Gazzetta n. 163 del 30 giugno 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 16 marzo 2020
Aggiornamento degli importi di cui agli allegati III-ter e IV del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7 e successive modifiche, relativo alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, come successivamente modificata dalle direttive 2006/38/CE e 2011/76/UE;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7 recante «Attuazione della direttiva 2006/38/CE, che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture», come successivamente modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 43, recante «Attuazione della direttiva 2011/76/UE, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture»;
Visto in particolare l'art. 7, comma 1-bis del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, che prevede che, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea degli aggiornamenti degli importi in euro di cui all'allegato IV e degli importi in centesimi di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato III-ter, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono aggiornati i predetti importi, indicati nei rispettivi allegati, parte integrante del decreto legislativo medesimo;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 26 giugno 2015, n. 221, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 256 del 3 novembre 2015, con il quale sono stati aggiornati gli allegati IV e III-ter del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, in adeguamento agli importi dell'allegato II nonche' delle tabelle 1 e 2 dell'allegato III-ter della direttiva 1999/62/CE e successive modifiche, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 46, del 18 febbraio 2014;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 luglio 2016, n. 235, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 214 del 13 settembre 2016, con il quale sono stati aggiornati gli allegati III-ter e IV del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, in adeguamento agli importi dell'allegato II nonche' delle tabelle 1 e 2 dell'allegato III-ter della direttiva 1999/62/CE e successive modifiche, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 194/07, del 1° giugno 2016;
Considerato che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 205/1, del 14 giugno 2018, risulta pubblicato l'«Aggiornamento dell'allegato II e delle tabelle 1 e 2 dell'allegato III-ter, per quanto riguarda i valori in euro applicabili in conformita' all'art. 10-bis della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio»;

Decreta:

Art. 1

Modifiche degli allegati III-ter e IV
del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7

1. Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, come modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 43, gli allegati III-ter e IV del medesimo decreto legislativo sono sostituiti come di seguito indicato, al fine di aggiornarne i relativi importi in adeguamento ai nuovi importi dell'allegato II, nonche' delle tabelle 1 e 2 dell'allegato III-ter della direttiva 1999/62/CE e successive modifiche:
a) l'allegato III-ter, recante «Importo massimo dell'onere medio ponderato per i costi esterni», che comprende, a sua volta, la tabella 1, concernente il «Costo imputabile massimo dell'inquinamento atmosferico» e la tabella 2, concernente il «Costo imputabile massimo dell'inquinamento acustico», e' sostituito dall'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto;
b) l'allegato IV, recante «Importo massimo in euro dei diritti d'utenza, comprese le spese amministrative» e' sostituito dall'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Allegato 1
ALLEGATO III-ter

IMPORTO MASSIMO DELL'ONERE MEDIO PONDERATO PER I COSTI ESTERNI
Il presente allegato definisce i parametri da utilizzare per il calcolo dell'importo massimo dell'onere medio ponderato per i costi esterni.
1. Costo massimo dell'inquinamento atmosferico dovuto al traffico

Tabella 1: Costo imputabile massimo dell'inquinamento atmosferico
===================================================================== |Centesimi/veicolo.chilometro| Strade suburbane | Strade interurbane| | | (comprese | (comprese | | | le autostrade) | le autostrade) | +----------------------------+------------------+-------------------+ |EURO 0 | 17,2 | 12,9 | +----------------------------+------------------+-------------------+ |EURO I | 11,8 | 8,6 | +----------------------------+------------------+-------------------+ |EURO II | 9,7 | 7,6 | +----------------------------+------------------+-------------------+ |EURO III | 7,6 | 6,5 | +----------------------------+------------------+-------------------+ |EURO IV | 4,3 | 3,3 | +----------------------------+------------------+-------------------+ |EURO V | 0 | 0 | | +------------------+-------------------+ |dopo il 31 dicembre 2013 | 3,3 | 2,2 | +----------------------------+------------------+-------------------+ |EURO VI | 0 | 0 | | +------------------+-------------------+ |dopo il 31 dicembre 2017 | 2,2 | 1,1 | +----------------------------+------------------+-------------------+ |Meno inquinanti | | | |rispetto a EURO VI | 0 | 0 | +----------------------------+------------------+-------------------+
I valori della tabella 1 possono essere moltiplicati per un fattore non superiore a 2 nelle zone di montagna nella misura in cui la pendenza delle strade, l'altitudine o gli sbalzi di temperatura lo giustifichino.
2. Costo massimo dell'inquinamento acustico dovuto al traffico

Tabella 2: Costo imputabile massimo dell'inquinamento acustico
===================================================================== |Centesimi/veicolo.chilometro | Giorno | Notte | +----------------------------------------------+----------+---------+ |Strade suburbane (comprese le autostrade) | 1,18 | 2,15 | +----------------------------------------------+----------+---------+ |Strade interurbane (comprese le autostrade) | 0,22 | 0,33 | +----------------------------------------------+----------+---------+
I valori riportati nella tabella 2 possono essere moltiplicati per un fattore non superiore a 2 nelle zone di montagna nella misura in cui la pendenza delle strade, gli sbalzi di temperatura o l' "effetto anfiteatro" lo giustifichino.
 
Allegato 2
ALLEGATO IV
(allegato II direttiva 1999/62/CE)
IMPORTO MASSIMO IN EURO DEI DIRITTI D'UTENZA, COMPRESE LE SPESE
AMMINISTRATIVE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 7
Annualmente ===================================================================== | | Fino a tre assi | Quattro o piu' assi | +---------------------------+-----------------+---------------------+ |EURO 0 | 1 428 | 2 394 | +---------------------------+-----------------+---------------------+ |EURO I | 1 242 | 2 073 | +---------------------------+-----------------+---------------------+ |EURO II | 1 081 | 1 803 | +---------------------------+-----------------+---------------------+ |EURO III | 940 | 1 567 | +---------------------------+-----------------+---------------------+ |EURO IV e meno inquinanti | 855 | 1 425 | +---------------------------+-----------------+---------------------+
Mensilmente e settimanalmente
L'importo massimo mensile e settimanale delle aliquote e' proporzionale alla durata dell'uso delle infrastrutture.
Giornalmente
Il diritto d'utenza giornaliero e' pari a 12 euro per tutte le categorie di veicoli.
 
Art. 2

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2020

Il Ministro: De Micheli

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 2902