Gazzetta n. 164 del 1 luglio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 9 giugno 2020
Criteri, condizioni e modalita' per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore della trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese attraverso l'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano nazionale Impresa 4.0 e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.


IL DIRETTORE GENERALE
per gli incentivi delle imprese

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» e, in particolare, l'art. 29, comma 5, che, al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese, di micro, piccola e media dimensione, anche in coerenza con le linee strategiche del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita' per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili definite nei limiti stabiliti dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 ovvero dell'art. 29 del regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
Visto l'art. 29, comma 6, del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che dispone che le agevolazioni di cui al comma 5, dello stesso articolo, sono dirette a sostenere la realizzazione di progetti di trasformazione tecnologica e digitale aventi le seguenti caratteristiche:
a) essere diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0 (advanced manufacturing solutions, addittive manufacturing, realta' aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics) e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori, al software, alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attivita' di servizio, nonche' ad altre tecnologie quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange, EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l'in-store customer experience, system integration applicata all'automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things;
b) presentare un importo di spesa almeno pari a euro 50.000,00;
Visto, inoltre, l'art. 29, comma 7, del suddetto decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che prevede che, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese devono possedere, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le seguenti caratteristiche:
a) essere iscritte e risultare attive nel registro delle imprese;
b) operare in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere, nonche', al fine di accrescerne la competitivita' e in via sperimentale per gli anni 2019-2020, nel settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali, anche in un'ottica di maggiore accessibilita' e in favore di soggetti disabili;
c) avere conseguito, nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100.000,00;
d) aver approvato e depositato almeno due bilanci;
e) non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
Visto l'art. 29, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 34 del 2019, che prevede che i soggetti aventi i requisiti di cui al citato comma 7 del medesimo art. 29, in numero non superiore a dieci imprese, possono presentare, anche congiuntamente tra loro, progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o a altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l'accordo di partenariato, in cui figuri, come soggetto promotore capofila, un DIH-digital innovation hub o un EDI-ecosistema digitale per l'innovazione, di cui al Piano nazionale impresa 4.0. In tali progetti, l'importo di cui al richiamato comma 7, lettera c) dell'art. 29 del decreto-legge n. 34 del 2019, puo' essere conseguito mediante la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni realizzati da tutti i soggetti proponenti nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato;
Visto, da ultimo, l'art. 29, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2019, che autorizza, per la concessione delle agevolazioni di cui all'intervento in argomento, la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la concessione di contributi a fondo perduto e destina 80 milioni di euro, a valere sulle disponibilita' del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 134, per la concessione di finanziamenti agevolati;
Considerate le modifiche e integrazioni all'art. 29, commi da 6 a 8, del decreto-legge n. 34 del 2019 apportate dalla legge di conversione n. 58 del 2019, tese a garantire una piu' ampia possibilita' di accesso da parte delle imprese, nonche' un'estensione rispetto agli originari ambiti di applicazione, tra le quali, al comma 6, l'ampliamento dei progetti agevolabili volto a consentire il finanziamento anche di iniziative dirette allo sviluppo di tecnologie di applicazione non circoscritta al solo settore manifatturiero, quali le «tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori, al software, alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attivita' di servizio nonche' ad altre tecnologie quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange, EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l'instore customer experience, system integration applicata all'automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of thing»;
Considerato che le predette soluzioni tecnologiche digitali di filiera previste dal citato art. 29, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2019, come integrate dalla legge di conversione n. 58 del 2019, possono trovare ampia applicazione, oltre che nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e nel settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali, anche nel settore del commercio, cosi' favorendo, in linea con le finalita' dell'intervento, la trasformazione tecnologica e digitale anche delle imprese esercenti attivita' commerciale, contribuendo ai generali obiettivi di evoluzione e di crescita di competitivita' dell'intero tessuto produttivo del Paese;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'art. 29, che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 che, all'art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
Visto, in particolare, l'art. 18 dello stesso decreto 8 marzo 2013 che, al comma 2, prevede che il Fondo per la crescita sostenibile opera attraverso le contabilita' speciali, gia' intestate al Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, ora denominato Fondo per la crescita sostenibile, n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, n. 1726 per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dalle regioni e attraverso l'apposito capitolo di bilancio per la gestione delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese;
Vista la comunicazione della Commissione europea com (2016) 180 final intitolata «Digitalizzazione dell'industria europea - cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale» in cui, tra le iniziative individuate a livello europeo per favorire la digitalizzazione, viene indicato il sostegno alla creazione di una rete di poli di innovazione digitale (centri di eccellenza nelle tecnologie) a sostegno delle imprese;
Vista l'indagine conoscitiva parlamentare su «Industria 4.0: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali», approvata all'unanimita' nella seduta del 30 giugno 2016 dalla X Commissione permanente (attivita' produttive, commercio e turismo) sulla base del quale e' stato elaborato il Piano nazionale industria 4.0. (ora Impresa 4.0) e, in particolare, sono state individuate le tecnologie abilitanti alla trasformazione industriale nonche' indicate le strutture organizzative da creare (poli di innovazione digitale) al fine di supportare la predetta trasformazione;
Visto il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2019-2021 predisposto dall'Agenzia per l'Italia digitale ai sensi dell'art. 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante indirizzi per una strategia condivisa con tutti gli attori della trasformazione digitale del Paese (Pubblica amministrazione, cittadini, imprese, mercato, mondo della ricerca);
Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto, in particolare, l'art. 9 del sopra citato regolamento (UE) n. 1303/2013 e successive modifiche, che tra gli obiettivi tematici che contribuiscono alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, individua il rafforzamento della ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (obiettivo tematico 1); il miglioramento dell'accesso alle TIC, nonche' l'impiego e la qualita' delle medesime (obiettivo tematico 2); la promozione della competitivita' delle PMI (obiettivo tematico 3);
Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto l'Accordo di partenariato per l'Italia, adottato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 final, del 29 ottobre 2014;
Visto il Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015, come modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24 novembre 2015, con decisione della Commissione europea C(2017) 8390 final, del 7 dicembre 2017 e da ultimo con decisione della Commissione europea C(2018) 9117 final, del 19 dicembre 2018;
Visti i criteri di selezione delle operazioni del PON «Imprese e competitivita'», approvati dal Comitato di sorveglianza il 25 settembre 2018;
Considerato che i progetti di trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese, al cui sostegno e' diretto l'intervento di cui al predetto art. 29, comma 5 del decreto-legge n. 34/2019, risultano coerenti con il Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR e che, essendo pertanto cofinanziabili nell'ambito dello stesso programma, possono costituire un bacino di progetti in grado di assicurare, secondo la logica dell'overbooking, la certificazione delle spese ed evitare il rischio del mancato raggiungimento dei target di spesa previsti nell'ambito della programmazione delle risorse FESR 2014-2020;
Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, 24 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 maggio 2018, n. 106, recante, in attuazione degli articoli 67 e 68 del regolamento n. 1303/2013, disposizioni inerenti la semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014-2020 attraverso l'approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale;
Visto, altresi', l'art. 68-ter del predetto regolamento n. 1303/2013 recante disposizioni in merito al finanziamento a tasso forfettario dei costi diversi dai costi per il personale, che prevede la possibilita' di utilizzare un tasso forfettario fino al 40% dei costi diretti ammissibili per il personale per coprire i costi ammissibili residui di un'operazione senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017, recante indirizzi operativi per i soggetti beneficiari del gia' citato PON «Imprese e competitivita'», pubblicato nel portale del Programma (www.ponic.gov.it);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;
Visto il regolamento 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, in sede di concessione di finanziamenti, tengano conto del rating di legalita' delle imprese sulla base di quanto previsto all'art. 3 del medesimo decreto;
Visto l'art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 e successive modificazioni e integrazioni, che ha previsto specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da amministrazioni pubbliche;
Considerato il rilievo strategico degli interventi a sostegno della realizzazione di progetti di innovazione coerenti con il piano nazionale Impresa 4.0, in grado di favorire la trasformazione tecnologia e digitale delle micro, piccole e medie imprese del tessuto economico nazionale attraverso l'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel suddetto piano;
Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, che ha trasmesso in data 24 aprile 2020 il proprio parere sullo schema relativo al presente decreto;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «comunicazione n. 14/2008»: la comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);
b) «contratto di rete»: il contratto di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni;
c) «decreto-legge n. 34/19»: il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»;
d) «DIH-digital innovation hub»: struttura organizzativa per l'accesso delle imprese al sistema dell'innovazione, promossa da una associazione di categoria delle imprese maggiormente rappresentativa a livello nazionale, costituita sul territorio nazionale, finalizzata alla sensibilizzazione, informazione e diffusione delle nuove tecnologie, in coerenza col piano nazionale Impresa 4.0 e nel rispetto degli obiettivi ivi previsti;
e) «EDI-ecosistema digitale per l'innovazione»: organizzazione di supporto all'innovazione delle imprese in ambito impresa 4.0, costruita per sviluppare esternalita' positive di rete, valorizzando l'apporto fornito dai singoli nodi e restituendoli all'intero sistema territoriale;
f) «impresa unica»: l'insieme delle imprese fra le quali esiste, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, almeno una delle relazioni seguenti:
i. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
ii. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
iii. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtu' di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtu' di una clausola dello statuto di quest'ultima;
iv. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtu' di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai precedenti punti da i), a iv), per il tramite di una o piu' altre imprese, sono anch'esse considerate una impresa unica;
g) «innovazione dell'organizzazione»: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa, esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi gia' utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonche' il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
h) «innovazione di processo»: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacita' di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli gia' in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonche' il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
i) «investimento»: il progetto basato sull'acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali e/o di servizi funzionali a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa tramite l'implementazione delle tecnologie di cui all'art. 29, comma 6, del decreto-legge n. 34/19;
j) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
k) «PMI»: le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e con le indicazioni fornite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese», nonche' dall'allegato I del regolamento GBER;
l) «PON IC 2014-2020»: il Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015, come modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24 novembre 2015, con decisione della Commissione europea C(2017) 8390 final, del 7 dicembre 2017 e, da ultimo, con decisione della Commissione europea C(2018) 9117 final, del 19 dicembre 2018;
m) «rating di legalita'»: la certificazione istituita dall'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalita' attuative sono disciplinate dalla delibera dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato 15 maggio 2018, n. 27165 e dal decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57;
n) «regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni;
o) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 156 del 20 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
p) «regolamento (UE) 1303/2013»: il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e che stabilisce disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), nonche' disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
q) «tasso base»: il tasso base pubblicato dalla Commissione europea all'indirizzo internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html;
r) «unita' produttiva»: la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su piu' sedi o impianti, anche fisicamente separati, ma funzionalmente collegati.
 
