Gazzetta n. 169 del 7 luglio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 5 giugno 2020
Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle imprese agricole in attuazione dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.



IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed in particolare il paragrafo 3, lettera b);
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalita';
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita' in particolare l'art. 17 «Requisiti specifici per le domande di aiuto relative ai regimi di aiuto per superficie e per le domande di pagamento relative alle misure di sostegno connesse alla superficie»;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, che ha istituito il Registro nazionale titoli (RNT) in cui, ai sensi dell'art. 7 del regolamento (UE) 640/2014, sono inscritti, per ciascun agricoltore intestatario, i diritti all'aiuto di cui all'art. 71 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato);
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154»;
Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, ed in particolare l'art. 10-ter, riguardante il «sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune»;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 concernente «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, concernente «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 78;
Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 78 del predetto decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con il quale e' stato introdotto il comma 4-bis all'art. 10-ter, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, 44;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, concernente «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, concernente «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 224, comma 1;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. C14 del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;
Vista la comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» del 19 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 91 I del 20 marzo 2020, come modificate dalle comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile 2020 e dell'8 maggio 2020, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 112 I del 4 aprile 2020 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 164 del 13 maggio 2020;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale - n. 165 del 18 luglio 2018, avente ad oggetto «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 3 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale - n. 154 del 3 luglio 2019, recante attuazione dell'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019 convertito nella legge n. 44 del 21 maggio 2019, avente ad oggetto «Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola Comune di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale - n. 123 del 14 maggio 2020 recante «Proroga del sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola Comune di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 di cui al decreto ministeriale 3 giugno 2019 di attuazione dell'art 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019 convertito nella legge n. 44 del 21 maggio 2019;
Considerati i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicate, a partire dal 23 febbraio 2020, inizialmente a carico di alcune regioni italiane, successivamente estese all'intero territorio nazionale, tuttora in vigore, che impediscono o limitano fortemente le attivita' lavorative e la libera circolazione delle persone e delle merci;
Considerato che, per l'anno di domanda 2020, la misura dell'anticipazione e le condizioni per accedervi sono recate dall'art. 10-ter, comma 4-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44;
Ritenuto di dover dare attuazione a quanto disposto dal comma 4-bis dell'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, consentendo agli organismi pagatori di dar corso all'anticipazione ivi prevista anche contemporaneamente a quella di cui al comma 1 dell'art. 10-ter medesimo, come disciplinata dal citato decreto ministeriale 8 aprile 2020;
Ritenuto opportuno uniformare la data di presentazione delle domande di anticipazioni al 15 giugno 2020;
Considerato che, ai sensi dell'art. 78, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa informativa alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono adottate le ulteriori modalita' di attuazione dei commi 1 e 1-bis del medesimo art. 78;
Vista l'informativa resa, ai sensi dell'art. 78, comma 1-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, di cui alle note 12 maggio 2020, n. 5033, 28 maggio 2020, n. 5967 e 5 giugno 2020, n. 6244;
Vista la nota n. C(2020) 3612 final del 28 maggio 2020 con la quale la Commissione europea, ricevuta in data 21 maggio 2020 dallo Stato italiano la notifica degli aiuti nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, non ha sollevato obiezioni in quanto la stessa risulta compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Ritenuto che occorre definire un livello minimo del finanziamento erogabile a titolo di anticipazione da correlare all'attivita' d'impresa, la cui dimensione finanziaria non dovra' essere inferiore a 300 euro, limite fissato dal citato decreto 7 giugno 2018 attuativo dell'art. 10 del regolamento (UE) n. 1307/2013;

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione

1 In attuazione dell'art. 10-ter, comma 4-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, gli organismi pagatori riconosciuti possono concedere un'anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola Comune di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013. L'anticipazione e' concessa agli agricoltori applicando i tassi di interesse di mercato definiti in base ai tassi di riferimento stabiliti ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 citata in premessa. L'anticipazione cosi' concessa non comporta elementi di aiuto di Stato.
2 Gli interessi da corrispondere sull'anticipazione sono compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione diretta che costituisce aiuto di Stato notificato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla base della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» citata in premessa.
 
