Gazzetta n. 164 del 1 luglio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 maggio 2020, n. 71
Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,

IL MINISTRO DELL'INTERNO,

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI,

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante: «Diritto del minore ad una famiglia»;
Visto l'articolo 3, comma 4, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, recante: «Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso»;
Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Vista la legge 27 gennaio 2017, n. 205, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante: «Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici»;
Considerato che la legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 279, ha incrementato il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, di 2,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per l'erogazione di borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui agli articoli 575 e 576, primo comma, n. 5.1. del codice penale, ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale, nonche' per il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attivita' lavorativa;
Considerato che la medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 280, rinvia ad un regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, la definizione dei criteri e delle modalita' per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 279 e per l'accesso agli interventi finanziati mediante le stesse;
Considerato che l'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 2018, n. 4, ha incrementato la dotazione del predetto Fondo di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017, per l'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e per il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attivita' lavorativa secondo le previsioni della legge stessa;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Considerato, inoltre, che l'articolo 1, comma 492, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha incrementato il Fondo di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, per l'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e per il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attivita' lavorativa secondo le previsioni della legge stessa;
Considerato che l'articolo 8 della legge 19 luglio 2019, n. 69, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere», ha sostituito l'articolo 11, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, confermando lo stanziamento di euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2017 per l'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e per il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attivita' lavorativa;
Ritenuto di dover procedere con il presente regolamento anche alla disciplina delle misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 492, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha stanziato 3 milioni di euro per l'anno 2019 e dall'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 4, come modificata dall'articolo 8, della legge 19 luglio 2019, n. 69, con la quale sono stati stanziati ulteriori 3 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020;
Acquisito il parere della Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 29 gennaio 2020;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato del 27 dicembre 2019, n. 3236 nonche' del 18 febbraio 2020, n. 449;
Visti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario;
Vista la comunicazione del 18 maggio 2020 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina:
a) i criteri e le modalita' per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e successivamente dall'articolo 1, comma 492, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinate all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attivita' lavorativa, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), e comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 4;
b) i criteri di equita' per l'erogazione delle misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 492, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 4;
c) i criteri e le modalita' per l'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinate alle finalita' di cui al comma 1, lettera a), nonche' alle spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui agli articoli 575 e 576, primo comma, n. 5.1. del codice penale, ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale, ai sensi dell'articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