Allegato n. 1

(art. 4, comma 1, lettera b)

Elenco delle attivita' riconducibili ai settori ammissibili

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato n. 2

(art. 5, comma 1)

Indicazioni sulle tecnologie da implementare
nell'ambito delle iniziative agevolabili con il presente intervento

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ambito di applicazione e finalita'

1. Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle PMI del territorio nazionale attraverso l'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano nazionale impresa 4.0 e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, anche in coerenza con le linee strategiche del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2019-2021, il presente decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29, comma 5, del decreto-legge n. 34/19, i criteri, le condizioni e le modalita' per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a sostegno di progetti di innovazione di processo o di innovazione dell'organizzazione ovvero di progetti di investimento coerenti con la suddetta finalita'.
2. L'intervento previsto dal presente decreto e' gestito dalla direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero che si puo' avvalere, attraverso la definizione di un'apposita convenzione, in qualita' di societa' in house dello stesso Ministero, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi e gestionali riguardanti l'accoglienza e l'istruttoria delle domande di agevolazione, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni e di Infratel Italia S.p.a. per lo svolgimento delle verifiche di natura tecnica connesse alla realizzazione dei progetti. I costi per la definizione della convenzione, in misura non superiore al 4 per cento delle risorse complessivamente disponibili per l'attuazione dell'intervento, sono ripartiti tra le predette societa' in house del Ministero e posti a carico delle risorse di cui all'art. 29, comma 8, del decreto-legge n. 34/19.
 
Art. 3

Risorse disponibili

1. Le risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto ammontano a euro 100.000.000,00 (centomilioni), rese disponibili secondo l'articolazione temporale stabilita dall'art. 29, comma 8, del decreto-legge n. 34/19.
2. Con riferimento alla dotazione finanziaria disponibile per l'attuazione dell'intervento, sono previste due riserve:
a) una quota pari al 25% (venticinque percento) delle risorse e' riservata ai progetti proposti da micro e piccole imprese e ai progetti congiunti di cui all'art. 4, comma 2;
b) una quota pari al 5% (cinque percento) delle risorse e' riservata alle PMI che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso del rating di legalita', sulla base dell'elenco reso disponibile dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
3. I progetti agevolabili ai sensi del presente decreto possono essere cofinanziati nell'ambito del PON IC 2014-2020.
 
Art. 4

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI che, alla data di presentazione della domanda:
a) sono iscritte e risultano attive nel registro delle imprese;
b) operano in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del commercio, svolgendo le attivita' economiche identificate nell'allegato n. 1;
c) hanno conseguito, nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100.000,00 (centomila);
d) dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il registro delle imprese;
e) non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.
2. Le PMI in possesso dei requisiti di cui al comma 1 possono presentare, anche congiuntamente tra loro, purche' in numero comunque non superiore a dieci imprese, progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l'accordo di partenariato. Fermo restando il possesso degli altri requisiti soggettivi di cui al medesimo comma 1, per tali progetti, le PMI possono dimostrare di aver conseguito l'importo di cui al comma 1, lettera c), mediante la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni realizzati da tutti i soggetti proponenti nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato.
3. Ai fini di cui al comma 2, il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto alla articolazione e agli obiettivi del progetto. Nel contratto deve altresi' emergere una chiara suddivisione delle competenze e devono essere definiti gli aspetti relativi alla proprieta', all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto, individuando altresi' il soggetto preposto a svolgere il ruolo di soggetto capofila di cui al successivo comma 4.
4. Nel caso di progetti proposti congiuntamente da piu' soggetti, le forme contrattuali di collaborazione devono prevedere quale soggetto promotore capofila un DIH-digital innovation hub o un EDI-ecosistema digitale per l'innovazione di cui al Piano nazionale impresa 4.0, che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa la corretta esecuzione del progetto, nonche' la rappresentanza dei soggetti partecipanti per tutti i rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attivita' di erogazione delle agevolazioni.
5. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI che, alla data di presentazione della domanda:
a) non risultino avere la disponibilita' dell'unita' produttiva oggetto dell'intervento agevolato, come risultante dalle informazioni del registro delle imprese;
b) non siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed in relazione agli obblighi contributivi;
c) non abbiano restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
d) siano destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
e) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
f) si trovino in condizioni tali da risultare impresa in difficolta', cosi come individuata all'art. 2, punto 18, del regolamento GBER;
6. Sono escluse dalle agevolazioni del presente decreto le PMI che, ai sensi del regolamento GBER e del regolamento de minimis, operino nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, fermo restando che se tali imprese svolgono anche altre attivita' rientranti nei settori di cui al comma 1, lettera b), per tali attivita' le imprese possono beneficiare delle agevolazioni a condizione che le stesse dispongano di un adeguato sistema di separazione delle attivita' o distinzione dei costi.
 
