Gazzetta n. 162 del 29 giugno 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 29 maggio 2020 |
Differimento dei termini di sottoscrizione delle polizze assicurative agricole agevolate e di adesione ai fondi di mutualizzazione di alcune tipologie di colture, stabiliti dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2020. |
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IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale, nonche' un sostegno finanziario per i fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale ed altresi' un sostegno per uno strumento di stabilizzazione del reddito per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori a seguito di un drastico calo di reddito; Visto il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo vegetale; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, cosi' come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32; Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)8312 del 20 novembre 2015, cosi' come risultante dall'ultima modifica approvata con decisione C (2020) 569 del 28 gennaio 2020, ed in particolare la misura 17 «Gestione del rischio»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 4 marzo 2020 al n. 55; Visto in particolare l'art. 8, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019 ai sensi del quale fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'art. 7, comma 3 del medesimo provvedimento, ciascuna struttura ministeriale opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 giugno 2019, n. 6834 registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2019, al reg. n. 834, di individuazione degli uffici dirigenziali non generali; Visto il decreto 4 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019, con il quale e' stato conferito al dott. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell'8 aprile 2020, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2020, reg. n. 257, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 15 maggio 2020, con il quale e' stato approvato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2020; Visti gli articoli 8, comma 1, e 13, comma 1, del citato decreto 8 aprile 2020 ed, in particolare le lettere a) e b) che fissano al 31 maggio 2020 rispettivamente i termini di sottoscrizione delle polizze e delle coperture mutualistiche per i Fondi di mutualizzazione per le colture a ciclo autunno primaverile e per le colture permanenti; Tenuto conto che ai sensi dei medesimi articoli 8, comma 2, e 13, comma 2, in caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause impreviste e non prevedibili, i termini di sottoscrizione possono essere differiti con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle polizze assicurative o dei certificati in caso di polizze collettive, ovvero l'adesione alla copertura mutualistica; Visto inoltre il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e successive disposizioni attuative, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 29 aprile 2020; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, concernente «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 132 del 23 maggio 2020; Considerato che, per arginare la pandemia determinata dal COVID-19, sono state limitate fortemente le attivita' produttive e commerciali, riducendo fortemente le stesse e che il periodo emergenziale ha rallentato anche l'operativita' del sistema assicurativo oltre che delle aziende agricole; Ritenuto necessario, per consentire agli agricoltori interessati di sottoscrivere le polizze assicurative, ovvero le coperture mutualistiche, differire i termini stabiliti agli articoli 8, comma 1, lettera a) e b) e 13, comma 1, lettera a) e b) del citato decreto 8 aprile 2020;
Decreta:
Art. 1 Differimento termini sottoscrizione delle polizze e delle coperture mutualistiche dei Fondi di mutualizzazione per le colture a ciclo autunno primaverile e per le colture permanenti.
1. I termini di sottoscrizione delle polizze di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) e delle coperture mutualistiche per i Fondi di mutualizzazione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) del decreto 8 aprile 2020 richiamato nelle premesse, sono differiti al 12 giugno 2020. 2. I termini di sottoscrizione delle polizze di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) e delle coperture mutualistiche per i Fondi di mutualizzazione di cui all'art. 13, comma 1, lettera b) del decreto 8 aprile 2020 richiamato nelle premesse, sono differiti al 30 giugno 2020. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 maggio 2020
Il direttore generale: Gatto
Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 579 |
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