IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 32; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 2, comma 2; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 1, comma 4; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 e' stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta ufficiale 11 giugno 2020, n. 147; Considerato che l'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 prevede limitazioni agli spostamenti da e per i Paesi diversi da quelli indicati dal comma 1 del medesimo articolo; Considerato il protrarsi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia; Vista la raccomandazione del Consiglio sulla limitazione temporanea dei viaggi non essenziali nell'UE e sulla possibile revoca di tale restrizione, del 29 giugno 2020, nella quale viene previsto che gli Stati membri possono progressivamente revocare le restrizioni verso i Paesi di cui all'allegato 1 della medesima raccomandazione; Ritenuto che, anche alla luce delle misure adottate dai Paesi dell'Unione europea e dell'area Schengen, si rende necessario, nelle more dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, adottare misure urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia a livello internazionale; Sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attivita' culturali e per il turismo;
EMANA la seguente ordinanza:
Art. 1
1. Le limitazioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 sono prorogate fino al 14 luglio 2020. Sono consentiti anche gli spostamenti per comprovate ragioni di studio. 2. Dal 1° al 14 luglio 2020, sono in ogni caso consentiti: a) l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini degli Stati di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, e dei loro familiari come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE; b) l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonche' di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale e dei rispettivi familiari; c) l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati terzi residenti nei seguenti Stati e territori: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay. 3. Agli ingressi in Italia di cui al comma 2 da Stati o territori esteri diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 si applica l'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario con le modalita' di cui agli articoli 4 e 5 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 4. Alle persone fisiche che fanno ingresso in Italia da Stati o territori esteri diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, ovvero che abbiano ivi soggiornato nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020. 5. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione della stessa. La presenta ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2020
Il Ministro: Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1522 |