazione, con propri componenti
all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui
all'art. 23 della direttiva 2003/87/CE ed alle altre
riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti
l'applicazione del Protocollo di Kyoto;
v) stimare le emissioni rilasciate annualmente ai
sensi dell'art. 34, comma 3;
z) emanare apposite disposizioni per il trattamento
degli operatori aerei che interrompono l'attivita'
conformemente a quanto stabilito dai regolamenti sui
registri;
aa) revocare l'autorizzazione ad emettere gas ad
effetto serra ai sensi dell'art. 17;
bb) definire i contenuti e le modalita' per l'invio
delle informazioni in caso di modifica dell'impianto ai
sensi dell'art. 16, comma 1;
cc) mettere in atto le azioni necessarie per
assicurare lo scambio di informazioni di cui all'art. 18;
dd) definire i contenuti e le modalita' per la
comunicazione della cessazione di attivita' di cui all'art.
24, della cessazione parziale di attivita' di cui all'art.
25 e della riduzione sostanziale di capacita' di cui
all'art. 26;
ee) rivedere il quantitativo annuo di quote da
assegnare a titolo gratuito in caso di cessazione parziale
o riduzione sostanziale di capacita' ai sensi dell'art. 20,
commi 2, 3 e 4, comunicare alla Commissione europea la
revisione di tale quantitativo e assegnare il quantitativo
annuo rivisto ai sensi dell'art. 21, comma 4;
ff) definire, ai sensi dell'art. 22, i contenuti e le
modalita' per l'invio della domanda di assegnazione di
quote a titolo gratuito da parte dei gestori degli impianti
nuovi entranti, valutare l'eleggibilita' della richiesta,
determinare il quantitativo annuo preliminare di quote e
comunicare il medesimo alla Commissione europea;
gg) avanzare, ai sensi dell'art. 27, comma 1,
richiesta, presso la Commissione europea, di integrazione
dell'elenco dei settori o dei sottosettori esposti ad un
rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio;
hh) valutare, ai sensi dell'art. 31, le richieste di
rilascio di quote o di crediti per progetti che riducono le
emissioni di gas ad effetto serra sul territorio nazionale,
verificare la conformita' rispetto alle misure di
attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi
dell'art. 24-bis della direttiva 2009/29/CE, decidere in
merito al rilascio e, in caso di accoglimento della
richiesta, rilasciare le quote o i crediti;
ii) adottare i provvedimenti necessari per assicurare
la cancellazione delle quote;
ll) applicare il presente decreto ad attivita' e a
gas a effetto serra che non figurano all'allegato I
conformemente a quanto stabilito all'art. 37, nonche'
richiedere alla Commissione europea l'adozione di un
regolamento sul monitoraggio e la comunicazione delle
emissioni per le attivita' e i gas serra in oggetto;
mm) dare attuazione alle disposizioni per
l'esclusione di impianti di dimensioni ridotte di cui
all'art. 38;
nn) dare attuazione a tutte le restanti attivita'
previste dal presente decreto salvo diversamente indicato.
5. Il Comitato di cui al comma 1 propone al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
azioni volte a:
a) promuovere le attivita' progettuali legate ai
meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto;
b) favorire la diffusione dell'informazione, la
promozione e l'orientamento con riferimento al settore
privato e pubblico a livello nazionale;
c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete
diplomatica italiana, i canali informativi ed operativi per
fornire adeguati punti di riferimento al sistema
industriale ed imprenditoriale italiano;
d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione
concertata a beneficio del sistema-Paese, le attivita'
pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di
programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di
accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto
del Protocollo di Kyoto;
e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari
delle attivita' progettuali per lo svolgimento di attivita'
di formazione, per l'assistenza nella creazione delle
necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto di
procedure decisionali per l'approvazione dei progetti, per
la semplificazione dei percorsi amministrativi
autorizzatori e per ogni altra necessaria attivita'
funzionale alla facilitazione dei progetti JI e CDM;
f) supportare le aziende italiane nella preparazione
di progetti specifici corrispondenti alle priorita' di
sviluppo sostenibile del Paese destinatario;
g) valorizzare il potenziale dei vari settori
tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti
internazionali per la riduzione delle emissioni.
