Gazzetta n. 159 del 25 giugno 2020 (vai al sommario) |
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LEGGE 5 giugno 2020, n. 65 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017. |
| ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL TURKMENISTAN SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA.
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Turkmenistan (denominati in seguito la «Parte» o le «Parti»): ribadendo il loro impegno alle norme universalmente riconosciute del diritto internazionale e agli scopi ed ai principi della Carta delle Nazioni Unite; sulla base del rispetto reciproco per la sovranita', l'indipendenza, l'integrita' territoriale dei propri Stati e della non interferenza negli affari interni dell'altro Stato; tenendo in considerazione lo status di neutralita' permanente del Turkmenistan; tenendo in considerazione l'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea; desiderosi di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa delle Parti; accomunati dalla condivisa idea che le interazioni nel settore della Difesa rafforzeranno le relazioni tra le Parti,
Hanno concordato quanto segue:
Art. 1. Principi e scopi
La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di uguaglianza, reciprocita' e mutuo interesse, avverra' in conformita' alla legislazione nazionale e agli obblighi internazionali delle Parti, al fine di mantenere, promuovere e sviluppare la cooperazione nel campo della Difesa. |
| AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF TURKMENISTAN
ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso. |
| Art. 2. Autorita' competenti
Le autorita' competenti per l'attuazione delle previsioni di questo Accordo sono: per la Repubblica Italiana - Ministero della Difesa della Repubblica Italiana; per il Turkmenistan - Ministero della Difesa del Turkmenistan. |
| Art. 3
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera d, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 4.226 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 3. Cooperazione generale 1. Attuazione a. Sulla base del presente Accordo le Parti potranno sottoscrivere un'Intesa di natura tecnica per l'implementazione della cooperazione militare derivante da questo Accordo, nonche' sviluppare programmi annuali e pluriennali nella cooperazione bilaterale del settore della Difesa e determineranno il luogo, la data, il numero di partecipanti e le modalita' di attuazione delle rispettive attivita' di cooperazione. b. I rappresentanti autorizzati dalle Parti potranno firmare, con il consenso di entrambe le Parti, il Piano annuale di cooperazione. c. L'organizzazione e l'attuazione di specifiche attivita' nel campo della Difesa saranno organizzate e realizzate dalle autorita' competenti delle Parti. d. Eventuali consultazioni tra i rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente in Italia e in Turkmenistan, per sviluppare ed approvare, ove le Parti lo ritengano opportuno e previo consenso, un'eventuale specifica procedura per integrare e attuare il presente Accordo, nonche' eventuali piani di cooperazione tra le Forze Armate delle Parti. 2. Aree di cooperazione La cooperazione tra le Parti potra' essere attuata nelle seguenti aree: a. Sicurezza militare e politica di difesa; b. Ricerca scientifica e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la Difesa; c. Industria militare e di Difesa nonche' politiche di approvvigionamento, che rientrano nelle responsabilita' delle autorita' competenti; d. Importazione ed esportazione di armamenti, conformemente alle rispettive leggi e regolamentazioni nazionali; e. Cooperazione nel campo della politica di gestione del personale; f. Formazione e addestramento nel campo della Difesa; g. Questioni ambientali associate e all'inquinamento dell'ambiente, provocato da attivita' militari; h. Sanita' militare; i. Storia militare; j. Sport militare; k. Altri settori inclusi nell'area di interesse di entrambe le Parti. 3. Metodi di attuazione La cooperazione tra le Parti in materia di Difesa potra' includere le seguenti attivita': a. Visite ufficiali di delegazioni sia militari che civili; b. Scambio di esperienze tra esperti di entrambe le Parti; c. Incontri tra rappresentanti della Difesa; d. Scambi nell'ambito della formazione e dell'addestramento del personale, nonche' scambio di studenti in istituti di formazione militare; e. Partecipazione a corsi teorici e pratici, ad attivita' di orientamento professionale, a seminari, conferenze, tavole rotonde e simposi, organizzati da istituti militari ed istituti civili della difesa; f. Scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi; g. Supporto alle attivita' commerciali relative ai prodotti militari ed ai servizi nel campo della Difesa; h. Eventuali altri metodi di attuazione d'intesa tra le Parti. |
| Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d, dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 6, paragrafo 1, lettera b, 8 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo. |
