Estratto determina AAM/PPA n. 335/2020 del 14 giugno 2020
Codice pratica: N1B/2020/202BIS. Descrizione del medicinale, attribuzione n. A.I.C.: e' autorizzata, l'immissione in commercio del medicinale OSSIGENO MEDIGAS ITALIA anche nella forma farmaceutica e confezione di seguito indicata. Confezione: «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 10,1 litri - A.I.C. n. 039019070 - base 32 - 156SKY. Forma farmaceutica: gas medicinale criogenico. Principio attivo: ossigeno. Titolare A.I.C.: Medigas Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Edison n. 6 - 20090 Assago, Milano, codice fiscale 02466440167.
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Per la confezione sopracitata e' adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata classe «C (nn)».
Classificazione ai fini della fornitura
Per la confezione sopracitata e' adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.
Stampati
La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |