Gazzetta n. 162 del 29 giugno 2020 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 aprile 2020, n. 28
Testo del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 111 del 30 aprile 2020), coordinato con la legge di conversione 25 giugno 2020, n. 70 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per la funzionalita' dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonche' disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19.».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Art. 1
Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2020»;
b) al comma 2, le parole «1° maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2020».
2. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 9 (Disposizione transitoria). - 1. Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si
applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto
2020.
2. La disposizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera
b), acquista efficacia a decorrere dal 1° settembre 2020.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 161 convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 7, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2 (Modifiche urgenti alla disciplina delle
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni). - 1. Al
codice di procedura penale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 114 dopo il comma 2 e' aggiunto il
seguente: «2-bis. E' sempre vietata la pubblicazione, anche
parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite
ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454.»;
b) all'art. 242:
1) al comma 2, le parole: «acquisito un nastro
magnetofonico» sono sostituite dalle seguenti: «acquisita
una registrazione» e le parole: «a norma dell'art. 493-bis,
comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'art.
268, comma 7»;
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Art.
242. Traduzione di documenti. Trascrizione di
registrazioni»;
b-bis) all'art. 266, comma 1, dopo fa lettera
f-quater) e' aggiunta la seguente:
«f-quinquies) delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale
ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni
previste dallo stesso articolo»;
c) all'art. 266, al comma 2-bis, le parole «e per i
delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione puniti con la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi
dell'art. 4» sono sostituite dalle seguenti: «e, previa
indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo
anche nei luoghi indicati dall'art. 614 del codice penale,
per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di
pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i
quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'art.
4»;
d) all'art. 267:
1) al comma 1, le parole «e per i delitti dei
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione
puniti con la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'art. 4»
sono sostituite dalle seguenti: «e dai delitti dei pubblici
ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la
pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni,
determinata a norma dell'art. 4»;
2) al comma 2-bis dopo le parole «di cui all'art. 51,
commi 3-bis e 3-quater» sono aggiunte le seguenti: «e per i
delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di
pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i
quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'art.
4»;
3) al comma 4, l'ultimo periodo e' soppresso;
4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. In
apposito registro riservato gestito, anche con modalita'
informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza
del Procuratore della Repubblica, sono annotati, secondo un
ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano,
convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna
intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.»;
e) all'art. 268:
1) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis.
Il pubblico ministero da' indicazioni e vigila affinche'
nei verbali non siano riportate espressioni lesive della
reputazione delle persone o quelle che riguardano dati
personali definiti sensibili dalla legge, salvo che
risultino rilevanti ai fini delle indagini.»;
2) il comma 2-ter e' abrogato;
3) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
«4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente
trasmessi al pubblico ministero per la conservazione
nell'archivio di cui all'art. 269, comma 1. Entro cinque
giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono
depositati presso l'archivio di cui all'art. 269, comma 1,
insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato,
convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per
il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il
giudice non riconosca necessaria una proroga.
5. Se dal deposito puo' derivare un grave pregiudizio
per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero
a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini
preliminari.
6. Ai difensori delle parti e' immediatamente dato
avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e
5, per via telematica hanno facolta' di esaminare gli atti
e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione
dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.
Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle
conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o
telematiche indicati dalle parti, che non appaiano
irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio
delle registrazioni e dei verbali di cui e' vietata
l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie
particolari di dati personali, sempre che non ne sia
dimostrata la rilevanza. Il pubblico ministero e i
difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono
avvisati almeno ventiquattro ore prima.
7. Il giudice, anche nel corso delle attivita' di
formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi
dell'art. 431, dispone la trascrizione integrale delle
registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle
informazioni contenute nei flussi di comunicazioni
informatiche o telematiche da acquisire, osservando le
forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento
delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite
nel fascicolo per il dibattimento. Il giudice, con il
consenso delle parti, puo' disporre l'utilizzazione delle
trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni
contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o
telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso
delle indagini. In caso di contestazioni si applicano le
disposizioni di cui al primo periodo.
8. I difensori possono estrarre copia delle
trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della
registrazione su idoneo supporto. In caso di
intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o
telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo
supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa
prevista dal comma 7.»;
f) all'art. 269:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I
verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse
relativo, sono conservati integralmente in apposito
archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la
sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell'ufficio
che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. Non sono
coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni delle
comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui
all'art. 373, comma 5, o comunque utilizzati nel corso
delle indagini preliminari. Al giudice per le indagini
preliminari e ai difensori delle parti, successivamente al
deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415-bis o
nel caso previsto dall'art. 454, comma 2-bis, per
l'esercizio dei loro diritti e facolta' e' consentito
l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o
comunicazioni registrate.»;
2) il comma 1-bis e' abrogato;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Salvo
quanto previsto dall'art. 271 comma 3, le registrazioni
sono conservate fino alla sentenza non piu' soggetta a
impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la
documentazione non e' necessaria per il procedimento,
possono chiederne la distruzione, a tutela della
riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato
l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio
a norma dell'art. 127.»;
g) all'art. 270:
01) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I risultati delle intercettazioni non possono
essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei
quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e
indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali e'
obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui
all'art. 266, comma 1»;
1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis.
Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati
delle intercettazioni tra presenti operate con captatore
informatico su dispositivo elettronico portatile possono
essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da
quelli per i quali e' stato emesso il decreto di
autorizzazione qualora risultino indispensabili per
l'accertamento dei delitti indicati dall'art. 266, comma
2-bis.»;
2) al comma 2, al secondo periodo le parole «degli
articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'art. 268, commi 6, 7 e 8.»;
h) all'art. 291, comma 1, dopo le parole:
«conversazioni rilevanti,» sono inserite le seguenti: «e
comunque conferiti nell'archivio di cui all'art. 269,»;
i) all'art. 293, comma 3, il terzo periodo e'
sostituito dal seguente: «Il difensore ha diritto di
esaminare e di estrarre copia dei verbali delle
comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'art.
291, comma 1»;
l) all'art. 295, comma 3, secondo periodo, le parole:
«le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter,
268-quater, 269 e 270» sono sostituite dalle seguenti: «le
disposizioni degli articoli 268, 269 e 270»;
m) all'art. 415-bis, dopo il comma 2 e' aggiunto il
seguente: «2-bis. Qualora non si sia proceduto ai sensi
dell'art. 268, commi 4, 5 e 6, l'avviso contiene inoltre
l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno
facolta' di esaminare per via telematica gli atti
depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le
registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di
comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la
facolta' di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi
indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il
difensore puo', entro il termine di venti giorni,
depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute
rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il
pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto
dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative
alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore puo'
avanzare al giudice istanza affinche' si proceda nelle
forme di cui all'art. 268, comma 6.»;
n) all'art. 422, il comma 4-bis e' soppresso;
o) all'art. 454, dopo il comma 2, e' aggiunto il
seguente: «2-bis. Qualora non abbia proceduto ai sensi
dell'art. 268, commi 4, 5 e 6, con la richiesta il pubblico
ministero deposita l'elenco delle intercettazioni di
comunicazioni o conversazioni o dei flussi di comunicazioni
informatiche o telematiche rilevanti ai fini di prova.
Entro quindici giorni dalla notifica prevista dall'art.
456, comma 4, il difensore puo' depositare l'elenco delle
ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede
copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con
decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di
contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni
ritenute rilevanti il difensore puo' avanzare al giudice
istanza affinche' si proceda nelle forme di cui all'art.
268, comma 6. Il termine di cui al presente comma puo'
essere prorogato di dieci giorni su richiesta del
difensore.»;
p) all'art. 472, comma 1, l'ultimo periodo e'
soppresso;
q) gli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater, 493-bis
sono abrogati.
2. Alle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) l'art. 89 e' sostituito dal seguente:
«Art. 89 (Verbale e registrazioni delle
intercettazioni). - 1. Il verbale delle operazioni previsto
dall'art. 268 comma 1 del codice contiene l'indicazione
degli estremi del decreto che ha disposto
l'intercettazione, la descrizione delle modalita' di
registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di
inizio e di cessazione della intercettazione nonche' i
nominativi delle persone che hanno preso parte alle
operazioni. Quando si procede ad intercettazione delle
comunicazioni e conversazioni tra presenti mediante
inserimento di captatore informatico su dispositivo
elettronico portatile, il verbale indica il tipo di
programma impiegato e, ove possibile, i luoghi in cui si
svolgono le comunicazioni o conversazioni.
2. Ai fini dell'installazione e dell'intercettazione
attraverso captatore informatico in dispositivi elettronici
portatili, devono essere impiegati programmi conformi ai
requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della
giustizia.
3. Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni
intercettate sono conferite, dopo l'acquisizione delle
necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche
di sicurezza e di affidabilita' della rete di trasmissione,
esclusivamente negli impianti della procura della
Repubblica. Durante il trasferimento dei dati sono operati
controlli costanti di integrita' che assicurino l'integrale
corrispondenza tra quanto intercettato, registrato e
trasmesso.
4. Quando e' impossibile il contestuale trasferimento
dei dati intercettati, il verbale di cui all'art. 268 del
codice da' atto delle ragioni impeditive e della
successione cronologica degli accadimenti captati e delle
conversazioni intercettate.
5. Al termine delle operazioni si provvede, anche
mediante persone idonee di cui all'art. 348 del codice,
alla disattivazione del captatore con modalita' tali da
renderlo inidoneo a successivi impieghi. Dell'operazione si
da' atto nel verbale.»;
b) l'art. 89-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 89-bis (Archivio delle intercettazioni). - 1.
Nell'archivio digitale istituito dall'art. 269, comma 1,
del codice, tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del
Procuratore della Repubblica, sono custoditi i verbali, gli
atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui
afferiscono.
2. L'archivio e' gestito con modalita' tali da
assicurare la segretezza della documentazione relativa alle
intercettazioni non necessarie per il procedimento, ed a
quelle irrilevanti o di cui e' vietata l'utilizzazione
ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali
come definiti dalla legge o dal regolamento in materia. Il
Procuratore della Repubblica impartisce, con particolare
riguardo alle modalita' di accesso, le prescrizioni
necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi
custodito.
3. All'archivio possono accedere, secondo quanto
stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi
ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi
compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati
all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se
necessario, da un interprete. Ogni accesso e' annotato in
apposito registro, gestito con modalita' informatiche; in
esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti
specificamente consultati.
4. I difensori delle parti possono ascoltare le
registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio
e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti
quando acquisiti a norma degli articoli 268, 415-bis e 454
del codice. Ogni rilascio di copia e' annotato in apposito
registro, gestito con modalita' informatiche; in esso sono
indicate data e ora di rilascio e gli atti consegnati in
copia.»;
c) all'art. 92, comma 1-bis, dopo le parole
«conservazione nell'archivio» e' soppressa la parola
«riservato».
3. Con decreto del Ministro della giustizia sono
stabiliti i requisiti tecnici dei programmi informatici
funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante
inserimento di captatore informatico su dispositivo
elettronico portatile.
4. I requisiti tecnici sono stabiliti secondo misure
idonee di affidabilita', sicurezza ed efficacia al fine di
garantire che i programmi informatici utilizzabili si
limitano all'esecuzione delle operazioni autorizzate.
5. Con decreto del Ministro della giustizia, non avente
natura regolamentare, adottato sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono fissati i criteri a cui
il Procuratore della Repubblica si attiene per regolare le
modalita' di accesso all'archivio di cui all'art. 89-bis
delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, a tutela della riservatezza
degli atti ivi custoditi.
6. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato
previo accertamento della funzionalita' dei servizi di
comunicazione, sono stabilite le modalita' e i termini a
decorrere dai quali il deposito degli atti e dei
provvedimenti relativi alle intercettazioni e' eseguito
esclusivamente in forma telematica, nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici.
7. All'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2017,
n. 216, dopo le parole «pubblici ufficiali» sono aggiunte
le seguenti: «o degli incaricati di pubblico servizio».
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano
ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31
agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al
comma 6 che sono di immediata applicazione.».
 
((Art. 1-bis

Utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto
da parte del Corpo di polizia penitenziaria

1. All'articolo 5, comma 3-sexies, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del personale abilitato del Corpo di polizia penitenziaria e' previsto nell'ambito delle funzioni svolte dal predetto personale ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per assicurare una piu' efficace vigilanza sugli istituti penitenziari e garantire la sicurezza all'interno dei medesimi».
2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 3-sexies, del
decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 (Misure
urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice
internazionale, nonche' proroga delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative
di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di
ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle
Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei
processi di pace e di stabilizzazione), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Potenziamento e proroga dell'impiego del
personale militare appartenente alle Forze armate). - 1. -
3-quinquies. (Omissis).
3-sexies. Fermo restando quanto disposto dal codice
della navigazione e dalla disciplina dell'Unione europea,
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare, sentito l'Ente nazionale per
l'aviazione civile (ENAC), entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
disciplinate le modalita' di utilizzo, da parte delle Forze
di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto,
comunemente denominati 'droni', ai fini del controllo del
territorio per finalita' di pubblica sicurezza, con
particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla
prevenzione dei reati di criminalita' organizzata e
ambientale, nonche' per le finalita' di cui all'art. 2,
comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e,
per il Corpo della guardia di finanza, anche ai fini
dell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e
finanziaria di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 68. All'attuazione del presente comma si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. L'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da
parte del personale abilitato del Corpo di polizia
penitenziaria e' previsto nell'ambito delle funzioni svolte
dal predetto personale ai sensi dell'art. 5 della legge 15
dicembre 1990, n. 395, per assicurare una piu' efficace
vigilanza sugli istituti penitenziari e garantire la
sicurezza all'interno dei medesimi.».
 