Art. 5

Progetti ammissibili

1. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono essere diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dei soggetti proponenti mediante l'implementazione di:
a) tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale impresa 4.0. (advanced manufacturing solutions, addittive manufacturing, realta' aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics) e/o;
b) tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate:
1) all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori;
2) al software;
3) alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attivita' di servizio;
4) ad altre tecnologie, quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange-EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l'in-store customer experience, system integration applicata all'automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things.
2. Ai fini di cui al comma 1, i progetti devono prevedere la realizzazione di:
a) attivita' di innovazione di processo o di innovazione dell'organizzazione, alle condizioni specificate al capo II, ovvero;
b) investimenti, alle condizioni specificate al capo III.
3. Al fine di dimostrare la coerenza dei progetti di trasformazione tecnologica e digitale proposti con le caratteristiche individuate ai commi 1 e 2, i soggetti proponenti devono presentare, unitamente alla domanda di agevolazione, una proposta progettuale contenente le seguenti informazioni:
a) la descrizione dettagliata delle attivita' previste per la realizzazione del progetto di innovazione di processo o di innovazione dell'organizzazione ovvero dei beni/servizi da acquistare nell'ambito del progetto di investimento;
b) l'indicazione dei costi connessi allo svolgimento del progetto e la loro ragionevolezza rispetto al progetto da realizzare;
c) la rispondenza del progetto con le finalita' di cui al presente decreto, anche con riferimento all'implementazione, nei processi produttivi del soggetto proponente, delle tecnologie di cui al comma 1, cosi' come dettagliate nell'allegato n. 2;
d) l'individuazione di parametri di performance connessi alla realizzazione del progetto, inclusa la loro misurazione.
4. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, i progetti devono:
a) essere realizzati nell'ambito di una unita' produttiva ubicata su tutto il territorio nazionale, ad eccezione dei progetti eventualmente agevolati con risorse a valere sul PON IC 2014-2020 che devono essere realizzati nelle aree interessate dall'applicazione del medesimo Programma;
b) prevedere un importo di spesa non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila) e non superiore a 500.000,00 (cinquecentomila);
c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, sulla base delle condizioni specificate all'art. 12, comma 2, lettera a), per i progetti di cui al capo II ovvero all'art. 14, comma 2, lettera a), per i progetti di cui al capo III;
d) essere ultimati non oltre il termine di diciotto mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, sulla base delle condizioni specificate all'art. 12, comma 2, lettera b), per i progetti di cui al capo II ovvero all'art. 14, comma 2, lettera b), per i progetti di cui al capo III. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero puo' concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a sei mesi;
e) qualora presentati congiuntamente da piu' soggetti ai sensi dell'art. 4, comma 2, prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10 percento dei costi complessivi ammissibili.
5. Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono, in ogni caso, essere concesse per interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti nazionali rispetto ai prodotti di importazione ovvero per il sostegno ad attivita' connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione all'estero o ad altre spese correnti connesse con l'attivita' d'esportazione.
 