| Art. 4. Cooperazione nel campo dell'industria della difesa 1. Categorie di armamenti Ai sensi dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali ed allo scopo di regolare le attivita' relative agli equipaggiamenti militari, le Parti si accorderanno in merito ad una possibile cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti: a. Navi e relativi equipaggiamenti per uso militare; b. Aeromobili ed elicotteri militari, dispositivi spaziali e relativo equipaggiamento; c. Carri e veicoli per uso militare; d. Armi da fuoco e relative munizioni; e. Armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento; f. Bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo; g. Esplosivi e propellenti per uso militare; h. Sistemi elettronici e ottici nonche' macchine fotografiche e relativo equipaggiamento per uso militare; i. Speciali materiali blindati per uso militare; j. Materiali specifici per l'addestramento; k. Strutture ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni; l. Equipaggiamento speciale per uso militare. Il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze Armate sara' sviluppato nell'ambito del presente Accordo o nel corso di operazioni che avranno luogo direttamente tra le Parti oppure tramite societa' private autorizzate dai rispettivi Governi. I rispettivi Governi si impegneranno a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare della Parte cedente. 2. Modalita' di implementazione Le attivita' nel settore dell'industria della Difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalita': a. Ricerca scientifica, test e sviluppo; b. Scambio di esperienze nel campo della tecnologia; c. Produzione congiunta, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti; d. Supporto alle industrie della Difesa e Istituzioni pubbliche al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione di materiali militari. Le Parti si presteranno reciproca assistenza tecnica ed amministrativa, servizi e cooperazione, al fine di promuovere l'esecuzione del presente Accordo da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate nonche' dei contratti sottoscritti in virtu' delle disposizioni del presente Accordo. |
| Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 giugno 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Guerini, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Bonafede |
| Art. 5. Proprieta' intellettuale
Le Parti si impegneranno ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprieta' intellettuale, inclusi i brevetti, derivante da attivita' condotte in conformita' con il presente Accordo ed ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti. |
| Art. 6. Aspetti finanziari
1. Ciascuna Parte sosterra' le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse: a. Le spese di viaggio, gli stipendi, l'assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonche' gli oneri relativi ad ogni altra indennita' dovuta al proprio personale in conformita' alle propria normativa; b. Le spese mediche ed odontoiatriche, nonche' le spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto. 2. La Parte ricevente fornira' cure d'urgenza e tutti i servizi medici delle proprie Forze Armate a tutto il personale della Parte inviante che necessiti di assistenza medica durante l'attuazione delle attivita' di cooperazione bilaterale nell'ambito del presente Accordo. Se necessario, la Parte ospitante fornira' altri servizi medici, dato che la Parte inviante ne coprira' i costi. 3. Tutte le attivita' condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilita' di fondi delle Parti. |
| Art. 7. Autorita' e giurisdizione
1. Le competenti Autorita' della Parte ricevente hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile dell'altra Parte, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di detta Parte ricevente. 2. Tuttavia, le competenti Autorita' della Parte inviante hanno il diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate e sul personale civile - laddove questo ultimo sia soggetto alla legislazione della Parte inviante per quanto riguarda: a. i reati che minacciano la sicurezza o i beni della Parte inviante; b. i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione - commessi intenzionalmente o per negligenza - nell'esecuzione o in relazione con il servizio. |
| Art. 8. Risarcimento dei danni
1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ricevente da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sara', previo accordo tra le Parti, a carico della Parte inviante. 2. Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati nello svolgimento delle attivita' nell'ambito del presente Accordo, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno. |
| Art. 9. Sicurezza delle informazioni classificate
