Gazzetta n. 158 del 24 giugno 2020 (vai al sommario) |
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LEGGE 5 giugno 2020, n. 63 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019. |
| AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE UNION FOR THE MEDITERRANEAN CONCERNING THE PREMISES OF THE PERMANENT SECRETARIAT LOCATED IN ITALY
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Parte di provvedimento in formato grafico |
| ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'UNIONE PER IL MEDITERRANEO SUI LOCALI DEL SEGRETARIATO PERMANENTE SITUATI IN ITALIA
Il Governo della Repubblica italiana, da una parte, e l'Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, dall'altra, Considerata la Dichiarazione di Barcellona del 28 novembre 1995 che istituisce il partenariato EuroMediterraneo; Considerato che, nel quadro della Dichiarazione di Barcellona, il Parlamento europeo e' stato invitato a rivolgersi ad altri parlamenti nella prospettiva di avviare il dialogo parlamentare Euro-Mediterraneo, e che, in risposta a questo invito, e' stato costituito un Forum parlamentare Euro-Mediterraneo nell'ottobre 1998; Considerata la quinta Conferenza Euro-Mediterranea dei Ministri degli esteri tenutasi a Valencia il 22 e 23 aprile 2002, che ha convenuto di raccomandare la trasformazione del Forum parlamentare EuroMediterraneo in una Assemblea Parlamentare Euro-Mediterranea (APEM), come proposto dal Parlamento europeo nella risoluzione dell'Il aprile 2002; Considerata la decisione della Conferenza Euro-Mediterranea dei Ministri degli Esteri tenutasi a Napoli il 2 e 3 dicembre 2003, a seguito delle raccomandazioni adottate a Napoli il 2 dicembre 2003 dal quinto Forum parlamentare Euro-Mediterraneo, di istituire formalmente l'Assemblea Parlamentare EuroMediterranea quale dimensione parlamentare del partenariato avviato dalla Dichiarazione di Barcellona; Considerata la Dichiarazione Congiunta del Vertice per il Mediterraneo tenutosi a Parigi il 13 luglio 2008, che ha avviato l'Unione per il Mediterraneo ed ha inoltre sancito che l'Assemblea Parlamentare Euro-Mediterranea sara' la legittima espressione parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo; Considerato che in occasione della sesta sessione plenaria, tenutasi ad Amman il 13 e 14 marzo 2010, il nome dell'APEM e' stato modificato in Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo (AP-UpM), seguito dall'inclusione delle attivita' della AP-UpM nell'ambito delle strutture e dei progetti dell'UpM; Considerato il Regolamento interno dell'Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, approvato al Cairo il 29 aprile 2018 dalla plenaria; Considerata la decisione, adottata dall'Ufficio dell'Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo il 13 luglio 2018 a Bruxelles, di ubicare la sede del Segretariato Permanente dell'Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo a Roma; Hanno concordato quanto segue:
Art. 1.