Art. 6

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti stabiliti dall'art. 29 del regolamento GBER per i progetti di cui al capo II ovvero dal regolamento de minimis per i progetti di cui al capo III, sulla base di una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari al 50 percento, articolata come segue:
a) 10 percento sotto forma di contributo;
b) 40 percento come finanziamento agevolato.
2. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), assume la forma di contributo diretto alla spesa per i progetti di cui al capo II ovvero di contributo in conto capitale per i progetti di cui al capo III.
3. Il finanziamento agevolato di cui al comma 1, lettera b), deve essere restituito dal soggetto beneficiario senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di sette anni. Nel caso in cui la predetta data di erogazione dell'ultima quota a saldo ricada nei trenta giorni precedenti la scadenza del 31 maggio o del 30 novembre, la prima rata del piano di ammortamento decorre dalla prima scadenza successiva. Il finanziamento agevolato non e' assistito da particolari forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
4. Ai fini della determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo (ESL) del finanziamento agevolato si applica la metodologia di cui alla comunicazione n. 14/2008. A tal fine, e' utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso base una maggiorazione, in termini di punti base, conforme a quanto previsto dalla medesima comunicazione. Nel caso di progetti congiunti di cui all'art. 4, comma 2, le verifiche sono effettuate con riferimento a ciascuna PMI partecipante al progetto, sulla base del contributo richiesto dalla singola impresa.
5. L'ammontare complessivo delle agevolazioni concedibili e' rideterminato nel provvedimento di concessione definitiva adottato dal Ministero a conclusione del progetto, sulla base delle attivita' effettivamente realizzate dal soggetto beneficiario come risultanti a seguito delle verifiche del Ministero sulle rendicontazioni di spesa.
6. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti «de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.
 
Art. 7

Procedura di accesso, concessione
ed erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I termini e le modalita' di presentazione delle domande di agevolazioni sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero. Con il medesimo provvedimento, sono resi disponibili gli schemi in base ai quali deve essere presentata la domanda di agevolazioni e l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attivita' istruttoria da parte del Ministero, nonche' definiti i criteri per la determinazione e la rendicontazione delle attivita' e dei costi ammissibili, gli oneri informativi a carico dei soggetti proponenti e gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo. Il predetto provvedimento definisce altresi' i criteri di valutazione dei progetti nonche', per ciascuno degli indicatori di valutazione previsti, i correlati punteggi, condizioni e soglie minime di ammissibilita'..
3. Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, puo' presentare, nell'ambito del presente intervento, una sola domanda di accesso alle agevolazioni che puo' riguardare, in alternativa, un progetto di innovazione di processo o di innovazione dell'organizzazione di cui al capo II ovvero un progetto di investimenti di cui al capo III.
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. In caso di insufficienza delle suddette risorse, le domande presentate sono ammesse all'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione, tenuto conto delle riserve di cui all'art. 3, comma 3.
5. Ai fini della concessione delle agevolazioni, il Ministero verifica la completezza e la regolarita' della domanda di agevolazione, il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' previste dal presente decreto e procede all'istruttoria delle domande di agevolazione sulla base dei criteri di valutazione indicati nel provvedimento di cui al comma 2. Le attivita' istruttorie sono svolte dal Ministero entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazioni, fermo restando la possibilita' di chiedere integrazioni e/o chiarimenti. Nelle more delle attivita' di valutazione dei progetti, il Ministero verifica la vigenza e la regolarita' contributiva del soggetto proponente, nonche' l'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia.
6. Per le domande per le quali l'attivita' istruttoria si e' conclusa con esito positivo, il Ministero procede alla registrazione dell'aiuto individuale sul registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento 31 maggio 2017, n. 115, ai fini della conseguente adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Con il medesimo provvedimento, sono stabiliti gli impegni e gli obblighi specifici per i soggetti beneficiari agevolati a valere sulle eventuali risorse del PON IC 2014-2020. Per i progetti congiunti di cui all'art. 4, comma 2, la registrazione dell'aiuto viene effettuata con riferimento a ciascun soggetto partecipante al progetto, sulla base dei costi a carico dei partecipanti e delle conseguenti agevolazioni concedibili. Per le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore a una o piu' delle soglie di ammissibilita' previste con il successivo provvedimento direttoriale di cui al comma 2, ovvero ritenute comunque non ammissibili per insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto, il Ministero comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
 
Art. 8

Ulteriori adempimenti a carico
dei soggetti beneficiari

1. Il soggetto beneficiario, oltre al rispetto degli adempimenti gia' previsti dal presente decreto, e' tenuto a:
a) effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso modalita' che consentano la loro piena tracciabilita' e la loro riconducibilita' ai titoli di spesa a cui si riferiscono;
b) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei dieci anni successivi al completamento del programma di investimento. In ogni caso, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 140 del regolamento (UE) n. 1303/2013, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica che rispondano a standard di sicurezza accettati;
c) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell'Unione europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei progetti e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;
d) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei progetti agevolati;
e) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilita' separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili nazionali;
f) comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del progetto;
2. I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del presente decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni. Ai predetti fini, i soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 125-quinquies della predetta legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai citati commi 125 e seguenti comporta una sanzione pari all'1 percento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonche' la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi novanta giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio.
3. Per i soli soggetti beneficiari agevolati a valere sulle risorse del PON IC 2014-2020, rispettare gli indirizzi operativi stabiliti con il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero 6 marzo 2017.
 
