Gazzetta n. 163 del 30 giugno 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 16 marzo 2020 |
Aggiornamento degli importi di cui agli allegati III-ter e IV del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7 e successive modifiche, relativo alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, come successivamente modificata dalle direttive 2006/38/CE e 2011/76/UE; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7 recante «Attuazione della direttiva 2006/38/CE, che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture», come successivamente modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 43, recante «Attuazione della direttiva 2011/76/UE, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture»; Visto in particolare l'art. 7, comma 1-bis del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, che prevede che, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea degli aggiornamenti degli importi in euro di cui all'allegato IV e degli importi in centesimi di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato III-ter, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono aggiornati i predetti importi, indicati nei rispettivi allegati, parte integrante del decreto legislativo medesimo; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 26 giugno 2015, n. 221, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 256 del 3 novembre 2015, con il quale sono stati aggiornati gli allegati IV e III-ter del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, in adeguamento agli importi dell'allegato II nonche' delle tabelle 1 e 2 dell'allegato III-ter della direttiva 1999/62/CE e successive modifiche, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 46, del 18 febbraio 2014; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 luglio 2016, n. 235, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 214 del 13 settembre 2016, con il quale sono stati aggiornati gli allegati III-ter e IV del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, in adeguamento agli importi dell'allegato II nonche' delle tabelle 1 e 2 dell'allegato III-ter della direttiva 1999/62/CE e successive modifiche, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 194/07, del 1° giugno 2016; Considerato che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 205/1, del 14 giugno 2018, risulta pubblicato l'«Aggiornamento dell'allegato II e delle tabelle 1 e 2 dell'allegato III-ter, per quanto riguarda i valori in euro applicabili in conformita' all'art. 10-bis della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio»;
Decreta:
Art. 1
Modifiche degli allegati III-ter e IV del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7
1. Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, come modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 43, gli allegati III-ter e IV del medesimo decreto legislativo sono sostituiti come di seguito indicato, al fine di aggiornarne i relativi importi in adeguamento ai nuovi importi dell'allegato II, nonche' delle tabelle 1 e 2 dell'allegato III-ter della direttiva 1999/62/CE e successive modifiche: a) l'allegato III-ter, recante «Importo massimo dell'onere medio ponderato per i costi esterni», che comprende, a sua volta, la tabella 1, concernente il «Costo imputabile massimo dell'inquinamento atmosferico» e la tabella 2, concernente il «Costo imputabile massimo dell'inquinamento acustico», e' sostituito dall'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto; b) l'allegato IV, recante «Importo massimo in euro dei diritti d'utenza, comprese le spese amministrative» e' sostituito dall'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Allegato 1 ALLEGATO III-ter
IMPORTO MASSIMO DELL'ONERE MEDIO PONDERATO PER I COSTI ESTERNI Il presente allegato definisce i parametri da utilizzare per il calcolo dell'importo massimo dell'onere medio ponderato per i costi esterni. 1. Costo massimo dell'inquinamento atmosferico dovuto al traffico
Tabella 1: Costo imputabile massimo dell'inquinamento atmosferico ===================================================================== |Centesimi/veicolo.chilometro| Strade suburbane | Strade interurbane| | | (comprese | (comprese | | | le autostrade) | le autostrade) | +----------------------------+------------------+-------------------+ |EURO 0 | 17,2 | 12,9 | +----------------------------+------------------+-------------------+ |EURO I | 11,8 | 8,6 | +----------------------------+------------------+-------------------+ |EURO II | 9,7 | 7,6 | +----------------------------+------------------+-------------------+ |EURO III | 7,6 | 6,5 | +----------------------------+------------------+-------------------+ |EURO IV | 4,3 | 3,3 | +----------------------------+------------------+-------------------+ |EURO V | 0 | 0 | | +------------------+-------------------+ |dopo il 31 dicembre 2013 | 3,3 | 2,2 | +----------------------------+------------------+-------------------+ |EURO VI | 0 | 0 | | +------------------+-------------------+ |dopo il 31 dicembre 2017 | 2,2 | 1,1 | +----------------------------+------------------+-------------------+ |Meno inquinanti | | | |rispetto a EURO VI | 0 | 0 | +----------------------------+------------------+-------------------+ I valori della tabella 1 possono essere moltiplicati per un fattore non superiore a 2 nelle zone di montagna nella misura in cui la pendenza delle strade, l'altitudine o gli sbalzi di temperatura lo giustifichino. 2. Costo massimo dell'inquinamento acustico dovuto al traffico
Tabella 2: Costo imputabile massimo dell'inquinamento acustico ===================================================================== |Centesimi/veicolo.chilometro | Giorno | Notte | +----------------------------------------------+----------+---------+ |Strade suburbane (comprese le autostrade) | 1,18 | 2,15 | +----------------------------------------------+----------+---------+ |Strade interurbane (comprese le autostrade) | 0,22 | 0,33 | +----------------------------------------------+----------+---------+ I valori riportati nella tabella 2 possono essere moltiplicati per un fattore non superiore a 2 nelle zone di montagna nella misura in cui la pendenza delle strade, gli sbalzi di temperatura o l' "effetto anfiteatro" lo giustifichino. |
| Allegato 2 ALLEGATO IV (allegato II direttiva 1999/62/CE) IMPORTO MASSIMO IN EURO DEI DIRITTI D'UTENZA, COMPRESE LE SPESE AMMINISTRATIVE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 7 Annualmente ===================================================================== | | Fino a tre assi | Quattro o piu' assi | +---------------------------+-----------------+---------------------+ |EURO 0 | 1 428 | 2 394 | +---------------------------+-----------------+---------------------+ |EURO I | 1 242 | 2 073 | +---------------------------+-----------------+---------------------+ |EURO II | 1 081 | 1 803 | +---------------------------+-----------------+---------------------+ |EURO III | 940 | 1 567 | +---------------------------+-----------------+---------------------+ |EURO IV e meno inquinanti | 855 | 1 425 | +---------------------------+-----------------+---------------------+ Mensilmente e settimanalmente L'importo massimo mensile e settimanale delle aliquote e' proporzionale alla durata dell'uso delle infrastrutture. Giornalmente Il diritto d'utenza giornaliero e' pari a 12 euro per tutte le categorie di veicoli. |
| Art. 2
Clausola di invarianza
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 marzo 2020
Il Ministro: De Micheli
Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 2902 |
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