Definizioni
In questo accordo: a) «Regolamento» si riferisce al Regolamento interno dell'Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo e ad ogni documento ufficiale ad esso allegato; b) «Segretariato» si riferisce al Segretariato Permanente dell'Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo; c) «Governo» si riferisce al Governo della Repubblica italiana; d) «autorita' italiane competenti» si riferisce alle autorita' nazionali o locali della Repubblica italiana, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle disposizioni amministrative e delle consuetudini della Repubblica italiana; e) I «locali» sono da riferirsi a: i) qualsiasi edificio di proprieta', affittato, prestato o altrimenti messo a disposizione del Segretariato nel territorio della Repubblica italiana finalizzato all'esercizio dell'attivita' del Segretariato, ivi incluse le strutture di supporto; ii) in accordo con il Governo e, per la durata di tale utilizzo, qualsiasi edificio nel territorio della Repubblica italiana che e' temporaneamente utilizzato dal Segretariato; f) «Assemblea» si riferisce all'Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo; g) «proprieta' del Segretariato» si riferisce a tutte le proprieta', inclusi i fondi, le entrate ed altri beni siano essi di proprieta', affittati, in gestione o amministrati dal Segretariato in base ad accordi fiduciari, sovvenzioni, garanzie, o altro finalizzati allo sviluppo delle sue Attivita' Ufficiali; h) «Rappresentanti» si riferisce ai rappresentanti dei Membri dell'Assemblea, i loro sostituti ed i loro consulenti che partecipano alle riunioni del o con il Segretariato; i) I «membri del personale» sono il Segretario Generale ed il personale assegnato al Segretariato, ad eccezione di quello assunto localmente e retribuito su base oraria; j) «membri della famiglia» si riferisce ai consorti ed ai familiari a carico, facenti parte del nucleo familiare di un membro del personale; k) Per «Periodo di Occupazione» si intende il periodo a partire dalla data in cui il Segretariato occupa per la prima volta i locali; 1) «Attivita' Ufficiali» sono da intendersi tutte le attivita' del Segretariato, le quali sono autorizzate dal Regolamento interno o dall'Ufficio in conformita' al Regolamento interno; m) I «Residenti permanenti in Italia» sono quei membri del personale che, immediatamente prima di assumere l'incarico nelle sedi del Segretariato in Italia, erano gia' residenti in Italia; |
| Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso. |
| Art. 2.
I locali
1. Il Governo mette gratuitamente a disposizione del Segretariato gli edifici la cui posizione e descrizione sono elencate nell'Allegato I. 2. I costi risultanti per la messa in opera da parte del Segretariato dei fabbricati di cui al paragrafo 1 sono a carico del Governo. Le spese di gestione del Segretariato sono a carico del bilancio dell' assemblea. 3. I lavori di manutenzione degli edifici di cui al paragrafo 1 e le relative spese sono a carico del Governo conformemente ai principi di cui all'allegato I. 4. L'edificio di cui al paragrafo 1 rimane di proprieta' di Roma Capitale e sara' restituito a Roma Capitale alla fine del Periodo di Occupazione, conformemente ai principi di cui all'Allegato I. 5. Al fine di agevolare l'applicazione del presente Accordo, il Capo del Segretariato comunica al Governo qualsiasi occupazione di terreni o di edifici in Italia diversi da quelli di cui al paragrafo 1 per lo svolgimento delle Attivita' Ufficiali del Segretariato. Nel caso in cui degli edifici siano temporaneamente occupati dal Segretariato per lo svolgimento delle sue Attivita' Ufficiali, a tali edifici e' conferito lo status dei locali. 6. L'Italia adotta tutte le misure necessarie per facilitare lo sviluppo, l'occupazione e il funzionamento dei locali da parte del Segretariato e, secondo la legislazione italiana, tutti i lavori connessi sono considerati di interesse statale per l'Italia. |
| Art. 3
Oneri
1. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge e' autorizzata l'erogazione, in favore di Roma Capitale, di un contributo forfetario pari a euro 10.000 annui a decorrere dall'anno 2019. 2. Per fare fronte agli oneri derivanti dal paragrafo 2 dell'Allegato I all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge e' autorizzata l'erogazione, in favore dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, di un contributo forfetario annuo di euro 25.000 a decorrere dall'anno 2019. |
| Art. 3.
Privilegi ed Immunita'
Il Governo concede al Segretariato i privilegi e le immunita' specificate all'Allegato II. |
| Art. 4
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 35.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 4.
Responsabilita'
1. La responsabilita' internazionale derivante dalle attivita' del Segretariato sul territorio italiano, compresa quella derivante da qualsiasi atto o omissione da parte dei rappresentanti, dei membri del personale, degli esperti o di qualsiasi altra persona impiegata dal Segretariato nell'esercizio delle loro funzioni, ricade interamente sul Segretariato stesso e non sara' in carico alla Repubblica italiana. 2. Il Segretariato risarcisce il Governo nei seguenti casi: a) qualsiasi perdita o danno a qualsiasi bene di proprieta', possesso, locazione o custodia del Governo causata da comportamento doloso o negligente nell'esercizio delle funzioni o in relazione ad esso, di un rappresentante, di un membro del personale, di un esperto o qualsiasi altra persona impiegata dal Segretariato, e b) qualsiasi perdita sostenuta dal Governo attraverso la necessita' di compensare un terzo per la perdita o il danno alla proprieta' di quest'ultimo o per lesioni personali derivanti da comportamenti dolosi o negligenti nell'esercizio delle funzioni o in relazione ad esse di un rappresentante, un membro del personale, un esperto o qualsiasi altra persona impiegata dal Segretariato. |
| Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 giugno 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Bonafede |
| Art. 5.
