Gazzetta n. 160 del 26 giugno 2020 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 9 giugno 2020, n. 68
Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37 - Legge europea 2018.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 3 maggio 2019, n. 37, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018, e, in particolare, l'articolo 7;
Vista la legge 16 dicembre 1966, n. 1112, recante disciplina dell'uso dei nomi «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e dei termini che ne derivano;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
Visto l'articolo 2, punti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15, 17 e 19 del regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore;
Visto il regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE;
Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, recante disposizioni di attuazione di disciplina europea in materia di normazione europea e procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione;
Vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione;
Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2020;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto reca disposizioni relative alla definizione ed uso dei termini «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita», «pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio» ed alla etichettatura e contrassegno dei materiali nonche' dei manufatti con essi fabbricati, qualora gli stessi vengano indicati, con i medesimi termini, tramite qualsiasi modalita' di presentazione e di comunicazione, anche in via elettronica, al fine di fornire una corretta informazione al consumatore.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti definiti dalla direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994.

N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri»:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 3 maggio
2019, n. 37, recante «Disposizioni per l'adempimento degli
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea - legge europea 2018»:
«Art. 7 (Delega al Governo per l'adozione di nuove
disposizioni in materia di utilizzo dei termini "cuoio",
"pelle" e "pelliccia" e di quelli da essi derivati o loro
sinonimi. Caso EU-Pilot 4971/13/ENTR). - 1. Ferma restando
l'abrogazione della legge 14 gennaio 2013, n. 8, disposta
dall'art. 26 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, il
Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un decreto legislativo che disciplini l'utilizzo dei
termini "cuoio", "pelle" e "pelliccia" e di quelli da essi
derivati o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione
dell'Unione europea nei settori armonizzati e dei
pertinenti principi e criteri direttivi di cui all'art. 32
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e'
adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico,
sentite le Commissioni parlamentari competenti, che
esprimono il proprio parere entro quaranta giorni dalla
data di assegnazione dello schema di decreto legislativo.
Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo
puo' essere comunque adottato.
3. Con il medesimo decreto legislativo di cui al
comma 1 si provvede ad abrogare le disposizioni nazionali
non piu' applicabili e ad adottare le necessarie
disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per
le violazioni degli obblighi contenuti nello stesso
decreto.
4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma
1 e' sottoposto alla procedura di informazione prima della
definitiva adozione, in applicazione della direttiva (UE)
2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
settembre 2015, recepita con il decreto legislativo 15
dicembre 2017, n. 223.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo previsto al comma 1, possono essere
emanate disposizioni correttive e integrative nel rispetto
delle procedure di cui ai commi da 1 a 4.
6. Dall'attuazione del presente articolo e del
decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.».
- La legge 16 dicembre 1966, n. 1112 «Disciplina
dell'uso dei nomi "cuoio", "pelle" e "pelliccia" e dei
termini che ne derivano», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 325 del 27 dicembre 1966.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche al
sistema penale», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
329 del 30 novembre 1981, S.O.
- Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le
norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento
(CEE) n. 339/93, e' pubblicato nella G.U.U.E. L 218 del 13
agosto 2008.
- La direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 marzo 1994, sul ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei
materiali usati nelle principali componenti delle calzature
destinate alla vendita al consumatore, e' pubblicata nella
G.U.C.E. L 100 del 19 aprile 1994.
- Il regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo
alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura
e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti
tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e
le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio
96/73/CE e 2008/121/CE, e' pubblicato nella G.U.U.E. L 272
del 18 ottobre 2011.
- Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013 , che
istituisce il codice doganale dell'Unione, e' pubblicato
nella G.U.U.E. L 269 del 10 ottobre 2013.
- La legge 21 giugno 1986, n. 317 «Disposizioni di
attuazione di disciplina europea in materia di normazione
europea e procedura d'informazione nel settore delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi della societa' dell'informazione», e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 1986.
- La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una
procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione, e' pubblicata nella G.U.U.E. L 241 del
17 settembre 2015.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della legge
24 aprile 2020, n. 27 «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti
legislativi»:
«Art. 1. (Omissis).
3. In considerazione dello stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per
l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di
ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo
periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data
di entrata in vigore della presente legge, possono essere
adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi
di delega.».

