Gazzetta n. 160 del 26 giugno 2020 (vai al sommario)
LEGGE 5 giugno 2020, n. 67
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Citta' del Messico il 17 agosto 2018.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Citta' del Messico il 17 agosto 2018.
 

ACCORDO

TRA

IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

LA SEGRETERIA DELLA DIFESA NAZIONALE
E
LA SEGRETERIA DELLA MARINA MILITARE DEGLI STATI UNITI MESSICANI

IN MATERIA DI COOPERAZIONE

NEL SETTORE DELLE ACQUISIZIONI PER LA DIFESA
ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL SEGRETARIATO DELLA DIFESA NAZIONALE E IL SEGRETARIATO DELLA MARINA MILITARE DEGLI STATI UNITI MESSICANI IN MATERIA DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLE ACQUISIZIONI PER LA DIFESA.
Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Segretariato della Difesa Nazionale e il Segretariato della Marina Militare degli Stati Uniti Messicani, denominati in seguito "le Parti";
TENUTI PRESENTI gli impegni assunti dalla Repubblica Italiana e dagli Stati Uniti Messicani nel quadro della Carta delle Nazioni Unite;
DESIDERANDO approfondire le relazioni amichevoli esistenti tra le Parti e incrementare la cooperazione nel rafforzamento delle rispettive capacita';
NELLA CONSAPEVOLEZZA CHE la reciproca cooperazione nel settore dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Marina Militare rafforzera' le esistenti relazioni tra le Parti;
TENUTO CONTO delle disposizioni dell'Accordo generale di cooperazione tra gli Stati Uniti Messicani e la Repubblica Italiana, firmato a Roma, in data 8 luglio 1991;
CONSIDERATA la Dichiarazione Congiunta di Partenariato strategico tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti Messicani, firmata a Roma il 24 maggio 2012, nonche' del Memorandum d'Intesa tra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana, il Segretariato della Difesa Nazionale e il Segretariato della Marina Militare degli Stati Uniti Messicani sulla cooperazione nel settore della Difesa, firmato a Roma il 3 marzo 2016; Le Parti concordano quanto segue:

ARTICOLO I
OBIETTIVO
1.1 Il presente Accordo stabilisce una reciproca intesa tra le Parti
al fine di fornire reciproco supporto tecnico e amministrativo
per iniziative commerciali relative a materiali e servizi di
difesa, in conformita' alla legislazione nazionale e
internazionale. 1.2 Le Parti identificheranno le loro aree di cooperazione al fine di
realizzare un sistema di collaborazione reciproca e stabiliranno
un processo dettagliato per l'acquisizione e/o la fornitura di
attrezzature militari che consentano loro di svolgere le proprie
rispettive missioni.

 
AGREEMENT BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENSE
OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE SECRETARIAT OF NATIONAL DEFENSE
AND THE SECRETARIAT OF THE NAVY OF THE UNITED MEXICAN STATES
ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENSE PROCUREMENT

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XI dell'Accordo stesso.
 

ARTICOLO II
DEFINIZIONI
Agli effetti del presente Accordo si applicano le seguenti definizioni: 2.1 Strumenti di attuazione: intese tra le Parti in merito a
specifiche disposizioni di cooperazione, compresa la fornitura di
attrezzature e i trasferimenti di tecnologia tra le Parti; 2.2 Soggetti terzi: qualsiasi governo, societa', dipartimento
governativo, organizzazione o persona diversa dalle Parti; 2.3 Informazione: qualsiasi contenuto, documentazione, manuali,
pubbiicazioni tecniche, guide, software per computer e altro
materiale scritto, stampato, elettronicamente registrato, ovvero
materiale orale di qualsiasi tipo, comunque trasmesso o
fornito/consegnato in relazione al presente Accordo,
indipendentemente dalla sua forma fisica o dalle sue
caratteristiche.

 
Art. 3

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'articolo V dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 7.694 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

ARTICOLO III
AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI DELLA COOPERAZIONE
3.1 Le Parti condividono la volonta' di stabilire una cooperazione
nel settore delle acquisizioni per la difesa, regolata dai
principi di rispetto reciproco, uguaglianza e mutuo interesse. 3.2 Le Parti coopereranno congiuntamente con l'obiettivo di
individuare le missioni, le norme e l'interoperabilita' delle
attrezzature e dei prodotti per la difesa, che costituiranno la
base per sostenere le operazioni nei moderni scenari/teatri delle
operazioni militari. Esse si impegneranno per raggiungere, almeno
in specifiche aree di interesse, la massima coesione possibile. 3.3 Qualora una Parte decidesse di aggiudicare contratti alle
industrie della difesa residenti nel territorio dell'altra Parte,
la sua Controparte dovra' supportarla in tutte le fasi del
processo, dalla specifica dei requisiti alle ulteriori fasi
riguardanti la produzione, garantendo qualsiasi altra assistenza
durante la fase di test, anche se tutte le decisioni e le
responsabilita' rimarranno a carico della Parte acquirente. 3.4 Su richiesta della Controparte, ciascuna Parte fornira' le
attivita' iniziali di qualificazione e certificazione, aero
navigabilita', aero navigabilita' continua e gestione della
configurazione dei sistemi acquisiti, in conformita' a quanto
verra' disposto negli strumenti di attuazione.