Art. 2

Disposizioni urgenti in materia
di detenzione domiciliare e permessi

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30-bis:
1) al primo comma sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Nel caso di detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, l'autorita' competente, prima di pronunciarsi, chiede altresi' il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ((ove e' stata pronunciata la sentenza di condanna o ove ha sede il giudice che procede)) e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualita' dei collegamenti con la criminalita' organizzata ed alla pericolosita' del soggetto. Salvo ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il permesso non puo' essere concesso prima di ventiquattro ore dalla richiesta dei predetti pareri.»;
2) il nono comma e' sostituito dal seguente: «Il procuratore generale presso la corte d'appello e' informato dei permessi concessi e del relativo esito con relazione trimestrale degli organi che li hanno rilasciati e, nel caso, di permessi concessi a detenuti per delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o a detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, ne da' comunicazione, rispettivamente, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ((ove e' stata pronunciata la sentenza di condanna o ove ha sede il giudice che procede)) e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.»;
b) all'articolo 47-ter, dopo il comma 1-quater, e' aggiunto il seguente: «1-quinquies. Nei confronti dei detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale o sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, prima di provvedere in ordine al rinvio dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 o 147 del codice penale con applicazione della detenzione domiciliare, ai sensi del comma 1-ter, o alla sua proroga, chiede il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ((ove e' stata pronunciata la sentenza di condanna)) e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, anche quello del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualita' dei collegamenti con la criminalita' organizzata ed alla pericolosita' del soggetto. I pareri sono resi al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza nel termine, rispettivamente, di due giorni e di quindici giorni dalla richiesta. ((Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il tribunale o il magistrato di sorveglianza non possono provvedere prima del decorso dei predetti termini, e, al comma 7, le parole: "nei commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti: "nei commi 1, 1-bis e 1-ter".».))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 30-bis e 47-ter
della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della liberta'), cosi' come modificati dalla
presente legge:
«Art. 30-bis (Provvedimenti e reclami in materia di
permessi). - Prima di pronunciarsi sull'istanza di
permesso, l'autorita' competente deve assumere informazioni
sulla sussistenza dei motivi addotti, a mezzo delle
autorita' di pubblica sicurezza, anche del luogo in cui
l'istante chiede di recarsi. Nel caso di detenuti per uno
dei delitti previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater,
del codice di procedura penale, l'autorita' competente,
prima di pronunciarsi, chiede altresi' il parere del
procuratore della Repubblica presso il tribunale del
capoluogo del distretto ove e' stata pronunciata la
sentenza di condanna o ove ha sede il giudice che procede
e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto
dall'art. 41-bis, anche quello del procuratore nazionale
antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualita' dei
collegamenti con la criminalita' organizzata ed alla
pericolosita' del soggetto. Salvo ricorrano esigenze di
motivata eccezionale urgenza, il permesso non puo' essere
concesso prima di ventiquattro ore dalla richiesta dei
predetti pareri.
La decisione sull'istanza e' adottata con provvedimento
motivato.
Il provvedimento e' comunicato immediatamente, senza
formalita', anche a mezzo del telegrafo o del telefono, al
pubblico ministero e all'interessato, i quali, entro
ventiquattro ore dalla comunicazione, possono proporre
reclamo, se il provvedimento e' stato emesso dal magistrato
di sorveglianza, alla sezione di sorveglianza, o, se il
provvedimento e' stato emesso da altro organo giudiziario,
alla corte di appello.
La sezione di sorveglianza o la corte di appello,
assunte, se del caso, sommarie informazioni, provvede entro
dieci giorni dalla ricezione del reclamo dandone immediata
comunicazione ai sensi del comma precedente.
Il magistrato di sorveglianza, o il presidente della
corte d'appello, non fa parte del collegio che decide sul
reclamo avverso il provvedimento da lui emesso.
Quando per effetto della disposizione contenuta nel
precedente comma non e' possibile comporre la sezione di
sorveglianza con i magistrati di sorveglianza del
distretto, si procede all'integrazione della sezione ai
sensi dell'art. 68, terzo e quarto comma.
L'esecuzione del permesso e' sospesa sino alla scadenza
del termine stabilito dal terzo comma e durante il
procedimento previsto dal quarto comma, sino alla scadenza
del termine ivi previsto.
Le disposizioni del comma precedente non si applicano
ai permessi concessi ai sensi del primo comma dell'art. 30.
In tale caso e' obbligatoria la scorta.
Il procuratore generale presso la corte d'appello e'
informato dei permessi concessi e del relativo esito con
relazione trimestrale degli organi che li hanno rilasciati
e, nel caso, di permessi concessi a detenuti per delitti
previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice
di procedura penale o a detenuti sottoposti al regime
previsto dall'art. 41-bis, ne da' comunicazione,
rispettivamente, al procuratore della Repubblica presso il
tribunale del capoluogo del distretto ove e' stata
pronunciata la sentenza di condanna o ove ha sede il
giudice che procede e al procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo.».

«Art. 47-ter (Detenzione domiciliare). - 01. La pena
della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di
quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione
I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del
codice penale, dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale e dall'art. 4-bis della presente legge,
puo' essere espiata nella propria abitazione o in altro
luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando
trattasi di persona che, al momento dell'inizio
dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa,
abbia compiuto i settanta anni di eta' purche' non sia
stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per
tendenza ne' sia stato mai condannato con l'aggravante di
cui all'art. 99 del codice penale.
1. La pena della reclusione non superiore a quattro
anni, anche se costituente parte residua di maggior pena,
nonche' la pena dell'arresto, possono essere espiate nella
propria abitazione o in altro luogo di privata dimora
ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza
ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case
famiglia protette, quando trattasi di:
a) donna incinta o madre di prole di eta' inferiore
ad anni dieci con lei convivente;
b) padre, esercente la potesta', di prole di eta'
inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre
sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a
dare assistenza alla prole;
c) persona in condizioni di salute particolarmente
gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi
sanitari territoriali;
d) persona di eta' superiore a sessanta anni, se
inabile anche parzialmente;
e) persona minore di anni ventuno per comprovate
esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
1.1.
1-bis. La detenzione domiciliare puo' essere applicata
per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura
non superiore a due anni, anche se costituente parte
residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni
di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per
l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che
tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il
condannato commetta altri reati. La presente disposizione
non si applica ai condannati per i reati di cui all'art.
4-bis.
1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio
obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai
sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il
tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il
limite di cui al comma 1, puo' disporre la applicazione
della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di
durata di tale applicazione, termine che puo' essere
prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la
esecuzione della detenzione domiciliare.
1-quater. L'istanza di applicazione della detenzione
domiciliare e' rivolta, dopo che ha avuto inizio
l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza
competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in
cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione
dello stato di detenzione, l'istanza di detenzione
domiciliare di cui ai precedenti commi 01, 1, 1-bis e 1-ter
e' rivolta al magistrato di sorveglianza che puo' disporre
l'applicazione provvisoria della misura. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 47,
comma 4.
1-quinquies. Nei confronti dei detenuti per uno dei
delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis e 3-quater del
codice di procedura penale o sottoposti al regime previsto
dall'art. 41-bis, il tribunale o il magistrato di
sorveglianza, prima di provvedere in ordine al rinvio
dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 o
147 del codice penale con applicazione della detenzione
domiciliare, ai sensi del comma 1-ter, o alla sua proroga,
chiede il parere del procuratore della Repubblica presso il
tribunale del capoluogo del distretto ove e' stata
pronunciata la sentenza di condanna e, nel caso di detenuti
sottoposti al regime previsto dall'art. 41-bis, anche
quello del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
in ordine all'attualita' dei collegamenti con la
criminalita' organizzata ed alla pericolosita' del
soggetto. I pareri sono resi al magistrato di sorveglianza
e al tribunale di sorveglianza nel termine,
rispettivamente, di due giorni e di quindici giorni dalla
richiesta. Salvo che ricorrano esigenze di motivata
eccezionale urgenza, il magistrato o il tribunale di
sorveglianza non possono provvedere prima del decorso dei
predetti termini.
2.
3.
4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la
detenzione domiciliare, ne fissa le modalita' secondo
quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 284 del codice
di procedura penale. Determina e impartisce altresi' le
disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali
prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal
magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui
si svolge la detenzione domiciliare.
4-bis.
5. Il condannato nei confronti del quale e' disposta la
detenzione domiciliare non e' sottoposto al regime
penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo
regolamento di esecuzione. Nessun onere grava
sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la
cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in
detenzione domiciliare.
6. La detenzione domiciliare e' revocata se il
comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle
prescrizioni dettate, appare incompatibile con la
prosecuzione delle misure.
7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a
cessare le condizioni previste nei commi 1, 1-bis e 1-ter.
8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione
nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati
nel comma 1, se ne allontana, e' punito ai sensi dell'art.
385 del codice penale. Si applica la disposizione
dell'ultimo comma dello stesso articolo.
9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo
che il fatto non sia di lieve entita', importa la revoca
del beneficio.
9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis e' revocata
ai sensi dei commi precedenti la pena residua non puo'
essere sostituita con altra misura.».
 
((Art. 2-bis
Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o di differimento
della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19

1. Quando i condannati e gli internati per i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, o per un delitto commesso con finalita' di terrorismo ai sensi dell'articolo 270-sexies del codice penale, nonche' i condannati e gli internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono ammessi alla detenzione domiciliare o usufruiscono del differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza che ha adottato il provvedimento, acquisito il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove e' stata pronunciata la sentenza di condanna e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo per i condannati e internati gia' sottoposti al regime di cui al predetto articolo 41-bis, valuta la permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria entro il termine di quindici giorni dall'adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile. La valutazione e' effettuata immediatamente, anche prima della decorrenza dei termini sopra indicati, nel caso in cui il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunichi la disponibilita' di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute del detenuto o dell'internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena.
2. Prima di provvedere l'autorita' giudiziaria sente l'autorita' sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta della regione, sulla situazione sanitaria locale e acquisisce dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria informazioni in ordine all'eventuale disponibilita' di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui il condannato o l'internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena puo' riprendere la detenzione o l'internamento senza pregiudizio per le sue condizioni di salute.
3. L'autorita' giudiziaria provvede valutando se permangono i motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento della pena, nonche' la disponibilita' di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute del detenuto o dell'internato. Il provvedimento con cui l'autorita' giudiziaria revoca la detenzione domiciliare o il differimento della pena e' immediatamente esecutivo.
4. Quando il magistrato di sorveglianza procede alla valutazione del provvedimento provvisorio di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena, i pareri e le informazioni acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 e i provvedimenti adottati all'esito della valutazione sono trasmessi immediatamente al tribunale di sorveglianza, per unirli a quelli gia' inviati ai sensi degli articoli 684, comma 2, del codice di procedura penale e 47-ter, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso in cui il magistrato di sorveglianza abbia disposto la revoca della detenzione domiciliare o del differimento della pena adottati in via provvisoria, il tribunale di sorveglianza decide sull'ammissione alla detenzione domiciliare o sul differimento della pena entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di revoca, anche in deroga al termine previsto dall'articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Se la decisione del tribunale non interviene nel termine prescritto, il provvedimento di revoca perde efficacia.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena adottati successivamente al 23 febbraio 2020. Per i provvedimenti di revoca della detenzione domiciliare o del differimento della pena gia' adottati dal magistrato di sorveglianza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di trenta giorni previsto dal comma 4 decorre dalla data di entrata in vigore della medesima legge.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 270, 270-bis,
270-sexies e 416-bis del Codice penale:
«Art. 270 (Associazioni sovversive). - Chiunque nel
territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o
dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire
violentemente gli ordinamenti economici o sociali
costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente
l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, e' punito
con la reclusione da cinque a dieci anni.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo
comma e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono,
anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di
cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo
scioglimento.».
«Art. 270-bis. - Associazioni con finalita' di
terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine
democratico.
Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o
finanzia associazioni che si propongono il compimento di
atti di violenza con finalita' di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico e' punito con la reclusione da
sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la
reclusione da cinque a dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalita' di terrorismo
ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti
contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo
internazionale.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.».
«Art. 270-sexies (Condotte con finalita' di
terrorismo). - 1. Sono considerate con finalita' di
terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto,
possono arrecare grave danno ad un Paese o ad
un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo
di intimidire la popolazione o costringere i poteri
pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o
astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o
distruggere le strutture politiche fondamentali,
costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di
un'organizzazione internazionale, nonche' le altre condotte
definite terroristiche o commesse con finalita' di
terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto
internazionale vincolanti per l'Italia.».
«Art. 416-bis (Associazioni di tipo mafioso anche
straniere). - Chiunque fa parte di un'associazione di tipo
mafioso formata da tre o piu' persone, e' punito con la
reclusione da dieci a quindici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano
l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la
reclusione da dodici a diciotto anni.
L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne
fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del
vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per
acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o
comunque il controllo di attivita' economiche, di
concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero
esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in
occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione e' armata si applica la pena della
reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal
primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti
dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i
partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento
della finalita' dell'associazione, di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito.
Se le attivita' economiche di cui gli associati
intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il
profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
sono aumentate da un terzo alla meta'.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
[Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di
commercio, di commissionario astatore presso i mercati
annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e
i diritti ad esse inerenti nonche' le iscrizioni agli albi
di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il
condannato fosse titolare].
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre
associazioni, comunque localmente denominate, anche
straniere, che valendosi della forza intimidatrice del
vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a
quelli delle associazioni di tipo mafioso.».
- Si riporta il testo dell'art. 74, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza):
«Art. 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito
di sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Quando tre o
piu' persone si associano allo scopo di commettere piu'
delitti tra quelli previsti dall'art. 70, commi 4, 6 e 10,
escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla
categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n.
273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero
dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza
o finanzia l'associazione e' punito per cio' solo con la
reclusione non inferiore a venti anni.
2. - 8. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 41-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta'), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 41-bis (Situazioni di emergenza). - 1. In casi
eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di
emergenza, il Ministro della giustizia ha facolta' di
sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso
l'applicazione delle normali regole di trattamento dei
detenuti e degli internati. La sospensione deve essere
motivata dalla necessita' di ripristinare l'ordine e la
sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al
conseguimento del fine suddetto.
2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di
sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro
dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresi' la
facolta' di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti
dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al
primo periodo del comma 1 dell'art. 4-bis o comunque per un
delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni
o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, in
relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere
la sussistenza di collegamenti con un'associazione
criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle
regole di trattamento e degli istituti previsti dalla
presente legge che possano porsi in concreto contrasto con
le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione
comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento
delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con
l'associazione di cui al periodo precedente. In caso di
unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di piu'
titoli di custodia cautelare, la sospensione puo' essere
disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o
di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell'art.
4-bis.
2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 e'
adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia,
anche su richiesta del Ministro dell'interno, sentito
l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini
preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e
acquisita ogni altra necessaria informazione presso la
Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, gli organi
di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di
contrasto alla criminalita' organizzata, terroristica o
eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. Il
provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed e'
prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi,
ciascuno pari a due anni. La proroga e' disposta quando
risulta che la capacita' di mantenere collegamenti con
l'associazione criminale, terroristica o eversiva non e'
venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e
della posizione rivestita dal soggetto in seno
all'associazione, della perdurante operativita' del
sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove
incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti
del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei
familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non
costituisce, di per se', elemento sufficiente per escludere
la capacita' di mantenere i collegamenti con l'associazione
o dimostrare il venir meno dell'operativita' della stessa.
2-ter.
2-quater. I detenuti sottoposti al regime speciale di
detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti
a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente
in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni
speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto
e custoditi da reparti specializzati della polizia
penitenziaria. La sospensione delle regole di trattamento e
degli istituti di cui al comma 2 prevede:
a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna
ed esterna, con riguardo principalmente alla necessita' di
prevenire contatti con l'organizzazione criminale di
appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con
elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con
altri detenuti o internati appartenenti alla medesima
organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;
b) la determinazione dei colloqui nel numero di uno
al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in
locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di
oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai
familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati
volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli
imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado,
dall'autorita' giudiziaria competente ai sensi di quanto
stabilito nel secondo comma dell'art. 11. I colloqui
vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione,
previa motivata autorizzazione dell'autorita' giudiziaria
competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'art.
11; solo per coloro che non effettuano colloqui puo' essere
autorizzato, con provvedimento motivato del direttore
dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia
della sentenza di primo grado, dall'autorita' giudiziaria
competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma
dell'art. 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione,
un colloquio telefonico mensile con i familiari e
conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto,
comunque, a registrazione. I colloqui sono comunque
videoregistrati. Le disposizioni della presente lettera non
si applicano ai colloqui con i difensori con i quali potra'
effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla
settimana, una telefonata o un colloquio della stessa
durata di quelli previsti con i familiari;
c) la limitazione delle somme, dei beni e degli
oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;
d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e
degli internati;
e) la sottoposizione a visto di censura della
corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o
con autorita' europee o nazionali aventi competenza in
materia di giustizia;
f) la limitazione della permanenza all'aperto, che
non puo' svolgersi in gruppi superiori a quattro persone,
ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo
restando il limite minimo di cui al primo comma dell'art.
10. Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di
sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura
logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che
sia assicurata la assoluta impossibilita' di comunicare tra
detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialita',
scambiare oggetti e cuocere cibi.
2-quater.1. Il Garante nazionale dei diritti delle
persone detenute o private della liberta' personale, quale
meccanismo nazionale di prevenzione (NPM) secondo il
Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite
contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli,
inumani o de-gradanti, fatto a New York il 18 dicembre
2002, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 9
novembre 2012, n. 195, accede senza limitazione alcuna
all'interno delle sezioni speciali degli istituti
incontrando detenuti ed internati sottoposti al regime
speciale di cui al presente articolo e svolge con essi
colloqui visivi riservati senza limiti di tempo, non
sottoposti a controllo auditivo o a videoregistrazione e
non computati ai fini della limitazione dei colloqui
personali di cui al comma 2-quater.
2-quater.2. I garanti regionali dei diritti dei
detenuti, comunque denominati, acce-dono, nell'ambito del
territorio di competenza, all'interno delle sezioni
speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati
sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo e
svolgono con essi colloqui visivi esclusivamente
videoregistrati, che non sono computati ai fini della
limitazione dei colloqui personali di cui al comma
2-qua-ter.
2-quater.3. I garanti comunali, provinciali o delle
aree metropolitane dei diritti dei detenuti, comunque
denominati, nell'ambito del territorio di propria
competenza, accedono esclusivamente in visita accompagnata
agli istituti ove sono ristretti i detenuti di cui al
presente articolo. Tale visita e' consentita solo per
verificare le condizioni di vita dei detenuti. Non sono
consentiti colloqui visivi con i detenuti sottoposti al
regime speciale di cui al presente articolo.
2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti
del quale e' stata disposta o prorogata l'applicazione del
regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono
proporre reclamo avverso il procedimento applicativo. Il
reclamo e' presentato nel termine di venti giorni dalla
comunicazione del provvedimento e su di esso e' competente
a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo
non sospende l'esecuzione del provvedimento.
2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal
ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide
in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli
666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza
dei presupposti per l'adozione del provvedimento.
All'udienza le funzioni di pubblico ministero possono
essere altresi' svolte da un rappresentante dell'ufficio
del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o
del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Il
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il
procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore generale
presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il
difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua
comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza
del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non
sospende l'esecuzione del provvedimento ed e' trasmesso
senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene
accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre
un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo
conto della decisione del tribunale di sorveglianza,
evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di
reclamo.
2-septies. Per la partecipazione del detenuto o
dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di
cui all'art. 146-bis delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.».
- Si riporta il testo dell'art. 684, comma 2, del
Codice di procedura penale:
«Art. 684 (Rinvio dell'esecuzione). - 1. Il tribunale
di sorveglianza provvede in ordine al differimento
dell'esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni
sostitutive della semidetenzione e della liberta'
controllata nei casi previsti dagli articoli 146 e 147 del
codice penale, salvo quello previsto dall'art. 147 comma 1
numero 1 del codice penale, nel quale provvede il ministro
di grazia e giustizia. Il tribunale ordina, quando occorre,
la liberazione del detenuto e adotta gli altri
provvedimenti conseguenti.
2. Quando vi e' fondato motivo per ritenere che
sussistono i presupposti perche' il tribunale disponga il
rinvio, il magistrato di sorveglianza puo' ordinare il
differimento dell'esecuzione o, se la protrazione della
detenzione puo' cagionare grave pregiudizio al condannato,
la liberazione del detenuto. Il provvedimento conserva
effetto fino alla decisione del tribunale, al quale il
magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli
atti.».
- Per il testo dell'art. 47-ter della citata legge 27
luglio 1975, n. 354, vedi i riferimenti normativi all'art.
2.
 
((Art. 2-ter
Misure urgenti in materia di sostituzione della custodia cautelare in
carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi
all'emergenza sanitaria da COVID-19

1. Quando, nei confronti di imputati per delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, o per un delitto commesso con finalita' di terrorismo ai sensi dell'articolo 270-sexies del codice penale, nonche' di imputati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' stata disposta la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, il pubblico ministero verifica la permanenza dei predetti motivi entro il termine di quindici giorni dalla data di adozione della misura degli arresti domiciliari e, successivamente, con cadenza mensile, salvo quando il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunica la disponibilita' di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute dell'imputato. Il pubblico ministero, quando acquisisce elementi in ordine al sopravvenuto mutamento delle condizioni che hanno giustificato la sostituzione della misura cautelare o alla disponibilita' di strutture penitenziarie o reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute dell'imputato, chiede al giudice il ripristino della custodia cautelare in carcere, se reputa che permangono le originarie esigenze cautelari.
2. Il giudice, fermo quanto previsto dall'articolo 299, comma 1, del codice di procedura penale, prima di provvedere sente l'autorita' sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta della regione, sulla situazione sanitaria locale e acquisisce dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria informazioni in ordine all'eventuale disponibilita' di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui l'imputato puo' essere nuovamente sottoposto alla custodia cautelare in carcere senza pregiudizio per le sue condizioni di salute. Il giudice provvede valutando la permanenza dei motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di sostituzione della custodia cautelare in carcere nonche' la disponibilita' di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute dell'imputato. Quando non e' in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice puo' disporre, anche d'ufficio e senza formalita', accertamenti in ordine alle condizioni di salute dell'imputato o procedere a perizia, nelle forme di cui agli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale, acquisendone gli esiti nei successivi quindici giorni.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai provvedimenti di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari adottati successivamente al 23 febbraio 2020.))


Riferimenti normativi

- Per gli articoli 270, 270-bis, 270-sexies, 416-bis
del codice penale e per l'art. 74, vedi i riferimenti
normativi all'art. 2-bis.
- Per l'art. 41-bis della citata legge 26 luglio 1975,
n. 354, come modificato dalla presente legge, vedi i
riferimenti normativi all'art. 2-bis.
- Si riporta il testo dell'art. 299, comma 1, del
Codice di procedura penale:
«Art. 299 (Revoca e sostituzione delle misure). - 1. Le
misure coercitive e interdittive sono immediatamente
revocate quando risultano mancanti, anche per fatti
sopravvenuti, le condizioni di applicabilita' previste
dall'art. 273 o dalle disposizioni relative alle singole
misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'art. 274.
2. - 4-quater. (Omissis).».
 
((Art. 2-quater
Misure urgenti di contrasto al COVID-19 per gli istituti penitenziari
e gli istituti penali per i minorenni

1. Al fine di consentire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie idonee a prevenire il rischio di diffusione del COVID-19, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 30 giugno 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, possono essere svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che puo' essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del citato decreto legislativo n. 121 del 2018.
2. Il direttore dell'istituto penitenziario e dell'istituto penale per i minorenni, sentiti, rispettivamente, il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e il dirigente del centro per la giustizia minorile, nonche' l'autorita' sanitaria regionale in persona del Presidente della Giunta della regione, stabilisce, nei limiti di legge, il numero massimo di colloqui da svolgere in presenza, fermo il diritto dei condannati, internati e imputati ad almeno un colloquio al mese in presenza di almeno un congiunto o altra persona.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 18 della citata legge
26 luglio 1975, n. 354:
«Art. 18 (Colloqui, corrispondenza e informazione). - I
detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e
corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche
al fine di compiere atti giuridici.
I detenuti e gli internati hanno diritto di conferire
con il difensore, fermo quanto previsto dall'art. 104 del
codice di procedura penale, sin dall'inizio dell'esecuzione
della misura o della pena. Hanno altresi' diritto di avere
colloqui e corrispondenza con i garanti dei diritti dei
detenuti.
I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il
controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.
I locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono,
ove possibile, una dimensione riservata del colloquio e
sono collocati preferibilmente in prossimita' dell'ingresso
dell'istituto.
Particolare cura e' dedicata ai colloqui con i minori
di anni quattordici.
Particolare favore viene accordato ai colloqui con i
familiari.
L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei
detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti, gli
oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.
Puo' essere autorizzata nei rapporti con i familiari e,
in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica
con le modalita' e le cautele previste dal regolamento.
I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere
presso di se' i quotidiani, i periodici e i libri in libera
vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di
informazione.
Ogni detenuto ha diritto a una libera informazione e di
esprimere le proprie opinioni, anche usando gli strumenti
di comunicazione disponibili e previsti dal regolamento.
L'informazione e' garantita per mezzo dell'accesso a
quotidiani e siti informativi con le cautele previste dal
regolamento.
[La corrispondenza dei singoli condannati o internati
puo' essere sottoposta, con provvedimento motivato del
magistrato di sorveglianza, a visto di controllo del
direttore o di un appartenente all'amministrazione
penitenziaria designato dallo stesso direttore.]
Salvo quanto disposto dall'art. 18-bis, per gli
imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado,
i permessi di colloquio, le autorizzazioni alla
corrispondenza telefonica e agli altri tipi di
comunicazione sono di competenza dell'autorita' giudiziaria
che procede individuata ai sensi dell'art. 11, comma 4.
Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il
direttore dell'istituto.
[Le dette autorita' giudiziarie, nel disporre la
sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo,
se non ritengono di provvedervi direttamente, possono
delegare il controllo al direttore o a un appartenente
all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso
direttore. Le medesime autorita' possono anche disporre
limitazioni nella corrispondenza e nella ricezione della
stampa.]».
- Si riporta il testo degli articoli 37 e 39, commi 2 e
3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento
penitenziario e sulle misure privative e limitative della
liberta'):
«Art. 37 (Colloqui). - 1. I colloqui dei condannati,
degli internati e quelli degli imputati dopo la pronuncia
della sentenza di primo grado sono autorizzati dal
direttore dell'istituto. I colloqui con persone diverse dai
congiunti e dai conviventi sono autorizzati quando
ricorrono ragionevoli motivi.
2. Per i colloqui con gli imputati fino alla pronuncia
della sentenza di primo grado, i richiedenti debbono
presentare il permesso rilasciato dall'autorita'
giudiziaria che procede.
3. Le persone ammesse al colloquio sono identificate e,
inoltre, sottoposte a controllo, con le modalita' previste
dal regolamento interno, al fine di garantire che non siano
introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o altri
oggetti non ammessi.
4. Nel corso del colloquio deve essere mantenuto un
comportamento corretto e tale da non recare disturbo ad
altri. Il personale preposto al controllo sospende dal
colloquio le persone che tengono comportamento scorretto o
molesto, riferendone al direttore, il quale decide sulla
esclusione.
5. I colloqui avvengono in locali interni senza mezzi
divisori o in spazi all'aperto a cio' destinati. Quando
sussistono ragioni sanitarie o di sicurezza, i colloqui
avvengono in locali interni comuni muniti di mezzi
divisori. La direzione puo' consentire che, per speciali
motivi, il colloquio si svolga in locale distinto. In ogni
caso, i colloqui si svolgono sotto il controllo a vista del
personale del Corpo di polizia penitenziaria.
6. Appositi locali sono destinati ai colloqui dei
detenuti con i loro difensori.
7. Per i detenuti e gli internati infermi i colloqui
possono avere luogo nell'infermeria.
8. I detenuti e gli internati usufruiscono di sei
colloqui al mese. Quando si tratta di detenuti o internati
per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo
comma dell'art. 4-bis della legge e per i quali si applichi
il divieto di benefici ivi previsto, il numero di colloqui
non puo' essere superiore a quattro al mese.
9. Ai soggetti gravemente infermi, o quando il
colloquio si svolge con prole di eta' inferiore a dieci
anni ovvero quando ricorrano particolari circostanze,
possono essere concessi colloqui anche fuori dei limiti
stabiliti nel comma 8.
10. Il colloquio ha la durata massima di un'ora. In
considerazione di eccezionali circostanze, e' consentito di
prolungare la durata del colloquio con i congiunti o i
conviventi. Il colloquio con i congiunti o conviventi e'
comunque prolungato sino a due ore quando i medesimi
risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede
l'istituto, se nella settimana precedente il detenuto o
l'internato non ha fruito di alcun colloquio e se le
esigenze e l'organizzazione dell'istituto lo consentono. A
ciascun colloquio con il detenuto o con l'internato possono
partecipare non piu' di tre persone. E' consentito di
derogare a tale norma quando si tratti di congiunti o
conviventi.
11. Qualora risulti che i familiari non mantengono
rapporti con il detenuto o l'internato, la direzione ne fa
segnalazione al centro di servizio sociale per gli
opportuni interventi.
12. Del colloquio, con l'indicazione degli estremi del
permesso, si fa annotazione in apposito registro.
13. Nei confronti dei detenuti che svolgono attivita'
lavorativa articolata su tutti i giorni feriali, e'
favorito lo svolgimento dei colloqui nei giorni festivi,
ove possibile.».
«Art. 39 (Corrispondenza telefonica). - 1. (Omissis).
2. I condannati e gli internati possono essere
autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza
telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorche'
ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone
diverse dai congiunti e conviventi, una volta alla
settimana. Essi possono, altresi', essere autorizzati ad
effettuare una corrispondenza telefonica, con i familiari o
con le persone conviventi, in occasione del loro rientro
nell'istituto dal permesso o dalla licenza. Quando si
tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti
dal primo periodo del primo comma dell'art. 4-bis della
legge, e per i quali si applichi il divieto dei benefici
ivi previsto, il numero dei colloqui telefonici non puo'
essere superiore a due al mese.
3. L'autorizzazione puo' essere concessa, oltre i
limiti stabiliti nel comma 2, in considerazione di motivi
di urgenza o di particolare rilevanza, se la stessa si
svolga con prole di eta' inferiore a dieci anni, nonche' in
caso di trasferimento del detenuto.
4. - 10. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina
dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati
minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1,
commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017,
n. 103):
«Art. 19 (Colloqui e tutela dell'affettivita'). - 1. Il
detenuto ha diritto ad otto colloqui mensili, di cui almeno
uno da svolgersi in un giorno festivo o prefestivo, con i
congiunti e con le persone con cui sussiste un
significativo legame affettivo. Ogni colloquio ha una
durata non inferiore a sessanta minuti e non superiore a
novanta. La durata massima di ciascuna conversazione
telefonica mediante dispositivi, anche mobili, in dotazione
dell'istituto, e' di venti minuti. Salvo che ricorrano
specifici motivi, il detenuto puo' usufruire di un numero
di conversazioni telefoniche non inferiore a due e non
superiore a tre a settimana. L'autorita' giudiziaria puo'
disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate
e registrate per mezzo di idonee apparecchiature. E' sempre
disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche
autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i
reati indicati nell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354.
2. Per i detenuti privi di riferimenti socio-familiari
sono favoriti colloqui con volontari autorizzati ad operare
negli istituti penali per minorenni ed e' assicurato un
costante supporto psicologico.
3. Al fine di favorire le relazioni affettive, il
detenuto puo' usufruire ogni mese di quattro visite
prolungate della durata non inferiore a quattro ore e non
superiore a sei ore, con una o piu' delle persone di cui al
comma 1.
4. Le visite prolungate si svolgono in unita' abitative
appositamente attrezzate all'interno degli istituti,
organizzate per consentire la preparazione e la
consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile,
un ambiente di tipo domestico.
5. Il direttore dell'istituto verifica la sussistenza
di eventuali divieti dell'autorita' giudiziaria che
impediscono i contatti con le persone indicate ai commi
precedenti. Verifica altresi' la sussistenza del legame
affettivo, acquisendo le informazioni necessarie tramite
l'ufficio del servizio sociale per i minorenni e dei
servizi socio-sanitari territoriali.
6. Sono favorite le visite prolungate per i detenuti
che non usufruiscono di permessi premio.».
 
((Art. 2-quinquies

Norme in materia di corrispondenza telefonica
delle persone detenute

1. L'autorizzazione alla corrispondenza telefonica prevista dall'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, puo' essere concessa, oltre i limiti stabiliti dal comma 2 del medesimo articolo 39, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, nonche' in caso di trasferimento del detenuto. L'autorizzazione puo' essere concessa una volta al giorno se la corrispondenza telefonica si svolga con figli minori o figli maggiorenni portatori di una disabilita' grave; e' inoltre concessa nei casi in cui si svolga con il coniuge, con l'altra parte dell'unione civile, con persona stabilmente convivente o legata all'internato da relazione stabilmente affettiva, con il padre, la madre, il fratello o la sorella del condannato qualora gli stessi siano ricoverati presso strutture ospedaliere. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'autorizzazione non puo' essere concessa piu' di una volta a settimana. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
2. Il comma 3 dell'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, cessa di avere efficacia.))


Riferimenti normativi

- Per l'art. 39, comma 3, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, vedi i
riferimenti normativi all'art. 2-quater.