Note all'art. 1:
- Per la direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 23 marzo 1994, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni per i termini indicanti i rispettivi materiali:
a) «cuoio» e «pelle»: in conformita' all'allegato I, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 94/11/CE, termine generale per designare la pelle o il pellame di un animale che ha conservato la sua struttura fibrosa originaria piu' o meno intatta, conciato in modo che non marcisca. I peli o la lana possono essere stati asportati o no. Il cuoio e' anche ottenuto da pelli o pellame tagliati in strati o in segmenti, prima o dopo la conciatura. Se pero' la pelle o il pellame conciati sono disintegrati meccanicamente o ridotti chimicamente in particelle fibrose, pezzetti o polveri e, successivamente, con o senza l'aggiunta di un elemento legante, vengono trasformati in fogli o in altre forme, detti fogli o forme non possono essere denominati «cuoio» e qualora rientrino nella definizione di cui alla lettera d) sono denominati «rigenerato di fibre di cuoio». Se il cuoio ha uno strato di rivestimento, indipendentemente da come sia stato applicato, o uno strato accoppiato a colla, tali strati non devono essere superiori a 0,15 mm. Se il materiale mantiene la grana originaria quale si presenta quando l'epidermide sia stata ritirata e senza che nessuna pellicola di superficie sia stata eliminata mediante sfioratura, scarnatura o spaccatura, puo' essere utilizzato il termine «cuoio pieno fiore»;
b) «cuoio rivestito» e «pelle rivestita»: in conformita' all'allegato I, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 94/11/CE, un prodotto di cuoio e pelle nel quale lo strato di rivestimento o l'accoppiatura a colla non superano un terzo dello spessore totale del prodotto, ma sono superiori a 0,15 mm;
c) «pelliccia»: in conformita' all'allegato I, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 94/11/CE, i materiali di cui alla precedente lettera a) che mantengono per loro natura sempre il pelo o la lana o entrambi;
d) «rigenerato di fibre di cuoio»: il materiale con un contenuto minimo del 50 per cento in peso di fibre di pelle secca, in cui la cute conciata e' disintegrata meccanicamente o chimicamente in particelle fibrose, piccoli pezzi o polveri e, successivamente, con o senza la combinazione di legante chimico, trasformata in fogli.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di «messa a disposizione sul mercato», «immissione sul mercato», «fabbricante», «importatore», «distributore», «operatori economici», «ritiro», «vigilanza del mercato» ed «immissione in libera pratica» di cui all'articolo 2, punti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15, 17 e 19, del regolamento (CE) n. 765/2008, e le seguenti definizioni:
a) «manufatto»: qualsiasi prodotto finito ottenuto dalla lavorazione, industriale o artigianale, e pronto ad essere messo a disposizione sul mercato;
b) «etichetta»: cartellino in tessuto, cartone o altra composizione da apporre al materiale o al manufatto, contenente l'indicazione delle informazioni richieste sul prodotto;
c) «contrassegno»: segno distintivo apposto al materiale o al manufatto mediante cucitura, ricamo, stampa, impronta a rilievo o qualsiasi altra tecnologia di applicazione, contenente l'indicazione delle informazioni richieste sul prodotto.

Note all'art. 2:
- Per la direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 23 marzo 1994, si veda nelle note alle
premesse.
- Per il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, si veda nelle
note alle premesse.
 
Art. 3

Utilizzo dei termini «cuoio», «pelle», «pelliccia»
e dei termini che ne derivano

1. E' vietata l'immissione e la messa a disposizione sul mercato con i termini, anche in lingua diversa dall'italiano, «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita» «pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio», sia come aggettivi sia come sostantivi, anche se inseriti con prefissi o suffissi in altre parole o in combinazione con esse, ovvero sotto i nomi generici di «cuoiame», «pellame», «pelletteria» o «pellicceria», di materiali o manufatti composti da materiali che non rispettino le corrispondenti definizioni di cui all'articolo 2, comma 1.
 
