Gazzetta n. 158 del 24 giugno 2020 (vai al sommario)
LEGGE 5 giugno 2020, n. 64
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, universita' e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, universita' e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012.
 

ACCORDO DI COOPERAZIONE
IN MATERIA DI ISTRUZIONE,
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA
TRA IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLO STATO DEL QATAR

Il Governo della Repubblica italiana rappresentato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Governo dello Stato del Qatar, rappresentato dal Supreme Education Council, da qui in avanti denominati le Parti;
Nell'auspicio di rafforzare gli attuali rapporti di amicizia tra i due Paesi e promuovere lo sviluppo delle relazioni nel campo dell'istruzione e della scienza sulla base di interessi comuni e di reciproco rispetto;

Concordano quanto segue:

Articolo 1

Entrambe le Parti incoraggiano lo scambio e le visite di esperti in tutti i settori dell'istruzione al fine di condividere gli sviluppi e i risultati conseguiti dai due Paesi in campo educativo.
Entrambe le Parti incoraggiano gli scambi di delegazioni di studenti e di gruppi scolastici sportivi, nonche' l'organizzazione di mostre a scopo educativo, scientifico e tecnico presso le scuole di entrambi i Paesi.
Entrambe le Parti incoraggiano lo scambio di documenti e curricoli elaborati dalle autorita' scolastiche dei rispettivi Paesi con riserva sui diritti di proprieta' intellettuale per entrambi.
 
CO-OPERATION AGREEMENT
ON EDUCATION HIGHER EDUCATON
AND SCIENTIFIC RESEARCH
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
AND
THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.
 
Articolo 2

Entrambe le Parti incoraggiano la partecipazione a corsi di formazione congiunti nel campo dell'istruzione. Le Parti concorderanno i programmi, il materiale didattico, gli orari e il numero dei partecipanti quattro (4) mesi prima dello svolgimento dei corsi. Ciascuna Parte dovra' informare la controparte circa i corsi organizzati annualmente al fine di consentire all'altra Parte di poter trarre vantaggio da detti corsi.
 
Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 124.140 euro annui a decorrere dall'anno 2019 e valutati in 72.025 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Articolo 3

Entrambe le Parti incoraggiano lo studio della lingua dell'altra Parte.
 
Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 9 del medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
 
Articolo 4

Entrambe le Parti incoraggiano lo scambio di esperienze e informazioni nelle seguenti aree:
a) educazione nella scuola dell'infanzia;
b) istruzione tecnica e professionale;
c) amministrazione scolastica;
d) risorse per l'apprendimento;
e) studenti con bisogni educativi speciali;
f) studenti eccellenti;
g) valutazione degli studenti;
h) tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare applicate all'insegnamento delle lingue straniere.
 
Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 5 giugno 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
 
Articolo 5

Entrambe le Parti incoraggiano lo scambio di informazioni sui titoli e sui diplomi rilasciati dalle istituzioni educative dei rispettivi Paesi.

Istruzione universitaria e ricerca scientifica
 
Articolo 6

Entrambe le Parti incoraggiano la promozione della cooperazione accademica tra i due Paesi, nonche' l'incremento degli accordi tra le universita'.
Entrambe le Parti incoraggiano gli scambi e le visite di docenti, lettori e ricercatori universitari.
Entrambe le Parti incoraggiano lo sviluppo della ricerca scientifica e applicata, nonche' la produzione di studi, pubblicazioni, documenti e dati tra le universita' dei due Paesi.
 
Articolo 7

Entrambe le Parti incoraggiano lo scambio di informazioni relativamente alle attivita' e al funzionamento dei sistemi universitari e ai titoli accademici dei due Paesi.
Per cio' che concerne il mutuo riconoscimento dei titoli universitari ai fini del proseguimento degli studi nelle universita' di entrambi i Paesi, le Parti esamineranno la possibilita' di istituire un tavolo di esperti con il compito di redigere un accordo bilaterale.
 
Articolo 8

Entrambe le Parti incoraggiano l'assegnazione di borse di' studio a studenti e laureati che desiderano studiare all'estero ai fini del conseguimento di un titolo universitario o per condurre attivita' di ricerca.
 
Articolo 9

Entrambe le Parti si incontreranno periodicamente allo scopo di rafforzare la collaborazione e facilitare il conseguimento di obiettivi scientifici comuni.
Entrambe le Parti individueranno periodicamente una serie di ambiti prioritari entro i quali perseguire obiettivi scientifici comuni.
Al fine di perseguire i summenzionati obiettivi, entrambe le Parti incoraggeranno le seguenti attivita':
a) organizzazione di scambi scientifici e tecnologici;
b) pianificazione di visite reciproche di esperti a supporto delle attivita' di ricerca e dello scambio di esperienze;
c) pianificazione e organizzazione di conferenze e seminari su temi scientifici e tecnologici;
d) elaborazione congiunta di piani, studi e attivita' di ricerca.
 
Articolo 10

Ogni decisione riguardante i' membri delle delegazioni che parteciperanno ai seminari e ai corsi e ogni altro aspetto relativo alle visite reciproche tra le Parti, come pure la calendarizzazione e la durata di detti incontri e seminari, sara' presa tramite corrispondenza tra le Parti, ciascuna delle quali dovra' essere informata con almeno quattro (4) mesi di anticipo.
 
Articolo 11

Ciascuna Parte dovra' farsi carico dei costi e delle spese da essa sostenute per lo svolgimento delle attivita' di collaborazione derivanti dal presente Accordo, ivi comprese le spese di viaggio e di alloggio.
 
Articolo 12

Le disposizioni contenute nel presente Accordo e in ciascuno dei suoi articoli possono essere emendate previo consenso scritto di entrambe le Parti. Ogni emendamento entra in vigore secondo le procedure di cui al successivo articolo 13.
 
Articolo 13

Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricevimento dell'ultima delle due comunicazioni con le quali ciascuna Parte notifica all'altra Parte l'avvenuta conclusione delle rispettive procedure di ratifica. Il presente Accordo ha durata triennale e sara' automaticamente rinnovato per un periodo/periodi analogo/ghi, salvo diverso avviso di una delle due Parti, espresso per iscritto almeno sei (6) mesi prima della scadenza dei termini dell'intesa.
La cessazione del presente Accordo non pregiudica la validita' e la durata dei progetti e dei programmi gia' avviati, salvo diverso accordo sottoscritto dalle Parti.
Il presente Accordo e' firmato a Roma il 16 aprile 2012 AD, che corrisponde a ....../...../1433 AH, in due esemplari originali, entrambi facenti fede, in italiano, arabo e inglese. In caso di' divergenze nell'interpretazione delle disposizioni ivi contenute prevarra' la versione in lingua inglese.

Parte di provvedimento in formato grafico