- Si riporta il testo dell'art. 4-bis della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354:
«Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e
accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per
taluni delitti). - 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno,
i permessi premio e le misure alternative alla detenzione
previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata,
possono essere concessi ai detenuti e internati per i
seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e
internati collaborino con la giustizia a norma dell'art.
58-ter della presente legge o a norma dell'art. 323-bis,
secondo comma, del codice penale: delitti commessi per
finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di
eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di
atti di violenza, delitti di cui agli articoli 314, primo
comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo
comma, 320, 321, 322, 322-bis, 416-bis e 416-ter del codice
penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni in esso previste, delitti di
cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo
e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice
penale, all'art. 12, commi 1 e 3, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, all'art. 291-quater del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, e all'art. 74 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le
disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
successive modificazioni.
1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi
previsti, purche' siano stati acquisiti elementi tali da
escludere l'attualita' di collegamenti con la criminalita'
organizzata, terroristica o eversiva, altresi' nei casi in
cui la limitata partecipazione al fatto criminoso,
accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale
accertamento dei fatti e delle responsabilita', operato con
sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile
un'utile collaborazione con la giustizia, nonche' nei casi
in cui, anche se la collaborazione che viene offerta
risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei
medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle
circostanze attenuanti previste dall'art. 62, numero 6),
anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo
la sentenza di condanna, dall'art. 114 ovvero dall'art.
116, secondo comma, del codice penale.
1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi, purche' non vi siano elementi tali da far
ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita'
organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o
internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis,
secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies,
628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale,
all'art. 291-ter del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
all'art. 73 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi
aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, del medesimo
testo unico, all'art. 416, primo e terzo comma, del codice
penale, realizzato allo scopo di commettere delitti
previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e
all'art. 416 del codice penale, realizzato allo scopo di
commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo
III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli
609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e
dall'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni.
1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli
art. 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,
609-octies e 609-undecies del codice penale solo sulla base
dei risultati dell'osservazione scientifica della
personalita' condotta collegialmente per almeno un anno
anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto
comma dell'art. 80 della presente legge. Le disposizioni di
cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto
previsto dall'art. 609-bis del codice penale salvo che
risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso
contemplata.
1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini
della concessione dei benefici ai detenuti e internati per
i delitti di cui agli art. 583-quinquies, 600-bis, 600-ter,
anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art.
600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e
609-undecies del codice penale, nonche' agli articoli
609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in
danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o
il tribunale di sorveglianza valuta la positiva
partecipazione al programma di riabilitazione specifica di
cui all'art. 13-bis della presente legge.
2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al
comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di
sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per
il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di
detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide
trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
Al suddetto comitato provinciale puo' essere chiamato a
partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui
il condannato e' detenuto.
2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al
comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o il tribunale
di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni
dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi
trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
3. Quando il comitato ritiene che sussistano
particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti
potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in
ambiti non locali o extranazionali, ne da' comunicazione al
giudice e il termine di cui al comma 2 e' prorogato di
ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed
informazioni da parte dei competenti organi centrali.
3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi
premio e le misure alternative alla detenzione previste dal
capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed
internati per delitti dolosi quando il Procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo o il Procuratore
distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del
comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica
competente in relazione al luogo di detenzione o
internamento, l'attualita' di collegamenti con la
criminalita' organizzata. In tal caso si prescinde dalle
procedure previste dai commi 2 e 3.».

- Per l'art. 41-bis della citata legge 26 luglio 1975,
n. 354, cosi' come modificato dalla presente legge, vedi i
riferimenti normativi all'art. 2-bis.
 
((Art. 2-sexies

Disposizioni in materia di garanti dei detenuti

1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 2-quater sono inseriti i seguenti:
"2-quater.1. Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale, quale meccanismo nazionale di prevenzione (NPM) secondo il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195, accede senza limitazione alcuna all'interno delle sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo e svolge con essi colloqui visivi riservati senza limiti di tempo, non sottoposti a controllo auditivo o a videoregistrazione e non computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui al comma 2-quater.
2-quater.2. I garanti regionali dei diritti dei detenuti, comunque denominati, accedono, nell'ambito del territorio di competenza, all'interno delle sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo e svolgono con essi colloqui visivi esclusivamente videoregistrati, che non sono computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui al comma 2-quater.
2-quater.3. I garanti comunali, provinciali o delle aree metropolitane dei diritti dei detenuti, comunque denominati, nell'ambito del territorio di propria competenza, accedono esclusivamente in visita accompagnata agli istituti ove sono ristretti i detenuti di cui al presente articolo. Tale visita e' consentita solo per verificare le condizioni di vita dei detenuti. Non sono consentiti colloqui visivi con i detenuti sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo".))


Riferimenti normativi

- Per l'art. 41-bis della citata legge 26 luglio 1975,
n. 354, cosi' come modificato dalla presente legge, vedi i
riferimenti normativi all'art. 2-bis.
 
Art. 3
Disposizioni di coordinamento e integrative riguardanti la disciplina
sulla sospensione dei termini processuali di cui al decreto-legge
n. 18 del 2020

1. All'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) alla lettera a) le parole ((«cause relative ad alimenti»)) sono sostituite dalle seguenti: ((«cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile»)) e le parole «procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione puo' produrre grave pregiudizio alle parti; procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti «procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione puo' produrre grave pregiudizio alle parti»;
2) alla lettera b), le parole «procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale»;
b) al comma 6, primo periodo, le parole «16 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «12 maggio»;
((b-bis) al comma 6, primo periodo, le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020";
c) al comma 7, lettera f), secondo periodo, dopo le parole: «l'effettiva partecipazione delle parti» sono aggiunte le seguenti: "; il luogo posto nell'ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto e' considerato aula d'udienza a tutti gli effetti di legge";
c-bis) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente:
"7-bis. Fermo quanto disposto per gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio-assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale fino al 31 maggio 2020, dopo tale data e' ripristinata la continuita' degli incontri protetti tra genitori e figli gia' autorizzata dal tribunale per i minorenni per tutti i servizi residenziali, non residenziali e semiresidenziali per i minorenni, nonche' negli spazi neutri, favorendo le condizioni che consentono le misure di distanziamento sociale. La sospensione degli incontri, nel caso in cui non sia possibile assicurare i collegamenti da remoto, puo' protrarsi esclusivamente in caso di taluno dei delitti di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69";
c-ter) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
"11.1. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale e alla corte di appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. E' comunque consentito il deposito degli atti di cui al periodo precedente con modalita' non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti"; ))