6. Il Comitato di cui al comma 1 e' composto da un
Consiglio direttivo e da una Segreteria tecnica. La
Segreteria risponde al Consiglio direttivo e non ha
autonomia decisionale, se non nell'ambito dello specifico
mandato conferito dal Consiglio medesimo.
7. I membri del Comitato di cui al comma 1 non devono
trovarsi in situazione di conflitto di interesse rispetto
alle funzioni del Comitato stesso e dichiarano la
insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione
della nomina.
Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente, al
Ministero o all'ente designante, ogni sopravvenuta
situazione di conflitto di interesse. A seguito di tale
comunicazione il Ministero o l'ente provvede alla
sostituzione dell'esperto.
8. Il Consiglio direttivo e' composto da nove membri,
di cui tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, tre dal Ministro dello
sviluppo economico e tre, con funzioni consultive,
rispettivamente, dal Ministro dell'economia e delle
finanze, dal Ministro per le politiche europee e dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per
l'espletamento dei compiti di cui al comma 5 il Consiglio
direttivo e' integrato da due membri con funzioni
consultive nominati dal Ministro degli affari esteri. Per
l'espletamento dei compiti inerenti le attivita' di
trasporto aereo, di cui al capo III e V, il Consiglio
direttivo e' integrato da tre membri nominati dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di cui due
appartenenti all'Ente nazionale per l'aviazione civile
(ENAC).
9. I direttori generali delle competenti direzioni del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e del Ministero dello sviluppo economico sono membri
di diritto permanenti del Consiglio. I rimanenti membri
rimangono in carica quattro anni.
10. La Segreteria tecnica e' composta da ventitre'
membri di elevata qualifica professionale, con comprovata
esperienza in materia ambientale e nei settori interessati
dal presente decreto. Il coordinatore della Segreteria
tecnica e cinque membri sono nominati dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sei
membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo
economico, due membri dall'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente, due membri dall'ISPRA, due dal
Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, due dall'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ed uno dal GSE.
11. Le modalita' di funzionamento del Comitato di cui
al comma 1 sono definite in un apposito regolamento da
approvarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Il regolamento assicura la
costante operativita' e funzionalita' del Comitato stesso
in relazione agli atti e alle deliberazioni che lo stesso
deve adottare ai sensi del presente decreto.
12. Il Comitato di cui al comma 1 opera collegialmente,
previo un tempestivo inoltro di avviso di convocazione a
ciascun componente. Le deliberazioni sono assunte con il
voto favorevole della maggioranza dei componenti e di esse
viene data adeguata informazione ai soggetti interessati.
13. Il Comitato di cui al comma 1 puo' istituire,
gruppi di lavoro ai quali possono partecipare esperti
esterni in rappresentanza dei soggetti operanti in ambito
economico, sociale e ambientale maggiormente
rappresentativi.
14. Per le attivita' di cui al comma 5 il Consiglio
direttivo si puo' avvalere, di un gruppo di lavoro
costituito presso il GSE. In tale caso il gruppo di lavoro
presenta al Consiglio direttivo:
a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano
di lavoro programmatico da approvarsi da parte del
Consiglio direttivo;
b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione
annuale dell'attivita' svolta.
15. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Ai componenti del predetto Comitato e dei gruppi
di lavoro di cui ai commi 13 e 14 non spetta alcun
emolumento, compenso, ne' rimborso spese a qualsiasi titolo
dovuto.».
«Art. 19 (Messa all'asta delle quote). - 1. La messa
all'asta della quantita' di quote determinata con decisione
della Commissione europea, ai sensi dell'art. 10, paragrafo
2, della direttiva 2003/87/CE, e' disciplinata dal
regolamento sulle aste. A tale fine il GSE svolge il ruolo
di responsabile per il collocamento di cui al regolamento
sulle aste e pone in essere a questo scopo tutte le
attivita' necessarie, propedeutiche, connesse e
conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a consentire
alla Piattaforma d'Asta di trattenere le risorse necessarie
per il pagamento del Sorvegliante d'Asta, in conformita' al
citato regolamento e agli eventuali indirizzi e norme dei
Ministeri competenti.