- La legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Diritto del
minore ad una famiglia», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 maggio 1983, n. 133, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4, della legge
22 dicembre 1999, n. 512 «Istituzione del Fondo di
rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di
tipo mafioso»:
«Art. 3 (Comitato di solidarieta' per le vittime dei
reati di tipo mafioso e dei reati internazionali violenti).
- 1 - 3 (Omissis).
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento previsto dall'art. 7, la gestione del Fondo e'
attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del
Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 5, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini e della
partecipazione italiana a missioni internazionali»,
pubblicato nella Gazz. Uff. n. 150 del 1° luglio 2009,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, pubblicata nella Gazz. Uff. n. 179 del 4 agosto
2009, S.O.:
«Art. 19 (Societa' pubbliche). - 1. - 4. (Omissis).
5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono
attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono
affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei
principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a
capitale interamente pubblico su cui le predette
amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria
attivita' quasi esclusivamente nei confronti
dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e
le spese di funzionamento degli interventi relativi ai
fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi
stessi.
Omissis.».
- La legge 27 gennaio 2017, n. 205 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.
- La legge 11 gennaio 2018, n. 4 recante «Modifiche al
codice civile, al codice penale, al codice di procedura
penale e altre disposizioni in favore degli orfani per
crimini domestici», e' pubblicata nella Gazz. Uff. 1°
febbraio 2018, n. 26.
- Si riporta il testo dei commi 279 e 280 dell'art. 1
della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205:
«Art. 1 - 1. - 278. (Omissis).
279. La dotazione del Fondo di cui all'art. 2, comma
6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, come modificato ai sensi dell'art. 14 della
legge 7 luglio 2016, n. 122, e' incrementata di ulteriori
2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e
2020. Tale somma e' destinata all'erogazione di borse di
studio, spese mediche e assistenziali in favore degli
orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a
seguito del delitto di cui all'art. 576, primo comma,
numero 5.1), ovvero per omicidio a seguito dei delitti di
cui agli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale,
nonche' al finanziamento di iniziative di orientamento, di
formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi
nell'attivita' lavorativa. Almeno il 70 per cento di tale
somma e' destinato agli interventi in favore dei minori; la
quota restante e' destinata, ove ne ricorrano i
presupposti, agli interventi in favore dei soggetti
maggiorenni economicamente non autosufficienti.
280. Con regolamento da adottare con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro della salute,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' per
l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 279 e per
l'accesso agli interventi finanziati mediante le stesse. Lo
schema del regolamento di cui al presente comma, corredato
di relazione tecnica, e' trasmesso alle Camere per il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili di carattere finanziario.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 6-sexies dell'art. 2
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, «Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
imprese e alle famiglie», in Gazz. Uff. n. 303 del 29
dicembre 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2011, n. 10, in Gazz. Uff. n. 47 del 26
febbraio 2011, S.O.:
«Art. 2 (Proroghe onerose di termini). - 1. -
6-quinquies. (Omissis).
6-sexies. A decorrere dal termine di proroga fissato
dall'art. 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e
dell'usura previsto dall'art. 4, comma 1, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto
1999, n. 455, e il Fondo di rotazione per la solidarieta'
alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'art. 1,
comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono
unificati nel "Fondo di rotazione per la solidarieta' alle
vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive e dell'usura", costituito presso il Ministero
dell'interno, che e' surrogato nei diritti delle vittime
negli stessi termini e alle stesse condizioni gia' previsti
per i predetti fondi unificati e subentra in tutti i
rapporti giuridici gia' instaurati alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Per
l'alimentazione del Fondo di cui al presente comma si
applicano le disposizioni previste dall'art. 14, comma 11,
della legge 7 marzo 1996, n. 108, dall'art. 18, comma 1,
della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e dall'art. 1, comma
1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512. E' abrogato l'art.
1-bis della legge 22 dicembre 1999, n. 512. Entro il
termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo
provvede ad adeguare, armonizzare e coordinare le
disposizioni dei regolamenti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e al
decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n.
284.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 576, 609-bis e
609-octies del codice penale:
«Art. 576 (Circostanze aggravanti. Ergastolo). - Si
applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto
dall'articolo precedente e' commesso:
1. col concorso di taluna delle circostanze
indicate nel n. 2 dell'art. 61;
2. contro l'ascendente o il discendente, quando
concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4
dell'art. 61 o quando e' adoperato un mezzo venefico o un
altro mezzo insidioso, ovvero quando vi e' premeditazione;
3. dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla
cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi
di sussistenza durante la latitanza;
4. dall'associato per delinquere, per sottrarsi
all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;
5. in occasione della commissione di taluno dei
delitti previsti dagli articoli 572, 583-quinquies,
600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;
5.1. dall'autore del delitto previsto dall'art.
612-bis nei confronti della persona offesa;
5-bis. contro un ufficiale o agente di polizia
giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica
sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle
funzioni o del servizio.
E' latitante, agli effetti della legge penale, chi si
trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'art. 61.»
«Art. 609-bis (Violenza sessuale). - Chiunque, con
violenza o minaccia o mediante abuso di autorita',
costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e'
punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a
compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorita' fisica