 
Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo V dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo XI dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
 

ARTICOLO IV
AREE DI COOPERAZIONE
4.1 Le possibili "aree di cooperazione" tra le Parti comprenderanno,
ma non saranno limitate ai seguenti ambiti:
4.1.1 sistemi terrestri, armi e sistemi relativi al Soldato del
Futuro, veicoli blindati a ruote, sistemi di artiglieria
con munizioni a guida di precisione, compresi i sistemi di
addestramento e il supporto tecnico e logistico;
4.1.2 sistemi di monitoraggio atmosferico e oceanico per la
generazione di informazioni METOC, come stazioni
meteorologiche fisse e mobili (a bordo di unita' di
superficie), boe METOC, radar meteorologici, profiler del
vento, nonche' apparecchiature per elaborare e conservare
le informazioni, compresi i sistemi di telemetria, i
software specializzati, la gestione di database e le
attrezzature di schieramento per i centri di comando e
controllo e il loro collegamento ai sistemi d'arma di
difesa;
4.1.3 sistemi di previsione numerica atmosferica e oceanica,
nonche' apparecchiature di elaborazione ad alte
prestazioni per la generazione di informazioni METOC;
4.1.4 aeromobili e sistemi di addestramento a terra, assistenza
tecnica e supporto logistico;
4.1.5 elicotteri, compresi i sistemi di addestramento e il
supporto tecnico e logistico;
4.1.6 sistemi di difesa aerea e sistemi di difesa contro i
missili balistici tattici;
4.1.7 sistemi senza equipaggio (UAV, UGV, USV e UUV) compresi i
sistemi di addestramento e il supporto tecnico e
logistico;
4.1.8 navi e relativi equipaggiamenti costruiti per uso
militare, compresi i sistemi di addestramento e il
supporto tecnico e logistico;
4.1.9 sottomarini e relativi equipaggiamenti costruiti per uso
militare, compresi i sistemi di addestramento e il
supporto tecnico e logistico;
4.1.10 sistemi di attrezzature per il rilevamento subacqueo;
4.1.11 sistemi e sensori di controllo dei confini e delle coste,
compresi i sistemi di addestramento e il supporto tecnico
e logistico;
4.1.12 sistemi satellitari di osservazione della terra, che
utilizzano la tecnologia dei radar militari ad alta
risoluzione;
4.1.13 armi automatiche e relative munizioni;
4.1.14 armamento di medio e grosso calibro e relativo
munizionamento;
4.1.15 bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo),
razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di
controllo;
4.1.16 polveri, esplosivi e propellenti costruiti per uso
militare;
4.1.17 sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e
relativo equipaggiamento costruiti per uso militare;
4.1.18 materiali speciali blindati costruiti per uso militare;
4.1.19 materiali specifici per l'addestramento militare;
4.1.20 macchine ed equipaggiamento costruite per la fabbricazione
e il collaudo;
4.1.21 monitoraggio di armi e munizioni;
4.1.22 equipaggiamento speciale costruito per uso militare;
4.1.23 ulteriori aree militari che potranno essere di reciproco
interesse per le Parti. 4.2 L'acquisizione di materiali di comune interesse da parte delle
rispettive Forze Armate si svolgera' secondo i termini del
presente Accordo e la legislazione vigente presso ciascuna Parte
e potra' essere attuata con operazioni dirette da Stato a Stato. 4.3 Le Parti si' impegnano a non riesportare il materiale acquisito a
Soggetti terzi senza il preventivo benestare della Parte che ha
originariamente fornito il materiale. 4.4 Le attivita' nel settore dell'industria di difesa e delle
procedure per gli approvvigionamenti, nonche' della ricerca,
dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari
potranno assumere le seguenti modalita':
4.4.1 ricerca scientifica, test e progettazione;
4.4.2 scambio di esperienze nel settore tecnico;
4.4.3 produzione congiunta, modernizzazione e servizi tecnici
reciproci in settori stabiliti dalle Parti;
4.4.4 supporto alle industrie della difesa ed agli enti
governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore
della produzione di materiali militari. 4.5 Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione per
facilitare l'esecuzione del presente Accordo, da parte delle
industrie e/o delle organizzazioni interessate, nonche' dei
contratti sottoscritti in virtu' delle disposizioni del presente
Accordo.

