Gazzetta n. 160 del 26 giugno 2020 (vai al sommario) |
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LEGGE 5 giugno 2020, n. 67 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Citta' del Messico il 17 agosto 2018. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Citta' del Messico il 17 agosto 2018. |
| ACCORDO
TRA
IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA SEGRETERIA DELLA DIFESA NAZIONALE E LA SEGRETERIA DELLA MARINA MILITARE DEGLI STATI UNITI MESSICANI
IN MATERIA DI COOPERAZIONE
NEL SETTORE DELLE ACQUISIZIONI PER LA DIFESA ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL SEGRETARIATO DELLA DIFESA NAZIONALE E IL SEGRETARIATO DELLA MARINA MILITARE DEGLI STATI UNITI MESSICANI IN MATERIA DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLE ACQUISIZIONI PER LA DIFESA. Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Segretariato della Difesa Nazionale e il Segretariato della Marina Militare degli Stati Uniti Messicani, denominati in seguito "le Parti"; TENUTI PRESENTI gli impegni assunti dalla Repubblica Italiana e dagli Stati Uniti Messicani nel quadro della Carta delle Nazioni Unite; DESIDERANDO approfondire le relazioni amichevoli esistenti tra le Parti e incrementare la cooperazione nel rafforzamento delle rispettive capacita'; NELLA CONSAPEVOLEZZA CHE la reciproca cooperazione nel settore dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Marina Militare rafforzera' le esistenti relazioni tra le Parti; TENUTO CONTO delle disposizioni dell'Accordo generale di cooperazione tra gli Stati Uniti Messicani e la Repubblica Italiana, firmato a Roma, in data 8 luglio 1991; CONSIDERATA la Dichiarazione Congiunta di Partenariato strategico tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti Messicani, firmata a Roma il 24 maggio 2012, nonche' del Memorandum d'Intesa tra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana, il Segretariato della Difesa Nazionale e il Segretariato della Marina Militare degli Stati Uniti Messicani sulla cooperazione nel settore della Difesa, firmato a Roma il 3 marzo 2016; Le Parti concordano quanto segue:
ARTICOLO I OBIETTIVO 1.1 Il presente Accordo stabilisce una reciproca intesa tra le Parti al fine di fornire reciproco supporto tecnico e amministrativo per iniziative commerciali relative a materiali e servizi di difesa, in conformita' alla legislazione nazionale e internazionale. 1.2 Le Parti identificheranno le loro aree di cooperazione al fine di realizzare un sistema di collaborazione reciproca e stabiliranno un processo dettagliato per l'acquisizione e/o la fornitura di attrezzature militari che consentano loro di svolgere le proprie rispettive missioni. |
| AGREEMENT BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE SECRETARIAT OF NATIONAL DEFENSE AND THE SECRETARIAT OF THE NAVY OF THE UNITED MEXICAN STATES ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENSE PROCUREMENT
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XI dell'Accordo stesso. |
| ARTICOLO II DEFINIZIONI Agli effetti del presente Accordo si applicano le seguenti definizioni: 2.1 Strumenti di attuazione: intese tra le Parti in merito a specifiche disposizioni di cooperazione, compresa la fornitura di attrezzature e i trasferimenti di tecnologia tra le Parti; 2.2 Soggetti terzi: qualsiasi governo, societa', dipartimento governativo, organizzazione o persona diversa dalle Parti; 2.3 Informazione: qualsiasi contenuto, documentazione, manuali, pubbiicazioni tecniche, guide, software per computer e altro materiale scritto, stampato, elettronicamente registrato, ovvero materiale orale di qualsiasi tipo, comunque trasmesso o fornito/consegnato in relazione al presente Accordo, indipendentemente dalla sua forma fisica o dalle sue caratteristiche. |
| Art. 3
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'articolo V dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 7.694 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| ARTICOLO III AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI DELLA COOPERAZIONE 3.1 Le Parti condividono la volonta' di stabilire una cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, regolata dai principi di rispetto reciproco, uguaglianza e mutuo interesse. 3.2 Le Parti coopereranno congiuntamente con l'obiettivo di individuare le missioni, le norme e l'interoperabilita' delle attrezzature e dei prodotti per la difesa, che costituiranno la base per sostenere le operazioni nei moderni scenari/teatri delle operazioni militari. Esse si impegneranno per raggiungere, almeno in specifiche aree di interesse, la massima coesione possibile. 3.3 Qualora una Parte decidesse di aggiudicare contratti alle industrie della difesa residenti nel territorio dell'altra Parte, la sua Controparte dovra' supportarla in tutte le fasi del processo, dalla specifica dei requisiti alle ulteriori fasi riguardanti la produzione, garantendo qualsiasi altra assistenza durante la fase di test, anche se tutte le decisioni e le responsabilita' rimarranno a carico della Parte acquirente. 3.4 Su richiesta della Controparte, ciascuna Parte fornira' le attivita' iniziali di qualificazione e certificazione, aero navigabilita', aero navigabilita' continua e gestione della configurazione dei sistemi acquisiti, in conformita' a quanto verra' disposto negli strumenti di attuazione. |
| Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo V dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo XI dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo. |
| ARTICOLO IV AREE DI COOPERAZIONE 4.1 Le possibili "aree di cooperazione" tra le Parti comprenderanno, ma non saranno limitate ai seguenti ambiti: 4.1.1 sistemi terrestri, armi e sistemi relativi al Soldato del Futuro, veicoli blindati a ruote, sistemi di artiglieria con munizioni a guida di precisione, compresi i sistemi di addestramento e il supporto tecnico e logistico; 4.1.2 sistemi di monitoraggio atmosferico e oceanico per la generazione di informazioni METOC, come stazioni meteorologiche fisse e mobili (a bordo di unita' di superficie), boe METOC, radar meteorologici, profiler del vento, nonche' apparecchiature per elaborare e conservare le informazioni, compresi i sistemi di telemetria, i software specializzati, la gestione di database e le attrezzature di schieramento per i centri di comando e controllo e il loro collegamento ai sistemi d'arma di difesa; 4.1.3 sistemi di previsione numerica atmosferica e oceanica, nonche' apparecchiature di elaborazione ad alte prestazioni per la generazione di informazioni METOC; 4.1.4 aeromobili e sistemi di addestramento a terra, assistenza tecnica e supporto logistico; 4.1.5 elicotteri, compresi i sistemi di addestramento e il supporto tecnico e logistico; 4.1.6 sistemi di difesa aerea e sistemi di difesa contro i missili balistici tattici; 4.1.7 sistemi senza equipaggio (UAV, UGV, USV e UUV) compresi i sistemi di addestramento e il supporto tecnico e logistico; 4.1.8 navi e relativi equipaggiamenti costruiti per uso militare, compresi i sistemi di addestramento e il supporto tecnico e logistico; 4.1.9 sottomarini e relativi equipaggiamenti costruiti per uso militare, compresi i sistemi di addestramento e il supporto tecnico e logistico; 4.1.10 sistemi di attrezzature per il rilevamento subacqueo; 4.1.11 sistemi e sensori di controllo dei confini e delle coste, compresi i sistemi di addestramento e il supporto tecnico e logistico; 4.1.12 sistemi satellitari di osservazione della terra, che utilizzano la tecnologia dei radar militari ad alta risoluzione; 4.1.13 armi automatiche e relative munizioni; 4.1.14 armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento; 4.1.15 bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo; 4.1.16 polveri, esplosivi e propellenti costruiti per uso militare; 4.1.17 sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento costruiti per uso militare; 4.1.18 materiali speciali blindati costruiti per uso militare; 4.1.19 materiali specifici per l'addestramento militare; 4.1.20 macchine ed equipaggiamento costruite per la fabbricazione e il collaudo; 4.1.21 monitoraggio di armi e munizioni; 4.1.22 equipaggiamento speciale costruito per uso militare; 4.1.23 ulteriori aree militari che potranno essere di reciproco interesse per le Parti. 4.2 L'acquisizione di materiali di comune interesse da parte delle rispettive Forze Armate si svolgera' secondo i termini del presente Accordo e la legislazione vigente presso ciascuna Parte e potra' essere attuata con operazioni dirette da Stato a Stato. 4.3 Le Parti si' impegnano a non riesportare il materiale acquisito a Soggetti terzi senza il preventivo benestare della Parte che ha originariamente fornito il materiale. 4.4 Le attivita' nel settore dell'industria di difesa e delle procedure per gli approvvigionamenti, nonche' della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalita': 4.4.1 ricerca scientifica, test e progettazione; 4.4.2 scambio di esperienze nel settore tecnico; 4.4.3 produzione congiunta, modernizzazione e servizi tecnici reciproci in settori stabiliti dalle Parti; 4.4.4 supporto alle industrie della difesa ed agli enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione di materiali militari. 4.5 Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione per facilitare l'esecuzione del presente Accordo, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate, nonche' dei contratti sottoscritti in virtu' delle disposizioni del presente Accordo. |
| Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 giugno 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Guerini, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Bonafede |
| ARTICOLO V STRUMENTI DI ATTUAZIONE 5.1 Ulteriori procedure dettagliate necessarie per attuare le disposizioni del presente Accordo, per quanto attiene alle acquisizioni, alla formazione, al supporto logistico e alle operazioni congiunte, saranno oggetto di separati strumenti di attuazione che saranno stabiliti dalle Parti. |
| ARTICOLO VI ASPETTI FINANZIARI 6.1 Il presente Accordo non stabilisce alcuna obbligazione finanziaria per le Parti o tra le Parti. I termini del finanziamento richiesto per l'attuazione della cooperazione prevista nel presente Accordo saranno definiti nell'ambito degli Strumenti di attuazione. |
| ARTICOLO VII PROPRIETA' INTELLETTUALE 7.1 Le Parti si impegnano ad attuare le procedure richieste per garantire la protezione della proprieta' intellettuale, compresi i brevetti, derivante da iniziative condotte ai sensi del presente Accordo, in conformita' alla legislazione nazionale delle Parti nonche', per quanto riguarda l'Italia, agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea. |
| ARTICOLO VIII SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE 8.1 Per "Informazione classificata" si intende ogni informazione, atto, attivita', documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza. 8.2 Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, e/o trattate in conformita' con le leggi ed i regolamenti nazionali applicabili dalle Parti. 8.3 Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla Autorita' Competente per la Sicurezza o da altre Autorita' designate dalle Parti. 8.4 Ciascuna Parte determinera' la classifica che corrisponde all'informazione ricevuta e le attribuira' un livello di protezione uguale o superiore a quanto determinato dalla Parte che ha inviato l'informazione. 8.5 L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtu' del presente Accordo, e' consentito esclusivamente al personale delle Parti che ha necessita' di conoscerle e sia in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza in conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali di ciascuna Parte. 8.6 Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate, saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalita' del presente Accordo. 8.7 Il trasferimento a Soggetti terzi o a organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione sviluppata ai sensi del presente Accordo, sara' soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorita' per la Sicurezza della Parte originatrice. 8.8 Ferma restando la immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolamentati da uno specifico Accordo di sicurezza da stipularsi tra le rispettive Autorita' Competenti per la Sicurezza o da Autorita' di Sicurezza designate dalle Parti. |
| ARTICOLO IX TASSE, DIRITTI DOGANALI E ONERI SIMILARI 9.1 Le Parti faranno del loro meglio per garantire che le imposte saranno facilmente identificabili. Le imposte, i diritti doganali e/o similari saranno imposti dalle Parti nel cui territorio esse si applicano. |
| ARTICOLO X
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 10.1 Qualsiasi controversia derivante dall'applicazione o dall'interpretazione del presente Accordo sara' risolta dalle Parti, mediante consultazioni. |
| ARTICOLO XI DISPOSIZIONI FINALI 11.1 Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche scritte con cui le Parti si informeranno l'un l'altra dell'espletamento delle rispettive procedure nazionale richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo. 11.2 Il presente Accordo rimarra' in vigore fino a quando una delle Parti non decida, in qualsiasi momento, di denunciarlo attraverso notifica scritta all'altra Parte con un preavviso di novanta (90) giorni. 11.3 Il termine del presente Accordo non influira' sulle attivita' o sugli strumenti di attuazione in corso di svolgimento, se non diversamente concordato tra le Parti, 11.4 Il presente Accordo potra' essere emendato, in qualsiasi momento, con il reciproco consenso delle Parti, formalizzato tramite comunicazioni scritte. Tali emendamenti entreranno in vigore secondo le modalita' indicate nel comma 11.1 del presente Articolo. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, firmano il presente Accordo. Fatto a Citta' del Messico, il 17 di agosto del 2018, in tre esemplari originali, ciascuno in lingua italiana, spagnola e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, prevarra' la versione in lingua inglese.
Parte di provvedimento in formato grafico |
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