o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi
il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita in
misura non eccedente i due terzi.»
«Art. 609-octies (Violenza sessuale di gruppo). - La
violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione,
da parte di piu' persone riunite, ad atti di violenza
sessuale di cui all'art. 609-bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo
e' punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
Si applicano le circostanze aggravanti previste
dall'art. 609-ter.
La pena e' diminuita per il partecipante la cui opera
abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella
esecuzione del reato. La pena e' altresi' diminuita per chi
sia stato determinato a commettere il reato quando
concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del
primo comma e dal terzo comma dell'art. 112.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 della citata legge
11 gennaio 2018, n. 4:
«Art. 11 (Fondo di rotazione per la solidarieta' alle
vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti
nonche' agli orfani per crimini domestici). - 1. La
dotazione del Fondo di cui all'art. 2, comma 6-sexies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come
modificato dall'art. 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122,
e' incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2017 e 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di
7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per le
seguenti finalita' a valere su tale incremento:
a) una quota pari a 2 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2017 e' destinata all'erogazione di
borse di studio in favore degli orfani per crimini
domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento,
di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi
nell'attivita' lavorativa ai sensi delle disposizioni della
presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di
tale somma sia destinato agli interventi in favore dei
minori e che la quota restante, ove ne ricorrano i
presupposti, sia destinata agli interventi in favore dei
soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;
b) una quota pari a 3 milioni di euro per l'anno
2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020
e' destinata, in attuazione di quanto disposto dall'art. 5,
comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, a misure di
sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie
affidatarie, secondo criteri di equita' fissati con
apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il
Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro della salute, da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma
1 e per l'accesso agli interventi mediante le stesse
finanziati. Lo schema del regolamento di cui al presente
comma, corredato di relazione tecnica, e' trasmesso alle
Camere per il parere delle Commissioni competenti per
materia e per i profili di carattere finanziario.
3. All'onere complessivamente risultante dalle
disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 9, comma 2,
nonche' di cui al comma 1 del presente articolo, pari a
2.074.000 euro, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a 2.064.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017,
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a
10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017,
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
4. Il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle
vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti
assume la denominazione di "Fondo di rotazione per la
solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle
richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali
violenti nonche' agli orfani per crimini domestici".».
- La legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.
- Si riporta il testo del comma 492 dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«Art. 1 - 1. - 491. (Omissis).
492. Il fondo di cui all'art. 2, comma 6-sexies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come
modificato dall'art. 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122,
e' incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2019. Tale incremento e' destinato alle seguenti
finalita':
a) una quota pari a 2 milioni di euro annui e'
destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli
orfani per crimini domestici e al finanziamento di
iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per
l'inserimento dei medesimi nell'attivita' lavorativa
secondo le disposizioni della presente legge. Almeno il 70
per cento di tale somma e' destinato agli interventi in
favore dei minori; la quota restante, ove ne ricorrano i
presupposti, agli interventi in favore dei soggetti
maggiorenni economicamente non autosufficienti;
b) una quota pari a 3 milioni di euro annui e'
destinata, in attuazione di quanto disposto dall'art. 5,
comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, a misure di
sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie
affidatarie.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 19 luglio
2019, n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di
procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela
delle vittime di violenza domestica e di genere):
«Art. 8 (Modifica all'art. 11 della legge 11 gennaio
2018, n. 4, in materia di misure in favore degli orfani per
crimini domestici e delle famiglie affidatarie). - 1.
All'art. 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, il comma 1
e' sostituito dal seguente:
"1. La dotazione del Fondo di cui all'art. 2, comma
6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, come modificato dall'art. 14 della legge 7
luglio 2016, n. 122, e' incrementata di 2 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 5 milioni di euro
per l'anno 2019 e di 7 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2020, per le seguenti finalita' a valere su tale
incremento:
a) una quota pari a 2 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2017 e' destinata all'erogazione di
borse di studio in favore degli orfani per crimini
domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento,
di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi
nell'attivita' lavorativa ai sensi delle disposizioni della
presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di
tale somma sia destinato agli interventi in favore dei
minori e che la quota restante, ove ne ricorrano i
presupposti, sia destinata agli interventi in favore dei
soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;
b) una quota pari a 3 milioni di euro per l'anno
2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020
e' destinata, in attuazione di quanto disposto dall'art. 5,
comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, a misure di
sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie
affidatarie, secondo criteri di equita' fissati con
apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione".
2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari
a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero".».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Omissis.».