Art. 9

Controlli

1. Il Ministero puo' effettuare controlli in qualsiasi fase del procedimento amministrativo mediante ispezioni in loco. Nel caso di esito negativo dei controlli, il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni. Il Ministero puo' effettuare accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualita' e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dalle imprese beneficiarie durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente provvedimento.
2. Per i soli soggetti beneficiari agevolati a valere sulle risorse del PON IC 2014-2020, i controlli vengono effettuati sulla base di quanto stabilito agli articoli 125 e seguenti dal regolamento (UE) n. 1303/2013.
 
Art. 10

Variazioni

1. Eventuali variazioni dell'impresa beneficiaria conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attivita', ovvero variazioni relative agli obiettivi complessivi, alla tempistica di realizzazione o alla localizzazione dei progetti, devono essere tempestivamente comunicate al Ministero affinche' proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni previste all'art. 11. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa.
2. Nel caso di operazioni societarie che comportino la variazione del soggetto beneficiario, il Ministero procede alla verifica, con riferimento al nuovo soggetto, del possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente decreto nonche', esclusivamente per i progetti di cui al capo II, alla verifica del rispetto dei massimali di aiuto concedibili in applicazione dell'art. 3, paragrafi 8 e 9, del regolamento de minimis.
3. Fermo restando il rispetto degli obiettivi connessi alla realizzazione del progetto, le variazioni rispetto alla domanda di agevolazione che riguardano l'ammontare complessivo delle spese realizzate, ovvero l'importo rendicontato per specifiche categorie di spesa, non devono essere preventivamente comunicate al Ministero e sono valutate in fase di erogazione delle agevolazioni.
4. Fino a quando la proposta di variazione di cui al comma 1 non e' stata approvata, il Ministero sospende l'erogazione delle agevolazioni, fermo restando che l'importo complessivo delle agevolazioni erogate non puo' essere superiore a quello concesso al soggetto beneficiario.
 
Art. 11

Revoche

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura totale nei seguenti casi:
a) assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;
b) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di trasformazione tecnologica e digitale;
c) fallimento del soggetto beneficiario, ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, laddove intervenuti antecedentemente alla data di ultimazione del progetto e fatta salva la possibilita' per il Ministero di valutare, nel caso di apertura nei confronti dello stesso soggetto di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, la compatibilita' della procedura medesima con la prosecuzione del progetto agevolato;
d) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
e) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 6, comma 5;
f) trasferimento, entro cinque anni dalla data di conclusione del progetto, dell'attivita' economica specificamente incentivata o di una sua parte in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo. Ai fini della valutazione della presente causa di revoca, si considera il trasferimento dell'attivita' economica effettuata da parte dell'impresa beneficiaria dell'aiuto, ovvero da altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
2. Con riferimento ai casi di revoca totale di cui al comma 1, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio gia' erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 123 del 1998.
3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura parziale nei seguenti casi:
a) mancato rispetto del termine massimo per la realizzazione del progetto di cui all'art. 5, comma 4, lettera d);
b) mancato mantenimento, nei tre anni successivi alla data di erogazione a saldo delle agevolazioni, delle immobilizzazioni agevolate nell'unita' produttiva interessata dal progetto agevolato;
c) mancata restituzione, protratta per oltre un anno, delle rate del finanziamento agevolato da restituire al Ministero.
4. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 3:
a) nel caso di cui alla lettera a), e' riconosciuta all'impresa esclusivamente la quota parte di agevolazioni commisurata al progetto effettivamente realizzato, qualora si configuri il raggiungimento di obiettivi parziali significativi;
b) nel caso di cui alla lettera b), e' riconosciuta al soggetto beneficiario esclusivamente la quota parte di agevolazioni commisurata al periodo in cui e' stato verificato il pieno rispetto degli obblighi;
c) nel caso di cui alla lettera c), la revoca e' commisurata alla quota di finanziamento agevolato, comprensiva delle rate scadute e di quelle ancora da rimborsare sulla base del relativo piano di ammortamento, non restituita dall'impresa alla data di contestazione dell'inadempimento da parte del Ministero.
5. Per i soli soggetti beneficiari agevolati a valere sulle risorse del PON IC 2014-2020, le cause di revoca di cui al presente articolo sono integrate con ulteriori specifiche in funzione della natura delle risorse utilizzate per agevolare i progetti.
6. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate, in misura totale o parziale, in relazione alla natura ed entita' dell'inadempimento, nel caso di inadempienza degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione.
 