d) al comma 12-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.»;
e) al comma 12-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole «salvo che la parte ricorrente faccia richiesta di discussione orale» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale»;
2) al quinto periodo, dopo le parole «e' formulata per iscritto» sono inserite le seguenti: «dal procuratore generale o» e le parole «del ricorrente» sono soppresse;
f) dopo il comma 12-quater sono aggiunti i seguenti: «12-quater.1 - Sino al 31 luglio 2020, con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, e' autorizzato il deposito con modalita' telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalita' dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.
12-quater.2 - Sino al 31 luglio 2020, con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono autorizzati a comunicare agli uffici del pubblico ministero atti e documenti in modalita' telematica, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. La comunicazione di cui al periodo che precede si intende eseguita al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al periodo che precede. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalita' dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.»;
g) al comma 12-quinquies e' aggiunto infine il seguente periodo: «Nei procedimenti penali, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto»;
h) al comma 20, ovunque ricorrano, le parole «15 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «11 maggio 2020»;
((h-bis) al comma 20-bis, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: "Il mediatore, apposta la propria sottoscrizione digitale, trasmette tramite posta elettronica certificata agli avvocati delle parti l'accordo cosi' formato. In tali casi l'istanza di notificazione dell'accordo di mediazione puo' essere trasmessa all'ufficiale giudiziario mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata. L'ufficiale giudiziario estrae dall'allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell'atto da lui dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";
i) (Soppressa).".
1-bis. All'articolo 88 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"Quando il verbale di udienza, contenente gli accordi di cui al primo comma ovvero un verbale di conciliazione ai sensi degli articoli 185 e 420 del codice, e' redatto con strumenti informatici, alla sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati. Il verbale di conciliazione recante tale dichiarazione ha valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione sottoscritta in udienza".
1-ter. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: "Nei procedimenti civili" sono inserite le seguenti: "e in quelli davanti al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale,".
1-quater. All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6-bis e' aggiunto il seguente:
"6-ter. Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, puo' essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilita' della domanda". ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 83 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli
effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria
e militare). - 1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le
udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso
tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data
successiva al 15 aprile 2020.
2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e' sospeso il
decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei
procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto
sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la
fase delle indagini preliminari, per l'adozione di
provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro
motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi
del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le
impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove
il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di
sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di
detto periodo. Quando il termine e' computato a ritroso e
ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, e'
differita l'udienza o l'attivita' da cui decorre il termine
in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresi'
sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i
termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi
alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'art.
17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.
546.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano
nei seguenti casi:
a) cause di competenza del tribunale per i minorenni
relative alle dichiarazioni di adottabilita', ai minori
stranieri non accompagnati e ai minori allontanati dalla
famiglia quando dal ritardo puo' derivare un grave
pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui e' urgente e
indifferibile la tutela di diritti fondamentali della
persona; cause relative ai diritti delle persone minorenni,
al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e
all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari
derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di
matrimonio o di affinita', nei soli casi in cui vi sia
pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali;
procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di
diritti fondamentali della persona; procedimenti per
l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di
amministrazione di sostegno, di interdizione e di
inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una
motivata situazione di indifferibilita' incompatibile anche
con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che
l'esame diretto della persona del beneficiario,
dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti
incompatibile con le sue condizioni di eta' e salute;
procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre
1978, n. 833; procedimenti di cui all'art. 12 della legge
22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di
ordini di protezione contro gli abusi familiari;
procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e
trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione
europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373
del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di
cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150 e, in genere, tutti i procedimenti
la cui ritardata trattazione puo' produrre grave
pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la
dichiarazione di urgenza e' fatta dal capo dell'ufficio
giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al
ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause gia'
iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del
presidente del collegio, egualmente non impugnabile;
b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o
dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa
familiare, procedimenti nei quali nel periodo di
sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di
cui all'art. 304, comma 6, del codice di procedura penale,
procedimenti per la consegna di un imputato o di un
condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005,
n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al
capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura
penale, procedimenti in cui sono applicate misure di
sicurezza detentive o e' pendente la richiesta di
applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i
detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori
espressamente richiedono che si proceda, altresi' i
seguenti:
1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i
casi di sospensione cautelativa delle misure alternative,
ai sensi dell'art. 51-ter della legge 26 luglio 1975, n.
354;
2) procedimenti in cui sono applicate misure
cautelari o di sicurezza;
3) procedimenti per l'applicazione di misure di
prevenzione o nei quali sono disposte misure di
prevenzione;
c) procedimenti che presentano carattere di urgenza,
per la necessita' di assumere prove indifferibili, nei casi
di cui all'art. 392 del codice di procedura penale. La
dichiarazione di urgenza e' fatta dal giudice o dal
presidente del collegio, su richiesta di parte, con
provvedimento motivato e non impugnabile.
3-bis. La richiesta che si proceda da parte di
detenuti, imputati o proposti a norma del comma 3, lettera
b), alinea, per i procedimenti pendenti dinanzi alla Corte
di cassazione, puo' essere avanzata solo a mezzo del
difensore che li rappresenta dinanzi alla Corte. Nei
procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e
pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9
marzo al 30 giugno 2020 il decorso del termine di
prescrizione e' sospeso sino alla data dell'udienza fissata
per la trattazione e, in ogni caso, non oltre il 31
dicembre 2020.
4. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione
dei termini ai sensi del comma 2 sono altresi' sospesi, per
lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini
di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura
penale.
5. Nel periodo di sospensione dei termini e
limitatamente all'attivita' giudiziaria non sospesa, i capi
degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui
al comma 7, lettere da a) a f) e h).
6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo
svolgimento dell'attivita' giudiziaria, per il periodo
compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020 i capi degli
uffici giudiziari, sentiti l'autorita' sanitaria regionale,
per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e
il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure
organizzative, anche relative alla trattazione degli affari
giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle
indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della
salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, dal Ministero della giustizia e delle
prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, al fine di evitare
assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e
contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi
dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale
presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate
d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte
d'appello dei rispettivi distretti.
7. Per assicurare le finalita' di cui al comma 6, i
capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti
misure:
a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli
uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle
persone che debbono svolgervi attivita' urgenti;
b) la limitazione, sentito il dirigente
amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli
uffici anche in deroga a quanto disposto dall'art. 162
della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via
residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi
urgenti, la chiusura al pubblico;
c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi,
previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione
telefonica o telematica, curando che la convocazione degli
utenti sia scaglionata per orari fissi, nonche' l'adozione
di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di
assembramento;
d) l'adozione di linee guida vincolanti per la
fissazione e la trattazione delle udienze;
e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art.
472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le
udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi
dell'art. 128 del codice di procedura civile, delle udienze
civili pubbliche;
f) la previsione dello svolgimento delle udienze
civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi
dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice,
anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso
la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da
remoto individuati e regolati con provvedimento del
Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati
del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza
deve in ogni caso avvenire con modalita' idonee a
salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva
partecipazione delle parti ; il luogo posto nell'ufficio
giudiziario da cui il magistrato si collega con gli
avvocati, le parti ed il personale addetto e' considerato
aula d'udienza a tutti gli effetti di legge. Prima
dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle
parti e al pubblico ministero, se e' prevista la sua
partecipazione, giorno, ora e modalita' di collegamento.
All'udienza il giudice da' atto a verbale delle modalita'
con cui si accerta dell'identita' dei soggetti partecipanti
e, ove trattasi di parti, della loro libera volonta'. Di
tutte le ulteriori operazioni e' dato atto nel processo
verbale;
g) la previsione del rinvio delle udienze a data
successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e
penali, con le eccezioni indicate al comma 3;
h) lo svolgimento delle udienze civili che non
richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori
delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico
di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e
la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del
giudice;
h-bis) lo svolgimento dell'attivita' degli ausiliari
del giudice con collegamenti da remoto tali da
salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva
partecipazione delle parti.
7-bis. Fermo quanto disposto per gli incontri tra
genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di
operatori del servizio socio-assistenziale, disposti con
provvedimento giudiziale fino al 31 maggio 2020, dopo tale
data e' ripristinata la continuita' degli incontri protetti
tra genitori e figli gia' autorizzata dal tribunale per i
minorenni per tutti i servizi residenziali, non
residenziali e semiresidenziali per i minorenni, nonche'
negli spazi neutri, favorendo le condizioni che consentono
le misure di distanziamento sociale. La sospensione degli
incontri, nel caso in cui non sia possibile assicurare i
collegamenti da remoto, puo' protrarsi esclusivamente in
caso di taluno dei delitti di cui alla legge 19 luglio
2019, n. 69.
8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui
al comma 7 che precludano la presentazione della domanda
giudiziale e' sospesa la decorrenza dei termini di
prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere
esercitati esclusivamente mediante il compimento delle
attivita' precluse dai provvedimenti medesimi.
9. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione
e i termini di cui agli articoli 303, 308, 309, comma 9,
311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di
procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma
6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento e'
rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso,
non oltre il 30 giugno 2020.
10. Ai fini del computo di cui all'art. 2 della legge
24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del
presente articolo non si tiene conto del periodo compreso
tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020.
11. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici
che hanno la disponibilita' del servizio di deposito
telematico anche gli atti e documenti di cui all'art.
16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le
modalita' previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli
obblighi di pagamento del contributo unificato di cui
all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, nonche' l'anticipazione forfettaria di
cui all'art. 30 del medesimo decreto, connessi al deposito
degli atti con le modalita' previste dal periodo
precedente, sono assolti con sistemi telematici di
pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui
all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82.
11.1. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei
procedimenti civili, contenziosi o di volontaria
giurisdizione innanzi al tribunale e alla corte di appello,
il deposito degli atti del magistrato ha luogo
esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto
della normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. E' comunque consentito il deposito
degli atti di cui al periodo precedente con modalita' non
telematiche quando i sistemi informatici del dominio
giustizia non sono funzionanti.
11-bis. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di
cassazione, sino al 30 giugno 2020, il deposito degli atti
e dei documenti da parte degli avvocati puo' avvenire in
modalita' telematica nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
L'attivazione del servizio e' preceduta da un provvedimento
del direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati del Ministero della giustizia che accerta
l'installazione e l'idoneita' delle attrezzature
informatiche, unitamente alla funzionalita' dei servizi di
comunicazione dei documenti informatici. Gli obblighi di
pagamento del contributo unificato di cui all'art. 14 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonche' l'anticipazione
forfettaria di cui all'art. 30 del medesimo decreto,
connessi al deposito telematico degli atti di costituzione
in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con
sistemi telematici di pagamento anche tramite la
piattaforma tecnologica di cui all'art. 5, comma 2, del
codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
12. Ferma l'applicazione dell'art. 472, comma 3, del
codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno
2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone
detenute, internate o in stato di custodia cautelare e'
assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con
collegamenti da remoto individuati e regolati con
provvedimento del Direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia,
applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai
commi 3, 4 e 5 dell'art. 146-bis delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271.
12-bis. Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo
2020 al 30 giugno 2020 le udienze penali che non richiedono
la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico
ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori,
dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di
polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti
possono essere tenute mediante collegamenti da remoto
individuati e regolati con provvedimento del direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del
Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza
avviene con modalita' idonee a salvaguardare il
contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.
Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori
delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di
cui e' prevista la partecipazione giorno, ora e modalita'
del collegamento. I difensori attestano l'identita' dei
soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a
misure cautelari diverse dalla custodia in carcere,
partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da
cui si collega il difensore. In caso di custodia
dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati
dall'art. 284, comma 1, del codice di procedura penale, la
persona arrestata o fermata e il difensore possono
partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal
piu' vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato
per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso,
l'identita' della persona arrestata o formata e' accertata
dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente.
L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio
giudiziario e da' atto nel verbale d'udienza delle
modalita' di collegamento da remoto utilizzate, delle
modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti
partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonche'
dell'impossibilita' dei soggetti non presenti fisicamente
di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'art. 137, comma
2, del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi
dell'art. 483, comma 1, del codice di procedura penale.
Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di cui
al presente comma non si applicano, salvo che le parti vi
acconsentano, alle udienze di discussione finale, in
pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle
quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti
o periti.
12-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e sino al
30 giugno 2020 per la decisione sui ricorsi proposti per la
trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di
procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera
di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e
dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti
private o il procuratore generale faccia richiesta di
discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente
l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste
con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di
posta elettronica certificata. La cancelleria provvede
immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto
contenente le richieste ai difensori delle altre parti che,
entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono
presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della
corte a mezzo di posta elettronica certificata, le
conclusioni. Alla deliberazione si procede anche con le
modalita' di cui al comma 12-quinquies; non si applica
l'art. 615, comma 3, del codice di procedura penale e il
dispositivo e' comunicato alle parti. La richiesta di
discussione orale e' formulata per iscritto dal procuratore
generale o dal difensore abilitato a norma dell'art. 613
del codice di procedura penale entro il termine perentorio
di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e
presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla
cancelleria. Le udienze fissate in data anteriore al
venticinquesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto sono
rinviate in modo da consentire il rispetto del termine
previsto per la richiesta di discussione orale. Se la
richiesta e' formulata dal difensore del ricorrente, i
termini di prescrizione e di custodia cautelare sono
sospesi per il tempo in cui il procedimento e' rinviato.
12-quater. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nel
corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e il
giudice possono avvalersi di collegamenti da remoto,
individuati e regolati con provvedimento del direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del
Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono
la partecipazione della persona sottoposta alle indagini,
della persona offesa, del difensore, di consulenti, di
esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza
fisica di costoro non puo' essere assicurata senza mettere
a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del
virus COVID-19. La partecipazione delle persone detenute,
internate o in stato di custodia cautelare e' assicurata
con le modalita' di cui al comma 12. Le persone chiamate a
partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a
presentarsi presso il piu' vicino ufficio di polizia
giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti idonei ad
assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio
le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza
di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che
procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto
avviene con modalita' idonee a salvaguardarne, ove
necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilita'
per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi
riservatamente con il proprio difensore. Il difensore
partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio
legale, salvo che decida di essere presente nel luogo ove
si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige
il verbale da' atto nello stesso delle modalita' di
collegamento da remoto utilizzate, delle modalita' con cui
si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e di tutte
le ulteriori operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei
soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il
verbale, ai sensi dell'art. 137, comma 2, del codice di
procedura penale.
12-quater.1- Sino al 31 luglio 2020, con uno o piu'
decreti del Ministro della giustizia non aventi natura
regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico
ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo
periodo, e' autorizzato il deposito con modalita'
telematica di memorie, documenti, richieste e istanze
indicate dall'art. 415-bis, comma 3, del codice di
procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con
provvedimento del Direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia,
anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai
sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre
2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende
eseguito al momento del rilascio della ricevuta di
accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le
modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale di cui
al primo periodo. I decreti di cui al primo periodo sono
adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero,
previo accertamento da parte del Direttore generale dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della
giustizia della funzionalita' dei servizi di comunicazione
dei documenti informatici.
12-quater.2 -Sino al 31 luglio 2020, con uno o piu'
decreti del Ministro della giustizia non aventi natura
regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico
ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo
periodo, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono
autorizzati a comunicare agli uffici del pubblico ministero
atti e documenti in modalita' telematica, secondo le
disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del
Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni
del decreto emanato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. La
comunicazione di cui al periodo che precede si intende
eseguita al momento del rilascio della ricevuta di
accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le
modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale di cui
al periodo che precede. I decreti di cui al primo periodo
sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico
ministero, previo accertamento da parte del Direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del
Ministero della giustizia della funzionalita' dei servizi
di comunicazione dei documenti informatici.
12-quinquies. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei
procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni
collegiali in camera di' consiglio possono essere assunte
mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con
provvedimento del direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
Il luogo da cui si collegano i magistrati e' considerato
Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei
procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente
del collegio o il componente del collegio da lui delegato
sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e
il provvedimento e' depositato in cancelleria ai fini
dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in
ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza
sanitaria. Nei procedimenti penali, le disposizioni di cui
al presente comma non si applicano alle deliberazioni
conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica
udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a
collegamento da remoto.
13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli
avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali
ai sensi del presente articolo, nonche' dell'art. 10 del
decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate
attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni
telematiche penali ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi
telematici individuati e regolati con provvedimento del
Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati
del Ministero della giustizia.
14. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e
dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle
altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di
posta elettronica certificata di sistema del difensore di
fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si
effettuano presso il difensore d'ufficio.
15. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati
all'utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni
telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni
di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza
necessita' di ulteriore verifica o accertamento di cui
all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221.
16. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali
per minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino alla
data del 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o con
altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati
e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26
luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto
legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza,
mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di
cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o
mediante corrispondenza telefonica, che puo' essere
autorizzata oltre i limiti di cui all'art. 39, comma 2, del
predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del
2000 e all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121
del 2018.
17. Tenuto conto delle evidenze rappresentate
dall'autorita' sanitaria, la magistratura di sorveglianza
puo' sospendere, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020
ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di
cui all'art. 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
del regime di semiliberta' ai sensi dell'art. 48 della
medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n.
121.
18. Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di
assise di appello di cui all'art. 7 della legge 10 aprile
1951, n. 287, in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono prorogate fino alla data del 30
giugno 2020.
19. In deroga al disposto dell'art. 1, comma 1, del
decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l'anno
2020 le elezioni per il rinnovo dei componenti del
consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte
di cassazione si svolgono la prima domenica e il lunedi'
successivo del mese di ottobre.
20. Dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 sono altresi'
sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attivita'
nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di
negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonche' in tutti i
procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle
controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i
predetti procedimenti siano stati introdotti o risultino
gia' pendenti a far data dal 9 marzo fino all'11 maggio
2020. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata
massima dei medesimi procedimenti.
20-bis. Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli
incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in
via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti
coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale
periodo gli incontri potranno essere svolti, con il
preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel
procedimento, in via telematica, ai sensi dell'art. 3,
comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,
mediante sistemi di videoconferenza. In caso di procedura
telematica l'avvocato, che sottoscrive con firma digitale,
puo' dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio
cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale
ed all'accordo di conciliazione. Il verbale relativo al
procedimento di mediazione svoltosi in modalita' telematica
e' sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti
con firma digitale ai fini dell'esecutivita' dell'accordo
prevista dall'art. 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010,
n. 28. Il mediatore, apposta la propria sottoscrizione
digitale, trasmette tramite posta elettronica certificata
agli avvocati delle parti l'accordo cosi' formato. In tali
casi l'istanza di notificazione dell'accordo di mediazione
puo' essere trasmessa all'ufficiale giudiziario mediante
l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata.
L'ufficiale giudiziario estrae dall'allegato del messaggio
di posta elettronica ricevuto le copie analogiche
necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli
articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile,
mediante consegna di copia analogica dell'atto da lui
dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'art. 23,
comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
20-ter. Fino alla cessazione delle misure di
distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in
materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei
procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle
liti puo' essere apposta dalla parte anche su un documento
analogico trasmesso al difensore, anche in copia
informatica per immagine, unitamente a copia di un
documento di identita' in corso di validita', anche a mezzo
di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso,
l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola
apposizione della propria firma digitale sulla copia
informatica della procura. La procura si considera apposta
in calce, ai sensi dell'art. 83 del codice di procedura
civile, se e' congiunta all'atto cui si riferisce mediante
gli strumenti informatici individuati con decreto del
Ministero della giustizia.
21. Le disposizioni del presente articolo, in quanto
compatibili, si applicano altresi' ai procedimenti relativi
alle giurisdizioni speciali non contemplate dal presente
decreto-legge, agli arbitrati rituali, alle commissioni
tributarie e alla magistratura militare.
22.».
- Si riporta il testo dell'art. 88 del regio decreto 18
dicembre 1941, n. 1368 (Disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 88 (Processo verbale di avvenuta conciliazione).
- La convenzione conclusa tra le parti per effetto della
conciliazione davanti al giudice istruttore e' raccolta in
separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse,
dal giudice e dal cancelliere.
Quando il verbale di udienza, contenente gli accordi di
cui al primo comma ovvero un verbale di conciliazione ai
sensi degli articoli 185 e 420 del codice, e' redatto con
strumenti informatici, della sottoscrizione delle parti,
del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita
dichiarazione del giudice che tali soggetti, resi
pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno
accettati. Il verbale di conciliazione recante tale
dichiarazione ha valore di titolo esecutivo e gli stessi
effetti della conciliazione sottoscritta in udienza.
Se la conciliazione avviene tra i procuratori non
autorizzati a conciliare, il giudice ne prende atto nel
processo verbale di udienza e fissa un'udienza per la
comparizione delle parti e per la formazione del processo
verbale indicato nel comma precedente.
Se le parti non risiedono nella circoscrizione del
giudice, questi puo' autorizzarle a ratificare la
convenzione conclusa dai procuratori con dichiarazione
ricevuta dal cancelliere della pretura della loro residenza
o, se il luogo di residenza non e' sede di pretura, da
notaio, fissando all'uopo un termine. La dichiarazione di
ratifica e' unita al processo verbale di udienza contenente
la convenzione.».
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 4, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Biglietti di cancelleria, comunicazioni e
notificazioni per via telematica). - 1. - 3. (Omissis).
4. Nei procedimenti civili e in quelli davanti al
Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale, le
comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria
sono effettuate esclusivamente per via telematica
all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante
da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche
amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si
procede per le notificazioni a persona diversa
dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149,
150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La
relazione di notificazione e' redatta in forma automatica
dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.
5. - 17-bis. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13 (Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Attuazione delle misure di contenimento). - 1.
- 6.
6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui
al presente decreto e' sempre valutato ai fini
dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli
1218 e 1223 del codice civile, della responsabilita' del
debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali
decadenze o penali connesse a ritardati o omessi
adempimenti.
6-ter. Nelle controversie in materia di obbligazioni
contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di
contenimento di cui al presente decreto, o comunque
disposte durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19
sulla base di disposizioni successive, puo' essere valutato
ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del
procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis
dell'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,
costituisce condizione di procedibilita' della domanda.».
 
((Art. 3-bis

Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. In caso di revoca del cambiamento delle generalita' di cui al comma 3, le persone legate al destinatario del provvedimento di revoca da un rapporto di matrimonio, unione civile o filiazione, instaurato successivamente all'emissione del decreto di cambiamento delle generalita', possono avanzare motivata istanza alla commissione centrale affinche' il provvedimento di revoca non produca effetti nei loro confronti. Per i figli minori si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 2.
3-ter. La commissione centrale, acquisiti elementi di valutazione dalle autorita' provinciali di pubblica sicurezza e dal servizio centrale di protezione, accoglie l'istanza nel caso in cui l'applicazione della revoca delle generalita' di cui al comma 3 esporrebbe il coniuge, la parte dell'unione civile o i figli a rischi per l'incolumita' personale. In tal caso la commissione centrale provvede ai sensi del comma 3, indicando gli adempimenti da compiere negli atti, iscrizioni, trascrizioni o provvedimenti relativi alla persona.
3-quater. La disposizione di cui al comma 3-bis si applica ai destinatari dei provvedimenti di revoca del cambiamento delle generalita' nonche' a coloro nei cui confronti siano stati adottati i medesimi provvedimenti nei ventiquattro mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al perdurare dello stato di emergenza relativa al COVID-19".))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 29 marzo 1993, n. 119 (Disciplina del
cambiamento delle generalita' per la protezione di coloro
che collaborano con la giustizia), cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 2 (Attivita' della commissione centrale). - 1. La
commissione centrale assume sollecitamente i pareri e le
informazioni occorrenti anche in relazione alle situazioni
soggettive di cui all'art. 12 del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n. 82, e, se ritiene che ogni altra misura
risulti non adeguata, predispone, nell'ambito dello
speciale programma di protezione, gli atti per il
provvedimento di cambiamento delle generalita' e svolge le
altre attivita' previste dal presente decreto.
2. La commissione centrale designa l'autorita' di volta
in volta incaricata di inoltrare le richieste di cui
all'art. 4, comunicandole i dati strettamente necessari per
l'attuazione dell'incarico, esclusa ogni notizia che possa
consentire il collegamento fra le nuove e le precedenti
generalita'.
3. Nel caso di gravi violazioni degli impegni assunti a
norma dell'art. 12, comma 2, del predetto decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, la commissione centrale predispone gli
atti per la revoca del provvedimento di cambiamento delle
generalita'. Il provvedimento indica anche gli adempimenti
da compiersi per il ripristino delle precedenti generalita'
negli atti, iscrizioni, trascrizioni o provvedimenti
relativi alla stessa persona.
3-bis. In caso di revoca del cambiamento delle
generalita' di cui al comma 3, le persone legate al
destinatario del provvedimento di revoca da un rapporto di
matrimonio, unione civile o filiazione, in-staurato
successivamente all'emissione del decreto di cambiamento
delle generalita', possono avanzare motivata istanza alla
commissione centrale affinche' il provvedimento di revoca
non produca effetti nei loro confronti. Per i figli minori
si applica quanto previsto dall'art. 1, comma 2.
3-ter. La commissione centrale, acquisiti elementi di
valutazione dalle autorita' provinciali di pubblica
sicurezza e dal servizio centrale di protezione, accoglie
l'istanza nel caso in cui l'applicazione della revoca delle
generalita' di cui al comma 3 esporrebbe il coniuge, la
parte dell'unione civile o i figli a rischi per
l'incolumita' personale. In tal caso la commissione
centrale provvede ai sensi del comma 3, indicando gli
adempimenti da compiere negli atti, iscrizioni,
trascrizioni o provvedimenti relativi alla persona.
3-quater. La disposizione di cui al comma 3-bis si
applica ai destinatari dei provvedimenti di revoca del
cambiamento delle generalita' nonche' a coloro nei cui
confronti siano stati adottati i medesimi provvedimenti nei
ventiquattro mesi antecedenti la data di entrata in vigore
della presente disposizione e fino al perdurare dello stato
di emergenza relativa al COVID-19.».
 