Note all'art. 1:

- Il testo del comma 6-sexies dell'art. 2 del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e'
riportato nelle Note alle premesse.
- Il testo del comma 492 dell'art. 1 della citata legge
30 dicembre 2018, n. 145, e' riportato nelle Note alle
premesse.
- Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 11 della citata
legge 11 gennaio 2018, n. 4, e' riportato nelle Note alle
premesse.
- Il testo dei commi 279 e 280 dell'art. 1 della citata
legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' riportato nelle Note
alle premesse.
- Il testo degli articoli 576, 609-bis e 609-octies del
codice penale e' riportato nelle Note alle premesse.
 
Articolo 16

Allegato I

Tabella A) Prestazioni sanitarie e assistenziali rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza, ordinariamente soggette al regime di compartecipazione della spesa:
===================================================================== | Codice | Prestazione | +=============+=====================================================+ |89.7 |Visita Generale (1° visita) | +-------------+-----------------------------------------------------+ |94.12.1 |Visita Psichiatrica/Neuropsichiatrica di controllo | +-------------+-----------------------------------------------------+ |94.09 |Colloquio psicologico clinico | +-------------+-----------------------------------------------------+ | |Somministrazione di test proiettivi e della | |94.08.3 |personalita' | +-------------+-----------------------------------------------------+ |94.03 |Psicoterapia individuale | +-------------+-----------------------------------------------------+ |94.44 |Psicoterapia di gruppo | +-------------+-----------------------------------------------------+ | |Terapia farmacologica | +-------------+-----------------------------------------------------+

Tabella B) Prestazioni sanitarie e assistenziali escluse dai Livelli Essenziali di Assistenza:
===================================================================== |Prestazione | +===================================================================+ |prestazioni professionali di tipo psicologico, anche domiciliari | +-------------------------------------------------------------------+ |valutazione diagnostica multidisciplinare | +-------------------------------------------------------------------+ |interventi psicoeducativi e di supporto alle autonomie e alle | |attivita' della vita quotidiana | +-------------------------------------------------------------------+ |interventi psicoeducativi finalizzati al recupero dell'autonomia | |personale sociale e lavorativa | +-------------------------------------------------------------------+

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per
a) «Beneficiari»:
1) orfani di crimini domestici, figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti, della vittima di un omicidio commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, ovvero dall'altra persona dell'unione civile, anche se l'unione e' cessata, ovvero dalla persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, da dichiararsi secondo le modalita' di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, anche in conformita' a quanto previsto dall'articolo 1, comma 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76;
2) orfani, figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti, di madre vittima di omicidio, ai sensi dell'articolo 576, comma 1, n. 5.1, del codice penale;
3) orfani, figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti, di madre vittima di omicidio, a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale;
b) «Fondo»: il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonche' agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dall'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60;
c) «Comitato»: il Comitato di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
d) «Commissario»: il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso, che presiede il Comitato;
e) «Concessionario»: CONSAP «Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.», che gestisce il Fondo per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 22 dicembre 1999, n. 512.

Note all'art. 2:

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della
popolazione residente):
«Art. 13 (Dichiarazioni anagrafiche). - 1. Le
dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di
cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i
seguenti fatti:
a) trasferimento di residenza da altro comune o
dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;
b) costituzione di nuova famiglia o di nuova
convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione
della famiglia o della convivenza;
c) cambiamento di abitazione;
d) cambiamento dell'intestatario della scheda di
famiglia o del responsabile della convivenza;
e) cambiamento della qualifica professionale;
f) cambiamento del titolo di studio.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 37 dell'art. 1 della
legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni
civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze):
«Art. 1 - 1. - 36. (Omissis).
37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di
cui al comma 36, per l'accertamento della stabile
convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica
di cui all'art. 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'art.
13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
(Omissis).».
- Il testo degli articoli 576, 609-bis e 609-octies del
codice penale e' riportato nelle Note alle premesse.
- Il testo del comma 6-sexies dell'art. 2 del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e'
riportato nelle Note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 7 luglio
2016, n. 122 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea
- Legge europea 2015-2016):
«Art. 14 (Fondo per l'indennizzo in favore delle
vittime). - 1. Il Fondo di rotazione per la solidarieta'
alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive e dell'usura e' destinato anche all'indennizzo
delle vittime dei reati previsti dall'art. 11 e assume la
denominazione di "Fondo di rotazione per la solidarieta'
alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti.
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 5
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, il Fondo e' altresi'
alimentato da un contributo annuale dello Stato pari a
2.600.000 euro per l'anno 2016, a 5.400.000 euro per l'anno
2017 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2018.
3. Il Fondo e' surrogato, quanto alle somme
corrisposte a titolo di indennizzo agli aventi diritto, nei
diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto
condannato al risarcimento del danno.
4. In caso di disponibilita' finanziarie
insufficienti nell'anno di riferimento a soddisfare gli
aventi diritto, e' possibile per gli stessi un accesso al
Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme
non percepite dal Fondo medesimo negli anni successivi,
senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del titolo II del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014,
n. 60. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
apportate le necessarie modifiche al citato regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 60 del
2014.».
- Il testo dell'art. 11 della citata legge 11 gennaio
2018, n. 4, e' riportato nelle Note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19
febbraio 2014, n. 60, recante «Regolamento recante la
disciplina del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle
vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive e dell'usura, a norma dell'art. 2, comma
6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10» e' pubblicato nella Gazz. Uff. n. 83 del 9
aprile 2014.
- Il testo dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1999, n.
512, e' riportato nelle Note alle premesse.
- Il testo del comma 5 dell'art. 19 del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, e' riportato nelle Note alle
premesse.
 