 
Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 giugno 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Guerini, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
 

ARTICOLO V
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
5.1 Ulteriori procedure dettagliate necessarie per attuare le
disposizioni del presente Accordo, per quanto attiene alle
acquisizioni, alla formazione, al supporto logistico e alle
operazioni congiunte, saranno oggetto di separati strumenti di
attuazione che saranno stabiliti dalle Parti.

 

ARTICOLO VI
ASPETTI FINANZIARI
6.1 Il presente Accordo non stabilisce alcuna obbligazione
finanziaria per le Parti o tra le Parti. I termini del
finanziamento richiesto per l'attuazione della cooperazione
prevista nel presente Accordo saranno definiti nell'ambito degli
Strumenti di attuazione.

 

ARTICOLO VII
PROPRIETA' INTELLETTUALE
7.1 Le Parti si impegnano ad attuare le procedure richieste per
garantire la protezione della proprieta' intellettuale, compresi
i brevetti, derivante da iniziative condotte ai sensi del
presente Accordo, in conformita' alla legislazione nazionale
delle Parti nonche', per quanto riguarda l'Italia, agli obblighi
derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

 

ARTICOLO VIII
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE
8.1 Per "Informazione classificata" si intende ogni informazione,
atto, attivita', documento, materiale o cosa cui sia stata
apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza. 8.2 Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate
nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse,
conservate, e/o trattate in conformita' con le leggi ed i
regolamenti nazionali applicabili dalle Parti. 8.3 Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i
canali governativi approvati dalla Autorita' Competente per la
Sicurezza o da altre Autorita' designate dalle Parti. 8.4 Ciascuna Parte determinera' la classifica che corrisponde
all'informazione ricevuta e le attribuira' un livello di
protezione uguale o superiore a quanto determinato dalla Parte
che ha inviato l'informazione. 8.5 L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtu' del
presente Accordo, e' consentito esclusivamente al personale delle
Parti che ha necessita' di conoscerle e sia in possesso di una
adeguata abilitazione di sicurezza in conformita' alle
disposizioni legislative e regolamentari nazionali di ciascuna
Parte. 8.6 Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate
scambiate, saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi ai
quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le
finalita' del presente Accordo. 8.7 Il trasferimento a Soggetti terzi o a organizzazioni
internazionali di informazioni classificate, acquisite nel
contesto della cooperazione sviluppata ai sensi del presente
Accordo, sara' soggetto alla preventiva approvazione scritta
dell'Autorita' per la Sicurezza della Parte originatrice. 8.8 Ferma restando la immediata vigenza delle clausole contenute nel
presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le
informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo,
saranno regolamentati da uno specifico Accordo di sicurezza da
stipularsi tra le rispettive Autorita' Competenti per la
Sicurezza o da Autorita' di Sicurezza designate dalle Parti.

 

ARTICOLO IX
TASSE, DIRITTI DOGANALI E ONERI SIMILARI
9.1 Le Parti faranno del loro meglio per garantire che le imposte
saranno facilmente identificabili. Le imposte, i diritti doganali
e/o similari saranno imposti dalle Parti nel cui territorio esse
si applicano.

 

ARTICOLO X

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
10.1 Qualsiasi controversia derivante dall'applicazione o
dall'interpretazione del presente Accordo sara' risolta dalle
Parti, mediante consultazioni.

 

ARTICOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI
11.1 Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione
dell'ultima delle notifiche scritte con cui le Parti si
informeranno l'un l'altra dell'espletamento delle rispettive
procedure nazionale richieste per l'entrata in vigore del
presente Accordo. 11.2 Il presente Accordo rimarra' in vigore fino a quando una delle
Parti non decida, in qualsiasi momento, di denunciarlo
attraverso notifica scritta all'altra Parte con un preavviso di
novanta (90) giorni. 11.3 Il termine del presente Accordo non influira' sulle attivita' o
sugli strumenti di attuazione in corso di svolgimento, se non
diversamente concordato tra le Parti, 11.4 Il presente Accordo potra' essere emendato, in qualsiasi
momento, con il reciproco consenso delle Parti, formalizzato
tramite comunicazioni scritte. Tali emendamenti entreranno in
vigore secondo le modalita' indicate nel comma 11.1 del presente
Articolo.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, firmano il presente Accordo.
Fatto a Citta' del Messico, il 17 di agosto del 2018, in tre esemplari originali, ciascuno in lingua italiana, spagnola e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, prevarra' la versione in lingua inglese.

Parte di provvedimento in formato grafico