2. I proventi delle aste sono versati al GSE in un
apposito conto corrente dedicato «Trans-European Automated
Real-time Gross Settlement Express Transfer System»
(«TARGET2»). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i
relativi interessi maturati su un apposito conto acceso
presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento
del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri
interessati. Detti proventi sono successivamente versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, ad
appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di
destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari, ai
sensi e per gli effetti della direttiva 2009/29/CE, degli
stati di previsione interessati. Le somme di cui al primo
ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte a
gestione separata e non sono pignorabili.
3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 si
provvede, previa verifica dell'entita' delle quote
restituite e dei corrispondenti proventi derivanti dalla
messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro
il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione
delle aste, nella misura del 70 per cento a favore del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e del 30 per cento a favore del Ministero dello
sviluppo economico.
4. Un'apposita convenzione fra il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e
il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in
qualita' di «responsabile del collocamento», in coerenza
con il regolamento n. 1031/2011, ivi compresa la gestione
del conto di cui al presente articolo. Ai relativi oneri si
provvede a valere sui proventi delle aste ai sensi del
comma 6, lettera i).
5. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle singole
aste e' riassegnato con i decreti di cui al comma 3 ad
apposito capitolo di spesa del Ministero dello sviluppo
economico, ai fini di cui al comma 5, art. 2, del
decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, sino
alla concorrenza dei crediti previsti dal comma 3, art. 2,
del citato decreto-legge n. 72 del 2010. I crediti degli
aventi diritto di cui al citato comma 3 dell'art. 2
verranno liquidati entro l'anno 2015. Dall'anno 2016 detti
proventi sono riassegnati, ai sensi dell'art. 25, comma 1,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al
Fondo ammortamento titoli di Stato di cui all'art. 2, comma
1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il 50 per
cento dei proventi delle singole aste e' destinato alle
seguenti attivita' per misure aggiuntive rispetto agli
oneri complessivamente derivanti a carico della finanza
pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in
vigore del presente decreto:
a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra,
anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza
energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di
adattamento, cosi' come reso operativo dalla conferenza di
Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4),
favorire e finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo e
progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle
emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici,
compresa la partecipazione alle iniziative realizzate
nell'ambito del piano strategico europeo per le tecnologie
energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;
b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di
rispettare l'impegno comunitario di utilizzare il 20 per
cento di energia rinnovabile entro il 2020 e sviluppare
altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso
un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e
sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di
incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per
il 2020;
c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione
e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei
Paesi in via di sviluppo che avranno ratificato l'accordo
internazionale sui cambiamenti climatici, trasferire
tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi
del cambiamento climatico in tali Paesi;
d) favorire il sequestro mediante silvicoltura nella
Comunita';
e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico
ambientalmente sicuri di CO2 , in particolare quello emesso
dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie
di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi
terzi;
f) incoraggiare il passaggio a modalita' di trasporto
pubblico a basse emissioni;
g) finanziare la ricerca e lo sviluppo
dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei
settori disciplinati dal presente decreto;
h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza
energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un
sostegno finanziario per affrontare le problematiche
sociali dei nuclei a reddito medio-basso;
i) coprire le spese amministrative connesse al
sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad
effetto serra nella Comunita' istituito ai sensi della
direttiva 2003/87/CE, diverse dai costi di cui alla
direttiva 2003/87/CE, diverse dai costi di cui all'art. 41.
7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo
economico presentano, a norma della decisione n.
280/2004/CE, alla Commissione europea una relazione
sull'utilizzo dei proventi e sulle azioni adottate in
conformita' con il comma 5.
8. Al fine di consentire alla Commissione europea la
predisposizione della relazione sul funzionamento del
mercato del carbonio di cui all'art. 10, comma 5, della
direttiva 2003/87/CE, il Comitato, se necessario, trasmette
alla Commissione europea ogni informazione pertinente
almeno due mesi prima l'approvazione della citata
relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di
riservatezza di cui al regolamento aste, il Comitato puo'
richiedere le informazioni necessarie alla Segreteria
tecnica ed al GSE relativamente alla sua funzione di
responsabile per il collocamento.».
