Gazzetta n. 157 del 23 giugno 2020 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
DECRETO 15 aprile 2020, n. 62
Regolamento recante modifiche al decreto 30 ottobre 2007, n. 240, in materia di coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso e istituzione dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile.


IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'
E LA FAMIGLIA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, che attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da tutte le pubbliche amministrazioni in materia di prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale;
Visto altresi' l'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, cosi' come modificato dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita', che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, prima istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita';
Visto l'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni ai Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita' ed, in particolare, l'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 86/2018, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilita' le funzioni di competenza del Governo relative all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269;
Visto il decreto del Ministro delle politiche per la famiglia 30 ottobre 2007, n. 240, recante Attuazione dell'articolo 17, comma 1-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso e istituzione dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare, l'articolo 19, relativo al Dipartimento per le politiche della famiglia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale la prof.ssa Elena Bonetti e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2019, con il quale e' stato conferito al Ministro senza portafoglio, prof.ssa Elena Bonetti, l'incarico per le pari opportunita' e la famiglia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019, con il quale al Ministro senza portafoglio prof.ssa Elena Bonetti e' stata conferita la delega di funzioni in materia di pari opportunita', famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza;
Ritenuto di dover provvedere alla modifica del citato decreto del Ministro delle politiche per la famiglia 30 ottobre 2007, n. 240, anche al fine di adeguarlo alle modifiche legislative sopravvenute;
Ritenuto altresi' opportuno integrare la composizione dell'Osservatorio, per assicurarne una piu' efficace attivita' di coordinamento delle azioni e una piu' incisiva operativita';
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 dicembre 2019;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 marzo 2020;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto ministeriale 30 ottobre 2007, n. 240

1. Al decreto ministeriale 30 ottobre 2007, n. 240, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, commi 1 e 3, lettera h), all'articolo 2, comma 2, all'articolo 3, comma 1, all'articolo 4, comma 2, all'articolo 5, comma 1, le espressioni «Ministro per le pari opportunita'» e «Dipartimento per le pari opportunita'» sono rispettivamente sostituite da «Autorita' politica con delega alla famiglia» e «Dipartimento per le politiche della famiglia»;
b) all'articolo 1, comma 3, lettera f), le parole «, che sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale per la lotta alla pedofilia» sono soppresse;
c) l'articolo 2, comma 1, e' sostituito dal seguente: «L'Osservatorio opera presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, e' presieduto dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia ed e' composto, per un triennio, da quattro componenti designati dall'Autorita' politica con delega alla famiglia, di cui uno con funzioni di coordinatore scientifico da individuarsi tra il personale dirigenziale in servizio presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un componente designato dall'Autorita' politica con delega alle pari opportunita', da sei componenti delle Amministrazioni centrali, designati rispettivamente dal Ministero dell'interno, dal Ministero della giustizia, dal Ministero della salute, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'istruzione, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da tre componenti designati rispettivamente dal Capo della Polizia e dai Comandanti Generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e da tre componenti designati dalle associazioni nazionali operanti nel settore della lotta ai fenomeni dell'abuso e dello sfruttamento sessuale in danno dei minori scelte tra quelle con piu' ampia diffusione territoriale delle strutture associative e con maggiore consistenza numerica dei soggetti rappresentati; l'Autorita' Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza partecipa, in via permanente, ai lavori dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con un proprio rappresentante.»;
d) all'articolo 3, comma 2, le parole «spetta un compenso omnicomprensivo. I compensi sono definiti con determinazione del capo del Dipartimento per le pari opportunita' nel limite delle risorse di cui all'articolo 6.» sono sostituite dalle seguenti: «non e' riconosciuto alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ai fini della partecipazione ai lavori dell'Osservatorio.».
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 aprile 2020

Il Ministro: Bonetti
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2020 Ufficio di controllo atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1333