Art. 12

Progetti e spese ammissibili

1. Sono agevolabili i progetti di innovazione di processo o di innovazione organizzativa diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dei soggetti proponenti mediante l'implementazione delle tecnologie di cui all'art. 5, comma 1.
2. Ai fini del rispetto delle disposizioni previste all'art. 5, comma 4, lettere c), e d) relative ai termini di avvio e ultimazione dei progetti agevolabili:
a) per data di avvio del progetto si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento oppure la data di inizio dell'attivita' del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
b) per data di ultimazione del progetto si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni ovvero la data di fine dell'attivita' del personale interno.
3. Le spese e i costi ammissibili nell'ambito dei progetti di cui al presente capo devono essere sostenuti direttamente dal soggetto beneficiario e pagati dallo stesso e sono quelli relativi a:
a) il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione o di somministrazione lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attivita' previste dal progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto.
c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per la realizzazione del progetto, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
d) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto;
4. Le spese per il personale dipendente di cui al comma 1, lettera a), sono ammesse secondo la metodologia di calcolo e le tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale di cui al decreto interministeriale 24 gennaio 2018 citato nelle premesse del presente decreto;
5. I costi di cui al comma 1, lettere b), c), e d), sono ammessi, ai sensi dell'art. 68-ter del regolamento (UE) n. 1303/2013, sulla base di un tasso forfettario pari al 40 percento dei costi diretti ammissibili per il personale di cui al comma 1, lettera a).
6. Le spese e i costi di cui al comma 3 sono ammissibili solo in quanto si riferiscono a titoli di spesa o documenti contabili aventi valore probatorio equivalente la cui data e' compresa nel periodo di svolgimento del progetto e a condizione che sia stato effettuato il pagamento.
7. Con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 2, sono definiti i criteri per la determinazione e la rendicontazione dei costi ammissibili individuati al presente articolo.
 
Art. 13

Concessione ed erogazione delle agevolazioni

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni per i progetti di cui al presente capo, qualora il valore complessivo dell'agevolazione determinata ai sensi dell'art. 7, superi, in termini di equivalente sovvenzione lordo, l'intensita' massima prevista all'art. 29 del regolamento GBER, l'importo del contributo diretto alla spesa di cui al comma 1, lettera a), del medesimo art. 7, e' ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta intensita'.
2. L'erogazione delle agevolazioni per i progetti di cui al presente capo avviene in due quote, secondo lo stato di avanzamento dei progetti e il pagamento delle relative spese.
3. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni per stato di avanzamento, il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione relativa alle attivita' svolte e alle spese e ai costi sostenuti in un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del provvedimento di concessione. La prima erogazione puo' riguardare le spese e i costi sostenuti fino alla data del provvedimento di concessione, indipendentemente dalla cadenza semestrale.
4. Il soggetto beneficiario puo' richiedere l'erogazione della prima quota, pari al 50 percento delle agevolazioni concesse, successivamente al sostenimento di spese pari ad almeno il 50 percento dell'importo totale ammesso ad agevolazione ovvero, in alternativa, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
5. L'erogazione del saldo puo' essere richiesta dal soggetto beneficiario entro sessanta giorni dalla data di ultimazione del progetto, successivamente al pagamento delle relative spese. A tal fine il soggetto beneficiario trasmette al Ministero, nell'ambito della predetta richiesta di erogazione a saldo, una relazione tecnica finale concernente il raggiungimento degli obiettivi connessi alla realizzazione del progetto di trasformazione tecnologica e digitale.
6. Il Ministero, ricevute la domanda di erogazione, provvede a verificare:
a) la regolarita' e la completezza delle dichiarazioni rese dal soggetto beneficiario ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' della documentazione allegata alla medesima domanda di erogazione;
b) la vigenza, la regolarita' contributiva e l'assenza di cause di divieto di erogazione delle agevolazioni in relazione a quanto previsto dalla normativa antimafia, nonche', attraverso la visura Deggendorf, se il soggetto beneficiario rientra o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero;
c) nel caso di richiesta di erogazione a saldo, l'effettiva realizzazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruita' dei relativi costi.
7. Il Ministero, entro novanta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di erogazione, procede, nei casi di esito positivo delle attivita' di cui al comma 5, all'erogazione delle agevolazioni spettanti e adotta, per le richieste di erogazione a saldo, il provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni.
8. Con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 2, sono definite le modalita' di presentazione delle domande di erogazione e di rendicontazione dei costi, nonche' la relativa documentazione da allegare.
 