«Art. 20 (Criteri per l'assegnazione gratuita delle
quote). - 1. Il Comitato determina il quantitativo annuo di
quote da assegnare a titolo gratuito ai gestori eleggibili
conformemente alle misure comunitarie per l'assegnazione.
In particolare, lo stesso Comitato:
omissis;
c) assegna quote a titolo gratuito al
teleriscaldamento e per la generazione di energia per il
riscaldamento o il raffreddamento da cogenerazione, in
conformita' con le misure comunitarie per l'assegnazione;
omissis».
«Art. 21 (Norme transitorie per l'assegnazione gratuita
delle quote agli impianti esistenti). - omissis.
3. Fatto salvo il caso in cui la Commissione europea
respinge l'iscrizione di un impianto nell'elenco di cui al
comma 1, il Comitato entro il 31 dicembre 2012, delibera
l'assegnazione finale le quote a titolo gratuito a ciascuno
degli impianti ricompresi in detto elenco. Tali quote sono
determinate a partire dalle quote preliminari di cui al
comma 1 applicando, conformemente a quanto stabilito dalle
misure comunitarie per l'assegnazione, il fattore di
correzione transettoriale uniforme di cui all'art. 10 -
bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE e il fattore
lineare di cui all'art. 9 della stessa direttiva.
4. Nei casi di cui all'art. 20, commi 2, 3 e 4 o in
caso di revisione dell'elenco dei settori o sottosettori
esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle
emissioni di carbonio determinato dalla Commissione
europea, ai sensi dell'art. 10-bis, paragrafo 13, della
direttiva 2003/87/CE, il Comitato comunica alla Commissione
europea il quantitativo annuo totale di quote rivisto
conformemente a quanto ivi stabilito, comprese tutte le
informazioni utili al fine della determinazione del
medesimo. Fatto salvo il caso in cui la Commissione europea
respinge il quantitativo di cui sopra, il citato Comitato
assegna il quantitativo annuo totale rivisto di quote di
emissioni.
omissis».
«Art. 22 (Norme transitorie per l'assegnazione gratuita
delle quote agli impianti nuovi entranti). - omissis.
4. Il quantitativo di cui al comma 3, ivi comprese
tutte le informazioni utili al fine della determinazione
del medesimo, e' inviato alla Commissione europea. Fermo
restando la disponibilita' di quote da assegnare a titolo
gratuito nella riserva comunitaria, il Comitato assegna le
quote a titolo gratuito a ciascuno degli impianti nuovi
entranti, fatta eccezione per gli impianti per i quali la
Commissione europea ha respinto l'assegnazione.
Omissis».
«Art. 27 (Misure a favore dei settori o sottosettori
esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle
emissioni di carbonio). - 1. Il Comitato, sentiti i
Ministeri interessati, puo' avanzare richiesta presso la
Commissione europea di integrazione dell'elenco dei settori
o dei sottosettori esposti ad un rischio elevato di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio determinato
dalla Commissione europea, ai sensi dell'art. 10-bis,
paragrafo 13, della direttiva 2003/87/CE. La richiesta e'
corredata da una relazione analitica volta a dimostrare che
il settore o il sottosettore in questione soddisfa i
criteri di cui all'art. 10-bis, paragrafi da 14 a 17, della
direttiva 2003/87/CE.
Omissis».
«Art. 29 (Uso di crediti, CERs ed ERUs utilizzabili
nell'ambito del sistema comunitario prima dell'entrata in
vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti
climatici). - omissis.
3. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di
restituzione per il periodo 2013-2020, i gestori degli
impianti esistenti,
degli impianti nuovi entranti e gli operatori aerei
amministrati dall'Italia possono utilizzare crediti, CERs
ed ERUs fino alla quantita' stabilita con delibera del
Comitato, sulla base di quanto stabilito dall'art. 11-bis
della direttiva 2003/87/CE e, in particolare, dalle misure
adottate dalla Commissione europea ai sensi dello stesso
articolo.
4. Ai fini della determinazione dei crediti di cui
all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 2010, n.