Art. 3

Ripartizione delle risorse

1. Nei limiti delle risorse stanziate sul Fondo dalle leggi di cui in premessa, per le finalita' indicate nel presente Capo, sono destinate le seguenti somme, come di seguito indicate:
a) anno 2017 euro 2.000.000;
b) anno 2018 euro 4.000.000;
c) anno 2019 euro 5.960.256;
d) anno 2020 euro 3.500.000;
e) anno 2021 euro 2.000.000;
f) a decorrere dall'anno 2022 euro 1.500.000.
 
Art. 4

Benefici

1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 3 e' riconosciuto uno dei seguenti benefici:
a) borse di studio;
b) gratuita' o semigratuita' della frequenza presso convitti, educandati o istituzioni educative in generale, anche sulla base di apposite convenzioni, a tal fine stipulate dal Commissario.
2. I benefici di cui al comma 1 sono rivolti a studenti degli istituti scolastici ed educativi del sistema nazionale di istruzione, degli istituti di istruzione e formazione professionale, delle Universita', delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
3. Le somme destinate alle finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono ripartite nella misura di due terzi per i benefici di cui alla lettera a) e un terzo per l'erogazione dei benefici di cui alla lettera b).
 
Art. 5

Riassegnazione risorse

1. Le risorse non impegnate per taluna delle finalita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) o b), sono destinate al soddisfacimento delle domande nell'ambito dell'altra lettera.
2. Le economie di spesa risultanti dopo tale ripartizione sono a loro volta riassegnate per le esigenze degli altri Capi del presente regolamento.
 
Art. 6

Requisiti dei beneficiari
e criteri di ripartizione delle risorse

1. Il possesso dei requisiti per l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 4 e' verificato sulla base degli atti del procedimento penale che non siano coperti da segreto ovvero del decreto che dispone il giudizio ovvero di sentenza anche non passata in giudicato o di decreto penale di condanna anche non divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, recanti comunque l'accertamento dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
2. In ogni caso i benefici decorrono dalla data dell'evento.
3. Le risorse sono attribuite nei limiti degli stanziamenti del Fondo. In caso di disponibilita' finanziarie insufficienti, nell'anno di riferimento, e' previsto l'accesso al Fondo in quota proporzionale.

Note all'art. 6:

- Si riporta il testo dell'art. 444 del codice di
procedura penale:
«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). -
1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis
e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto
comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis,
609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, qualora la
pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis
del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui
al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del
prezzo o del profitto del reato.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell'art. 75, comma 3. Si applica
l'art. 537-bis.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena. In questo caso il
giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non
puo' essere concessa, rigetta la richiesta.
3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter,
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis
del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta,
puo' subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene
accessorie previste dall'art. 317-bis del codice penale
ovvero all'estensione degli effetti della sospensione
condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi
il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o
ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non
possa essere concessa, rigetta la richiesta.».
 
Art. 7

Modalita' di accesso ai benefici

1. Con delibera annuale il Comitato, sulla base dei dati forniti dall'Ufficio di supporto del Commissario inerenti al numero di orfani, alle classi di eta' e alla condizione scolastica, nell'ambito delle risorse attribuite al Capo II, individua il numero delle borse di studio assegnabili ed il loro importo.
2. Gli interessati presentano istanza alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di residenza dell'orfano, la quale la trasmette al Commissario.
3. Gli studenti degli istituti di grado primario e secondario producono certificato di frequenza degli studi. Di tale circostanza e' resa dichiarazione ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Gli istanti universitari devono aver sostenuto almeno un terzo degli esami prescritti annualmente dal corso di studio universitario, con esito positivo. Di tale circostanza e' resa dichiarazione ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
5. L'istanza di cui al comma 2 nonche' la dichiarazione relativa alla frequenza degli studi di cui al comma 3 sono sottoscritte, in caso di soggetti minorenni, dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale, se non dichiarato decaduto ai sensi dell'articolo 330 del codice civile ovvero dal tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile ovvero da enti di assistenza nominati dal giudice tutelare ai sensi dell'articolo 354 del codice civile. Essa deve contenere la dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che il richiedente l'elargizione e' orfano per crimini domestici ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento.
6. Sull'istanza di cui al comma 2 provvede il Commissario, previa delibera del Comitato.