Modifiche e modalita' di attuazione
1. Su richiesta del Governo o del Segretariato si procedera' a consultazioni sull'attuazione o la modifica del presente Accordo. 2. Le modalita' di attuazione del presente Accordo tra le autorita' italiane competenti ed il Segretariato derivanti dalle consultazioni di cui al paragrafo 1 divengono operative il giorno della firma. 3. Le modifiche concordate degli Articoli del presente Accordo e degli Allegati I e II risultanti dalle consultazioni di cui al paragrafo 1 entreranno in vigore alla data in cui il Governo avra' notificato al Segretariato il completamento delle necessarie procedure di ratifica. 4. Il presente Accordo si applica nel pieno rispetto del diritto internazionale vigente e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. |
| Art. 6.
Risoluzione delle controversie
Ogni controversia tra il Governo e il Segretariato in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sara' risolta mediante trattative e consultazioni tra le Parti. |
| Art. 7.
Entrata in vigore e risoluzione
1. Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui il Governo avra' notificato al Segretariato il completamento delle necessarie procedure di ratifica. 2. Ciascuna Parte puo' risolvere il presente Accordo con un preavviso scritto di un anno. Fatto in due originali in lingua inglese. Per il Governo della Repubblica Per l'Assemblea Parlamentare italiana dell'Unione per il Mediterraneo
Il Ministro degli Affari Esteri e Il Presidente del Parlamento della Cooperazione Internazionale europeo
Fatto a ......... il ......... Fatto a ......... il .......
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| Allegato I
Questo allegato si riferisce ai locali (come definiti dal presente Accordo)
Parte I
Locali per l'occupazione secondo l'Art. 2.1
1. I locali del Segretariato dovranno essere delimitati all'interno del complesso monumentale «Buon Pastore», in via della Penitenza n. 37 - Roma. L'ubicazione dei locali delimitati all'interno del complesso monumentale «Buon Pastore» e' indicata nella piantina alla fine di questo allegato. 2. I locali saranno provvisti di postazioni informatiche e dotati di personale distaccato dai parlamenti nazionali, dal Parlamento europeo, dal Servizio europeo per l'azione eterna, nonche' da personale diplomatico dei paesi membri della UpM gia' presente in Italia. L'Italia mettera' anche un contabile a disposizione del Segretariato, almeno per la fase iniziale. 3. Un inventario dettagliato di componenti, apparati, apparecchiature e impianto dovra' essere concordato quando il Segretariato occupera' i locali.
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato II
PRIVILEGI E IMMUNITA'
Clausola 1
Inviolabilita' dei locali
1. I locali sono inviolabili. Nessun ufficiale o funzionario della Repubblica italiana, o altra persona che eserciti alcuna forma di pubblica autorita' all'interno della Repubblica italiana, puo' avere accesso ai locali per compiervi alcun tipo di compito al loro interno senza il consenso del Capo del Segretariato. 2. Il consenso del Capo del Segretariato ai fini del predetto accesso sara' presunto in caso di calamita' naturale, incendio o altro tipo di emergenza che richieda un'azione immediata nell'interesse della sicurezza pubblica. 3. I locali non saranno utilizzati in alcun modo che non sia compatibile con le Attivita' Ufficiali del del Segretariato.
Clausola 2
Protezione dei locali
Le autorita' italiane competenti adotteranno le misure ritenute necessarie per la protezione dei locali e per il mantenimento dell'ordine pubblico nelle sue prossimita'. Inoltre le autorita' italiane competenti possono, su richiesta del Capo del Segretariato, adottare tali misure all'interno dei locali del Segretariato.
