Gazzetta n. 162 del 29 giugno 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 29 maggio 2020
Limitazione dell'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2020 sull'isola di Capri.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della giunta del Comune di Capri in data 16 ottobre 2019, n. 185, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'Isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e di Anacapri;
Vista la delibera della giunta del Comune di Anacapri in data 27 novembre 2019, n. 263, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'Isola di Capri, dei veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri;
Vista la deliberazione del commissario unico liquidatore dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Capri in data 12 novembre 2019, n. 44, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri;
Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli n. 135832 del 12 maggio 2020;
Viste le precedenti note e, da ultimo, la nota di sollecito n. 3244 del 30 aprile 2020, con le quali si richiedeva alla Regione Campania, l'emissione del parere di competenza;
Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche nelle more dell'acquisizione del parere della Regione Campania;
Preso atto della situazione epidemiologica da COVID-19, che ha determinato l'adozione di misure urgenti, atte a contenerne la diffusione, restrittive degli spostamenti delle persone fisiche;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visti i decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e successivi, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 e successivi, recanti disposizioni attuative dei decreti-legge citati;
Considerata la possibilita' che gli attuali divieti di circolazione delle persone fisiche, disposti a seguito della situazione epidemiologica da COVID-19, possano essere modificati in relazione all'evoluzione delle fasi emergenziali;

Decreta:

Art. 1

Divieti

1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto fino al 3 novembre 2020 e dal 20 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'Isola di Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri.
2. E' altresi' vietato, nei periodi di cui al comma 1, l'imbarco e l'afflusso dei veicoli a noleggio breve intestati a ditte non operanti sul territorio dell'Isola di Capri.
 
Art. 2

Deroghe

1. Nei periodi di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile, proprietari o che abbiano in godimento abitazioni ubicate nei comuni dell'isola, ma non residenti purche' iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale deroga e' limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare e i comuni dell'isola dovranno rilasciare un apposito contrassegno per il loro afflusso e circolazione;
b) autoambulanze per servizio con foglio di accompagnamento, servizi di polizia, carri funebri e veicoli trasporto merci, di qualsiasi provenienza sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola e veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;
c) veicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
d) autoveicoli con targa estera, sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, purche' residenti all'estero, nonche' autoveicoli noleggiati presso aeroporti da persone residenti all'estero;
e) autoveicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Capri o Anacapri e per la durata temporale dei singoli eventi;
f) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al Servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC.
 
Art. 3

Autorizzazioni

1. Al prefetto di Napoli e' concessa la facolta', in caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'Isola di Capri e di circolazione nei Comuni di Capri ed Anacapri. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle quarantotto ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, le amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.
 
Art. 4

Sanzioni

1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 a euro 1.734 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 27 dicembre 2018.
 
Art. 5

Attuazione e vigilanza

1. I divieti e le deroghe di cui al presente decreto sono subordinati all'osservanza dei regimi di circolazione delle persone fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gia' vigenti o da emanare in relazione all'evoluzione delle fasi emergenziali.
2. Il prefetto di Napoli e' incaricato della esecuzione e della sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato, con particolare riferimento all'evoluzione dei divieti di circolazione delle persone fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Roma, 29 maggio 2020

Il Ministro: De Micheli

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 2914