Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/003984/XVJ/CE/C del 10 giugno 2020: 1. l'esplosivo denominato «BP100», gia' classificato con numeri ONU 0160 1.1C e 0161 1.3C nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/008511/XVJ/CE/C del 28 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 275 del 23 novembre 2019, e' individuato dal numero ONU 0509 1.4C, assegnato dall'organismo notificato BAM (Germania) quando imballato nelle modalita' indicate nel certificato BAM n. D/BAM-0014/20 del 22 gennaio 2020; 2. gli esplosivi denominati «BP102» e «BP103», gia' classificati con numeri ONU 0160 1.1C, 0161 1.3C e 0509 1.4C nella I categoria ed iscritti nell'allegato «A» al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/010920/XVJ/CE/C del 28 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 275 del 23 novembre 2019, sono individuati dal numero ONU 0509 1.4C, assegnato dall'organismo notificato BAM (Germania) anche quando imballati con le modalita' indicate rispettivamente nel certificato n. D/BAM-0015/20 e nel certificato n. D/BAM-0016/20 emessi in data 22 gennaio 2020. In ordine ai citati esplosivi il sig. Paolo Pederzoli, titolare della licenza ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Baschieri & Pellagri S.p.a.» con stabilimento in Marano di Castenaso (BO), ha prodotto la suindicata documentazione. Avverso tale provvedimento e', dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione. |