Allegato

Modello elenchi oneri informativi ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252
Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle imprese agricole in
attuazione dell'art. 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

L'art. 78, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, concernente «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», ha introdotto il comma 4-bis all'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, stabilendo uno specifico aiuto di Stato a sostegno delle imprese nell'attuale periodo emergenziale.
In attuazione delle predette disposizioni di legge, il presente decreto stabilisce che gli organismi pagatori erogano una somma pari al 70% del valore dei titoli in portafoglio del richiedente, che sara' possibile compensare, senza interessi a carico degli agricoltori, in sede dei pagamenti degli aiuti PAC. In tale caso l'aiuto e' costituito dall'interesse calcolato sull'importo erogato, per il periodo dalla data di erogazione alla data 30 giugno 2021, sulla base del tasso di interesse attualizzato definito ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02.
Tale aiuto e' attivato contemporaneamente all'aiuto in regime de minimis di cui al decreto ministeriale 3 giugno 2019, prorogato con il decreto ministeriale dell'8 aprile 2020, ed e' rimessa al beneficiario la scelta, alternativa, dell'aiuto al quale accedere.
Oneri eliminati.
Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri.
Oneri introdotti.
Denominazione dell'onere:
1. riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 6, comma 1:
comunicazione;
domanda;
documentazione;
altro.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa: per l'anno 2020 la possibilita' di ottenere, in alternativa all'anticipazione in regime de minimis di cui al decreto ministeriale 3 giugno 2019, un aiuto di Stato calcolato con la modalita' di cui al comma 4-bis dell'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.
 
Art. 2
Modalita' di attivazione

1 Ai sensi dell'art. 10-ter, comma 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, gli organismi pagatori fanno fronte all'erogazione dell'anticipazione attraverso movimenti sulla liquidita' messa a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2 L'organismo pagatore concede, contestualmente all'erogazione dell'anticipazione, entro il 31 luglio 2020, una sovvenzione, di importo uguale al valore degli interessi applicati alla somma anticipata definita ai sensi dell'art. 4, comma 2, per il periodo decorrente dalla data di erogazione dell'anticipo alla data del 30 giugno dell'anno successivo attualizzati con il metodo indicato nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 citata in premessa.
3 Il valore della sovvenzione di cui al comma 2, non eccede il massimale previsto per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli al punto 23 della citata comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economica nell'attuale emergenza del COVID 19».
4 Gli organismi pagatori che attivano l'aiuto sono tenuti alle verifiche ed agli adempimenti di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
 
Art. 3
Modalita' di compensazione dell'anticipazione

1. La compensazione dell'anticipazione effettuata e' operata a partire dal 16 ottobre 2020, mediante trattenuta del relativo importo in sede di erogazione degli aiuti PAC corrisposti ai beneficiari, prioritariamente a valere sulla domanda unica 2020.
 
Art. 4
Soggetti beneficiari e base di calcolo

1. L'anticipazione e la sovvenzione, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono concesse agli agricoltori attivi ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che hanno presentato o si impegnano a presentare una domanda unica nel 2020 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013.
2. L'importo dell'anticipazione, fatto salvo quanto disposto al comma 3, e' stabilito in misura pari al 70 per cento del valore del portafoglio titoli dell'agricoltore, come risultante dal registro nazionale titoli 2019.
3. Sono esclusi dalla base di calcolo dell'anticipazione:
a) i titoli oggetto di cessione temporanea fino all'anno 2019;
b) i titoli in corso di cessione o gia' ceduti alla data ultima di presentazione della domanda di anticipazione;
c) i titoli oggetto di pignoramento.
4. L'anticipazione non e' concessa qualora l'importo, calcolato sulla base di quanto previsto dal comma 2 e fatto salvo quanto disposto al comma 3 del presente articolo, risulti inferiore a 300 euro.
5. La concessione dell'anticipazione rende inefficaci le domande di trasferimento dei titoli successive alla data ultima di presentazione della domanda di anticipazione e sino alla sua compensazione.
 
Art. 5
Casi di esclusione

1. Sono esclusi dall'anticipazione:
a) i soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell'organismo pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall'organismo pagatore;
b) i soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti adottati dall'organismo pagatore;
c) le aziende in difficolta' prima del 31 dicembre 2019 ai sensi del punto 23 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economica nell'attuale emergenza del COVID 19».
 
Art. 6
Presentazione delle domande

1. Le domande di anticipazione di cui al presente decreto e quelle ai sensi del decreto 8 aprile 2020 richiamato nelle premesse devono essere presentate entro il 15 giugno 2020 con le modalita' stabilite dall'organismo pagatore competente.
2. Il presente decreto e' stato notificato alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che ha adottato la decisione, citata in premessa, di autorizzazione dell'aiuto di Stato cui all'art. 1 del presente decreto.
 
Art. 7
Cumulo

1. Gli aiuti concessi in applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto possono essere cumulati con aiuti di Stato concessi ai sensi di altri regimi autorizzati in virtu' della comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», citata in premessa, nel rispetto di quanto disposto dal punto 20 della comunicazione medesima in materia di cumulo degli aiuti.
2. L'anticipazione di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto e' attivata dagli organismi pagatori contemporaneamente all'anticipazione di cui ai decreti 3 giugno 2019 e 8 aprile 2020 citati in premessa ed e' rimessa al beneficiario la scelta, alternativa, dell'anticipazione cui accedere.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2020

Il Ministro: Bellanova

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 609