Art. 4

Disposizioni integrative e di coordinamento
in materia di giustizia amministrativa

1. All'articolo 84, commi 3, 4, lettera e), 5, e 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite con «31 luglio 2020». ((All'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, il comma 4 e' abrogato. All'articolo 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'ultimo periodo del comma 10 e' soppresso. )) A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 puo' essere chiesta discussione orale con istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito, mediante collegamento da remoto con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalita' del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. L'istanza e' accolta dal presidente del collegio se presentata congiuntamente da tutte le parti costituite. Negli altri casi, il presidente del collegio valuta l'istanza, anche sulla base delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti alla discussione da remoto. Se il presidente ritiene necessaria, anche in assenza di istanza di parte, la discussione della causa con modalita' da remoto, la dispone con decreto. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica, almeno ((tre giorni)) prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalita' di collegamento. Si da' atto a verbale delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e la libera volonta' delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto e' considerato udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza ((fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa)) o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta e' considerato presente a ogni effetto in udienza. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce i tempi massimi di discussione e replica.
2. Il comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante le norme di attuazione al codice del processo amministrativo, e' sostituito dal seguente: «1. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale, ((il Consiglio nazionale forense, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative)) che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario. Il decreto si applica a partire dalla data nello stesso indicata, comunque non anteriore al quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».
3. A decorrere dal quinto giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto adottato dal Presidente del Consiglio di Stato di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dal comma 2 del presente articolo, e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40. E' abrogato il comma 2-quater dell'articolo 136 dell'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 84 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 84 (Nuove misure urgenti per contrastare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli
effetti in materia di giustizia amministrativa). - 1.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dall'8 marzo 2020
e fino al 15 aprile 2020 inclusi si applicano le
disposizioni del presente comma. Tutti i termini relativi
al processo amministrativo sono sospesi, secondo quanto
previsto dalle disposizioni di cui all'art. 54, commi 2 e
3, del codice del processo amministrativo, di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le udienze
pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli
uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale
periodo temporale, sono rinviate d'ufficio a data
successiva. I procedimenti cautelari, promossi o pendenti
nel medesimo lasso di tempo, sono decisi con decreto
monocratico dal presidente o dal magistrato da lui
delegato, con il rito di cui all'art. 56 del codice del
processo amministrativo, e la relativa trattazione
collegiale e' fissata a una data immediatamente successiva
al 15 aprile 2020. Il decreto e' tuttavia emanato nel
rispetto dei termini di cui all'art. 55, comma 5, del
codice del processo amministrativo, salvo che ricorra il
caso di cui all'art. 56, comma 1, primo periodo, dello
stesso codice. I decreti monocratici che, per effetto del
presente comma, non sono stati trattati dal collegio nella
camera di consiglio di cui all'art. 55, comma 5, del codice
del processo amministrativo restano efficaci, in deroga
all'art. 56, comma 4, dello stesso codice, fino alla
trattazione collegiale, fermo restando quanto previsto
dagli ultimi due periodi di detto art. 56, comma 4.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, dal 6
aprile al 15 aprile 2020 le controversie fissate per la
trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza
pubblica, passano in decisione, senza discussione orale,
sulla base degli atti depositati, se ne fanno
congiuntamente richiesta tutte le parti costituite. La
richiesta e' depositata entro il termine perentorio di due
giorni liberi prima dell'udienza e, in tal caso, entro lo
stesso termine le parti hanno facolta' di depositare brevi
note. Nei procedimenti cautelari in cui sia stato emanato
decreto monocratico di accoglimento, totale o parziale,
della domanda cautelare la trattazione collegiale in camera
di consiglio e' fissata, ove possibile, nelle forme e nei
termini di cui all'art. 56, comma 4, del codice del
processo amministrativo, a partire dal 6 aprile 2020 e il
collegio definisce la fase cautelare secondo quanto
previsto dal presente comma, salvo che entro il termine di
cui al precedente periodo una delle parti su cui incide la
misura cautelare depositi un'istanza di rinvio. In tal caso
la trattazione collegiale e' rinviata a data immediatamente
successiva al 15 aprile 2020.
3. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo
svolgimento dell'attivita' giurisdizionale e consultiva, a
decorrere dall'8 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020, i
presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato,
il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per
la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali
amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate,
sentiti l'autorita' sanitaria regionale e il Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati della citta' ove ha sede
l'Ufficio, adottano, in coerenza con le eventuali
disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente del
Consiglio di Stato o dal Segretariato generale della
giustizia amministrativa per quanto di rispettiva
competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla
trattazione degli affari giudiziari e consultivi,
necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni
igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute,
anche d'intesa con le Regioni, e delle prescrizioni
impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri emanati ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'art. 2 del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, al fine di evitare assembramenti
all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati
tra le persone.
4. I provvedimenti di cui al comma 3 possono prevedere
una o piu' delle seguenti misure:
a) la limitazione dell'accesso agli uffici giudiziari
ai soli soggetti che debbono svolgervi attivita' urgenti;
b) la limitazione dell'orario di apertura al pubblico
degli uffici o, in ultima istanza e solo per i servizi che
non erogano servizi urgenti, la sospensione dell'attivita'
di apertura al pubblico;
c) la predisposizione di servizi di prenotazione per
l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione
telefonica o telematica, curando che la convocazione degli
utenti sia scaglionata per orari fissi, e adottando ogni
misura ritenuta necessaria per evitare forme di
assembramento;
d) l'adozione di direttive vincolanti per la
fissazione e la trattazione delle udienze, coerenti con le
eventuali disposizioni dettate dal presidente del Consiglio
di Stato;
e) il rinvio delle udienze a data successiva al 31
luglio 2020, assicurandone comunque la trattazione con
priorita', anche mediante una ricalendarizzazione delle
udienze, fatta eccezione per le udienze e camere di
consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto
alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave
pregiudizio alle parti; in tal caso, la dichiarazione di
urgenza e' fatta dai presidenti di cui al comma 3 con
decreto non impugnabile.
5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 31
luglio 2020, in deroga alle previsioni del codice del
processo amministrativo, tutte le controversie fissate per
la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza
pubblica, passano in decisione, senza discussione orale,
sulla base degli atti depositati, ferma restando la
possibilita' di definizione del giudizio ai sensi dell'art.
60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni
avviso. Le parti hanno facolta' di presentare brevi note
sino a due giorni liberi prima della data fissata per la
trattazione. Il giudice, su istanza proposta entro lo
stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della
facolta' di presentare le note, dispone la rimessione in
termini in relazione a quelli che, per effetto del secondo
periodo del comma 1, non sia stato possibile osservare e
adotta ogni conseguente provvedimento per l'ulteriore e
piu' sollecito svolgimento del processo. In tal caso, i
termini di cui all'art. 73, comma 1, del codice del
processo amministrativo sono abbreviati della meta',
limitatamente al rito ordinario.
6. Il giudice delibera in camera di consiglio, se
necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo
da cui si collegano i magistrati e il personale addetto e'
considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di
legge.
7. I provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 che
determinino la decadenza delle parti da facolta'
processuali implicano la rimessione in termini delle parti
stesse.
8. L'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4
che impedisce l'esercizio di diritti costituisce causa di
sospensione della prescrizione e della decadenza.
9. Ai fini del computo di cui all'art. 2 della legge 24
marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del
presente articolo non si tiene conto del periodo compreso
tra l'8 marzo e il 31 luglio 2020.
10. All'art. 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto
2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
ottobre 2016, n. 197, dopo le parole "deve essere
depositata", sono inserite le seguenti: ", anche a mezzo
del servizio postale,".
11.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 31
agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 ottobre 2016, n. 197 (Misure urgenti per la
definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione,
per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonche' per la
giustizia amministrativa), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7 (Disposizioni sul processo amministrativo
telematico). - 1. Al codice del processo amministrativo, di
cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, a decorrere dal 1° gennaio 2017, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 25, dopo il comma 1, sono aggiunti i
seguenti:
«1-bis. Al processo amministrativo telematico si
applica, in quanto compatibile, l'articolo 16-sexies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il comma 1 non
si applica per i ricorsi soggetti alla disciplina del
processo amministrativo telematico.»;
b) all'art. 136:
01) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «o di indirizzo di posta elettronica certificata.
Ai fini dell'efficacia delle comunicazioni di segreteria e'
sufficiente che vada a buon fine una sola delle
comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il
collegio difensivo»;
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I difensori, le parti nei casi in cui stiano in
giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice
depositano tutti gli atti e i documenti con modalita'
telematiche. In casi eccezionali, anche in considerazione
della ricorrenza di particolari ragioni di riservatezza
legate alla posizione delle parti o alla natura della
controversia il presidente del tribunale o del Consiglio di
Stato, il presidente della sezione se il ricorso e' gia'
incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza
possono dispensare, previo provvedimento motivato,
dall'impiego delle modalita' di sottoscrizione e di
deposito di cui al comma 2-bis ed al primo periodo del
presente comma; in tali casi e negli altri casi di
esclusione dell'impiego di modalita' telematiche previsti
dal decreto di cui all'art. 13, comma 1, delle norme di
attuazione, si procede al deposito ed alla conservazione
degli atti e dei documenti.»;
2) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti
e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del
personale degli uffici giudiziari e delle parti sono
sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica»;
3) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:
«2-ter. Quando il difensore depositi con modalita'
telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un
atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice
o di un documento formato su supporto analogico e detenuto
in originale o in copia conforme, attesta la conformita'
della copia al predetto atto mediante l'asseverazione di
cui all'articolo 22, comma 2, del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Analogo potere di
attestazione di conformita' e' esteso agli atti e ai
provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, con
conseguente esonero dal versamento dei diritti di copia.
Resta escluso il rilascio della copia autentica della
formula esecutiva ai sensi dell'art. 475 del codice di
procedura civile, di competenza esclusiva delle segreterie
degli uffici giudiziari. La copia munita dell'attestazione
di conformita' equivale all'originale o alla copia conforme
dell'atto o del provvedimento. Nel compimento
dell'attestazione di conformita' di cui al presente comma i
difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici
ufficiali.
2-quater. Il presidente della sezione o il collegio se
la questione sorge in udienza possono autorizzare il
privato chiamato in causa dallo stesso giudice, che non
possa effettuare il deposito di scritti difensivi o di
documenti mediante PEC, a depositarli mediante upload
attraverso il sito internet istituzionale.».
2. Alle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal
1° gennaio 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 3, comma 1, le parole: «possono essere
eseguite» sono sostituite dalle seguenti: «sono eseguite»;
b) all'art. 4, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. E' assicurata la possibilita' di depositare con
modalita' telematica gli atti in scadenza fino alle ore
24:00 dell'ultimo giorno consentito. Il deposito e'
tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza e'
generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il
deposito risulti, anche successivamente, andato a buon
fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione
delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e
dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00
dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il
giorno successivo.»;
c) all'art. 5, dopo il comma 3 e' inserito il
seguente:
«3-bis. Nei casi in cui e' previsto il deposito di atti
e documenti in forma cartacea, il segretario forma un
fascicolo cartaceo recante i dati identificativi del
procedimento; nel fascicolo cartaceo, che si considera
parte integrante del fascicolo d'ufficio, sono inseriti
l'indice dei documenti depositati, gli atti legittimanti il
deposito in forma cartacea e i documenti depositati.
L'aggiornamento dell'indice e' curato dal segretario ai
sensi del comma 4.»;
c-bis) all'art. 13, comma 1, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Al fine di garantire la tenuta del
sistema e la perfetta ricezione dei depositi, il Segretario
generale della giustizia amministrativa puo' stabilire, con
proprio decreto, i limiti delle dimensioni del singolo file
allegato al modulo di deposito effettuato mediante PEC o
upload. In casi eccezionali, e se non e' possibile
effettuare piu' invii dello stesso scritto difensivo o
documento, il presidente del tribunale o del Consiglio di
Stato, il presidente della sezione se il ricorso e' gia'
incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza
possono autorizzare il deposito cartaceo»;
d) all'art. 13, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i
seguenti:
«1-ter. Salvi i casi in cui e' diversamente disposto,
tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalle norme di
attuazione inerenti ai ricorsi depositati in primo o
secondo grado dal 1° gennaio 2017 sono eseguiti con
modalita' telematiche, secondo quanto disciplinato nel
decreto di cui al comma 1.
1-quater. Sino al 31 dicembre 2017 i depositi dei
ricorsi, degli scritti difensivi e della documentazione
possono essere effettuati con PEC o, nei casi previsti,
mediante upload attraverso il sito istituzionale, dai
domiciliatari anche non iscritti all'Albo degli avvocati.
Le comunicazioni di segreteria possono essere fatte alla
PEC del domiciliatario.»;
e) nel titolo IV, dopo l'art. 13 e' inserito il
seguente:
«Art. 13-bis (Misure transitorie per l'uniforme
applicazione del processo amministrativo telematico). - 1.
Per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2017,
il collegio di primo grado cui e' assegnato il ricorso, se
rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame e
vertente sull'interpretazione e sull'applicazione delle
norme in tema di processo amministrativo telematico ha gia'
dato luogo a significativi contrasti giurisprudenziali
rispetto a decisioni di altri tribunali amministrativi
regionali o del Consiglio di Stato, tali da incidere in
modo rilevante sul diritto di difesa di una parte, con
ordinanza emanata su richiesta di parte o d'ufficio e
pubblicata in udienza, puo' sottoporre al presidente del
Consiglio di Stato istanza di rimessione del ricorso
all'esame dell'adunanza plenaria, contestualmente rinviando
la trattazione del giudizio alla prima udienza successiva
al sessantesimo giorno dall'udienza in cui e' pubblicata
l'ordinanza. Il presidente del Consiglio di Stato comunica
l'accoglimento della richiesta entro trenta giorni dal
ricevimento, e in tal caso nell'udienza davanti al
tribunale il processo e' sospeso fino all'esito della
decisione dell'adunanza plenaria. La mancata risposta del
presidente del Consiglio di Stato entro trenta giorni dal
ricevimento della richiesta equivale a rigetto. L'adunanza
plenaria e' convocata per una data non successiva a tre
mesi dalla richiesta e decide la sola questione di diritto
relativa al processo amministrativo telematico.».
3. Le modifiche introdotte dal presente articolo,
nonche' quelle disposte dall'art. 20, comma 1-bis, del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, come
modificato dal presente articolo, hanno efficacia con
riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in
primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017;
ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano
ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio
nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non
oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
4. (Abrogato).
5. Le disposizioni sul processo amministrativo
telematico contenute negli allegati al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, non si applicano alle controversie
di cui all'art. 22 e agli articoli 39 e seguenti del Capo V
della legge 3 agosto 2007, n. 124.
6. Al fine di garantire la sicurezza del sistema
informativo della giustizia amministrativa (SIGA) a
decorrere dal 1° gennaio 2017 i depositi telematici degli
atti processuali e dei documenti sono effettuati dai
difensori e dalle Pubbliche amministrazioni mediante
l'utilizzo esclusivo di un indirizzo di posta elettronica
certificata risultante dai pubblici elenchi, gestiti dal
Ministero della giustizia.
6-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, all'art.
13 delle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il comma 1-bis
e' sostituito dal seguente:
«1-bis. In attuazione del criterio di graduale
introduzione del processo telematico e fino alla data del
30 novembre 2016 si procede alla sperimentazione delle
nuove disposizioni presso tutti i tribunali amministrativi
regionali e le sezioni giurisdizionali del Consiglio di
Stato. L'individuazione delle concrete modalita' attuative
della sperimentazione e' demandata agli organi della
giustizia amministrativa nel rispetto di quanto previsto
nel predetto decreto».
7. Al fine di assicurare il costante coordinamento
delle attivita' relative all'avvio del processo
amministrativo telematico, di garantire le disponibilita'
delle risorse umane e strumentali occorrenti nonche' di
verificare il rispetto dei connessi obblighi di servizio,
e' istituita una commissione di monitoraggio, presieduta
dal presidente aggiunto del Consiglio di Stato e composta
dal presidente di tribunale amministrativo regionale con la
maggiore anzianita' di ruolo, dal segretario generale della
giustizia amministrativa, dal responsabile del servizio
centrale per l'informatica e le tecnologie di
comunicazione, nonche' da altri componenti aventi
particolari competenze tecniche, anche esterni
all'amministrazione, scelti dal consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa in misura non superiore a
due, di cui uno nell'ambito di un elenco di tre soggetti
indicati dal Consiglio nazionale forense e uno nell'ambito
di un elenco di tre soggetti indicati dalle associazioni
specialistiche piu' rappresentative di cui all'articolo 35,
comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247,
nel settore del diritto amministrativo. La partecipazione
alla commissione e' obbligatoria e a titolo totalmente
gratuito. La commissione si avvale del personale e delle
risorse strumentali e logistiche del segretariato generale
della giustizia amministrativa. Il presidente aggiunto del
Consiglio di Stato riferisce mensilmente al consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa sull'andamento
dei lavori della commissione e propone le eventuali
modifiche organizzative che si rendono necessarie per la
migliore funzionalita' del processo amministrativo
telematico. Alle sedute del consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa nelle quali possono essere
adottate misure finalizzate ad assicurare la migliore
funzionalita' del processo amministrativo telematico
partecipano, con diritto di voto in relazione all'adozione
di tali misure, il presidente aggiunto del Consiglio di
Stato ed il presidente di tribunale amministrativo
regionale con la maggiore anzianita' di ruolo.
8. Sono abrogati il comma 1-bis dell'articolo 38 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, la
lettera b) del comma 1-bis dell'articolo 20 del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, e il
comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno
2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
agosto 2016, n. 161.
8-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2017, i pareri resi
dal Consiglio di Stato e dal Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana e gli atti delle
segreterie relativi all'attivita' consultiva sono
sottoscritti con firma digitale.
8-ter. In considerazione dell'avvio del processo
amministrativo telematico previsto per il 1º gennaio 2017,
l'art. 192 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, e' sostituito dal seguente:
«Art. 192 (L) (Modalita' di pagamento). - 1. Salvo il
caso previsto dal comma 2, il contributo unificato e'
corrisposto mediante:
a) versamento ai concessionari;
b) versamento in conto corrente postale intestato
alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
c) versamento presso le rivendite di generi di
monopolio e di valori bollati.
2. Il contributo unificato per i ricorsi proposti
dinanzi al giudice amministrativo e' versato secondo
modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, sentito
il presidente del Consiglio di Stato.
3. Il comma 2 si applica ai ricorsi depositati
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto
di cui al medesimo comma 2. Nelle more dell'adozione del
decreto di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di
cui al comma 1.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente
articolo, resta fermo il disposto dell'art. 191.
5. Dall'attuazione dei commi 2 e 3 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
8-quater. Le disposizioni in materia di contenzioso
sulle operazioni elettorali relative al rinnovo degli
organi elettivi dei comuni, delle province e delle regioni,
previste dal libro quarto, titolo VI, del codice del
processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applicano anche al
contenzioso sulle operazioni elettorali delle citta'
metropolitane.
8-quinquies. Dalle disposizioni del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 136, comma 1,
dell'allegato 1 e dell'art. 13, comma 1, dell'allegato 2
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione
dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al governo per il riordino del processo
amministrativo), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Allegato 1 - Codice del processo amministrativo.
Art. 136 (Disposizioni sulle comunicazioni e sui
depositi informatici). - 1. I difensori indicano nel
ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che
puo' essere anche diverso da quello del domiciliatario. La
comunicazione a mezzo fax e' eseguita esclusivamente
qualora sia impossibile effettuare la comunicazione
all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante
da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema
informatico della giustizia amministrativa. E' onere dei
difensori comunicare alla segreteria e alle parti
costituite ogni variazione del recapito di fax o di
indirizzo di posta elettronica certificata. Ai fini
dell'efficacia delle comunicazioni di segreteria e'
sufficiente che vada a buon fine una sola delle
comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il
collegio difensivo.
2. I difensori, le parti nei casi in cui stiano in
giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice
depositano tutti gli atti e i documenti con modalita'
telematiche. In casi eccezionali, anche in considerazione
della ricorrenza di particolari ragioni di riservatezza
legate alla posizione delle parti o alla natura della
controversia il presidente del tribunale o del Consiglio di
Stato, il presidente della sezione se il ricorso e' gia'
incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza
possono dispensare, previo provvedimento motivato,
dall'impiego delle modalita' di sottoscrizione e di
deposito di cui al comma 2-bis ed al primo periodo del
presente comma; in tali casi e negli altri casi di
esclusione dell'impiego di modalita' telematiche previsti
dal decreto di cui all'art. 13, comma 1, delle norme di
attuazione, si procede al deposito ed alla conservazione
degli atti e dei documenti.
2-bis. Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti e
i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del
personale degli uffici giudiziari e delle parti sono
sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
2-ter. Quando il difensore depositi con modalita'
telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un
atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice
o di un documento formato su supporto analogico e detenuto
in originale o in copia conforme, attesta la conformita'
della copia al predetto atto mediante l'asseverazione di
cui all'articolo 22, comma 2, del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Analogo potere di
attestazione di conformita' e' esteso agli atti e ai
provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, con
conseguente esonero dal versamento dei diritti di copia.
Resta escluso il rilascio della copia autentica della
formula esecutiva ai sensi dell'art. 475 del codice di
procedura civile, di competenza esclusiva delle segreterie
degli uffici giudiziari. La copia munita dell'attestazione
di conformita' equivale all'originale o alla copia conforme
dell'atto o del provvedimento. Nel compimento
dell'attestazione di conformita' di cui al presente comma i
difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici
ufficiali.
2-quater. (Abrogato).».
«Allegato 2 - Norme di attuazione.
Art. 13 (Processo telematico). - 1. Con decreto del
Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento
della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in
materia di trasformazione, il Consiglio nazionale forense,
il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e
le associazioni specialistiche maggiormente
rappresentative, che si esprimono nel termine perentorio di
trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto,
sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole
tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale
applicazione degli aggiornamenti del processo
amministrativo telematico, anche relativamente ai
procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi
incluso il procedimento per ricorso straordinario. Il
decreto si applica a partire dalla data nello stesso
indicata, comunque non anteriore al quinto giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
1-bis. In attuazione del criterio di graduale
introduzione del processo telematico e fino alla data del
30 novembre 2016 si procede alla sperimentazione delle
nuove disposizioni presso tutti i tribunali amministrativi
regionali e le sezioni giurisdizionali del Consiglio di
Stato. L'individuazione delle concrete modalita' attuative
della sperimentazione e' demandata agli organi della
giustizia amministrativa nel rispetto di quanto previsto
nel predetto decreto.
1-ter. Salvi i casi in cui e' diversamente disposto,
tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalle norme di
attuazione inerenti ai ricorsi depositati in primo o
secondo grado dal 1° gennaio 2017 sono eseguiti con
modalita' telematiche, secondo quanto disciplinato nel
decreto di cui al comma 1.
1-quater. Sino al 31 dicembre 2017 i depositi dei
ricorsi, degli scritti difensivi e della documentazione
possono essere effettuati con PEC o, nei casi previsti,
mediante upload attraverso il sito istituzionale, dai
domiciliatari anche non iscritti all'Albo degli avvocati.
Le comunicazioni di segreteria possono essere fatte alla
PEC del domiciliatario.».
 