Clausola 3
Inviolabilita' degli archivi
Gli archivi del Segretariato sono inviolabili. L'inviolabilita' conferita da questo paragrafo si estende a tutti i registri, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i registri informatici, i fotogrammi e le immagini cinematografiche, i film, le registrazioni sonore e qualsiasi altro materiale mediatico, ovunque essi siano, purche' appartenenti a o detenute dal Segretariato nonche' a tutte le informazioni contenute al loro interno.
Clausola 4
Immunita' del segretariato
1. Nell'ambito delle proprie attivita' ufficiali, il Segretariato godra' dell'immunita' di giurisdizione e di esecuzione, tranne: a) casi specifici in cui il Capo del Segretariato vi abbia espressamente rinunciato. Tuttavia, si considerera' che il Segretariato abbia rinunciato a tale immunita' qualora, ricevuta la richiesta di rinuncia all'immunita' da parte dell'autorita' nazionale dinnanzi alla quale l'azione e' promossa, non abbia comunicato, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, di non voler rinunciare a tale immunita'; b) nel caso di azione civile intentata da un terzo per il danno derivante da un incidente provocato da un veicolo appartenente o utilizzati per conto del Segretariato o nel caso di infrazione stradale; c) nel caso di pignoramento, a seguito di decisione dell'autorita' amministrativa o giudiziaria, delle indennita', delle retribuzioni e degli emolumenti dovuti dal Segretariato ad un membro del suo personale. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, le proprieta' e i beni del Segretariato ovunque situati godono dell'immunita' da qualsiasi forma di provvedimento cautelare amministrativo o giudiziario come la requisizione, confisca, espropriazione o sequestro, tranne per quanto temporaneamente necessario in relazione alla prevenzione e all'indagine su incidenti che coinvolgano veicoli appartenenti o utilizzati per conto del Segretariato. L'immunita' conferita dai paragrafi 1 e 2 si estende ai mezzi di trasporto utilizzati dal Segretariato nelle sue Attivita' Ufficiali, inclusi quelli noleggiati o presi in prestito per tali scopi. Il Segretariato adotta le misure necessarie ad assicurare che i mezzi di trasporto utilizzati nelle sue Attivita' Ufficiali possano essere identificati.
Clausola 5
Servizi
1. Il Governo si adopera per fare in modo che il Segretariato sia fornito con i servizi pubblici necessari per il corretto funzionamento del Segretariato, compresi elettricita', acqua, gas, comunicazioni postali e telefoniche, raccolta di rifiuti e protezione antincendio. In caso di interruzione o minacciata interruzione di tali servizi, il Governo adotta tutte le misure necessarie per garantire che le attivita' del Segretariato non subiscano conseguenze negative. 2. Il Governo adotta tutte le misure idonee a garantire al Segretariato l'accesso piu' ampio possibile alla rete Internet e ad altri canali di comunicazione. 3. Il Segretariato ha il diritto di installare e di gestire sistemi di telecomunicazione nei locali. Il Governo provvede al rilascio tempestivo delle autorizzazioni necessarie al Segretariato per l'installazione e l'esercizio di antenne fisse e mobili e qualsiasi altra apparecchiatura relativa alle comunicazioni radio satellitari.
Clausola 6
Bandiera e simbolo
Il Segretariato ha la facolta' di esporre la sua bandiera ed il suo simbolo nonche' le bandiere dei suoi membri e degli Stati che cooperano con esso sui locali e sui mezzi di trasporto che utilizza nelle proprie attivita' ufficiali.