Art. 4

Obblighi di etichettatura o contrassegno

1. Il fabbricante o l'importatore che utilizza i termini di cui all'articolo 2, comma 1, per i materiali o i manufatti con essi fabbricati, e' tenuto ad etichettarli o a contrassegnarli, al fine di individuare la loro composizione, secondo le disposizioni del presente decreto.
2. Il fabbricante o l'importatore e' responsabile dell'esattezza delle informazioni contenute nell'etichetta, nel contrassegno o nel documento commerciale di accompagnamento.
3. Spetta comunque al distributore verificare che i materiali che utilizzano i termini di cui all'articolo 2, comma 1, e i manufatti con essi fabbricati siano dotati dell'etichetta o contrassegno.
4. L'etichetta e il contrassegno dei materiali e dei manufatti di cui al comma 1 sono durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili; nel caso si tratti di un'etichetta, questa e' saldamente applicata anche mediante supporto attaccato.
5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, le etichette o i contrassegni possono essere sostituiti dal documento commerciale d'accompagnamento quando i materiali ed i manufatti con essi fabbricati sono immessi sul mercato per essere dati in lavorazione agli operatori economici nella catena di fornitura.
6. Ove i materiali di cui al comma 1 siano parte di un manufatto composto anche da altri materiali di natura diversa, nell'etichetta o nel contrassegno devono essere indicate in modo inequivocabile le parti composte da materiali definiti all'articolo 2, comma 1.
7. L'obbligo di cui al comma 6 non si applica alle fattispecie di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011.

Note all'art. 4:
- Per il regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011, si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 5

Mutuo riconoscimento

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle definizioni ed all'uso dei termini «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita», «pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio», nei materiali nonche' nei manufatti con essi prodotti, fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ne' nei medesimi materiali e manufatti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).
 
Art. 6

Sanzioni

1. Il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato nazionale materiali che utilizzano i termini di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' manufatti con essi fabbricati, privi di etichetta o contrassegno di cui all'articolo 4, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.
2. Il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato nazionale materiali che utilizzano i termini di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' manufatti con essi fabbricati, con etichetta o contrassegno non conformi ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.
3. La medesima sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica al fabbricante o all'importatore che immette sul mercato nazionale materiali che utilizzano i termini di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' manufatti con essi fabbricati, nei casi in cui il documento commerciale di accompagnamento di cui all'articolo 4, comma 5, che sostituisce l'etichetta o il contrassegno, non e' completo delle indicazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4.
4. Fatta salva la responsabilita' prevista al comma 1, il distributore che, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 3, mette a disposizione sul mercato materiali che utilizzano i termini di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' manufatti con essi fabbricati, privi di etichetta o contrassegno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero con etichetta o contrassegno non conformi ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro.
5. Il fabbricante o l'importatore, che immette sul mercato materiali che utilizzano i termini di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' manufatti con essi fabbricati, sia come aggettivi sia come sostantivi, anche se inseriti quali prefissi o suffissi in altre parole, ovvero sotto i nomi generici di «cuoiame», «pellame», «pelletteria» o «pellicceria», ovvero derivati, non conformi alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, dichiarata in etichetta, contrassegno o, se ammesso, documento commerciale d'accompagnamento, in violazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.
6. Fatta salva la responsabilita' prevista al comma 5, il distributore che mette a disposizione sul mercato materiali che utilizzano i termini di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' manufatti con gli stessi fabbricati, sia come aggettivi sia come sostantivi, anche se inseriti quali prefissi o suffissi in altre parole, ovvero sotto i nomi generici di «cuoiame», «pellame», «pelletteria» o «pellicceria», ovvero derivati, risultati non conformi alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, in violazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro, salvo che non dimostri la rispondenza di dette indicazioni con quelle rilasciategli dal suo fornitore nel documento commerciale di accompagnamento.
7. Il fabbricante o l'importatore che incorre nelle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, a seguito del relativo accertamento e contestazione, provvede, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla contestazione e relativa notifica, alla regolarizzazione dell'etichettatura o al ritiro dei materiali o manufatti dal mercato. Dell'avvenuta regolarizzazione deve essere fornita all'organo che ha proceduto all'accertamento della violazione e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, qualora non abbia proceduto essa stessa all'accertamento, entro lo stesso termine di sessanta giorni, idonea comunicazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
8. Fatte salve le responsabilita' previste dai commi 1, 2, 3 e 5, ai soggetti che non ottemperano alle disposizioni di cui al comma 7, entro il termine previsto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.
 