Art. 14

Progetti e spese ammissibili

1. Sono agevolabili i progetti di investimento diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dei soggetti proponenti mediante l'implementazione delle tecnologie di cui all'art. 5, comma 1.
2. Ai fini del rispetto delle disposizioni previste all'art. 5, comma 4, lettere c), e d) relative ai termini di avvio e ultimazione dei progetti agevolabili:
a) per data di avvio del progetto si intende la data del primo titolo di spesa ammesso alle agevolazioni;
b) per data di ultimazione del progetto si intende la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile riferibile al programma stesso, ancorche' pagato successivamente e comunque entro la data di presentazione della richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni.
1. Le spese ammissibili nell'ambito dei progetti di cui al presente capo devono essere sostenute direttamente dal soggetto beneficiario e dallo stesso pagate e sono quelle relative a:
a) immobilizzazioni materiali, quali macchinari, impianti e attrezzature tecnologicamente avanzate ovvero tecnico-scientifiche, purche' coerenti con le finalita' di trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dell'impresa ai sensi dell'art. 5, comma 1;
b) immobilizzazioni immateriali necessarie alle finalita' del progetto agevolato;
c) costi per servizi di consulenza specialistica strettamente funzionali alla realizzazione del progetto, nella misura massima del 10 per cento dei costi complessivi ammissibili;
d) costi sostenuti a titolo di canone per l'utilizzo, mediante soluzioni cloud computing, dei programmi informatici ovvero per la fruizione di servizi di connettivita' a banda larga o ultra larga;
e) costi per i servizi resi alle PMI beneficiarie dal soggetto promotore capofila per la gestione delle iniziative di cui all'art. 4, comma 2, nella misura massima del 2 per cento dei costi complessivi ammissibili.
2. Ai fini dell'ammissibilita', le spese di cui al comma 1 devono:
a) essere riferite a costi strettamente finalizzati alla realizzazione del progetto e, nel caso di beni ammortizzabili, essere utilizzati esclusivamente nell'unita' produttiva oggetto del programma di spesa;
b) essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero strumenti bancari che consentano la piena tracciabilita' delle operazioni;
c) essere relative a costi sostenuti presso terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;
d) nel caso di immobilizzazioni materiali e immateriali di cui al comma 1, lettere a), e b), essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale dell'impresa e mantengono la loro funzionalita' rispetto al progetto di investimento per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
e) nel caso di immobilizzazioni materiali di cui al comma 1, lettera a), essere acquistate allo stato «nuovo di fabbrica»;
f) nel caso di servizi di consulenza specialistica e di costi sostenuti a titolo di canone di cui al comma 1, lettere c), e d), essere riferibili a servizi resi nel periodo di realizzazione del progetto, come documentabile attraverso i relativi contratti di servizio e/o qualsiasi ulteriore documentazione utile ad avvalorare l'effettivo svolgimento delle prestazioni;
g) nel caso di servizi di consulenza specialistica di cui al comma 1, lettera c), trattarsi di prestazioni non continuative o periodiche ed esulare dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attivita' regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicita'.
3. Non sono in ogni caso ammissibili le spese:
a) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
b) connesse a commesse interne;
c) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
d) per l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;
e) di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere e ad esclusione dei canoni di cui al comma 1, lettera d);
f) relative alla formazione del personale impiegato dall'impresa, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal progetto;
g) imputabili a imposte e tasse;
h) inerenti a beni la cui installazione non e' prevista presso l'unita' produttiva interessata dal programma;
i) correlate all'acquisto di mezzi mobili, anche qualora non targati.
 
Art. 15

Concessione ed erogazione delle agevolazioni

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni per i progetti di cui al presente capo, qualora il valore complessivo delle agevolazioni richieste dal soggetto proponente superi i massimali concedibili per l'impresa unica ai sensi del regolamento de minimis, allo stesso soggetto proponente e' preclusa la presentazione della domanda. Nel caso di progetti congiunti di cui all'art. 4, comma 2, le verifiche sono effettuate con riferimento a ciascuna PMI partecipante al progetto, sulla base delle agevolazioni richieste dalla singola impresa. In ogni caso gli aiuti concessi in favore di un'impresa unica non possono superare, tenuto conto delle ulteriori agevolazioni concesse ai sensi del regolamento de minimis nell'arco di tre esercizi finanziari, i limiti previsti dal medesimo regolamento
2. L'erogazione delle agevolazioni di cui al presente capo avviene in due quote, secondo lo stato di avanzamento dei progetti e il pagamento delle relative spese.
3. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni per stato di avanzamento, il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute che debbono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.
4. Con riferimento alle modalita' di richiesta di erogazione da parte dei soggetti beneficiari ed ai correlati adempimenti del Ministero si applica quanto previsto all'art. 13, commi 3, 4, 5 e 6.
5. Con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 2, sono definite le modalita' di presentazione delle domande di erogazione e di rendicontazione dei costi, nonche' la relativa documentazione da allegare.
 
Art. 16

Disposizioni finali

1. Il regime di aiuti istituito ai sensi del capo II del presente decreto e' comunicato alla Commissione europea ai sensi del regolamento GBER ed e' applicabile dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020, fatte salve eventuali proroghe autorizzate dalla Commissione europea.
2. Il Ministero garantisce l'adempimento degli obblighi di pubblicita' e informazione di cui all'art. 9 del regolamento GBER attraverso la pubblicazione delle informazioni ivi indicate sul registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Il regime di aiuti di cui al capo II del presente decreto e' oggetto di relazioni annuali trasmesse alla Commissione europea ai sensi dell'art. 11, lettera b), del regolamento GBER.
4. Ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l'adempimento degli obblighi di comunicazione viene garantito attraverso la pubblicazione delle informazioni relative alla misura agevolativa di cui al presente decreto sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it».
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2020

Il direttore generale: Aria

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 583