Clausola 7
Esenzione dalle imposte
1. Il Segretariato e le sue proprieta', nello svolgimento delle proprie Attivita' Ufficiali, sono esenti da tutte le imposte dirette. 2. Con riferimento agli acquisti, ai servizi e alle transazioni effettuate nell'ambito delle attivita' ufficiali, il Segretariato e' esente dalle relative imposte indirette. 3. In deroga al paragrafo 2, si applica quanto segue: a) Il Segretariato e' esentato dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli acquisti sostanziali connessi alla realizzazione delle proprie attivita' ufficiali e allo svolgimento delle proprie funzioni. Ai fini del presente Accordo, per «acquisti sostanziali» si intendono gli acquisti di beni o prestazioni di servizi per i quali il valore della fattura supera il limite fissato dalle norme nazionali applicabili alle organizzazioni internazionali in Italia. b) Il Segretariato e' esentato da dazi doganali e altre imposte, divieti o restrizioni alle merci di qualsiasi natura, importate o esportate dal Segretariato nell'ambito delle sue Attivita' Ufficiali. c) Il Segretariato e' esonerato dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), dai dazi doganali e da altri doveri per l'acquisto e l'importazione di tre veicoli per l'uso ufficiale del Segretariato e dei loro pezzi di ricambio. Il Segretariato e' inoltre esentato dalle imposte sui veicoli a motore su questi veicoli, che devono essere registrati in una serie speciale. I combustibili e i lubrificanti per tali veicoli possono essere acquistati o importati senza dazi doganali, entro i limiti quantitativi concessi alle missioni diplomatiche accreditate presso la Repubblica italiana. 4. Il Segretariato e' esonerato dalle imposte locali sulle proprieta' e imposte sulle attivita', di registrazione dei terreni, ipoteca e imposte sul terreno, compresi i diritti di bollo su atti, contratti e formalita' che sono strumentali alla concessiOne dell'uso dei locali ed alla tipologia di acquisti, servizi e transazioni che sono necessari per intraprendere le Attivita' Ufficiali del Segretariato. 5. Il Segretariato e' inoltre esentato dall'accisa e dai sovrapprezzi collegati all'utilizzo dell'energia elettrica e gas naturale consumati all'interno dei locali ad eccezione dell'installazione per uso privato. 6. Le esenzioni e le concessioni di cui alla presente Clausola non si applicano ai dazi e alle tasse, che non sono altro che i pagamenti per i servizi di pubblica utilita'.
Clausola 8
Esenzione dai controlli finanziari
Senza essere sottoposto a controlli finanziari da parte delle Autorita' Italiane, regolamentari o moratori di qualsiasi natura, al fine di svolgere le proprie Attivita' Ufficiali, il Segretariato puo' liberamente: a) acquistare o ricevere fondi, titoli, oro e valute attraverso canali autorizzati e possederli e utilizzarli; b) gestire e operare su conti, fondi, dotazioni o altri mezzi finanziari esteri o locali in qualsiasi valuta all'interno o all'esterno della Repubblica italiana; c) trasferire i propri fondi, titoli, oro, valute e altri valori di valore da o verso la Repubblica italiana, verso o da qualsiasi altro Paese o all'interno della Repubblica italiana e convertire qualsiasi valuta detenuta in qualsiasi altra valuta.
Clausola 9
Comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni dirette ai locali o al personale presente presso i locali e tutte le comunicazioni verso l'esterno in partenza dai locali, con qualunque mezzo o in qualsiasi forma siano trasmesse, non sono soggette a censura o ad alcuna altra forma di intercettazione o interferenza. Tale esenzione si estende, tra l'altro, a pubblicazioni, registrazioni di computer, fotogrammi e immagini cinematografiche, pellicole e registrazioni sonore. 2. Il Segretariato ha il diritto di utilizzare i codici e di inviare e ricevere comunicazioni ufficiali tramite corriere o sacchetti sigillati che godono degli stessi privilegi e immunita' dei corrieri e delle valigie diplomatiche.
Clausola 10
Rappresentanti
I rappresentanti beneficeranno: a) dell'esenzione dalle tariffe per i visti; b) degli stessi privilegi per quanto concerne i regolamenti in materia di valuta e di cambio accordati nella Repubblica italiana agli agenti diplomatici dello Stato che rappresentano; c) degli stessi servizi doganali per quanto riguarda i loro bagagli personali, accordati alla Repubblica italiana agli agenti diplomatici.