1. Per «informazione classificata» si intende ogni informazione, atto, attivita', documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza. 2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate e salvaguardate in conformita' con le leggi ed i regolamenti nazionali applicabili dalle Parti. 3. Le informazioni classificate saranno trasmesse solo attraverso i canali intergovernativi diretti, approvati dalla Autorita' Competente per la Sicurezza o dalle Autorita' nazionali designate dalle Parti. 4. Le Parti concordano che i seguenti livelli di classificazione di segretezza sono equivalenti e che corrispondono ai livelli di sicurezza stabiliti dagli ordinamenti giuridici delle Parti: ===================================================================== | | Corrispondenza (in | Per il | | Per la Repubblica italiana | inglese) | Turkmenistan | +============================+======================+===============+ | | | AÝRATYN | | SEGRETISSIMO | TOP SECRET | ÄHMIÝETLI | +----------------------------+----------------------+---------------+ | SEGRETO RISERVATISSIMO | SECRET | IŇŇÄN GIZLIN | +----------------------------+----------------------+---------------+ | RISERVATO | RESTRICTED | GIZLIN | +----------------------------+----------------------+---------------+
5. Le Parti sono tenute, nella gestione delle informazioni classificate ottenute, a prendere le stesse misure di protezione usate per le proprie informazioni classificate, il cui grado di segretezza e' correlato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo. 6. L'accesso alle informazioni classificate e' consentito al personale delle Parti, che ha bisogno di tali informazioni per adempiere ai propri doveri per le finalita' specificate nello scambio in questione. L'accesso alle informazioni classificate e' garantito a tali persone in presenza di un adeguato nulla osta di sicurezza in conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. 7. Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi identificati nel presente Accordo. 8. Il trasferimento o la qualsiasi altra divulgazione a terze Parti di informazioni classificate, acquisite o generate nel contesto della cooperazione tra le Parti in conformita' con questo Accordo, e' soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorita' competente per la Sicurezza della Parte originatrice. 9. Senza pregiudizio all'effetto diretto alle previsioni contenute in questo articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo generale di sicurezza concluso tra le Parti. |
| Art. 10. Risoluzione delle controversie
Qualsiasi controversia risultante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo sara' risolta mediante consultazioni e negoziati attraverso i canali diplomatici. Nel corso di tali consultazioni e negoziazioni, le Parti continueranno ad adempiere agli obblighi derivanti dal presente Accordo. |
| Art. 11. Protocolli aggiuntivi, emendamenti e programmi
1. Con il consenso di entrambe le Parti, sara' possibile stipulare protocolli aggiuntivi in ambiti specifici della cooperazione in materia di Difesa che coinvolgano organi militari e civili, nei termini del presente Accordo. 2. I protocolli aggiuntivi e programmi di attuazione del presente Accordo, sui quali le Parti hanno raggiunto un accordo, saranno redatti in conformita' con le procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo senza interferire con le rispettive normative nazionali. 3. Il presente Accordo potra' essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti, tramite Protocolli separati che formeranno Parte integrale di questo Accordo. 4. I Protocolli aggiuntivi e gli emendamenti entreranno in vigore secondo le modalita' indicate nell'Articolo 12 del presente Accordo. |
| Art. 12. Entrata in vigore, durata e risoluzione dell'Accordo
1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche scritte con cui ciascuna Parte informera' l'altra, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive prescritte procedure nazionali per l'entrata in vigore del presente Accordo e sara' valido per un periodo indeterminato. 2. Ciascuna Parte puo' denunciare il presente Accordo, inviando almeno sei mesi prima della risoluzione dell'Accordo una notifica scritta, attraverso i canali diplomatici, all'altra Parte. 3. La risoluzione del presente Accordo non influira' sui programmi e sulle attivita' in corso previste nell'ambito del medesimo Accordo, se non diversamente concordato tra le Parti. 4. In caso di risoluzione del presente Accordo, le misure di protezione previste nell'ambito del presente Accordo continueranno ad applicarsi alle informazioni classificate trasmesse o prodotte nel corso della cooperazione tra le Parti, fino a quando la classificazione di sicurezza non sara' rimossa secondo la procedura stabilita. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 29 marzo 2017 in due originali, entrambi nella lingua italiana, turkmena e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarra' il testo in lingua inglese.
Parte di provvedimento in formato grafico |
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