Gazzetta n. 157 del 23 giugno 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 17 giugno 2020 |
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 gennaio 2016 e scadenza 15 luglio 2023, quattordicesima tranche. |
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IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalita' di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del testo unico, (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2020 gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa; Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani» Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»; Vista la circolare emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui e' stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, cosi' come modificato dall'art. 265, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 15 giugno 2020 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 111.273 milioni di euro; Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2020, ed in particolare l'aggiornamento aprile 2020 determinato dalle necessita' causate dall'emergenza COVID-19; Visti i propri decreti in data 26 aprile, 26 maggio, 28 giugno, 26 luglio, 26 agosto e 27 settembre 2016, nonche' 25 maggio 2017, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime tredici tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 gennaio 2016 e scadenza 15 luglio 2023; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quattordicesima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro; Considerato che, in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, vengono disposte le emissioni della quindicesima tranche dei buoni del Tesoro, con godimento 1° agosto 2018 e scadenza 1° dicembre 2028 e della ventunesima tranche dei buoni del Tesoro, con godimento 1° marzo 2015 e scadenza 1° marzo 2032;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonche' del «decreto cornice», e' disposta l'emissione di una quattordicesima tranche dei CCTeu con godimento 15 gennaio 2016 e scadenza 15 luglio 2023. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP 2,80%, con godimento 1° agosto 2018 e scadenza 1° dicembre 2028 e ai BTP 1,65% con godimento 1° marzo 2015 e scadenza 1° marzo 2032 per un ammontare nominale complessivo di 1.750 milioni di euro. Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 gennaio e al 15 luglio di ogni anno. Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sara' determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso Euribor a sei mesi maggiorato dello 0,700%, e verra' calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale. In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla nona cedola dei CCTeu di cui al presente decreto e' pari a 0,190%. Nel caso in cui il processo di determinazione del tasso di interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori negativi, la cedola corrispondente sara' posta pari a zero. Le prime otto cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato «decreto di massima». |
| Art. 2
L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi di cui al presente decreto verra' svolta attraverso l'utilizzo della piattaforma elettronica MTS CMF platforms TRS - Treasury Operations Section messa a disposizione da MTS S.p.a. Sono ammessi a partecipare alle operazioni di collocamento esclusivamente gli operatori «Specialisti in titoli di Stato» di cui all'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009. La provvigione di collocamento prevista dall'art. 2 del decreto n. 39921 del 26 aprile 2016 non verra' corrisposta. |
| Art. 3
Le proposte d'acquisto degli operatori devono contenere il quantitativo di titoli che gli operatori stessi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto. I prezzi indicati dagli operatori, espressi in termini percentuali, devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. Ciascuna proposta d'acquisto non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali proposte d'importo inferiore verranno rifiutate dalla piattaforma di cui all'art. 2. Ciascuna proposta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore vengono accettate limitatamente all'importo medesimo. |
| Art. 4
Gli operatori, a partire dalle ore 10, potranno inserire le proposte d'acquisto relative alle tranche di cui all'art. 1 fino a conclusione del collocamento il cui orario non potra' andare oltre le ore 11. |
| Art. 5
Il meccanismo di collocamento utilizzato prevede l'assegnazione dei titoli in emissione al prezzo indicato da ciascun operatore e accettato dal MEF durante il periodo di apertura del collocamento. L'ammontare finale collocato sara' determinato sulla base del complesso dei contratti chiusi durante il periodo di apertura del collocamento e verra' reso noto mediante comunicato stampa in cui verranno parimenti comunicati i prezzi medi ponderati di emissione di ciascun titolo. |
| Art. 6
Il regolamento dei titoli sottoscritti sara' effettuato dagli assegnatari il 19 giugno 2020, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per giorni 156. A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire le partite, relative ai titoli in emissione da regolare, nel servizio di compensazione e liquidazione, con valuta pari al giorno di regolamento. In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse. Il 19 giugno 2020 la Banca d'Italia provvedera' a versare presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato gli importi predetti, unitamente al rateo di interesse dello 0,376% annuo lordo. La predetta sezione di Tesoreria rilascera' per detti versamenti separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unita' di voto parlamentare 4.1.1.) per l'importo relativo ai buoni sottoscritti, ed al capitolo 3240, art. 3 (unita' di voto parlamentare 2.1.3.) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo. La Banca d'Italia trasmettera' alla Monte Titoli S.p.a. l'elenco dei titoli di Stato emessi. |
| Art. 7
Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2020, faranno carico al capitolo 2216 (unita' di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi. L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023 fara' carico al capitolo che verra' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unita' di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso. |
| Art. 8
Con apposito decreto del direttore generale del Tesoro verranno accertati i quantitativi dei titoli emessi a seguito delle operazioni di cui al presente decreto con i relativi prezzi d'emissione, nonche' il capitale residuo circolante. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 giugno 2020
p. Il direttore generale del Tesoro: Iacovoni |
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