Gazzetta n. 169 del 7 luglio 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
ORDINANZA 23 giugno 2020 |
Proroga con modifiche dell'ordinanza del 28 maggio 2015 e successive modificazioni, recante: «Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica». |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni; Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, e successive modificazioni; Visto l'art. 32, comma 1 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» relativamente al potere del Ministro della sanita' di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni; Visto l'art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Ministro della sanita' 28 marzo 1989, concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini da brucellosi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 marzo 1989, n. 73; Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n. 453, recante «Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 novembre 1992, n. 276; Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1994, n. 651, recante «Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 novembre 1994, n. 277; Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 dicembre 1995, n. 592, recante «Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 maggio 1996, n. 125; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, concernente «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 giugno 1996, n. 160; Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 maggio 1996, n. 358, recante «Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 luglio 1996, n. 160; Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante «Attuazione della direttiva 97/12/CE, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964, relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina»; Visto il decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, recante «Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 e del regolamento (CE) n. 1825/2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonche' all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'art. 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39»; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, recante «Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini»; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 novembre 2006, relativa a misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 dicembre 2006, n. 285, Supplemento ordinario; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 agosto 2012, relativa a misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 settembre 2012, n. 212; Vista la decisione di esecuzione della Commissione 2014/288/UE del 12 maggio 2014, concernente i requisiti uniformi per la notifica dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e sorveglianza relativi ad alcune malattie degli animali e zoonosi cofinanziati dall'Unione e che abroga la decisione 2008/940/CE; Visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo vegetale; Visto il regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, recante misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 giugno 2015, n. 144 prorogata, da ultimo, con l'ordinanza del Ministro della salute 13 maggio 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 giugno 2019, n. 146; Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2016 di modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali» e in particolare l'art. 2, comma 1, che introduce dal 2 settembre 2017 l'obbligo della compilazione della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (Modello 4) esclusivamente in modalita' informatica; Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti di sanita' animale («Normativa in materia di sanita' animale»); Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio; Vista la decisione di esecuzione n. 2017/1910/UE della Commissione del 17 ottobre 2017, con cui l'Italia e' stata dichiarata ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica; Considerato che con l'applicazione dei piani di eradicazione previsti dall'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, anche a seguito delle proroghe, con modifiche, disposte con le ordinanze del Ministro della salute 6 giugno 2017, 11 maggio 2018, 13 maggio 2019, e' stato accertato un generale calo di prevalenza delle malattie infettive ivi disciplinate pur non raggiungendo tutti gli obiettivi prefissati; Considerato che e' stato registrato un aumento della prevalenza per la brucellosi e tubercolosi bufalina nella Provincia di Caserta e della brucellosi ovi-caprina e bovina nella Provincia di Isernia; Rilevato che l'applicazione delle misure sanitarie contenute nell'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, e successive modificazioni, ha consentito all'Italia di adempiere a quanto raccomandato dalla Commissione europea nel report dell'audit FVO 6979 del 2013 sulla brucellosi, svoltosi nelle Regioni Puglia e Calabria, e nel report dell'audit FVO 8407 del 2010 per la valutazione delle attivita' di eradicazione della tubercolosi, come attestato dalla stessa Commissione nell'ambito del general audit per la valutazione del country profile svoltosi nei giorni 12-16 dicembre 2016; Ritenuto necessario assicurare livelli elevati di tutela della salute animale e di sanita' pubblica, in attesa dell'entrata in vigore, il 21 aprile 2021 del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, concernente il potenziamento delle misure sanitarie in materia di sanita' animale; Ritenuto necessario e urgente proseguire l'applicazione delle misure sanitarie contenute nell'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, per assicurare un ulteriore calo di prevalenza delle infezioni e procedere nelle attivita' di eradicazione della brucellosi bufalina; Ritenuto pertanto necessario, per i motivi suesposti, confermare le misure introdotte con la citata ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, e successive modificazioni, la cui efficacia cessera' il 25 giugno 2020, posto che le attivita' di sorveglianza veterinaria sono indispensabili per garantire l'attuazione delle misure di prevenzione che interessano l'uomo, stante il carattere zoonotico delle malattie;
Ordina:
Art. 1 Modifiche all'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015
1. All'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 2, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Nei territori U.I. e in quelli non U.I. la programmazione dei controlli e' inserita nel sistema informativo SANAN entro il primo bimestre dell'anno di riferimento. Le regioni e le provincie autonome concordano il diradamento dei controlli o eventuali modifiche a quello gia' avviato, con il Ministero della salute, sentito il parere dei centri di referenza, entro l'ultimo trimestre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la programmazione.»; b) all'art. 6, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Il Servizio veterinario esegue controlli presso le stalle di sosta almeno una volta a trimestre. Inoltre il Servizio veterinario effettua controlli sui dati presenti nel sistema informativo VETINFO. In caso di non conformita' esegue controlli aggiuntivi in stalla sulla regolarita' della documentazione e sull'identificazione degli animali presenti e, se necessario, dispone ulteriori approfondimenti diagnostici.»; c) all'art. 11, comma 1 dopo le parole: «brucellosi animale» sono aggiunte le seguenti: «(infezioni da brucella abortus, brucella melitensis e brucella suis)»; d) all'art. 12, comma 1 le parole: «dall'art. 8.3 del regolamento (CE) n. 882/2004:» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 12 del regolamento (UE) n. 2017/625:». |
| Art. 2 Proroga dell'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015
1. L'efficacia dell'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, prorogata da ultimo con l'ordinanza 13 maggio 2019, e' prorogata di un ulteriore anno a decorrere dalla data del 26 giugno 2020. La presente ordinanza e' inviata alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 giugno 2020
Il Ministro: Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1545 |
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