Clausola 11
Membri dello staff
l . I membri del personale godono, all'interno e con riferimento alla Repubblica italiana, dei seguenti privilegi e immunita': a) l'immunita' dal sequestro di bagagli ufficiali; b) l'immunita' da procedimenti giurisdizionali di qualsiasi tipo per quanto concerne le parole pronunciate o scritte e tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, inteso che tale immunita' continui anche quando il personale in questione abbia cessato di esercitare le predette funzioni; c) l'esenzione per i membri del personale che non siano cittadini italiani e non residenti permanenti in Italia da qualsiasi forma di imposizione diretta su stipendi, emolumenti e indennita' che vengano ad essi corrisposti da o per conto del Segretariato; d) l'esenzione per i membri del personale che non siano cittadini italiani e non residenti permanenti in Italia da qualsiasi forma di imposizione diretta sui redditi diversi da quelli di cui alla lettera (c) provenienti da fonti esterne alla Repubblica italiana; e) esenzione nei confronti dei medesimi, dei loro familiari e del loro personale domestico al seguito, da tutte le forme di restrizione all'immigrazione e di registrazione degli stranieri; f) per i membri del personale che non sono cittadini italiani e non residenti permanenti in Italia, la liberta' di mantenere all'interno della Repubblica italiana o altrove valute straniere, valuta estera e conti in qualsiasi valuta, altri beni mobili e immobili. I membri del personale che non sono cittadini italiani e non residenti permanenti in Italia possono liberamente portare all'esterno della Repubblica italiana i loro titoli o valuta estera o procedere al trasferimento di effetti personali al di fuori della Repubblica italiana non superando il limite stabilito dall'attuale normativa UE e nazionale. I membri del personale che non sono cittadini italiani e non residenti permanenti in Italia possono, durante la loro collocazione presso il Segretariato o alla cessazione di tale impiego, esportare dalla Repubblica italiana qualsiasi somma ricevuta dal Segretariato nonche' un importo pari all'importo totale dei fondi importata nella Repubblica italiana in qualsiasi moneta tramite organi autorizzati, non superando il limite stabilito dall'attuale normativa nazionale e dell'Unione europea; g) per i membri del personale che non sono cittadini italiani e non residenti permanenti in Italia, il diritto di importare senza dazi e tutti gli altri tributi, divieti e restrizioni all'importazione, dal momento della loro assegnazione, i loro effetti e mobilio, includendo un veicolo a motore in una o piu' spedizioni separate che devono essere spedite entro un periodo di tempo ragionevole e comunque entro 18 mesi dalla loro assegnazione al Segretariato. h) i membri del personale che non sono cittadini italiani e che non sono residenti permanenti in Italia, possono acquistare, senza dazi ed altri tributi, divieti e restrizioni all'importazione, un nuovo veicolo a motore al momento della prima nomina. Tale diritto e' esercitato entro 18 mesi dalla data in cui e' stata avviata l'attivita' presso il Segretariato. Tale veicolo non puo' essere venduto nei primi 36 mesi dalla data di acquisto in Italia. 2. Il Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica italiana rilascia ai membri del personale e ai membri delle loro famiglie che fanno parte delle loro famiglie, una carta d'identita' che specifica lo status del titolare. 3. Su richiesta del Segretariato, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale puo' autorizzare i familiari che fanno parte della famiglia di un membro del personale per svolgere attivita' autonome o salariate in Italia. I suddetti familiari e i loro datori di lavoro sono soggetti alla legislazione italiana applicabile in materia fiscale, sicurezza sociale e diritto del lavoro. Nel caso in cui un familiare desideri intraprendere nuove attivita' o riavviare lavori gia' conclusi, il Segretariato effettua una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi del presente paragrafo. I privilegi e le immunita' previsti dal presente accordo non si applicano alle attivita' di lavoro autorizzate ai sensi del presente paragrafo. 4. Oltre ai privilegi e alle immunita' di cui alla presente clausola, al Capo del segretariato sono concessi i privilegi, le immunita' e le facolta' concesse agli Ambasciatori che sono capi di missione ma che non sono cittadini italiani o residenti in Italia. 