Gazzetta n. 167 del 4 luglio 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 28 maggio 2020 |
Assegnazione, ai sensi della legge n. 183/1987, del cofinanziamento statale dei programmi di sviluppo rurale, nell'ambito della programmazione 2014-2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013 per l'annualita' 2019, al netto della riserva di efficacia. (Decreto n. 8/2020). |
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L'ISPETTORE GENERALE CAPO per i rapporti finanziari con l'Unione europea
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994); Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia' attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia; Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea; Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.; Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e Consiglio concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e Consiglio; Visto, in particolare, l'allegato 1 del predetto regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e Consiglio, da ultimo modificato con il regolamento delegato (UE) n. 791 del 27 aprile 2015 della Commissione, il quale, nel recare la ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di impegno per il sostegno comunitario destinato allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014/2020, azzerando l'annualita' 2014 e ripartendola al 50% nelle due annualita' successive 2015 e 2016, assegna all'Italia un ammontare complessivo di risorse FEASR pari ad euro 10.444.380.767,00; Vista la delibera CIPE n. 8/2015 del 28 gennaio 2015 concernente la presa d'atto dell'Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nel testo adottato dalla Commissione europea in data 29 ottobre 2014; Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-regioni il 16 gennaio 2014 sulla proposta di riparto, tra i vari programmi di sviluppo rurale, degli stanziamenti provenienti dal FEASR per il periodo di programmazione 2014/2020; Visti i commi 240, 241 e 245 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio; Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, puo' essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilita' del predetto Fondo di rotazione; Vista la delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 recante i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei, per il periodo di programmazione 2014-2020, ivi compresi quelli finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); Vista la nota n. 5451 del 13 febbraio 2019 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali ha trasmesso il quadro finanziario relativo alla programmazione 2014-2020 dei programmi di sviluppo rurale, distinto per regione, e comprensivo del finanziamento relativo al programma della Rete rurale nazionale ed al Programma nazionale, con l'evidenza della quota di cofinanziamento statale distinta per singola annualita', che complessivamente ammonta a 8.086.844.241,50 euro ed e' a carico del predetto Fondo di rotazione, comprese le quote regionali delle regioni colpite dagli eventi sismici; Considerato che il predetto quadro finanziario prevede l'incremento del budget assegnato all'Italia derivante dalle risorse aggiuntive (pari a 14,67 milioni di euro) assegnate allo sviluppo rurale in base ai trasferimenti tra il primo e secondo pilastro (regolamento delegato n. 1378 del 17 ottobre 2014) derivanti dalla riduzione del 5% dell'importo dei pagamenti diretti per le aziende che percepiscono un premio superiore a 150.000 euro (art. 11 del reg. UE n. 1307/2013); Considerato, inoltre, che il predetto quadro finanziario tiene conto dello storno parziale delle risorse finanziarie assegnate ai PSR per le annualita' 2018, 2019 e 2020, approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome l'8 giugno 2017, a favore dei PSR delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016; Visto quanto disposto dagli articoli 20-22 del reg. UE n. 1303/2013, la ventilazione annuale e' stata calcolata distinguendo per ciascuna annualita' di spesa la quota destinata alla riserva di performance, che sara' assegnata mediante apposita decisione dal 2019 previa verifica da parte della Commissione europea del raggiungimento dei target intermedi fissati a livello di ciascuna priorita' dei PSR; Considerato che la predetta ventilazione annuale include sia un aggiustamento tecnico derivante dall'arrotondamento alle migliaia di euro delle singole annualita' di impegno FEASR sia l'arrotondamento del tasso di cofinanziamento FEASR a due cifre decimali, che, mantenendo invariata l'assegnazione FEASR, determina una variazione in aumento della spesa pubblica complessiva e del conseguente cofinanziamento nazionale (Stato e regione) per un importo complessivo di 566.427,00 euro rispetto a quanto stabilito nell'accordo della Conferenza Stato-regioni n. 8/CSR del 16 gennaio 2014; Viste le decisioni dei programmi di sviluppo rurale relative al periodo di programmazione 2014/2020, di cui all'allegata tabella A, con le quali sono stati approvati i piani finanziari di ciascun programma; Considerato che, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987, si e' gia' provveduto con i decreti n. 7/2016, n. 47/2016, n. 59/2017, 15/2019 e 36/2019 all'assegnazione delle annualita' 2015, 2016, 2017 e 2018, nonche' per i programmi di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Bolzano e della Rete rurale nazionale all'assegnazione dell'annualita' 2019, nella misura del 50 per cento con decreto n. 6/2020; Considerato che, per i predetti programmi, occorre provvedere ad assicurare il finanziamento della quota statale a carico del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987 pari al 50 per cento dell'annualita' 2019, pari a 506.656.539,12 euro, al netto della riserva di efficacia; Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell'art. 87, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 in data 21 maggio 2020;
Decreta:
1. Il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'annualita' 2019 dei programmi operativi che beneficiano del sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014/2020, ammonta complessivamente a 506.656.539,12 euro al netto della riserva di efficacia di cui agli articoli 20, 21 e 22 del reg. (UE) n. 1303/2013 cosi' come riportato nella allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Le erogazioni sono effettuate agli organismi pagatori riconosciuti secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, sulla base delle dichiarazioni trimestrali inoltrate per il tramite di AGEA. 3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, per i programmi di rispettiva competenza, nonche' gli organismi pagatori riconosciuti, effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformita' alla normativa comunitaria e nazionale vigente. 4. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. 5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 maggio 2020
L'Ispettore generale Capo: Castaldi
Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 801 |
| Allegato PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - LEGGE N. 183/1987 - ANNUALITA' 2019 AL NETTO DELLA RISERVA DI EFFICACIA
Parte di provvedimento in formato grafico |
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