Note all'art. 7:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa» e' pubblicato nella Gazz.
Uff. n. 42 del 20 febbraio 2001, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 330, 346 e 354 del
codice civile:
«Art. 330 (Decadenza dalla responsabilita'
genitoriale sui figli). - Il giudice puo' pronunziare la
decadenza dalla responsabilita' genitoriale quando il
genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa
dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
In tale caso, per gravi motivi, il giudice puo'
ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza
familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente
che maltratta o abusa del minore.»
«Art. 346 (Nomina del tutore e del protutore). - Il
giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui
deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del
tutore e del protutore.»
«Art. 354 (Tutela affidata a enti di assistenza). -
La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro
domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare
l'ufficio di tutore, puo' essere deferita dal giudice
tutelare ad un ente di assistenza nel comune dove ha
domicilio il minore o all'ospizio in cui questi e'
ricoverato. L'amministrazione dell'ente o dell'ospizio
delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di
tutela.
E' tuttavia in facolta' del giudice tutelare di
nominare un tutore al minore quando la natura o l'entita'
dei beni o altre circostanze lo richiedono.».
 
Art. 8

Criterio di riparto delle risorse

1. Nei limiti degli stanziamenti del Fondo indicati dalle leggi di cui in premessa, alle iniziative di orientamento e formazione sono destinate le risorse di seguito indicate, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome:
a) anno 2020 euro 2.000.000;
b) a decorrere dall' anno 2021 euro 1.000.000.
2. Il riparto delle risorse tra le Regioni e Province autonome e' effettuato nel seguente modo: il primo anno, sulla base della popolazione residente; a partire dal secondo anno, sulla base del numero degli eventi delittuosi riscontrati nel corso dell'anno precedente in ciascuna Regione e Provincia autonoma.
 
Art. 9

Modalita' di accesso ai benefici

1. Sulla base delle domande presentate dagli interessati alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di residenza dell'orfano, il Comitato delibera annualmente la ripartizione delle risorse di cui all'articolo precedente tra le Regioni e le Province autonome, al fine di realizzare interventi di orientamento e formazione al lavoro.
 
Art. 10

Verifica dell'attuazione degli interventi

1. Le Regioni e le Province autonome rendicontano annualmente al Commissario sulle spese sostenute.
 
Art. 11

Incentivi all'assunzione

1. Nei limiti delle risorse stanziate sul Fondo dalle leggi di cui in premessa, a decorrere dal primo gennaio 2020, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, gli orfani in possesso dei requisiti di cui al Capo I, e' riconosciuto un incentivo, per ogni assunzione effettuata, fino al 50 per cento dei contributi dovuti, per un periodo massimo di 36 mesi, a valere sul Fondo secondo la seguente quantificazione:
a) anno 2020 euro 500.000;
b) anno 2021 euro 1.000.000;
c) a decorrere dall'anno 2022 euro 1.500.000.
2. Le domande devono essere presentate dal datore di lavoro all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di residenza dell'orfano, che le trasmette al Commissario. Sulle domande presentate delibera il Comitato.
3. L'incentivo e' riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale, purche' con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In tal caso, il limite massimo dell'incentivo e' proporzionalmente ridotto.
4. L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale effettua un monitoraggio del beneficio riconosciuto dal presente articolo ai fini del rispetto dei limiti di spesa programmati e, qualora da tale monitoraggio emerga lo scostamento dai predetti limiti di spesa programmati, l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale non acquisisce ulteriori domande per l'accesso al beneficio. Raggiunto il limite annuale di spesa, l'INPS ne da' notizia al Commissario, il quale a sua volta informa il Comitato.
 
Art. 12

Fruizione degli incentivi

1. Nell'ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato e' stato parzialmente fruito l'incentivo, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, l'incentivo e' riconosciuto ai medesimi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla piena fruizione.
2. Il datore di lavoro invia segnalazione all'INPS ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di residenza dell'orfano, che a sua volta provvede all'inoltro al Commissario, dell'interruzione del rapporto di lavoro, qualora quest'ultima intervenga entro il termine di 36 mesi previsto dall'articolo 11, comma 1. La segnalazione, da effettuarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di interruzione del rapporto di lavoro, ne specifica le motivazioni.
 