Art. 5

Disposizioni integrative e di coordinamento
in materia di giustizia contabile

1. All'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 2, 3, lettera f), 4, 5, 6, 7 e 8-bis le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: ((«31 agosto 2020»));
((a-bis) al comma 4, primo periodo, le parole: "1° luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre 2020";))
b) al comma 6, terzo periodo, le parole «dieci» e «nove» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole «quindici» e «dodici», ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla individuazione di cui al periodo precedente si provvede secondo criteri, fissati dal presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di presidenza, che assicurino adeguata proporzione fra magistrati relatori, magistrati in servizio presso gli uffici centrali e magistrati operanti negli uffici territoriali.»;
c) dopo il comma 8-bis e' inserito il seguente:
«8-ter. Ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19, il pubblico ministero puo' avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con decreto del presidente della Corte dei conti da emanarsi ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel rispetto delle garanzie di verbalizzazione in contraddittorio, per audire, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione delle personali responsabilita', i soggetti informati di cui all'articolo 60 del codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e il presunto responsabile che ne abbia fatta richiesta ai sensi dell'articolo 67 del codice medesimo. Il decreto del presidente della Corte dei conti disciplinante le regole tecniche entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.».
((1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in relazione all'accresciuta esigenza di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti pubblici di carattere strategico, l'ufficio di cui all'articolo 162, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, assume la denominazione di Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati e svolge, oltre alle funzioni ivi previste, anche il controllo preventivo di cui all'articolo 42, comma 3-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5. La predetta Sezione centrale si avvale di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, su proposta del Presidente, definisce criteri e modalita' per salvaguardare le esigenze di massima riservatezza nella scelta dei magistrati da assegnare alla Sezione centrale e nell'operativita' della stessa. Analoghi criteri e modalita' sono osservati dal segretario generale nella scelta del personale di supporto da assegnare alla Sezione medesima. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 162, comma 5, secondo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la relazione e' trasmessa al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 85 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 85 (Nuove misure urgenti per contrastare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli
effetti in materia di giustizia contabile). - 1. Le
disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano, in
quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni
recate dal presente articolo, a tutte le funzioni della
Corte dei conti.
2. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo
svolgimento delle attivita' istituzionali della Corte dei
conti, a decorrere dall'8 marzo 2020 e fino al 31 agosto
2020 i vertici istituzionali degli uffici territoriali e
centrali, sentiti l'autorita' sanitaria regionale e, per le
attivita' giurisdizionali, il Consiglio dell'ordine degli
avvocati della citta' ove ha sede l'Ufficio, adottano, in
coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento
dettate dal Presidente o dal Segretario generale della
Corte dei conti per quanto di rispettiva competenza, le
misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione
degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle
indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della
salute, anche d'intesa con le Regioni, e delle prescrizioni
impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri emanati ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'art. 2 del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, al fine di evitare assembramenti
all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le
persone.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 possono prevedere
una o piu' delle seguenti misure:
a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli
uffici, garantendo comunque l'accesso alle persone che
debbono svolgervi attivita' urgenti;
b) la limitazione, sentito il dirigente competente,
dell'orario di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in
via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi
urgenti, la chiusura al pubblico;
c) la predisposizione di servizi di prenotazione per
l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione
telefonica o telematica, curando che la convocazione degli
utenti sia scaglionata per orari fissi, nonche' l'adozione
di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di
assembramento;
d) l'adozione di linee guida vincolanti per la
fissazione e la trattazione delle udienze o delle adunanze,
coerenti con le disposizioni di coordinamento dettate dal
presidente della Corte dei conti, ivi inclusa la eventuale
celebrazione a porte chiuse;
e) la previsione dello svolgimento delle udienze e
delle camere di consiglio che non richiedono la presenza di
soggetti diversi dai difensori delle parti, ovvero delle
adunanze e delle camere di consiglio che non richiedono la
presenza di soggetti diversi dai rappresentanti delle
amministrazioni, mediante collegamenti da remoto, con
modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e
l'effettiva partecipazione all'udienza ovvero all'adunanza
ovvero alla Camera di consiglio, anche utilizzando
strutture informatiche messe a disposizione da soggetti
terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con
attestazione all'interno del verbale, consenta l'effettiva
partecipazione degli interessati. Il luogo da cui si
collegano i magistrati e il personale addetto e'
considerato aula di udienza o di adunanza o Camera di
consiglio a tutti gli effetti di legge. Le sentenze, le
ordinanze, i decreti, le deliberazioni e gli altri atti del
processo e del procedimento di controllo possono essere
adottati mediante documenti informatici e possono essere
firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni
vigenti;
f) il rinvio d'ufficio delle udienze e delle adunanze
a data successiva al 31 agosto 2020, salvo che per le cause
rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe
produrre grave pregiudizio alle parti.
4. In caso di rinvio, con riferimento a tutte le
attivita' giurisdizionali, inquirenti, consultive e di
controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in
corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 31
agosto 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1°
settembre 2020. A decorrere dall'8 marzo 2020 si intendono
sospesi anche i termini connessi alle attivita' istruttorie
preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle
attivita' istruttorie e di verifica relative al controllo.
5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 31
agosto 2020, in deroga alle previsioni del codice di
giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26
agosto 2016, n. 174, tutte le controversie pensionistiche
fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in
sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza
pubblica, passano in decisione senza discussione orale,
sulla base degli atti depositati, salva espressa richiesta
di una delle parti di discussione orale, da notificare, a
cura del richiedente, a tutte le parti costituite e da
depositare almeno dieci giorni prima della data di udienza.
Le parti hanno facolta' di presentare brevi note e
documenti sino a cinque giorni liberi prima della data
fissata per la trattazione. Il giudice pronuncia
immediatamente sentenza, dando tempestiva notizia del
relativo dispositivo alle parti costituite con
comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica
certificata. Resta salva la facolta' del giudice di
decidere in forma semplificata, ai sensi dell'art. 167,
comma 4, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e
successive modificazioni. La sentenza e' depositata in
segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia. Sono
fatte salve tutte le disposizioni compatibili col presente
rito previste dalla parte IV, titolo I, del decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive
modificazioni. Il giudice delibera in Camera di consiglio,
se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il
luogo da cui si collegano i magistrati e il personale
addetto e' considerato Camera di consiglio a tutti gli
effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti e
gli altri atti del processo possono essere adottati
mediante documenti informatici e possono essere firmati
digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti.
6. Per il controllo preventivo di legittimita' non si
applica alcuna sospensione dei termini. In caso di
deferimento alla sede collegiale di atti delle
amministrazioni centrali dello Stato, il collegio
deliberante, fino al 31 agosto 2020, e' composto dal
presidente della sezione centrale del controllo di
legittimita' e dai sei consiglieri delegati preposti ai
relativi uffici di controllo, integrato dal magistrato
istruttore nell'ipotesi di dissenso, e delibera con un
numero minimo di cinque magistrati in adunanze
organizzabili tempestivamente anche in via telematica. In
relazione alle medesime esigenze di salvaguardia dello
svolgimento delle attivita' istituzionali della Corte dei
conti, il collegio delle sezioni riunite in sede di
controllo, fino al 31 agosto 2020, e' composto dal
presidente di sezione preposto al coordinamento e da
quindici magistrati, individuati, in relazione alle
materie, con specifici provvedimenti del presidente della
Corte dei conti, e delibera con almeno dodici magistrati,
in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via
telematica. Alla individuazione di cui al periodo
precedente si provvede secondo criteri, fissati dal
presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di
presidenza, che assicurino adeguata proporzione fra
magistrati relatori, magistrati in servizio presso gli
uffici centrali e magistrati operanti negli uffici
territoriali.
7. Ai fini del computo di cui all'art. 2 della legge 24
marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze
sono rinviate a norma del presente articolo non si tiene
conto del periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31
agosto 2020.
8.
8-bis. In deroga alle disposizioni recate dall'art.
20-bis, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e fino al
31 agosto 2020 i decreti del presidente della Corte dei
conti, con cui sono stabilite le regole tecniche ed
operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione nelle attivita' di controllo e nei
giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti,
acquistano efficacia dal giorno successivo a quello della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le udienze, le
adunanze e le camere di consiglio possono essere svolte
mediante collegamento da remoto, anche in deroga alle
vigenti disposizioni di legge, secondo le modalita'
tecniche definite ai sensi dell'art. 6 del codice di cui al
decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.
8-ter. Ai fini del contenimento della diffusione del
Covid-19, il pubblico ministero puo' avvalersi di
collegamenti da remoto, individuati e regolati con decreto
del presidente della Corte dei conti da emanarsi ai sensi
dell'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, nel rispetto delle garanzie di
verbalizzazione in contraddittorio, per audire, al fine di
acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e
alla individuazione delle personali responsabilita', i
soggetti informati di cui all'art. 60 del codice di
giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26
agosto 2016, n. 174 e il presunto responsabile che ne abbia
fatta richiesta ai sensi dell'art. 67 del codice medesimo.
Il decreto del presidente della Corte dei conti
disciplinante le regole tecniche entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.».
 
