Gazzetta n. 161 del 27 giugno 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 29 maggio 2020
Limitazione dell'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2020 sulle Isole Tremiti.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente;
Vista la deliberazione della giunta comunale del Comune di Isole Tremiti in data 7 dicembre 2019, n. 105;
Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Foggia prot. n. 6076/20 - Circ.Traff./Area III del 28 febbraio 2020;
Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Campobasso prot. n. 4578 del 21 gennaio 2020;
Viste le precedenti note inviate e, da ultimo, la nota di sollecito n. 1649 del 27 febbraio 2020, con le quali si richiedeva alla Regione Puglia, l'emissione del parere di competenza;
Ritenuto opportuno adottare con urgenza il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti, anche nelle more dell'acquisizione del parere della Regione Puglia, piu' volte sollecitato;
Preso atto della situazione epidemiologica da COVID-19, che ha determinato l'adozione di misure urgenti, atte a contenerne la diffusione, restrittive degli spostamenti delle persone fisiche;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visti i decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e successivi, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 e successivi, recanti disposizioni attuative dei decreti-legge citati;
Considerata la possibilita' che gli attuali divieti di circolazione delle persone fisiche, disposti a seguito della situazione epidemiologica da COVID-19, possano essere modificati in relazione all'evoluzione delle fasi emergenziali;

Decreta:

Art. 1

Divieti

1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto fino al 30 settembre 2020 sono vietati l'afflusso e la circolazione nel territorio del Comune di Isole Tremiti degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune stesso.
 
Art. 2

Deroghe

1. Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
a) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e delle forze armate;
b) veicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
c) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali, previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale di volta in volta secondo le necessita';
d) autoveicoli adibiti al trasporto di beni di prima necessita', attrezzature ed apparecchiature per il rifornimento periodico, la conduzione ed assistenza tecnica di strutture ricettive turistiche in genere, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale;
e) autoveicoli per il trasporto di materiale necessario per la manutenzione e/o rifornimenti delle private abitazioni dei residenti e/o proprietari di immobili, previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale di volta in volta secondo le necessita'.
 
Art. 3

Sanzioni

1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 a euro 1.734 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 27 dicembre 2018.
 
Art. 4

Autorizzazioni

1. Ai Prefetti di Foggia e Campobasso e' concessa la facolta', in caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sulle Isole Tremiti.
 
Art. 5

Attuazione e vigilanza

1. I divieti e le deroghe di cui al presente decreto sono subordinati all'osservanza dei regimi di circolazione delle persone fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gia' vigenti o da emanare in relazione all'evoluzione delle fasi emergenziali.
2. I Prefetti di Foggia e Campobasso sono incaricati della esecuzione e della sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato, con particolare riferimento all'evoluzione dei divieti di circolazione delle persone fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Roma, 29 maggio 2020

Il Ministro: De Micheli

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 2912