72, convertito, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111,
spettanti ai gestori degli impianti che nel periodo 2008-
2012 non hanno ricevuto quote di emissione di anidride
carbonica a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della
riserva per i nuovi entranti prevista dalla decisione di
assegnazione (2008-2012), l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas tiene conto della valorizzazione per i
gestori degli impianti in questione del possibile utilizzo
di CERs ed ERUs nei limiti previsti dal decisione di
assegnazione (2008-2012) ai fini dell'adempimento
dell'obbligo di restituzione per il periodo 2008-2012, alla
luce della impossibilita' dell'utilizzo degli stessi.».
«Art. 31 (Norme armonizzate applicabili ai progetti di
riduzione delle emissioni). - 1. Il Comitato puo'
rilasciare quote o crediti per determinati progetti che
riducono le emissioni di gas ad effetto serra sul
territorio nazionale non disciplinate dal sistema
comunitario per lo scambio delle quote di CO2 .
2. Ai fini del comma 1 il Comitato valuta le richieste
di rilascio delle quote o dei crediti previsti al comma 1
presentate dai soggetti interessati, verifica la
conformita' rispetto alle misure di attuazione adottate
dalla Commissione europea, ai sensi dell'art. 24-bis della
direttiva 2003/87/CE e si esprime entro 90 giorni dalla
presentazione della richiesta.».
«Art. 32 (Trasferimento, restituzione e cancellazione
di quote di emissioni). - 1. Le quote di emissioni possono
essere trasferite:
a) tra persone all'interno della Unione europea;
b) tra persone all'interno della Unione europea e
persone nei Paesi terzi, quando tali quote di emissioni
sono riconosciute conformemente alla procedura dell'art. 25
della direttiva 2003/87/CE, nell'osservanza delle sole
restrizioni previste dal presente decreto legislativo o
adottate in forza del medesimo o della direttiva
2003/87/CE.
2. Le quote di emissioni rilasciate dall'autorita'
nazionale competente di un altro Stato membro sono
riconosciute ai fini dell'adempimento degli obblighi
previsti al comma 4 per un operatore aereo o
dell'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 per un
gestore.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore di
ciascun impianto restituisce un numero di quote di
emissioni, diverse dalle quote rilasciate a norma del capo
III, pari alle emissioni totali di tale impianto nel corso
dell'anno civile precedente, come verificate conformemente
alle disposizioni sulle verifiche. Il Comitato dispone che
tali quote siano successivamente cancellate.
4. Il Comitato accerta, entro il 30 aprile di ogni
anno, che ciascun operatore aereo restituisca un numero di
quote corrispondente alle emissioni complessive prodotte
nell'anno civile precedente dalle attivita' di trasporto
aereo elencate all'allegato I per le quali l'operatore in
questione e' l'operatore aereo, come verificate
conformemente alle disposizioni sulle verifiche, e che tali
quote siano successivamente cancellate.
5. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote
per le emissioni di cui sono stati verificati la cattura e
il trasporto ai fini dello stoccaggio permanente presso un
impianto per cui e' in vigore un'autorizzazione ai sensi
del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162.
6. Il Comitato adotta i provvedimenti necessari per
garantire che le quote di emissioni vengano cancellate in
qualsiasi momento a richiesta della persona che le detiene.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
fatta salva l'eventuale decisione, da parte di Stati
membri, di consentire ai gestori degli impianti per la
produzione di energia elettrica situati nei rispettivi
territori nazionali l'utilizzo delle quote assegnate ai
sensi dell'art. 10-quater della direttiva 2003/87/CE,
esclusivamente ai fini della restituzione delle quote ai
sensi dell'art. 12, paragrafo 3, della medesima direttiva.
8. Limitatamente all'anno 2013 le disposizioni di cui
al comma 3 si applicano esclusivamente ai gestori degli
impianti le cui attivita' ricadono nell'allegato A del
decreto legislativo n. 216 del 2006 per il periodo
2008-2012.».
- La decisione della Commissione 2014/746/UE del 27
ottobre 2014 che determina, a norma della direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un
elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un
rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio per il periodo dal 2015 al 2019, e' pubblicata
nella GUUE L 308 del 29 ottobre 2014.
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2003/87/CE si veda nelle note alle premesse.