5. Il Segretariato comunica annualmente al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale un elenco del suo personale e eventuali variazioni. 6. 11 paragrafo 1, lettera (f), e il paragrafo 2 si applicano anche alle persone a servizio domestico dei membri del personale del Segretariato per la durata della missione di questi ultimi. 7. Le locazioni di immobili residenziali per i membri del personale sono esentati dalla tassa di registrazione. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione, il personale interessato presenta all'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate un certificato del Ministero degli Affari Esteri che indichi l'esistenza dei requisiti necessari per concedere il beneficio fiscale. 8. Durante il loro periodo di lavoro con il Segretariato, i membri del personale, i metnbri delle loro famiglie e i loro dipendenti domestici, gli esperti e i' membri della loro famiglia, possono continuare a guidare veicoli a motore utilizzando la propria patente di' guida straniera valida, a condizione che il titolare sia in possesso di una carta d'identita' valida rilasciata dall'Italia ai sensi d.el paragrafo 2, o ottenere una patente di guida italiana alla presentazione della patente di guida straniera valida, nel qual caso la patente di guida ottenuta e' valida solo per il periodo in cui il titolare e' impiegato dal Segretariato.
Clausola 12
Esperti
Gli esperti godono degli stessi privilegi per quanto concerne i regolamenti in materia di valuta e di cambio accordali alla Repubblica italiana agli agenti diplomatici dello Stato di residenza.
Clausola 13
Previdenza sociale
Il Segretariato si assicura che i membri del personale siano coperti da un'adeguata assicurazione sanitaria e di previdenza sociale tramite istituti di assicurazione pubblici o privati della Repubblica italiana o di qualsiasi altro Stato che fornisce una copertura all'interno della Repubblica italiana, le cui norme devono essere rese note alle autorita' italiane competenti. L'assicurazione sanitaria comprende anche i familiari che fanno parte della famiglia di un membro del personale, identificati in conformita' con il relativo regolamento. 2. I membri del personale sono esenti da tutti i contributi obbligatori agli organismi di previdenza sociale italiana. Tuttavia, i membri del personale hanno la possibilita' di contribuire al sistema di previdenza sociale italiana su base volontaria e di conseguenza trarre vantaggio da esso. 3. Possono essere stipulati accordi complementari al fine di conferire ai membri del personale la possibilita' di fruire dei servizi forniti dal sistema sanitario italiano. 4. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano ai membri delle famiglie dei membri del personale, a meno che non siano lavoratori autonomi in Italia e siano autorizzati a ricevere prestazioni di previdenza sociale da parte dell'Italia.
Clausola 14
Disposizioni speciali
l . Fatti salvi i loro privilegi e immunita', i beneficiari dei privilegi e delle immunita' previste da questo allegato e dal presente Accordo hanno il dovere di rispettare le leggi ed i regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica italiana e non interferiscono negli affari interni dello Stato. 2. I privilegi e le immunita' concessi nel quadro dell'Allegato e del presente Accordo non sono stabiliti per il beneficio personale dei loro destinatari. Sono accordati unicamente nell'interesse del Segretariato, in particolare per garantire, in ogni circostanza, la liberta' di azione dell'assemblea e la totale indipendenza delle persone interessate. 3. l'assemblea ed il Segretariato collaborano in ogni momento con le competenti Autorita' italiane per agevolare l'applicazione delle leggi italiane e per prevenire il verificarsi di qualsiasi abuso connesso ai citati privilegi e immunita'. 4. Il segretariato ha il diritto ed il dovere di rinunciare alle immunita' del proprio personale ove ritenga che tali immunita' potrebbero ostacolare il normale corso della giustizia, e qualora sia possibile rinunciarvi senza pregiudicare gli interessi dell'Assemblea. Il Segretariato comunica alle competenti Autorita' Italiane la rinuncia alle immunita' il prima possibile e al piu' tardi entro un mese. |
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