Art. 13

Revoca degli incentivi

1. Il licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, del lavoratore assunto avvalendosi dell'incentivo effettuato nei 24 mesi successivi alla predetta assunzione comporta la revoca dell'incentivo e il recupero delle somme corrispondenti del beneficio gia' fruito.

Note all'art. 13:

- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 15 luglio
1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali):
«Art. 3 - Il licenziamento per giustificato motivo
con preavviso e' determinato da un notevole inadempimento
degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero
da ragioni inerenti all'attivita' produttiva,
all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento
di essa.».
 
Art. 14

Riassegnazione delle risorse

1. Le risorse non impegnate per taluna delle finalita' di cui agli articoli 8 e 11 sono destinate al soddisfacimento delle richieste formulate nell'ambito del medesimo Capo III.
2. Le economie di spesa risultanti dopo tale ripartizione sono a loro volta riassegnate per le esigenze degli altri Capi del presente regolamento.
 
Art. 15

Ripartizione delle risorse

1. Nei limiti delle risorse stanziate sul Fondo dalle leggi di cui in premessa, per le finalita' indicate nel presente Capo, sono assegnate risorse pari a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
 
Art. 16

Criteri e modalita'
di accesso ai benefici

1. Gli orfani dei crimini domestici e gli orfani di madri vittime dei delitti di cui all'articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono presentare domanda di accesso al Fondo.
2. Le domande sono presentate alla Prefettura-UTG di residenza dell'orfano, che le trasmette al Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di stampo mafioso e dei reati intenzionali violenti. L'istanza e' sottoscritta, in caso di soggetti minorenni, dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale, se non dichiarato decaduto ai sensi dell'articolo 330 del codice civile ovvero dal tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile ovvero da enti di assistenza nominati dal giudice tutelare ai sensi dell'articolo 354 del codice civile. Essa deve contenere la dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che il richiedente l'elargizione e' orfano per crimini domestici ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento.
3. Le domande sono presentate a ristoro delle spese documentate, sostenute a titolo di compartecipazione alla spesa per le prestazioni mediche e di assistenza materiale e psicologica, indicate nella tabella A) dell'allegato I del presente regolamento, nonche' a ristoro delle spese documentate, sostenute per le prestazioni non rientranti nei livelli essenziali di assistenza di cui alla tabella B) del medesimo allegato.
4. Qualora le risorse disponibili non risultino sufficienti per tutti gli aventi diritto, l'importo dei singoli benefici e' ridotto proporzionalmente nella misura occorrente al soddisfacimento di coloro che abbiano prodotto istanza.
5. Sulle domande presentate provvede il Commissario previa delibera del Comitato.

Note all'art. 16:

- Il testo del comma 279 dell'art. 1 della citata legge
27 dicembre 2017, n. 205, e' riportato nelle Note alle
premesse.
- Il testo degli articoli 330, 346 e 354 del codice
civile e' riportato nelle Note all'art. 7.
- Il riferimento al testo del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' riportato
nelle Note all'art. 7.
 
Art. 17

Riassegnazione delle risorse

1. Eventuali economie di spesa nell'ambito del presente Capo sono destinate al soddisfacimento delle richieste degli altri Capi.
 
Art. 18

Finalita' delle misure

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 492, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 4, come modificato dall'articolo 8 della legge 19 luglio 2019, n. 69, si intendono misure di sostegno e di aiuto economico quelle volte a garantire il mantenimento, la crescita e lo sviluppo dei minori affidati ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, fatti salvi i benefici concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 492, lettera a), della legge 30 dicembre 2018 n. 145, dell'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 e dell'articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Note all'art. 18:

- Il testo del comma 492 dell'art. 1 della citata legge
30 dicembre 2018, n. 145, e' riportato nelle Note alle
premesse.
- Il testo dell'art. 11 della citata legge 11 gennaio
2018, n. 4, e' riportato nelle Note alle premesse.
- Il testo dell'art. 8 della legge 19 luglio 2019, n.
69, e' riportato nelle Note alle premesse.
- Il riferimento alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e'
riportato nelle Note alle premesse.
- Il testo del comma 279 dell'art. 1 della citata legge
27 dicembre 2017, n. 205, e' riportato nelle Note alle
premesse.
 
Art. 19

Soggetti beneficiari

1. Sono soggetti beneficiari a norma del presente decreto le famiglie affidatarie ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 4 e dell'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184.
2. Sono famiglie affidatarie ai sensi del presente decreto anche le famiglie parentali.