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, Supplemento ordinario:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 1 e 1-bis,
della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante «Norme contro lo
sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del
turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di
riduzione in schiavitu'»:
«Art. 17 (Attivita' di coordinamento). - 1. Sono
attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n.
285, le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da
tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla
prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei
minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.
Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno
al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi
del comma 3.
1-bis. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita'
l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della
pornografia minorile con il compito di acquisire e
monitorare i dati e le informazioni relativi alle
attivita', svolte da tutte le pubbliche amministrazioni,
per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale
fine e' autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di
una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati
forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili
per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro
per le pari opportunita' sono definite la composizione e le
modalita' di funzionamento dell'Osservatorio nonche' le
modalita' di attuazione e di organizzazione della banca
dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi
necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai commi
da 95 a 103 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311. Per l'istituzione e l'avvio delle attivita'
dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente
comma e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno
2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata
dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n.
266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi
dell'art. 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 20, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini», in Gazzetta Ufficiale
n. 156 del 6 luglio 2012, Supplemento ordinario,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, recante «Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini», in Gazzetta
Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012, Supplemento ordinario:
«Art. 12 (Soppressione di enti e societa'). - 1-19.
(Omissis).
20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi
collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in
regime di proroga ai sensi dell'art. 68, comma 2, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
attivita' svolte dagli organismi stessi sono
definitivamente trasferite ai competenti uffici delle
amministrazioni nell'ambito delle quali operano. Restano
fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori
nazionali di cui all'art. 11 della legge 7 dicembre 2000,
n. 383, e all'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266,
l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di
cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2007, n. 103, la Consulta nazionale per il
servizio civile, istituita dall'art. 10, comma 2, della
legge 8 luglio 1998, n. 230, l'Osservatorio per il
contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di
cui all'art. 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n.
269 nonche' il Comitato nazionale di parita' e la Rete
nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parita' di
cui, rispettivamente, all'art. 8 ed all'art. 19 del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Restano altresi' ferme,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le
commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo di cui all'art. 80 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del
regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di
cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive
modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non
spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ai componenti dei
suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o
indennita'.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
nonche' in materia di famiglia e disabilita'», in Gazzetta
Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2018, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, in
Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2018:
«Art. 3 (Riordino delle funzioni di indirizzo e
coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in
materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza,
disabilita'). - 1. Sono attribuite al Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la
famiglia e le disabilita':
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento in
materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e
problematiche generazionali e relazionali, nonche' le
funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
in materia di coordinamento delle politiche volte alla
tutela dei diritti e alla promozione del benessere della
famiglia, di interventi per il sostegno della maternita' e
della paternita', di conciliazione dei tempi di lavoro e
dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno
alla famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', anche
al fine del contrasto della crisi demografica, nonche'
quelle concernenti l'Osservatorio nazionale sulla famiglia
di cui all'art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. La Presidenza del Consiglio dei ministri
esercita altresi':
1) la gestione delle risorse finanziarie relative
alle politiche per la famiglia e per il sostegno alla
natalita' ed, in particolare, la gestione dei fondi di cui
all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e all'art. 1, comma 348, della legge 11
dicembre 2016, n. 232;
2) le funzioni di espressione del concerto in sede
di esercizio delle funzioni di competenza statale
attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali in materia di «Fondo di previdenza per le persone
che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da
responsabilita' familiari», di cui al decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 565;
3) le funzioni statali di competenza del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali concernenti la carta
della famiglia, di cui all'art. 1, comma 391, della legge
28 dicembre 2015, n. 208;
b) le funzioni di indirizzo e coordinamento in
materia di politiche per le adozioni, anche internazionali,
di minori italiani e stranieri. Resta fermo quanto previsto
dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2007, n. 108, in ordine alla presidenza della
Commissione ivi prevista da parte del Presidente del
Consiglio dei ministri, salvo delega;
c) le funzioni di indirizzo e coordinamento in
materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche
con riferimento allo sviluppo dei servizi socio-educativi
per la prima infanzia, fatte salve, con riferimento a tali
servizi, le competenze del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche' le funzioni di
competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia
di coordinamento delle politiche per il sostegno
dell'infanzia e dell'adolescenza e per la tutela dei minori
anche con riferimento al diritto degli stessi a una
famiglia, fatte salve le competenze del medesimo Ministero
in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione
sociale. La Presidenza del Consiglio esercita altresi':
1) le funzioni di competenza del Governo per
l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e
quelle gia' proprie del Centro nazionale di documentazione
e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
103, nonche' quelle relative all'Osservatorio per il
contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di
cui all'art. 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n.
269;
2) le funzioni di espressione del concerto in sede
di esercizio delle funzioni di competenza statale del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia
di Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui
alla legge 28 agosto 1997, n. 285;
d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in
materia di politiche in favore delle persone con
disabilita', anche con riferimento a quelle per
l'inclusione scolastica, l'accessibilita' e la mobilita',
fatte salve, in relazione a tali ambiti, le competenze dei
Ministeri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e delle infrastrutture e dei trasporti e le specifiche
disposizioni previste dal secondo periodo in materia di
salute, nonche' le funzioni di competenza statale
attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di
coordinamento delle politiche volte a garantire la tutela e
la promozione dei diritti delle persone con disabilita' e a
favorire la loro partecipazione e inclusione sociale,
nonche' la loro autonomia, anche avvalendosi
dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone
con disabilita', di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18.
(Con riferimento alle politiche in materia di salute, fermo
restando quanto previsto dalla disciplina vigente in
materia di definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, la Presidenza del Consiglio dei
ministri esprime il concerto nell'adozione degli atti
normativi di competenza del Ministero della salute relativi
alla promozione dei servizi e delle prestazioni resi dal
Servizio sanitario nazionale in favore delle persone con
disabilita'.) Fermo restando quanto disposto dal comma 4,
la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresi':
1) le funzioni di espressione del concerto in sede
di esercizio delle funzioni di competenza statale del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia
di Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui
all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
2) la gestione del Fondo per il sostegno del ruolo
di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui
all'art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, la cui dotazione finanziaria e' riassegnata al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
(Omissis).».
- Il decreto del Ministro delle politiche per la
famiglia 30 ottobre 2007, n. 240, recante «Attuazione
dell'art. 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n.
269, in materia di coordinamento delle azioni di tutela dei
minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso e
istituzione dell'Osservatorio per il contrasto della
pedofilia e della pornografia minorile», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007,
Supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture
generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre
2012.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4
settembre 2019, recante «Nomina dei ministri» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 2019,
Supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente del consiglio dei ministri
5 settembre 2019, recante «Conferimento di incarichi ai
Ministri senza portafoglio», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 209 del 6 settembre 2019, Supplemento
ordinario.
- Il decreto del Presidente del consiglio dei ministri
26 settembre 2019, recante «Delega di funzioni al Ministro
senza portafoglio, prof.ssa Elena Bonetti», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2019,
Supplemento ordinario.

Note all'art. 1:
- Per il riferimento al decreto 30 ottobre 2007, n.
240, si veda nelle note alle premesse.