Art. 6

Sistema di allerta Covid-19

1. Al solo fine di allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute attraverso le previste misure di prevenzione nell'ambito delle misure di sanita' pubblica legate all'emergenza COVID-19, e' istituita una piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta dei soggetti che, a tal fine, hanno installato, su base volontaria, un'apposita applicazione sui dispositivi di telefonia mobile. Il Ministero della salute, in qualita' di titolare del trattamento, si coordina, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, anche ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e con i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonche' con l'Istituto superiore di sanita' e, anche per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria, con le strutture pubbliche e private accreditate che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle relative competenze istituzionali in materia sanitaria connessa all'emergenza epidemiologica da COVID 19, per gli ulteriori adempimenti necessari alla gestione del sistema di allerta e per l'adozione di correlate misure di sanita' pubblica e di cura. Le modalita' operative del sistema di allerta tramite la piattaforma informatica di cui al presente comma sono complementari alle ordinarie modalita' in uso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie informano periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sullo stato di avanzamento del progetto.
2. Il Ministero della salute, all'esito di una valutazione di impatto, costantemente aggiornata, effettuata ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679, adotta misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le liberta' degli interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quinquiesdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, assicurando, in particolare, che:
a) gli utenti ricevano, prima dell'attivazione dell'applicazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, informazioni chiare e trasparenti al fine di raggiungere una piena consapevolezza, in particolare, sulle finalita' e sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati;
b) per impostazione predefinita, in conformita' all'articolo 25 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali raccolti dall'applicazione di cui al comma 1 siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell'applicazione di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al COVID-19, individuati secondo criteri stabiliti dal Ministero della salute e specificati nell'ambito delle misure di cui al presente comma, nonche' ad agevolare l'eventuale adozione di misure di assistenza sanitaria in favore degli stessi soggetti;
c) il trattamento effettuato per allertare i contatti sia basato sul trattamento di dati di prossimita' dei dispositivi, resi anonimi oppure, ove cio' non sia possibile, pseudonimizzati; e' esclusa in ogni caso la geolocalizzazione dei singoli utenti;
d) siano garantite su base permanente la riservatezza, l'integrita', la disponibilita' e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento nonche' misure adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento;
e) i dati relativi ai contatti stretti siano conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo strettamente necessario al trattamento, la cui durata e' stabilita dal Ministero della salute e specificata nell'ambito delle misure di cui al presente comma; i dati sono cancellati in modo automatico alla scadenza del termine;
f) i diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possano essere esercitati anche con modalita' semplificate.
3. I dati raccolti attraverso l'applicazione di cui al comma 1 non possono essere trattati per finalita' diverse da quella di cui al medesimo comma 1, salva la possibilita' di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanita' pubblica, profilassi, statistici o di ricerca scientifica, ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1, lettera a) e 9, paragrafo 2, lettere i) e j), del Regolamento (UE) 2016/679.
4. Il mancato utilizzo dell'applicazione di cui al comma 1 non comporta alcuna conseguenza pregiudizievole ed e' assicurato il rispetto del principio di parita' di trattamento.
5. La piattaforma di cui al comma 1 e' di titolarita' pubblica ed e' realizzata dal Commissario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite dalla societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. I programmi informatici di titolarita' pubblica sviluppati per la realizzazione della piattaforma e l'utilizzo dell'applicazione di cui al medesimo comma 1 sono resi disponibili e rilasciati sotto licenza aperta ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. L'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonche' ogni trattamento di dati personali effettuato ai sensi al presente articolo sono interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ed entro la medesima data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi.
7. Agli oneri derivanti dall'implementazione della piattaforma di cui al presente articolo, nel limite massimo di 1.500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse assegnate per il medesimo anno al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 con delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Riferimenti normativi

- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati), e' pubblicato nella GUUE n. L
119 del 4 maggio 2016.
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 13 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione
civile):
«Art. 4 (Componenti del Servizio nazionale della
protezione civile) (Articoli 1-bis, comma 3, e 6 legge
225/1992). - 1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti
del Servizio nazionale e provvedono all'attuazione delle
attivita' di cui all'art. 2, secondo i rispettivi
ordinamenti e competenze.
2. Le componenti del Servizio nazionale possono
stipulare convenzioni con le strutture operative e i
soggetti concorrenti di cui all'art. 13, comma 2 o con
altri soggetti pubblici.
3. Le componenti del Servizio nazionale che detengono o
gestiscono informazioni utili per le finalita' del presente
decreto, sono tenute ad assicurarne la circolazione e
diffusione nell'ambito del Servizio stesso, nel rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e di
protezione dei dati personali, ove non coperte da segreto
di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza
pubblica nonche' alla prevenzione e repressione di reati.».
«Art. 13 (Strutture operative del Servizio nazionale
della protezione civile (Articoli 1-bis, comma 3, e 11
legge 225/1992). - 1. Oltre al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, che opera quale componente fondamentale del
Servizio nazionale della protezione civile, sono strutture
operative nazionali:
a) le Forze armate;
b) le Forze di polizia;
c) gli enti e istituti di ricerca di rilievo
nazionale con finalita' di protezione civile, anche
organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale
di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle
ricerche;
d) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
e) il volontariato organizzato di protezione civile
iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di
protezione civile, l'Associazione della Croce rossa
italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e
speleologico;
f) il Sistema nazionale per la protezione
dell'ambiente;
g) le strutture preposte alla gestione dei servizi
meteorologici a livello nazionale;
g-bis) le articolazioni centrali e periferiche del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo appositamente organizzate per la gestione delle
attivita' di messa in sicurezza e salvaguardia del
patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da
calamita' naturali (24).
2. Concorrono, altresi', alle attivita' di protezione
civile gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi
Consigli nazionali, anche mediante forme associative o di
collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra
i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree
omogenee, e gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali
che svolgono funzioni in materia di protezione civile e
aziende, societa' e altre organizzazioni pubbliche o
private che svolgono funzioni utili per le finalita' di
protezione civile.
2-bis. Il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni e i
commissari delegati di cui all'art. 25, comma 7,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, possono porre in essere attivita'
connesse con la valutazione dell'impatto e il censimento
dei danni alle strutture e alle infrastrutture pubbliche e
private, ai beni culturali e paesaggistici in raccordo con
il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, fatte salve le competenze delle Province autonome
di Trento e Bolzano, in occasione degli eventi emergenziali
di protezione civile di cui all'art. 7, anche mediante
accordi o convenzioni con i Consigli nazionali di cui al
comma 2 del presente articolo, anche ove costituiti nelle
forme associative o di collaborazione o di cooperazione di
cui al medesimo comma 2, che vi provvedono avvalendosi dei
professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali
ad essi afferenti.
3. Le Regioni, relativamente ai rispettivi ambiti
territoriali, e nei limiti delle competenze loro
attribuite, possono individuare proprie strutture operative
regionali del Servizio nazionale, in ambiti operativi
diversi da quelli di riferimento delle strutture di cui al
comma 1.
4. Le strutture operative nazionali e regionali
svolgono, nell'ambito delle rispettive competenze
istituzionali, salvo quanto previsto dal comma 5, le
attivita' previste dal presente decreto. Con le direttive
di cui all'art. 15, si provvede a disciplinare specifiche
forme di partecipazione, integrazione e collaborazione
delle strutture operative nel Servizio nazionale della
protezione civile.
5. Le modalita' e le procedure relative al concorso
delle Forze armate alle attivita' previste dal presente
decreto sono disciplinate, secondo quanto previsto in
materia dagli articoli 15, 89, comma 3, 92 e 549-bis del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sulla proposta del
Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto
con il Ministro della difesa, adottato ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con il
medesimo decreto si provvede alla definizione delle
modalita', dei requisiti e delle condizioni con cui, su
richiesta delle autorita' di protezione civile, in
occasione di eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c),
limitatamente alla durata delle relative esigenze
emergenziali, il personale militare puo' eseguire lavori e
realizzare opere temporanee, anche avvalendosi delle
deroghe, in materia di norme tecniche, autorizzazioni
ovvero titoli e abilitazioni, eventualmente previste con le
ordinanze di cui all'art. 25.».
- L'Ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 (Primi
interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
32 dell'8 febbraio 2020.
- Si riporta il testo dell'art. 2-quinquiesdecies del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale
al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE):
«Art. 2-quinquiesdecies (Trattamento che presenta
rischi elevati per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico). - 1. Con riguardo ai trattamenti svolti per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico che
possono presentare rischi elevati ai sensi dell'art. 35 del
Regolamento, il Garante puo', sulla base di quanto disposto
dall'art. 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento e con
provvedimenti di carattere generale adottati d'ufficio,
prescrivere misure e accorgimenti a garanzia
dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto
ad adottare.».
- Si riporta il testo dell'art. 122 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 122 (Commissario straordinario per l'attuazione e
il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19). - 1. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un
Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui
alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020.
Al fine di assicurare la piu' elevata risposta sanitaria
all'emergenza, il Commissario attua e sovrintende a ogni
intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria,
organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni
genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare
l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle
misure adottate per contrastarla, nonche' programmando e
organizzando ogni attivita' connessa, individuando e
indirizzando il reperimento delle risorse umane e
strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e
procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di
farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e
di protezione individuale. Nell'esercizio di tali attivita'
puo' avvalersi di soggetti attuatori e di societa' in
house, nonche' delle centrali di acquisto. Il Commissario,
raccordandosi con le regioni, le province autonome e le
aziende sanitarie e fermo restando quanto previsto dagli
articoli 3 e 4 del presente decreto, provvede, inoltre al
potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere,
anche mediante l'allocazione delle dotazioni
infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di
terapia intensiva e subintensiva. Il Commissario dispone,
anche per il tramite del Capo del Dipartimento della
protezione civile e, ove necessario, del prefetto
territorialmente competente, ai sensi dell'art. 6 del
presente decreto, la requisizione di beni mobili, mobili
registrati e immobili, anche avvalendosi dei prefetti
territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli
stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile
per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni
necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza
anche ai sensi dell'art. 5. Per la medesima finalita', puo'
provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti e alla
riconversione di quelli esistenti per la produzione di
detti beni tramite il commissariamento di rami d'azienda,
anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e
definendo le modalita' di acquisizione e di utilizzazione
dei fondi privati destinati all'emergenza, organizzandone
la raccolta e controllandone l'impiego secondo quanto
previsto dall'art. 99. Le attivita' di protezione civile
sono assicurate dal Sistema nazionale di protezione civile
e coordinate dal Capo del dipartimento di protezione civile
in raccordo con il Commissario.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
il Commissario collabora con le regioni e le supporta
nell'esercizio delle relative competenze in materia di
salute e, anche su richiesta delle regioni, puo' adottare
in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni di cui al
comma 1, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni
situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di natura non
normativa, sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-regioni e alle singole regioni su cui il
provvedimento incide, che possono chiederne il riesame. I
provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni
disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in
ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalita'
perseguite.
3. Al Commissario competono altresi' l'organizzazione e
lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alla
concessione degli aiuti per far fronte all'emergenza
sanitaria, da parte delle autorita' competenti nazionali ed
europee, nonche' tutte le operazioni di controllo e di
monitoraggio dell'attuazione delle misure; il Commissario
provvede altresi' alla gestione coordinata del Fondo di
solidarieta' dell'Unione europea (FSUE), di cui al
regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11
novembre 2002, e delle risorse del fondo di sviluppo e
coesione destinato all'emergenza.
4. Il Commissario opera fino alla scadenza del predetto
stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe. Del
conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione
al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
5. Il Commissario e' scelto tra esperti nella gestione
di attivita' complesse e nella programmazione di interventi
di natura straordinaria, con comprovata esperienza nella
realizzazione di opere di natura pubblica. L'incarico di
Commissario e' compatibile con altri incarichi pubblici o
privati ed e' svolto a titolo gratuito, eventuali rimborsi
spese sono posti a carico delle risorse di cui al comma 9.
6. Il Commissario esercita i poteri di cui al comma 1
in raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione
civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e
delle strutture operative del Servizio nazionale della
Protezione civile, nonche' del Comitato tecnico
scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento
della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. Per
l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il
Commissario puo' avvalersi, altresi', di qualificati
esperti in materie sanitarie e giuridiche, nel numero da
lui definito.
7. Sull'attivita' del Commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
ministri o un Ministro da lui delegato.
8. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei
beni di cui al comma 1, nonche' per ogni altro atto
negoziale conseguente alla urgente necessita' di far fronte
all'emergenza di cui al comma 1, posto in essere dal
Commissario e dai soggetti attuatori, non si applica l'art.
29 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
novembre 2010, recante "Disciplina dell'autonomia
finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei
ministri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7
dicembre 2010, e tutti tali atti sono altresi' sottratti al
controllo della Corte dei Conti, fatti salvi gli obblighi
di rendicontazione. Per gli stessi atti la responsabilita'
contabile e amministrativa e' comunque limitata ai soli
casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o
dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato
esecuzione. Gli atti di cui al presente comma sono
immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed
esecutori, non appena posti in essere. La medesima
limitazione di responsabilita' vale per gli atti, i pareri
e le valutazioni tecnico scientifiche resi dal Comitato
tecnico scientifico di cui al comma 6 funzionali alle
operazioni negoziali di cui al presente comma.
9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni di cui
al comma 1, e per le attivita' di cui al presente articolo,
provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo con
Delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo
emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse sono versate
su apposita contabilita' speciale intestata al Commissario.
Il Commissario e' altresi' autorizzato all'apertura di
apposito conto corrente bancario per consentire la celere
regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento
immediato o anticipato delle forniture, anche senza
garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi esistenti si
applica l'art. 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,
n. 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
«Art. 83 (Efficienza dell'Amministrazione finanziaria).
- 1. - 14. (Omissis).
15. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni
di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari,
i diritti dell'azionista della societa' di gestione del
sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai
sensi dell'art. 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle
finanze ai sensi dell'art. 6, comma 7, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio
2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base
alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le
disposizioni incompatibili con il presente comma. Il
consiglio di amministrazione, composto di cinque
componenti, e' conseguentemente rinnovato entro il 30
giugno 2008 senza applicazione dell'art. 2383, terzo comma,
del codice civile.
16. - 28-duodecies.(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 69 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 69 (Riuso delle soluzioni e standard aperti). -
1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di
soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche
indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo di
rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo
della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico
sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche
amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano
adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di
ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e
consultazioni elettorali.
2. Al fine di favorire il riuso dei programmi
informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni,
ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di
progetto e' previsto, salvo che cio' risulti eccessivamente
oneroso per comprovate ragioni di carattere
tecnico-economico, che l'amministrazione committente sia
sempre titolare di tutti i diritti sui programmi e i
servizi delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, appositamente sviluppati per essa.
2-bis. Al medesimo fine di cui al comma 2, il codice
sorgente, la documentazione e la relativa descrizione
tecnico funzionale di tutte le soluzioni informatiche di
cui al comma 1 sono pubblicati attraverso una o piu'
piattaforme individuate dall'AgID con proprie Linee
guida.».
- Si riporta il testo dell'art. 44 del citato decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:
«Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali (Art. 5,
legge 225/1992). - 1. Per gli interventi conseguenti agli
eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c),
relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera
la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo
nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del
Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio
dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere
evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle
risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze
nazionali».».
 
Art. 7

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione degli articoli del presente decreto, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
((Art. 7-bis

Sistemi di protezione dei minori
dai rischi del cyberspazio

1. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, devono prevedere tra i servizi preattivati sistemi di controllo parentale ovvero di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco di contenuti riservati ad un pubblico di eta' superiore agli anni diciotto.
2. I servizi preattivati di cui al comma 1 sono gratuiti e disattivabili solo su richiesta del consumatore, titolare del contratto.
3. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche assicurano adeguate forme di pubblicita' dei servizi preattivati di cui al comma 1 in modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate.
4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ordina all'operatore la cessazione della condotta e la restituzione delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando in ogni caso un termine non inferiore a sessanta giorni entro cui adempiere. ))


Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
recante (Codice delle comunicazioni elettroniche), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre
2003, S.O.
 
Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.