Note all'art. 19:

- Il testo del comma 492 dell'art. 1 della citata legge
30 dicembre 2018, n. 145, e' riportato nelle Note alle
premesse.
- Il testo dell'art. 11 della citata legge 11 gennaio
2018, n. 4, e' riportato nelle Note alle premesse.
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 5 della
citata legge 4 maggio 1983, n. 184:
«Art. 5 - 1. - 3. (Omissis).
4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali,
nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle
disponibilita' finanziarie dei rispettivi bilanci,
intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in
favore della famiglia affidataria.».
 
Art. 20

Requisiti di accesso

1. Il sostegno e l'aiuto economico sono corrisposti alle seguenti condizioni:
a) che la famiglia sia riconosciuta affidataria ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
b) che l'orfano non abbia compiuto la maggiore eta' alla data del 1° gennaio 2020.
2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione ai benefici di cui al presente capo e' verificato sulla base degli atti del procedimento penale che non siano coperti da segreto ovvero del decreto che dispone il giudizio ovvero di sentenza anche non passata in giudicato o di decreto penale di condanna anche non divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, recanti comunque l'accertamento dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
3. Il beneficio in favore delle famiglie affidatarie decorre dalla data del provvedimento giudiziario di affidamento del minore.

Note all'art. 20:

- Il riferimento alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e'
riportato nelle Note alle premesse.
- Il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale
e' riportato nelle Note all'art. 6.
 
Art. 21

Modalita' di accesso ai benefici

1. La domanda di sostegno ed aiuto economico e' presentata dalle famiglie interessate di cui agli articoli 19 e 20, da uno dei componenti o a mezzo di procuratore speciale, alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo di residenza delle famiglie affidatarie, per l'inoltro al Commissario ed e' corredata dei seguenti atti e documenti:
a) copia del provvedimento giudiziario di affidamento del minore;
b) copia del provvedimento o degli atti del procedimento penale.
2. Sulle istanze presentate provvede il Commissario previa delibera del Comitato.
 
Art. 22

Ripartizione delle risorse

1. Nei limiti degli stanziamenti del Fondo indicati dalle leggi di cui in premessa, le risorse sono attribuite alle famiglie istanti, nella misura di euro 300 mensili per ogni minore affidato. In caso di disponibilita' finanziarie insufficienti, nell'anno di riferimento, e' previsto l'accesso al Fondo in quota proporzionale.
 
Art. 23

Cessazione dei benefici

1. I benefici previsti dal presente Capo cessano al raggiungimento della maggiore eta' del beneficiario.
 
Art. 24

Riserva delle risorse

1. Ai minori di eta' e' riservato almeno il settanta per cento delle risorse disponibili per i benefici previsti dai Capi II, III e IV. La quota restante e' destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni di eta' economicamente non autosufficienti.
 
Art. 25

Durata del sostegno economico

1. L'istanza di accesso al Fondo per i benefici previsti dai precedenti Capi e' presentata per ciascun anno di durata del sostegno economico.
 
Art. 26

Cumulo dei benefici

1. I benefici di cui ai Capi precedenti sono cumulabili fra di loro.
 
Art. 27

Gestione e monitoraggio della spesa

1. La gestione delle risorse ed il monitoraggio della spesa sono effettuati dall'Ufficio del Commissario, anche per il tramite del Concessionario indicato nel provvedimento di attribuzione del beneficio.
 
Art. 28

Cessazione dei benefici

1. Gli aiuti economici, qualora venga meno il presupposto per la loro erogazione, sono revocati dal Commissario, su proposta del Comitato, con efficacia dal momento in cui e' venuto meno il presupposto stesso.
2. In caso di accertamento della insussistenza delle condizioni previste dalle leggi di cui in premessa, a seguito di sentenza penale definitiva che accerti la non ricorrenza di un crimine domestico o di violenza di genere, l'aiuto economico non e' soggetto a ripetizione.
 
Art. 29

Trattamento dei dati personali

1. I dati di cui al presente regolamento sono oggetto di trattamento e conservazione a norma del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Note all'art. 29:

- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE», e' pubblicato nella Gazz. Uff. n. 174 del 29
luglio 2003, S.O.
 
Art. 30

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 maggio 2020

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri

Il Ministro dell'istruzione
Azzolina

Il Ministro dell'interno
Lamorgese

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Catalfo

Il Ministro della salute
Speranza
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 833