Art. 7

Organi preposti all'accertamento
ed irrogazione delle sanzioni

1. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e' svolto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quando i prodotti sono immessi in libera pratica, nonche' dal Corpo della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. All'accertamento delle violazioni di cui al presente decreto provvedono inoltre, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.
2. Le camere di commercio possono avvalersi, per i rispettivi controlli, della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti.
3. Gli organi di accertamento si rivolgono alla Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti e ad altri laboratori accreditati per le prove specifiche per le analisi di campione dei materiali utilizzati al fine dell'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 6, commi 5 e 6.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.
5. Restano ferme le competenze spettanti all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, nonche' quelle in materia di accertamento degli illeciti e irrogazione delle sanzioni ai sensi della disciplina sull'applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e alla legge 7 febbraio 1992, n. 150.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, lettera m)
e dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68 recante «Adeguamento dei compiti del Corpo
della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge
31 marzo 2000, n. 78»:
«Art. 2 (Tutela del bilancio). - (Omissis).
2. A tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono
demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione
delle violazioni in materia di:
(Omissis);
m) ogni altro interesse economico-finanziario
nazionale o dell'Unione europea.
Art. 3 (Collaborazione con organi ed enti nazionali).
- 1. Il Corpo della Guardia di finanza, in relazione alle
proprie competenze in materia economica e finanziaria,
collabora con gli organi costituzionali. La stessa
collaborazione, previe intese con il Comando generale, puo'
essere fornita agli organi istituzionali, alle Autorita'
indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne
facciano richiesta.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 4, della
legge 24 novembre 1981, n. 689 recante «Modifiche al
sistema penale»:
«Art. 13 (Atti di accertamento). - (Omissis).
All'accertamento delle violazioni punite con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i
poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere,
quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi
di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata
dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del
luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere
effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma
dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
codice di procedura penale.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
«Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29
luglio 2003, n. 229», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 2005, S.O.
- Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145
«Attuazione dell'art. 14 della direttiva 2005/29/CE che
modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita'
ingannevole», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207
del 6 settembre 2007.
- La legge 19 dicembre 1975, n. 874 «Ratifica ed
esecuzione della convenzione sul commercio internazionale
delle specie animali e vegetali in via di estinzione,
firmata a Washington il 3 marzo 1973», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 24 febbraio 1976, S.O.
- La legge 7 febbraio 1992, n. 150 «Disciplina dei
reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione
sul commercio internazionale delle specie animali e
vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3
marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e
del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive
modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e
la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che
possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita'
pubblica», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del
22 febbraio 1992.
 
Art. 8

Monitoraggio

1. L'attivita' di monitoraggio e di coordinamento sull'attuazione delle disposizioni introdotte con il presente decreto e' svolta dal Ministero dello sviluppo economico.
2. Per l'attivita' di monitoraggio gli organi di accertamento forniscono al Ministero dello sviluppo economico, su richiesta di quest'ultimo, i dati statistici relativi alle violazioni di cui al presente decreto accertate dai medesimi organi.
 
Art. 9

Disposizioni di carattere finanziario

1. Le somme derivanti dal pagamento delle nuove sanzioni di cui all'articolo 6 del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per finalita' di miglioramento dell'attivita' di vigilanza del mercato.
 
Art. 10

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 11

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogata la legge 16 dicembre 1966, n. 1112.
2. I materiali ed i manufatti di cui all'articolo 2, comma 1, immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto ed etichettati conformemente alla legge 16 dicembre 1966, n. 1112, possono continuare ad essere messi a disposizione sul mercato, ai fini dell'esaurimento delle scorte, entro il termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 11:
- Per il riferimento alla legge 16 dicembre 1966, n.
1112, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 giugno 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Patuanelli, Ministro dello sviluppo
economico

Bonafede, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Bonafede