Gazzetta n. 159 del 25 giugno 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 8 giugno 2020 |
Scioglimento d'autorita', senza nomina del commissario liquidatore, di centocinquanta societa' cooperative aventi sede nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Marche e Puglia. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle societa' e sul sistema camerale
Visto l'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l'art. 223-septiesdecies disposizioni di attuazione del codice civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019 «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante: «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; Considerato che dagli accertamenti effettuati le centocinquanta societa' cooperative riportate nell'elenco, parte integrante del decreto, non depositano il bilancio da piu' di cinque anni e, pertanto, si trovano nelle condizioni previste dall'art. 223-septiesdecies disposizioni di attuazione del codice civile; Considerato che per tutte le cooperative inserite nell'elenco allegato al presente decreto e' stato effettuato l'accesso al Sistema Sister che ha fornito esito negativo in merito all'esistenza di valori catastali;
Decreta:
Art. 1
E' disposto lo scioglimento senza nomina del liquidatore di centocinquanta societa' cooperative aventi sede nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Marche e Puglia riportate nell'allegato elenco parte integrante del decreto. |
| Allegato
ELENCO N. 11 SC/2020 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 223 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE-
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Art. 3
I creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorita' governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento e' proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.
Roma, 8 giugno 2020
Il direttore generale: Scarponi |
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